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Document 62002CJ0115

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2003.
Administration des douanes et droits indirects contro Rioglass SA e Transremar SL.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia.
Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Procedure di blocco in dogana - Merci in transito destinate al mercato di uno Stato terzo - Pezzi di ricambio per automobili.
Causa C-115/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-12705

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:587

62002J0115

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 ottobre 2003. - Administration des douanes et droits indirects contro Rioglass SA e Transremar SL. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour de cassation - Francia. - Libera circolazione delle merci - Misure di effetto equivalente - Procedure di blocco in dogana - Merci in transito destinate al mercato di uno Stato terzo - Pezzi di ricambio per automobili. - Causa C-115/02.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Artt. 28 CE - 30 CE - Ambito di applicazione - Merci in transito attraverso uno Stato membro e destinate a un paese terzo - Inclusione

(Artt. 28 CE - 30 CE)

2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Normativa nazionale che prevede un meccanismo di blocco da parte delle autorità doganali, nell'ambito del transito intracomunitario, di merci sospettate di contraffazione di marchio, legalmente fabbricate in uno Stato membro e destinate a un paese terzo - Giustificazione - Tutela della proprietà industriale e commerciale - Insussistenza - Transito che non rientra nell'oggetto specifico del diritto dei marchi

(Artt. 28 CE e 30 CE)

Massima


$$1. Merci legalmente fabbricate in uno Stato membro, in transito in un altro Stato membro, rientrano, anche se destinate ad un paese terzo, nella sfera di applicabilità degli artt. 28 CE - 30 CE. Infatti, l'unione doganale istituita dal Trattato implica necessariamente che venga garantita la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri. Questa libertà non potrebbe, a sua volta, essere completa se gli Stati membri avessero la facoltà di ostacolare o di intralciare, in qualsiasi modo, la circolazione delle merci in transito, cosicché si deve riconoscere, come conseguenza dell'unione doganale e nel reciproco interesse degli Stati membri, l'esistenza di un principio generale di libertà di transito delle merci nell'ambito della Comunità.

( v. punti 18, 20 )

2. L'art. 28 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'attuazione da parte delle autorità doganali di uno Stato membro, in applicazione di una normativa di tale Stato membro in materia di proprietà intellettuale e sulla base di sospetti di contraffazione di marchio, di procedure di blocco nei confronti di merci legalmente fabbricate in un altro Stato membro e destinate, dopo essere transitate nel territorio del primo Stato membro, ad essere immesse in commercio in un paese terzo.

Infatti un provvedimento di blocco in dogana, che ritarda la circolazione delle merci e può portare al loro blocco completo, ha l'effetto di restringere la libera circolazione delle merci e costituisce quindi un ostacolo a tale libertà.

Un provvedimento del genere non può essere giustificato da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 CE, in quanto il detto transito non implica alcuna immissione in commercio delle merci in questione e non è quindi idoneo a pregiudicare l'oggetto specifico del diritto di marchio.

( v. punti 21, 24, 27, 29-30 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-115/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Administration des douanes et droits indirects

e

Rioglass SA,

Transremar SL,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 28 CE,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, V. Skouris (relatore), dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mischo

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Rioglass SA e la Transremar SL, dal sig. J.-P. Bellecave, avocat;

- per il governo francese, dalla sig.ra A. Colomb e dal sig. G. de Bergues, in qualità di agenti;

- per il governo portoghese, dai sigg. L.I. Fernandes, A.S. Neves e J.S. de Andrade, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Tricot, in qualità di agente, assistito dal sig. E. Cabau, avocat,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 26 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 2 aprile seguente, la Cour de cassation (Francia) ha proposto, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 28 CE.

2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia pendente tra l'Administration des douanes et droits indirects (Amministrazione delle dogane e dei dazi indiretti; in prosieguo: l'«Administration des douanes»), da un lato, e le società di diritto spagnolo Rioglass SA (in prosieguo: la «Rioglass») e Transremar SL (in prosieguo: la «Transremar») in merito al blocco in dogana, per sospetto di contraffazione di marchi, di pezzi di ricambio per autovetture prodotti in Spagna e trasportati verso la Polonia.

Ambito normativo nazionale

3 L'art. L.716-8 del codice della proprietà intellettuale introdotto dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1994, n. 94-102 (JORF dell'8 febbraio 1994, pag. 2151), dispone quanto segue:

«Nell'ambito dei suoi controlli, l'amministrazione delle dogane può bloccare, su domanda scritta del titolare di un marchio registrato o del beneficiario di un diritto esclusivo di esportazione, le merci asseritamente presentate con un marchio che rappresenta la contraffazione di quello di cui ha ottenuto la registrazione o del quale beneficia di un diritto esclusivo.

I servizi doganali informano senza indugio il procuratore della Repubblica, il richiedente, nonché il dichiarante o il detentore delle merci, del blocco al quale essi hanno proceduto.

Il provvedimento di blocco è revocato d'ufficio qualora il richiedente, entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla notifica del blocco delle merci, non possa produrre dinanzi ai servizi doganali:

- misure conservatorie pronunciate dal presidente del tribunal de grande instance, ovvero

- la prova di aver ricorso in sede civile o penale e di avere costituito le garanzie richieste per coprire la sua eventuale responsabilità nel caso in cui la contraffazione non fosse successivamente accertata (...)».

La controversia principale e la questione pregiudiziale

4 La società Rioglass fabbrica e vende vetri e parabrezza destinati ad autovetture di tutte le marche. Dal fascicolo risulta che essa è stata accettata come fornitrice dei costruttori automobilistici Peugeot, Citroën e Renault da parte della società Sogédac, incaricata, nella sua qualità di intermediatrice e centrale di acquisti, dell'accettazione dei fornitori dei detti costruttori.

5 Nel novembre 1997 la Rioglass ha venduto alla società Jann, con sede in Polonia, una serie di vetri e parabrezza legalmente prodotti in Spagna e destinati ad autovetture di diverse marche. Il trasporto di tali merci è stato affidato alla società Transremar. Le merci venivano esportate dalla Spagna verso la Polonia con un titolo di transito comunitario EX T2 redatto il 24 novembre 1997 e beneficiavano pertanto del regime sospensivo che permette la circolazione tra due punti del territorio doganale della Comunità e della Polonia in esenzione da dazi all'importazione, da imposte o da misure di politica commerciale. Una parte dei vetri e dei parabrezza che dovevano essere montati su modelli Peugeot, Citroën e Renault riportavano, accanto al marchio del fabbricante, il logo o il marchio dei suoi costruttori.

6 Quello stesso giorno i servizi doganali francesi hanno effettuato nei pressi di Bordeaux un controllo sul camion della Transremar. Gli agenti doganali hanno redatto il 25 novembre 1997 un verbale di blocco delle merci seguito, il 27 novembre 1997, da un verbale di sequestro per sospetto di contraffazione di marchio.

7 La Rioglass e la Transremar hanno chiesto al giudice dell'urgenza di ordinare la revoca dei provvedimenti di blocco e di sequestro. Con due ordinanze, 8 dicembre 1997 e 8 gennaio 1998, il giudice dell'urgenza ha respinto le domande delle ricorrenti, che hanno interposto appello. Esse sono risultate vittoriose dinanzi alla Cour d'appel de Bordeaux, che ha considerato, nella sua sentenza 22 novembre 1999, che tanto il blocco del camion quanto quello dei parabrezza e dei vetri erano illegittimi ed ha condannato l'Administration des douanes alla restituzione delle merci, dei documenti e delle cauzioni.

8 L'Administration des douanes ha proposto ricorso contro tale sentenza dinanzi alla Cour de cassation.

9 In tale contesto, la Cour de cassation ha fatto riferimento alla sentenza 26 settembre 2000, causa C-23/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-7653), nella quale la Corte ha dichiarato che, avendo attuato, in base al code de la propriété intellectuelle, procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese, ad essere immesse in commercio in un altro Stato membro in cui esse possono essere legalmente commercializzate, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 28 CE.

10 Ritenendo tuttavia che la soluzione della controversia dipendesse da un'interpretazione del diritto comunitario per determinare se la soluzione accolta nella detta sentenza fosse applicabile anche nel caso di cui trattasi, la Cour de cassation ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'art. 30 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE) debba essere interpretato nel senso che osta all'attuazione, in base al code de la propriété intellectuelle, di procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese, ad essere immesse in commercio nel territorio di Stati terzi, nella fattispecie la Polonia».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

11 Secondo la Rioglass e la Transremar, il ragionamento della Corte nella sentenza Commissione/Francia, cit., è perfettamente applicabile al caso di specie. Esse considerano che il trasposto di cui trattasi nella controversia principale dovrebbe essere definito come un'operazione di transito comunitario. Ora, qualsiasi provvedimento di blocco o di sequestro eseguito sulla base del code de la propriété intellectuelle, del codice doganale o del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3295, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341, pag. 8), nei confronti di una merce non destinata ad essere immessa in commercio in Francia, ma che forma solo oggetto di un trasporto sul territorio di tale paese in vista di una commercializzazione in un paese terzo rispetto alla Comunità, non sarebbe giustificata da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale. D'altra parte, nessuna disposizione consentirebbe ad uno Stato membro di limitare la libera circolazione delle merci comunitarie sul suo territorio per il solo motivo che tali merci sono destinate ad un paese terzo.

12 Il governo francese ritiene che l'art. 28 CE riguardi solo le misure nazionali idonee ad ostacolare il commercio intracomunitario, mentre le merci di cui trattasi nel caso di specie sono destinate ad essere immesse in commercio in un paese terzo. La sentenza Commissione/Francia, cit., sarebbe quindi irrilevante nel caso di specie. Secondo tale governo, è l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (GU L 348, pag. 2; in prosieguo l'«Accordo»), che dev'essere applicato per risolvere la controversia principale.

13 Al riguardo, dalla giurisprudenza risulterebbe (sentenze 26 ottobre 1982, causa 104/81, Kupferberg, Racc. pag. 3641, punti 29-31; 1° luglio 1993, causa C-312/91, Metalsa, Racc. pag. I-3751, punti 11 e 12, e 27 settembre 2001, causa C-63/99, Gloszczuk, Racc. pag. I-6369, punto 48) che una semplice somiglianza del tenore letterale di una disposizione di uno dei Trattati che istituiscono le Comunità e di un accordo internazionale tra le Comunità ed un paese terzo non è sufficiente per conferire ai termini di tale accordo lo stesso significato che essi hanno nei Trattati.

14 Quindi, facendo riferimento alla sentenza 9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor e RSO (Racc. pag. 329), e sottolineando che la finalità dell'accordo è diversa rispetto a quella degli artt. 28 CE - 30 CE, il governo francese sostiene che l'art. 10, n. 4, dell'Accordo dev'essere interpretato nel senso che esso non osta all'attuazione, da parte delle autorità doganali di uno Stato membro, di procedure di blocco dirette contro le merci provenienti da un altro Stato membro e destinate, dopo essere transitate sul territorio del primo Stato, a essere immesse sul mercato polacco.

15 Il governo portoghese fa valere che l'art. 28 CE osta all'attuazione delle procedure di blocco, come quella di cui trattasi nella causa principale, nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro e destinate, dopo essere transitate sul territorio dello Stato membro di cui trattasi, ad essere immesse in commercio in un paese terzo, in quanto tali procedure possono causare un ritardo di dieci giorni nella circolazione delle merci e, quindi, sono sproporzionate rispetto all'obiettivo da esse perseguito.

16 Infine, la Commissione considera che gli artt. 28 CE - 30 CE sono le uniche disposizioni rilevanti per risolvere la questione pregiudiziale. Essa ritiene che né i testi comunitari di armonizzazione e di unificazione dei diritti di proprietà intellettuale, né il regolamento n. 3295/94 siano rilevanti nel caso di specie. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, l'art. 28 CE sarebbe applicabile a tutte le merci provenienti o destinate ad uno Stato membro. Pertanto, il ragionamento della Corte nella sentenza Commissione/Francia, cit., sarebbe applicabile al caso di specie. Al riguardo importerebbe poco la circostanza che i prodotti di cui trattasi siano destinati all'esportazione verso uno Stato terzo, in quanto provengono da uno Stato membro e, in particolare, come nel caso di specie, sono stati legalmente fabbricati nel detto Stato membro.

Soluzione della Corte

17 In via preliminare si deve rilevare che il fatto che le merci di cui trattasi nella causa principale erano destinate ad essere esportate verso uno Stato terzo non può necessariamente condurre alla conclusione che, in un contesto come quello in esame, le dette merci non rientrano nella sfera di applicabilità delle disposizioni del Trattato CE relative alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri.

18 Infatti, considerato che nel caso di specie, come risulta dal fascicolo, si tratta di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro in transito in un altro Stato membro, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, l'unione doganale istituita dal Trattato CE implica necessariamente che venga garantita la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri. Questa libertà non potrebbe, a sua volta, essere completa se gli Stati membri avessero la facoltà di ostacolare o di intralciare, in qualsiasi modo, la circolazione delle merci in transito. Si deve quindi riconoscere, come conseguenza dellunione doganale e nel reciproco interesse degli Stati membri, lesistenza di un principio generale di libertà di transito delle merci nellambito della Comunità. Questo principio è daltronde confermato dalla menzione del transito nellart. 30 CE (v., in tal senso, sentenze 16 marzo 1983, causa 266/81, SIOT, Racc. pag. 731, punto 16, e 4 ottobre 1991, causa C-367/89, Richardt e «Les Accessoires Scientifiques», Racc. pag. I-4621, punto 14).

19 Inoltre, la Corte ha già dichiarato che le disposizioni degli artt. 28 CE - 30 CE sono applicabili a merci in transito attraverso uno Stato membro, ma destinate ad uno Stato terzo (v., in tal senso, sentenze 11 maggio 1999, causa C-350/97, Monsees, Racc. pag. I-2921, e Richardt e «Les Accessoires Scientifiques», cit.).

20 Ne consegue che le merci in transito, anche se destinate ad uno Stato terzo, rientrano nella sfera di applicabilità degli artt. 28 CE - 30 CE, di modo che occorre risolvere la questione pregiudiziale avvalendosi di tali disposizioni.

21 Al riguardo è giocoforza constatare, in primo luogo, che un provvedimento di blocco in dogana come quello di cui trattasi nella causa principale, che ritarda la circolazione delle merci e può portare al loro blocco completo, qualora il giudice competente ne pronunci la confisca, ha l'effetto di restringere la libera circolazione delle merci e costituisce quindi un ostacolo a tale libertà (v., a proposito della stessa normativa francese, sentenza Commissione/Francia, cit., punti 22 e 23).

22 Pertanto, considerato il fatto che il blocco in dogana di cui trattasi nella causa principale è stato effettuato sulla base del code de la propriété intellectuelle, si deve stabilire se l'ostacolo alla libera circolazione delle merci causata dal detto blocco possa essere giustificata dalla necessità di garantire la tutela della proprietà industriale e commerciale menzionata all'art. 30 CE.

23 Per risolvere tale questione occorre tener conto dell'obiettivo della detta eccezione, vale a dire la conciliazione tra le esigenze della libera circolazione delle merci e il diritto di proprietà industriale e commerciale, evitando il mantenimento o l'istituzione di artificiose compartimentazioni all'interno del mercato comune. L'art. 30 CE ammette deroghe al principio fondamentale della libera circolazione delle merci nel mercato comune solo se tali deroghe siano giustificate dalla tutela dei diritti costituenti lo specifico oggetto di detta proprietà (v., in particolare, sentenze 17 ottobre 1990, causa C-10/89, Hag GF, Racc. pag. I-3711, punto 12; 22 settembre 1998, causa C-61/97, FDV, Racc. pag. I-5171, punto 13, e Commissione/Francia, cit., punto 37).

24 Nel caso di specie, dalla sentenza di rinvio risulta che le merci controverse sono state bloccate per sospetto di contraffazione di marchio.

25 In materia di marchio, risulta da una giurisprudenza costante che l'oggetto specifico del diritto di marchio consiste segnatamente nel garantire al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio per la prima messa in commercio del prodotto e di tutelarlo in tal modo dai concorrenti che volessero abusare della posizione e della reputazione del marchio vendendo prodotti indebitamente contrassegnati con questo (v., segnatamente, sentenze 31 ottobre 1974, causa 16/74, Winthorp, Racc. pag. 1183, punto 8; 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche, Racc. pag. 1139, punto 7, e 11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot, Racc. pag. I-6227, punto 22).

26 L'attuazione di una siffatta tutela è pertanto connessa ad un'immissione in commercio dei prodotti.

27 Ora, un transito come quello di cui trattasi nella causa principale, che consiste nel trasporto di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro verso uno Stato terzo attraverso il territorio di uno o più Stati membri, non implica alcuna immissione in commercio delle merci in questione e non è quindi idoneo a pregiudicare l'oggetto specifico del diritto di marchio.

28 Peraltro, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, tale conclusione è valida indipendentemente dalla destinazione finale delle merci in transito. Il fatto che le merci saranno successivamente immesse in commercio in uno Stato terzo e non in un altro Stato membro non può alterare il carattere dell'operazione di transito, che, per la sua stessa natura, non costituisce un'immissione sul mercato.

29 Pertanto, un provvedimento di blocco in dogana come quello di cui trattasi nella causa principale non può essere giustificato da ragioni di tutela della proprietà industriale e commerciale ai sensi dell'art. 30 CE.

30 Di conseguenza, si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l'art. 28 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'attuazione, in applicazione di una normativa di uno Stato membro in materia di proprietà intellettuale, di procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro e destinate, dopo essere transitate nel territorio del primo Stato membro, ad essere immesse in commercio in un paese terzo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

31 Le spese sostenute dai governi francese e portoghese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation con sentenza 26 marzo 2002, dichiara:

L'art. 28 CE dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'attuazione, in applicazione di una normativa di uno Stato membro in materia di proprietà intellettuale, di procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro e destinate, dopo essere transitate nel territorio del primo Stato membro, ad essere immesse in commercio in un paese terzo.

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