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Document 62002CJ0085

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 febbraio 2003.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
    Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 91/439/CEE.
    Causa C-85/02.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-01693

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:99

    62002J0085

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 febbraio 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 91/439/CEE. - Causa C-85/02.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina 00000


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato

    (Art. 226 CE)

    2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione relativa all'ordinamento interno - Inammissibilità

    (Art. 226 CE)

    Parti


    Nella causa C-85/02,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentato dalla sig.ra M. Wolfcarius, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e S. Pailler, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto di far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative intese a trasporre il punto 12 dell'allegato II alla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1), e, comunque, non avendo comunicato alla Commissione le suddette disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della stessa direttiva,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dai sigg. R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, e V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

    avvocato generale: sig. F.G. Jacobs,

    cancelliere: sig. R. Grass,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 dicembre 2002,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 marzo 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'articolo 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative intese a trasporre il punto 12 dell'allegato II alla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida (GU L 237, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), e, comunque, non avendole comunicato le dette disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

    2 Ai termini dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva, il rilascio della patente di guida è subordinato, in particolare, al superamento di una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti nonché di una prova di controllo delle cognizioni, in conformità alle disposizioni dell'allegato II.

    3 Secondo il punto 12 dell'allegato II della direttiva, il tempo minimo di guida dedicato al controllo dei comportamenti non deve in nessun caso essere inferiore a 25 minuti per le patenti delle categorie A, B e B + E.

    4 Ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri avrebbero dovuto, anteriormente al 1° luglio 1994, emanare le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per la messa in applicazione della direttiva a decorrere dal 1° luglio 1996.

    5 In Francia, la durata media dell'esame pratico per l'ottenimento della patente di guida di categoria B, prevista da una circolare amministrativa, è di 22 minuti.

    6 Ritenendo che il punto 12 dell'allegato II della direttiva non fosse stato ancora trasposto nell'ordinamento francese, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver diffidato la Repubblica francese ingiungendole di presentare le sue osservazioni, la Commissione ha emesso, il 17 gennaio 2001, un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro due mesi dalla sua notifica.

    7 Il 28 marzo 2001, il governo francese ha comunicato alla Commissione che intendeva trasporre al più presto la disposizione controversa.

    8 Successivamente non essendole stata comunicata alcuna misura di trasposizione della suddetta disposizione, la Commissione ha deciso di presentare il ricorso in oggetto.

    9 Richiamando gli obblighi che incombono agli Stati membri in forza degli artt. 10, primo comma, CE e 249, terzo comma, CE, la Commissione sostiene che la Repubblica francese avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il termine prescritto e comunicargliele immediatamente.

    10 Il governo francese non contesta di non aver trasposto la direttiva entro il termine prescritto. Tuttavia, esso precisa che al momento della trasposizione ha incontrato difficoltà d'ordine pratico, relative al numero di ispettori necessari per garantire la corretta applicazione del punto 12 dell'allegato II, della direttiva. I provvedimenti sarebbero in procinto di essere adottati per porre fine all'inadempimento. Così, nuovi ispettori sarebbero già stati assunti e sarebbero state aperte le assunzioni per posti supplementari.

    11 In proposito, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 17 gennaio 2002, causa C-394/00, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-581, punto 12).

    12 Ora, nel caso di specie, è pacifico che la Repubblica francese non ha adottato i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il termine assegnato.

    13 Peraltro, la Corte ha ripetutamente affermato che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare la mancata attuazione di una direttiva entro il termine prescritto (v., in particolare, sentenza 7 novembre 2002, Commissione/Spagna, causa C-352/01, Racc. pag. I-10263, punto 8).

    14 Quindi, il ricorso proposto dalla Commissione è fondato.

    15 Di conseguenza, occorre constatare che la Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al punto 12 dell'allegato II della direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di questa.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    16 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Seconda Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La Repubblica francese, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al punto 12 dell'allegato II della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE, concernente la patente di guida, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

    2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

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