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Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 11 March 2004.#Hughes de Lasteyrie du Saillant v Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.#Reference for a preliminary ruling: Conseil d'État - France.#Freedom of establishment - Article 52 of the EC Treaty (now, after amendment, Article 43 EC) - Tax legislation - Transfer of residence for tax purposes to another Member State - Methods of taxing increased value of securities.#Case C-9/02.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 marzo 2004. Hughes de Lasteyrie du Saillant contro Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Francia. Libertà di stabilimento - Art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) - Legislazione fiscale - Trasferimento del domicilio fiscale in un altro Stato membro - Modalità d'imposizione delle plusvalenze di valori mobiliari. Causa C-9/02.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 marzo 2004. Hughes de Lasteyrie du Saillant contro Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Conseil d'État - Francia. Libertà di stabilimento - Art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) - Legislazione fiscale - Trasferimento del domicilio fiscale in un altro Stato membro - Modalità d'imposizione delle plusvalenze di valori mobiliari. Causa C-9/02.
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]
«Libertà di stabilimento — Art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) — Legislazione fiscale — Trasferimento
del domicilio fiscale in un altro Stato membro — Modalità d’imposizione delle plusvalenze di valori mobiliari»
Massime della sentenza
Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Legislazione fiscale — Imposizione delle plusvalenze latenti
di valori mobiliari in caso di trasferimento del domicilio fiscale in un altro Stato membro — Inammissibilità — Giustificazione
— Insussistenza
[Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)]
Il principio della libertà di stabilimento posto dall’art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) dev’essere
interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro introduca, a fini di prevenzione di un rischio di evasione fiscale,
un meccanismo di imposizione delle plusvalenze latenti di diritti sociali, vale a dire che non sono ancora realizzate, in
caso di trasferimento del domicilio fiscale di un contribuente al di fuori di questo Stato.
Infatti, il contribuente desideroso di trasferire il proprio domicilio nell’ambito dell’esercizio del diritto che la citata
disposizione gli conferisce è soggetto a un trattamento sfavorevole rispetto ad una persona che conserva la sua residenza
in tale Stato, poiché tale contribuente, per il solo fatto di un trasferimento di questo tipo, diventa debitore di un’imposta
su un reddito non ancora realizzato e di cui egli quindi non dispone, mentre, se egli risiedesse in tale Stato, le plusvalenze
sarebbero imponibili solo se e quando fossero effettivamente realizzate.
L’obiettivo di prevenire l’evasione fiscale non può giustificare questa differenza di trattamento in quanto una presunzione
generale di evasione o di frode fiscale non può fondarsi sul fatto che il domicilio di una persona fisica sia stato trasferito
in un altro Stato membro.
(v. punti 38, 46, 50-51, 58, 69 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 11 marzo 2004(1)
Nel procedimento C-9/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État
(Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Hughes de Lasteyrie du Saillant
e
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE),
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola
e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mischo cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per il sig. de Lasteyrie du Saillant, dal sig. E. Ginter, avocat;
–
per il governo francese, dai sigg. G. de Bergues, F. Alabrune e P. Boussaroque, in qualità di agenti;
–
per il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg, in qualità di agente;
–
per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e M. Lumma, in qualità di agenti;
–
per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;
–
per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e A. Seiça Neves, in qualità di agenti;
–
per Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal e C. Giolito, in qualità di agenti,
sentite le osservazioni orali del sig. de Lasteyrie du Saillant, rappresentato dai sigg. E. Ginter e B. Michaud, avocat, del
governo francese, rappresentato dai sigg. P. Boussaroque e J.-L. Gautier, in qualità di agente, del governo dei Paesi Bassi,
rappresentato dalla sig.ra S. Terstal, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai sigg. R. Lyal e C. Giolito,
all'udienza del 13 febbraio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale all'udienza del 13 marzo 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con decisione 14 dicembre 2001, pervenuta alla Corte il 14 gennaio 2002, il Conseil d’État ha presentato, a norma dell’art. 234
CE, una questione pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica,
art. 43 CE).
2
Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. de Lasteyrie du Saillant (in prosieguo: il sig.
«de Lasteyrie») ed il Ministero dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria in merito ad un’imposta gravante su plusvalenze
mobiliari non ancora realizzate, dovuta in caso di trasferimento del domicilio fiscale di un contribuente al di fuori della
Francia.
Contesto giuridico
3
L’art. 24 della legge 30 dicembre 1998, n. 98/1266, relativa alla legge finanziaria per il 1999 (JORF 31 dicembre 1998, pag. 20050),
nella versione in vigore alla data del decreto 6 luglio 1999, n. 99-590, recante applicazione dell’art. 24 della legge finanziaria
per il 1999, relativo alle modalità d’imposizione di talune plusvalenze in caso di trasferimento del domicilio fiscale al
di fuori della Francia (JORF 13 luglio 1999, pag. 10407), dispone quanto segue:
«I.(…)
II. Nel code général des impôts [codice generale delle imposte] è inserito un art. 167 bis del seguente tenore:
“Art. 167 bis.
I. - 1. I contribuenti fiscalmente domiciliati in Francia per un periodo di almeno sei anni nel corso degli ultimi dieci anni sono
soggetti ad imposizione fiscale, alla data del trasferimento del loro domicilio al di fuori della Francia, per le plusvalenze
accertate sui diritti societari menzionati dall’art. 160.
2. La plusvalenza accertata viene determinata detraendo dal valore dei diritti societari alla data del trasferimento del domicilio
al di fuori della Francia, stabilito in base alle regole sancite dagli artt. 758 e 885 T bis, il prezzo al quale il contribuente
li ha acquistati o, in caso di acquisto a titolo gratuito, il valore ad essi attribuito per determinare le imposte sui trasferimenti.
Le perdite accertate non sono imputabili alle plusvalenze della stessa natura effettivamente realizzate altrove.
3. La plusvalenza accertata è dichiarata conformemente alle condizioni stabilite dall’art. 167, n. 2.
II. - 1. Il pagamento dell’imposta afferente alla plusvalenza accertata può essere differito fino al momento in cui si effettuerà la
trasmissione, il riscatto, il rimborso ovvero l’annullamento dei diritti societari in oggetto.
Il rinvio del pagamento è subordinato alla condizione che il contribuente dichiari l’ammontare della plusvalenza accertata
alle condizioni di cui al punto I, chieda di beneficiare del rinvio, nomini un rappresentante stabilito in Francia, il quale
sia autorizzato a ricevere le comunicazioni relative alla base imponibile dell’imposta, alla sua esazione ed al relativo contenzioso,
e costituisca, prima della sua partenza, garanzie atte ad assicurare la riscossione del credito del Tesoro presso il contabile
incaricato della riscossione.
Il rinvio di pagamento previsto dal presente articolo produce l’effetto di sospendere la prescrizione dell’azione di riscossione
sino alla data dell’evento che ne determina la scadenza. Esso è equiparato al rinvio di pagamento previsto dall’art. L. 277
del livre des procédures fiscales [testo unico delle procedure fiscali] ai fini dell’applicazione degli artt. L. 208, L. 255
ed L. 279 del medesimo libro.
Per l’imputazione o la restituzione del credito fiscale, dei crediti d’imposta e dei prelievi o delle trattenute non liberatorie,
non si tiene conto dell’imposta per la quale viene chiesto un rinvio di pagamento ai sensi del presente articolo.
2. I contribuenti che beneficiano del rinvio di pagamento ai sensi del presente articolo sono soggetti alla dichiarazione di
cui all’art. 170, n. 1. L’importo cumulativo delle imposte che beneficiano del rinvio di pagamento viene indicato su tale
dichiarazione alla quale è accluso un rendiconto predisposto sulla base di un modulo rilasciato dall’amministrazione, dal
quale risulti l’importo dell’imposta afferente ai titoli in oggetto per i quali non sia scaduto il rinvio di pagamento nonché,
se del caso, la natura e la data dell’evento che ne determina la scadenza.
3. Senza pregiudizio di quanto stabilito al n. 4, qualora il contribuente benefici di un rinvio di pagamento, l’imposta dovuta
in applicazione del presente articolo va pagata entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui il rinvio viene a scadenza.
Tuttavia, l’imposta, il cui pagamento è stato differito, è esigibile unicamente nei limiti di un ammontare determinato in
ragione della differenza tra il prezzo, in caso di cessione o di riscatto, ovvero il valore negli altri casi, dei titoli in
oggetto alla data dell’evento che determina la scadenza del rinvio, da un lato, ed il loro prezzo o valore d’acquisizione,
calcolato per l’applicazione di cui al punto I.‑2,dall’altro. L’eccedenza è sottoposta d’ufficio a sgravio. In tal caso, unitamente
alla dichiarazione di cui al n. 2, il contribuente indica gli elementi considerati per il calcolo.
L’imposta versata localmente dal contribuente ed afferente alla plusvalenza effettivamente realizzata al di fuori del territorio
francese è imputabile all’imposta sul reddito realizzato in Francia, a condizione che essa sia comparabile a tale imposta.
4. La mancata presentazione della dichiarazione e del rendiconto di cui al n. 2, ovvero l’omissione totale o parziale delle
informazioni che vi debbono figurare, comportano l’immediata esigibilità dell’imposta il cui pagamento è stato rinviato.
III. Allo spirare di un termine di cinque anni successivi alla data della partenza, ovvero alla data in cui il contribuente trasferisce
nuovamente il suo domicilio in Francia, nel caso in cui tale evento sia anteriore, l’imposta determinata ai sensi del punto
I è sottoposta d’ufficio a sgravio qualora afferisca a plusvalenze relative a diritti societari che, a tale data, siano ricompresi
nel patrimonio del contribuente”.
III. Un decreto del Conseil d’Etat determina le condizioni di applicazione del presente articolo e determina specificamente
le modalità atte ad evitare la doppia imposizione delle plusvalenze accertate, come anche gli obblighi di dichiarazione dei
contribuenti nonché le modalità di proroga di pagamento.
IV. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contribuenti che trasferiscano il domicilio al di fuori della Francia
dal 9 settembre 1998».
4
L’art. 160, I, del code général des impôts (codice generale delle imposte francese; in prosieguo: il «CGI»), nella versione
in vigore alla data del decreto n. 99-590, recita:
«Qualora un socio, azionista, accomandatario o portatore di quote beneficiarie cede, nel corso della durata della società,
tutti o parte dei propri diritti societari, l’eccedenza del prezzo di cessione di tali diritti rispetto al prezzo di acquisto
- ovvero il valore al 1° gennaio 1949, nel caso in cui sia superiore - è imputata esclusivamente all’imposta sul reddito al
tasso del 16%. In caso di cessione di uno o più titoli appartenenti ad una serie di titoli della medesima natura acquistati
a prezzi diversi, il prezzo d’acquisto da considerare è dato dalla media ponderata del valore d’acquisto dei titoli stessi.
In caso di cessione dei titoli successivamente alla chiusura di un piano di risparmio in azioni definito all’art. 163 quinquies,
D, o del loro ritiro oltre l’ottavo anno, il prezzo d’acquisto viene ritenuto pari al loro valore alla data in cui il cedente
ha cessato di beneficiare, per i suddetti titoli, dei vantaggi di cui all’art. 157, 5° bis e 5° ter, nonché all’art. 163 quinquies,
D, IV.
L’imposizione della plusvalenza così realizzata è subordinata alla sola condizione che i diritti detenuti direttamente o indirettamente
negli utili societari dal cedente o dal suo coniuge, dai loro ascendenti o discendenti, abbiano superato complessivamente
il 25% dei benefici stessi in un momento qualsiasi nel corso degli ultimi cinque anni. Tuttavia, qualora sia consentita la
cessione a favore di uno dei soggetti indicati al presente comma, la plusvalenza è esente se i suddetti diritti societari,
entro cinque anni, non vengono rivenduti totalmente o in parte ad un terzo. In caso contrario, la plusvalenza viene imposta
a nome del primo cedente a titolo dell’anno in cui è stata effettuata la vendita a terzi.
(...)
Le minusvalenze subite nel corso di un anno sono imputabili esclusivamente alle plusvalenze della stessa natura realizzate
nel corso del medesimo anno o dei cinque anni successivi.
(...)
Le plusvalenze soggette ad imposizione ai sensi del presente articolo nonché le minusvalenze vanno dichiarate in base alle
condizioni di cui all’art. 170, n. 1, secondo le modalità precisate per decreto».
5
Ai sensi dell’art. 3, primo comma, del decreto n. 99-590:
«I contribuenti che abbiano trasferito il domicilio fiscale al di fuori della Francia tra il 9 settembre 1998 e il 31 dicembre
1998 sottoscrivono, entro il 30 settembre 1999, la dichiarazione rettificativa di cui all’art. 167, n. 2, del code général
des impôts a titolo di plusvalenze soggette ad imposta, ai sensi dell’art. 167, n. 1 bis, e dell’art. 167 bis, punto I, del
medesimo codice, nonché il formulario specifico previsto dall’art. 91 undecies dell’allegato II al code général des impôts»
6
L’art. R. 280-1 del Livre des procédures fiscales (codice di procedura tributaria francese; in prosieguo: l’«LPF»), ivi inserito
dall’art. 2 del decreto n. 99-590, è del seguente tenore:
«I contribuenti che vogliano beneficiare del rinvio di pagamento previsto dall’art. 167 bis, punto II, del code général des
impôts sono tenuti a trasmettere al contabile del Tesoro dei non residenti una proposta di garanzia nelle forme sancite all’art. R. 277-1,
secondo comma, al massimo otto giorni prima della data del trasferimento del domicilio al di fuori della Francia. Viene rilasciata
una ricevuta.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. R. 277-1, terzo comma, nonché gli artt. da R. 277‑2 a R. 277-4 e l’art. R. 277-6».
7
L’art. R.277-1 dell’LPF stabilisce quanto segue:
«Il contabile competente invita il contribuente che abbia chiesto il rinvio del pagamento delle imposte a costituire le garanzie
di cui all’art. L. 277. Il contribuente ha a disposizione quindici giorni a partire dal ricevimento dell’invito formulato
dal contabile per rendere note le garanzie che si impegna a costituire.
Tali garanzie possono consistere in un versamento in contanti presso un conto provvisorio del Tesoro, in crediti sul Tesoro,
nella presentazione di una fideiussione, in valori mobiliari, in merci depositate presso depositi approvati dallo Stato e
che costituiscano oggetto di una garanzia firmata all’ordine del Tesoro, in assegnazioni ipotecarie, in pegni di aziende commerciali.
Qualora il contabile ritenga inaccettabili le garanzie offerte dal contribuente perché non rispondenti alle condizioni di
cui al secondo comma, notifica allo stesso la propria decisione tramite lettera raccomandata».
8
Ai sensi dell’art. R. 277‑2 dell’LPF:
«In caso di deprezzamento o di insufficienza accertata delle garanzie costituite, l’amministrazione, alle stesse condizioni
stabilite dagli artt. L. 277 e L. 279, può chiedere in qualsiasi momento al contribuente, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, una garanzia supplementare al fine di assicurare il recupero della somma contestata. Qualora il contribuente
non soddisfi tale richiesta entro un mese, il procedimento viene nuovamente intrapreso».
9
L’art. R.277-3 dell’LPF è formulato come segue:
«Qualora vengano offerte garanzie diverse da quelle previste all’art. R 277-1, esse possono essere accettate, su proposta
del contabile incaricato della riscossione, solo dal tesoriere-pagatore generale o dall’esattore generale delle imposte, tesoriere-pagatore
della regione di Parigi se si tratta di imposte dirette riscosse mediante ruolo, e dal direttore dei servizi fiscali o dal
direttore regionale delle dogane e dazi indiretti, secondo i casi, se si tratta di altre imposte, dazi o tasse».
10
L’art. R. 277-4 dell’LPF dispone quanto segue:
«Il contribuente può essere autorizzato dal contabile incaricato della riscossione, in qualsiasi momento, a sostituire la
garanzia che ha costituito con una delle altre garanzie previste all’art. R. 277-3, di valore almeno equivalente».
11
Ai sensi dell’art. R. 277-6 dell’LPF:
«Un decreto del Ministro delle Finanze determina le condizioni alle quali i valori mobiliari possono essere costituiti in
garanzia e, in particolare, la natura di tali valori, nonché l’importo per il quale sono ammessi, laddove tale importo viene
calcolato secondo l’ultimo corso quotato il giorno del deposito».
Controversia principale e questione pregiudiziale
12
Il sig. de Lasteyrie ha lasciato la Francia il 12 settembre 1998 ed ha stabilito la propria residenza in Belgio. A tale data
egli possedeva o era stato in possesso, in un momento qualsiasi degli ultimi cinque anni precedenti la sua partenza dalla
Francia, direttamente o indirettamente, assieme ai membri della sua famiglia, di titoli che davano diritto a più del 25% dei
profitti di una società soggetta all’imposta sulle società ed avente sede in Francia. Poiché il valore monetario dei suddetti
titoli era allora superiore al loro prezzo d’acquisto, il sig. de Lasteyrie è stato assoggettato all’imposta sulle plusvalenze,
ai sensi dell’art. 167 bis del CGI e delle disposizioni d’attuazione di tale articolo.
13
Il sig. de Lasteyrie ha domandato al Conseil d’État l’annullamento del decreto n. 99-590 per eccesso di potere, eccependo
l’illegittimità dell’art. 167 bis del CGI in quanto esso è contrario al diritto comunitario.
14
Il Conseil d’État ha innanzi tutto considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. de Lasteyrie, le dette disposizioni
non hanno per oggetto o per effetto di sottoporre a restrizioni o condizioni di alcun genere l’effettivo esercizio della libertà
di circolazione da parte dei soggetti da esse considerati. In secondo luogo, esso ha ricordato che l’art. 52 del Trattato
si oppone all’istituzione, da parte di uno Stato membro, di norme che producano l’effetto di ostacolare lo stabilimento di
alcuni suoi cittadini sul territorio di un altro Stato membro.
15
Inoltre, il Conseil d’État ha osservato che l’art. 167 bis del CGI dispone l’assoggettamento immediato, alle condizioni da
esso stabilite, dei contribuenti che si apprestano a trasferire il domicilio fiscale al di fuori del territorio francese ad
un’imposta gravante su plusvalenze non ancora realizzate (in prosieguo: le: «plusvalenze latenti») e che, di conseguenza,
non verrebbero tassate nel caso in cui i contribuenti mantenessero il proprio domicilio in Francia.
16
Tuttavia, il Conseil d’État ha rilevato altresì che l’art. 167 bis del CGI contiene norme atte ad evitare, in caso di rinvio
di pagamento, che i contribuenti siano in definitiva soggetti ad un carico fiscale al quale non sarebbero stati sottoposti,
ovvero ad un carico fiscale più gravoso di quello a cui sarebbero stati sottoposti se avessero mantenuto il loro domicilio
in Francia; che tali norme, inoltre, concedono loro il beneficio di uno sgravio, allo scadere di un termine quinquennale,
in quanto i diritti societari dotati di plusvalenze continuano a risultare nel loro patrimonio a tale data; che, infine, gli
interessati hanno facoltà di sollecitare il rinvio del pagamento dell’imposta fino allo scadere del detto termine.
17
Infine, il Conseil d’État ha sottolineato che l’ottenimento di tale rinvio è subordinato alla condizione che i contribuenti
costituiscano garanzie atte ad assicurare la riscossione dell’imposta. Tuttavia, con riguardo agli oneri che la costituzione
di tali garanzie può comportare, il Conseil d’État si domanda se il diritto comunitario si opponga ad una normativa come quella
oggetto nella causa dinanzi ad esso pendente.
18
Ciò premesso, ritenendo che la causa per la quale è adito presenti una grave difficoltà con riferimento alla portata delle
norme comunitarie applicabili, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«Se il principio della libertà di stabilimento sancito dall’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43
CE) si opponga all’istituzione, da parte di uno Stato membro, a fini di prevenzione del rischio di evasione fiscale, di un
sistema d’imposizione delle plusvalenze in caso di trasferimento del domicilio fiscale quale quello sopra descritto».
Sulla questione pregiudizialeOsservazioni presentate alla Corte
19
I governi tedesco e dei Paesi Bassi hanno sottolineato che l’ordinanza di rinvio non conteneva elementi idonei a dimostrare
il sig. de Lasteyrie avrebbe fatto uso della libertà di stabilimento garantita dall’art. 52 del Trattato, né, di conseguenza,
che esso rientrerebbe nella sfera di applicazione di tale disposizione.
20
Dal suo canto, nelle osservazioni che ha depositato presso la Corte, il sig. de Lasteyrie ha dichiarato di aver trasferito
il proprio domicilio fiscale in Belgio allo scopo di svolgere in tale paese la propria attività professionale.
21
I governi danese e tedesco sostengono che l’art. 167 bis del CGI non costituisce ostacolo alla libertà di stabilimento. Essi
sottolineano che la detta disposizione non è discriminatoria. Inoltre, essa non impedisce, direttamente o indirettamente,
ai cittadini francesi di stabilirsi in un altro Stato membro. Secondo il governo danese, non esisterebbero indizi in base
ai quali si possa sostenere che l’imposizione delle plusvalenze in questione nel procedimento principale limiti la possibilità
per i cittadini francesi di stabilirsi in un altro Stato membro. Inoltre, il fatto che la concessione del rinvio del pagamento
dell’imposta sia subordinato alla costituzione di garanzie non potrebbe essere considerato come costituente un requisito idoneo
ad esercitare, di per sé, un’influenza importante sulla possibilità dei contribuenti francesi di stabilirsi in un altro Stato
membro.
22
Il sig. de Lasteyrie, il governo portoghese e la Commissione ritengono che gli effetti restrittivi dell’art. 167 bis del CGI
comportino ostacoli all’esercizio della libertà di stabilimento. A differenza dei contribuenti che restano in Francia e che
sono tassati sulle plusvalenze solo dopo l’effettiva realizzazione di queste, quelli che trasferiscono la residenza all’estero
verrebbero assoggettati per plusvalenze latenti. Con riferimento a queste ultime, il fatto generatore dell’imposta sarebbe
determinato dal trasferimento del loro domicilio fiscale al di fuori della Francia e non dalla cessione dei titoli interessati.
Nella fattispecie si tratterebbe quindi di una restrizione tipica «all’uscita dal territorio». Un regime di tal genere penalizzerebbe
i contribuenti che lasciano la Francia rispetto a coloro che vi rimangono e introdurrebbe così una disparità di trattamento
discriminatoria. La provvisorietà dell’imposizione e la possibilità di ottenere un rinvio del pagamento non potrebbero escludere
una tale effetto restrittivo, poiché la concessione del rinvio non sarebbe automatica e sarebbe soggetta alla condizione di
designare un rappresentante fiscale residente in Francia. Inoltre l’obbligo di costituire garanzie implicherebbe non solo
costi finanziari, ma sopra tutto l’indisponibilità del patrimonio dato in garanzia. Secondo il sig. de Lasteyrie, un tale
obbligo costituirebbe di per sé un ostacolo alla libertà di stabilimento.
23
Il governo dei Paesi Bassi considera che l’ostacolo alla libertà di stabilimento che comporta l’art. 167 bis del CGI è molto
limitato e, in ogni caso, troppo aleatorio e indiretto perché possa essere considerato idoneo a ostacolare effettivamente
una tale libertà.
24
Dal suo canto, il governo francese ha concentrato la sua analisi sulle possibili giustificazioni di un tale ostacolo. A tal
proposito il detto governo fa innanzi tutto valere che l’art. 167 bis del CGI non contrasta con l’art 52 del Trattato con
riferimento allo scopo perseguito dal regime istituito da questa disposizione nazionale, vale a dire prevenire un rischio
di evasione fiscale. Dal punto 26 della sentenza 16 luglio 1998, causa C‑264/96, ICI (Racc. pag. I‑4695), risulta che potrebbe
rispondere ad una ragione imperativa di interesse generale una normativa avente l’obiettivo specifico di escludere da un vantaggio
fiscale le costruzioni puramente artificiose il cui scopo sia quello di eludere la legge fiscale. Di conseguenza, una restrizione
della libertà di stabilimento risultante da una disposizione destinata a evitare una vera frode alla legge fiscale potrebbe
essere presa in considerazione nel rispetto di tale libertà. Infatti, in un tale caso, si tratterebbe di un’applicazione
nel settore fiscale di quello che la Corte ha considerato come l’«esercizio abusivo» di un diritto conferito dal diritto comunitario
(sentenza 7 luglio 1992, causa C‑370/90, Singh, Racc. pag. I‑4265).
25
Tale governo precisa inoltre che l’adozione dell’art. 167 bis del CGI è stata ispirata dal comportamento di taluni contribuenti
consistente nel trasferire temporaneamente il loro domicilio fiscale prima di cedere titoli mobiliari con il solo scopo di
eludere il pagamento dell’imposta sulle plusvalenze dovuta in Francia. Inoltre, dato che l’effettività dei controlli fiscali
costituisce una ragione imperativa d’interesse generale (sentenza 15 maggio 1997, causa C‑250/95, Futura Participations e
Singer, Racc. pag. I‑2471, punto 31), il detto governo ritiene che l’efficacia della riscossione di un’imposta esigibile,
che costituisce una fase successiva rispetto ai controlli effettuati nell’ambito del procedimento fiscale, dovrebbe essere
parimenti considerata una ragione imperativa.
26
Inoltre, il governo francese sostiene che la mancanza di strumenti internazionali bilaterali o multilaterali efficaci e che
consentano di condurre un’azione di riscossione identica a quella praticata sul territorio nazionale contribuisce, a suo
avviso, a rendere problematica la riscossione dell’imposta quando il contribuente risiede in un altro Stato membro e giustifica
l’adozione dell’art. 167 bis del CGI. Per le medesime ragioni, sarebbe necessaria la subordinazione della concessione del
rinvio del pagamento alla costituzione di garanzie.
27
Il governo francese sottolinea, poi, che l’applicazione dell’art. 167 bis del CGI è proporzionata allo scopo perseguito, poiché
i vincoli imposti al contribuente sono limitati nel tempo. Infatti, l’imposizione stabilita può diventare effettiva solo entro
un termine di cinque anni a partire dalla data dell’espatrio. Alla scadenza di tale termine, se l’interessato non ha ceduto
i suoi titoli, è liberato da qualsiasi obbligo fiscale nei confronti delle autorità francesi. La fissazione di un termine
di cinque anni assicurerebbe l’efficacia del sistema e ostacolerebbe una frode mediante uno stabilimento di breve durata all’estero.
28
Inoltre, la natura delle modalità d’imposizione non mostrerebbe alcuna sproporzione. Se viene rifiutato il rinvio, ciò avviene
per colpa del contribuente perché, ad esempio, non ha redatto una dichiarazione adeguata. Se viene concesso il rinvio, il
vincolo imposto al contribuente sorge dall’obbligo di costituire garanzie di pagamento. Il contribuente interessato beneficerebbe
in quasi tutti i casi di un rinvio del pagamento. In pratica, il contribuente non dovrebbe versare alcuna imposta al momento
del trasferimento del suo domicilio fiscale al di fuori della Francia.
29
Il governo francese sottolinea infine che, in caso di cessione dei titoli, l’importo dell’imposta esigibile in Francia sarebbe
calcolato in modo da evitare qualsiasi sovrattassa. L’imposta sulle plusvalenze eventualmente pagata dall’interessato ai sensi
della legislazione fiscale dello Stato d’accoglimento verrebbe dedotta dall’importo dell’imposta sulle plusvalenze dovuta
in Francia. Peraltro, le minusvalenze accertate successivamente alla partenza del contribuente dalla Francia darebbero luogo
ad uno sgravio dell’imposta a debita concorrenza delle stesse. Allo stesso modo, le plusvalenze realizzate successivamente
a tale partenza sarebbero escluse dalla base imponibile dell’imposta dovuta in Francia.
30
Anche i governi danese, tedesco e dei Paesi Bassi ritengono che l’art. 167 bis del CGI sia giustificato da ragioni imperative
d’interesse generale e che esso sia proporzionale allo scopo perseguito.
31
Al riguardo il governo danese fa riferimento, segnatamente, alla sentenza 28 aprile 1998, causa C‑118/96, Safir (Racc. pag. I‑1897,
punti 25 e 33), in cui la Commissione avrebbe considerato come una ragione imperativa che giustifica un ostacolo alla libera
prestazione dei servizi la protezione dall’erosione fiscale della base imponibile.
32
Il governo tedesco sostiene, in primo luogo, che l’art. 167 bis del CGI è basato sulla ripartizione del potere fiscale tra
lo «Stato di partenza» e lo «Stato di destinazione». Il diritto dello «Stato di partenza» di tassare le plusvalenze di partecipazioni
in società di capitali deriverebbe dal fatto che esse sono state regolarmente originate dall’attività della società in quest’ultimo
Stato. Di conseguenza, esse sarebbero comprese nel patrimonio del contribuente il quale, fino alla sua partenza, è imponibile
in tale Stato. In secondo luogo, il governo tedesco fa riferimento al punto 26 della sentenza ICI, cit., in cui la Corte avrebbe
riconosciuto, in modo generale, la possibilità di una giustificazione basata sul rischio di evasione fiscale.
33
Il governo dei Paesi Bassi rileva che la limitazione del potere fiscale alle plusvalenze realizzate nello Stato di residenza
dal contribuente e la corrispondente presa in considerazione delle plusvalenze costituite in tale Stato, quando vengono venduti
i titoli mobiliari o quando il domicilio è trasferito, è conforme al principio della territorialità fiscale. Esso considera
che l’effetto combinato dell’imposizione nel caso dell’emigrazione del contribuente e del requisito di una garanzia per ottenere
un rinvio del pagamento per assicurare l’effettiva riscossione dell’imposta è necessario per garantire la coerenza del regime
fiscale nazionale. Un motivo di tale tipo potrebbe giustificare una disposizione che limita le libertà fondamentali (sentenza
28 gennaio 1992, causa C‑204/90, Bachmann, Racc. pag. I‑249) poiché, nella fattispecie, vi sarebbe un collegamento diretto
tra il rinvio della tassazione annuale dell’aumento di capitale legato ai titoli mobiliari, da una parte, e la riscossione
effettiva dell’imposta al momento dello spostamento del domicilio all’estero, dall’altra. Inoltre, il governo dei Paesi Bassi
considera che l’art. 167 bis del CGI si inserisce nell’ambito della lotta contro l’evasione fiscale in quanto è diretto ad
impedire che i contribuenti trasferiscano temporaneamente il loro domicilio al di fuori della Francia per realizzare i loro
titoli mobiliari senza imposizione significativa delle plusvalenze.
34
Tuttavia il sig. de Lasteyrie, il governo portoghese e la Commissione fanno valere che la presunzione generalizzata e automatica
di evasione contenuta nell’art. 167 bis del CGI, che comporta un’imposizione immediata delle plusvalenze latenti, ha effetti
che vanno ben oltre quanto è necessario per lottare efficacemente contro la frode o l’evasione fiscale e costituisce, per
tale motivo, un ostacolo sproporzionato alla libertà di stabilimento.
35
Il sig. de Lasteyrie osserva che le convenzioni destinate ad evitare la doppia imposizione concluse dalla Repubblica francese
contengono normalmente una clausola, detta di «assistenza alla riscossione», che consente alle autorità fiscali francesi di
basarsi su tali disposizioni per riscuotere un’imposta dovuta da contribuenti che avrebbero trasferito la loro residenza in
un altro Stato membro dell’Unione europea. Il governo portoghese sostiene che, quando un contribuente trasferisce il suo domicilio
fiscale in un altro Stato membro, le autorità competenti sono tenute a collaborare e a predisporre procedure di scambio di
informazioni che garantiscono che verranno soddisfatti i crediti fiscali come quelli in questione nel procedimento principale.
36
Secondo la Commissione, l’art. 167 bis del CGI, con il suo carattere generale, non permetterebbe di distinguere, caso per
caso, se il trasferimento sia stato effettivamente motivato dallo scopo di evasione fiscale. Infatti, tale disposizione non
avrebbe per nulla l’oggetto specifico di escludere da un vantaggio fiscale le operazioni puramente artificiali il cui scopo
sarebbe quello di aggirare la legge fiscale, poiché essa riguarda in generale qualsiasi situazione nella quale un contribuente,
detentore di partecipazioni sostanziali in una società soggetta all’imposta sulle società trasferisca, «per una qualunque
ragione», il proprio domicilio fiscale al di fuori della Francia. Al riguardo, dal punto 38 della sentenza 9 marzo 1999, causa
C‑212/97, Centros (Racc. pag.I‑1459), emergerebbe che spetta all’amministrazione competente provare, caso per caso, l’esistenza
di una frode.
37
Inoltre, il sig. de Lasteyrie e la Commissione fanno valere cha il rinvio del pagamento non è accordato ipso iure e che il
contribuente dovrà, in ogni caso, poter presentare garanzie idonee ad assicurare il pagamento dell’imposta. Tali misure non
sarebbero manifestamente proporzionate allo scopo perseguito. La legislazione degli altri Stati membri, come quella del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e quella del Regno di Svezia, dimostrerebbero che possono essere prese in considerazione
soluzioni meno restrittive della libertà di stabilimento. Quanto al regime delle garanzie, la Commissione fa inoltre valere
che lo stesso è discriminatorio per quanto riguarda l’impossibilità di depositare in garanzia titoli non quotati in una borsa
francese in mancanza di una fideiussione bancaria che garantisca l’integrale pagamento delle imposte dovute.
Risposta della Corte
38
L’art. 167 bis del CGI introduce il principio di un’imposizione, alla data del trasferimento del domicilio di un contribuente
al di fuori della Francia, di plusvalenze di diritti sociali, laddove questi ultimi sono determinati dalla differenza tra
il valore di tali diritti alla data del detto trasferimento ed il loro prezzo d’acquisto. Tale imposizione si applica solo
ai contribuenti che detengono, direttamente o indirettamente con i membri della loro famiglia, diritti negli utili sociali
di una società che oltrepassa il 25% di tali utili in un qualsiasi momento degli ultimi cinque anni precedenti la data summenzionata.
La particolarità della detta disposizione risiede nel fatto che essa riguarda l’imposizione di plusvalenze latenti.
39
Occorre esaminare, in primo luogo, se l’art. 167 bis del CGI, che introduce quindi un’imposta sulle plusvalenze latenti per
il solo fatto del trasferimento al di fuori della Francia del domicilio di un contribuente, possa limitare l’esercizio della
libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 52 del Trattato.
40
A tal riguardo occorre sottolineare che l’art. 52 del Trattato è una delle disposizioni fondamentali del diritto comunitario
ed è direttamente efficace negli Stati membri dalla scadenza del periodo transitorio. In forza di questa disposizione, la
libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro implica l’accesso alle attività
non subordinate e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di aziende secondo quanto stabiliscono le leggi
del paese di stabilimento per i loro cittadini (sentenze 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273,
punto 13; 29 aprile 1999, causa C‑311/97, Royal Bank of Scotland, Racc. pag. I‑2651, punto 22, e 13 aprile 2000, causa C‑251/98,
Baars, Racc. pag. I‑2787, punto 27).
41
In risposta ai dubbi espressi da taluni governi quanto all’applicabilità di questa disposizione alla controversia principale,
e in mancanza di precisazioni sufficienti su tale punto nel fascicolo sottoposto alla Corte, si deve ricordare che, nell’ambito
di un procedimento in forza dell’art. 234 CE, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte,
ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (v., in particolare, sentenza 25 febbraio
2003, causa C‑326/00, IKA, Racc. pag. I‑1703, punto 27 e giurisprudenza citata), e constatare che, nella fattispecie, il giudice
del rinvio sembra aver concluso per l’applicabilità dell’art. 52 del Trattato alla controversia sottoposta allo stesso.
42
È importante precisare che, sebbene, così come altre disposizioni relative alla libertà di stabilimento, l’art. 52 del Trattato
miri in particolare, stando al suo tenore letterale, ad assicurare il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro
ospitante, esso osta parimenti a che lo Stato di origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di uno dei suoi
cittadini (v. sentenza Baars, cit., punto 28, e giurisprudenza citata).
43
Peraltro, anche una limitazione della libertà di stabilimento di debole portata o di importanza minore è vietata dall’art. 52
del Trattato (v., in tal senso, sentenze 28 gennaio 1986, Commissione/Francia, cit., punto 21, e 15 febbraio 2000, causa C‑34/98,
Commissione/Francia, Racc. pag. I‑995, punto 49).
44
Inoltre, il divieto per gli Stati membri di introdurre restrizioni alla libertà di stabilimento si applica anche alle disposizioni
fiscali. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, se è vero che allo stato attuale del diritto comunitario la materia
delle imposte dirette non rientra, in quanto tale, nella competenza della Comunità, ciò non toglie tuttavia che gli Stati
membri sono tenuti ad esercitare nel rispetto del diritto comunitario le competenze da essi conservate (v. sentenze 14 febbraio
1995, causa C‑279/93, Schumacker, Racc. pag. I‑225, punto 21; ICI, cit., punto 19, e 21 novembre 2002, causa C‑436/00, X e
Y, Racc. pag. I‑10829, punto 32).
45
Nella fattispecie, anche se l’art. 167 bis del CGI non vieta ad un contribuente francese di esercitare il suo diritto di stabilimento,
questa disposizione non è tuttavia idonea a limitare l’esercizio di tale diritto avendo, perlomeno, un effetto dissuasivo
nei confronti dei contribuenti che desiderano andare a stabilirsi in un altro Stato membro.
46
Infatti, il contribuente desideroso di trasferire il domicilio fuori dal territorio francese, nell’ambito dell’esercizio del
diritto ad esso garantito dall’art. 52 del Trattato, è soggetto ad un trattamento sfavorevole rispetto ad una persona che
conserva la sua residenza in Francia. Tale contribuente, per il solo fatto di un trasferimento di questo tipo, diventa debitore
di un’imposta su un reddito non ancora realizzato e di cui egli quindi non dispone, mentre, se egli risiedesse in Francia,
le plusvalenze sarebbero imponibili solo se e quando fossero effettivamente realizzate. Tale disparità di trattamento relativa
all’imposizione di plusvalenze, che può avere considerevoli ripercussioni sul patrimonio del contribuente che intende trasferire
il suo domicilio al di fuori della Francia, è di natura tale da dissuadere un contribuente dall’effettuare un trasferimento
di questo tipo.
47
L’esame delle modalità di applicazione della detta misura conferma tale conclusione. Infatti, benché sia possibile beneficiare
di un rinvio del pagamento, quest’ultimo non è automatico ed è soggetto a rigorose condizioni come quelle descritte dall’avvocato
generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, tra le quali figura segnatamente la costituzione di garanzie. Tali garanzie
hanno di per sé un effetto restrittivo, in quanto privano il contribuente della disponibilità del patrimonio dato in garanzia.
48
Da quanto precede risulta che la misura in questione nel procedimento principale può ostacolare la libertà di stabilimento.
49
Occorre ricordare, in secondo luogo, che una misura idonea a ostacolare la libertà di stabilimento sancita dall’art. 52 del
Trattato può essere ammessa solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da ragioni
imperative di interesse generale. Anche in tale ipotesi, però, la sua applicazione dev’essere idonea a garantire il conseguimento
dello scopo in tal modo perseguito e non deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo (v. citate sentenze Futura Participations
e Singer, punto 26 e giurisprudenza citata, nonché X e Y, punto 49).
50
Per quanto riguarda la giustificazione relativa allo scopo di prevenire l’evasione fiscale, menzionata dal giudice del rinvio
nella questione pregiudiziale, occorre rilevare che l’art. 167 bis del CGI non ha l’oggetto specifico di escludere da un vantaggio
fiscale le operazioni puramente artificiali il cui scopo sarebbe di aggirare la normativa fiscale francese, ma riguarda, in
maniera generale, ogni situazione in cui un contribuente detentore di partecipazioni sostanziali in una società soggetta all’imposta
sulle società trasferisca per una qualunque ragione il proprio domicilio fiscale al di fuori della Francia (v., in tal senso,
citate sentenze ICI, punto 26, nonché X e Y, punto 61).
51
Orbene, il trasferimento del domicilio di una persona fisica fuori dal territorio di uno Stato membro non implica, di per
sé, l’evasione fiscale. Una presunzione generale di evasione o di frode fiscale non può fondarsi sul fatto che il domicilio
di una persona fisica sia stato trasferito in un altro Stato membro, né giustificare una misura fiscale che pregiudichi l’esercizio
di una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., in questo senso, sentenze 26 settembre 2000, causa C‑478/98, Commissione/Belgio,
Racc. pag. I‑7587, punto 45, nonché X e Y, cit., punto 62).
52
Di conseguenza, l’art. 167 bis del CGI non può, senza eccedere ampiamente quanto è necessario per raggiungere lo scopo che
esso persegue, presumere l’intenzione di aggirare la legge fiscale francese di qualsiasi contribuente che trasferisca il suo
domicilio al di fuori della Francia.
53
Sarà così debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 167 bis del CGI anche il contribuente che ceda i suoi titoli prima della
scadenza del periodo di cinque anni successivo alla data della partenza dalla Francia, anche qualora egli non abbia minimamente
l’intenzione di tornare in tale Stato membro e continui a risiedere all’estero dopo la scadenza di tale periodo.
54
Peraltro, lo scopo perseguito, vale a dire impedire che un soggetto passivo trasferisca temporaneamente il suo domicilio fiscale
prima di cedere titoli mobiliari con il solo scopo di eludere il pagamento dell’imposta sulle plusvalenze dovuta in Francia,
può essere raggiunto da misure meno vincolanti o meno restrittive della libertà di stabilimento, con riferimento specificamente
al rischio di un trasferimento temporaneo di tale tipo. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni,
le autorità francesi potrebbero in particolare prevedere la tassazione del contribuente che, dopo un soggiorno relativamente
breve in un altro Stato membro, ritorni in Francia dopo aver realizzato le sue plusvalenze, il che eviterebbe di compromettere
la situazione dei contribuenti il cui unico obiettivo sia quello di esercitare in piena buona fede la libertà di stabilimento
in un altro Stato membro.
55
Le modalità di applicazione dell’art. 167 bis del CGI non consentono di giungere ad una conclusione diversa.
56
Infatti, come è stato osservato al punto 47 della presente sentenza, il rinvio del pagamento non è automatico, ma è soggetto
a rigorose condizioni, come l’obbligo di effettuare una dichiarazione entro il termine previsto, di designare un rappresentante
residente in Francia e di costituire garanzie idonee ad assicurare la riscossione delle imposte.
57
Poiché l’applicazione di tali condizioni causa restrizioni all’esercizio del diritto di stabilimento, lo scopo di prevenire
l’evasione fiscale, che non è di natura tale da giustificare il regime di tassazione previsto dall’art. 167 bis del CGI, non
può a maggior ragione essere utilmente invocato a sostegno delle dette condizioni destinate ad attuare tale regime.
58
Di conseguenza, l’art. 52 del Trattato osta a che uno Stato membro introduca, a fini di prevenzione di un rischio di evasione
fiscale, un meccanismo d’imposizione delle plusvalenze latenti, come quello previsto dall’art. 167 bis del CGI, in caso di
trasferimento del domicilio fiscale di un contribuente al di fuori di tale Stato.
59
Tuttavia, il governo danese sostiene che l’obiettivo dell’art. 167 bis del CGI sarebbe quello di impedire l’erosione fiscale
della base imponibile dello Stato membro interessato, evitando che contribuenti traggano profitto dalle disparità che esistono
tra i regimi fiscali degli Stati membri.
60
Al riguardo è sufficiente ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, la riduzione di entrate fiscali
non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare
una misura in linea di principio incompatibile con una libertà fondamentale (sentenze ICI, cit., punto 28, e 8 marzo 2001,
cause riunite C‑397/98 e C‑410/98, Metallgesellschaft e a., Racc. pag. I‑1727, punto 59). Di conseguenza, il semplice mancato
guadagno subìto da uno Stato membro a causa del trasferimento del domicilio fiscale del contribuente in un altro Stato membro,
in cui la normativa fiscale è diversa ed eventualmente più vantaggiosa per tale contribuente, non può, di per sé, giustificare
una restrizione del diritto di stabilimento.
61
Quanto al governo dei Paesi Bassi, esso sostiene che l’effetto combinato dell’imposizione durante l’emigrazione e il requisito
di garanzie a cui è subordinata la concessione del rinvio del pagamento effettivo dell’imposta è necessario per garantire
la coerenza del sistema fiscale francese, perché esisterebbe un nesso diretto tra il rinvio dell’imposizione annuale dell’aumento
di capitale corrispondente ai titoli mobiliari, da una parte, e l’effettiva riscossione dell’imposta al momento dello spostamento
del domicilio all’estero, dall’altra.
62
È vero che la Corte ha accettato, per mantenere il legame tra la deducibilità dei contributi e l’imposizione delle somme dovute
dagli assicuratori in esecuzione dei contratti di assicurazione, che la deducibilità fiscale di contributi venga subordinata
alla condizione che questi ultimi siano versati in tale Stato (sentenze Bachmann, cit., punti 21‑23, e 28 gennaio 1992, causa
C‑300/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑305, punti 14‑20).
63
Non può tuttavia essere sostenuto che l’art. 167 bis CGI sia parimenti giustificato dall’esigenza di preservare la coerenza
del sistema fiscale francese.
64
Al riguardo occorre ricordare che il regime fiscale previsto all’art. 176 bis del CGI, come è stato precisato dal governo
francese nelle sue osservazioni scritte, è diretto a prevenire i trasferimenti temporanei di domicilio al di fuori della Francia
motivati esclusivamente da ragioni fiscali. Infatti, l’adozione del detto articolo è stata ispirata dal comportamento di taluni
contribuenti consistente nel trasferire temporaneamente il loro domicilio fiscale prima di cedere titoli mobiliari con il
solo scopo di eludere il pagamento dell’imposta sulle plusvalenze di cui sono debitori in Francia.
65
L’art. 167 bis del CGI non sembra quindi avere come obiettivo quello di garantire in modo generale l’imposizione delle plusvalenze
in caso di trasferimento del domicilio di un contribuente al di fuori della Francia, purché si tratti di plusvalenze acquistate
durante il soggiorno di quest’ultimo sul territorio francese.
66
Tale constatazione è confortata dal fatto che il regime fiscale in questione nel procedimento principale consente uno sgravio
di qualsiasi imposizione di cui sono state oggetto le plusvalenze, in caso di realizzazione delle stesse, nel paese in cui
il contribuente ha trasferito il suo domicilio. Infatti, una tale imposizione potrebbe avere la conseguenza che le plusvalenze
realizzate, compresa la parte delle stesse acquisita durante il primo soggiorno del contribuente in Francia, verranno interamente
tassate nel detto paese.
67
Alla luce di quanto precede, la premessa su cui si basa l’argomento della coerenza fiscale invocato dal governo dei Paesi
Bassi non si verifica con riferimento allo scopo perseguito dal regime fiscale previsto all’art. 167 bis del CGI. Di conseguenza,
la giustificazione di un tale regime basata su un obiettivo di coerenza fiscale, che peraltro non è stata invocata dal governo
francese, non può essere accettata.
68
Per quanto riguarda l’argomento del governo tedesco secondo cui occorre tener conto della ripartizione del potere fiscale
tra lo Stato di partenza e lo Stato di accoglienza, basta rilevare, come ha fatto l’avvocato generale al paragrafo 82 delle
sue conclusioni, che la controversia non si riferisce alla ripartizione del potere d’imposizione tra gli Stati membri, né
al diritto delle autorità francesi di tassare plusvalenze latenti nel tentativo di reagire a trasferimenti di domicilio artificiali,
bensì al problema se le misure adottate a tal fine siano conformi alle esigenze della libertà di stabilimento.
69
Di conseguenza, occorre rispondere alla questione proposta che il principio della libertà di stabilimento posto dall’art. 52
del Trattato dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro introduca, a fini di prevenzione di un
rischio di evasione fiscale, un meccanismo d’imposizione delle plusvalenze latenti, come quello previsto all’art. 167 bis
del CGI, in caso di trasferimento del domicilio fiscale di un contribuente al di fuori di questo Stato.
Sulle spese
70
Le spese sostenute dai governi francese, danese, tedesco, dei Paesi Bassi e portoghese, nonché dalla Commissione, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Conseil d’État con decisione 14 dicembre 2001, dichiara:
Il principio della libertà di stabilimento posto dall’art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)
dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro introduca, a fini di prevenzione di un rischio di evasione
fiscale, un meccanismo d’imposizione delle plusvalenze non ancora realizzate, come quello previsto all’art. 167 bis del code
général des impôts francese, in caso di trasferimento del domicilio fiscale di un contribuente al di fuori di questo Stato.
Timmermans
La Pergola
von Bahr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 marzo 2004.