Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JACOBS
presentate il 10 luglio 2003(1)
Causa C-263/02 P
Commissione delle Comunità europee
contro
Jégo-Quéré et Cie SA
«»
1.
Nella causa in esame la Commissione propone un ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di primo grado
(2)
ha dichiarato ricevibile la domanda, presentata dalla società Jégo-Quéré et Cie SA (in prosieguo: la «Jégo-Quéré») ex art. 230,
quarto comma, CE, diretta all’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento (CE) della Commissione 14 giugno 2001,
n. 1162, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII, e nelle
divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca
(3)
.
2.
Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni
prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti
di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
3.
Per dimostrare di possedere la necessaria legittimazione ad agire, la Jégo-Quéré deve quindi provare, inter alia, che le disposizioni
del regolamento da essa contestate la «riguardano individualmente».
4.
L’interpretazione tradizionale dell’«interesse individuale» è quella dettata dalla Corte nella sentenza Plaumann/Commissione
(4)
, secondo la quale una persona fisica o giuridica può essere considerata individualmente interessata da un atto di cui non
sia il destinatario solo se l’atto stesso incida su di essa a causa di sue determinate qualità personali, ovvero di particolari
circostanze atte a distinguerla dalla generalità e, quindi, la identifichi alla stessa stregua del destinatario.
5.
Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che la Jégo-Quéré non fosse in grado di dimostrare di essere «individualmente interessata»
secondo l’interpretazione tradizionale, ma ha concluso che il carattere restrittivo di tale interpretazione condurrebbe in
taluni casi all’impossibilità per il diritto comunitario di garantire ai singoli l’accesso a rimedi giurisdizionali effettivi.
Il Tribunale ha dichiarato inoltre che l’interpretazione tradizionale non risultava necessariamente dal tenore letterale dell’art. 230
CE. Esso ha pertanto proposto una nuova lettura della nozione di interesse individuale, secondo la quale una persona fisica
o giuridica può ritenersi individualmente interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che incida, in maniera
certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi. Applicando la sua nuova
interpretazione al caso in esame, il Tribunale ha concluso che la Jégo-Quéré era individualmente interessata e, quindi, legittimata
a proporre ricorso di annullamento.
6.
Il ragionamento del Tribunale dev’essere ora valutato alla luce della sentenza pronunciata successivamente dalla Corte nella
causa Unión de Pequeños Agricultores
(5)
, che ha confermato l’interpretazione tradizionale dell’«interesse individuale» quale condizione imprescindibile per la legittimazione
ad agire ex art. 230, quarto comma, CE.
Contesto normativo e di fatto
7.
Il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1992, n. 3760, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell’acquacoltura
(6)
, modificato, prevede all’art. 15, la possibilità per la Commissione di adottare misure urgenti nel caso in cui la conservazione
delle risorse alieutiche sia minacciata da gravi e impreviste turbative.
8.
Nel mese di dicembre 2000, la Commissione ed il Consiglio, a cui era giunta una segnalazione da parte del Consiglio internazionale
per l’esplorazione del mare (CIEM), ritenevano urgente l’attuazione di un piano di ricostituzione dello stock di naselli.
9.
Agendo in base ai poteri ad essa conferiti dall’art. 15 del regolamento n. 3760/92, la Commissione adottava il regolamento
(CE) n. 1162/2001 (in prosieguo: il «regolamento» o «il regolamento contestato»)
(7)
. Lo scopo di tale regolamento era quello di ridurre nell’immediato le catture di novellame di nasello. Esso si applicava
ai pescherecci che operano nelle aree dallo stesso definite, imponendo loro una dimensione di maglia minima, variabile a seconda
delle aree, per le differenti tecniche di pesca con reti, a prescindere dalla specie oggetto di pesca da parte della nave
considerata.
10.
Il ricorso di annullamento della Jégo-Quéré riguarda gli artt. 3, lett. d) e 5 del regolamento (in prosieguo: le «disposizioni
impugnate»). L’art. 3, lett. d), del regolamento vieta le «reti a strascico sulle quali sia fissato un sacco avente una dimensione
di maglia inferiore a 100 mm, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte anteriore della rete». L’art. 5 del regolamento
definisce le aree geografiche nelle quali sono applicabili le disposizioni del regolamento, precisando, per tutte queste aree,
i divieti relativi. Relativamente alle reti trainate, i divieti si applicano alle dimensioni di maglia comprese tra 55 e 99
mm; relativamente agli attrezzi fissi, essi si applicano, a seconda delle zone, alle dimensioni di maglia inferiori a 100
o a 120 mm.
11.
Il regolamento aveva durata limitata e rimaneva in vigore fino al 1° marzo 2002. Divieti sostanzialmente simili a quelli in
esso contenuti sono stati poi decretati dal regolamento della Commissione 19 marzo 2002, n. 494, che istituisce misure tecniche
supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM
VIII a, b, d, e
(8)
.
12.
La Jégo-Quéré è una società di armamento per la pesca con sede in Francia, la quale esercita in via permanente nel sud dell’Irlanda,
nella zona CIEM VII, una delle aree di applicazione del regolamento. La società esercita prevalentemente un’attività di pesca
al merlano, specie che rappresenta mediamente il 67,3% delle sue catture. Essa possiede quattro navi di oltre trenta metri
ed utilizza reti con una dimensione di maglia pari a 80 mm.
Procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado e sentenza impugnata
13.
Il 2 agosto 2001 la società Jégo-Quéré ha proposto un ricorso diretto all’annullamento degli artt. 3, lett. d), e 5 del regolamento,
a fronte del quale la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento
di procedura del Tribunale. La sentenza del Tribunale ha respinto l’eccezione della Commissione e ha disposto la prosecuzione
del procedimento.
14.
Il Tribunale ha dichiarato, in primo luogo, che le disposizioni contestate erano per loro natura di applicazione generale,
poiché si rivolgevano in termini astratti a categorie di persone indeterminate e si applicavano a situazioni determinate oggettivamente
(9)
. Esso ha però concluso, sulla base di una costante giurisprudenza, che tali disposizioni potevano nondimeno essere oggetto
di un ricorso di annullamento ex art. 230 subordinatamente alla condizione che risultasse provato che la Jégo-Quéré fosse direttamente
e individualmente interessata dalle disposizioni medesime
(10)
.
15.
Il Tribunale ha ritenuto che la condizione dell’incidenza diretta fosse soddisfatta nel caso di specie
(11)
, ma ha concluso che la Jégo-Quéré non potesse essere considerata individualmente interessata sulla base dei criteri fino
ad allora elaborati dalla giurisprudenza comunitaria
(12)
.
16.
Il Tribunale ha innanzi tutto ricordato l’interpretazione tradizionale della nozione di interesse individuale, dettata dalla
Corte nella sentenza Plaumann/Commissione
(13)
, in base alla quale una persona fisica o giuridica può essere considerata individualmente interessata da un atto di cui non
sia il destinatario solo se l’atto stesso incida su di essa a causa di sue determinate qualità personali, ovvero di particolari
circostanze atte a distinguerla dalla generalità e quindi la identifichi alla stessa stregua del destinatario
(14)
.
17.
Applicando detta interpretazione tradizionale al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che il regolamento impugnato riguardava
la ricorrente solo per la sua caratteristica oggettiva di essere una società di pesca che utilizza una certa tecnica in una
zona determinata, allo stesso modo di ogni altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione
identica
(15)
. Né sussistevano circostanze particolari che imponessero alla Commissione di tener conto della peculiare posizione della
Jégo-Quéré prima di adottare il regolamento impugnato
(16)
.
18.
Il Tribunale ha poi preso in esame l’argomento della Jégo-Quéré secondo il quale, ove il ricorso fosse stato dichiarato irricevibile,
essa sarebbe stata privata di ogni rimedio giurisdizionale per contestare la legittimità delle disposizioni impugnate.
19.
Il Tribunale ha osservato
(17)
che, secondo costante giurisprudenza, il diritto comunitario riconosce il diritto ad un’azione effettiva dinanzi ad un giudice
competente, diritto basato sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sugli artt. 6 e 13 della Convenzione
europea per i diritti dell’uomo e riaffermato dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata
a Nizza il 7 dicembre 2000
(18)
.
20.
Al fine di stabilire se un individuo venga effettivamente privato del diritto ad un’azione effettiva nel caso in cui non possa
proporre un ricorso di annullamento ex art. 230, quarto comma, il Tribunale ha preso in esame l’adeguatezza di due mezzi processuali
alternativi.
21.
In primo luogo, esso ha esaminato la possibilità di un’azione dinanzi ad un giudice nazionale con rinvio pregiudiziale dinanzi
alla Corte in base all’art. 234 CE. Il Tribunale ha sottolineato che, in un caso come quello dinanzi ad esso pendente, non
esistono provvedimenti di esecuzione sulla base dei quali proporre un ricorso dinanzi ai giudici nazionali. A suo giudizio,
il fatto che un privato cittadino possa contestare la validità di un provvedimento comunitario dinanzi a un giudice nazionale,
violando le disposizioni contenute nell’atto stesso ed eccependone l’illegittimità nel procedimento giurisdizionale avviato
nei suoi confronti, non offre un adeguato strumento di tutela giurisdizionale: non si può infatti chiedere ai singoli di violare
la legge per avere accesso alla giustizia
(19)
.
22.
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato se il mezzo dell’azione risarcitoria fondata sulla responsabilità extracontrattuale
della Comunità, previsto dall’art. 235 CE e dall’art. 288, secondo comma, CE, costituisse un’alternativa adeguata al ricorso
di annullamento, concludendo che tale rimedio giurisdizionale:
«non fornisce, in un caso come quello in esame, una soluzione soddisfacente per gli interessi del singolo. Tale azione non
può infatti condurre all’eliminazione dall’ordinamento giuridico comunitario di un atto pur dichiarato, in ipotesi, illegittimo.
Presupponendo il verificarsi di un danno cagionato direttamente dall’applicazione dell’atto controverso, essa è soggetta a
condizioni di ricevibilità e di merito diverse da quelle che valgono per il ricorso di annullamento e quindi non pone il giudice
comunitario in condizione di esercitare, in tutta la sua ampiezza, il controllo di legittimità che esso ha il compito di esercitare.
In particolare, qualora un provvedimento di portata generale, come le disposizioni impugnate nel caso di specie, è contestato
nell’ambito di un’azione del genere, il controllo esercitato dal giudice comunitario non si estende a tutti gli elementi atti
ad incidere sulla legittimità di tale misura, ma si limita a sanzionare le violazioni gravi e manifeste di norme giuridiche
dirette a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione,
Racc. pag. I-5291, punti 41-43; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2001, causa T‑155/99, Dieckmann & Hansen/Commissione, Racc.
pag. II-3143, punti 42 e 43; v. altresì, per un caso di violazione non grave e manifesta, sentenza della Corte 19 maggio 1992,
cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061, punti 18 e 19, e, per un caso in
cui la norma fatta valere non è diretta a conferire diritti ai singoli, sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-196/99,
Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3597, punto 43)» 20 –Punto 46..
23.
Il Tribunale ha pertanto concluso che i procedimenti previsti agli artt. 234 CE, da un lato, e 235 CE e 288, secondo comma,
CE, dall’altro, non sono idonei a garantire ai singoli un diritto di azione effettiva che permetta loro di contestare la legittimità
di disposizioni comunitarie di portata generale direttamente incidenti sulla loro sfera giuridica
(21)
.
24.
Il Tribunale ha riconosciuto che una simile circostanza non può autorizzare una modifica del sistema dei rimedi giurisdizionali
e dei procedimenti stabilito dal Trattato, ma ha considerato che non sussisteva alcun motivo imperioso per adottare l’interpretazione
restrittiva del concetto di interesse individuale
(22)
. Esso ha quindi proposto una nuova interpretazione, secondo la quale una persona fisica o giuridica deve ritenersi individualmente
interessata da una disposizione comunitaria di portata generale che la riguarda direttamente, ove la disposizione di cui trattasi
incida, in maniera certa ed attuale, sulla sua sfera giuridica limitando i suoi diritti ovvero imponendole obblighi, a prescindere
dal numero e dalla situazione di altre persone parimenti interessate dalla disposizione o che possano esserlo
(23)
.
25.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che la Jégo-Quéré era direttamente interessata dal regolamento contestato, dal
momento che quest’ultimo l’assoggettava ad obblighi precisi quanto alle dimensioni di maglia delle reti da utilizzare
(24)
. Esso ha pertanto respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e ha disposto la prosecuzione del procedimento.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale
26.
Nella causa in esame, la Commissione chiede alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale e dichiarare irricevibile il
ricorso diretto all’annullamento del regolamento contestato o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale. La Jégo-Quéré
chiede che la Corte voglia dichiarare irricevibile il ricorso contro la sentenza del Tribunale perché proposto oltre i termini;
in subordine, essa chiede il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza del Tribunale. La Jégo-Quéré propone, a sua
volta, ricorso incidentale, chiedendo alla Corte di annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara che la Jégo-Quéré
non è individualmente riguardata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, come tradizionalmente interpretato dalla giurisprudenza
comunitaria.
Sulla ricevibilità del ricorso contro la sentenza del Tribunale
27.
La Jégo-Quéré sostiene, in via preliminare, che il ricorso dovrebbe essere dichiarato irricevibile. A suo giudizio, la Commissione
non avrebbe fornito alcuna indicazione della data in cui la sentenza le è stata notificata, come richiesto dall’art. 112,
n. 2, del regolamento di procedura della Corte. Di conseguenza, e in mancanza di prova contraria, la Jégo-Quéré si chiede
se il ricorso contro la pronuncia del Tribunale sia stato effettivamente depositato entro due mesi dalla notifica della sentenza.
28.
La Commissione ha accluso al suo ricorso la sentenza del Tribunale e la lettera di accompagnamento della Cancelleria del Tribunale.
La lettera reca un timbro da cui risulta che essa è stata ricevuta l’8 maggio 2002. La Commissione ha presentato il suo ricorso
il 17 luglio 2002.
29.
È pertanto evidente sia che la Commissione ha indicato nel proprio ricorso la data di notificazione della sentenza impugnata,
sia che essa ha depositato il ricorso entro il termine stabilito dall’ex art. 49 dello Statuto della Corte nel combinato disposto
con gli artt. 80 e 81 del regolamento di procedura della Corte.
30.
Ritengo quindi che il ricorso della Commissione sia ricevibile.
Sul merito del ricorso contro la sentenza del Tribunale
31.
Due sono i motivi di ricorso dedotti dalla Commissione. Il primo attiene alla presunta violazione, da parte del Tribunale,
del proprio regolamento di procedura, non avendo esso assegnato la causa alla seduta plenaria. Ai sensi dell’art. 14 del suddetto
regolamento di procedura, una causa può essere rimessa al Tribunale in seduta plenaria «[q]ualora la difficoltà in diritto
o l’importanza della causa (...) lo giustifichino». Secondo la Commissione, la decisione del Tribunale di rovesciare nel caso
in oggetto la giurisprudenza consolidata della Corte avrebbe costituito una questione di difficoltà giuridica e di importanza
notevoli, ragion per cui l’omesso rinvio della causa alla seduta plenaria implicherebbe un manifesto errore di valutazione
da parte del Tribunale.
32.
Con il secondo motivo la Commissione deduce che l’interpretazione della nozione di interesse individuale accolta dal Tribunale
nella causa in esame si porrebbe in contrasto con il diritto comunitario. Tale interpretazione, a detta della Commissione,
sarebbe talmente ampia che, di fatto, farebbe venir del tutto meno il requisito dell’interesse individuale, risultando quindi
contraria all’espresso tenore letterale dell’art. 230, quarto comma. Inoltre, secondo la Commissione, il Tribunale sarebbe
incorso in un errore laddove ha ritenuto che l’interpretazione tradizionale dell’interesse individuale non garantirebbe il
diritto alla tutela giurisdizionale. Tale diritto non conferirebbe ai singoli una legittimazione generale a proporre un ricorso
diretto di annullamento e sarebbe adeguatamente tutelato nel diritto comunitario, considerato che i singoli possono contestare
la validità degli atti comunitari tramite l’art. 234 o gli artt. 235 e 288. Infine, la Commissione ritiene che un’interpretazione
più ampia dell’interesse individuale ridurrebbe le possibilità di proporre ricorsi indiretti ex art. 234, in considerazione
dell’orientamento giurisprudenziale comunitario avviato con la sentenza TWD Textilwerke Deggendorf
(25)
.
33.
La Jégo-Quéré sostiene che il primo motivo dedotto dalla Commissione dovrebbe essere respinto, poiché in nessuna fase del
procedimento dinanzi al Tribunale la Commissione avrebbe mai chiesto che la causa fosse rimessa alla seduta plenaria, malgrado
l’esplicito riferimento a tale possibilità contenuto nell’art. 51 del regolamento di procedura del Tribunale.
34.
Quanto al secondo motivo della Commissione, la Jégo-Quéré replica che, lungi dal sopprimere il requisito dell’interesse individuale,
un’interpretazione ampia e flessibile di tale nozione sarebbe conforme all’art. 230, quarto comma, nonché necessaria per tutelare
il diritto dei singoli ad un rimedio giurisdizionale effettivo.
35.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la Jégo-Quéré non ritiene che nella sentenza impugnata tale diritto sia
stato interpretato erroneamente e confuso con la legittimazione alla proposizione di ricorsi diretti di annullamento. La sentenza
si fonderebbe invece sull’assunto che un ricorso diretto sarebbe necessario per garantire il diritto ad un’azione effettiva
solo nei casi in cui non vi siano adeguati mezzi di impugnazione indiretta utilizzabili dai singoli.
36.
Secondo la Jégo-Quéré, in un caso come quello di specie, in cui l’atto contestato ha forma di regolamento, il Tribunale avrebbe
correttamente ritenuto che non esisterebbero procedure alternative che garantiscano un’adeguata tutela del diritto dei singoli
ad un rimedio giurisdizionale effettivo. In mancanza di provvedimenti nazionali di attuazione impugnabili, l’unico metodo
con cui un individuo possa dar luogo a un procedimento nazionale sarebbe quello di violare la legge eccependo a propria difesa
l’illegittimità dell’atto comunitario.
37.
La Jégo-Quéré contesta poi l’argomento della Commissione secondo il quale essa avrebbe potuto ottenere una tutela più adeguata,
considerata la breve durata dell’atto contestato, proponendo ricorso per il risarcimento del danno ex artt. 235 e 288, secondo
comma, CE. Tale argomento dimentica che l’atto contestato rappresenta solo una tappa di un processo, attualmente in corso,
di riforma della politica comune della pesca, implicante l’introduzione di provvedimenti di durata più lunga o illimitata.
Di conseguenza, la Jégo-Quéré non avrebbe avuto altra scelta se non quella di proporre periodicamente nuove azioni risarcitorie.
Sarebbe inoltre paradossale interpretare la nozione di interesse individuale restrittivamente sulla base del rilievo che i
singoli possono ricorrere agli artt. 235 e 288. Dato che il Tribunale possiede già competenza indiretta a sindacare la legittimità
di provvedimenti generali nelle azioni risarcitorie proposte da un’illimitata classe di individui, apparrebbe anomalo insistere
su simili rigide norme relative alla legittimazione ad agire con riguardo al ricorso di annullamento.
38.
Il secondo argomento dedotto dalla Commissione deve essere esaminato nel contesto della sentenza della Corte Unión de Pequeños
Agricultores
(26)
, pronunciata dopo che la Commissione aveva depositato il presente ricorso.
39.
Tale causa è scaturita dal ricorso, promosso ex art. 230, quarto comma, da un’associazione di agricoltori, la Unión de Pequeños
Agricultores (in prosieguo: la «UPA») diretto all’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1638,
che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei
grassi
(27)
. Il Tribunale, con ordinanza motivata, aveva dichiarato il ricorso manifestamente irricevibile
(28)
. L’UPA aveva impugnato tale pronuncia dinanzi alla Corte, sostenendo che essa violava il suo diritto ad un’effettiva tutela
giurisdizionale, poiché il regolamento che essa intendeva impugnare non richiedeva provvedimenti legislativi nazionali di
attuazione avverso i quali potessero essere esperiti, in base al diritto spagnolo, rimedi giurisdizionali interni che consentissero
di operare un rinvio pregiudiziale.
40.
Pronunciandosi in seduta plenaria, la Corte ha respinto il ricorso della UPA, confermando la tradizionale interpretazione
dell’interesse individuale accolta nella sentenza Plaumann
(29)
. La Corte ha dichiarato che, se è vero che il requisito dell’interesse individuale «deve essere interpretato alla luce del
principio di una tutela giurisdizionale effettiva tenendo conto delle diverse circostanze atte a individuare un ricorrente
(...), tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato,
senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari»
(30)
.
41.
Alla luce della sentenza Unión de Pequeños Agricultores della Corte appare evidente che dev’essere accolto il secondo motivo
della Commissione, secondo il quale il Tribunale sarebbe incorso in un errore nel discostarsi dalla tradizionale interpretazione
dell’interesse individuale. Considerando la Jégo-Quéré individualmente interessata sulla base di una nuova interpretazione
di tale nozione, dopo aver concluso che l’interesse individuale era assente alla luce dei criteri dettati nella sentenza Plaumann,
il Tribunale avrebbe agito in violazione dell’art. 230, quarto comma.
42.
La Jégo-Quéré cerca di superare tale affermazione sulla base del rilievo che, nel caso di specie, contrariamente alla sentenza
Unión de Pequeños Agricultores, sarebbe incontestabile che essa potesse portare la questione all’esame di un giudice nazionale
soltanto violando la legge. La Jégo-Quéré sostiene che questa possibilità non tutelerebbe adeguatamente il suo diritto ad
un rimedio giurisdizionale effettivo. Essa individua altri motivi che distinguerebbero la sua posizione da quella della Unión
de Pequeños Agricultores, motivi che esaminerò nell’ambito del ricorso incidentale.
43.
Come ho già avuto modo di spiegare nelle mie conclusioni relative alla causa Unión de Pequeños Agricultores, trovo che il
criterio restrittivo della legittimazione ad agire attualmente applicabile in base all’art. 230, quarto comma, sia altamente
problematico. A mio avviso, tale criterio fa sorgere un rischio effettivo che i singoli vengano privati di qualsiasi strumento
soddisfacente per contestare di fronte ad un giudice competente la validità di un atto comunitario di portata generale e autoesecutivo.
Può rivelarsi impossibile per i singoli riuscire ad adire un giudice nazionale (che comunque non è competente a pronunciarsi
sulla validità dell’atto)
(31)
se non violando la legge con la prospettiva che procedimenti penali (o esecutivi di altro genere) vengano quindi promossi
nei loro confronti, ove il giudice nazionale possa giungere al convincimento della necessità di rinviare alla Corte la questione
della validità dell’atto stesso. Oltre ai diversi inconvenienti pratici che si possono incontrare nel proporre un rinvio nell’ambito
di un procedimento penale, questo cammino processuale espone i singoli interessati ad un intollerabile cumulo di rischi.
44.
Né, a mio avviso, l’art. 235 e l’art. 288, secondo comma, offrono un rimedio alternativo adeguato. Come il Tribunale ha rilevato
nella specie, l’azione risarcitoria non consente al giudice comunitario di esercitare, in tutta la sua ampiezza, il sindacato
giurisdizionale su tutti gli elementi atti ad incidere sulla legittimità di un atto comunitario. Perché tale azione possa
essere esperita, occorre che il ricorrente provi la sussistenza di una violazione sufficientemente grave di norme di legge
volte a conferire diritti ai singoli. Ritengo errata l’affermazione della Commissione secondo cui, al fine di stabilire se
una siffatta violazione sia stata dimostrata, occorrerebbe sempre che il giudice comunitario proceda ad un’indagine esauriente
della legittimità dell’atto di cui trattasi.
45.
Tuttavia, risulta chiaramente dalla sentenza Unión de Pequeños Agricultores della Corte che la tradizionale interpretazione
del concetto di interesse individuale, inteso come scaturente dal Trattato stesso, va applicata a prescindere dalle conseguenze
che potrebbe avere sul diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale
(32)
.
46.
Questo risultato non è a mio giudizio soddisfacente, ma costituisce l’inevitabile conseguenza delle limitazioni imposte, a
giudizio della Corte, dall’attuale formulazione dell’art. 230, quarto comma. Come precisato dalla Corte stessa nella detta
sentenza Unión de Pequeños Agricultores
(33)
, le necessarie riforme al sistema comunitario di sindacato giurisdizionale dipendono quindi dall’azione degli Stati membri
diretta a modificare le disposizioni del Trattato. A mio avviso, esistono forti argomenti a favore dell’introduzione di requisiti
più liberali per la legittimazione ad agire dei singoli che intendano contestare atti comunitari di portata generale al fine
di garantire una piena tutela giurisdizionale in ogni circostanza.
47.
Ritengo pertanto che, allo stato attuale del diritto, il ricorso della Commissione vada accolto in base al secondo motivo
dedotto. Alla luce di tale conclusione, non ritengo necessario esaminare il primo motivo dedotto dalla Commissione, relativo
alla presunta violazione del regolamento di procedura del Tribunale.
Il ricorso incidentale
48.
Resta da esaminare se, come sostenuto dalla Jégo-Quéré, il Tribunale abbia commesso un errore nel dichiarare tale società
non individualmente interessata ai sensi della tradizionale interpretazione di tale concetto.
49.
La Jégo-Quéré, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sostiene che il regolamento contestato non sarebbe, in realtà,
un atto di portata generale, ma piuttosto un fascio di decisioni individuali che la riguarderebbero direttamente e individualmente,
sotto forma di regolamento. La Jégo-Quéré individua una serie di deroghe nel regolamento che, a suo giudizio, sarebbero idonee
ad adattarsi alle specifiche condizioni delle diverse società di pesca operanti nelle aree di applicazione del regolamento.
Secondo la Jégo-Quéré, le varie deroghe non rifletterebbero differenze oggettive e non sarebbero giustificate dallo scopo
perseguito dal regolamento, che sarebbe quello di proteggere lo stock di naselli.
50.
Mi sembra che il Tribunale, nel ritenere che le disposizioni impugnate, rivolgendosi in termini astratti a categorie di persone
indeterminate e applicandosi a situazioni determinate oggettivamente, hanno una portata generale, abbia correttamente applicato
il criterio elaborato dalla giurisprudenza
(34)
.
51.
La Jégo-Quéré sottolinea inoltre due circostanze, in particolare, che, a suo giudizio, la distinguerebbero dalla generalità
dei soggetti interessati dal regolamento contestato, e che la renderebbero pertanto individualmente interessata ai sensi dell’art. 230,
quarto comma.
52.
In primo luogo, essa afferma di essere l’unico armatore che pesca regolarmente il merlano nelle acque a sud dell’Irlanda con
navi di lunghezza superiore a trenta metri e che cattura solo una trascurabile quantità di novellame di nasello nella forma
della «cattura accessoria».
53.
Tuttavia, anche se la Jégo-Quéré dovesse dimostrare di essere attualmente l’unico operatore che soddisfa i criteri specificati,
resta il fatto che essa è interessata dal regolamento contestato per effetto di un’attività commerciale che altri armatori,
che soddisfino gli stessi criteri, possono potenzialmente esercitare
(35)
. Come dichiarato dal Tribunale, la Jégo-Quéré era interessata dal regolamento contestato soltanto «allo stesso modo di ogni
altro operatore economico che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica»
(36)
.
54.
In secondo luogo, la Jégo-Quéré sostiene di essere individualmente interessata a causa del fatto di essere stata, anteriormente
all’adozione del regolamento contestato, l’unica società di pesca ad aver proposto alla Commissione una soluzione alternativa
all’imposizione delle disposizioni controverse. Tale soluzione, che prevedeva osservatori indipendenti per verificare che
le navi della Jégo-Quéré non avessero effettuato catture di naselli, avrebbe consentito di raggiungere l’obiettivo perseguito
dal regolamento.
55.
Le contestazioni rivolte dalla Jégo-Quéré alla Commissione prima dell’adozione del regolamento avrebbero potuto contraddistinguerla,
conformemente alla giurisprudenza in tema di interesse individuale, solo se fosse esistita una norma comunitaria che le attribuisse
determinate garanzie procedurali
(37)
. Come sottolineato dal Tribunale, tale ipotesi non ricorrerebbe nella specie
(38)
.
56.
Non posso pertanto condividere la tesi della Jégo-Quéré secondo cui essa sarebbe individualmente interessata dall’atto contestato
nell’interpretazione tradizionale di tale nozione. Di conseguenza, ritengo che il ricorso incidentale da essa proposto debba
essere respinto e che il suo ricorso di annullamento debba essere dichiarato irricevibile.
Conclusione
57.
Suggerisco quindi alla Corte di:
- 1)
- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado;
- 2)
- dichiarare irricevibile il ricorso di annullamento;
- 3)
- condannare la Jégo-Quéré alle spese, comprese quelle sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale.
- 1 –
- Lingua originale: l'inglese.
- 2 –
- Sentenza 3 maggio 2002, causa T-177/01, Jégo-Quéré/Commissione (Racc. pag. II-2365).
- 3 –
- GU 2001, L 159, pag. 4.
- 4 –
- Sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione (Racc. pag. 195, in particolare pag. 220).
- 5 –
- Sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P (Racc. pag. I-6677).
- 6 –
- GU L 389, pag. 1.
- 7 –
- Cit. supra, nota 3.
- 8 –
- GU L 77, pag. 8.
- 9 –
- Punto 23.
- 10 –
- Punto 25.
- 11 –
- Punto 26.
- 12 –
- Punto 38.
- 13 –
- Cit. alla nota 4, pag. 107 della sentenza.
- 14 –
- Punto 27.
- 15 –
- Punto 30.
- 16 –
- Punti 31-37.
- 17 –
- Punti 41 e 42.
- 18 –
- GU C 364, pag. 1.
- 19 –
- Punto 45.
- 20 –
- Punto 46.
- 21 –
- Punto 47.
- 22 –
- Punto 48 e 49.
- 23 –
- Punto 51.
- 24 –
- Punti 52 e 53.
- 25 –
- Sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92 (Racc. pag. I-833).
- 26 –
- Cit. alla nota 5.
- 27 –
- GU L 210, pag. 32.
- 28 –
- Sentenza 23 novembre 1999, causa T-173/98, Unión de Pequeños Agricultores (Racc. pag. II‑3357).
- 29 –
- Punti 36 e 37.
- 30 –
- Punto 44.
- 31 –
- Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost (Racc. pag. 4199, punto 20).
- 32 –
- Punto 44.
- 33 –
- Punto 45.
- 34 –
- Punti 23 e 24 della sentenza impugnata.
- 35 –
- V. sentenza Plaumann, citata alla nota 4 (in particolare pag. 220).
- 36 –
- Punto 30 della sentenza impugnata.
- 37 –
- V., ad esempio, sentenza 17 gennaio 2002, causa T-47/00, Rica Foods/Commissione (Racc. pag. II-113, punto 55).
- 38 –
- Punto 36 della sentenza impugnata.