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Document 62002CC0225

Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 28 ottobre 2004.
Rosa García Blanco contro Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de lo Social nº 3 de Orense - Spagna.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Vecchiaia - Disoccupazione - Periodi di assicurazione minimi - Periodi di assicurazione utili ai fini del calcolo dell'entità delle prestazioni, ma non ai fini dell'acquisizione del diritto a tali prestazioni - Periodi di disoccupazione - Cumulo.
Causa C-225/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2005 I-00523

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:669

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 28 ottobre 2004(1)



Causa C-225/02



Rosa García Blanco





(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Orense, Spagna)

«Regime legale della pensione di vecchiaia – Periodo contributivo minimo – Cumulabilità dei periodi assicurativi maturati all'estero e nel paese d'origine – Periodi assicurativi utili solo ai fini di un aumento delle prestazioni, ma non all'acquisizione del relativo diritto – Cumulabilità dei periodi di percezione di uno speciale sussidio di disoccupazione per disoccupati di età superiore a 52 anni – Domanda di pronuncia pregiudiziale divenuta priva di oggetto»






I – Introduzione

1.        La ricorrente nel procedimento principale, la sig.ra García Blanco, ha percepito nel passato in Spagna una speciale forma di sussidio contro la disoccupazione. Durante questo periodo, il servizio pubblico di collocamento ha pagato a suo nome contribuiti al regime pensionistico legale. Adesso, dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, la sig.ra García Blanco gode della pensione legale di vecchiaia. Nella causa principale era controverso se i contributi pensionistici versati durante la percezione dello speciale sussidio contro la disoccupazione dovessero essere anch’essi presi in considerazione nel computo del periodo contributivo minimo per la pensione legale di vecchiaia ovvero se una loro eventuale esclusione comportasse una discriminazione dei lavoratori migranti sulla base della cittadinanza.

2.        In questo contesto, lo Juzgado de lo Social n. 3 de Orense (in prosieguo: il «giudice del rinvio») ha presentato alla Corte due questioni vertenti sull’interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»)  (2) . Contenutisticamente, tali questioni concidono con quelle proposte alla Corte nella causa C-306/03 (Salgado Alonso)  (3) .

3.        In pendenza del procedimento dinanzi alla Corte, la pensione legale di vecchiaia è stata tuttavia concessa alla sig.ra García Blanco, cosicché adesso si pone la questione del venir meno dell’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale.

II – Contesto giuridico

A – Diritto comunitario

4.        La normativa comunitaria rilevante per la controversia può essere individuata tramite il regolamento n. 1408/71. L’art. 1, lett. r), di detto regolamento definisce il concetto di periodi di assicurazione come segue:

«I periodi di contribuzione, di occupazione o di attività lavorativa autonoma, quali sono definiti o riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti o sono considerati compiuti, nonché tutti i periodi equiparati, nella misura in cui sono riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; anche i periodi compiuti sotto un regime speciale per i dipendenti pubblici sono considerati periodi di assicurazione».

5.        L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

6.        All’art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71, con riferimento alla valutazione dei periodi assicurativi e di residenza, è stabilito quanto segue:

«Se la legislazione di uno Stato membro subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni in virtù di un regime che non è un regime speciale ai sensi del paragrafo 2 o 3, al compimento di periodi di assicurazione o di residenza, l’istituzione competente di questo Stato membro tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti – sia in un regime generale sia in un regime speciale – sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, applicabile a lavoratori subordinati o autonomi. A tal fine, essa tiene conto di detti periodi come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».

7.        L’art. 46, n. 2, del regolamento n. 1408/71 contiene la seguente disposizione:

«Se le condizioni richieste dalla legislazione di uno Stato membro per aver diritto alle prestazioni non sono soddisfatte se non dopo l’applicazione dell’articolo 45 e/o dell’articolo 40, paragrafo 3, si applicano le norme seguenti:

a)
l’istituzione competente calcola l’importo teorico delle prestazioni cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza, compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri alle quali il lavoratore subordinato o autonomo (…) è stato soggetto, fossero stati compiuti nello Stato membro in questione e sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione della prestazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo della prestazione è indipendente dalla durata dei periodi compiuti, tale importo è considerato come l’importo teorico di cui alla presente lettera;

b)
l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione in base all’importo teorico di cui alla lettera precedente, proporzionalmente alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti prima che si avverasse il rischio, sotto la legislazione che essa applica, in rapporto alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti, prima che il rischio si avverasse, sotto la legislazione di tutti gli Stati membri in causa».

8.        Con riferimento a periodi di residenza o di assicurazione inferiori a un anno, l’art. 48 del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue:

«(1)
Nonostante l’articolo 46, paragrafo 2, l’istituzione di uno Stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni per i periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica e che vanno presi in considerazione al momento dell’avverarsi del rischio se:

la durata di detti periodi non raggiunge un anno e,

tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di questa legislazione.

(2)
L’istituzione competente di ciascuno degli altri Stati membri interessati prende in considerazione i periodi di cui al paragrafo 1, ai fini dell’applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, escluse le disposizioni della lettera b).

(3)
Qualora l’applicazione del paragrafo 1 abbia l’effetto di esonerare tutte le istituzioni degli Stati interessati dai loro obblighi, le prestazioni sono concesse esclusivamente secondo la legislazione dell’ultimo di detti Stati le cui condizioni risultino soddisfatte, come se tutti i periodi di assicurazione e di residenza compiuti e presi in considerazione, conformemente all’articolo 45, paragrafi da 1 a 4, fossero stati compiuti sotto la legislazione di tale Stato».

B – Diritto nazionale

9.        La nuova versione della legge generale spagnola sulla previdenza sociale ( Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social  (4) ; in prosieguo: il «TRLGSS») prevede, all’art. 161, n. 1, lett. b), che per ottenere il diritto ad una pensione di vecchiaia è necessario maturare periodi contributivi minimi di due tipi:

un periodo generale di almeno 15 anni contributivi

e

un periodo speciale di due anni contributivi nell’ambito degli ultimi 15 anni immediatamente precedenti all’evento che fa sorgere il diritto.

10.      A norma dell’art. 215, n. 1, punto 3, TRLGSS, già prima del raggiungimento dell’età legale per la pensione, ai disoccupati che abbiano compiuto il cinquantaduesimo anno di età viene attribuita una speciale forma di sussidio di disoccupazione ( subsidio por desempleo , in prosieguo: il «sussidio speciale di disoccupazione»). Ne è presupposto, tra l’altro, che l’interessato possa provare il versamento, per almeno sei anni, di contributi per l’assicurazione legale contro la disoccupazione e che, inoltre, tutti i presupposti per l’attribuzione di una pensione legale di vecchiaia siano soddisfatti, ad eccezione dell’età pensionabile.

11.      A norma dell’art. 218, n. 2, TRLGSS, l’istituzione competente per l’assicurazione legale contro la disoccupazione ( Organismo Gestor del Seguro de Desempleo ), in aggiunta al pagamento del sussidio speciale di disoccupazione al beneficiario, per ogni mese legale in cui è maturato un diritto ad esso, versa contributi per la pensione legale di vecchiaia all’assicurazione sociale a nome del beneficiario.

12.      L’efficacia dei contributi pensionistici versati a favore del beneficiario del sussidio speciale di disoccupazione viene limitata, dalla ventottesima disposizione integrativa del TRLGSS  (5) , nel modo seguente:

«I contributi versati dall’ente di gestione competente a titolo di assicurazione per la vecchiaia, conformemente all’art. 218, n. 2, della presente legge, vengono presi in considerazione nel calcolo della base della pensione di vecchiaia e dell’aliquota ad essa applicabile. I detti contributi non hanno in nessun caso validità ed efficacia giuridica per la prova del periodo contributivo minimo obbligatorio a norma dell’art. 161, n. 1, lett. b, presente legge che, a norma dell’art. 215, n. 1, punto 3, occorre aver maturato all’atto della presentazione della domanda di sussidio di disoccupazione per persone che hanno compiuto il cinquantaduesimo anno di età».

13.      Ad ogni modo, nella prassi amministrativa i contributi versati dall’INEM a nome del beneficiario del sussidio speciale di disoccupazione vengono presi in considerazione ai fini del regime pensionistico legale con riferimento all’art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71; ciò emerge da una direttiva interamministrativa dell’INSS e dell’INEM del 1999  (6) .

III – Fatti e procedimento

Antefatti

14.      La sig.ra Rosa García Blanco, nata il 9 ottobre 1935 e deceduta il 14 maggio 2002  (7) , ha svolto in Germania attività di lavoro dipendente tra il 1966 e il 1984. Ivi ha maturato un periodo contributivo pari a 209 mesi (17 anni pieni) presso il regime pensionistico legale tedesco.

15.      Dal 1º giugno 1984 al 2 dicembre 1984 la sig.ra García Blanco ha beneficiato in Spagna, grazie ad una convenzione tra la Spagna e la Germania, di un sussidio, di natura contributiva, in base al regime dell’assicurazione legale contro la disoccupazione, ad essa elargito dal servizio pubblico di collocamento ( Instituto Nacional de Empleo ; in prosieguo: l’«INEM»). Durante questo periodo l’INEM ha versato a suo favore anche contributi presso tutti i rami del regime previdenziale legale spagnolo (tra i quali contributi, quelli per l’assicurazione pensionistica). Ciò risulta pari a un periodo contributivo di 185 giorni (circa 6 mesi).

16.      Dal 1989 in poi la sig.ra García Blanco ha ricevuto il sussidio speciale di disoccupazione per i lavoratori di età superiore ai 52 anni. In collegamento con ciò, l’INEM ha versato per l’interessata contributi al regime pensionistico legale spagnolo, a norma dell’art. 218, n. 2, TRLGSS, per un periodo pari a 4 080 giorni (11 anni pieni).

17.      Come risulta inoltre dagli atti, dal 1º dicembre 1989 la sig.ra García Blanco ha goduto, a seguito del decesso della madre con la quale in precedenza conviveva, di una pensione legale per i familiari.

La domanda di una pensione legale di vecchiaia

18.      Dopo il compimento del suo sessantacinquesimo anno di età, nel 2000, la sig.ra Garcìa Blanco ha chiesto, presso la previdenza sociale spagnola, l’assegnazione di una pensione legale di vecchiaia. Con decisione 27 aprile 2001, l’ente di previdenza spagnolo ( Instituto Nacional de Seguridad Social ; in prosieguo: l’ «INSS») ha respinto questa domanda. Come motivazione l’INSS ha addotto che la sig.ra García Blanco non avrebbe compiuto in Spagna il periodo contributivo minimo necessario. A norma della ventottesima disposizione integrativa del TRLGSS, non sarebbe infatti cumulabile il periodo di 4 080 giorni in cui l’INEM avrebbe versato contributi pensionistici a nome della sig.ra García Blanco, quale beneficiaria del sussidio speciale di disoccupazione. Il periodo rimanente di 185 giorni, durante i quali sono stati versati in Spagna contributi per l’assicurazione sociale a nome della sig.ra García Blanco, in quanto beneficiaria delle prestazioni di natura contributiva dell’assicurazione legale contro la disoccupazione, non potrebbe essere preso in considerazione, a norma dell’art. 48, n. 1, del regolamento n. 1408/71, perché più breve di un anno.

19.      Avverso tale rigetto la sig.ra García Blanco ha presentato ricorso dinanzi al giudice del rinvio. Essa ha citato in giudizio l’INSS e la Tesorería General de la Seguridad Social (Cassa Nazionale di previdenza; in prosieguo: la «TGSS»), argomentando essenzialmente che adesso dovrebbero essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell’assicurazione previdenziale legale, non soltanto l’originario periodo contributivo pensionistico di 185 giorni in Spagna, bensì anche i contributi versati a suo nome dall’INEM nel periodo in cui essa percepiva il sussidio speciale di disoccupazione; in questo modo essa cumulerebbe adesso in Spagna, in totale, 4 265 giorni contributivi (ben undici anni ed otto mesi).

Domanda di pronuncia pregiudiziale

20.      Con ordinanza 30 marzo 2002, lo Juzgado de lo Social n. 3 de Orense ha disposto la sospensione del procedimento ed ha presentato alla Corte le seguenti questioni pregiudizali:

«1)
Se gli artt. 12 CE e 39 CE ‑ 42 CE (…), nonché l’art. 45 del regolamento (…) n. 1408/71 […], si oppongano ad una disposizione di diritto nazionale in base alla quale i contributi per la pensione di vecchiaia, che l’ente gestore dell’assicurazione contro la disoccupazione ha versato a nome di un lavoratore per il periodo in cui quest’ultimo percepiva determinate prestazioni assistenziali per disoccupazione, non sono computabili al fine di coprire i vari periodi minimi stabiliti nella normativa nazionale e far sorgere il diritto alla prestazione di vecchiaia, allorché si verifica che, a causa della prolungata situazione di disoccupazione che si intende tutelare, risulta per questo lavoratore materialmente impossibile far valere contributi per la pensione di vecchiaia diversi da quelli che la legge ha dichiarato invalidi, di modo che solo i lavoratori che hanno fatto uso del diritto di libera circolazione vengono pregiudicati da questa norma nazionale non potendo vantare il diritto alla pensione nazionale di vecchiaia nonostante che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 45 del menzionato regolamento CEE, quei periodi minimi debbano essere considerati coperti.

2)
Se gli artt. 12 CE e 39 CE ‑ 42 CE (…), nonché l’art. 48, n. 1, del regolamento (…) n. 1408/71 (…), si oppongano a disposizioni di diritto nazionale in base alle quali i contributi per la pensione di vecchiaia, che l’ente gestore dell’assicurazione contro la disoccupazione ha versato a nome di un lavoratore per il periodo in cui quest’ultimo percepiva determinate prestazioni assistenziali per disoccupazione, non sono computabili al fine di considerare che la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti in base alla normativa di tale Stato membro raggiunga un anno, allorché, in conseguenza della prolungata situazione di disoccupazione, che si intende tutelare, risulta per questo lavoratore materialmente impossibile far valere contributi per la pensione di vecchiaia diversi da quelli dovuti e versati durante la disoccupazione, di modo che solo i lavoratori che hanno fatto uso del diritto di libera circolazione vengono pregiudicati da questa norma nazionale, non potendo vantare il diritto alla pensione nazionale di vecchiaia nonostante che, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 48, n. 1, del menzionato regolamento CEE, l’ente gestore nazionale non possa essere esonerato dall’obbligo di concedere prestazioni nazionali».

Procedimento a partire dal deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale

21.      Con lettera dell’8 aprile 2003, l’INSS ha reso noto alla Corte che, con decisione 3 aprile 2003, alla sig.ra Rosa García Blanco – nel frattempo deceduta – era stata concessa la pensione legale di vecchiaia da essa domandata. Nella decisione era inoltre formulata la richiesta di effettuare una scelta tra detta pensione di vecchiaia e la già concessa pensione per i familiari  (8) , in quanto le due pensioni sarebbero state incompatibili l’una con l’altra, cioè non avrebbero potuto essere versate entrambe contemporaneamente. La sig.ra Dolores García Blanco, in qualità di figlia ed avente causa dell’assicurata, ha esercitato immediatamente questo diritto di scelta a favore della pensione per i familiari.

22.      In base a tutto ciò, il cancelliere della Corte ha chiesto al giudice del rinvio, con lettera del 10 aprile 2003, di dichiarare se intendeva ritirare la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Il giudice del rinvio ha risposto, con lettera dell’11 aprile 2003, che intendeva confermare la sua domanda, in quanto, tra l’altro, la soluzione data dalla Corte avrebbe potuto trovare applicazione in altri procedimenti pendenti dinanzi al medesimo giudice nazionale.

23.      Con due lettere, del 7 luglio 2003 e del 18 settembre 2003, la cancelleria della Corte ha nuovamente chiesto al giudice del rinvio se il procedimento a quo era ancora pendente dinanzi ad esso. La cancelleria ha anche sottolineato che la Corte è competente soltanto per domande di pronuncia pregiudiziale relative a procedimenti pendenti dinanzi al giudice di un singolo Stato membro. Essa ha anche ricordato al giudice del rinvio il fatto che rimane nella sua piena discrezionalità proporre alla Corte le medesime questioni pregiudiziali con riferimento ad un’altra controversia pendente. Con la lettera di risposta del 1º ottobre 2003, tuttavia, il giudice del rinvio ha ribadito che il procedimento principale era ancora pendente dinanzi ad esso; in particolare, la ricorrente non avrebbe ritirato il ricorso e gli enti convenuti non avrebbero revocato espressamente le loro originarie decisioni di rigetto del trattamento pensionistico richiesto, le quali costituiscono oggetto del procedimento.

24.      Nel procedimento dinanzi alla Corte la sig.ra García Blanco, la Commissione, nonché l’INSS ed il TGSS congiuntamente hanno presentato osservazioni scritte e orali, il governo tedesco ha preso posizione per iscritto, mentre il governo spagnolo ha illustrato le sue tesi oralmente.

IV – Valutazione

25.      Lo svolgimento del procedimento dà adito al dubbio se la Corte possa risolvere le questioni pregiudiziali.

26.      Certo, il giudice nazionale, che è investito della controversia e che deve decidere su di essa, è il solo competente per valutare, con riferimento alle specificità della causa, tanto la necessità di un rinvio pregiudiziale ai fini dell’emanazione della sentenza, quanto la rilevanza delle questioni proposte alla Corte. Se le questioni proposte riguardano l’interpretazione del diritto comunitario, la Corte è, in linea di principio, tenuta a statuire. La Corte può rifiutarsi di decidere una questione pregiudiziale proposta dal giudice nazionale soltanto qualora l’interpretazione o il giudizio sulla validità di una norma comunitaria da esso richiesti non siano evidentemente in nessun rapporto con le condizioni reali o l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura teorica o, anche, qualora essa non disponga delle indicazioni in fatto o in diritto necessarie per poter rispondere utilmente alle questioni proposte  (9) .

27.      La Corte ha tuttavia anche dichiarato che, in ipotesi eccezionali, ad essa incombe l’obbligo di indagare sulle circostanze in fatto nelle quali il suo intervento è richiesto dal giudice nazionale  (10) . Infatti, lo spirito di collaborazione nel quale il procedimento di pronuncia pregiudiziale deve svolgersi richiede che il giudice a quo, per parte sua, tenga ben presente la competenza della Corte, che consiste nell’agevolare l’amministrazione della giustizia negli Stati membri, ma non nel fornire pareri su questioni giuridiche generiche o teoriche  (11) .

A – Originaria ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

28.      La domanda di pronuncia pregiudiziale era giustificata originariamente dalla circostanza che la sig.ra García Blanco, al momento della presentazione della domanda, aveva evidentemente maturato soltanto uno dei due periodi contributivi minimi previsti dall’art. 161, n. 1, lett. b), TRLGSS: i periodi contributivi pari a oltre 17 anni da essa maturati in Germania, che avrebbero dovuto esserle riconosciuti a norma dell’art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71, sarebbero stati certamente sufficienti per il raggiungimento del periodo contributivo minimo generale di 15 anni. Secondo le informazioni fornite sembrava, tuttavia, che la sig.ra García Blanco non soddisfacesse la condizione dello speciale periodo contributivo minimo di due anni da maturare nel corso degli ultimi 15 anni immediatamente precedenti all’evento legittimante il suo diritto. A dimostrazione del compimento di questo particolare periodo contributivo, la sig.ra García Blanco avrebbe dovuto fare riferimento ai contributi pensionistici per lei versati dall’INEM mentre lei beneficiava del sussidio speciale di disoccupazione. A ciò ostava tuttavia la ventottesima disposizione integrativa del TRLGSS, secondo cui un simile periodo contributivo poteva avere il solo effetto di far aumentare la misura del diritto, non di legittimarlo.

29.      Quando le questioni pregiudiziali sono state poste, era ancora rilevante ai fini del procedimento principale stabilire se gli artt. 45 e 48 del regolamento n. 1408/71, nonché gli artt. 39 CE – 42 CE, ostassero ad una norma nazionale quale la ventottesima disposizione integrativa del TRLGSS. Ne deriva che in quel momento la domanda di decisione pregiudiziale era senz’altro ricevibile.

B – Venir meno dell’oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale

30.      Come è emerso dalle fasi scritta e orale, con riferimento alle circostanze di fatto del giudizio a quo si sono verificati, nel frattempo, i seguenti cambiamenti: in primo luogo, alla sig.ra García Blanco è stata concessa la richiesta pensione di vecchiaia. In secondo luogo, la sua avente causa ha deciso di non esigere più detta pensione – benché ormai concessa –, ma di continuare a riscuotere al suo posto un’altra pensione, quella per i familiari, di ammontare più elevato.

31.      Ognuno di questi due cambiamenti delle circostanze in fatto esclude ormai la rilevanza delle questioni pregiudiziali ai fini della decisione. Infatti, da un lato, con la sopravvenuta concessione della pensione di vecchiaia è chiaro che tra le parti non sussiste più alcuna controversia per quanto riguarda la maturazione dei periodi contributivi minimi. Dall’altro, la ricorrente nel giudizio a quo, con l’esercizio del diritto di scelta a favore della pensione per i familiari, ha dimostrato che non desidera più riscuotere la pensione legale di vecchiaia originariamente richiesta.

32.      Non sembrano controversi tra le parti del giudizio a quo neppure eventuali arretrati nei pagamenti. Infatti, nell’udienza dinanzi alla Corte, i convenuti hanno dichiarato, alla corrispondente osservazione del rappresentante processuale della ricorrente, che la pensione di vecchiaia sarebbe stata concessa a far data dal compimento del sessantacinquesimo anno di età della sig.ra Rosa García Blanco e che quindi non sussisterebbe alcun disaccordo relativo ad eventuali arretrati nei pagamenti.

33.      Pertanto, anche se, come il giudice del rinvio ha sottolineato, il giudizio a quo è ancora (formalmente) pendente dinanzi ad esso e la domanda pregiudiziale da esso presentata non è stata ritirata, i problemi di diritto comunitario sollevati con entrambe le questioni pregiudiziali sono ormai soltanto di natura teorica. La domanda di pronuncia pregiudiziale è divenuta, quindi, priva di oggetto.

34.      Qualora le medesime questioni giuridiche dovessero presentarsi nuovamente in altri procedimenti, resterebbe prerogativa del giudice del rinvio trarre da tali procedimenti lo spunto per effettuare nuovi rinvii pregiudiziali. Nel caso in esame, tuttavia, la soluzione delle questioni pregiudiziali non costituirebbe un contributo utile a dirimere una controversia principale, ma rappresenterebbe esclusivamente un parere di diritto comunitario, per il quale la Corte di giustizia non è competente nell’ambito del procedimento previsto all’art. 234 CE.

C – Effetti sul procedimento pregiudiziale

35.      La Corte, pertanto, deve risolvere attualmente il caso piuttosto raro di una domanda di pronuncia pregiudiziale che era originariamente ricevibile ma che è, nel frattempo, divenuta priva di oggetto a seguito di mutate circostanze in fatto.

36.      Una prima soluzione per la Corte consisterebbe nel cancellare d’ufficio la causa dal ruolo  (12) . Tale cancellazione è prevista nel regolamento di procedura della Corte  (13) , agli artt. 77 e 78, per i casi di accordo stragiudiziale e di rinuncia agli atti. Qualora ci si volesse avvalere di queste disposizioni – o almeno dei concetti fondamentali in esse espressi – per il caso in esame, ciò richiederebbe, a norma dell’art. 103, n. 1, del regolamento di procedura, comunque, la considerazione della specifica natura del procedimento pregiudiziale, che è un procedimento inteso a favorire la collaborazione tra la Corte di giustizia ed i giudici degli Stati membri. Una dichiarazione di rinuncia paragonabile a quella prevista agli artt. 77 e 78 del regolamento di procedura dovrebbe pertanto essere resa dal giudice a quo, che ha dato impulso alla domanda di pronuncia pregiudiziale. Nel caso in esame, tuttavia, il giudice nazionale non ha mai dichiarato alla Corte che intendeva ritirare la domanda di pronuncia pregiudiziale o che la causa principale dinanzi ad esso pendente era divenuta priva di oggetto. Al contrario esso ha ribadito, a seguito di molteplici richieste, che intendeva confermare la domanda pregiudiziale proposta. Pertanto, la cancellazione della causa dal ruolo, in contrasto con le ipotesi contemplate agli artt. 77 e 78 del regolamento di procedura, non potrebbe in alcun modo essere la mera conseguenza tecnico-processuale di quanto è stato dichiarato dinanzi alla Corte.

37.      In secondo luogo, sarebbe anche ipotizzabile che la Corte dichiarasse irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale o anche che essa dichiarasse il proprio difetto di competenza. Questa soluzione tuttavia non è adeguata allo sviluppo della situazione in fatto, così come essa si è evoluta dopo la formulazione delle questioni pregiudiziali: le questioni pregiudiziali non erano sin dal principio irricevibili, esse sono piuttosto divenute prive di oggetto soltanto dopo la presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale. Questa circostanza dovrebbe essere ricavabile dalla pronuncia della Corte.

38.      Considerato quanto precede, mi sembra preferibile una terza soluzione. La Corte dovrebbe dichiarare che non occorre più risolvere le questioni pregiudiziali . La Corte è già pervenuta ad un’analoga conclusione nella causa Djabali  (14) , che presenta chiari parallelismi con le circostanze in fatto di cui al procedimento principale. Anche in quel caso l’istituzione pubblica competente aveva, in un primo momento, rifiutato alla ricorrente una prestazione previdenziale, che le aveva poi accordata, dopo la presentazione del ricorso e la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice nazionale adito.

39.      La Corte, dichiarando che la domanda di pronuncia pregiudiziale non necessita più di una risposta, fa capire che le questioni pregiudiziali non erano irricevibili fin dal principio ma che, per gli sviluppi della situazione intervenuti nel corso del procedimento, è venuta meno la competenza della Corte a risolverle.

V – Conclusione

40.      Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di decidere sulle questioni pregiudiziali ad essa presentate dallo Juzgado de lo Social n. 3 de Orense dichiarando che:

«Non occorre più risolvere le questioni pregiudiziali».


1
Lingua originale: il tedesco.


2
GU L 149, pag. 2. Agli artt. 90 e 91 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1, rettificato in GU L 200, pag. 1), sono previste l'abrogazione e la sostituzione del regolamento n. 1408/71. Tuttavia, per ragioni cronologiche, il regolamento n. 1408/71 rimane applicabile alla controversia in esame; la versione qui rilevante dell'art. 1, lett. r), deriva dal regolamento (CE) del Consiglio 29 giugno 1998, n. 1606 (GU L 209, pag. 1), tutte le altre disposizioni citate sono riportate nella versione modificata ed aggiornata del regolamento n. 1408/71 ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1).


3
V., al riguardo, le conclusioni da me presentate in data odierna nella causa C-306/03, decisa con sentenza 20 gennaio 2005 (Racc. pag. I-705).


4
Nella versione di cui al Real Decreto Legislativo (regio decreto legislativo) 20 giugno 2004, n. 1 ( Boletín Oficial del Estado – B.O.E. – n. 154 del 29 giugno 2004), come modificato dalla legge 30 dicembre 1998, n. 50 (B.O.E. del 30 dicembre 1998, entrata in vigore il 1º gennaio 1999).


5
Introdotta dalla ventunesima disposizione integrativa della legge n. 50/1998 (cit. alla nota 4).


6
Circolare 16 aprile 1999, n. 3 (Circular conjunta sobre modificación de los criterios de reconocimiento del subsidio por desempleo establecido en el artículo 215.1.3 del TRLGSS para mayores de 52 años, que afectan a trabajadores emigrantes retornados de la Unión Europea/Espacio Económico Europeo – circolare interamministrativa sulla modifica dei criteri per l'assegnazione del sussidio di disoccupazione di cui all'art. 215, n. 1, punto 3, del TRLGSS per persone di età superiore ai 52 anni, riguardanti i lavoratori emigranti che abbiano fatto ritorno dall'Unione europea/Spazio economico europeo); nella terza istruzione di servizio di questa circolare si dichiara: « Las cotizaciónes efectuadas por el INEM durante la percepción del subsidio para mayores de 52 años por la contingencia de jubilación (…) deberán tenerse en cuenta, a efectos de lo dispuesto en el artículo 48.1 del Reglamento CEE 1408/71 cuando el interesado solicite la pensión contributiva de jubilación española que le corresponda» (i contributi versati dall'INEM nel periodo di godimento del sussidio per persone di età superiore ai 52 anni ai fini della pensione di vecchiaia (…) vanno tenuti in considerazione agli effetti di cui all'art. 48, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71, quando l'interessato fa richiesta della corrispondente pensione di vecchiaia spagnola).


7
Secondo quanto indicato dal suo rappresentante legale in udienza.


8
V. sul punto il paragrafo 17 di queste conclusioni.


9
V., in particolare, sentenze 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921, punto 59), 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I-2099, punto 38), 10 dicembre 2002, causa C-153/00, Der Weduwe (Racc. pag. I-11319, punto 31), 4 dicembre 2003, causa C‑448/01, EVN AG e Wienstrom (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 74), nonché 25 marzo 2004, cause riunite C-480/00, C-481/00, C-482/00, C-484/00, C-489/00, C‑490/00, C‑491/00, C-497/00, C-498/00 e C-499/00, Ribaldi (Racc. pag. I-2943, punto 72).


10
Sentenze PreussenElektra (punto 39), nonché EVN AG e Wienstrom (punto 75), entrambe cit. alla nota 9.


11
Sentenze Bosman (punto 60), Der Weduwe (punto 32), nonché EVN AG e Wienstrom (punto 75), cit. alla nota 9.


12
A questa soluzione perviene l'avvocato generale Jacobs nel paragrafo 23 delle conclusioni da lui presentate il 15 maggio 1997 nella causa C-314/96, Djabali (Racc. 1998, pag. I-1149, in particolare pag. I-1151).


13
Regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee 19 giugno 1991 (GU L 176, pag. 7, con rettifica in GU 1992, L 383; da ultimo modificato con decisione 19 aprile 2004, GU L 132, pag. 2).


14
Sentenza 12 marzo 1998, causa C-314/96, Djabali (Racc. pag. I-1149).

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