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Document 62002CC0170

    Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 8 maggio 2003.
    Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH, J. Wimmer Medien GmbH & Co. KG, Styria Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft mbH, Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, "Die Presse" Verlags-Gesellschaft mbH e "Salzburger Nachrichten" Verlags-Gesellschaft mbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso per carenza - Concorrenza - Denuncia - Controllo delle operazioni di concentrazione - Presa di posizione ai sensi dell'art. 232 CE - Irricevibilità.
    Causa C-170/02 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-09889

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:266

    62002C0170

    Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed dell'8 maggio 2003. - Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH, J. Wimmer Medien GmbH & Co. KG, Styria Medien AG, Zeitungs- und Verlags-Gesellschaft mbH, Eugen Ruß Vorarlberger Zeitungsverlag und Druckerei GmbH, "Die Presse" Verlags-Gesellschaft mbH e "Salzburger Nachrichten" Verlags-Gesellschaft mbH & Co. KG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso per carenza - Concorrenza - Denuncia - Controllo delle operazioni di concentrazione - Presa di posizione ai sensi dell'art. 232 CE - Irricevibilità. - Causa C-170/02 P.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09889


    Conclusioni dell avvocato generale


    I - Introduzione

    1. In questo ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado la Schlüsselverlag J.-S.-Moser GmbH e a. (in prosieguo: la «Schlüsselverlag e a.» o i «ricorrenti») chiedono l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado 11 marzo 2002 pronunciata nella causa T-3/02 (in prosieguo: la «decisione impugnata») . In tale ordinanza il Tribunale ha dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso per carenza diretto a far constatare che la Commissione ha illegittimamente omesso di emanare una decisione riguardo alla compatibilità di una concentrazione con il mercato comune.

    II - Normativa comunitaria pertinente

    2. Ai sensi dell'art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»):

    «Ai fini dell'applicazione del presente regolamento un'operazione di concentrazione è di dimensione comunitaria

    a) quando il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di euro,

    e

    b) quando il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di euro,

    salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro».

    3. L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 4064/89 stabilisce:

    «Le operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento devono essere notificate alla Commissione entro una settimana dalla conclusione dell'accordo o dalla pubblicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o dall'acquisizione di una partecipazione di controllo. Il termine comincia a decorrere dal verificarsi del primo fra gli eventi indicati».

    4. L'art. 6, n. 1, di tale regolamento è del seguente tenore:

    «La Commissione procede all'esame della notificazione non appena questa le è pervenuta.

    a) Se essa conclude che l'operazione di concentrazione notificata non rientra nel presente regolamento, lo constata mediante una decisione.

    b) Se essa constata che l'operazione di concentrazione notificata, pur rientrando nel presente regolamento, non suscita gravi perplessità per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di non opporvisi e la dichiara compatibile con il mercato comune.

    (...)

    c) Fatto salvo il paragrafo 1 bis, se la Commissione constata che l'operazione di concentrazione notificata rientra nel presente regolamento e suscita seri dubbi per quanto riguarda la sua compatibilità con il mercato comune, decide di avviare la procedura».

    5. L'art. 21 del regolamento n. 4064/89 stabilisce che, fatto salvo il controllo da parte della Corte di giustizia, la Commissione ha competenza esclusiva ad adottare le decisioni previste da tale regolamento.

    III - Fatti e procedimento in primo grado

    6. Con sentenza 26 gennaio 2001 l'Oberlandesgericht Wien (Corte d'appello di Vienna), giudice competente in materia secondo la normativa austriaca, ha approvato la progettata acquisizione, da parte della Verlagsgruppe News GmbH, della Kurier-Magazine Verlags GmbH, appartenente alla società Zeitschriften Verlagsbeteiligungs-Aktiengesellschaft. La Verlagsgruppe News GmbH sarebbe controllata dal gruppo Bertelsmann.

    7. Con lettera 25 maggio 2001 la Schlüsselverlag e a., imprese tutte attive nel settore austriaco della stampa, hanno presentato alla Commissione una denuncia riguardo a questa acquisizione. Nella loro denuncia esse hanno sostenuto che l'operazione di concentrazione era di dimensione comunitaria ai sensi del regolamento n. 4064/89 e che pertanto l'operazione di concentrazione avrebbe dovuto essere notificata alla Commissione e quest'ultima sarebbe stata tenuta ad adottare una decisione in merito alla compatibilità di tale operazione con il mercato comune.

    8. Con lettera 12 luglio 2001 il direttore della task-force «Controllo delle operazioni di concentrazione», facente parte della direzione generale «Concorrenza», ha informato le ricorrenti del fatto che non risultavano raggiunte le soglie di rilevanza previste dall'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento n. 4064/89, in quanto la Kurier-Magazine Verlags GmbH realizzava un fatturato annuo inferiore a EUR 250 milioni.

    9. Reagendo alla lettera 7 agosto 2001, con la quale la Schlüsselverlag e a. contestavano tale opinione, il direttore della task-force «Controllo delle operazioni di concentrazione» ha dichiarato, in una lettera del 3 settembre 2001, che la sua direzione non condivideva la tesi della Schlüsselverlag e a. e ha confermato che l'operazione di concentrazione non presentava dimensione comunitaria.

    10. Con lettera 11 settembre 2001 la Schlüsselverlag e a. hanno invitato la Commissione, a norma dell'art. 232, secondo comma, CE, a prendere formalmente posizione in merito all'apertura o meno di un procedimento di verifica in applicazione del regolamento n. 4064/89.

    11. Con lettera 7 novembre 2001 il direttore della task-force «Controllo delle operazioni di concentrazione» confermava di aver ricevuto tale lettera e rispondeva che i suoi servizi, per i motivi menzionati nella lettera 12 luglio 2001, non intendevano procedere ad un nuovo esame. Egli faceva inoltre rilevare che, non essendo competente a norma del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione, la Commissione non poteva adottare una decisione in tale pratica.

    12. Il 10 gennaio 2002 la Schlüsselverlag e a. hanno presentato un ricorso per carenza. Esse chiedono di dichiarare che la Commissione ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, avendo omesso di adottare una decisione riguardo alla denuncia presentata dalle ricorrenti relativa alla realizzazione di una concentrazione di dimensione comunitaria, notificata a livello nazionale ed autorizzata con sentenza 26 gennaio 2001 dell'Oberlandesgericht Wien; in subordine, di dichiarare che la Commissione ha omesso di invitare le società partecipanti all'operazione di concentrazione a notificarle l'operazione medesima e infine di condannare la Commissione alle spese.

    13. Sulla base degli atti processuali il Tribunale ha ritenuto di essere informato a sufficienza e ha deciso, in applicazione dell'art. 111 del regolamento di procedura, di dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile senza ulteriore trattazione.

    14. Il Tribunale ha dichiarato che la lettera del 7 novembre 2001 del direttore della task-force «Controllo delle operazioni di concentrazione» costituisce la risposta della Commissione alla diffida dell'11 settembre 2001. Esso ha inoltre constatato che tale lettera contiene una presa di posizione univoca a fronte della diffida. Nel punto 26 dell'ordinanza impugnata il Tribunale considera che non si può sostenere che la lettera del 7 novembre 2001 esprima unicamente la posizione della task-force «Controllo delle operazioni di concentrazione», e non quella della Commissione. Il Tribunale considera che, pur se nelle lettere del 12 luglio e del 3 settembre 2001 si afferma che esse «espon[gono] il punto di vista della direzione Controllo delle operazioni di concentrazione e non vincola[no] la Commissione europea», siffatta dichiarazione non compare più nella lettera del 7 novembre 2001, cosicché tale lettera deve essere considerata la presa di posizione della Commissione.

    IV - Impugnazione

    15. Il 7 maggio 2002 la Schlüsselverlag e a. hanno presentato un ricorso contro la pronuncia di primo grado. Esse chiedono di annullare l'ordinanza impugnata e decidere la causa come da domanda in primo grado; in subordine di annullare l'ordinanza impugnata e rinviare la causa al Tribunale di primo grado; in entrambi i casi, di condannare la Commissione alle spese.

    16. La Commissione conclude per il rigetto del ricorso contro la pronuncia di primo grado e per la condanna della Schlüsselverlag e a. alle spese.

    V - Motivi

    17. Le ricorrenti deducono due motivi vale a dire 1) incompletezza dell'accertamento dei fatti e 2) erronea valutazione della lettera 7 novembre 2001.

    Primo motivo: incompletezza dell'accertamento dei fatti

    18. Con il primo motivo la Schlüsselverlag e a. sostengono che il Tribunale ha fondato la sua valutazione giuridica sulla dichiarazione della Commissione secondo cui le lettere 12 luglio 2001 e 3 settembre 2001 «espongono il punto di vista della direzione generale Concorrenza e non vincolano la Commissione europea», senza tuttavia riprendere il contenuto di tale affermazione nell'accertamento dei fatti.

    19. La Commissione sostiene che il motivo è irricevibile, o eventualmente infondato, in quanto i fatti accertati nell'ordinanza impugnata sono sufficienti per esaminare la valutazione giuridica del Tribunale.

    Giudizio

    20. Condivido l'opinione della Commissione. In primo luogo, come da essa rilevato, secondo giurisprudenza costante, ai sensi degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto della Corte CE, un ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado può basarsi soltanto su motivi relativi alla violazione di norme giuridiche, con esclusione di qualsiasi valutazione di fatto.

    21. In secondo luogo, nei limiti in cui la Schlüsselverlag e a. con tale motivo mirano a sostenere che i fatti riprodotti sarebbero talmente insufficienti da non rendere possibile alcun controllo giurisdizionale della valutazione giuridica del Tribunale, tale motivo è errato. Infatti dalla lettura dei punti 1-7 dell'ordinanza impugnata, congiuntamente al punto 26, emerge chiaramente che le lettere 12 luglio e 3 settembre 2001, contrariamente alla lettera 7 novembre 2001, contenevano appunto una riserva, nel senso che esse riportavano solo l'opinione della direzione generale Concorrenza. La circostanza che tali passaggi, nella riproduzione sommaria di tali lettere, non sono stati esplicitamente riportati tra i fatti nulla toglie a tale conclusione.

    Secondo motivo: erronea valutazione della lettera del direttore della task-force «Controllo delle operazioni di concentrazione» 7 novembre 2001

    22. La Schlüsselverlag e a. sostengono che la lettera 7 novembre 2001 emana unicamente dal direttore della task-force «Controllo delle operazioni di concentrazione» e che essa non può vincolare giuridicamente la Commissione in quanto istituzione. Il Tribunale ha pertanto commesso un errore di diritto nel sostenere che in tale lettera è contenuta una presa di posizione della Commissione ai sensi dell'art. 232, secondo comma, CE e che pertanto l'omissione avrebbe cessato di esistere.

    23. La Schlüsselverlag e a. osservano che il direttore in tale lettera ha fatto esplicitamente riferimento alle missive 12 luglio 2001 e 3 settembre 2001. In tali lettere è enunciato che i suoi servizi non intendevano effettuare un'indagine. Nelle lettere precedenti il direttore ha anche esplicitamente dichiarato che il punto di vista giuridico riportato esprimeva solo l'opinione della direzione generale Concorrenza e che esso non vincolava la Commissione.

    24. L'interpretazione del Tribunale secondo cui la lettera 7 novembre 2001 sarebbe un atto impugnabile imputabile alla Commissione in quanto in quello scritto, contrariamente alle due precedenti lettere, non vi sarebbe menzione del fatto che la Commissione non è da esso vincolata appare arbitraria e contraria al principio di buona fede e conseguentemente ai principi generali del diritto comunitario.

    25. Esse rilevano inoltre che il presente procedimento non è equiparabile alla causa che ha dato luogo alla sentenza Air France/Commissione , nella quale un comunicato stampa del portavoce della direzione generale Concorrenza è stato considerato una decisione a nome della Commissione.

    26. La Commissione considera che, indipendentemente dalla questione se nella lettera 7 novembre 2001 sia contenuta o meno una riserva riguardo al carattere giuridicamente vincolante per la Commissione del contenuto della lettera, il ricorso per carenza è irricevibile. Essa fa rilevare che in tale lettera ha indicato che ad ogni modo una decisione non poteva essere adottata per l'assenza di una base giuridica al riguardo, il che, a parere della Commissione, implica che neppure è possibile dichiarare che si sia verificata la carenza .

    27. In primo luogo il ricorso per carenza dovrebbe essere dichiarato irricevibile in quanto non esiste base giuridica per adottare decisione di rigetto a seguito di una denuncia. Al riguardo la Commissione osserva che, a differenza di quando si tratti del regolamento n. 17 e del regolamento n. 2842/98 , basato su quello, in particolare del suo articolo art. 6, il regolamento n. 4064/89 e il regolamento n. 447/98 non prevedono un procedimento di denuncia . Inoltre un procedimento di denuncia di lunga durata sarebbe in contrapposizione con lo scopo principale del regolamento, ovvero la garanzia di un'indagine efficace e la certezza del diritto per le imprese alle quali si applica il regolamento.

    28. In secondo luogo, la Commissione osserva che, anche nel caso in cui la lettera 25 maggio 2001 venisse considerata una richiesta diretta a farle ingiungere alle imprese partecipanti all'operazione di concentrazione di comunicarle tale operazione e di conseguenza a farle esaminare quest'ultima, il ricorso per carenza è irricevibile. In proposito la Commissione afferma che, ai sensi del regolamento n. 4064/89, non sussiste nei suoi confronti un obbligo, su richiesta dei terzi, di imporre una comunicazione, successivamente di esaminare l'operazione comunicata e di rivolgere alle parti che hanno effettuato la comunicazione una decisione ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento, cosicché i terzi possano impugnare giurisdizionalmente tale decisione. Consapevolmente il legislatore comunitario non avrebbe previsto un obbligo del genere. Per prima cosa, una decisione da adottare in base all'art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89 presuppone una previa notifica ad opera delle parti. In secondo luogo, una notifica su iniziativa di un terzo, che si concluda in definitiva con una decisione ex art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89, violerebbe il cosiddetto principio del «one-stop shop», che prevede una chiara ripartizione delle competenze tra la Commissione e l'autorità nazionale per la concorrenza. Ciò può comportare che debbano essere condotti procedimenti paralleli. In tal modo le parti implicate nell'operazione di concentrazione raggiungerebbero la certezza del diritto solo dopo che tanto il procedimento nazionale quanto quello comunitario si siano conclusi.

    29. In terzo luogo, la Commissione osserva che, anche qualora i ricorrenti riuscissero mediante un ricorso per carenza a costringere la Commissione ad esaminare una decisione, adottata dall'autorità nazionale per la concorrenza, attraverso una decisione (preparatoria) in cui si chieda alle parti di comunicare la loro operazione, la successiva indagine, e infine una decisione ex art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento, non muterebbero la loro posizione giuridica. Esse non hanno diritto di far sì che sia una autorità di vigilanza piuttosto che un'altra a decidere riguardo ad un'operazione di concentrazione tra terzi. Ciò non può avere alcuna influenza sulla loro posizione giuridica, in quanto non si può partire dal presupposto che un'autorità per la concorrenza utilizzi criteri più severi di un'altra. Inoltre la tutela giuridica di terzi deve essere assicurata in primo luogo mediante i rimedi giuridici contro la decisione dell'autorità nazionale di cui trattasi. Non può in proposito essere determinante la circostanza che in base al diritto nazionale determinate vie di ricorso non siano per essi disponibili .

    30. La Commissione osserva infine che le ricorrenti le hanno presentato una richiesta solo quattro mesi dopo l'emanazione di una decisione di merito della competente autorità nazionale. Dando per scontato che esse erano al corrente del procedimento nazionale e che dopo quattro mesi era loro noto che l'autorità nazionale si considerava competente in materia, il loro intervento, soprattutto nell'ambito del controllo sulle operazioni di concentrazione, è tardivo.

    31. La Commissione considera che, qualora la Corte non condividesse le sue opinioni, il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado deve essere dichiarato irricevibile, in quanto la Commissione ha fissato il proprio punto di vista nella lettera 7 novembre 2001.

    Analisi

    32. Prima di esaminare il secondo motivo della Schlüsselverlag e a., mi occuperò dei rilievi formulati dalla Commissione.

    33. Da un lato, ci si può chiedere se gli argomenti della Commissione, che si rivolgono non contro il dispositivo dell'ordinanza impugnata, ma avverso i motivi per i quali il Tribunale è pervenuto a tale pronuncia, siano ricevibili. D'altro lato, il Tribunale, in conformità dell'articolo 111 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, ha adottato la sua decisione senza proseguire la trattazione, cosicché la Commissione non ha avuto occasione di formulare i suoi rilievi, ovvero di chiarirli. Inoltre tutto ciò non esclude che possa controllarsi d'ufficio se uno degli argomenti della Commissione colga nel segno. Ritengo pertanto che ci si debba occupare di tali argomenti.

    34. Osservo che i primi tre argomenti avanzati dalla Commissione in sostanza riguardano le sue competenze, ovvero i suoi obblighi, in relazione ad una denuncia nell'ambito del controllo sulle operazioni di concentrazione.

    35. La Commissione sostiene, detto in breve, che non sussiste una base giuridica per una domanda di rifiuto, che essa non è obbligata ad agire in conseguenza di una richiesta di terzi e che, qualora questi ultimi riuscissero eventualmente a costringerla ad agire mediante un ricorso per carenza, la loro posizione giuridica non ne sarebbe influenzata.

    36. Al riguardo essa osserva che il legislatore comunitario ha optato per un controllo preventivo sulle operazioni di concentrazione, prevedendo una previa comunicazione obbligatoria e l'osservanza di un periodo di attesa prima che l'operazione di concentrazione possa essere portata a conclusione, con un'eventuale ammenda in caso di inosservanza di tali prescrizioni.

    37. La Commissione è esclusivamente competente nel caso di operazioni di concentrazione di una certa entità, vale a dire operazioni di concentrazione che superano le soglie di fatturato menzionate nell'art. 1 del regolamento. Gli Stati membri non possono applicare a tali operazioni di concentrazione la loro normativa nazionale in materia di concorrenza. Tutto ciò implica una rigida ripartizione delle competenze tra la Commissione, da un lato, e le autorità nazionali per la concorrenza, d'altro lato, per quanto riguarda il controllo sulle operazioni di concentrazione.

    38. Inoltre il regolamento n. 4064/89 è caratterizzato da procedimenti accelerati, tra l'altro, per fornire il più presto possibile un responso definitivo, e pertanto certezza del diritto, agli operatori economici interessati.

    39. Nella fattispecie, la questione è se il ricorso per carenza delle ricorrenti sia ricevibile. I primi tre argomenti della Commissione non mi convincono. Essa ha già presentato argomenti analoghi dinanzi al Tribunale nella causa Air France/Commissione e il Tribunale li ha giustamente respinti. La circostanza che in quel caso si trattasse della questione della ricevibilità nell'ambito di un ricorso d'annullamento non è in proposito rilevante.

    40. In primo luogo, i terzi possono avere un interesse a che la Commissione accerti se l'operazione di concentrazione abbia o meno una dimensione comunitaria. Siffatta valutazione della Commissione produce un certo numero di conseguenze giuridiche, tanto per le imprese implicate nell'operazione di concentrazione, quanto per gli Stati membri e anche per i terzi, quali diretti concorrenti delle parti interessate nell'operazione di concentrazione. Detti terzi possono essere interessati direttamente e individualmente da una decisione di questo tipo .

    41. L'affermazione della Commissione secondo cui il regolamento n. 4064/89 non prevede un procedimento formale di denuncia, cosicché non esiste una base giuridica per respingere una denuncia, e secondo cui l'accertamento dell'insussistenza di una dimensione comunitaria per una determinata operazione di concentrazione può aver luogo solo in base ad una notifica da parte delle imprese implicate nell'operazione di concentrazione non può essere accolta.

    42. Dalla circostanza che il regolamento n. 4064/89 conferisce alla Commissione la competenza a valutare determinate concentrazioni consegue che essa è anche legittimata ad esaminare la propria competenza riguardo a una determinata operazione di concentrazione. Essa può farlo tanto in conseguenza della comunicazione da parte delle imprese implicate nell'operazione di concentrazione, quanto anche d'ufficio o a seguito di una richiesta di terzi in merito. Per l'adozione di una decisione in materia non è pertanto necessaria una previa comunicazione.

    43. A ciò nulla toglie il fatto che il regolamento n. 4064/89 non preveda un procedimento di denuncia. Quali diretti interessati i terzi hanno il potere di presentare una richiesta alla Commissione perché questa accerti se una determinata operazione di concentrazione sia di dimensioni comunitarie. Qualora la Commissione sia del parere che una determinata operazione di concentrazione non ha dimensioni comunitarie essa può effettuare una constatazione al riguardo mediante decisione. Come ha rilevato anche il Tribunale nella sentenza Air France/Commissione, già citata supra, in tale caso i terzi possono presentare un ricorso d'annullamento contro la detta decisione, ovvero, laddove la Commissione non dia seguito alla loro richiesta, presentare un ricorso per carenza.

    44. Considero di maggior peso l'argomento che la Commissione trae dalla circostanza che le ricorrenti hanno presentato la loro richiesta alla Commissione solo quattro mesi dopo che l'autorità nazionale competente aveva adottato una decisione.

    45. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'invito ad agire deve essere fatto entro un termine ragionevole da quando è apparso che l'istituzione non è disposta ad agire o non accenni a farlo. Cosa debba intendersi per ragionevole dipende dal caso concreto. Risulta in ogni caso dalla giurisprudenza che un'attesa troppo lunga può comportare che il ricorso per carenza successivamente presentato debba essere dichiarato irricevibile .

    46. Nella fattispecie l'autorità nazionale competente in materia si è pronunciata il 26 gennaio 2001. La richiesta alla Commissione è datata 25 maggio 2001. Secondo la Commissione, le ricorrenti avrebbero dovuto sollevare la questione della competenza già durante il procedimento nazionale o il più presto possibile successivamente, ma non quattro mesi dopo. A tal proposito la Commissione osserva che un termine così lungo contrasta con lo scopo della vigilanza sulle operazioni di concentrazione, vale a dire una vigilanza efficace e la certezza del diritto. Le ricorrenti sarebbero pertanto decadute dal loro diritto.

    47. Non si tratta qui tanto della questione se sia tardivo l'invito, che data 11 settembre 2001, ma piuttosto se la richiesta della Schlüsselverlag e a. presentata il 25 maggio 2001 non sia di per sé tardiva, con la conseguenza che il ricorso per carenza è irricevibile. Comprendo l'opinione della Commissione. Al riguardo è rilevante che l'impostazione generale del regolamento n. 4064/89 è caratterizzata dall'esigenza di rapidità (termini rigidi) e certezza del diritto per gli operatori economici. Ciò riguarda, a mio parere, non solo i procedimenti relativi ad una notifica, ma anche una richiesta di un terzo che sostenga che un'operazione di concentrazione ha dimensione comunitaria e che pertanto la Commissione deve esaminarla. Ciò comporta che una simile richiesta deve essere fatta da un terzo entro un termine ragionevole. Ciò vale a maggior ragione qualora sia già iniziato un procedimento nazionale. Che cosa sia ragionevole può variare da caso a caso. Tuttavia nella fattispecie le ricorrenti hanno atteso quattro mesi prima di sollevare la questione della presunta competenza della Commissione e pertanto dell'incompetenza dell'autorità austriaca. Considerato che, anche ammesso che non fossero già a conoscenza dell'imminente operazione di concentrazione e dell'indagine al riguardo da parte dell'autorità nazionale, in ogni caso le ricorrenti ne sono venute al corrente subito dopo la pronuncia di tale autorità, un termine del genere non può definirsi ragionevole. Per tale ragione il Tribunale ha potuto dichiarare irricevibile il ricorso per carenza.

    48. Ciò non è tuttavia rilevante per la validità dell'ordinanza impugnata, poiché il ricorso presentato dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale era comunque irricevibile. A giusto titolo il Tribunale ha potuto dedurre dalla lettera 7 novembre 2001 - dal momento che in essa non è contenuta una riserva - che tale missiva fosse da ascrivere alla Commissione e che contenesse una presa di posizione ai sensi dell'articolo 232, secondo comma, CE. La circostanza che in tale lettera si faccia rinvio alla missiva 12 luglio 2001, nella quale invece è contenuta tale riserva, non è al riguardo rilevante. Il rinvio effettuato nella lettera 7 novembre 2001 si limita infatti all'inapplicabilità del regolamento n. 4064/89, per il mancato raggiungimento delle soglie di fatturato di cui all'art. 1, n. 2, di tale regolamento. Ritengo quindi infondato anche il secondo motivo avanzato dalle ricorrenti.

    VI - Conclusione

    49. Sulla base di quanto precede, suggerisco alla Corte di:

    1) Respingere il ricorso.

    2) Condannare le ricorrenti alle spese.

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