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Document 62002CC0133

Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 11 settembre 2003.
Timmermans Transport & Logistics BV contro Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Roosendaal e Hoogenboom Production Ltd contro Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Gerechtshof te Amsterdam - Paesi Bassi.
Classificazione tariffaria delle merci - Informazione tariffaria vincolante - Condizioni di revoca.
Cause riunite C-133/02 e C-134/02.

Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-01125

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:460

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate l'11 settembre 2003 (1)



Cause riunite C-133/02 e C-134/02



Timmermans Transport & Logistics BV,
già Timmermans Diessen BV
contro
Inspecteur der Belastingsdienst-Douanedistrict Roosendaal


e



Hoogenboom production Ltd
contro
Inspecteur der Belastindienst-Douanedistrict Rotterdam


[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam(Paesi Bassi)]

«Diritto doganale – Classificazione delle merci – Informazione tariffaria vincolante – Condizioni di revoca – Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario – Principi di tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto»






1. Le autorità doganali nazionali hanno il diritto di revocare discrezionalmente le informazioni tariffarie vincolanti (in prosieguo: la ITV) che esse trasmettono agli operatori economici ai fini della classificazione doganale delle merci, quando le dette autorità nazionali modifichino la loro interpretazione della nomenclatura doganale applicabile?

2. Tale questione è stata posta dal Gerechtshof te Amsterdam (Corte d'appello di Amsterdam) nell'ambito di controversie tra, da un lato, due imprese, l'una avente sede nei Paesi Bassi, l'altra a Cipro e, dall'altro, le autorità doganali olandesi a proposito della classificazione doganale di taluni articoli di mobilio e di taluni prodotti agricoli.

3. Con la detta questione si chiede alla Corte di precisare il senso e la portata di alcune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (nel prosieguo: il CDC)  (2) , modificato dal regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97  (3) .

I ─ Contesto normativo

4. La ITV è un documento con il quale le autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea informano gli operatori economici, su loro richiesta, in ordine alla voce doganale (prevista dalla nomenclatura doganale) nella quale dovrebbe essere classificata una merce allorché questi ne prevedano l'importazione o l'esportazione. Tale informazione, che presuppone una certa interpretazione della nomenclatura doganale, consente agli operatori economici di prevedere i dazi all'importazione o all'esportazione (cui possano essere assoggettati) nonché di calcolare l'importo delle restituzioni all'esportazione (di cui essi possano beneficiare nell'ambito della politica agricola comune).

5. Le autorità doganali sono tenute a rilasciare le ITV e, in linea di principio, a conformarvisi entro un certo termine, nel corso dell'adempimento delle formalità doganali, vale a dire durante il compimento dell'operazione di importazione o di esportazione prevista.

6. Tale duplice obbligo è stato introdotto dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 giugno 1990, n. 1715, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale  (4) . Esso risponde alla necessità di garantire un certo grado di certezza del diritto agli operatori economici nell'esercizio della loro attività, di agevolare il lavoro dei servizi doganali stessi e di ottenere maggior uniformità nell'applicazione della legislazione doganale comunitaria  (5) . Il detto sistema è stato ampiamente ripreso dal CDC (6) e dal relativo regolamento di applicazione  (7) .

7. La richiesta di ITV dev'essere formulata per iscritto e presentata all'autorità doganale competente dello Stato membro o degli Stati membri in cui detta informazione deve essere utilizzata, oppure all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente  (8) . L'accettazione di una richiesta di ITV da parte delle autorità doganali competenti è subordinata alla trasmissione di diversi elementi d'informazione da parte dell'interessato  (9) .

8. Una ITV è valida sei anni a decorrere dalla data della sua comunicazione  (10) . Durante tale periodo, essa vincola le autorità doganali che l'hanno rilasciata, nonché quelle di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni  (11) .

9. Essa può essere peraltro annullata ove si basi su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente  (12) .

10. A termini dell'art. 12, n. 5, CDC nella versione vigente alla data dei fatti  (13) , inoltre, una ITV cessa di essere valida:

a) in materia tariffaria:

i) quando, in seguito all'adozione di un regolamento, non sia conforme al diritto che ne deriva;

ii) quando non sia più compatibile con l'interpretazione di una delle nomenclature (...);

sul piano comunitario, in seguito ad una modifica nelle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee  (14) ;

sul piano comunitario, in seguito ad una modifica nelle note esplicative della nomenclatura combinata ovvero in seguito a una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee  (14) ;

sul piano internazionale, in seguito a un parere di classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (...);

sul piano internazionale, in seguito a un parere di classificazione o a una modifica delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (...);

iii) quando venga revocata o modificata a norma dell'art. 9, a condizione che tale revoca o modifica sia notificata al titolare (...)

.

11. Ai sensi dell'art. 9, cui fanno rinvio le disposizioni da ultimo menzionate:

1. Una decisione favorevole all'interessato è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse da quelle di cui all'articolo 8 [caso in cui la decisione favorevole è annullata in quanto rilasciata sulla base di elementi inesatti o incompleti], non ricorrevano o non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione.

2. Una decisione favorevole all'interessato può essere revocata quando il suo destinatario non ottemperi un obbligo eventualmente impostogli dalla decisione stessa (...)

.

12. Le autorità doganali sono tenute a trasmettere alla Commissione copia dell'ITV notificata all'operatore economico interessato nonché i relativi dati e ad informare quest'ultima, eventualmente, del suo annullamento o della sua cessazione di validità  (15) .

13. Un temperamento alla cessazione di validità di una ITV è specificamente previsto a favore del suo titolare in determinate ipotesi particolari.

14. Infatti, a termini dell'art. 12, n. 6, CDC (nella versione vigente alla data dei fatti), un'informazione vincolante che cessi di essere valida a norma del paragrafo 5, lett. a), punti i) o ii) (...) può essere utilizzata dal titolare ancora per sei mesi dalla data della sua pubblicazione o notifica se, sulla base dell'informazione e anteriormente all'adozione delle misure tariffarie in questione, il titolare era obbligato da un contratto giuridicamente vincolante e definitivo di vendita o di acquisto delle merci considerate. Nel medesimo n. 6 si precisa che tuttavia, nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione, di esportazione o di prefissazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.

II ─ Fatti e causa principale

A ─
La causa C-133/02

15. In data 12 gennaio 1999 la società Timmermans Diessen BV (in prosieguo: la società Timmermans), con sede nei Paesi Bassi, presentava domanda di ITV presso le autorità doganali olandesi (distretto di Roosendaal) con riguardo a taluni articoli di mobilio (prodotti dalla ditta PartyLite Trading SA) descritti come candelabri in vetro cui doveva applicarsi, a suo avviso, la voce doganale 9405 50 00 90. A sostegno della richiesta la società Timmermans faceva valere che la medesima classificazione doganale era stata già adottata con riguardo allo stesso tipo di merce da un'ITV rilasciata precedentemente e allegava un catalogo che presentava tutti i prodotti offerti in vendita ivi comprese, in particolare, foto delle merci di cui trattasi.

16. In data 15 gennaio 1999 le autorità doganali competenti rilasciavano un'ITV del tutto conforme alla richiesta della società Timmermans (con riguardo alla descrizione delle merci ed alla loro classificazione doganale).

17. In data 19 marzo 1999, tuttavia, le autorità doganali revocavano la detta ITV, in base al rilievo che, a seguito di un esame più approfondito e sentite le autorità doganali di un distretto vicino in merito all'interpretazione della nomenclatura applicabile, sarebbe emerso che le merci in questione avrebbero dovuto essere classificate nella voce doganale 7013 29 91 00 (e non in quella ritenuta inizialmente) in quanto oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, ecc. Gli effetti della detta decisione venivano fissati a decorrere dalla stessa data della sua adozione.

18. Avverso tale decisione di revoca la società Timmermans proponeva reclamo in data 29 marzo 1999, reclamo che veniva respinto con decisione del 20 maggio seguente. Contro quest'ultima decisione la detta società proponeva quindi ricorso dinanzi al giudice del rinvio il 12 giugno dello stesso anno.

19. A sostegno della domanda la ricorrente sostiene che il rilascio della ITV in questione l'avrebbe indotta a ritenere che la classificazione doganale ivi prevista fosse vincolante per gli anni successivi e che non sarebbe stata modificata, sicché la sua revoca avrebbe violato il principio della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Secondo le autorità doganali competenti la revoca controversa si fonderebbe sul combinato disposto degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, sub a), iii), CDC, come modificato.

B ─
La causa C-134/02

20. In data 9 ottobre 1997 la società Hoogenboom Production Ltd (in prosieguo: la società Hoogenboom), con sede a Cipro, richiedeva alle autorità doganali olandesi (distretto di Rotterdam) il rilascio di una ITV per prodotti descritti come albicocche conservate con zucchero cristallizzato aggiunto, ricompresi, a suo avviso, nella voce doganale 2008 50 61 00.

21. Le autorità doganali in questione rilasciavano una ITV del tutto conforme alla richiesta della detta società (quanto alla descrizione dei prodotti ed alla loro voce doganale) in data 5 dicembre 1997.

22. In data 6 febbraio 1998 la stessa società Hoogenboom chiedeva alle medesime autorità doganali il rilascio di quattro ITV per prodotti (analoghi a quelli previsti dalla precedente ITV) descritti come mele, nocciole, semi di girasole, conservati con zucchero cristallizzato aggiunto (ricompresi rispettivamente, secondo la richiedente, nelle voci doganali 2008 99 49 30 00, 2008 19 19 10 00, 2008 19 19 90 00) e arachidi non abbrustolite (ricomprese, sempre secondo la richiedente, nella voce doganale 2008 11 94 00 00).

23. Le autorità doganali adite rilasciavano, in data 26 febbraio 1998, quattro ITV, del tutto conformi alle richieste presentate dalla società Hoogenboom.

24. Le autorità medesime revocavano peraltro tutte le dette ITV (complessivamente cinque) in data 6 ottobre 1998 in base al rilievo che i prodotti de quibus avrebbero dovuto essere classificati sotto la voce doganale 1701  (16) e non sotto quella inizialmente prevista, poiché vi si opporrebbe il tenore letterale di tale voce della nomenclatura doganale  (17) . In tale occasione, le autorità doganali riconoscevano alla società Hoogenboom la possibilità di continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 1998, delle ITV revocate.

25. Avverso tale decisione di revoca la detta società proponeva reclamo in data 9 novembre 1998, reclamo che veniva respinto con decisione del 25 marzo 1999. Contro quest'ultima decisione la detta società proponeva quindi ricorso dinanzi al giudice del rinvio il 23 aprile dello stesso anno.

26. A sostegno del suo ricorso la detta società afferma che la decisione di revoca di cui trattasi non troverebbe alcun fondamento normativo né nell'art. 9 né nell'art. 12, n. 5, CDC. L'interpretazione di tali disposizioni è contestata dalle autorità doganali, le quali ritengono, invece, che l'art. 12, n. 5, sub a), iii), preveda esplicitamente la possibilità di una simile revoca nell'ipotesi di errore manifesto delle autorità doganali in ordine alla classificazione doganale delle merci.

III ─ Questione pregiudiziale

27. Alla luce delle tesi sostenute dalle parti, il Gerechshof te Amsterdam ha ritenuto di sospendere il giudizio e di sollevare dinanzi alla Corte la seguente questione pregiudiziale:Se il combinato disposto di cui all'art. 9, n. 1, CDC, e all'art. 12, n. 5, lett a), sub iii), del codice doganale comunitario, costituisca per le autorità doganali un fondamento normativo per poter revocare un'informazione tariffaria vincolante qualora le autorità medesime modifichino l'interpretazione, ivi contenuta, delle disposizioni di legge applicabili ai fini della classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi, anche nel caso in cui la modifica intervenga entro il termine di sei anni.

IV ─ Osservazioni delle parti

28. Secondo le società Timmermans e Hoogeboom, che sono intervenute all'udienza, dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che una ITV non potrebbe essere modificata unilateralmente dalle autorità doganali nazionali  (18) . La modifica di una ITV da parte delle autorità doganali nazionali non potrebbe dipendere da una loro iniziativa, ma solo da quella della Commissione. Diversamente ragionando, si finirebbe per pregiudicare le esigenze di certezza del diritto (in contrasto con l'obiettivo perseguito con l'istituzione delle ITV) e di applicazione uniforme del diritto comunitario (in particolare, nell'ipotesi in cui la stessa ITV fosse suscettibile di essere modificata ad libitum dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri).

29. Secondo il governo olandese, le autorità doganali nazionali potrebbero legittimamente modificare una ITV allorché ritengano, in esito ad un esame più dettagliato, che le merci de quibus debbano essere classificate sotto un'altra voce doganale, a seguito di un errore di valutazione o ad una evoluzione dell'interpretazione della classificazione doganale.

30. A sostegno di tale tesi, il governo olandese fa valere che l'art. 9, n. 1, CDC [cui fa rinvio l'art. 12, n. 5, lett a), iii), CDC, come modificato] prevedrebbe ─ implicitamente ma necessariamente ─ che la concessione di una ITV sia subordinata alla sua conformità alla nomenclatura doganale quale dovrebbe essere intesa al momento della dichiarazione doganale delle merci, vale a dire al momento della realizzazione dell'operazione di importazione o di esportazione. Allorché la detta condizione, che sembrava ricorrere al momento del rilascio della ITV, non sussista più al momento del compimento dell'operazione economica, le autorità doganali potrebbero legittimamente revocare o modificare l'ITV di cui trattasi. L'esclusione di una tale possibilità di revoca o di modifica per tutto il periodo di validità di una ITV (vale a dire per sei anni) comporterebbe una inaccettabile distorsione della concorrenza tra gli operatori economici. Una siffatta misura di revoca o di modifica non sarebbe in contrasto, inoltre, con i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto poiché, a termini dell'art. 12, n. 6, CDC, il titolare della ITV in questione potrebbe continuare ad avvalersene per un certo periodo.

31. Nello stesso senso, la Commissione sostiene che il combinato disposto degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, lett. a), iii), CDC, autorizzerebbe le autorità doganali nazionali a modificare o revocare una ITV al fine di correggere i loro errori in materia di classificazione doganale delle merci. La detta tesi non si porrebbe in contrasto né con il principio secondo cui le ITV vincolerebbero le autorità doganali al momento dell'accertamento di debiti doganali o di restituzioni, né con i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto dal momento che, da un canto, la possibilità di revoca o di modifica di una ITV sarebbe prevista in termini chiari dalle summenzionate disposizioni del CDC, escludendo pertanto ogni forma di legittimo affidamento circa il suo mantenimento e che, d'altro canto, il titolare di una ITV potrebbe avvalersene ancora per sei mesi successivi alla sua revoca, il che garantirebbe il rispetto del principio di certezza del diritto.

V ─ Analisi

32. Occorre sottolineare, in limine, che nessuna delle due ordinanze di rinvio precisa se la classificazione doganale indicata nelle ITV contestate sia effettivamente viziata da un errore relativo all'interpretazione della nomenclatura doganale. Se è pur vero che le autorità doganali sostengono di essere incorse in un errore al riguardo nel rilascio delle dette ITV, nessun elemento degli atti di causa consente di ritenere che tale preteso errore si sia effettivamente verificato.

33. Infatti, le autorità doganali di rilascio si sono limitate a procedere ad un esame più approfondito della nomenclatura doganale e della conseguente classificazione doganale delle merci di cui trattasi, così come, nella causa Timmermans, si sono limitate a concertarsi al riguardo con le sole autorità doganali del distretto vicino. Non si può ritenere che tali elementi siano sufficienti per affermare con certezza la sussistenza dell'errore.

34. Ciò premesso, ne consegue che le autorità doganali hanno proceduto alla revoca delle ITV di cui trattasi in modo discrezionale, vale a dire modificando ad libitum la loro stessa interpretazione della nomenclatura doganale.

35. A mio parere, occorre quindi intendere la questione pregiudiziale nel senso che con essa si chiede se il combinato disposto degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, lett. a), iii), CDC, come modificato, debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali, sulla base di tali disposizioni, possono discrezionalmente revocare una ITV da esse rilasciata quando le autorità medesime modifichino (unicamente in base ad una loro valutazione discrezionale, eventualmente conseguente ad una mera concertazione con le autorità doganali di un distretto vicino) la propria interpretazione della nomenclatura doganale.

36. Come sottolineato dalla Corte nella menzionata sentenza Lopex Export, è risultato necessario, sia ai fini di garantire una certa sicurezza giuridica agli operatori economici nell'esercizio della loro attività sia ai fini di agevolare il lavoro dei servizi doganali stessi e di ottenere maggiore uniformità nell'applicazione della legislazione doganale comunitaria, istituire una normativa che faccia obbligo alle autorità doganali di rilasciare, a talune condizioni ben definite, informazioni aventi valore vincolante per l'amministrazione  (19) . Questi sono gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1715/90, nonché dal successivo regolamento istitutivo del CDC, segnatamente nel testo applicabile alla causa principale.

37. E' in considerazione di tali obiettivi e dell'economia generale del sistema posto in essere che occorre accertare se le autorità doganali degli Stati membri, sulla base del combinato disposto degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, lett. a), iii), CDC, possano discrezionalmente revocare una ITV da esse rilasciata quando le autorità medesime modifichino la propria interpretazione della nomenclatura doganale. La questione deve essere risolta, a mio avviso, in senso negativo.

38. Come già evidenziato, l'art. 12, nn. 2 e 4, CDC prevede che, con riguardo alla classificazione doganale di una merce, una ITV vincola le autorità doganali nei confronti del rispettivo titolare, in linea di principio per un periodo di sei anni a decorrere dal suo rilascio. Tale principio risponde all'esigenza di fornire all'operatore economico talune garanzie o assicurazioni quanto alla futura classificazione doganale delle merci che intenda esportare o importare, in considerazione delle notevoli difficoltà che può eventualmente incontrare al riguardo per effetto della particolare tecnicità della nomenclatura doganale  (20) .

39. Infatti, solamente un'informazione tariffaria avente carattere vincolante può offrire tali garanzie, essendo l'unico strumento che consente all'operatore economico di prevedere con sufficiente affidabilità la classificazione doganale pertinente e, conseguentemente, il contesto doganale (dazi o restituzioni) nel quale potrà compiere le operazioni di importazione o di esportazione previste riguardanti le merci di cui trattasi  (21) . Atteso che una ITV è vincolante, in linea di principio, per una durata di sei anni, il rispettivo titolare è in grado, all'atto del suo rilascio, di effettuare previsioni a termine più o meno lungo, di collocarsi con cognizione di causa sull'uno o sull'altro mercato di commercializzazione delle merci e di procedere agli investimenti necessari. Tale possibilità di previsione è, senza alcun dubbio, determinante, in particolare per le piccole e medie imprese, in quanto la modifica della classificazione doganale indicata in una ITV (qualora tale modifica si traduca in un aumento dell'importo dei dazi da versare ovvero in una diminuzione dell'importo delle percipiende restituzioni) rischia di ripercuotersi in modo significativo sui costi dell'operazione prevista, riducendo o facendo venir del tutto meno, in definitiva, l'interesse alla realizzazione dell'operazione, potendo, anzi, mettere l'impresa in gravi difficoltà.

40. Tenuto conto dell'importanza della classificazione doganale delle merci e delle conseguenze che ne derivano per gli operatori economici, spetta alle autorità doganali applicare particolare diligenza nel rilascio delle ITV, assicurandosi, in particolare, di disporre di tutti gli elementi informativi necessari per potersi pronunciare con cognizione di causa sulla classificazione doganale delle merci di cui trattasi  (22) .

41. Tale obbligo di diligenza dev'essere a maggior ragione rispettato tenuto conto che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento d'applicazione, una ITV fornita dall'autorità doganale competente di uno Stato membro impegna le autorità doganali di tutti gli Stati membri alle stesse condizioni. Tale principio comporta che le autorità competenti dello Stato membro nel quale vengono svolte le formalità doganali con riguardo ad alcune merci non possono legittimamente discostarsi dai termini della ITV rilasciata dalle autorità doganali competenti di un altro Stato membro per le medesime merci (segnatamente da quelle dello Stato membro in cui è stabilito il titolare della ITV)  (23) . Tale principio implica, parimenti, che la classificazione doganale di merci equivalenti non può variare da uno Stato membro all'altro secondo le valutazioni discrezionalmente divergenti delle autorità doganali di ciascuno degli Stati membri, salvo contravvenire all'obiettivo dell'uniforme applicazione della nomenclatura doganale nell'ambito della Comunità finalizzato ad evitare, in particolare, lo sviluppo di trattamenti discriminatori tra gli operatori economici interessati  (24) .

42. Il complesso di questi argomenti dimostra che una ITV è dotata, per sua natura, di effetti vincolanti nei confronti del suo titolare, il quale può legittimamente avvalersene. Essa vincola così non solo le autorità doganali che l'hanno rilasciata, ma anche tutte le altre autorità doganali degli Stati membri.

43. Solamente in presenza di ben determinate circostanze una ITV è priva di carattere vincolante, per nullità, o cessa di possedere tale carattere, sicché il titolare non ha o non ha più il diritto di avvalersene. Tali circostanze sono enumerate in modo esaustivo all'art. 12, nn. 4 e 5, CDC, come modificato. Dal momento che esse costituiscono una deroga al principio secondo il quale la ITV è vincolante per il suo titolare, occorre interpretarle restrittivamente.

44. Si deve rilevare che le disposizioni di cui all'art. 12, nn. 4 e 5, lett. a), i) e ii), CDC, come modificato, prendono espressamente in considerazione circostanze esterne alle autorità doganali (connesse ai titolari delle ITV o alle istituzioni comunitarie), ad esclusione delle circostanze in cui il fatto sopravvenuto sia unicamente loro imputabile. Per contro, si deve necessariamente rilevare che il tenore letterale delle disposizioni di cui all'art. 12, n. 5, lett. a), iii), e all'art. 9 CDC, come modificato, cui viene fatto rinvio, non consente di pronunciarsi chiaramente in merito. Ciò posto, a mio avviso, le disposizioni di cui trattasi non ricomprendono l'ipotesi in cui, come nella specie delle cause principali, le autorità doganali modifichino in modo del tutto indipendente (esclusivamente in base al proprio apprezzamento) la loro interpretazione della nomenclatura doganale applicabile. E' quanto mi accingo a dimostrare nel prosieguo.

45. Occorre ricordare, in limine, che l'art. 12, n. 4, seconda frase, CDC, come modificato, prevede che una ITV non è valida se si basa su elementi inesatti o incompleti comunicati dal richiedente. Come si è già sottolineato, tali disposizioni rinviano espressamente a circostanze attinenti essenzialmente al comportamento del titolare della ITV, e non a quello delle autorità doganali, ancorché siano queste ultime a dover dare prova di una certa diligenza al momento del rilascio di una ITV accertando che il fascicolo trasmesso dal richiedente sia completo  (25) .

46. Per quanto riguarda l'art. 12, n. 5, lett. a), i), CDC, come modificato, esso ricomprende l'ipotesi in cui una ITV non sia conforme ad un regolamento comunitario adottato successivamente al suo rilascio (e durante il suo periodo di validità, vale a dire nei sei anni a decorrere dal rilascio). Tale situazione è stata esaminata dalla Corte nella causa Lopex Export, precedentemente citata, con riguardo ad una questione pregiudiziale relativa alla validità delle disposizioni di cui all'art. 13, primo comma, primo trattino, del regolamento n. 1715/90, comparabili a quelle, già citate, attualmente vigenti  (26) .

47. In tale occasione, la Corte ha voluto sottolineare che come giustamente sottolineato dal Consiglio e dalla Commissione, l'informazione tariffaria vincolante ha lo scopo di rassicurare l'operatore economico quando sussiste un dubbio sulla classificazione di una merce nella nomenclatura doganale esistente, tutelandolo così da qualsiasi modifica futura della voce, disposta dalle autorità doganali e concernente la classificazione delle merci  (27) . Essa ha ritenuto che viceversa, un'informazione del genere non ha lo scopo e non può avere l'effetto di garantire all'operatore che la voce doganale alla quale esso si riferisce non sia in seguito modificata da un atto adottato dal legislatore comunitario  (28) .

48. La Corte ha aggiunto che tale principio emerge in modo chiaro e preciso dal tenore letterale delle disposizioni di cui trattasi, ragion per cui esse rispettano il principio della certezza del diritto (poiché permettono agli operatori economici di conoscere senza ambiguità i loro diritti ed i loro obblighi) e, conseguentemente, che è escluso che questi ultimi possano nutrire, sul semplice fondamento di una informazione tariffaria vincolante, un legittimo affidamento sul fatto che la voce doganale di cui trattasi non venga modificata con atto del legislatore comunitario  (29) . La Corte ne ha tratto la conclusione che l'analisi delle disposizioni di cui trattasi non ha posto in luce elementi atti ad inficiarne la validità  (30) .

49. A mio avviso, tale fattispecie di cessazione di validità di una ITV si colloca in un contesto di circostanze radicalmente differenti rispetto a quelle invocate nelle cause principali. Infatti, la detta cessazione di validità è subordinata all'adozione di una regolamentazione da parte delle istituzioni comunitarie, vale a dire ad una modifica, nell'ambito della Comunità, della situazione di diritto applicabile e non ad una semplice evoluzione dell'interpretazione liberamente effettuata ─ a livello locale o anche nazionale ─ dall'una o l'altra autorità doganale, il che sarebbe difficilmente compatibile con la finalità di applicazione uniforme della nomenclatura doganale, nonché con l'esigenza di evitare l'introduzione di trattamenti discriminatori tra operatori economici.

50. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'art. 12, n. 5, lett. a), ii), primo trattino, CDC, come modificato, esse si iscrivono nella medesima logica. Esse prevedono, invero, che una ITV cessi di essere valida quando essa divenga incompatibile con una determinata interpretazione della nomenclatura doganale pertinente. Ciononostante, l'interpretazione cui si fa riferimento a livello comunitario non ha nulla in comune con quella invocata nelle cause principali, ove la differenza non è solo di grado, ma anche sostanziale. L'interpretazione considerata dalle disposizioni summenzionate, infatti, deriva esclusivamente da una modifica delle note esplicative della nomenclatura de qua ovvero da una sentenza della Corte di giustizia. Orbene, tali provvedimenti o decisioni hanno necessariamente la finalità e l'effetto di garantire una applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura doganale nell'ambito della Comunità. Esse si indirizzano, segnatamente, a tutte le autorità doganali degli Stati membri al fine di guidarle nell'attuazione pratica della nomenclatura doganale e di evitare, in tal modo, errori o divergenze di interpretazione in materia.

51. A mio avviso, le disposizioni di cui all'art. 12, n. 5, lett. a), ii), CDC, come modificato, devono collocarsi nella medesima logica della applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura doganale.

52. D'altra parte, la Commissione ha già preso molte decisioni sulla base delle dette disposizioni (nonché delle disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento di applicazione  (31) ) per mettere fine a persistenti divergenze di interpretazione o ad errori verificatisi in materia, che avevano condotto a situazioni di contrasto tra singole ITV (tra quelle rilasciate dalle autorità doganali di alcuni Stati membri in contrasto con le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata o di un regolamento recante la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale e quelle rilasciate secundum legem da parte delle competenti autorità di altri Stati membri)  (32) .

53. Le dette decisioni della Commissione hanno imposto alle autorità doganali che avevano rilasciato ITV contra legem di revocarle al più presto, rammentando al contempo che, a termini dell'art. 14, n. 1, del regolamento di applicazione (nel combinato disposto con l'art. 12, n. 6, CDC, come modificato) il titolare della ITV di cui trattasi può eventualmente avvalersene per un determinato periodo.

54. Tali precedenti forniscono un utile chiarimento ai fini dell'interpretazione del combinato disposto degli artt. 12, n. 5, lett. a), iii), e 9, n. 1, CDC, come modificato.

55. Essi avvalorano in parte l'interpretazione sostenuta dal governo olandese e dalla Commissione, in particolare per quanto riguarda l'art. 9, n. 1, CDC, come modificato, a termini del quale una decisione favorevole all'interessato [quale una ITV] è revocata o modificata quando (...) non ricorrevano o non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione.

56. E' infatti lecito supporre che la classificazione doganale contenuta in una ITV sia conforme alla pertinente nomenclatura doganale, dal momento che tale classificazione è operata dalle autorità doganali, che si trovano nella posizione migliore per potersi pronunciare sulle varie sottigliezze tecniche in materia. Ciò premesso, si può ritenere, al pari del governo olandese e della Commissione, che la classificazione doganale di cui trattasi valga solamente a condizione che essa sia conforme alla pertinente nomenclatura doganale, ragion per cui, laddove tale condizione di conformità non ricorra ovvero non ricorra più, occorrerà necessariamente procedere alla revoca della relativa ITV, ai sensi dell'art. 9, n. 1, CDC, come modificato.

57. Tale interpretazione risulta in linea con il significato delle disposizioni di cui all'art. 12, n. 5, lett. a), i) e ii), CDC, come modificato, precedentemente esaminate, atteso che queste ultime prevedono che la validità di una ITV venga meno quando la classificazione dalla medesima operata non risulti più conforme con il pertinente contesto normativo o divenga incompatibile con la dovuta interpretazione della nomenclatura doganale.

58. Mantenendosi entro la logica di tali disposizioni, si può ritenere che la revoca di una ITV si imponga quando le autorità doganali abbiano effettivamente commesso un errore (accertato e non semplicemente fatto valere dalle dette autorità) nell'interpretazione della nomenclatura doganale e, di conseguenza, nella classificazione doganale delle merci considerate dalla ITV di cui trattasi. Le decisioni della Commissione di cui si è fatta menzione avallano tale tesi, dal momento che esse hanno imposto ad alcune autorità doganali di revocare ITV contenenti una classificazione doganale la cui erroneità sia stata acclarata (laddove contrastavano con le regole generali sull'interpretazione della nomenclatura combinata ovvero con un regolamento sulla classificazione delle merci di cui trattavasi).

59. Viceversa, non condivido la tesi sostenuta dal governo olandese e dalla Commissione, secondo cui le autorità doganali potrebbero legittimamente revocare una ITV quando ritengano discrezionalmente (esclusivamente sulla base del proprio apprezzamento) di aver commesso un errore nell'interpretazione della nomenclatura doganale e nella relativa classificazione doganale. Ricordo, infatti, che una siffatta revoca non risulta necessariamente giustificata, poiché l'errore di cui trattasi non è stato necessariamente acclarato. Il riconoscimento di una tale possibilità di revoca, inoltre, è difficilmente compatibile sia con la finalità dell'applicazione uniforme della nomenclatura doganale, sia con quella della certezza del diritto, perseguita con l'introduzione della ITV.

60. Quanto alla finalità della uniforme applicazione della nomenclatura doganale, ritengo che, se una decisione della Commissione di revoca di una ITV ha necessariamente l'obiettivo e l'effetto di garantire una applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura doganale, altrettanto non possa dirsi della prassi delle autorità doganali, di decidere discrezionalmente di revocare le ITV da esse rilasciate in seguito ad una modifica della loro interpretazione della nomenclatura applicabile, ancorché sia possibile che, così facendo, le autorità de quibus siano mosse dall'intento di avvicinarsi all'interpretazione proposta da altre autorità doganali.

61. Occorre infatti tener presente che, a differenza dalla Commissione, le autorità doganali di rilascio non hanno necessariamente una visione d'insieme del complesso delle ITV rilasciate da tutte le altre autorità doganali nell'ambito della Comunità per merci identiche o simili  (33) .

62. A mio avviso, quando le autorità doganali ritengano di aver commesso un errore nell'interpretazione della nomenclatura doganale al momento del rilascio di una ITV, dovrebbero darne notizia alla Commissione per accertarsi che si tratti effettivamente di un errore tale da giustificare la revoca della ITV di cui trattasi. Solo un meccanismo siffatto potrebbe garantire una applicazione corretta o quantomeno uniforme della nomenclatura doganale. A mio parere, la necessità di un tale modus procedendi delle autorità doganali nei confronti della Commissione discende, al contempo, da finalità di certezza del diritto e di applicazione uniforme della nomenclatura doganale, cui tende l'istituzione delle ITV, e dall'obbligo di leale cooperazione degli Stati membri nei confronti delle istituzioni comunitarie, previsto dall'art. 10 CE  (34) .

63. D'altronde, la Commissione ─ come dalla stessa sottolineato all'udienza ─ viene frequentemente adita dalle autorità doganali di alcuni Stati membri, che contestano la validità di ITV rilasciate da altre autorità doganali con riguardo all'interpretazione della nomenclatura doganale fornita.. La Commissione ha aggiunto che, in tal caso, spetta ad essa valutare se occorra emanare una decisione in ordine alla validità delle ITV di cui trattasi con cui venga ordinato alle rispettive autorità doganali di provvedere alla loro revoca.

64. A mio parere, è lecito chiedersi se una decisione sia parimenti necessaria quando la Commissione venga adita dalle stesse autorità doganali di rilascio (e non da altre autorità doganali) e se, in tal caso, la Commissione non possa limitarsi ad indirizzare una lettera alle autorità doganali interessate, vale a dire una risposta la cui emanazione o trasmissione non sia soggetta ad eccessivi vincoli procedurali.

65. Per quanto attiene all'obiettivo della certezza del diritto, si deve sottolineare che l'interpretazione sostenuta dal governo del Regno dei Paesi Bassi e dalla Commissione tende a pregiudicare l'effetto utile del principio secondo cui una ITV è, per sua natura, vincolante, ledendo in tal modo l'obiettivo perseguito dal legislatore comunitario con l'istituzione del sistema delle ITV, obiettivo ricordato dalla Corte nella menzionata sentenza Lopex Export  (35) . Infatti, il principio del carattere vincolante delle ITV verrebbe ad essere svuotato di contenuto sostanziale nel caso in cui le autorità doganali fossero legittimate a revocare discrezionalmente una ITV da esse stesse rilasciata unicamente in quanto sarebbero, a loro dire, incorse in un errore ovvero in quanto vi sarebbe stata un'evoluzione della loro interpretazione della nomenclatura doganale.

66. In ogni caso, in considerazione di tale obiettivo di certezza del diritto, posso difficilmente immaginare che il legislatore comunitario abbia potuto accontentarsi di una semplice tutela provvisoria degli interessi dei titolare delle ITV (secondo le modalità previste dall'art. 12, n. 6, CDC, come modificato) nell'ipotesi, che peraltro non condivido, in cui le autorità doganali fossero legittimate [in base all'art. 12, n. 5, lett. a), iii), CDC, come modificato] a procedere, nelle circostanze di cui è causa, alla revoca delle ITV stesse.

67. A tal riguardo, non ritengo convincenti le spiegazioni fornite dalla Commissione all'udienza, secondo cui la durata di tale tutela corrisponderebbe ai termini usuali di fornitura delle merci (sei mesi circa), ragion per cui il titolare di una ITV non sarebbe pregiudicato dalla sua revoca, potendo continuare ad avvalersi della ITV in questione nel corso di tale periodo e portando così a termine l'operazione commerciale.

68. Anzitutto, non può escludersi che taluni contratti prevedano termini di fornitura più lunghi. Inoltre, anche ammesso che tale durata della tutela corrispondesse effettivamente al termine previsto per la fornitura della merce di cui trattasi, non può nemmeno escludersi che la revoca di una ITV incida seriamente sulle attività commerciali dell'operatore economico interessato.

69. Infatti, se è pur vero che, in tale ipotesi, il titolare della ITV sarebbe effettivamente in grado di avvalersene in sede di espletamento delle formalità doganali relative alle merci di cui trattasi, non potrebbe tuttavia avvalersene successivamente nell'ambito della commercializzazione di merci identiche. L'operatore economico interessato potrebbe ritrovarsi, per effetto della revoca della ITV in questione, in una situazione difficile, in quanto tale revoca potrebbe vanificare le sue previsioni in ordine alla classificazione doganale di merci identiche rimettendo, in tal modo, ampiamente in discussione la pertinenza della sua politica commerciale e dei suoi investimenti, in particolare ove si tratti di un operatore che svolga l'attività nell'ambito di una piccola o media impresa e la revoca della ITV si verifichi poco tempo dopo il rilascio della medesima, vale a dire ben prima della scadenza del termine di validità di sei anni.

70. Una siffatta situazione sarebbe ben difficilmente compatibile con l'obiettivo perseguito con l'istituzione delle ITV, consistente nel dare agli operatori economici garanzie significative in ordine alla classificazione doganale delle merci, affinché questi siano in grado di svolgere la propria attività in condizioni soddisfacenti. A tal riguardo, tanto si comprende che il legislatore comunitario abbia previsto, in esito ad una ponderazione degli interessi in gioco (quelli dei titolari delle ITV e quelli relativi alla corretta ed uniforme applicazione della nomenclatura doganale), una semplice tutela provvisoria degli interessi dei titolari delle ITV quando queste ultime divengano incompatibili con l'interpretazione della nomenclatura doganale fornita dalle istituzioni comunitarie, in particolare dalla Corte di Giustizia, quanto risulta difficile immaginare che il legislatore comunitario abbia inteso assoggettare i titolari delle ITV ad un siffatto regime nel caso in cui queste ultime vengano revocate discrezionalmente dalle autorità doganali.

71. Conseguentemente, la questione pregiudiziale in esame va risolta dichiarando che il combinato disposto degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, lett. a), iii), CDC, come modificato, deve essere interpretato nel senso che le autorità doganali che abbiano rilasciato una ITV non sono legittimate, sulla base di tali disposizioni, a procedere discrezionalmente alla sua revoca quando le autorità medesime modifichino la propria interpretazione della pertinente nomenclatura doganale.

VI ─ Conclusione

72. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam nei termini seguenti:Il combinato disposto degli artt. 9, n. 1, e 12, n. 5, lett. a), iii), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, dev'essere interpretato nel senso che le autorità doganali che abbiano rilasciato una informazione tariffaria vincolante non sono legittimate a procedere discrezionalmente alla sua revoca quando le autorità medesime modifichino la propria interpretazione della pertinente nomenclatura doganale.


1
Lingua originale: il francese.


2
GU L 302, pag. 1.


3
GU L 17, pag. 1.


4
GU L 160, pag. 1.


5
Terzo considerando.


6
Titolo I, capitolo 2, sezione 3.


7
Titolo II del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del CDC (GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il regolamento di applicazione).


8
Art. 12, n. 1, CDC, e art. 6, n. 1, del regolamento di applicazione.


9
Art. 6, nn. 3 e 4, del regolamento di applicazione.


10
Art. 12, n. 4, CDC.


11
Art. 12, n. 2, CDC, e art. 11 del regolamento di applicazione.


12
Art. 12, n. 4, CDC.


13
Regolamento n. 82/97, entrato in vigore il 1° gennaio 1997 (GU L 17, pag. 1), come rettificato nel 1997 (GU L 179, pag. 11).


14
Si precisa che la data alla quale la ITV perde la sua validità è la data di pubblicazione delle suddette misure.


15
Art. 8, n. 1, e art. 13 del regolamento di applicazione.


16
La voce doganale 1701 si applica agli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido.


17
La voce doganale 2008 si applica a frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove.


18
Le società ricorrenti si sono richiamate alle sentenze 1° aprile 1993, causa C-250/91, Hewlett Packard France (Racc. pag. I-1819), e 29 gennaio 1998, causa C-315/96, Lopex Export (Racc. pag. I-317).


19
Punto 19.


20
Nel regolamento n. 1715/90 veniva sottolineato, nel quinto considerando, che le informazioni relative alla classificazione delle merci nella nomenclatura doganale costituiscono la categorie di informazioni più utile e più importante per gli operatori economici, dato il carattere estremamente tecnico della nomenclatura combinata e delle nomenclature comunitarie su di essa basate.


21
Occorre sottolineare, come precisato nel settimo considerando del regolamento n. 1715/90, che la classificazione doganale indicata in una ITV non può incidere sulla aliquota dei dazi o delle restituzioni derivanti da detta classificazione, applicabile al momento dell'espletamento delle formalità doganali relative alla merce di cui trattasi. La pratica dimostra che tali aliquote variano regolarmente in funzione dell'evoluzione dei mercati.


22
V., in tal senso, l'art. 6, nn. 3 e 4, del regolamento di applicazione.


23
V. le disposizioni di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento di applicazione, che determina le autorità doganali cui presentare le domande di ITV.


24
E' quanto ha già avuto occasione di sottolineare l'avvocato generale Tesauro nelle conclusioni del 22 ottobre 1992 relative alla causa Hewlett Packard France, precedentemente cit. (paragrafo 5, quarto capoverso) con riguardo al regolamento n. 1715/90.


25
Nella specie, è pacifico che la società Hoogenboom ha comunicato dati esatti e completi al momento della trasmissione delle sue diverse richieste di ITV (v. punto 2.3 dell'ordinanza di rinvio, nonché punto 18 delle osservazioni della Commissione). Nonostante il giudice del rinvio non abbia fornito precisazioni relative a questo punto con riguardo alla società Timmermans, ritengo che questa ipotesi ricorra anche nella specie.


26
Tali disposizioni prevedono che, qualora, in seguito all'adozione di un regolamento che modifica la nomenclatura doganale, oppure, di un regolamento che stabilisce o intacca la classificazione di una merce nella nomenclatura doganale, un'informazione tariffaria vincolante rilasciata anteriormente non sia più conforme alla legislazione comunitaria così stabilita, detta informazione non è più valida a decorrere dalla data in cui il regolamento in questione è applicabile.


27
Sentenza Lopex Export, precitata (punto 28).


28
Idem.


29
Ibidem (punti 28 e 29).


30
Ibidem (punto 31).


31
Occorre precisare che solamente le disposizioni di cui al n. 1 del detto articolo sono pertinenti, ad esclusione di quelle che figurano al n. 2. Una ITV non impone infatti, come si è sottolineato durante l'udienza, degli obblighi al suo titolare, contrariamente a quanto si verifica nel caso delle decisioni di cui al n. 2, di cui trattasi.


32
Si possono citare, segnatamente, le decisioni della Commissione 16 giugno 1998, 98/405/CE, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [rilasciate dalle autorità doganali francesi, olandesi e del Regno Unito (GU L 178, pag. 45)]; 12 luglio 1999, 1999/637/CE, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [rilasciate dalle autorità doganali del Regno Unito (GU L 251, pag. 17)]; 8 novembre 1999, 1999/747/CE, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [rilasciate dalle autorità doganali olandesi e tedesche (GU L 298, pag. 37)]; 29 dicembre 1999, 2000/41/CE, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti [rilasciate dalle autorità doganali irlandesi, del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord (GU L 13, pag. 27)], e 31 gennaio 2003, 2003/97/CE, concernente la validità di talune informazioni tariffarie vincolanti (ITV), rilasciate dalla Repubblica Federale di Germania (GU L 36, pag. 40).


33
La Commissione dispone di tutte le informazioni necessarie in materia in quanto tenuta a gestire una banca dati che contiene una copia di tutte le ITV rilasciate nonché le informazioni ad esse relative [v. artt. 6, n. 3, lett. k), e 8, n. 1, del regolamento di applicazione]. Tali dati possono essere trasmessi dalla Commissione alle autorità doganali che ne facciano richiesta (art. 8, n. 2, del regolamento di applicazione). Ciò posto, non può dirsi con certezza che le autorità doganali che intendano revocare di propria iniziativa una ITV si preoccupino di rivolgere alla Commissione una tale richiesta di informazioni al fine di poter decidere con cognizione di causa.


34
V., mutatis mutandis, sentenza 28 febbraio 1991, Delimitis, causa C-234/89 (Racc. pag. I-935, punti 44, 45, 47, 49, 52 e 53), con riguardo alle competenze rispettive dei giudici nazionali e della Commissione nell'applicazione delle disposizioni degli artt. 85, n. 1, e 86, del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) in materia di concorrenza.


35
V. punti 19 e 28.
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