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Document 62002CC0114
Opinion of Mr Advocate General Mischo delivered on 14 January 2003. # Commission of the European Communities v French Republic. # Failure of a Member State to fulfil its obligations - Directive 98/8/EC - Failure to transpose within the prescribed period. # Case C-114/02.
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 14 gennaio 2003.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/8/CE - Mancata trasposizione nel termine stabilito.
Causa C-114/02.
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 14 gennaio 2003.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/8/CE - Mancata trasposizione nel termine stabilito.
Causa C-114/02.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-03783
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:18
Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 14 gennaio 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 98/8/CE - Mancata trasposizione nel termine stabilito. - Causa C-114/02.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-03783
1. La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (in prosieguo: la «direttiva»), è diretta all'introduzione di norme di protezione dell'ambiente e di sicurezza previste per garantire che l'immissione sul mercato di tali prodotti non pregiudichi la salute umana e l'ambiente.
2. Dall'art. 34 della direttiva risulta che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla detta direttiva entro un termine di 24 mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e che ne informano immediatamente la Commissione.
3. L'art. 35 della direttiva prevede che essa entra in vigore il 20° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Poiché tale pubblicazione è avvenuta il 24 aprile 1998, la direttiva è entrata in vigore il 14 maggio 1998.
4. Di conseguenza, gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 14 maggio 2000.
5. Non avendo ricevuto alcuna informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica francese aveva adottato le misure necessarie, la Commissione delle Comunità europee ha avviato il procedimento di inadempimento oggetto delle presenti conclusioni.
6. La ricorrente chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva, o, in ogni caso, non comunicandole tali provvedimenti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva stessa.
7. Il governo francese non contesta l'affermazione della Commissione secondo la quale esso non avrebbe garantito una trasposizione completa della direttiva. Osserva che vari testi normativi, ancora in fase di progetto, consentiranno di ultimare il recepimento in diritto interno di tutte le disposizioni della direttiva e precisa, per ciascuna di esse che non sono ancora state recepite, le disposizioni corrispondenti che ne garantiranno il recepimento.
8. A questo proposito, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza o meno di un inadempimento deve essere valutata alla data di scadenza del termine fissato dal parere motivato e che l'adozione di misure ulteriori è irrilevante in tale contesto . Nella fattispecie, è pacifico che la Repubblica francese non ha adottato le misure necessarie per ultimare il recepimento della direttiva entro il termine impartito al riguardo.
9. La convenuta sottolinea che il ritardo nel recepimento è dovuto principalmente alla necessità di organizzare in modo ottimale il procedimento di valutazione delle pratiche, il che richiede l'intervento di vari organismi.
10. Si deve sottolineare, a tale proposito, come dalla giurisprudenza costante risulti che uno Stato membro non può invocare norme, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza dei termini derivanti dalle norme del diritto comunitario .
11. Da quanto esposto consegue che sussiste l'inadempimento contestato dalla Commissione. Occorre pertanto accogliere il suo ricorso.
Conclusione
12. Per i motivi che precedono, si propone alla Corte di:
- dichiarare che, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, o avendo comunque omesso di comunicare alla Commissione delle Comunità europee l'adozione di tali provvedimenti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva;
- condannare la Repubblica francese alle spese.