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Document 62002CC0018
Opinion of Mr Advocate General Jacobs delivered on 18 September 2003. # Danmarks Rederiforening, acting on behalf of DFDS Torline A/S v LO Landsorganisationen i Sverige, acting on behalf of SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation. # Reference for a preliminary ruling: Arbejdsret - Denmark. # Brussels Convention - Article 5(3) - Jurisdiction in matters relating to tort, delict or quasi-delict - Place where the harmful event occurred - Measure taken by a trade union in a Contracting State against the owner of a ship registered in another Contracting State. # Case C-18/02.
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 18 settembre 2003.
Danmarks Rederiforening, che agisce per conto del DFDS Torline A/S contro LO Landsorganisationen i Sverige, che agisce per conto del SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbejdsret - Danimarca.
Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 3 - Competenza in materia di delitti o quasi-delitti - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto - Provvedimento assunto da un sindacato in uno Stato contraente contro l'armatore di una nave registrata in un altro Stato contraente.
Causa C-18/02.
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 18 settembre 2003.
Danmarks Rederiforening, che agisce per conto del DFDS Torline A/S contro LO Landsorganisationen i Sverige, che agisce per conto del SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Arbejdsret - Danimarca.
Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 3 - Competenza in materia di delitti o quasi-delitti - Luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto - Provvedimento assunto da un sindacato in uno Stato contraente contro l'armatore di una nave registrata in un altro Stato contraente.
Causa C-18/02.
Raccolta della Giurisprudenza 2004 I-01417
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:482
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate il 18 settembre 2003 (1)
Causa C-18/02
Danmarks Rederiforening, per conto della DFDS Torline A/S
contro
LO Landsorganisationen i Sverige, per conto della SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation
1. Nella causa in esame, l’Arbejdsret (Tribunale del lavoro) della Danimarca ha presentato una serie di questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2). Tale disposizione, in deroga alla regola generale stabilita dalla Convenzione, secondo cui la competenza giurisdizionale spetta al giudice del luogo in cui ha domicilio il convenuto, attribuisce giurisdizione «in materia di delitti o quasi‑delitti, (...) al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto».
Disposizioni pertinenti
2. L’art. 2, primo comma, della Convenzione così dispone:
«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».
3. L’art. 5 stabilisce, per quanto rilevante nella fattispecie:
«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:
(...)
3) in materia di delitti o quasi‑delitti, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto;
(...)».
4. Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), è stato adottato ai sensi degli artt. 61, lett. c), CE e 67, n. 1, CE. Il regolamento è entrato in vigore il 1° marzo 2002 e sostituisce la Convenzione per la maggior parte degli Stati contraenti. La Danimarca non è, ad ogni modo, vincolata dal regolamento, né soggetta alla sua applicazione (4).
5. L’art. 5 del regolamento stabilisce, nella parte qui rilevante:
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
(...)
3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
(...)».
6. L’art. 2 del Protocollo relativo all’interpretazione della Convenzione di Bruxelles da parte della Corte di giustizia (5) stabilisce, in quanto qui rilevante:
«Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:
1) (...)
– in Danimarca: højesteret (Corte di Cassazione),
(...);
2) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d’appello (...)».
Procedimento principale
7. Il procedimento principale riguarda la legittimità dell’azione sindacale intrapresa dalla SEKO Sjöfolk Facket för Service och Kommunikation (il sindacato svedese che rappresenta i lavoratori marittimi nel settore dei servizi e delle comunicazioni; in prosieguo: la «SEKO») contro la compagnia di navigazione danese DFDS Torline A/S (in prosieguo: la «DFDS»), con l’obiettivo di ottenere un contratto collettivo per l’equipaggio polacco della nave da carico Tor Caledonia, di proprietà della DFDS ed in servizio sulla linea Göteborg (Svezia)‑Harwich (Regno Unito).
8. La Tor Caledonia è iscritta nel registro navale internazionale danese ed è, pertanto, soggetta alla legge danese. Di servizio a bordo erano, all’epoca dei fatti, ufficiali danesi e marinai semplici polacchi. L’equipaggio polacco è stato reclutato sulla base di contratti individuali, stipulati conformemente ad un accordo quadro tra un certo numero di sindacati danesi, da un lato, e tre associazioni di armatori danesi, dall’altro. Tali contratti risultavano disciplinati dalla legge danese.
9. In data 7 marzo 2001, la SEKO ha sollecitato la stipula di un contratto collettivo per l’equipaggio polacco a bordo della Tor Caledonia. Il 9 marzo 2001, la Danmarks Rederiforening (l’Associazione degli armatori danesi) ha respinto tale richiesta per conto della DFDS. La normativa svedese concede ai sindacati svedesi il diritto di aprire un contenzioso contro navi che battono bandiera straniera (6). Con fax inviato il 21 marzo 2001, la SEKO ha depositato un preavviso di azione sindacale con effetto dal 28 marzo, con il quale ha impartito ai suoi iscritti svedesi l’istruzione di non accettare offerte di impiego sulla Tor Caledonia. Tale fax dichiarava anche che la SEKO intendeva promuovere un’azione di solidarietà, e precisamente un’azione da parte di altri sindacati a sostegno dell’azione principale della SEKO.
10. l’azione sindacale promossa dalla SEKO non avrebbe prodotto effetti sulla DFDS se non fosse stata promossa tale azione di solidarietà, in quanto la compagnia di navigazione in causa non impiegava né intendeva impiegare equipaggi svedesi sulla Tor Caledonia. Ad ogni modo, il 3 aprile 2001, la Svenska Transportarbetareforbundet (la federazione svedese dei lavoratori nel settore dei trasporti; in prosieguo: la «STAF») ha depositato un preavviso di azione di solidarietà, con effetto dal 17 aprile 2001, sotto forma di rifiuto di svolgere qualsiasi attività lavorativa riferibile alla Tor Caledonia, il che avrebbe impedito alla nave di essere ormeggiata, caricata o scaricata a Göteborg. Appare chiaro dalla formulazione di tale avviso che l’azione di solidarietà è stata intrapresa in risposta all’appello lanciato dalla SEKO.
11. Risulta dall’ordinanza di rinvio che, ai sensi della legge danese (7), l’Arbejdsret ha competenza esclusiva a pronunciarsi sulla legittimità del ricorso ad azioni sindacali miranti a sostenere una richiesta di contratto collettivo in settori in cui nessun accordo di questo genere sia ancora stato concluso. Per contro, è compito delle giurisdizioni ordinarie pronunciarsi sulle domande di risarcimento per le perdite risultanti dalle azioni sindacali o dal relativo preavviso, in settori non regolati da contratto; il giudice ordinario non è, ad ogni modo, competente a vagliare la legittimità di dette azioni.
12. Il 4 aprile 2001 la Danmarks Rederiforening, che agisce per conto della DFDS (in prosieguo congiuntamente: la «DFDS») ha presentato ricorso dinanzi all’Arbejdsret contro il LO Landsorganisationen I Sverige (confederazione generale del lavoro in Svezia; in prosieguo: la «LO»), che rappresenta la SEKO e la STAF, chiedendo di ingiungere ai due sindacati di riconoscere che l’azione principale e quella di solidarietà oggetto di preavviso erano illegittime, e di revocare il preavviso.
13. In occasione di un’udienza preliminare dinanzi all’Arbejdsret, in data 11 aprile 2001, la SEKO ha accettato di sospendere l’azione oggetto di preavviso fino alla decisione dell’Arbejdsret. La SEKO non aveva comunque il potere di sospendere l’azione di solidarietà.
14. Il 16 aprile 2001 la DFDS ha deciso di ritirare la Tor Caledonia dalla linea Göteborg‑Harwich, in considerazione del rischio che la detta nave non fosse in grado di condurre a termine senza interruzioni le sue operazioni. La compagnia di navigazione ha, in seguito, sostituito il bastimento prendendone in locazione un altro al medesimo scopo.
15. Il 18 aprile 2001 la STAF ha revocato l’appello all’azione di solidarietà. La DFDS ha immediatamente rinunciato alla domanda concernente la STAF.
16. Il 7 gennaio 2002 la DFDS ha intentato un’azione per risarcimento danni contro la SEKO dinanzi al Sø‑og Handelsret (Tribunale marittimo e commerciale) di Copenhagen. Il risarcimento danni richiesto è inteso ad offrire ristoro alla DFDS per le perdite subite in conseguenza dell’immobilizzazione della Tor Caledonia e della locazione di una nave sostitutiva; tali danni ammontano, ad una prima valutazione, a circa EUR 60 000. Tale procedimento è stato sospeso per la durata del processo in corso dinanzi all’Arbejdsret, poiché la questione se l’azione sindacale oggetto di preavviso fosse legittima può determinare l’esito del giudizio.
17. Nel procedimento dinanzi all’Arbejdsret, la SEKO, rappresentata dalla LO (in prosieguo, congiuntamente: la «SEKO»), ha contestato la competenza di tale tribunale. Essa ha dedotto, in particolare, che la deroga prevista all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles non sarebbe applicabile, in quanto la DFDS non avrebbe presentato domanda di risarcimento. Inoltre, poiché, qualora l’Arbejdsret si pronunciasse per l’illegalità dell’azione, la SEKO dovrebbe revocare il preavviso di azione sindacale, non sussisterebbe il presupposto per una successiva domanda di risarcimento. La SEKO ha ammesso che esiste il rischio che un’azione sindacale legittima provochi azioni di solidarietà illegittime che possono causare danni e far sorgere domande di risarcimento, ma ritiene che il semplice fatto dell’esistenza di tale rischio non significhi che la causa intesa a vagliare la sola legittimità del contenzioso principale sia materia «di delitti o quasi‑delitti», ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione. La SEKO conclude che, a suo parere, il procedimento in cui essa è convenuta, riguardante il detto preavviso di azione sindacale, ricade nella regola generale stabilita dall’art. 2 della Convenzione e dovrebbe, pertanto, essere proposto dinanzi alle competenti giurisdizioni svedesi.
18. L’Arbejdsret ha, di conseguenza, sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
«Questione n. 1:
a) Se l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che esso ricomprende le cause relative alla legittimità di un’azione sindacale mirante ad ottenere un contratto collettivo, quando i danni eventuali risultanti dall’illegittimità di tale azione possono dar luogo a risarcimento secondo i principi della responsabilità in materia di delitti o quasi‑delitti, di modo che la questione relativa alla legittimità dell’azione sindacale oggetto di preavviso può essere proposta dinanzi al tribunale del luogo competente a risolvere la questione del risarcimento dei danni risultanti da tale azione.
b) Se sia eventualmente indispensabile che il danno risulti certamente o verosimilmente dall’azione sindacale considerata in sé e per sé, o se sia sufficiente che tale azione costituisca il presupposto necessario di azioni di solidarietà che producano e possa costituirne il fondamento.
c) Se la situazione sia diversa quando l’attuazione dell’azione sindacale oggetto di preavviso sia stata sospesa, dopo la proposizione della causa, dalla parte che ha depositato il preavviso, nell’attesa della pronuncia del tribunale sulla legalità dell’azione.
Questione n. 2:
Se l’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che i danni derivanti da un’azione sindacale attuata da un sindacato in un paese in cui naviga una nave registrata in un altro paese (Stato di bandiera), al fine di ottenere un contratto di lavoro per l’equipaggio a bordo di detta nave, possano essere considerati dall’armatore della nave come avvenuti nello Stato di bandiera, di modo che in applicazione di detto articolo l’armatore possa esperire contro il sindacato un’azione di risarcimento nello Stato di bandiera».
19. La DFDS, la SEKO, i governi di Danimarca, Svezia e Regno Unito, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni scritte e tutti, fatta eccezione per il Regno Unito, erano rappresentati all’udienza.
Competenza dell’Arbejdsret ai fini del rinvio
20. Come osserva il Regno Unito, si presenta il problema se l’Arbejdsret sia competente a presentare domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ai sensi del Protocollo relativo all’interpretazione della Convenzione da parte della Corte (8), hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione le giurisdizioni nazionali elencate all’art. 2, punto 1, che non include l’Arbejdsret, e le giurisdizioni degli Stati contraenti «quando giudicano in grado d’appello» ai sensi dell’art. 2, punto 2.
21. Risulta dall’ordinanza di rinvio che, secondo la legge danese (9), l’Arbejdsret è l’unico giudice competente a trattare cause che riguardano la legittimità di azioni sindacali oggetto di preavviso. Il governo danese aggiunge che l’Arbejdsret è giudice di prima ed ultima istanza; di conseguenza, le sue sentenze non sono impugnabili. Nell’ordinanza di rinvio l’Arbejdsret dichiara che esso deve, pertanto, essere considerato come avente lo stesso status di un giudice d’appello.
22. L’esclusione di giudici di primo grado dall’elenco delle giurisdizioni competenti ad adire la Corte in via pregiudiziale è stata chiarita da Jenard (10) nel senso che «si è inteso evitare che l’interpretazione della Corte possa essere domandata in casi troppo numerosi e, particolarmente, in affari poco importanti».
23. Tale giustificazione logica è chiaramente comprensibile nel caso di giudici di primo grado le cui decisioni siano impugnabili dinanzi a giurisdizioni superiori. Comunque, quando, come nel presente caso, il giudice nazionale siede, al contempo, in prima ed ultima istanza, non esiste alcuna motivazione inderogabile per precludergli la possibilità di adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia.
24. Tale preclusione implicherebbe, inoltre, che, come sostiene il governo danese, le questioni riguardanti l’interpretazione della Convenzione, in alcuni contesti di diritto del lavoro, non potrebbero in alcun caso essere sottoposte alla Corte. Questa non era certamente l’intenzione degli autori della Convenzione e del Protocollo.
25. Si può, in aggiunta, notare che Schlosser (11) è dell’opinione che l’espressione «grado d’appello» contenuta nell’art. 2, n. 2, del Protocollo «non è da intendere in senso tecnico, bensì nel senso di ricorso ad un’istanza superiore», il che suggerisce che l’espressione include qualsiasi giurisdizione le cui decisioni sono definitive.
26. Tale interpretazione è anche coerente con le norme del regolamento n. 44/2001 che disciplinano le richieste di interpretazione (12). In conformità all’art. 68, n. 1, CE, tali domande devono essere poste a mezzo di rinvio volto ad ottenere una pronunzia su questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 234 CE, tenendo conto della condizione che soltanto una giurisdizione nazionale «avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno» può domandare la pronunzia della Corte di giustizia. L’Arbejdsret ricadrebbe chiaramente in tale definizione.
27. Sono pertanto dell’opinione che l’Arbejdsret abbia competenza ad adire in via pregiudiziale la Corte di giustizia, ai sensi del Protocollo sull’interpretazione della Convenzione.
Questione 1 a)
28. Con la questione 1 a), l’Arbejdsret chiede essenzialmente se il procedimento dinanzi ad un giudice nazionale inteso ad ottenere la declaratoria di illegittimità di un’azione sindacale oggetto di preavviso, che costituisce essenziale presupposto di un’azione di risarcimento danni da proporsi dinanzi ad un altro giudice nazionale, ricade nell’ambito della «materia di delitti o quasi‑delitti», ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione.
29. Ritengo, concordemente con la DFDS, i governi di Danimarca e Regno Unito, nonché la Commissione, che tale questione vada risolta in senso affermativo. La SEKO ed il governo svedese, per parte loro, sostengono che la questione debba essere risolta in senso negativo.
30. A mio avviso, l’opinione di questi ultimi contrasta con la formulazione, il sistema e gli obiettivi della Convenzione, nell’interpretazione che risulta dalla giurisprudenza della Corte.
31. La formulazione letterale dell’art. 5, punto 3, è, come sottolinea la Commissione e, in particolare, nelle versioni linguistiche tedesca (13) ed inglese, da intendersi in senso lato, vale a dire che, per ricadere nell’ambito della previsione normativa, è sufficiente che l’azione semplicemente attenga a un delitto o quasi‑delitto. Anche la giurisprudenza lascia intendere che occorre interpretare il concetto nella sua portata più ampia. Nella sentenza Mines de Potasse d’Alsace (14), che è stata la sua prima decisione sull’art. 5, punto 3, la Corte ha dichiarato che «con la sua ampia formulazione, l’art. 5, 3 della Convenzione comprende i più svariati casi di responsabilità». In seguito, con la sentenza Kalfelis (15), la Corte ha chiarito che «la nozione di “materia di delitto o quasi delitto” comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricollega alla materia contrattuale di cui all’art. 5, n. 1».
32. Tale definizione appare idonea a ricomprendere una controversia del genere descritto dal giudice del rinvio nella questione 1 a), e cioè un procedimento che riguardi la legittimità dell’azione sindacale «quando i danni eventuali risultanti dall’illegalità di tale azione possono dar luogo a risarcimento secondo i principi della responsabilità in materia di delitti o quasi‑delitti» (16).
33. La SEKO sostiene, invece, che il procedimento dinanzi all’Arbejdsret non presenta alcun collegamento con la nozione di «materia di delitti o quasi‑delitti», ai sensi dell’art. 5, punto 3, dato che la DFDS fonda la sua domanda non sulle norme che riguardano la responsabilità extracontrattuale, ma soltanto sull’asserita illegittimità del preavviso di azione sindacale. Non sussiste richiesta di pagamento, ad esempio di danni, dinanzi all’Arbejdsret che, in ogni caso, non è competente a dirimere una controversia di tal genere.
34. Non concordo con questa tesi.
35. In primo luogo, come in particolare osservano i governi danese e britannico, la Convenzione non ha armonizzato le norme processuali interne degli Stati contraenti (17), che rimangono competenti a disciplinare le modalità delle azioni di risarcimento per danni derivanti da responsabilità extracontrattuale. Risulta dall’ordinanza di rinvio che la Danimarca ha conferito all’Arbejdsret competenza esclusiva a determinare la legittimità delle azioni sindacali, mentre soltanto il giudice ordinario è investito della competenza a dirimere le controversie per i danni che ne conseguono. In questo contesto è chiaramente artificioso considerare i due tipi di procedimento come distinti ai fini dell’art. 5, punto 3.
36. In secondo luogo, tale interpretazione implicherebbe che, in una circostanza simile a quella in esame, il ricorrente che intendesse adire il giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso allo scopo di accertare la responsabilità per i danni nascenti da un’azione illegittima, non potrebbe esperire l’azione fino a quando non avesse presentato ricorso dinanzi al giudice di un altro Stato contraente per ottenere la declaratoria dell’illegittimità dell’azione. Tale risultato contrasterebbe apertamente con i principi d’economia procedurale o di buona amministrazione della giustizia. Inoltre, in alcuni Stati contraenti il diritto di adire le vie legali allo scopo di ottenere una declaratoria di illegittimità di un’azione sindacale potrebbe non essere riconosciuto; il ricorrente in questione potrebbe, pertanto, in tale circostanza, non essere in grado di presentare ricorso dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato per ottenere l’accertamento della responsabilità per i danni che da tale evento derivano.
37. Infine, appare ormai chiaro dalla sentenza della Corte nella causa Henkel (18), pronunciata dopo il rinvio pregiudiziale e il deposito delle osservazioni nella presente causa, che l’art. 5, punto 3, può applicarsi a procedimenti che non includono una domanda di risarcimento. La questione in esame nella detta causa consisteva essenzialmente nello stabilire se un’azione giudiziale preventiva, promossa da un’associazione a tutela dei consumatori al fine di ottenere un’ingiunzione che inibisse ad un commerciante, nell’ambito di contratti conclusi con privati, l’uso di clausole ritenute abusive, avesse natura contrattuale, ai sensi dell’art. 5, punto 1, della Convenzione, ovvero di azione in materia di delitti o quasi‑delitti, ai sensi dell’art. 5, punto 3. La Corte ha dichiarato che simile azione era diretta a stabilire la responsabilità del convenuto con riferimento a un delitto o quasi‑delitto «sulla base dell’obbligo extracontrattuale, gravante sul commerciante, di astenersi, nei suoi rapporti con i consumatori, da taluni comportamenti censurati dal legislatore» (19).
38. La Corte proseguiva nel chiarire che la nozione di «evento dannoso» di cui all’art. 5, punto 3, presentava un’ampia portata, di modo che, in materia di tutela dei consumatori, essa si riferiva non solo alle situazioni in cui un privato aveva subito un danno a titolo individuale, ma altresì ai pregiudizi nei confronti dell’ordinamento giuridico derivanti dall’uso di clausole abusive, che è compito di talune associazioni, quali l’associazione ricorrente, impedire (20).
39. Nel caso in esame, l’azione intentata dalla ricorrente è chiaramente analoga a quella in questione nella causa Henkel, dato che con essa si cerca di stabilire la responsabilità della SEKO in una causa per delitto o quasi‑delitto rispetto al suo obbligo di natura non contrattuale di astenersi da un determinato comportamento considerato inaccettabile dall’ordinamento giuridico. Inoltre, come viene sottolineato dalla Commissione, ed è chiaro dalla formulazione della questione 1 b), il ricorso proposto dalla DFDS è, diversamente da quello in questione nella causa Henkel, direttamente legato alla potenziale responsabilità della SEKO per danni, in quanto la declaratoria di illegittimità cui si mira con il primo ricorso costituisce necessario presupposto per l’accertamento di tale responsabilità nella causa separata pendente dinanzi al Sø‑og Handelsret di Copenaghen.
40. Più in generale la Corte, nella sentenza Henkel, ha dichiarato che:
«La regola di competenza speciale enunciata all’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, che giustifica un’attribuzione di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell’economia processuale (...). Infatti, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto è normalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di produzione delle prove. Orbene, tali considerazioni valgono in ugual misura, sia che la controversia abbia ad oggetto la riparazione di un danno già avvenuto, sia che essa riguardi un’azione volta ad impedire il verificarsi del danno» (21).
41. A mio avviso, tutte queste considerazioni si rivelano valide, allo stesso modo, in una causa simile a quella in esame, allorché norme interne relative al regolamento di competenza richiedono che, prima che possa essere proposta dinanzi al giudice un’azione volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta di una parte, si debba ottenere dinanzi ad un altro giudice la declaratoria che la condotta in causa è illegittima.
42. Coerentemente, concludo risolvendo la questione 1 a) nel senso che qualora, in conformità al diritto di uno Stato contraente, il giudice di tale Stato abbia competenza esclusiva nel decidere sull’illegittimità di un’azione sindacale ed un altro giudice di tale Stato sia competente a pronunciarsi sul risarcimento dei danni provocati da tale illegittimità, il procedimento che si svolge dinanzi al primo dei due giudici, inteso ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’azione sindacale in causa, ricade nell’ambito della «materia di delitti o quasi‑delitti», ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione.
Questione 1 b)
43. Con la questione 1 b), l’Arbejdsret chiede se sia necessario, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, punto 3, in circostanze simili a quelle in causa, che l’eventuale danno verificatosi sia conseguenza probabile o certa dell’azione sindacale di cui trattasi, o se sia sufficiente che tale azione sindacale sia la condizione necessaria che regge e può costituire il presupposto di azioni di solidarietà tali da provocare danni.
44. La questione sorge in quanto l’azione sindacale principale, oggetto di preavviso da parte della SEKO, non causerebbe, di per sé, danni alla DFDS. L’azione di solidarietà, il cui preavviso è stato depositato dalla STAF in risposta all’appello lanciato dalla SEKO, sarebbe, invece, in grado di provocare tale danno. La nozione di azione di solidarietà presuppone un’azione sindacale principale. Inoltre, l’ordinanza di rinvio constata che sia per la legge danese che per quella svedese è necessario che esista un contenzioso mirante ad ottenere un contratto collettivo, prima che altre organizzazioni sindacali possano depositare il preavviso di azioni di solidarietà.
45. Soltanto la SEKO ritiene che sia necessario che il danno subito sia conseguenza certa o probabile dell’azione sindacale di cui trattasi. La SEKO deduce due argomenti a sostegno di questa tesi.
46. In primo luogo, la SEKO ritiene che l’art. 5, punto 3, si applichi soltanto quando sussiste un danno attuale che si traduce in perdite finanziarie e costituisce l’oggetto di un’azione di risarcimento.
47. Risulta tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte, che non è necessario, ai fini dell’art. 5, punto 3, dimostrare l’esistenza di un danno attuale che si traduce in perdite finanziarie (22). Inoltre, è manifestamente impossibile dimostrare tale danno quando il procedimento in questione mira ad ottenere un’ingiunzione che inibisce l’attività contestata; nondimeno, tale procedimento, può, come sopra si è spiegato, rientrare nella nozione di «materia di delitti o quasi‑delitti», ai sensi dell’art. 5, punto 3 (23). Ciò può valere, a seconda delle circostanze, anche quando si tratta di procedimenti miranti ad accertare che una certa condotta, sospesa nel corso del giudizio, è illegittima, come nel caso del procedimento che si svolge dinanzi all’Arbejdsret nella causa in esame.
48. Più in generale, secondo la SEKO, il fatto che esista sempre il rischio che un’azione sindacale sollevi a sua volta un’azione di solidarietà illegittima, a seguito della quale sorga un diritto al risarcimento dei danni, non significa che il procedimento rivolto esclusivamente ad accertare la legittimità dell’azione principale ricada nella nozione di materia di delitti o quasi‑delitti, contenuta nell’art. 5, punto 3.
49. Ho già spiegato nel contesto della trattazione della questione 1 a) la ragione per la quale ritengo che, date le circostanze del caso, in cui il procedimento riguardante la legittimità dell’azione principale è essenziale presupposto di un separato procedimento di risarcimento danni per perdite derivanti da tale azione, la prima delle due cause costituisca materia di delitti o quasi‑delitti, ai sensi dell’art. 5, punto 3. Nelle sue osservazioni relative alla questione 1 b), la SEKO afferma essenzialmente che non si può, in ogni caso, ritenere che il primo dei due procedimenti rientri nella nozione di materia di delitti o quasi‑delitti, se non è certo né probabile che dall’azione principale deriverà direttamente un danno.
50. Tale argomento solleva la questione relativa a quanto il giudice investito per primo della controversia in base all’art. 5, punto 3, debba addentrarsi nella valutazione di merito al fine di stabilire se ha competenza, in conformità a tale disposizione.
51. La Corte di giustizia ha stabilito che è conforme all’obiettivo di certezza del diritto perseguito dalla Convenzione che il giudice adito sia agevolmente in grado di pronunciarsi sulla propria competenza in base alle norme della Convenzione, senza essere costretto a procedere all’esame della causa nel merito (24). In particolare, la Convenzione non precisa i presupposti in base ai quali il fatto generatore del danno può essere considerato lesivo per la vittima né gli elementi di prova che l’attore deve produrre dinanzi al giudice adito per consentirgli di pronunciarsi sulla fondatezza della domanda (25). Tali materie sono riservate alla legge nazionale applicabile, determinata dal giudice che, in conformità alla Convenzione, è competente a dirimere la controversia.
52. Nondimeno, appare chiaro che possono esservi circostanze in cui si chiede al giudice adito per primo di procedere almeno una ad valutazione preliminare di merito, allo scopo di stabilire se la causa dinanzi ad esso pendente rientri nella materia «di delitti o quasi‑delitti» ai sensi dell’art. 5, punto 3. Altrimenti il convenuto potrebbe contestare la competenza del giudice adito, semplicemente invocando l’argomento che non sussiste alcun pregiudizio diretto per l’attore e, pertanto, non sussiste un delitto o un quasi‑delitto.
53. Nell’analogo contesto dell’art. 5, punto 1, della Convenzione, che attribuisce competenza in materia contrattuale al giudice del luogo in cui deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio, la Corte ha dichiarato che «la competenza del giudice nazionale a decidere delle questioni concernenti un contratto include quella a valutare l’esistenza degli elementi costitutivi del contratto stesso, essendo tale valutazione indispensabile al giudice nazionale adito per verificare la propria competenza ai sensi della Convenzione. Se così non fosse, si rischierebbe di privare l’art. 5 (...) della sua portata giuridica, poiché si ammetterebbe che basta ad una parte eccepire l’inesistenza del contratto per eludere il principio contenuto in tale disposizione. Al contrario, l’osservanza degli scopi e dello spirito della Convenzione esige che la disposizione sopra menzionata venga interpretata in modo da consentire al giudice che deve dirimere una lite derivante da un contratto, di verificare, anche d’ufficio, i presupposti essenziali della propria competenza, in base a fatti concludenti e pertinenti forniti dalla parte interessata, che provino l’esistenza o l’inesistenza del contratto» (26).
54. Tale linea interpretativa rispecchia, inoltre, il primo comma dell’art. 20 della Convenzione, che stabilisce che, se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare in giudizio (se non per contestare la competenza (27)), «il giudice dichiara d’ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda tale competenza». Secondo la relazione Jenard, «L’articolo 20 è uno dei più importanti della convenzione (...) il giudice deve d’ufficio accertare se sia competente a norma della convenzione. (...). Non basta che il giudice riconosca l’esattezza delle dichiarazioni dell’attore in materia di competenza: egli deve controllare che l’attore fornisca la prova della fondatezza della competenza internazionale» (28).
55. Con riguardo al tipo di prova richiesto, si è posta alla Corte, nel contesto della causa Shevill (29), la questione se, nel pronunciarsi sulla propria competenza in qualità di giudice del luogo in cui il danno si è verificato ai sensi dell’art. 5, punto 3, il giudice adito sia tenuto ad applicare norme specifiche, diverse dal proprio diritto nazionale, per quanto riguarda le condizioni di valutazione della natura lesiva del fatto controverso e le modalità di prova dell’esistenza e della portata del danno lamentato dalla vittima. La Corte ha dichiarato che tali questioni debbono essere risolte unicamente dal giudice nazionale adito, applicando il diritto sostanziale designato dalle norme di conflitto del suo diritto nazionale, purché tale applicazione non comprometta l’effetto utile della Convenzione.
56. L’effetto utile della Convenzione può, ad ogni modo, risultare compromesso se la competenza su di una materia relativa a delitto o quasi‑delitto è conferita al giudice del luogo in cui si è verificato un danno che era assolutamente imprevedibile. Lo scopo della Convenzione è quello di determinare attribuzioni di competenza giurisdizionale certe e prevedibili (30). Con particolare riferimento all’art. 5, punto 3, la Corte ha respinto un’interpretazione della Convenzione che farebbe dipendere la determinazione del giudice competente da circostanze incerte (31) ed ha disposto che «le norme di competenza che derogano al principio generale sancito dalla convenzione siano interpretate in modo da consentire al convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato» (32). Questo risulta ovviamente impossibile se un convenuto può essere citato in giudizio nel tribunale del luogo in cui, dal fatto lesivo in causa, è sorto un danno assolutamente imprevedibile.
57. I termini della questione 1 b), ad ogni modo, lasciano ritenere che ciò non avvenga in questo caso, in quanto il giudice nazionale descrive l’azione sindacale principale quale condizione necessaria che regge e può costituire il presupposto per azioni di solidarietà dalle quali scaturiranno danni. Inoltre, la SEKO ammette che esiste il rischio che qualsiasi azione sindacale conduca ad azioni di solidarietà illegittime. Sembra, pertanto, che non vi sia danno, causato da azioni di solidarietà, che possa essere descritto come conseguenza imprevedibile dell’azione principale.
58. Ritengo, di conseguenza, che la questione 1 b) debba essere risolta nel senso che, qualora in conformità alla legge di uno Stato contraente, un giudice di tale Stato abbia competenza esclusiva a decidere sull’illegittimità di un’azione sindacale ed un altro giudice di tale Stato abbia competenza a pronunciarsi sull’azione di risarcimento dei danni provocati a motivo dell’illegittimità suddetta, il procedimento dinanzi al primo giudice, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’azione sindacale, ricade nell’ambito della «materia di delitti o quasi‑delitti», ai sensi dell’art. 5, punto 3, quand’anche l’azione sindacale, la cui illegittimità si tende ad accertare con tale procedimento, non sia suscettibile di provocare danno diretto al ricorrente, a condizione che l’azione sindacale principale sia il presupposto necessario che regge e può costituire la base per azioni di solidarietà destinate a provocare il danno in causa.
Questione 1 c)
59. Con la questione 1 c), l’Arbejdsret chiede se il fatto che l’esecuzione dell’azione sindacale oggetto di preavviso sia stata sospesa, dopo la proposizione del ricorso, ad opera della parte che ha depositato il preavviso e fino alla pronunzia del giudice del rinvio sulla legittimità dell’azione stessa, incida sull’applicazione dell’art. 5, punto 3, in circostanze tali quelle della causa in esame.
60. La DFDS, i governi di Danimarca e Regno Unito, nonché la Commissione ritengono che tale questione dovrebbe essere risolta in senso negativo; la SEKO, per contro, sostiene che la sospensione dell’azione, in simili circostanze, sottrae il procedimento all’ambito di applicazione dell’art. 5, punto 3.
61. In particolare, la SEKO asserisce che il fatto che la DFDS avesse la possibilità di far sospendere il contenzioso prima della data in cui esso doveva avere esecuzione ed il fatto che la parte suddetta abbia effettivamente attuato questo proposito, dimostra che la causa in esame non contempla alcun risarcimento, ma è intesa a definire i parametri essenziali del contenzioso legittimo. Essa ritiene che ciò sia anche dimostrato dal fatto che la controparte ha ammesso che la decisione di ritirare la nave dalla linea di navigazione è stata adottata soltanto dopo che il contenzioso sindacale era stato sospeso, nel corso dell’udienza dell’11 aprile 2001. Se la DFDS risulta vittoriosa, il contenzioso non avrà esecuzione, e non potrà, pertanto, sorgere alcun danno o diritto a risarcimento. Se l’Arbejdsret si pronuncia a favore della SEKO, d’altra parte, il preavviso di azione sindacale ed il contenzioso stesso dovranno essere considerati entrambi legittimi sin dal principio, e non sussisterà, pertanto, il presupposto per un eventuale diritto a risarcimento. La SEKO conclude che il fatto che la controversia sia stata sospesa fino alla decisione dell’Arbejdsret, relativa alla sua legittimità, spoglia il procedimento di qualsiasi eventuale natura risarcitoria.
62. Come notazione preliminare, vorrei sottolineare che, come già esposto nell’ambito dell’analisi delle questioni 1 a) ed 1 b), il semplice fatto che il procedimento non sia inteso ad ottenere il risarcimento del danno non è sufficiente a precludere l’applicazione dell’art. 5, punto 3; nei limiti in cui si basa sull’assunto contrario, l’argomento della SEKO risulta non corretto.
63. Alla base dell’indagine specifica effettuata dal giudice del rinvio vi è, comunque, una questione più generale, e cioè se gli eventi successivi all’avvio del processo possano incidere sull’attribuzione della competenza in conformità alla Convenzione. Ritengo che tale questione debba essere risolta in senso negativo.
64. Come sopra si osservava (33), è obiettivo della Convenzione determinare attribuzioni di competenza certe e prevedibili (34), inoltre, la giurisprudenza della Corte impone che «le norme di competenza che derogano al principio generale sancito dalla convenzione siano interpretate in modo da consentire al convenuto normalmente accorto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato» (35). Tale certezza del diritto risulterebbe certamente compromessa, qualora il giudice dotato di competenza all’avvio del processo, in conformità alla Convenzione, possa successivamente essere spogliato di tale competenza in conseguenza del successivo comportamento del convenuto.
65. È ovvio che tale comportamento può influire sulla responsabilità o sull’entità quantificata del danno, al momento della sentenza; ciò, comunque, costituisce sempre materia di diritto sostanziale che deve essere sottoposta alla decisione del giudice investito della competenza in conformità alla Convenzione.
66. Ritengo pertanto che la questione 1 c) vada risolta nel senso che qualora, in conformità con la legge di uno Stato contraente, un giudice di tale Stato abbia competenza esclusiva a decidere sull’illegittimità di un’azione sindacale ed un altro giudice di tale Stato sia competente a pronunciarsi sull’azione di risarcimento dei danni causati a motivo di tale illegittimità, il procedimento dinanzi al primo giudice, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell’azione sindacale, ricada nell’ambito della «materia di delitti o quasi‑delitti», ai sensi dell’art. 5, punto 3, anche qualora l’esecuzione di tale azione sia stata sospesa dopo la proposizione del ricorso dalla parte che ha depositato il preavviso, fino a quando il giudice adito non si sia pronunciato sulla questione della sua legittimità.
Seconda questione
67. Con la seconda questione pregiudiziale si chiede essenzialmente se, nelle circostanze che hanno fatto sorgere il procedimento principale, si possa ritenere che il danno si sia verificato in Danimarca, di modo che il ricorso possa essere ivi proposto. Per quanto la questione proposta dal giudice nazionale sia formulata in termini di azione sindacale eseguita, ipotizzo nella mia argomentazione che tale espressione si debba intendere nel senso di mero deposito del preavviso, piuttosto che di reale attuazione dell’azione.
68. La DFDS ed il governo danese propongono che la seconda questione sia risolta in senso positivo; la SEKO e la Commissione fanno proprio il punto di vista opposto. Il Regno Unito ritiene che la questione debba essere risolta sulla base della legge nazionale applicabile, determinata in conformità con la legislazione danese di diritto internazionale privato.
69. Nella sentenza Mines de Potasse d’Alsace (36) la Corte ha stabilito che «il senso dell’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, nell’art. 5, 3, deve (...) essere determinato in modo da attribuire all’attore una facoltà di scelta, quanto al proporre la domanda nel luogo ove si è manifestato il danno, ovvero nel luogo dell’evento generatore di tale danno». La Corte ha chiarito che entrambi i luoghi possono costituire un significativo fattore di collegamento dal punto di vista del regolamento di competenza, in quanto ciascuno di essi potrebbe, a seconda delle circostanze, essere di specifico supporto con riferimento all’acquisizione delle prove ed allo svolgimento del processo, e che adottare come unico criterio quello del luogo in cui l’evento generatore del danno si è verificato avrebbe come conseguenza, in un notevole numero di controversie, la confusione tra i criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale previsti agli artt. 2 e 5, punto 3, della Convenzione, di modo che la seconda disposizione potrebbe risultare, in questo modo, priva di effetto utile (37).
70. La Corte ha dichiarato, nella sentenza Shevill (38) che, nel caso di un atto di diffamazione a mezzo articolo di giornale distribuito in diversi Stati contraenti, il luogo dell’evento generatore del danno poteva essere soltanto il luogo in cui era stabilito l’editore del giornale in questione, in quanto costituiva il luogo d’origine del fatto dannoso a partire dal quale la diffamazione era stata formulata e messa in circolazione.
71. Nel caso in esame, l’evento generatore del danno è chiaramente il preavviso di azione sindacale. Per analogia con la causa Shevill, tale evento deve essere considerato come avente origine in Svezia, dove i preavvisi sono stati emessi e spediti.
72. Con riferimento al luogo in cui il danno si è verificato, questione in merito alla quale, in particolare, l’Arbejdsret chiede assistenza, la Corte ha stabilito nella sentenza Shevill che tale luogo è il luogo in cui il fatto generatore, che fa sorgere la responsabilità da delitto o quasi‑delitto, ha prodotto i suoi effetti dannosi sulla vittima e che, nel caso di un atto di diffamazione internazionale a mezzo stampa, la lesione arrecata all’onore, alla reputazione ed alla considerazione di una persona fisica o giuridica si verifica in tutti i luoghi in cui la pubblicazione viene diffusa, qualora la vittima sia ivi conosciuta (39).
73. Nella controversia in esame, per analogia, il luogo in cui il danno si è verificato deve coincidere con il luogo in cui i preavvisi di azione sindacale – che sono gli eventi che hanno dato origine al danno – hanno prodotto i loro effetti dannosi. I principali effetti dannosi dei quali risulta che la ricorrente chiede di essere risarcita nel processo pendente dinanzi al Sø‑og Handelsret sono rappresentati dal ritiro dal servizio della Tor Caledonia e dall’affitto della nave sostitutiva che la DFDS ha ritenuto necessario, alla luce dei detti preavvisi di azione sindacale. Tali effetti sembrerebbero essersi verificati in Danimarca, sebbene, come osserva il Regno Unito, spetti in ultima analisi al giudice nazionale procedere agli adeguati accertamenti di fatto allo scopo di stabilire dove l’evento che ha generato il danno abbia in effetti prodotto le sue conseguenze lesive (40).
74. La SEKO e la Commissione, sulla base della sentenza Marinari (41) deducono invece che il termine «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non ricomprende il luogo in cui la vittima lamenta di aver subito un pregiudizio economico a seguito di un danno iniziale sorto e cagionatogli in un altro Stato. Tali parti concludono che, date le circostanze del presente caso, il luogo in cui si è verificato l’evento dannoso non può, pertanto, essere la Danimarca, bensì la Svezia.
75. Nella causa Marinari, la parte attrice aveva presentato ricorso con riferimento a perdite che asseriva essere state provocate dall’attività della banca convenuta. In tal caso sia l’evento causale (la condotta imputata agli impiegati della banca convenuta), che il danno iniziale (il sequestro di pagherò cambiari depositati dal sig. Marinari ed il suo successivo arresto) si sono verificati in uno Stato; soltanto il danno conseguente addotto (perdite patrimoniali) poteva essere stato cagionato in un altro Stato. La Corte ha dichiarato che l’espressione «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» non poteva essere interpretata in senso tanto estensivo da includere qualsiasi luogo in cui potevano essere risentite le conseguenze dannose di un evento che aveva già provocato un danno che si era effettivamente verificato in un altro luogo; di conseguenza, l’espressione non poteva essere interpretata nel senso che essa comprendeva il luogo in cui la parte lesa sosteneva di aver subito un pregiudizio patrimoniale in conseguenza di un danno iniziale sorto e da essa subito in un altro Stato contraente (42).
76. La sentenza Marinari non è, pertanto, applicabile se tutti i danni si sono verificati in un solo Stato contraente. È compito del giudice nazionale valutare se ciò accade nella causa in esame.
77. La DFDS fonda in parte il suo asserto, secondo cui il luogo in cui il danno si è verificato sarebbe la Danimarca, sull’argomento che l’oggetto dell’azione sindacale proposta era il cambiamento delle condizioni di impiego a bordo della nave Tor Caledonia, che è registrata in Danimarca e va, pertanto, considerata territorio danese. Il governo danese ritiene anche rilevante il fatto che l’evento generatore del danno fosse destinato a produrre i suoi effetti ed influenzare il comportamento della controparte nel luogo in cui la nave interessata dall’azione è registrata e nel luogo in cui le importanti decisioni concernenti le condizioni di impiego vengono adottate, cioè a bordo della nave. Il Regno Unito e la Commissione, per contro, non considerano la nazionalità della nave rilevante per la determinazione del luogo in cui il danno si è verificato, ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione.
78. Concordo sul fatto che la nazionalità della Tor Caledonia non sembra rilevante per la soluzione delle questioni presentate alla Corte nel caso in esame. Nessuno degli elementi menzionati dalla DFDS o dal governo danese in relazione a questo aspetto è, a mio avviso, di importanza essenziale per l’attribuzione della competenza, in conformità alla Convenzione di Bruxelles: risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte sia che i procedimenti intesi ad impedire il compimento di atti che si asserisce essere illegali può ricadere nell’ambito dell’art. 5, punto 3, della Convenzione, sia che tali procedimenti possono essere intentati tanto nel luogo in cui il danno si è manifestato, quanto nel luogo in cui si è verificato l’evento generatore del danno. Nel caso in esame il danno in questione non è rappresentato dal proposto cambiamento delle condizioni di impiego a bordo della nave, bensì dal ritiro della nave dal servizio e dalla sua sostituzione con un altro battello preso in affitto, che la DFDS ha ritenuto necessari alla luce dei preavvisi di azione sindacale. Sebbene, come sopra si è esposto, la questione del luogo in cui il danno si è verificato, nel senso che esso ha prodotto i suoi effetti pregiudizievoli sulla parte lesa, sia una questione di fatto soggetta all’apprezzamento del giudice nazionale, è difficile immaginare come, nelle circostanze della causa in esame, si possa ritenere che tale danno si sia verificato a bordo della nave in questione.
79. Vorrei, infine, sottolineare che il giudice adito nell’ambito di una controversia ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione deve, nell’accertare se è competente in base al luogo in cui si è verificato l’evento dannoso, considerare la giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione e, in particolare, il principio prioritario secondo cui la regola di competenza speciale, enunciata all’art. 5, punto 3, trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia ed il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, circostanza che giustifica l’attribuzione della competenza a detto giudice per ragioni di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale (43).
Conclusione
80. Sono pertanto dell’opinione che le questioni sottoposte alla Corte dall’Arbejdsret debbano ricevere la seguente soluzione:
«1 a) Quando, in conformità alla legge di uno Stato contraente, un giudice di tale Stato ha competenza esclusiva a pronunciarsi sull’illegittimità di un’azione sindacale ed un altro giudice di tale Stato è competente a decidere sull’azione di risarcimento dei danni provocati in ragione di tale illegittimità, il procedimento dinanzi al primo dei due giudici, volto ad ottenere la declaratoria che l’azione sindacale è illegittima, ricade nell’ambito della “materia di delitti o quasi‑delitti”, ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
1 b) Tale procedimento ricade nell’ambito della “materia di delitti o quasi‑delitti”, ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles anche qualora l’azione sindacale di cui con il detto procedimento si mira ad accertare l’illegittimità non possa causare danno diretto al ricorrente, purché l’azione sindacale principale sia condizione necessaria che regge e può costituire il presupposto per azioni di solidarietà che sono destinate a provocare un danno.
1 c) Tale procedimento ricade nell’ambito della “materia di delitti o quasi‑delitti”, ai sensi dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, anche qualora l’esecuzione dell’azione sindacale, la cui illegittimità dev’essere accertata con tale procedimento, sia stata sospesa, dopo la presentazione del ricorso, dalla parte che ha depositato il preavviso, in attesa della pronuncia del giudice adito sulla questione della legittimità dell’azione.
2) Quando è presentato ricorso dinanzi al giudice di uno Stato contraente, in base al fatto che esso è il giudice del luogo in cui il danno si è verificato ai fini dell’art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, come interpretata dalla Corte di giustizia, è compito di tale giudice determinare, in conformità con la giurisprudenza della Corte, il luogo in cui l’evento dannoso, comportante responsabilità da delitto o quasi‑delitto, ha prodotto i suoi effetti lesivi sul ricorrente. Quando il danno deriva da un preavviso di azione sindacale, depositato da un’organizzazione sindacale allo scopo di ottenere un contratto che regoli le condizioni di impiego dei marinai a bordo di una nave registrata in uno Stato contraente che naviga verso un altro Stato contraente, la nazionalità della nave non costituisce criterio rilevante per la determinazione del luogo in cui il danno si è verificato».
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – Convenzione del 27 settembre 1968. Una versione consolidata della Convenzione, come emendata dalle quattro successive Convenzioni di adesione, è pubblicata in GU 1998, C‑27, pag. 1.
3 – GU 2001, L 12, pag. 1.
4 – Ventunesimo ‘considerando’ e artt. 1, terzo comma, e 76 del regolamento.
5 – Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Una versione consolidata del Protocollo, come emendato dalle quattro successive convenzioni di adesione, è pubblicata in GU 1998, C 27, pag. 28.
6 – Art. 42 della legge svedese sull'adozione comune delle decisioni.
7 – Legge n. 183 del 12 marzo 1997.
8 – Cit. alla nota 5.
9 – V. art. 21.
10 – Relazione sui protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche e della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 3 giugno 1971, elaborata dal sig. P. Jenard (GU 1979, C 59, pag. 66, punto 11, n. 1).
11 – Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia del 9 ottobre 1978 (GU 1979, C 59, pag. 71, punto 255).
12 – V. supra. paragrafo 4.
13 – «wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden (...)».
14 – Sentenza 30 novembre 1976, causa 21/76, Mines de Potasse d'Alsace SA (Racc. pag. 1735, punto 18).
15 – Sentenza 27 settembre 1988, causa 189/87, Athanasios Kalfelis (Racc. pag. 5565, punto 17).
16 – Il corsivo è mio.
17 – V. sentenze 7 giugno 1984, causa 129/83, Zelger (Racc. pag. 2397, punto 15); 15 maggio 1990, causa 365/88, Hagen (Racc. pag. I‑1845, punto 19), nonché sentenza 7 marzo 1995, causa C‑68/93, Shevill (Racc. pag. I‑415, punti 35 e 36).
18 – Sentenza 1? ottobre 2002, causa C‑167/00, Henkel (Racc. pag. I‑8111).
19 – Punto 41 della sentenza.
20 – Punto 42 della sentenza, che cita la sentenza Mines de Potasse d'Alsace, cit. alla nota 14 (punto 18).
21 – Punto 46 della sentenza, che cita la sentenza Mines de Potasse d'Alsace, cit. alla nota 14 (punti 11 e 17); sentenze 11 gennaio 1990, causa 220/88, Dumez France SA e Tracoba SARL (Racc. pag. I‑49, punto 17); Shevill, cit. alla nota 17 (punto 19), nonché 19 settembre 1995, causa C‑364/93, Marinari (Racc. pag. I‑2719, punto 10).
22 – Sentenze Shevill, cit. alla nota 17 (punto 40), e Henkel, cit. alla nota 18 (punto 42).
23 – Sentenza Henkel, cit. alla nota 18 ed esaminata supra, ai paragrafi 37‑40.
24 – Sentenza 3 luglio 1997, causa C‑269/95, Benincasa (Racc. pag. I‑3767, punto 27).
25 – V. sentenza Shevill, cit. alla nota 17 (punto 38) e, più in generale, i punti 35‑41.
26 – Sentenza 4 marzo 1982, causa 38/81, Effer (Racc. pag. 825, punto 7); v. anche paragrafi 3‑6 delle conclusioni dell'avvocato generale Reischl.
27 – V. art. 18.
28 – Relazione sulla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1).
29 – Sentenza cit. alla nota 17 (punti 34‑41).
30 – Sentenza Marinari, cit. alla nota 21 (punto 19).
31 – Sentenza 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion Européenne SA (Racc. pag. I‑6511, punto 34).
32 – Sentenza 17 giugno 1992, causa C‑26/91, Handte (Racc. pag. I‑3967, punto 18).
33 – V. paragrafo 56.
34 – Sentenza Marinari, cit. alla nota 21 (punto 19).
35 – Sentenza Handte, cit. alla nota 30 (punto 18).
36 – Cit. alla nota 14 (punto 19).
37 – Punti 15, 17 e 20 della sentenza.
38 – Cit. alla nota 17 (punto 24).
39 – Cit. alla nota 21 (punti 28 e 29).
40 – V. sentenza Shevill, cit. alla nota 17 (punti 37-39).
41 – Cit. alla nota 21.
42 – Punti 14 e 15 della sentenza.
43 – Sentenza Henkel, cit. alla nota 18 (punto 46). V., per analogia, nel contesto della determinazione della legge applicabile, l'art. 3, n. 3, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»), COM (2003) 427 def., presentata dalla Commissione il 22 luglio 2003, il quale dispone che, a prescindere dalla regola generale secondo la quale la legge applicabile è quella del paese in cui il danno si verifica o minaccia di verificarsi, «se dal complesso delle circostanze risulta che l'obbligazione extracontrattuale presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di quest'altro paese».