Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62001TO0184

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 10 agosto 2001.
    IMS Health Inc. contro Commissione delle Comunità europee.
    Domanda di provvedimenti provvisori - Diritto della concorrenza - Art. 82 del Trattato CE - Adozione di una decisione che prevede provvedimenti provvisori da parte della Commissione - Art. 105, n. 2, del regolamento di procedura - Sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione fino alla pronuncia sulla domanda di provvedimenti provvisori.
    Causa T-184/01 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 II-02349

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:200

    62001B0184

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 10 agosto 2001. - IMS Health Inc. contro Commissione delle Comunità europee. - Domanda di provvedimenti provvisori - Diritto della concorrenza - Art. 82 del Trattato CE - Adozione di una decisione che prevede provvedimenti provvisori da parte della Commissione - Art. 105, n. 2, del regolamento di procedura - Sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione fino alla pronuncia sulla domanda di provvedimenti provvisori. - Causa T-184/01 R.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-02349


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Potere conferito al presidente dall'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale - Portata - Provvedimenti conservativi richiesti in occasione di una decisione della Commissione con cui vengono adottati provvedimenti provvisori ai sensi del regolamento n. 17 - Irrilevanza

    (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 105, n. 2; regolamento del Consiglio n. 17)

    Massima


    $$Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale autorizza il giudice cui è sottoposta una domanda di provvedimenti provvisori, quando è necessario consentirgli di disporre di abbastanza tempo per essere sufficientemente informato in modo da essere in grado di valutare una situazione di fatto e/o di diritto complessa derivante dalla domanda ad esso sottoposta, oppure quando sembra necessario, nell'interesse di una sana amministrazione della giustizia, che lo statu quo sia mantenuto sino alla pronuncia sulla domanda, ad adottare provvedimenti conservativi provvisori. La portata del potere conferito da questa disposizione non deve essere necessariamente interpretata diversamente allorché la decisione per la quale i provvedimenti conservativi provvisori sono chiesti è una decisione con la quale provvedimenti provvisori sono stati adottati dalla Commissione prima che un'inchiesta a titolo del regolamento n. 17 relativa ad una presunta violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza sia conclusa.

    ( v. punto 20 )

    Parti


    Nel procedimento T-184/01 R,

    IMS Health Inc., con sede a Fairfield, Connecticut (Stati Uniti d'America), rappresentata dai sigg. N. Levy e J. Temple-Lang, solicitors, e R. O'Donoghue, barrister,

    richiedente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. É. Gippini Fournier, dalla sig.ra F. Siredney-Garnier e dal sig. A. Whelan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    resistente,

    avente ad oggetto una domanda ai sensi dell'art. 105, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, nell'ambito di un'istanza di provvedimenti provvisori in relazione alla decisione della Commissione 3 luglio 2001 relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 82 del Trattato CE (pratica COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Healt: provvedimenti provvisori), domanda di sospensione provvisoria dell'esecuzione di tale decisione,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 La richiedente, l'IMS Health Incorporated, è una società che effettua ricerche di mercato e che fornisce servizi di ricerca di mercato, di commercializzazione e di gestione di vendite al settore farmaceutico. In particolare, essa fornisce, per il tramite della sua filiale tedesca, dati sul commercio all'ingrosso regionale alle imprese farmaceutiche interessate in relazione alle vendite di prodotti farmaceutici da parte di farmacie in tutta la Germania. I servizi sono basati su una «struttura modulare». Le strutture modulari, o «moduli», rappresentano aree geografiche di un paese, artificialmente definite, che servono a mettere insieme ed a misurare le vendite di prodotti farmaceutici specifici.

    2 Dal 1969 la richiedente ha investito considerevoli risorse nello sviluppo di servizi di informazione per la Germania basati su una struttura modulare. Questi sforzi sono culminati nello sviluppo di una struttura di 1 860 moduli (in prosieguo: la «struttura di 1 860 moduli»), che è stata resa operativa nel gennaio 2000. La struttura di 1 860 moduli costituisce ormai l'aspetto essenziale del servizio fornito dalla richiedente in materia di informazione e di dati relativi al commercio all'ingrosso regionale in Germania.

    3 Sospettando che due suoi concorrenti sul mercato tedesco, la Pharma Intranet Information AG (in prosieguo: «PI») e la AzyX Deutschland GmbH (in prosieguo: «AzyX»), che sono state create da precedenti dirigenti della richiedente, che operavano, in origine, sul mercato tedesco delle vendite di servizi sulla base di strutture modulari diverse, vendevano in effetti, all'inizio del 2000, servizi basati su copie della struttura di 1 860 moduli, la richiedente ha avviato, in data 26 maggio 2000, un procedimento per violazione del diritto d'autore dinanzi al Landgericht (Tribunale regionale) di Francoforte sul Meno. Il 16 novembre 2000 il Landgericht di Francoforte, confermando una sentenza precedente del 12 ottobre, ha dichiarato che, in forza della normativa tedesca sul diritto d'autore, la richiedente era titolare di un diritto d'autore sulla struttura di 1 860 moduli. Nella stessa sentenza, esso ha anche confermato un'ordinanza, che aveva emesso il 27 ottobre 2000, con cui si vietava a PI di utilizzare le strutture modulari derivate dalla struttura di 1 860 moduli della richiedente.

    4 Il 26 ottobre 2000 la National Data Corporation (in prosieguo: «NDC»), un'impresa anch'essa con sede negli Stati Uniti, che aveva rilevato la PI nell'agosto 2000, ha chiesto alla richiedente di rilasciarle una licenza di utilizzo della struttura di 1 860 moduli in contropartita di un canone di licenza annuo di DEM 10 000 (euro 5 112,92). Con lettera 28 novembre 2000 la richiedente ha respinto la domanda mentre la questione del diritto d'autore era ancora pendente dinanzi ai giudici nazionali, in quanto PI aveva impugnato la sentenza 16 novembre 2000 del Landgericht di Francoforte. In una successiva lettera 18 dicembre 2000, la richiedente ha rifiutato di avviare negoziati sostenendo che non era indispensabile che la NDC utilizzasse la struttura di 1 860 moduli per entrare in concorrenza con essa sul mercato tedesco.

    5 Il 18 dicembre 2000 la NDC ha presentato una denuncia dinanzi alla Commissione facendo valere che il rifiuto della richiedente di rilasciarle una licenza relativa alla struttura di 1 860 moduli costituiva una violazione dell'art. 82 CE.

    6 In data 8 marzo 2001 la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: «CA») alla richiedente che l'ha ricevuta il 9 marzo 2001. La Commissione sosteneva, tenuto conto in particolare della sentenza della Corte 26 novembre 1998, causa C-7/97, Bronner (Racc. pag. I-7791), che l'accesso alla struttura di 1 860 moduli era equiparabile ad un'infrastruttura indispensabile a concorrenti della richiedente quali NDC (punto 84 della CA). Di conseguenza, il rifiuto della richiedente di concedere l'accesso a questa infrastruttura costituiva, a prima vista, uno sfruttamento abusivo della posizione dominante che, secondo la Commissione, essa deteneva sul mercato tedesco di cui trattasi grazie alla struttura di 1 860 moduli. La Commissione ha comunicato alla richiedente che intendeva adottare una decisione con cui venivano imposte misure provvisorie (punti 100-103 della CA).

    7 La richiedente ha presentato le sue osservazioni sulla CA il 2 aprile 2001. Un'audizione ha poi avuto luogo il 6 aprile 2001. La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni complementari alla richiedente il 4 maggio 2001, alla quale quest'ultima ha risposto il 14 maggio 2001. La richiedente ha anche risposto il 14 giugno 2001 alla comunicazione di nuovi elementi di prova ottenuti dalla Commissione in seguito alle domande che essa aveva presentato a diverse società farmaceutiche e di cui copie sono state comunicate dalla Commissione alla richiedente in due comunicazioni del 22 maggio e, rispettivamente, 6 giugno.

    8 Il 19 giugno 2001 il ricorso presentato da PI contro le sentenze del 27 ottobre e del 16 novembre 2000 è stato respinto dall'Oberlandesgericht (Corte di Appello) di Francoforte sul Meno.

    9 Il 3 luglio 2001 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 82 del Trattato CE (pratica COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Health: provvedimenti provvisori) (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Questa decisione è basata sul regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) del Trattato, come modificato (GU 1962, 13, pag. 204), in particolare sulle competenze della Commissione ai sensi degli artt. 3 e 16 di tale regolamento come interpretati dai giudici comunitari (v., in particolare, ordinanza della Corte 17 gennaio 1980, causa 792/79 R, Camera Care/Commissione, Racc. pag. 119; sentenza della Corte 28 febbraio 1984, cause riunite 228/82 e 229/82, Ford/Commissione, Racc. pag. 1129, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1).

    10 Nella decisione impugnata la Commissione ritiene, al punto 41, che, conformemente alla giurisprudenza derivante dalla ordinanza Camera Care/Commissione sopra menzionata, tre condizioni devono essere soddisfatte affinché essa possa adottare misure di tutela nell'ambito di un'indagine in materia di concorrenza:

    «- l'esistenza di una presunzione di infrazione ragionevolmente forte;

    - il rischio di danno grave e irreparabile che può essere causato ai richiedenti se tali provvedimenti non venissero disposti;

    - l'urgenza di adottare provvedimenti cautelari».

    11 La Commissione constata nella decisione impugnata che le condizioni sopra menzionate sono soddisfatte nella fattispecie: «(...) il rifiuto del richiedente di consentire l'accesso alla struttura di 1 860 moduli può eliminare qualsiasi concorrenza sul mercato di cui trattasi, poiché senza questa struttura non è possibile operarvi» (punto 181). Questa constatazione è basata sulla sua conclusione secondo cui l'infrastruttura di cui trattasi costituisce una «norma settoriale di fatto» (punto 180). La Commissione ritiene anche, tenuto conto degli elementi di prova a sua disposizione, «che vi siano buoni motivi per ritenere che se NDC non ottiene una licenza che le consente di utilizzare la struttura di 1 860 moduli essa cesserà qualsiasi attività in Germania, il che comporterà un danno non tollerabile per l'interesse generale» (punto 190). Quest'ultima valutazione è basata sostanzialmente sul suo timore che «l'altro concorrente attuale [della ricorrente], AzyX, non possa rimanere su tale mercato» (punto 195).

    12 Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

    «Articolo 1

    IMS Health (IMS) è tenuta in base alla presente decisione a concedere immediatamente, a tutte le imprese che sono attualmente presenti sul mercato dei servizi di fornitura di dati sulle vendite regionali in Germania, su richiesta e su una base non discriminatoria, una licenza di utilizzo della struttura a 1 860 moduli, al fine di consentire a queste imprese di utilizzare e di vendere dati sulle vendite regionali organizzati secondo questa struttura.

    Articolo 2

    In tutti i contratti relativi ad una licenza di utilizzo della struttura a 1 860 moduli, i canoni da pagare per questa licenza devono essere fissati di comune accordo tra IMS e l'impresa che chiede la licenza ("le parti").

    Se nessun accordo è intervenuto entro quindici giorni dalla data della domanda di una licenza, canoni appropriati saranno stabiliti da uno o più periti indipendenti. I periti saranno scelti mediante accordo tra le parti entro una settimana dalla data in cui le parti non saranno riuscite a raggiungere un accordo su un canone. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo sull'identità di uno o più periti entro tale termine la Commissione nomina uno o più periti su un elenco di candidati fornito dalle parti o, se necessario, sceglie un'altra persona debitamente qualificata.

    Le parti mettono a disposizione dei periti tutti i documenti che questi ritengono necessari o utili per svolgere il loro compito. Essi sono tenuti al segreto professionale e non possono divulgare alcuna prova né alcun documento a terzi, tranne alla Commissione.

    I periti effettuano i loro calcoli sulla base di criteri trasparenti e obiettivi entro quindici giorni dalla loro nomina per svolgere tale compito. Essi comunicano questi calcoli immediatamente alla Commissione, per l'approvazione. La decisione della Commissione è definitiva ed ha effetto immediato.

    Articolo 3

    Un'ammenda di euro 1 000 al giorno è dovuta per ogni periodo nel corso del quale IMS non rispetta le disposizioni della presente decisione.

    Articolo 4

    Le disposizioni della presente decisione si applicano fino alla notifica della decisione di chiusura del procedimento.

    Articolo 5

    La società IMS Health, Harewood Avenue, London NW1, Regno Unito, è destinataria della presente decisione».

    13 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 agosto 2001 la richiedente ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 230, n. 4, del Trattato CE inteso all'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, al suo annullamento, «in quanto essa richiede all'IMS Health di rilasciare una licenza relativa alla struttura di 1 860 moduli ad imprese attualmente presenti sul mercato tedesco per quanto riguarda i servizi di fornitura di dati sulle vendite regionali e indica le condizioni in cui il negoziato delle clausole della licenza viene condotto e approvato dalla Commissione».

    14 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, ai sensi degli artt. 242 e 243 del Trattato CE, la richiedente ha introdotto la presente istanza di provvedimenti provvisori per quanto riguarda l'esecuzione della decisione impugnata. Essa chiede al presidente del Tribunale di adottare i seguenti provvedimenti provvisori:

    «- sospendere d'ufficio l'esecuzione della decisione finché non avrà esaminato la presente istanza e avrà statuito su di essa;

    - sospendere inoltre l'esecuzione della decisione finché il Tribunale di primo grado non avrà statuito sul ricorso [l'azione principale], e

    - adottare tutti i provvedimenti provvisori che riterrà opportuni».

    15 Per quanto riguarda il primo provvedimento provvisorio richiesto al giudice che deve statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori, la richiedente sostiene che è estremamente urgente sospendere l'esecuzione della decisione impugnata finché non vi sarà una pronuncia mediante ordinanza sulla domanda di provvedimenti provvisori. E sottolinea che, ai sensi dell'art. 2 della decisione impugnata, una decisione della Commissione che «è definitiva e ha efficacia immediata» può essere adottata anche prima della fine di agosto 2001. Risulta chiaramente dal punto 6 del presente ricorso che questa domanda particolare di provvedimenti provvisori è basata sull'art. 105, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «regolamento»).

    16 A sostegno della domanda, la richiedente fa valere sostanzialmente che la decisione impugnata è incompatibile con la giurisprudenza comunitaria nonché con le decisioni precedenti della Commissione, in quanto si constata che è prima facie illegittimo, per un'impresa che occupa una posizione dominante, quale la richiedente, rifiutare di dividere con i suoi concorrenti un beneficio concorrenziale costituito dal suo diritto di proprietà intellettuale sulla struttura di 1 860 moduli nel contesto del mercato al quale questa proprietà intellettuale si riferisce. La constatazione della Commissione priverebbe della sua essenza stessa il suo diritto d'autore derivante dal diritto nazionale, come è riconosciuto in diritto comunitario, e sarebbe chiaramente incompatibile con l'art. 295 CE. Ne deriverebbe che la ricorrente subisce un danno immediato, grave, durevole e teoricamente irreparabile, in particolare dalla svalutazione considerevole e definitiva dei suoi servizi di informazione relativi a dati basati sulla sua struttura modulare e tutelati dal diritto d'autore, in quanto questi ultimi vengono trasformati in un servizio «commerciale» generico analogo ai servizi proposti dai suoi concorrenti.

    17 Per quanto riguarda la tesi della Commissione secondo cui la constatazione, prima facie, dell'esistenza di uno sfruttamento abusivo da parte della richiedente della sua posizione dominante può essere giustificata dalla constatazione secondo cui la struttura di 1 860 moduli è equiparabile ad una norma settoriale e per tale motivo costituisce una infrastruttura indispensabile per i concorrenti, quali la denunciante e NDC, la richiedente sostiene che si tratta di una nuova obiezione di ordine giuridico che la Commissione non può far valere nella CA e relativamente alla quale essa non ha avuto l'adeguata opportunità di essere sentita prima dell'adozione della decisione impugnata.

    18 Per quanto riguarda il bilanciamento degli interessi in causa, la richiedente sostiene che esso pende a favore della sospensione dell'esecuzione della decisione poiché i provvedimenti provvisori prescritti dalla Commissione nella decisione impugnata non sono conservativi (cautelari) per natura. Invece di preservare lo statu quo e perciò assicurare l'effettività della decisione definitiva che deve essere adottata nell'ambito dell'azione principale, la decisione impugnata modifica tale statu quo obbligando la ricorrente a negoziare le clausole della licenza con NDC e AzyX, mentre queste imprese non erano precedentemente titolari di una licenza ma avevano in realtà, come i giudici tedeschi hanno constatato, leso il suo diritto di autore sulla struttura di 1 860 moduli. Inoltre, poiché nella decisione impugnata la Commissione riconosce che queste imprese esercitano già le loro attività sul mercato tedesco ed hanno messo a punto le loro proprie strutture modulari, non esiste provvisoriamente alcuna necessità di concedere loro una licenza di uso della struttura di 1 860 moduli in modo da consentire loro di proporre alle imprese farmaceutiche interessate gli stessi servizi che la richiedente fornisce attualmente.

    19 Ai sensi dell'art. 105, n. 2, secondo comma, del regolamento, il presidente del Tribunale può accogliere una domanda di provvedimenti provvisori anche prima che l'altra parte abbia presentato le sue osservazioni. Qualsiasi ordinanza in tal senso può successivamente essere modificata o revocata o su domanda di chi è parte nell'istanza di provvedimenti provvisori o d'ufficio dal presidente.

    20 Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 105, n. 2, del regolamento autorizza il giudice cui è sottoposta una domanda di provvedimenti provvisori, quando è necessario consentirgli di disporre di abbastanza tempo per essere sufficientemente informato in modo da essere in grado di valutare una situazione di fatto e/o di diritto complessa derivante dalla domanda ad esso sottoposta, oppure quando sembra necessario, nell'interesse di una sana amministrazione della giustizia, che lo statu quo sia mantenuto sino alla pronuncia sulla domanda, ad adottare provvedimenti conservativi provvisori (ordinanze del presidente della Corte 18 settembre 1986, causa 221/86 R, Groupe des droites européennes e Front national/Parlamento, Racc. pag. 2579, punto 9; 20 luglio 1988, causa 194/88 R, Commissione/Italia, Racc. pag. 4547, punto 3; 28 giugno 1990, causa C-195/90 R, Commissione/Germania, Racc. pag. 2715, punto 20, e ordinanza del presidente del Tribunale 2 aprile 1993, causa T-12/93, CCE Vittel e CE Pierval/Commissione, Racc. pag. II-449, punto 33). La portata del potere conferito da questa disposizione non deve essere necessariamente interpretata diversamente allorché la decisione per la quale i provvedimenti conservativi provvisori sono chiesti è una decisione con la quale provvedimenti provvisori sono stati adottati dalla Commissione prima che un'inchiesta a titolo del regolamento n. 17 relativa ad una presunta violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza sia conclusa (ordinanza del presidente della Corte 6 settembre 1982, causa 229/82 R, Ford/Commissione, Racc. pag. 2849, punti 7 e 8).

    21 Nella fattispecie occorre ricordare che l'art. 295 CE prevede quanto segue: «Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri». Dall'art. 295 CE risulta che un giudice al quale è presentata una domanda di provvedimenti provvisori deve esaminare con circospezione una decisione della Commissione, intesa ad imporre, sotto forma di provvedimenti provvisori adottati nell'ambito dell'indagine in corso ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, un obbligo al titolare di un diritto di proprietà intellettuale riconosciuto e tutelato dal diritto nazionale di rilasciare una licenza di utilizzo di tale diritto di proprietà.

    22 Dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha basato questa decisione in particolare sull'interpretazione della portata dei principi sanciti dalla Corte di giustizia nella sentenza 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione (Racc. pag. I-743; in prosieguo: la «sentenza Magill»). In tale sentenza, dopo aver respinto la tesi secondo cui l'esercizio di un diritto d'autore nazionale «sia sottratto a qualunque valutazione alla luce dell'art. [82] del Trattato», la Corte ha confermato che «un diniego di licenza, pur provenendo da un'impresa in posizione dominante, non può costituire di per sé un abuso di tale posizione» (punti 48 e 49). Essa ha riconosciuto poi che «dall'esercizio del diritto esclusivo da parte del titolare può, in casi eccezionali, derivare un comportamento abusivo» (punto 50).

    23 Per quanto riguarda la questione se tali «circostanze eccezionali» esistessero nella fattispecie, la Corte, basandosi sugli accertamenti di fatto del Tribunale, relativi all'esistenza di un mercato per la fornitura di guide televisive settimanali complete distinte da quelle del mercato delle guide settimanali specifiche già realizzate, in particolare, da ciascuna delle ricorrenti (punto 52) ha dichiarato quanto segue (punti 53-57):

    «Pertanto le ricorrenti - che erano necessariamente le uniche fonti di informazioni grezze sui programmi, materia prima indispensabile per produrre una guida televisiva settimanale - lasciavano al telespettatore desideroso di informarsi sull'offerta di programmi per la settimana seguente unicamente la possibilità di acquistare le guide settimanali di ogni emittente onde trarne personalmente i dati utili a un raffronto.

    Il rifiuto di fornire informazioni grezze opposto dalle ricorrenti avvalendosi delle disposizioni nazionali sul diritto d'autore ha quindi ostacolato l'emergere di un prodotto nuovo - una guida settimanale completa dei programmi televisivi - che le ricorrenti non offrivano e per cui sussisteva una domanda potenziale da parte del consumatore, il che configura un abuso ex art. [82], secondo comma, lett. b), del Trattato.

    In secondo luogo, tale rifiuto non era giustificato dall'attività di diffusione radiotelevisiva né da quella di pubblicazione di guide televisive (...).

    Infine, e in terzo luogo, come ha altresì rilevato il Tribunale, con tale comportamento le ricorrenti si sono riservate un mercato derivato, quello delle guide televisive settimanali, escludendo qualunque tipo di concorrenza su siffatto mercato (...), poiché le ricorrenti negavano l'accesso all'informazione grezza, materia prima indispensabile per elaborare una guida del genere.

    Atteso il complesso di tali circostanze, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto qualificando il comportamento delle ricorrenti come abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. [82] del Trattato».

    24 Risulta chiaramente dalla motivazione della Corte nella sentenza Magill che esistono diverse differenze teoriche rilevanti tra le circostanze proprie della causa che ha dato luogo a tale sentenza e le circostanze inerenti alla presente causa, quale quelle che sono state esposte nella decisione impugnata. Tuttavia, l'approccio della Commissione sottostante alla decisione impugnata sembra a prima vista dipendere ampiamente dalla portata della nozione di «circostanze eccezionali» cui la Corte fa riferimento nella sentenza Magill. Sembra anche risultare da una valutazione provvisoria sia della decisione impugnata sia della presente domanda che la richiedente ha fatto valere un addebito che presenta il carattere del fumus boni iuris secondo cui la Commissione avrebbe male interpretato la portata dei principi sanciti nella sentenza Magill costatando che, nonostante le differenze tra la causa che ha dato luogo a questa sentenza e quella della presente fattispecie, il rifiuto della richiedente di rilasciare alla NDC, in particolare, una licenza di utilizzo del suo diritto di autore, consentendo a quest'ultima di fornire essenzialmente gli stessi servizi di informazione di quelli attualmente offerti dalla richiedente, basati in gran parte su dati non tutelati e disponibili sullo stesso mercato e per gli stessi consumatori potenziali, era equiparabile a prima vista ad uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante. Anche se la Commissione avesse giustamente costatato che l'incompatibilità teorica tra il rifiuto controverso della richiedente di rilasciare una licenza di utilizzo del suo diritto d'autore con gli obiettivi dell'art. 82 CE non poteva essere escluso semplicemente a causa delle differenze concrete sopra menzionate, la fondatezza della conclusione che essa deriva dalla sentenza Magill nell'ultima frase del paragrafo 67 della decisione impugnata non potrebbe, ai fini della giustificazione dei provvedimenti provvisori di grande portata adottati nella decisione impugnata, essere anche provvisoriamente confermato.

    25 A prima vista, sembra che la richiedente faccia valere anche un argomento abbastanza convincente, secondo cui i provvedimenti provvisori adottati dalla Commissione nella decisione impugnata oltrepasserebbero il campo della sua competenza per l'adozione di tali provvedimenti, in considerazione della sentenza Camera Care/Commissione sopra menzionata. Lungi dal preservare lo statu quo nel quale NDC e AzyX fornivano, come i giudici nazionali hanno constatato, un servizio fondato su una lesione del diritto d'autore della richiedente, quest'ultima è tenuta, in base alla decisione impugnata, a rilasciare una licenza alle imprese di cui trattasi, di modo che, finché non vi sarà una decisione definitiva della Commissione a conclusione della sua indagine circa la denuncia della NDC, esse devono essere autorizzate ad esercitare legittimamente tale diritto d'autore. La tesi della Commissione dedotta nella decisione impugnata per quanto riguarda l'argomento analogo fatto valere dalla ricorrente nelle sue osservazioni sulla CA, secondo cui i provvedimenti provvisori adottati in tale decisione «non fanno che mantenere alla NDC la possibilità di essere presente sul mercato e non vanno al di là di quanto è necessario, in tali circostanze, per impedire che l'interesse generale subisca un danno non tollerabile» (paragrafo 217 della decisione impugnata), non sembra, quanto meno a prima vista, rispondere all'argomento della richiedente secondo cui questi provvedimenti legittimano un comportamento che era precedentemente illegittimo e che sono quindi inadeguati come provvedimenti provvisori.

    26 Inoltre sembra che la richiedente faccia valere una censura che ha, quanto meno nell'ambito del presente procedimento prima facie, il carattere di fumus boni juris in quanto riguarda la constatazione della Commissione, secondo cui la struttura di 1 860 moduli era divenuta una norma settoriale, mentre la maggior parte degli elementi di prova, se non tutti, sui quali questa constatazione è basata nella decisione impugnata, sono stati ottenuti dopo la presentazione da parte della richiedente delle sue risposte scritte ed orali alla CA. E' quindi possibile che la richiedente non abbia avuto un'occasione adeguata per confutare questi elementi di prova prima dell'adozione della decisione impugnata.

    27 In un tale contesto, è ovvio che il giudice cui è presentata la domanda di provvedimenti provvisori ha bisogno di tempo, in conformità alla giurisprudenza menzionata sopra al punto 20, per esaminare i punti di fatto e di diritto complessi sollevati dalla presente domanda. Tenuto conto in particolare delle incidenze economiche potenzialmente molto rilevanti per la richiedente di una decisione della Commissione che fissa le clausole di una licenza obbligatoria sul suo diritto di autore sulla struttura di 1 860 moduli e delle gravi intrusioni sui suoi diritti di proprietà che ogni decisione in tal senso comporterebbe, una sana amministrazione della giustizia giustifica in tale fase che si sospenda provvisoriamente l'esecuzione della decisione impugnata.

    28 Di conseguenza, senza attendere le osservazioni della Commissione, il termine di presentazione di queste osservazioni è stato fissato, in seguito alla domanda di proroga di quest'ultima, al 12 settembre 2001 e, salva la decisione definitiva che deve essere adottata nell'ambito del presente procedimento, è necessario ordinare in via cautelare nell'interesse di una sana amministrazione della giustizia, finché non vi sia una decisione, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata.

    29 Dato che un'ordinanza sulla domanda di provvedimenti provvisori deve essere adottata rapidamente, il presente provvedimento cautelare non è tale da causare un danno irreparabile all'interesse della Commissione o a quello dei concorrenti della richiedente e in particolare alla NDC, in considerazione dei provvedimenti provvisori adottati nella decisione impugnata.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1) Si sospende l'esecuzione della decisione della Commissione 3 luglio 2001 relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 82 del Trattato CE (pratica COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Health: provvedimenti provvisori) finché non sarà pronunciata l'ordinanza che conclude il presente procedimento relativo ad una domanda di provvedimenti provvisori.

    2) Le spese sono riservate.

    Top