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Document 62001TO0132

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 1. agosto 2001.
    Euroalliages, Péchiney électrométallurgie, Vargön Alloys AB e Ferroatlántica contro Commissione delle Comunità europee.
    Procedimento sommario - Impugnazione - Rinvio dinanzi al Tribunale - Dumping - Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza - Urgenza - Insussistenza.
    Causa T-132/01 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 II-02307

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2001:196

    62001B0132

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 1. agosto 2001. - Euroalliages, Péchiney électrométallurgie, Vargön Alloys AB e Ferroatlántica contro Commissione delle Comunità europee. - Procedimento sommario - Impugnazione - Rinvio dinanzi al Tribunale - Dumping - Decisione che chiude il riesame di misure giunte a scadenza - Urgenza - Insussistenza. - Causa T-132/01 R.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-02307


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Urgenza - «Fumus boni iuris» - Carattere cumulativo - Ponderazione di tutti gli interessi in gioco - Carattere provvisorio del provvedimento

    (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Onere della prova

    (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    3. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Danno economico - Situazione che può mettere in pericolo l'esistenza della società richiedente

    (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)

    4. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Provvedimenti provvisori collegati a una decisione della Commissione che chiude il riesame di misure antidumping giunte a scadenza - Presupposti per la concessione - Ponderazione di tutti gli interessi in causa

    [Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento (CE) n. 384/96, art. 11, n. 2]

    Massima


    1. L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda relativa a tali provvedimenti deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. I provvedimenti richiesti devono essere inoltre provvisori nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale.

    ( v. punti 19 e 20 )

    2. Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Quest'ultimo è tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura. L'imminenza del danno non deve essere comprovata con un'assoluta certezza, ma è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. Tuttavia il ricorrente ha l'onere di provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di un danno grave e irreparabile.

    ( v. punti 60 e 61 )

    3. Nell'ambito dell'esame di una domanda di provvedimenti urgenti da parte del giudice del procedimento sommario, un danno di carattere pecuniario, salvo circostanze eccezionali, non può essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Infatti, un danno di tipo finanziario, che non verrebbe meno per il semplice fatto dell'esecuzione, da parte dell'istituzione interessata, della sentenza pronunciata nella causa principale, costituisce una perdita economica che potrebbe essere recuperata avvalendosi dei mezzi di impugnazione previsti dal Trattato, in particolare dagli artt. 235 CE e 288 CE.

    In applicazione di detti principi, un provvedimento provvisorio sarebbe giustificato se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, il richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa principale. Infatti, in una fattispecie di questo tipo, la scomparsa del richiedente prima della pronuncia sul merito renderebbe impossibile l'avvio da parte di quest'ultimo di una qualsiasi azione giudiziaria di risarcimento.

    ( v. punti 65 e 66 )

    4. Nell'ambito dell'esame di una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che chiude un procedimento di riesame di misure antidumping o di misure provvisorie intese alla registrazione delle importazioni del prodotto di cui trattasi, occorre ponderare, da un lato, l'interesse dei richiedenti, ossia dei rappresentanti dell'industria comunitaria, a ottenere l'uno o l'altro dei provvedimenti provvisori richiesti, e, dall'altro, l'interesse degli importatori, degli esportatori e degli utenti al mantenimento degli effetti della decisione controversa.

    ( v. punto 78 )

    Parti


    Nel procedimento T-132/01 R,

    Euroalliages, con sede in Bruxelles (Belgio),

    Péchiney électrométallurgie, con sede in Courbevoie (Francia),

    Vargön Alloys AB, con sede in Vargön (Svezia),

    Ferroatlántica, con sede in Madrid (Spagna),

    rappresentate dagli avv.ti D. Voillemot e O. Prost,

    richiedenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. P. Bentley, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    resistente,

    avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 21 febbraio 2001, 2001/230/CE (GU L 84, pag. 36), in quanto chiude la procedura antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina, e che si ingiunga alla Commissione di ripristinare i dazi antidumping scaduti; in subordine, che si ordini alla Commissione di esigere dagli importatori di ferrosilicio originario di detti quattro paesi che forniscano una cauzione corrispondente ai dazi antidumping scaduti e che registrino le loro importazioni, o, in via di estremo subordine, che si ingiunga alla Commissione di esigere da detti importatori che provvedano a registrare le loro importazioni,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    Contesto giuridico

    1 L'art. 11, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), intitolato «Durata, riesami e restituzioni», così dispone:

    «1. Le misure antidumping restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per agire contro il dumping arrecante pregiudizio.

    2. Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell'ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell'esito del riesame.

    (...)».

    2 L'art. 21, n. 1, dello stesso regolamento, intitolato «Interesse della Comunità» è redatto come segue:

    «Per decidere se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria comunitaria, degli utenti e dei consumatori. Una decisione a norma del presente articolo può essere presa unicamente se tutte le parti hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni in conformità del paragrafo 2. Per valutare l'interesse della Comunità viene presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti del dumping in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva. Le misure stabilite in base al dumping e al pregiudizio accertati possono non essere applicate se le autorità, alla luce delle informazioni presentate, concludono che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse della Comunità».

    Antefatti della controversia

    3 Sono state istituite misure antidumping definitive sulle importazioni di ferrosilicio originarie di diversi paesi ad opera, da una parte, del regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1993, n. 3359, che modifica le misure antidumping istituite sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia, del Kazakistan, dell'Ucraina, dell'Islanda, della Norvegia, della Svezia, del Venezuela e del Brasile (GU L 302, pag. 1), e, dall'altra, del regolamento (CE) del Consiglio 17 marzo 1994, n. 621, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese (GU L 77, pag. 48).

    4 Il 10 giugno 1998 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 177, pag. 4).

    5 A seguito della pubblicazione di detto avviso la Euroalliages, comitato di collegamento delle industrie di ferrolega, ha depositato, ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base, una domanda di riesame delle misure in scadenza, relative alle importazioni provenienti dal Brasile, dalla Cina, dal Kazakistan, dalla Russia, dall'Ucraina e dal Venezuela.

    6 Essendosi pronunciata, sentito il comitato consultivo, per l'esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame ai sensi dell'art. 11, n. 2, del regolamento di base, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di detta procedura sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1998, C 382, pag. 9) e ha avviato un'inchiesta. L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 30 settembre 1998. L'esame del danno ha riguardato il periodo dal 1994 sino al termine dell'inchiesta.

    7 Il 21 febbraio 2001 la Commissione ha emanato la decisione 2001/230/CE che chiudeva la procedura antidumping relativa alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84, pag. 36; in prosieguo: la «decisione controversa»).

    Decisione controversa

    8 La decisione controversa dispone che il riesame effettuato ha condotto la Commissione a concludere che, trattandosi di importazioni di ferrosilicio provenienti dalla Cina, dal Kazakistan, dalla Russia e dall'Ucraina, la scadenza della misure favorirebbe la continuazione o il riemergere del dumping e del danno.

    9 Il considerando n. 129 della decisione controversa è formulato nei seguenti termini:

    «Alla luce delle conclusioni relative alla probabilità di persistenza e reiterazione del dumping, delle risultanze in merito al fatto che le importazioni in dumping originarie della Cina, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina potrebbero aumentare notevolmente, qualora le misure venissero lasciate scadere, si è concluso che la situazione dell'industria comunitaria peggiorerebbe. Benché la portata di tale deterioramento sia difficile da valutare, considerando gli andamenti negativi dei prezzi e della redditività di tale industria, è tuttavia probabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio. Per quanto riguarda il Venezuela, qualora le misure venissero lasciate scadere, appare improbabile che ciò comporti gravi effetti pregiudizievoli».

    10 La Commissione ha quindi esaminato se mantenere misure antidumping fosse di interesse generale della Comunità. Nell'ambito di tale valutazione essa ha tenuto conto di vari elementi, vale a dire, in primo luogo, del fatto che l'industria comunitaria non è stata in grado di trarre sufficiente vantaggio dalle misure in vigore fin dal 1987 né ha potuto trarre vantaggio, in termini di quota di mercato, dalla cessazione delle attività di precedenti produttori comunitari (considerando n. 151 della decisione controversa) e, in secondo luogo, del fatto che i produttori comunitari di acciaio hanno dovuto sostenere costi supplementari collegati alle misure antidumping durante il periodo di validità di dette misure (considerando n. 152).

    11 Nei considerando nn. 153 e 154 della decisione controversa, essa ha affermato come segue:

    «153 Di conseguenza, sebbene gli effetti della scadenza delle misure sull'industria comunitaria non possano essere valutati con precisione, e benché l'esperienza passata dimostri che non è garantito che il mantenimento delle misure apporti benefici sostanziali all'industria comunitaria, è evidente che l'industria siderurgica ha dovuto sostenere nel lungo periodo effetti cumulativi negativi che verrebbero ad essere indebitamente prolungati qualora le misure venissero mantenute.

    154 Pertanto, dopo aver effettuato una valutazione dell'eventuale impatto derivante dal mantenimento o dall'abrogazione delle misure sui diversi interessi in gioco, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha potuto chiaramente concludere che il mantenimento delle misure in vigore sarebbe contrario agli interessi della Comunità. Di conseguenza, tali misure devono essere lasciate scadere».

    12 Per detti motivi il dispositivo della decisione controversa determina la chiusura della procedura antidumping in oggetto e, di conseguenza, la scadenza delle misure relative alle importazioni esaminate.

    Procedimento

    13 Con richiesta depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 2001 le richiedenti hanno presentato, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, un ricorso diretto all'annullamento dell'articolo unico della decisione controversa.

    14 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, esse hanno del pari presentato una domanda diretta a ottenere, in via principale, la sospensione dell'esecuzione della decisione controversa in quanto chiude la procedura antidumping riguardante le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina, e che si ingiunga alla Commissione di ripristinare i dazi antidumping istituiti dai regolamenti nn. 3359/93 e 621/94; in subordine, che si ordini alla Commissione di esigere dagli importatori di ferrosilicio originario di detti quattro paesi che forniscano una cauzione corrispondente ai dazi antidumping istituiti dai regolamenti nn. 3359/93 e 621/94 e che registrino le loro importazioni, o, in via di estremo subordine, che si ingiunga alla Commissione di esigere da detti importatori che provvedano a registrare le loro importazioni.

    15 La Commissione ha presentato le osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti d'urgenza il 5 luglio 2001.

    16 Le parti hanno svolto le loro osservazioni l'11 luglio 2001.

    In diritto

    17 Occorre anzitutto precisare che, a causa di un errore redazionale ammesso dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte e orali, la menzione dell'Ucraina è stata omessa dal considerando n. 129 della versione francese della decisione controversa. Dato che le parti sono state sentite in merito all'incidenza di detto errore sull'oggetto della presente domanda, i provvedimenti provvisori richiesti si devono intendere come riguardanti la decisione controversa anche nella parte in cui essa chiude la procedura antidumping inerente alle importazioni di ferrosilicio originarie dell'Ucraina.

    18 In base al combinato disposto degli artt. 242 CE e 243 CE e dell'art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

    19 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura prevede che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti richiesti. Questi presupposti sono cumulativi, cosicché una domanda relativa a tali provvedimenti deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanze del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30, e del presidente del Tribunale 1° febbraio 2001, causa T-350/00 R, Free Trade Foods/Commissione, Racc. pag. II-493, punto 32]. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte 23 febbraio 2001, causa C-445/00 R, Austria/Consiglio, Racc. pag. I-1461, punto 73).

    20 I provvedimenti richiesti devono essere inoltre provvisori nel senso di non pregiudicare i punti di diritto o di fatto controversi né anticipare le conseguenze della decisione che verrà pronunciata più avanti nella causa principale [ordinanza del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 22).

    Argomenti delle parti

    Sul fumus boni iuris

    21 Per stabilire l'esistenza di un fumus boni iuris le richiedenti invocano due motivi.

    22 Il primo motivo, relativo ad una violazione delle disposizioni del regolamento di base e dei diritti della difesa nel valutare l'interesse della Comunità, consta di cinque parti.

    23 Nell'ambito della prima parte le richiedenti sostengono che la Commissione ha violato gli artt. 11, n. 2, e 21 del regolamento di base procedendo ad un'analisi dell'interesse della Comunità dal 1987 all'epoca dell'inchiesta (considerando n. 132 della decisione controversa). Infatti le misure in vigore, che la Commissione era tenuta ad analizzare, sono state istituite solo nel 1993 e 1994 rispettivamente dai regolamenti nn. 3359/93 e 621/94. D'altronde, esse fanno valere che l'analisi delle misure applicate nei confronti del Venezuela e del Brasile non doveva essere presa in considerazione nella valutazione della Commissione in merito all'interesse della Comunità (considerando n. 149 della decisione controversa) poiché essa ha dedotto che, trattandosi di detti paesi, non sussiste il rischio di una continuazione o del riemergere di un dumping dannoso.

    24 Nell'ambito della seconda parte esse affermano che la Commissione ha violato l'art. 21, nn. 2 e 5, del regolamento di base utilizzando informazioni presentate dagli utenti dopo la scadenza del termine indicato nell'avviso di apertura della procedura di riesame delle misure.

    25 Nell'ambito della terza parte del motivo si sostiene che la Commissione ha violato l'art. 21, nn. 2 e 5, del regolamento di base nel ritenere che le informazioni presentate dagli utenti fossero rappresentative.

    26 Secondo la quarta parte del motivo la Commissione avrebbe violato l'art. 21, n. 7, del regolamento di base tenendo conto di informazioni presentate dagli utenti non suffragate da concreti elementi di prova.

    27 Infine nell'ambito dell'ultima parte le richiedenti ritengono che l'art. 6, n. 6, del regolamento di base, nonché i diritti della difesa, rifiutando di organizzare una riunione di confronto tra esse e gli utenti, siano stati misconosciuti.

    28 Il secondo motivo riguarda una violazione degli artt. 11, n. 2, 21 e 6, n. 6, del regolamento di base, nonché dei diritti della difesa, nel valutare l'interesse della Comunità. La Commissione avrebbe commesso taluni errori manifesti nel valutare, anzitutto, la situazione dell'industria comunitaria per il fatto che essa sarebbe incorsa in errore in merito all'incidenza del mantenimento delle misure e all'impatto della loro scadenza, in secondo luogo l'incidenza delle misure sugli utenti e, in terzo luogo, la ponderazione degli interessi.

    29 Nelle sue osservazioni scritte la Commissione non ha trattato il fumus boni iuris dei motivi di annullamento.

    Sulla condizione relativa all'urgenza

    30 Secondo le richiedenti il requisito relativo all'urgenza sarebbe parimenti soddisfatto laddove, in assenza di provvedimenti provvisori, subissero un danno grave e irreparabile. Nella fattispecie, la perdurante soppressione dei dazi condurrebbe ad un'evoluzione dell'industria comunitaria che successivamente sarebbe molto difficile, se non impossibile, modificare (v., in tal senso, ordinanza del presidente del Tribunale 10 marzo 1995, causa T-395/94 R, Atlantic Container e a./Commissione, Racc. pag. II-595).

    31 La gravità del pregiudizio sarebbe accertata. Infatti, rinviando al considerando n. 129 della decisione controversa (v. supra, punto 9), le richiedenti ritengono che il rischio che l'industria comunitaria debba, nuovamente, far fronte al grave pregiudizio causato dalle importazioni che costituiscono oggetto di un dumping, originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina, sia espressamente ammesso dalla Commissione.

    32 Il carattere irreparabile del danno sarebbe parimenti dimostrato dal momento che, in mancanza dei provvedimenti provvisori richiesti, le imprese coinvolte si troveranno in una situazione idonea a porre a rischio la loro stessa esistenza (ordinanza del presidente del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T-342/00 R, Petrolessence e SG2R/Commissione, Racc. pag. II-67, punto 47).

    33 A tale proposito, le richiedenti, che fanno valere l'ordinanza del presidente del Tribunale 2 ottobre 1997, causa T-213/97 R, Eurocoton e a./Consiglio (Racc. pag. II-1609), presentano dati relativi all'evoluzione comparata della situazione finanziaria delle tre imprese richiedenti, produttrici di ferrosilicio, in funzione delle riduzioni del prezzo di vendita del ferrosilicio nella Comunità del 10% e 15% che la perdurante abrogazione delle misure antidumping provocherebbe.

    34 Le previsioni finanziarie dimostrebbero che le riduzioni del prezzo di vendita, prese in considerazione in via ipotetica, condurrebbero a peggioramenti estremamente gravi dei risultati di sfruttamento delle imprese coinvolte, in grado di porre a repentaglio la loro attività di produzione di ferrosilicio.

    35 Infine esse affermano che la possibilità per i produttori comunitari di ottenere ristoro del pregiudizio subito è aleatoria e, comunque, incompatibile con il mantenimento della potenzialità dei produttori comunitari a causa dei termini inerenti all'intera procedura di risarcimento.

    36 La Commissione sostiene che la condizione dell'urgenza non è soddisfatta nella fattispecie in quanto il pregiudizio non sarebbe irreparabile.

    37 In primo luogo la previsione di una riduzione del prezzo del ferrosilicio del 10% o 15% conseguente alla scadenza delle misure antidumping non si fonderebbe su alcun fatto accertato. La riduzione del prezzo del ferrosilicio nella misura del 15% nel mercato degli Stati Uniti d'America dopo l'abolizione delle misure antidumping di detto Stato nel 1999 non proverebbe affatto che i prezzi evolveranno allo stesso modo nella Comunità europea. L'esame dell'impatto sull'industria comunitaria di una riduzione del prezzo pari al 15% sarebbe una mera ipotesi, come risulterebbe dal tenore del considerando n. 147 della decisione controversa. Non sarebbe dunque provato che una riduzione di tale entità sia prevedibile con un grado di sufficiente probabilità. Supponendo che una tale prova sia acquisita, non sarebbe sufficiente d'altronde a dimostrare l'urgenza di adottare i provvedimenti provvisori richiesti. Infatti le richiedenti avrebbero parimenti dovuto provare che esse non sono in grado di assorbire le perdite subite sino all'esito della causa principale, tenuto conto del carattere della riduzione del prezzo causata dalla scadenza delle misure antidumping.

    38 In secondo luogo le previsioni di evoluzione dei risultati di sfruttamento configurate sulla base dei costi di sfruttamento in cui si è incorsi storicamente e in considerazione delle ipotetiche riduzioni di prezzo sarebbero prive di qualsiasi valore probatorio. In proposito, la Commissione pone in evidenza diversi elementi di cui le richiedenti non avrebbero assolutamente tenuto conto.

    39 Anzitutto esse non avrebbero previsto che una riduzione dei loro prezzi a fronte di una concorrenza accresciutasi potrebbe permettere alle stesse di aumentare le quantità vendute e, pertanto, di ridurre i costi unitari di produzione.

    40 Le richiedenti poi non spiegherebbero perché non prendono in considerazione l'adozione delle misure di razionalizzazione normalmente adottate dalle imprese in periodi di difficoltà.

    41 Inoltre, la Péchiney électrométallurgie e la Vargön Alloys AB non motiverebbero il fatto che i dati forniti fanno risultare un livello di rendimento per il 1998 nettamente inferiore a quello che la Commissione ha accertato durante il periodo dell'indagine relativa alle pratiche di dumping (considerando n. 105 della decisione controversa), vale a dire dal 1° ottobre 1997 al 30 settembre 1998. Per quanto riguarda la Ferroatlántica nessun dato contabile relativo all'attività interessata potrebbe essere presentato per gli anni 1998-2000. Nel corso dell'inchiesta antidumping la Commissione avrebbe anche rivalutato al rialzo il risultato di detta società. Tutti gli elementi farebbero nutrire dubbi per quanto riguarda il valore probante dei dati forniti dalle richiedenti.

    42 Infine la Péchiney électrométallurgie e la Vargön Alloys non presenterebbero alcun dato numerico determinante che consenta al giudice dell'urgenza di valutare la loro attuale situazione finanziaria. Per quanto concerne la Ferroatlántica i dati relativi al mese di maggio 2001 dimostrerebbero che le perdite che essa ha subito rappresentano solo una percentuale molto bassa del suo volume d'affari, perdite che, proporzionalmente al volume d'affari, sono inferiori a quelle della Péchiney électrométallurgie e la Vargön Alloys in relazione al 2000.

    43 In terzo luogo la Commissione contesta che sia «evidente» che l'ipotetica riduzione dei risultati non consentirà che l'apparato produttivo di ferrosilicio continui a essere vitale. Nella fattispecie si tratterebbe solo di accertare se le richiedenti siano incapaci di sopravvivere sino alla pronuncia relativa alla causa principale a causa della decisione controversa. L'opinione del revisore dei conti della Vargön Alloys confermerebbe che questa società può sopravvivere per un periodo limitato, anche dal punto di vista dei benefici prospettati nelle previsioni. Inoltre le richiedenti non avrebbero contemplato la possibilità di adottare misure di razionalizzazione dirette a ridurre i costi e a garantire la loro sopravvivenza sino alla sentenza che chiuderà la causa principale.

    44 La Commissione osserva altresì che l'attività di produzione di ferrosilicio rappresenta solo una parte relativamente ridotta di tutte le attività degli enti economici ai quali appartengono le richiedenti. Orbene, il giudice del procedimento sommario dovrebbe tener conto delle risorse finanziarie alle quali ogni richiedente può fare ricorso, anche se queste misure non derivano dall'attività menzionata nell'atto impugnato. Essa rileva che, durante il periodo dell'indagine, il volume d'affari delle società Péchiney électrométallurgie, della Vargön Alloys e della Ferroatlántica nel settore del ferrosilicio ha rappresentato in media il 15% dei loro volumi d'affari complessivi. In particolare, l'attività della Péchiney électrométallurgie costituirebbe soltanto il 4% dell'attività del gruppo Péchiney. Questo comporterebbe che un'ipotetica riduzione del 15% del volume d'affari realizzato con le vendite di ferrosilicio causerebbe solo una riduzione del 2,25% del volume d'affari totale delle richiedenti.

    45 La prova che la sospensione della decisione controversa è necessaria per assicurare la loro sopravvivenza sarebbe parimenti indispensabile nel caso in cui due delle richiedenti fossero state già in crisi all'epoca in cui le misure antidumping erano in vigore. Infatti la Vargön Alloys ha subito delle perdite nel 1998, nel 1999 e nel 2000, come altresì la Péchiney électrométallurgie nel 1999 e nel 2000. La Ferroatlántica non fornirebbe alcun dato per il periodo che ha preceduto l'adozione della decisione controversa.

    46 Si doveva quindi dimostrare che le misure di razionalizzazione, che consentivano loro di proseguire l'attività in questione nonostante le perdite subite prima dell'adozione della decisione controversa, non sono sufficienti ad assicurare la loro sopravvivenza dopo detta adozione.

    47 Infine le richiedenti non proverebbero che la loro situazione finanziaria si è gravemente deteriorata dopo che le misure antidumping sono state abrogate né dimostrebbero il nesso di causalità tra un supposto deterioramento e l'adozione della decisione controversa.

    48 Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione dichiara che le richiedenti non hanno presentato dati economici e/o contabili tali da consentire al giudice del procedimento sommario di effettuare una previsione sufficientemente fondata in merito alle loro possibilità di sopravvivenza durante il periodo precedente la pronuncia della sentenza che deve intervenire nella causa principale.

    Sulla ponderazione degli interessi

    49 Le richiedenti procedono ad una ponderazione, da un lato, del loro interesse a ottenere le misure richieste e, dall'altro, degli interessi degli utenti comunitari raggruppati nella nozione di interesse della Comunità (ordinanza del presidente della Corte 9 aprile 1987, causa 77/87 R, Technointorg/Consiglio, Racc. pag. 1793). Esse sottolineano che l'adozione delle misure antidumping avrebbe avuto su questi ultimi solo un effetto trascurabile, vale a dire lo 0,1% dei loro costi di produzione. Esse ne deducono che il loro interesse prevale sugli interessi degli utenti.

    50 La Commissione ritiene che i provvedimenti provvisori richiesti pregiudichino la decisione che sarà emessa nel merito e il loro eventuale impatto fa propendere per la mancata concessione di detti provvedimenti.

    51 Infatti quando un importatore o un esportatore ottiene la sospensione provvisoria delle misure antidumping nell'ambito di un procedimento giudiziario sommario si assume il rischio di dover pagare a titolo retroattivo i dazi antidumping nel caso di rigetto del suo ricorso in via principale, la qual cosa tenderebbe a frenare il ritmo delle importazioni. Viceversa, quando il provvedimento provvisorio diretto al provvisorio mantenimento dei dazi antidumping (o all'attuazione di una procedura di registrazione con o senza il deposito di garanzie per gli importatori) è sollecitato da un produttore comunitario, il rischio non è sopportato dall'istante ma da terzi, vale a dire dagli importatori. Ne conseguirebbe che anche se l'industria comunitaria interessata non è vittoriosa nella causa principale avrà beneficiato di una tutela perché, anche nell'ipotesi della sola registrazione delle importazioni, gli importatori saranno posti nella condizione di dover versare retroattivamente i dazi antidumping, fatto questo in grado di rallentare il ritmo delle importazioni.

    52 L'irrevocabile riduzione delle importazioni che sarebbe subita dagli importatori nel caso in cui si desse seguito alla domanda in esame dovrebbe essere presa in considerazione al momento della ponderazione degli interessi in questione.

    Valutazione del giudice del procedimento sommario

    53 Occorre anzitutto esaminare se le censure sollevate dalle richiedenti contro la decisione controversa giustifichino a prima vista la concessione dell'uno o dell'altro provvedimento provvisorio richiesto.

    54 Nelle osservazioni scritte la Commissione si è astenuta dal verificare se i motivi dedotti dalle richiedenti sembrassero a prima vista fondati.

    55 Al momento dell'audizione la Commissione ha espressamente indicato che essa non contestava la serietà dei motivi dedotti dalle richiedenti.

    56 Il giudice dell'urgenza ritiene che talune delle censure avanzate non paiono, prima facie, prive di qualsiasi fondamento e sollevano dubbi sulla legittimità della decisione controversa. In questa fase le osservazioni presentate dalla Commissione al momento dell'audizione non hanno potuto rimuovere detti dubbi.

    57 Così, nella seconda parte del primo motivo le richiedenti affermano che la Commissione ha violato l'art. 21, nn. 2 e 5, del regolamento di base utilizzando le informazioni presentate dagli utenti dopo che il termine indicato nell'avviso di apertura della procedura di riesame delle misure era scaduto. Richiesta su detto punto al momento dell'audizione la Commissione ha ammesso che erano state presentate delle informazioni tardivamente e che, nonostante tale circostanza, essa le ha effettivamente prese in considerazione.

    58 Inoltre l'ultima parte del primo motivo, con la quale le richiedenti fanno valere che la Commissione ha violato l'art. 6, n. 6, del regolamento di base rifiutando di organizzare una riunione diretta a consentire di confrontare la loro tesi con quelle degli utenti e di rifiutarle, solleva una delicata questione relativa all'ambito di applicazione degli artt. 6 e 21 del regolamento di base e, in ultima analisi, quella della portata dei diritti riconosciuti ai denuncianti nell'ambito dell'esame dell'interesse della Comunità. La risposta a tale questione non risulta in modo manifesto dall'attuale giurisprudenza del Tribunale o della Corte.

    59 Di conseguenza, la domanda in questione non può essere respinta per mancanza di fumus boni iuris di modo che occorre esaminare se sussiste il presupposto dell'urgenza.

    60 Risulta al riguardo da una giurisprudenza costante che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori dev'essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. Quest'ultimo è tenuto a provare di non poter attendere l'esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (ordinanze del presidente della Corte 12 ottobre 2000, causa C-278/00 R, Grecia/Commissione, Racc. pag. I-8787, punto 14, e del presidente del Tribunale 28 maggio 2001, causa T-53/01 R, Poste Italiane/Commissione, Racc. pag. II-1479, punto 110).

    61 L'imminenza del danno non deve essere comprovata con un'assoluta certezza, ma è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente (citata ordinanza 19 luglio 1995, Commissione/Atlantic Container Line e a., punto 38, e ordinanza del presidente del Tribunale 8 dicembre 2000, causa T-237/99 R, BP Nederland e a./Commissione, Racc. pag. II-3849, punto 49). Tuttavia il ricorrente ha l'onere di provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di un danno grave e irreparabile [ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 67].

    62 Nella fattispecie è provata la previsione che le tre imprese richiedenti subiranno un danno grave in mancanza di provvedimenti provvisori.

    63 Infatti, nel considerando n. 129 della decisione controversa la Commissione dichiara che, qualora le misure antidumping venissero lasciate scadere, la situazione dell'industria comunitaria «peggiorerebbe». Essa rileva a tale riguardo che, «[b]enché la portata di tale deterioramento sia difficile da valutare, considerando gli andamenti negativi dei prezzi e della redditività di tale industria, è tuttavia probabile che si verifichi una reiterazione del pregiudizio».

    64 La Commissione non qualifica certamente come grave il danno che probabilmente l'industria comunitaria subirà in caso di scadenza delle misure antidumping. Tuttavia, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento di base, con il termine «préjudice» si intende un «préjudice important causé à une industrie communautaire» [nella versione italiana: «pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria»; ndt]. Espresso in tale contesto l'attributo «important» si deve necessariamente intendere come sinonimo di «grave». Nella fattispecie la gravità del danno deve essere dunque considerata ammessa dalla Commissione nella decisione controversa. Detta interpretazione è suffragata dalla mancanza di contestazione da parte della Commissione, sia nelle osservazioni scritte che al momento dell'audizione, circa la gravità del pregiudizio che probabilmente subiranno le richiedenti per il fatto della scadenza delle misure antidumping.

    65 Quanto alla irreparabilità del danno addotto dalle richiedenti, per consolidata giurisprudenza un danno di carattere pecuniario, salvo circostanze eccezionali, non può essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva [ordinanze del presidente della Corte 18 ottobre 1991, causa C-213/91 R, Abertal e a./Commissione, Racc. pag. I-5109, punto 24, e 11 aprile 2001, causa C-471/00 P(R), Commissione/Cambridge Healthcare Supplies, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 113; ordinanze del presidente del Tribunale 30 giugno 1999, causa T-70/99 R, Alpharma/Consiglio, Racc. pag. II-2027, punto 128; 20 luglio 2000, causa T-169/00 R, Esedra/Commissione, Racc. pag. II-2951, punto 44, e 15 giugno 2001, causa T-339/00 R, Bactria Industriehhygiene-Service/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 94]. Detta giurisprudenza si fonda sulla premessa che un danno di tipo finanziario, che non verrebbe meno per il semplice fatto dell'esecuzione, da parte dell'istituzione interessata, della sentenza pronunciata nella causa principale, costituisce una perdita economica che potrebbe essere recuperata avvalendosi dei mezzi di impugnazione previsti dal Trattato, in particolare dagli artt. 235 CE e 288 CE (in particolare, ordinanze del presidente del Tribunale 3 marzo 1997, causa T-6/97 R, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II-291, punto 49; 1° ottobre 1997, causa T-230/97 R, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II-1589, punto 38, ed Esedra/Commissione, citata, punto 47).

    66 In applicazione di detti principi, un provvedimento provvisorio sarebbe giustificato se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, il richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa principale (segnatamente, ordinanza Poste Italiane/Commissione, citata, punto 120). Infatti, in una fattispecie di questo tipo, la scomparsa del richiedente prima della pronuncia sul merito, renderebbe impossibile l'avvio da parte di quest'ultimo di una qualsiasi azione giudiziaria di risarcimento.

    67 Nella fattispecie le richiedenti non sono state in grado di dimostrare che la lesione della loro potenzialità finanziaria sarebbe tale che misure di razionalizzazione non risulterebbero sufficienti a consentire loro il proseguimento dell'attività di produzione del ferrosilicio sino alla pronuncia della sentenza che conclude il procedimento principale.

    68 Inoltre, secondo giurisprudenza reiterata la valutazione della situazione materiale di una ricorrente può essere effettuata prendendo segnatamente in considerazione le caratteristiche del gruppo al quale essa è collegata a motivo del suo azionariato [ordinanze del presidente della Corte 15 aprile 1998, causa C-43/98 P(R), Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-1815, punto 36, e 11 aprile 2001, Commissione/Roussel e Roussel Diamant, causa C-477/00 P(R), Racc. pag. I-3037, punto 105; ordinanze del presidente del Tribunale 4 giugno 1996, causa T-18/96 R, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-407, punto 35; 10 dicembre 1997, causa T-260/97 R, Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. II-2357, punto 50, e 30 giugno 1999, causa T-13/99 R, Pfizer Animal Health/Consiglio, Racc. pag. II-1961, punto 155].

    69 A tal proposito le richiedenti non hanno confutato, al momento dell'audizione, le affermazioni della Commissione secondo le quali, da un lato, ognuna di loro faceva parte di un importante gruppo di società e, dall'altro, i loro volumi d'affari corrispondenti alle vendite di ferrosilicio costituiscono, in media, il 15% dei volumi d'affari complessivi dei gruppi in questione. Di conseguenza le perdite finanziarie che deriverebbero per le società richiedenti dall'applicazione della decisione controversa potrebbero verosimilmente essere compensate, nell'ambito del gruppo, dai benefici originati dalle vendite di altri prodotti e quindi non possono mettere a rischio la loro stessa esistenza.

    70 Tuttavia si devono tenere in considerazione le circostanze proprie della fattispecie in questione.

    71 Anzitutto, per quanto riguarda le importazioni in esame, la Commissione ammette nella decisione controversa il rischio che le richiedenti subiscano un grave pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping.

    72 Occorre inoltre sottolineare che la probabile reiterazione del danno in caso di scadenza delle misure, associata alla probabilità della persistenza o della reiterazione del dumping, alle quali conclusioni perviene la Commissione nella decisione controversa in merito alle importazioni in oggetto, caratterizzano detta decisione per il fatto che esse non sono effetti inerenti a qualsiasi decisione che chiude un esame delle misure antidumping in scadenza. Infatti, ai sensi dell'art. 11, n. 2, primo comma, del regolamento di base, una decisione che chiude un riesame può essere giustificata dalla mera constatazione che la scadenza delle misure antidumping in vigore non favorirà la continuazione o la reiterazione del dumping o del pregiudizio causato all'industria comunitaria.

    73 Infine, il pregiudizio subito dalle richiedenti potrebbe non venir meno per il semplice fatto dell'esecuzione da parte della Commissione di una sentenza che annulli la decisione controversa. Alle richiedenti rimarrebbe quindi solo il mezzo del ricorso per il risarcimento del danno al fine di ottenere ristoro del loro pregiudizio in base agli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.

    74 A tale riguardo occorre ricordare che il sorgere della responsabilità della Comunità ex art. 288, secondo comma, CE è subordinato alla sussistenza di un insieme di condizioni riguardanti l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra detto comportamento e il danno lamentato (sentenze della Corte 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerias de Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 42, e del Tribunale 15 giugno 1999, causa T-277/97, Ismeri Europa/Corte dei Conti, Racc. pag. II-1825, punto 95). Per quanto riguarda il primo di questi tre presupposti è stato precisato che, quando sono causati danni ai privati, il comportamento contestato all'istituzione deve costituire una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai privati. Nella fattispecie spetterebbe pertanto alle richiedenti dimostrare che la Commissione ha violato in modo manifesto e grave i limiti posti al suo potere discrezionale al momento della valutazione dell'interesse della Comunità (in tal senso, sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punti 41-43). Orbene, tenuto conto dell'ampio potere di valutazione di cui dispone, nella fattispecie, la Commissione, in particolare, per valutare l'interesse della Comunità (sentenze della Corte 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 63, e 10 marzo 1992, causa C-179/87, Sharp Corporation/Consiglio, Racc. pag. I-1635, punto 58; sentenza del Tribunale 15 ottobre 1998, causa T-2/95, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, Racc. pag. II-3939, punto 292), il successivo risarcimento del pregiudizio subito si rivelerebbe perlomeno incerto.

    75 Da quanto sopra (punti 71-74) risulta che le richiedenti rischiano di subire un grave pregiudizio la cui successiva compensazione è incerta. In presenza di una siffatta situazione l'incertezza così individuata induce a ritenere che il pregiudizio presenti anche un carattere irreparabile.

    76 Dovendo ritenersi che le tre imprese richiedenti abbiano fornito la prova del rischio del pregiudizio grave e irreparabile, questo deve valere anche per la Euroalliages, associazione incaricata dello studio dei problemi incontrati dai produttori di ferrolega e di altri prodotti elettrometallurgici in almeno uno degli Stati membri dell'Unione europea.

    77 Il problema, contemplato dal solo punto di vista dei richiedenti, induce dunque a concludere che vi sia urgenza. E' tuttavia necessario, nell'ambito di un procedimento di applicazione degli artt. 242 CE e 243 CE, ponderare tutti gli interessi in causa.

    78 Al riguardo occorre ponderare, da una parte, l'interesse dei richiedenti a ottenere l'uno o l'altro dei provvedimenti provvisori richiesti, e, dall'altra, l'interesse degli importatori, degli esportatori e degli utenti al mantenimento degli effetti della decisione controversa. La Commissione rileva, più specificamente, che la concessione dell'uno o dell'altro provvedimento provvisorio frenerebbe le importazioni di ferrosilicio originarie dei paesi interessati.

    79 E' incontestabile che la sospensione dell'esecuzione non terrebbe conto degli interessi degli importatori, degli esportatori e degli utenti e annullerebbe l'effetto perseguito dalla decisione controversa. Una registrazione delle importazioni, esigendo dagli importatori che depositino una garanzia, potrebbe parimenti essere tale da frenare sensibilmente le importazioni e, pertanto, creare una situazione irreversibile.

    80 Pertanto, al fine di limitare al contempo la creazione di una situazione irreversibile e la sopravvenienza del pregiudizio per le richiedenti, gli effetti del provvedimento provvisorio devono essere circoscritti a quanto sia strettamente indispensabile per salvaguardare gli interessi di questi ultimi sino alla pronuncia di una sentenza nel procedimento principale.

    81 In via di estremo subordine le richiedenti chiedono che le importazioni di ferrosilicio siano assoggettate ad una procedura di registrazione, senza costituzione di garanzie da parte degli importatori. Il solo obbligo di procedere alla registrazione delle importazioni contribuirebbe a introdurre una certa disciplina sul mercato per quanto riguarda le pratiche di dumping.

    82 Al momento dell'audizione la Commissione ha obiettato che la registrazione delle importazioni produrrebbe effetti identici a quelli delle misure antidumping. Essa ha sostenuto che un annullamento della decisione controversa comporterebbe che gli importi dei dazi antidumping iniziali sarebbero percepiti, presso gli importatori, sulle importazioni registrate, anche nel caso in cui i prodotti importati non abbiano costituito oggetto di pratiche di dumping.

    83 L'art. 233 CE prevede che l'istituzione da cui emana l'atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza comporta. A tale proposito, nella citata sentenza Industrie des poudres sphériques/Consiglio (punti 87-95) si è statuito che l'art. 233 CE lascia alla Commissione la scelta sia di riprendere la procedura basandosi su tutti gli atti della stessa che non sono stati colpiti dalla nullità pronunciata dal Tribunale, sia di condurre una nuova inchiesta che riguardi un altro periodo di riferimento, a condizione di rispettare i requisiti stabiliti dal regolamento di base (sentenza del Tribunale 20 giugno 2001, causa T-188/99, Euroalliages/Commissione, Racc. pag. II-1757, punto 28).

    84 Inoltre, si è statuito che la norma in base alla quale le informazioni relative a un periodo successivo a quello dell'inchiesta non sono, di regola, prese in considerazione si applica alle inchieste di riesame di misure in scadenza. Un'eccezione a detta norma è stata tuttavia ammessa quando i dati che si riferiscono al periodo successivo a quello dell'indagine rivelino nuovi sviluppi che rendono manifestamente inadeguata la prevista istituzione o il mantenimento del dazio antidumping (sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-161/94, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II-695, punto 88, e Euroalliages/Commissione, citata, punti 70-77).

    85 Pertanto la riscossione retroattiva dei dazi antidumping secondo le aliquote istituite dai regolamenti nn. 3359/93 e 621/94 sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina non può essere considerata la sola possibile misura di esecuzione di una sentenza del Tribunale che annulli la decisione controversa. La tesi prospettata dalla Commissione non ha dunque carattere inevitabile e, di conseguenza, non può essere accolta.

    86 Dato tutto quanto precede si deve ordinare che le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina siano assoggettate a una procedura di registrazione, senza costituzione di garanzie da parte degli importatori.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1) Le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina sono assoggettate a registrazione senza costituzione di garanzie da parte degli importatori.

    2) Le spese sono riservate.

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