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Document 62001TJ0217
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 9 April 2003. # Forum des migrants de l'Union européenne v Commission of the European Communities. # Community financial support - Operating costs - Decision to terminate financial support - Principle of sound financial management - Interpretation of the conditions of support - Right to a fair hearing - Protection of legitimate expectations. # Case T-217/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 9 aprile 2003.
Forum des migrants de l'Union européenne contro Commissione delle Comunità europee.
Sostegno finanziario comunitario - Costi di gestione - Decisione di soppressione del sostegno finanziario - Principio della buona gestione finanziaria - Interpretazione delle condizioni del sostegno - Diritti della difesa - Legittimo affidamento.
Causa T-217/01.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 9 aprile 2003.
Forum des migrants de l'Union européenne contro Commissione delle Comunità europee.
Sostegno finanziario comunitario - Costi di gestione - Decisione di soppressione del sostegno finanziario - Principio della buona gestione finanziaria - Interpretazione delle condizioni del sostegno - Diritti della difesa - Legittimo affidamento.
Causa T-217/01.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 II-01563
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:106
«Sostegno finanziario comunitario – Costi di gestione – Decisione di soppressione del sostegno finanziario – Principio di buona gestione finanziaria – Interpretazione delle condizioni del sostegno – Diritti della difesa – Legittimo affidamento»
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(Art. 253 CE)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 aprile 2003 (1)
«Sostegno finanziario comunitario – Costi di gestione – Decisione di soppressione del sostegno finanziario – Principio della buona gestione finanziaria – Interpretazione delle condizioni del sostegno – Diritti della difesa – Legittimo affidamento»
Nella causa T-217/01, Forum des migrants de l'Union européenne, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato inizialmente dall'avv. E. Degrez, quindi dall'avv. N. Cramaricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët e dal sig. L. Parpala, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, che sopprime il sostegno finanziario concesso al ricorrente a titolo dell'art. A0-3040 del bilancio comunitario,IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 dicembre 2002,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
Tiili |
Mengozzi |
Vilaras |
Il cancelliere |
Il presidente |
H. Jung |
V. Tiili |