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Document 62001CO0297

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 24 luglio 2003.
Sicilcassa SpA contro IRA Costruzioni SpA e Francesco Gaetano Restivo Graci e altri e Francesco Gaetano Restivo Graci e altri contro IRA Costruzioni SpA, Amministrazione straordinaria della Holding personale Graci Gaetano e Sicilcassa SpA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Catania - Italia.
Aiuti concessi dagli Stati - Artt. 87 CE e 88 CE - Aiuto nuovo - Mancata notifica preliminare - Aiuto incompatibile con il mercato comune - Abrogazione - Regime transitorio che proroga l'efficacia del regime abrogato.
Causa C-297/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-07849

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:416

62001O0297

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 24 luglio 2003. - Sicilcassa SpA contro IRA Costruzioni SpA e Francesco Gaetano Restivo Graci e altri e Francesco Gaetano Restivo Graci e altri contro IRA Costruzioni SpA, Amministrazione straordinaria della Holding personale Graci Gaetano e Sicilcassa SpA. - Aiuti concessi dagli Stati - Artt. 87 CE e 88 CE - Aiuto nuovo - Mancata notifica preliminare - Aiuto incompatibile con il mercato comune - Abrogazione - Regime transitorio che proroga l'efficacia del regime abrogato. - Causa C-297/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-07849


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Aiuti concessi dagli Stati - Rinuncia espressa della Commissione ad esigere il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune - Valutazione della necessità di esigere ugualmente il recupero, considerato che lo Stato membro non ha provveduto alla notifica - Competenza dei giudici nazionali

(Art. 88 CE)

2. Aiuti concessi dagli Stati - Regime nuovo di aiuti statali - Nozione - Regime transitorio che proroga l'efficacia di un regime nuovo - Inclusione

(Artt. 87 CE e 88 CE)

3. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Esame della compatibilità di un aiuto con il mercato comune - Esclusione

(Artt. 88 CE e 234 CE)

Massima


1. Spetta al giudice nazionale decidere se gli aiuti nuovi che la Commissione ha considerato incompatibili con il mercato comune, ma dei quali essa ha rinunciato ad esigere il recupero, debbano o no essere recuperati in mancanza della loro notifica previa. Al riguardo esso dovrà tener conto dei principi generali del proprio ordinamento giuridico, in particolare del principio di tutela del legittimo affidamento, nonché delle circostanze del caso di specie.

( v. punti 40-41 )

2. Un regime transitorio che proroga l'efficacia di un regime nuovo di aiuti statali non notificato alla Commissione e dichiarato incompatibile con il diritto comunitario costituisce esso stesso un regime nuovo di aiuti statali ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE.

( v. punto 45, dispositivo 1 )

3. La valutazione della compatibilità con il mercato comune di aiuti statali o di un regime di aiuti statali rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario. Di conseguenza, un giudice nazionale non può, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE, interrogare la Corte sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto statale o di un regime di aiuti.

( v. punto 47, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-297/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Catania nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Sicilcassa SpA

e

IRA Costruzioni SpA,

Francesco Gaetano Restivo Graci e altri,

e tra

Francesco Gaetano Restivo Graci e altri

e

IRA Costruzioni SpA,

Amministrazione straordinaria della Holding personale Graci Gaetano,

Sicilcassa SpA,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 87 CE e 88 CE,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Wathelet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. La Pergola, P. Jann e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: sig. R. Grass

informato il giudice del rinvio che la Corte intende statuire con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura,

invitati gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in merito,

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 12 luglio 2001, pervenuta in cancelleria il 26 luglio successivo, il Tribunale di Catania ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 87 CE e 88 CE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di due giudizi di opposizione promossi, rispettivamente, dalla Sicilcassa SpA (in prosieguo: la «Sicilcassa») e dai sigg. Restivo Graci e altri avverso la sentenza del Tribunale di Catania 18 gennaio 1997, dichiarativa dello stato d'insolvenza del defunto Gaetano Graci, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 (GURI n. 94 del 4 aprile 1979), e successive modifiche (in prosieguo: la «legge n. 95/79»), al fine di estendere alla holding personale facente capo a quest'ultimo (in prosieguo: la «Holding Graci») la procedura di amministrazione straordinaria alla quale era già sottoposta la IRA Costruzioni SpA (in prosieguo: la «IRA»).

Contesto normativo

3 La legge n. 95/79 ha istituito la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

4 Ai sensi dell'art. 1, primo comma, di detta legge, tale procedura può essere applicata alle imprese che abbiano da almeno un anno un numero di addetti non inferiore a 300 e presentino un'esposizione debitoria nei confronti di istituti di credito, di istituti di previdenza e di assistenza sociale o di società per azioni a prevalente partecipazione pubblica di ammontare pari o superiore a 85,277 miliardi di lire italiane (ITL), e superiore a cinque volte il capitale versato della società.

5 La procedura è altresì applicabile, ai sensi dell'art. 1 bis della stessa legge, qualora l'insolvenza derivi dall'obbligo di restituire allo Stato, ad enti pubblici o a società per azioni a prevalente partecipazione pubblica una somma non inferiore a ITL 50 miliardi, che rappresenti almeno il 51% del capitale versato, quale rimborso di aiuti illegittimi o incompatibili con il mercato comune o per finanziamenti concessi per innovazioni tecnologiche ed attività di ricerca.

6 Ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 95/79, perché ad un'impresa sia applicata la procedura di amministrazione straordinaria, essa dev'essere stata dichiarata insolvente giudizialmente, o in applicazione della legge fallimentare, o per l'omesso pagamento di almeno tre mensilità di retribuzione. Il Ministro dell'Industria, dopo aver consultato il Ministro del Tesoro, può allora adottare un decreto che pone l'impresa in amministrazione straordinaria e, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della medesima legge, autorizzarla, tenuto conto dell'interesse dei creditori, a continuare la sua attività per un periodo non superiore a due anni, prorogabile al massimo per non oltre due anni, su parere conforme del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (in prosieguo: il «CIPI»).

7 Secondo l'art. 3 della legge n. 95/79, la procedura di amministrazione straordinaria, già decretata per un'impresa, può essere estesa alle imprese che la controllano o da essa controllate, alla sola condizione che la loro insolvenza sia stata accertata.

8 Le imprese in amministrazione straordinaria sono soggette alle disposizioni generali della legislazione fallimentare, salvo deroghe espresse previste dalla legge n. 95/79 o da leggi posteriori. Pertanto, nel caso di amministrazione straordinaria, come in quello della procedura ordinaria di liquidazione, il proprietario dell'impresa insolvente non può disporre del suo attivo, che è in linea di principio destinato a soddisfare i creditori; la decorrenza degli interessi sui debiti esistenti è sospesa; i pagamenti dei debiti contratti nel corso di un periodo precedente alla dichiarazione d'insolvenza sono assoggettati ad azione revocatoria; nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita sui beni dell'impresa interessata.

9 Inoltre, ai sensi dell'art. 2 bis della legge n. 95/79, lo Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, secondo condizioni e modalità disciplinate con decreto del Ministro del Tesoro, su conforme delibera del CIPI.

10 Nell'ambito del processo di risanamento è consentito procedere alla vendita del complesso aziendale dell'impresa insolvente secondo le modalità previste dalla legge n. 95/79. Ai sensi dell'art. 5 bis di quest'ultima, il trasferimento della proprietà di tutta o parte dell'impresa è in tal caso soggetto ad un'imposta fissa di registrazione di ITL 1 milione.

11 Inoltre, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 6 febbraio 1987, n. 19 (GURI n. 32 del 9 febbraio 1987), le imprese sottoposte al regime di amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle penali e delle sanzioni amministrative relative al mancato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

12 In base all'art. 2, quinto comma, della legge n. 95/79, quando un'impresa in amministrazione straordinaria è autorizzata a continuare la propria attività, il commissario incaricato della sua gestione deve predisporre un apposito piano, la cui compatibilità con gli indirizzi della politica industriale nazionale è accertata dal CIPI prima dell'approvazione da parte del Ministro dell'Industria. Lo stesso ministro deve approvare le decisioni riguardanti questioni quali la ristrutturazione, la vendita dell'attivo, la liquidazione o la fine del periodo di amministrazione straordinaria.

13 Soltanto alla fine del periodo di amministrazione straordinaria i creditori dell'impresa sottoposta a tale regime possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, attraverso la liquidazione dell'attivo dell'impresa o con i suoi nuovi utili. Inoltre, ai sensi degli artt. 111 e 212 della legge fallimentare, le spese per l'amministrazione straordinaria e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, compresi i debiti contratti, sono pagate con prelievi sul ricavato della liquidazione dell'attivo, in via prioritaria rispetto ai crediti esistenti al momento di avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

14 La procedura di amministrazione straordinaria si chiude in seguito al concordato, alla ripartizione integrale dell'attivo, all'estinzione totale dei crediti o per insufficienza dell'attivo, o anche in seguito al recupero da parte dell'impresa della capacità di soddisfare le proprie obbligazioni e quindi dopo il ritorno all'equilibrio finanziario.

15 La legge n. 95/79 è stata abrogata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza (GURI n. 185 del 9 agosto 1999; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 270/99»), adottato in esecuzione della legge delega 30 luglio 1998, n. 274.

16 Tuttavia, l'art. 106, primo e secondo comma, di detto decreto dispone quanto segue:

«1. Salvo quanto previsto dal comma 3, le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolate dalle disposizioni anteriormente vigenti, anche per quanto attiene al successivo assoggettamento ad amministrazione straordinaria delle società o imprese controllate, a direzione unica e garanti a norma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

2. La procedura di amministrazione straordinaria si considera in corso quando, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza dell'impresa, ancorché non sia stato ancora emesso il decreto che dispone l'amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 1, quinto comma, o dell'articolo 3, secondo comma, del citato decreto-legge n. 26 del 1979».

17 Occorre precisare, inoltre, che con lettera 30 luglio 1992, E 13/92 (GU 1994, C 395, pag. 4), inviata al governo italiano in base all'art. 93, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 1, CE), la Commissione delle Comunità europee aveva indicato che la legge n. 95/79 le sembrava rientrasse, per vari aspetti, nell'ambito di applicazione dell'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e seguenti e aveva chiesto che le fossero previamente notificati tutti i casi di applicazione di tale legge, affinché potessero essere esaminati nell'ambito della normativa applicabile agli aiuti alle imprese in crisi.

18 Poiché le autorità italiane rispondevano di essere disposte ad effettuare una notifica preliminare soltanto nel caso della concessione della garanzia statale prevista dall'art. 2 bis della legge n. 95/79, la Commissione decideva di avviare la procedura prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato (GU 1997, C 192, pag. 4).

19 Nel frattempo, nella sentenza 1° dicembre 1998, causa C-200/97, Ecotrade (Racc. pag. I-7907), la Corte dichiarava che l'applicazione ad un'impresa, ai sensi dell'art. 80 del Trattato CECA, di un regime quale quello istituito dalla legge n. 95/79, che deroga alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, vietato dall'art. 4, lett. c), del Trattato CECA, allorché è dimostrato che questa impresa

- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui una tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o

- ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento.

20 Inoltre, nella sua sentenza 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio (Racc. pag. I-3735), la Corte ha dichiarato quanto segue:

- l'applicazione ad un'impresa di un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79, che deroga alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, allorché è dimostrato che questa impresa

- è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o

- ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento;

- qualora sia dimostrato che un regime come quello istituito dalla legge n. 95/79 è idoneo, di per sé, a generare la concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, il detto regime non può essere attuato se non è stato notificato alla Commissione e, in caso di notifica, prima di una decisione della Commissione che riconosca la compatibilità del progetto d'aiuto con il mercato comune o, se la Commissione non adotta alcuna decisione entro due mesi a decorrere dalla notifica, prima della scadenza di tale termine.

21 A seguito di tale sentenza la Commissione, con lettera 12 agosto 1999 (GU 1999, C 245, pag. 27), da un lato, manifestava l'intenzione di revocare le proprie decisioni anteriori di proposta di opportune misure e di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, dando alle autorità italiane e ai terzi interessati la possibilità di presentare le loro osservazioni al riguardo, e, dall'altro, avviava il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, nei confronti del regime di aiuti istituito dalla legge n. 95/79, ormai iscritto nel registro degli aiuti non notificati.

22 Le autorità italiane trasmettevano le proprie osservazioni con lettere datate 14 settembre e 2 novembre 1999.

23 Il 16 maggio 2000 la Commissione ha emanato la decisione 2001/212/CE, concernente il regime di aiuto posto in essere dall'Italia in favore delle grandi imprese in difficoltà (legge n. 95/1979 di conversione del decreto-legge n. 26/1979 recante interventi urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) (GU 2001, L 79, pag. 29), nella quale essa constata che i diversi vantaggi derivanti dalla legge n. 95/79 costituiscono un regime di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE incompatibile con il mercato comune. La Commissione dichiara che, tenuto conto della sentenza Piaggio, citata, e contrariamente a quanto da essa fino ad allora ritenuto, il regime di aiuti di Stato istituito dalla legge n. 95/79 non configura un regime esistente ma un regime nuovo attuato in modo illegittimo dalla Repubblica italiana in violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE. La Commissione sottolinea tuttavia che l'errore da essa commesso riguardo la qualificazione di tale regime quale «aiuto esistente» ha determinato un legittimo affidamento di detto Stato membro e dei terzi interessati, in particolare delle imprese beneficiarie degli aiuti, cosicché essa decide di non imporre il recupero degli aiuti illegittimamente concessi. Infine essa prende atto del fatto che la legge n. 95/79 è stata abrogata dal decreto legislativo n. 270/99.

Causa principale e questioni pregiudiziali

24 I commissari straordinari della IRA presentavano una domanda di estensione della procedura di amministrazione straordinaria, alla quale tale società era già sottoposta, alla Holding Graci, che controllava la IRA. La domanda veniva respinta in un primo momento con decreto del Tribunale di Catania 3 gennaio 1997, e poi accolta con ordinanza della Corte d'appello di Catania 17 gennaio 1997. Di conseguenza il Tribunale di Catania, con sentenza 18 gennaio 1997, dichiarava lo stato d'insolvenza della Holding Graci, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 95/79, al fine di estendere alla stessa la procedura di amministrazione straordinaria.

25 Il 3 febbraio 1997 la Sicilcassa, quale creditore principale del defunto sig. Gaetano Graci, nonché, il 13 ed il 14 febbraio 1997, i sigg. Restivo Graci e altri, quali eredi di Gaetano Graci, proponevano opposizione a tale sentenza. Questi ultimi rinunciavano in seguito alla loro azione, che il Tribunale di Catania dichiarava estinta.

26 Il giudice del rinvio si chiede se la procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge n. 95/79, quale mantenuta in vigore dall'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99, sia compatibile con gli artt. 87 CE e seguenti.

27 In particolare egli si domanda, anzitutto, se il regime transitorio previsto dal decreto legislativo n. 270/99 configuri un regime di aiuti di Stato nuovo ovvero una modifica ad un regime esistente, ai sensi degli artt. 87 CE e seguenti nonché del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), tenendo conto delle conseguenze che possono derivarne in caso di omessa notifica preliminare alla Commissione.

28 Il giudice del rinvio osserva che il regime transitorio si differenzia dal precedente, ormai abrogato, per due ragioni. Da un lato, rientrando nell'ambito di una nuova regolamentazione dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, espressamente adottata per conformarsi al diritto comunitario, esso avrebbe il fine di impedire distorsioni della concorrenza, di evitare che l'abbandono del regime precedente abbia gravi ripercussioni sul livello occupazionale mantenuto dalle amministrazioni straordinarie in corso e di dissipare le profonde incertezze che avrebbero pesato sulla sorte di tutti i rapporti giuridici anteriormente posti in essere dalle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria. Dall'altro, si tratterebbe di un regime meramente transitorio, come tale esclusivamente destinato a disciplinare le procedure di amministrazione straordinaria in corso. Tale regime sarebbe connotato da una riduzione progressiva sufficiente, il che implicherebbe il venire meno del margine di discrezionalità riconosciuto dalla precedente disciplina al Ministro dell'Industria nell'autorizzare o meno la continuazione dell'esercizio dell'impresa e si profilerebbe il ragionevole dubbio se un siffatto regime possa compromettere gli scambi comunitari.

29 Il giudice del rinvio s'interroga inoltre sulla compatibilità del regime transitorio con il mercato comune, in particolare alla luce dell'art. 87, n. 3, lett. b), CE.

30 Infine, in caso di risposta negativa a quest'ultima questione, il giudice del rinvio si chiede nondimeno se il regime transitorio possa essere ritenuto compatibile con il Trattato alla luce dei principi generali del diritto comunitario, in particolare dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione, di proporzionalità e dell'efficacia pratica.

31 Il giudice del rinvio osserva al riguardo che, con specifico riferimento al regime di aiuti istituito dalla legge n. 95/79, la Commissione, nella sua decisione 2001/212, riferendosi al principio di tutela del legittimo affidamento, sia in relazione alla Repubblica italiana che aveva già concesso gli aiuti, sia con riferimento alle imprese che ne avevano beneficiato, rinunciava a chiedere il recupero di questi ultimi. Orbene, in assenza del regime transitorio o in caso di una sua disapplicazione da parte dei giudici italiani, si dovrebbe imporre alle imprese già poste in amministrazione straordinaria il recupero degli aiuti di Stato illegittimamente erogati, il che sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte secondo la quale il diritto comunitario non è contrario ad una legislazione nazionale che garantisca il rispetto del legittimo affidamento, anche in una materia come quella della ripetizione di aiuti contrari al diritto comunitario (v. sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437).

32 Di conseguenza il Tribunale di Catania decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, previa interpretazione degli artt. 87 CE e seguenti, un regime, quale quello transitorio previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99, può costituire un aiuto di Stato nuovo o se rientri nel campo d'operatività del divieto di cui all'art. 87 CE.

Nel caso di risposta affermativa al quesito sub 1:

2) Se, tenuto conto delle considerazioni svolte in motivazione, il regime transitorio in esame possa rientrare nella previsione di cui all'art. 87, n. 3, lett. b), CE.

Nel caso di risposta negativa al quesito sub 2:

3) Se, alla luce dei principi generali del diritto comunitario e segnatamente [dei principi della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione, di proporzionalità e dell'efficacia pratica], il regime transitorio in esame possa ritenersi compatibile con il Trattato CE ed il sistema giuridico comunitario».

Sulle questioni pregiudiziali

33 Considerando che la risposta a tali questioni non dà adito a dubbi ragionevoli, la Corte, in conformità all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, informava il giudice del rinvio che essa si proponeva di statuire con ordinanza motivata e invitava gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.

34 La Sicilcassa, la IRA, il governo italiano e la Commissione, in risposta a tale invito, attiravano l'attenzione della Corte sull'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, contenente misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza (GURI n. 293 del 14 dicembre 2002). Supplemento ordinario n. 230; in prosieguo: la «legge n. 273/2002»), dal quale risulterebbe, in sostanza, che gli effetti della legge n. 95/79, mantenuti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99 nei confronti delle imprese già sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, riguardano soltanto gli aspetti procedurali dell'attività di liquidazione, ma non la parte della legge che istituiva gli aiuti di Stato ritenuti incompatibili con il Trattato. Il governo italiano ritiene che l'art. 7 della legge n. 273/2002 offra in tal modo un'interpretazione autentica dell'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99.

35 La Sicilcassa ritiene di non avere più interesse alla prosecuzione della causa principale, mentre la IRA, il governo italiano e la Commissione comunicano di non avere obiezioni all'applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura.

Sulla prima questione

36 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se un regime transitorio quale quello previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99, che proroga l'efficacia di un regime nuovo di aiuti di Stato non notificato alla Commissione e dichiarato incompatibile con il diritto comunitario, costituisca esso stesso un regime nuovo di aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE.

37 A tal riguardo la Corte ha già dichiarato nella sentenza Piaggio, citata, che un regime quale quello istituito dalla legge n. 95/79 era idoneo, di per sé, a dar luogo alla concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, cosicché non poteva essere attuato senza essere stato notificato alla Commissione e, una volta notificato, prima di una decisione della Commissione che riconoscesse la compatibilità del progetto di aiuto con il mercato comune o, se la Commissione non adottava una decisione nel termine di due mesi dalla notifica, prima della scadenza di detto termine.

38 Inoltre, nella sua decisione 2001/212, la Commissione ha dichiarato che il regime istituito con la legge n. 95/79 costituiva un regime di aiuti di Stato nuovo illegittimamente posto in essere dalla Repubblica italiana in violazione degli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 88, n. 3, CE.

39 Considerazioni simili valgono necessariamente anche per un regime transitorio quale quello previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99, se e in quanto lo stesso proroga l'efficacia della legge n. 95/79 nei confronti delle imprese già sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore di detto decreto legislativo. Si deve rilevare del resto che il regime transitorio previsto da detto art. 106 non è stato ritualmente notificato alla Commissione dalle autorità italiane.

40 Occorre tuttavia rilevare che la proroga dell'efficacia della legge n. 95/79, ad opera dell'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99 e, in particolare, degli aiuti concessi in attuazione di questa legge sino alla data di entrata in vigore di detto decreto legislativo, non è di per sé incompatibile con la decisione 2001/212. Infatti in tale decisione, mai impugnata dinanzi al giudice comunitario, la Commissione ha espressamente rinunciato ad esigere il recupero degli aiuti concessi sul fondamento della legge n. 95/79, pur avendoli considerati incompatibili con il mercato comune.

41 Spetta al giudice nazionale decidere se, a causa della loro mancata notifica, tali aiuti nuovi debbano essere recuperati o meno. Al riguardo esso dovrà tener conto dei principi generali del proprio ordinamento giuridico, in particolare del principio di tutela del legittimo affidamento, nonché delle circostanze del caso di specie ed in particolare della citata decisione 2001/212.

42 D'altronde, la rinuncia della Commissione al recupero degli aiuti concessi in base alla legge n. 95/79 non può riguardare quelli che potrebbero esser concessi dopo l'abrogazione di tale legge, anche nei confronti delle imprese già sottoposte, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 270/99, alla procedura di amministrazione straordinaria. Per quanto riguarda tali aiuti, il giudice nazionale dovrebbe ordinarne il recupero.

43 La IRA, la Holding Graci e il governo italiano osservano comunque che non vi sono elementi che consentano di interpretare l'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99 nel senso che le imprese di cui trattasi potrebbero effettivamente beneficiare in futuro di nuovi aiuti di Stato in base alla legge n. 95/79, oggi abrogata. Secondo gli stessi una simile interpretazione sarebbe manifestamente in contrasto con il diritto comunitario e dovrebbe pertanto essere esclusa.

44 Al riguardo spetta al giudice del rinvio determinare la portata dell'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99, se del caso alla luce dell'art. 7 della legge n. 273/2002, avendo cura di darne un'interpretazione quanto più conforme possibile al diritto comunitario, tenuto conto della sentenza Piaggio, citata, e della decisione 2001/212, vale a dire un'interpretazione che non consenta di concedere nuovi aiuti di Stato sul fondamento di tale art. 106 successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 270/99.

45 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che un regime transitorio quale quello previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99, che proroga l'efficacia di un regime nuovo di aiuti di Stato non notificato alla Commissione e dichiarato incompatibile con il diritto comunitario, costituisce esso stesso un regime nuovo di aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE.

Sulla seconda e sulla terza questione

46 Con le sue questioni seconda e terza il giudice del rinvio chiede se un regime transitorio quale quello previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99 sia compatibile con il diritto comunitario, tenuto conto in particolare dell'art. 87, n. 3, lett. b), CE e dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità.

47 Al riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la valutazione della compatibilità con il mercato comune di misure di aiuto o di un regime di aiuti rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che opera sotto il controllo del giudice comunitario (sentenze 21 novembre 1991, causa C-354/90, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag. I-5505, punto 14; 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 42, e Piaggio, citata, punto 31). Di conseguenza, un giudice nazionale non può, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale ex art. 234 CE, interrogare la Corte sulla compatibilità con il mercato comune di un aiuto di Stato o di un regime di aiuti.

48 Pertanto la seconda e la terza questione devono essere giudicate irricevibili.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

49 Le spese sostenute dal governo italiano, dalla Commissione e dall'Autorità di vigilanza EFTA, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

statuendo sulle questioni ad essa sottoposte dal Tribunale di Catania con ordinanza 12 luglio 2001, così provvede:

1) Un regime transitorio quale quello previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, contenente una nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza, che proroga l'efficacia di un regime nuovo di aiuti di Stato, non notificato alla Commissione delle Comunità europee e dichiarato incompatibile con il diritto comunitario, costituisce esso stesso un regime nuovo di aiuti di Stato ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE.

2) Le questioni dirette ad ottenere dalla Corte la valutazione della compatibilità con il mercato comune di un regime transitorio quale quello previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 270/99 sono irricevibili.

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