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Document 62001CO0007

    Ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2001.
    Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied contro Commissione delle Comunità europee, City Electrical Factors BV e CEF Holdings Ltd.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado emessa in un procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento dell'ammenda - Garanzia bancaria.
    Causa C-7/01 P (R).

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-02559

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:183

    62001O0007

    Ordinanza del presidente della Corte del 23 marzo 2001. - Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied contro Commissione delle Comunità europee, City Electrical Factors BV e CEF Holdings Ltd. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado emessa in un procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento dell'ammenda - Garanzia bancaria. - Causa C-7/01 P (R).

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-02559


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità

    (Art. 225 CE; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)

    2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Presa in considerazione degli interessi oggettivi di un'associazione d'imprese a sopravvivere indipendentemente dall'interesse dei suoi membri - Interessi dell'associazione che non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli dei suoi membri - Esclusione

    (Art. 242 CE)

    Massima


    1. Le considerazioni effettuate dal giudice dell'urgenza sulla natura vincolante delle decisioni di un'associazione di imprese nei confronti dei suoi membri non possono essere messe in discussione nell'ambito di un ricorso. Infatti, a tenore degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto e deve essere basata sui motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo.

    ( v. punti 38, 45 )

    2. Quando una lite riguarda una violazione delle regole di concorrenza che si è verificata tramite la decisione di un'associazione di imprese e quando, in tale contesto, è assodato che gli interessi oggettivi dell'associazione non sono autonomi rispetto a quelli delle imprese che vi aderiscono, l'interesse dell'associazione alla sua sopravvivenza non può essere valutato, da parte del giudice dell'urgenza adito con una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione della Commissione che infligge un'ammenda a detta associazione, indipendentemente da quello delle dette imprese.

    L'accoglimento della tesi contraria equivarrebbe, in pratica, a far sistematicamente fruire di una sospensione dell'esecuzione qualsiasi associazione d'imprese che presenti un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione che infligga a tale associazione un'ammenda calcolata rispetto al fatturato realizzato da tutte le imprese che ne sono membri.

    Un criterio del genere non può essere avallato, soprattutto nell'ambito particolarissimo di una domanda di esonero dall'obbligo di costituire una cauzione bancaria quale condizione della non immediata riscossione di un'ammenda inflitta dalla Commissione, domanda che, per giurisprudenza costante, può essere accolta solo al verificarsi di circostanze eccezionali.

    Del resto, un mero diniego unilaterale di assistenza formulato dai membri di detta associazione di imprese non può essere sufficiente ad escludere la presa in considerazione della situazione finanziaria di questi ultimi. La portata dell'asserito danno non può infatti dipendere dalla volontà unilaterale dei membri dell'associazione che chiede la sospensione, in una situazione in cui gli interessi dell'associazione e quelli dei membri coincidono.

    ( v. punti 42-44, 46 )

    Parti


    Nel procedimento C-7/01 P(R),

    Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied, con sede in L'Aia (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk, S.H. de Ranitz e S.B. Noë, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso proposto contro l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 2000, causa T-5/00 R, FEG/Commissione (Racc. pag. I-4121), e diretto all'annullamento di detta ordinanza, al rinvio della causa dinanzi al Tribunale e a che le spese siano riservate,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    resistente in primo grado,

    CEF City Electrical Factors BV, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi),

    e

    CEF Holdings Ltd, con sede in Kennilworth (Regno Unito),

    rappresentate dagli avv.ti C.M.H.C. Vinken-Geijselaers, J. Stuyck e M.A. Poelman, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    intervenienti in primo grado,

    IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

    sentito l'avvocato generale P. Léger,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 gennaio 2001, la Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (in prosieguo: la «FEG») ha proposto, ai sensi dell'art. 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2000, causa T-5/00 R, FEG/Commissione (Racc. pag. I-4121; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto la sua domanda di provvedimento urgente diretta alla sospensione parziale dell'esecuzione della decisione della Commissione 26 ottobre 1999, 2000/117/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 81 del Trattato CE [Caso IV/33.884 - Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied e Technische Unie (FEG e TU)] (GU 2000, L 39, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    2 Oltre all'annullamento dell'ordinanza impugnata, la ricorrente chiede, da un lato, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca di nuovo e, dall'altro, che le spese siano riservate.

    3 Con atto depositato nella cancelleria il 31 gennaio 2001, la Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte dinanzi alla Corte. Con atto depositato in cancelleria il 9 febbraio 2001, la CEF City Electrical Factors BV (in prosieguo: la «CEF City») e la CEF Holdings Ltd (in prosieguo: la «CEF Holdings») hanno presentato osservazioni scritte dinanzi alla Corte.

    L'ambito normativo, i fatti e il procedimento dinanzi al Tribunale

    4 Quanto all'ambito normativo, ai fatti che sono all'origine della lite e al procedimento dinanzi al Tribunale si rinvia ai punti 1-22 dell'ordinanza impugnata.

    5 Dai detti punti dell'ordinanza impugnata emerge in particolare che, dopo aver proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa, la ricorrente, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 settembre 2000, ha proposto una domanda di sospensione dell'esecuzione della stessa decisione, fino alla fine del secondo mese successivo alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.

    6 Risulta del pari da detta pronuncia che la ricorrente ha modificato tale domanda iniziale di provvedimento urgente con lettera registrata nella cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2000, con la quale essa si è dichiarata disposta a cercare di ottenere una cauzione bancaria corrispondente al suo patrimonio esistente alla fine dell'esercizio 1999 (in prosieguo: la «cauzione proposta»).

    L'ordinanza impugnata

    7 Con l'ordinanza impugnata il presidente del Tribunale, dopo aver ammesso l'istanza di intervento nel procedimento sommario presentata dalla CEF City e dalla CEF Holdings, ha respinto la domanda di provvedimento urgente.

    8 Il giudice dell'urgenza ha innanzi tutto constatato che la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata non poteva avere altro oggetto utile che quello di ottenere l'autorizzazione di costituire la cauzione proposta, invece della cauzione richiesta dalla Commissione (in prosieguo: la «cauzione richiesta»), quale condizione della non immediata riscossione dell'importo dell'ammenda inflitta con tale decisione.

    9 Il giudice dell'urgenza ha inoltre ricordato che, per giurisprudenza costante, siffatta domanda può essere accolta solo in presenza di circostanze eccezionali (ordinanze della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 6; 14 dicembre 1999, causa C-335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I-8705, punto 55, e causa C-364/99 P(R), DSR-Senator Lines/Commissione, Racc. pag. I-8733, punto 48). Infatti, la facoltà di esigere la formazione di una cauzione è espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, e corrisponde ad un orientamento generale e ragionevole della Commissione.

    10 Pertanto, esaminando il presupposto relativo all'urgenza, il giudice del procedimento sommario ha accertato se la richiedente avesse fornito la prova dell'impossibilità di costituire la cauzione richiesta senza che fosse compromessa la sua esistenza.

    11 Al riguardo il giudice dell'urgenza ha ricordato che, qualora un'infrazione dell'art. 81, n. 1, del Trattato CE avvenga per effetto della decisione di un'associazione d'imprese, il massimale dell'ammenda, pari al 10% del fatturato realizzato nell'esercizio precedente in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), deve essere calcolato rispetto al fatturato realizzato da tutte le imprese appartenenti all'associazione, quanto meno quando le sue regole interne consentono all'associazione di vincolare i propri aderenti (precitata ordinanza 4 giugno 1996, SCK e FNK/Commissione, punto 33, confermata, in seguito a impugnazione, con precitata ordinanza 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, punto 35). Tale analisi si basa sul presupposto che l'influenza che un'associazione d'imprese ha potuto esercitare sul mercato non dipende dalla sua «cifra d'affari», la quale non rivela la sua dimensione né la sua forza economica, bensì dal volume di affari dei suoi membri, il quale costituisce un'indicazione della sua dimensione e della sua forza economica (sentenze del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92, CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49, punto 137, e 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 385, nonché precitata ordinanza 4 giugno 1996, SCK e FNK/Commissione, punto 33).

    12 Il giudice dell'urgenza ha quindi esaminato se lo statuto e il regolamento interno della FEG contenessero disposizioni che consentivano ad essa di vincolare i suoi membri.

    13 Al riguardo nell'ordinanza impugnata si afferma che, a tenore dell'art. 2, nn. 1 e 3, lett. f) e g), del suo statuto, la FEG ha per scopo quello di difendere l'interesse comune dei grossisti di articoli elettrotecnici in possesso di scorte, in particolare «favorendo rapporti ordinati sul mercato nel senso più ampio del termine», e concludendo accordi di cooperazione con altri organi o organizzazioni aventi una relazione con il commercio all'ingrosso di articoli elettrotecnici. Tutti i membri sarebbero tenuti, in particolare, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, a «conformarsi scrupolosamente alle disposizioni dello statuto, del regolamento interno e alle decisioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea». Dall'art. 5, n. 1, lett. c), e dall'art. 6 dello statuto emergerebbe che un membro può essere radiato dall'associazione se non soddisfa più i requisiti fissati dallo statuto o dal regolamento interno. Ad un membro si potrebbe del pari infliggere un'ammonizione, una sospensione o un'ammenda che può ammontare fino a NLG 10 000 se il consiglio di amministrazione ritiene che abbia agito in spregio dello statuto, del regolamento interno o delle decisioni validamente adottate dall'associazione.

    14 Sempre secondo l'ordinanza impugnata, per quanto attiene alle infrazioni constatate contro la richiedente agli artt. 1 e 2 della decisione controversa, vi sono numerosi riferimenti, figuranti in particolare ai punti della motivazione 39, 44, 48, 53, 71, 76, 79, 82, 84, 85, 92, 111 e 122 della decisione controversa, alla natura vincolante per i suoi membri del comportamento dell'associazione all'origine delle asserite intese, vale a dire il regime collettivo di esclusiva e gli accordi sui prezzi tra i suoi membri.

    15 Secondo il giudice dell'urgenza, benché la richiedente contesti la fondatezza delle conclusioni cui perviene la Commissione nella decisione controversa per quanto concerne l'esistenza di dette infrazioni, nessun elemento del fascicolo consente, a prima vista, di porre in dubbio che l'applicazione di dette asserite intese rispondesse agli interessi dei suoi membri.

    16 Il giudice dell'urgenza ha dedotto da tali considerazioni che gli obiettivi interessi della richiedente non potevano, a prima vista, essere considerati nel senso che essi presentavano un carattere autonomo rispetto a quelli delle imprese che ad essa aderivano.

    17 Il giudice dell'urgenza ha quindi considerato che doveva valutare il rischio del danno grave e irreparabile che sarebbe risultato, nella specie, dalla formazione della cauzione richiesta prendendo in considerazione la dimensione e la forza economica delle imprese membri della FEG.

    18 Al riguardo dall'ordinanza impugnata risulta che la Commissione ha rilevato, senza essere contraddetta su questo punto dalla richiedente, che l'ammenda costituiva meno dello 0,5% del fatturato complessivo dei membri della FEG, per l'esercizio 1994. Secondo il giudice dell'urgenza, si doveva quindi presumere che i membri della FEG disponessero di una sufficiente capacità finanziaria per versare l'ammenda inflitta o, a fortiori, per costituire la cauzione richiesta.

    19 Il giudice dell'urgenza ha quindi concluso che la richiedente non aveva dimostrato che l'esecuzione degli artt. 5, n. 1, e 6 della decisione controversa prima che il Tribunale avesse statuito nel procedimento principale avrebbe potuto causare l'asserito danno grave e irreparabile, consistente nel suo eventuale fallimento.

    20 Il giudice dell'urgenza ha infine aggiunto che la validità di tale conclusione non poteva essere sminuita dall'argomentazione della richiedente relativa alla cauzione proposta.

    21 Infatti, secondo l'ordinanza impugnata, è irrilevante il mero fatto che la richiedente si dichiari disposta a costituire siffatta cauzione, anche se questa costituisce l'asserito valore del suo patrimonio esistente alla fine dell'esercizio 1999, durante il quale l'ammenda è stata inflitta. Sarebbe emerso chiaramente dalle osservazioni della richiedente all'audizione, nonché dalla sua successiva lettera 6 novembre 2000, che la piccola parte, pari a circa il 4%, dell'ammenda inflitta che sarebbe stata coperta dalla cauzione proposta costituiva soltanto la parte che taluni membri della FEG avevano accettato di dover infine sostenere al fine di consentire a quest'ultima di proseguire nel procedimento principale. La richiedente non avrebbe fornito alcuna prova del fatto che detti membri sarebbero stati impossibilitati a raccogliere i fondi necessari perché fosse costituita la cauzione richiesta.

    22 Il giudice dell'urgenza ha quindi concluso che la richiedente non era riuscita a provare che, in caso di mancata concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, avrebbe subìto un danno grave e irreparabile.

    23 Di conseguenza, la domanda di provvedimento urgente è stata respinta, senza che fosse esaminato se ricorressero gli altri requisiti per la concessione della sospensione richiesta.

    L'impugnazione

    24 Con il suo ricorso la ricorrente conclude che il presidente della Corte voglia:

    - annullare l'ordinanza impugnata;

    - rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

    - riservare le spese.

    25 A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere che l'ordinanza impugnata comporta che, mentre essa ha proposto un ricorso contro la decisione controversa che le infligge un'ammenda amministrativa, essa sarà liquidata ad opera dell'organo che le ha inflitto tale ammenda, ancor prima che sia stata sentita da un giudice indipendente in occasione del suo ricorso contro la stessa decisione. In particolare, la ricorrente nega che occorra considerare a prima vista che i suoi interessi oggettivi devono essere equiparati a quelli dei suoi membri e che occorra quindi prendere in considerazione la situazione finanziaria di questi ultimi per valutare se essa subirebbe un danno grave e irreparabile qualora non venisse concessa la sospensione richiesta.

    26 Tale motivo unico si suddivide in quattro parti. In primo luogo, il giudice dell'urgenza avrebbe equiparato la ricorrente ai suoi membri in spregio del diritto comunitario. In secondo luogo, l'ordinanza impugnata ignorerebbe il diritto della ricorrente ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva. In terzo luogo, vi sarebbe stata violazione dell'art. 242 CE, in combinato disposto con l'art. 104 del regolamento di procedura del Tribunale, a causa del carattere manifestamente inesatto del contemperamento degli interessi. In quarto luogo, il giudice dell'urgenza avrebbe infranto il diritto comunitario consentendo alla Commissione di avvalersi abusivamente del diritto di ricorso della FEG.

    27 La Commissione, la CEF City nonché la CEF Holdings chiedono che il ricorso sia respinto e che la ricorrente sia condannata alle spese.

    Valutazione

    28 Dato che le osservazioni scritte delle parti contengono tutte le informazioni necessarie per la pronuncia sul ricorso, non si devono esaminare le loro osservazioni orali.

    Sulla prima parte del motivo

    29 Con la prima parte del suo motivo la ricorrente si oppone alla conclusione del giudice dell'urgenza secondo cui i suoi interessi non erano autonomi rispetto a quelli dei suoi membri solo perché, a prima vista, l'applicazione delle intese rispondeva agli interessi dei membri e in quanto la condotta dell'associazione all'origine delle infrazioni era vincolante per questi ultimi.

    30 Anzitutto, un'associazione non potrebbe essere in genere equiparata ai suoi membri nell'ambito di un procedimento in forza del regolamento n. 17. Inoltre, il principio comune dei sistemi giuridici degli Stati membri secondo il quale di regola i terzi non rispondono dei debiti di una persona giuridica varrebbe anche per i membri di un'associazione che possiede la personalità giuridica. Infine, anche se ciò non valesse, non può essere lecito equiparare i suoi membri ad un'associazione d'imprese dotata di una propria personalità giuridica nei casi in cui l'associazione e i membri non costituiscano un ente economico, né sono talmente collegati strettamente fra di loro da potere essere pienamente equiparati quanto ai loro rapporti con i terzi.

    31 Nella specie l'interesse della ricorrente, che è quello di impugnare la decisione controversa, sarebbe diverso da quello dei suoi membri. Al riguardo la ricorrente rileva che la Commissione aveva inviato una comunicazione degli addebiti a sei dei suoi membri, ma che ha deciso infine di revocarla nei loro confronti. Sostiene del pari che non può costringere i suoi membri a fornirle assistenza.

    32 Del resto, la ricorrente fa valere che erratamente il giudice dell'urgenza ha considerato che le infrazioni accertate dipendevano da sue decisioni vincolanti per i suoi membri.

    33 A questo proposito occorre preliminarmente rilevare come dall'ordinanza impugnata non discenda che la ricorrente sia stata equiparata in generale ai suoi membri, né che si sia considerato che questi ultimi rispondevano dei suoi debiti.

    34 Il giudice dell'urgenza ha soltanto constatato, al termine di un esame degli elementi portati a sua conoscenza, che le norme interne della ricorrente le consentivano di vincolare i suoi membri e che nulla consentiva, a prima vista, di porre in dubbio il fatto che l'applicazione delle intese addebitate alla ricorrente rispondesse agli interessi dei suoi membri. In base a tale coincidenza degli interessi tra la FEG e i suoi membri, ha concluso che, nell'esame del rischio di danno grave e irreparabile, occorreva prendere in considerazione le dimensioni e la forza economica delle imprese membri della ricorrente.

    35 Anche se l'infrazione censurata si è realizzata tramite la decisione della FEG, dagli accertamenti effettuati dal giudice dell'urgenza risulta infatti che sussisteva a prima vista, quanto alla commissione dell'infrazione, una coincidenza fra gli interessi della ricorrente e quelli dei suoi membri.

    36 Gli argomenti addotti dalla ricorrente non provano che il giudice dell'urgenza abbia commesso un errore di diritto prendendo in considerazione tale coincidenza degli interessi al fine di valutare l'effettiva esistenza di un danno grave e irreparabile in capo alla stessa.

    37 In particolare, appare irrilevante il fatto che i membri della FEG non possano essere costretti da quest'ultima a fornirle assistenza, cosa di cui il giudice dell'urgenza era del resto pienamente consapevole. Infatti, tenuto conto della rilevata coincidenza degli interessi, era sufficiente constatare che i membri dell'associazione avevano la capacità di costituire la cauzione e che l'asserito danno appariva quindi del tutto evitabile.

    38 Le considerazioni effettuate dal giudice dell'urgenza sulla natura vincolante delle decisioni dell'associazione nei confronti dei suoi membri non possono dal canto loro essere messe in discussione nell'ambito di un ricorso. Infatti, a tenore degli artt. 225 CE e 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione è limitata alle questioni di diritto e deve essere basata sui motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo.

    Sulla seconda parte del motivo

    39 La ricorrente fa valere che il suo diritto ad una tutela giurisdizionale completa ed effettiva è stato violato dall'ordinanza impugnata, in quanto il diniego dei provvedimenti provvisori richiesti comporterebbe il suo fallimento e la porrebbe in tal modo nell'incapacità di proseguire il procedimento nella causa principale.

    40 Sarebbe provato il nesso di causalità fra il diniego dei provvedimenti richiesti e l'asserito fallimento. I membri della ricorrente sarebbero certamente in grado di aiutarla per evitare il fallimento, ma non vi sarebbero giuridicamente tenuti.

    41 A questo proposito occorre anzitutto rilevare come il giudice dell'urgenza abbia potuto legittimamente basarsi sulla coincidenza degli interessi esistenti tra la ricorrente e i suoi membri per determinare in quale misura la sua situazione giustificasse la concessione di provvedimenti provvisori.

    42 In effetti, quando una lite riguarda una violazione delle regole di concorrenza che si è verificata tramite la decisione di un'associazione di imprese e quando, in tale contesto, è assodato che gli interessi oggettivi dell'associazione non sono autonomi rispetto a quelli delle imprese che vi aderiscono, l'interesse dell'associazione alla sua sopravvivenza non può essere valutato indipendentemente da quello delle dette imprese.

    43 L'accoglimento della tesi contraria, sostenuta dalla ricorrente, equivarrebbe, in pratica, a far sistematicamente fruire di una sospensione dell'esecuzione qualsiasi associazione d'imprese che presenti un ricorso di annullamento contro una decisione della Commissione che infligga a tale associazione un'ammenda calcolata rispetto al fatturato realizzato da tutte le imprese che ne sono membri.

    44 Un criterio del genere non può essere avallato, soprattutto nell'ambito particolarissimo di una domanda di esonero dall'obbligo di costituire una cauzione bancaria quale condizione della non immediata riscossione di un'ammenda inflitta dalla Commissione, domanda che, per giurisprudenza costante, può essere accolta solo al verificarsi di circostanze eccezionali (ordinanze AEG/Commissione, già citata, punto 6; 7 maggio 1982, causa 86/82 R, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 1555, punto 3, e 15 marzo 1983, causa 234/82 R, Ferriere di Roè Volciano/Commissione, Racc. pag. 725, punti 5 e 6).

    45 Inoltre, dall'ordinanza impugnata emerge come il giudice dell'urgenza abbia concluso per la mancanza del nesso di causalità fra il diniego della sospensione richiesta e il danno asserito dalla ricorrente. Ciò costituisce un accertamento dei fatti che non può essere messo in discussione in sede d'impugnazione, per le ragioni ricordate al punto 38 della presente ordinanza.

    46 Infine, un mero diniego unilaterale di assistenza formulato dai membri della FEG non può essere sufficiente ad escludere la presa in considerazione della situazione finanziaria di questi ultimi. La portata dell'asserito danno non può infatti dipendere dalla volontà unilaterale dei membri dell'associazione che chiede la sospensione, in una situazione in cui gli interessi dell'associazione e quelli dei membri coincidono.

    Sulla terza parte del motivo

    47 La ricorrente deduce che il giudice dell'urgenza ha effettuato un contemperamento degli interessi in esame manifestamente errato, dato che la Commissione non aveva il benché minimo interesse finanziario ad eseguire immediatamente la sua decisione e in quanto l'interesse che essa aveva al rispetto di questa non sarebbe stato leso in alcun modo dalla sospensione della riscossione dell'ammenda.

    48 Al riguardo dall'ordinanza impugnata risulta che la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta in quanto la ricorrente non aveva provato che rischiava di dover sopportare un danno grave e irreparabile, senza che fossero contemperati, da un lato, gli interessi della Commissione all'immediata esecuzione della sua decisione e, dall'altro, l'interesse della ricorrente ad ottenere la sospensione dell'obbligo di fornire la cauzione richiesta.

    49 La ricorrente non può quindi rimproverare al giudice dell'urgenza un errato contemperamento degli interessi in esame. Giustamente la domanda ha potuto essere respinta in quanto la ricorrente non è stata in grado di provare il presupposto dell'urgenza.

    50 Infatti, le condizioni cui è subordinata la concessione della sospensione dell'esecuzione sono cumulative, di modo che la domanda di sospensione deve essere respinta una volta che una di esse non sia soddisfatta (precitata ordinanza 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, punto 30).

    Sulla quarta parte del motivo

    51 Secondo la ricorrente, il giudice dell'urgenza ha consentito che la Commissione facesse un uso abusivo dell'esercizio, da parte della FEG, dei suoi diritti di ricorso, al fine di ottenere il versamento completo dell'ammenda inflitta con la decisione controversa, mentre è pacifico che la Commissione non avrebbe mai potuto riscuotere tale ammenda se un ricorso non fosse stato presentato.

    52 Al riguardo si deve tuttavia constatare che, se la ricorrente avesse omesso di esercitare il suo diritto di ricorso, la Commissione sarebbe stata legittimata a cercare di ottenere l'esecuzione integrale della decisione controversa.

    53 Tale facoltà di cui dispone la Commissione non può venir meno a causa della proposizione di un ricorso, tenuto conto della mancanza di effetto sospensivo di siffatto ricorso, come discende dal sistema istituito con l'art. 242 CE.

    54 In tali circostanze, il fatto che la Commissione abbia accettato, a seguito della proposizione del ricorso di annullamento, di non procedere ad alcuna misura di riscossione dell'ammenda fintantoché la causa fosse pendente, a condizione che una garanzia bancaria accettabile venisse costituita, non può costituire nei suoi confronti un comportamento abusivo e l'ordinanza impugnata non è viziata da alcun errore di diritto su tale punto.

    55 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, il ricorso dev'essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    56 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione, la CEF City nonché la CEF Holdings hanno chiesto la condanna della ricorrente, che è rimasta soccombente, quest'ultima deve essere condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DELLA CORTE

    così provvede:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied è condannata alle spese.

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