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Document 62001CJ0434

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 novembre 2003.
Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - Flora e fauna selvatiche.
Causa C-434/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-13239

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:601

Arrêt de la Cour

Causa C-434/01


Commissione delle Comunità europee
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord


«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Flora e fauna selvatiche»

Conclusioni dell'avvocato generale A. Tizzano, presentate il 3 luglio 2003
    
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 6 novembre 2003
    

Massime della sentenza

Ricorso per inadempimento – Prova dell'inadempimento – Onere della prova a carico della Commissione

(Art. 226 CE)







SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
6 novembre 2003 (1)


«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali – Flora e fauna selvatiche»

Nella causa C-434/01,

Commissione delle Comunità europee , rappresentata dal sig. R. Wainwright, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato dalla sig.ra G. Amodeo e dal sig. K. Manji, in qualità di agenti, assistiti dal sig. D. Anderson, QC, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo garantito il rispetto nel suo territorio degli artt. 12 e 16 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva,



LA CORTE (Sesta Sezione),,



composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann (relatore), dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 luglio 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo garantito il rispetto nel suo territorio degli artt. 12 e 16 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la direttiva), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

Ambito giuridico

Normativa comunitaria

2
Ai sensi del suo art. 2, n. 1, la direttiva ha lo scopo di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il Trattato.

3
L'art. 12, n. 1 della direttiva così dispone:

1.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

a)
qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

b)
perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;

c)
distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;

d)
deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo

.

4
Il tritone crestato (triturus cristatus) è compreso tra le specie elencate nell'allegato IV, punto a).

5
L'art. 16, n. 1, lett. a) e c), della direttiva prevede quanto segue:

1.
A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a)
per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

(...)

c)
nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente

.

Normativa nazionale

6
Gli artt. 12 e 16 della direttiva in sostanza sono stati trasposti nel Regno Unito tramite le Conservation (Natural Habitats) Regulations del 1994 (in prosieguo: il regolamento del 1994).

7
L'art. 39, n. 1, del regolamento del 1994 vieta di catturare, uccidere o perturbare intenzionalmente un animale selvaggio appartenente ad una specie protetta a livello europeo, di distruggerne o raccoglierne le uova nonché di deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di riposo della specie stessa.

8
L'art. 44 del regolamento del 1994 autorizza le autorità competenti ad accordare deroghe in casi specifici riguardanti specie protette a livello europeo. In conformità del n. 2 di tale articolo costituiscono casi specifici in particolare: (...)

c)
la protezione di animali o di piante selvatiche, o la loro introduzione in zone particolari;

(...)

e)
la salvaguardia della sanità e sicurezza pubblica o di altre ragioni imperative di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente,

(...).

9
L'art. 44, n. 3, del regolamento del 1994 completa tale disposizione prevedendo che l'autorità competente accorda deroghe ai sensi del presente regolamento solo dopo aver constatato che non esiste un'altra soluzione valida e che l'atto autorizzato non pregiudicherà il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente della popolazione delle specie interessate nella loro area di ripartizione naturale.

10
Le autorità competenti a concedere le autorizzazioni in deroga sono, in forza del combinato disposto degli artt. 4 e 44, n. 4, del regolamento del 1994, gli organismi di Conservazione della natura competenti e cioè il Nature Conservancy Council for England, il Countryside Council for Wales e lo Scottish Natural Heritage per i casi contemplati dalle lett. a)-d), dello stesso art. 44, n. 2, del regolamento del 1994, mentre per quelli contemplati dalle lett. e)-g), di tale disposizione l'autorità competente è il Ministero dell'Agricoltura.

Fatti

11
La Commissione, informata del fatto che la popolazione di tritone crestato aveva subito perturbazioni nei siti di Broughton Park, Pontblyddyn e Connah's Quay in Flintshire, nel Galles, dopo aver ottenuto chiarimenti dalle autorità britanniche, il 28 aprile 1999 inviava al Regno Unito una lettera di messa in mora in cui sosteneva che le autorità nazionali concedevano deroghe al regime di tutela rigorosa delle specie protette in violazione degli artt. 12 e 16 della direttiva. In tale lettera, la Commissione ricordava che le perturbazioni di popolazioni di tritone crestato occupanti un terreno oggetto di un progetto urbanistico effettivo o potenziale, autorizzate dall'organismo di conservazione della natura competente, consistevano in una delocalizzazione di tali popolazioni.

12
Le autorità britanniche rispondevano con lettera 12 agosto 1999.

13
Poiché la Commissione aveva chiesto al Regno Unito chiarimenti su talune questioni, il governo di tale Stato membro, con lettera in data 3 aprile 2000, indicava che il diritto nazionale obbligava le autorità urbanistiche a tener conto della direttiva nell'esercizio delle loro competenze. Quando viene presentata una domanda di licenza edilizia e l'autorità urbanistica è informata della presenza di una specie protetta nel sito cui il progetto urbanistico si riferisce, dovrebbe prendere in considerazione tale presenza per decidere sulla domanda summenzionata. Il detto governo ha altresì indicato che quando un costruttore presenta una domanda di licenza edilizia per un progetto urbanistico che rischia di danneggiare una specie protetta sono possibili due soluzioni. La domanda di licenza sarebbe respinta dall'autorità urbanistica oppure sarebbe accolta a talune condizioni specifiche che garantiscono la protezione della specie in questione. Nel secondo caso, il costruttore dovrebbe tener conto delle condizioni enunciate agli artt. 12 e 16 della direttiva e chiedere eventualmente una deroga ai sensi dell'art. 44 del regolamento del 1994.

14
Con lettera 2 febbraio 2001 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui confermava gli argomenti esposti nella lettera di messa in mora e dichiarava che il Regno Unito, non avendo garantito il rispetto nel suo territorio degli artt. 12 e 16 della direttiva, era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. Il Regno Unito veniva invitato ad adottare i provvedimenti richiesti per conformarsi al parere motivato entro due mesi a decorrere dalla data di notifica dello stesso.

15
Il Regno Unito ha risposto con lettera 15 maggio 2001.

16
Considerando che tale risposta non le consentiva di concludere che il Regno Unito aveva posto termine all'infrazione di cui trattasi, la Commissione ha deciso di adire la Corte con il presente ricorso.

Sul ricorso

17
La Commissione, che ha ridotto l'oggetto del suo ricorso nella replica, rimprovera al Regno Unito di non aver attuato un sistema che, qualora sia concessa una licenza edilizia per progetti urbanistici relativi a siti in cui vivono specie protette, come il tritone crestato, garantisca che le autorità competenti rispettino le condizioni previste dall'art. 16, n. 1, lett. c), della direttiva per la concessione di una deroga.

Argomenti delle parti

18
Secondo la Commissione i criteri applicati dalle autorità urbanistiche locali per la concessione di licenze edilizie non sono altrettanto rigorosi di quelli previsti all'art. 16, n. 1, lett. c), della direttiva. Tali autorità sarebbero tenute a rispettare solo un obbligo generale di tenere conto della presenza delle specie protette, dal momento che tale presenza è definita come elemento da prendere in considerazione ai fini del riassetto territoriale a livello nazionale. In particolare, non sarebbero legalmente obbligati a interrogarsi su soluzioni valide diverse dal progetto proposto e neppure a verificare se tale progetto realizzi uno degli obiettivi definiti in tale disposizione.

19
La Commissione sostiene che, nella prassi, la licenza edilizia ai fini del riassetto territoriale viene il più delle volte concesso prima della domanda di deroga. Dal momento che l'autorità urbanistica ha deciso di concedere la licenza edilizia, l'organismo di conservazione della natura competente o il Ministro dell'Agricoltura, nel decidere sulla deroga, non sarebbe più veramente in condizione di stabilire, in conformità dell'art. 16, n. 1, primo comma, della direttiva che non esistono alternative valide al piano regolatore previsto e neppure che quest'ultimo è realmente giustificato da motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi del detto art. 16, n. 1, lett. c), della direttiva. Infatti tali autorità centrali per determinare se le due condizioni in esame sono soddisfatte dipenderebbero dalle informazioni loro fornite dalle autorità urbanistiche locali interessate, che hanno esaminato i progetti di sviluppo in fase di riassetto del territorio.

20
Il governo del Regno Unito ricorda che nessuna delle autorità centrali competenti può concedere una deroga se non è convinta che essa è giustificata da uno dei motivi elencati all'art. 16, n. 1, lett. a)-e), della direttiva e che le due condizioni previste al n. 1 di tale articolo sono soddisfatte. A tale scopo, l'autorità competente dovrebbe essa stessa effettuare una valutazione indipendente delle informazioni e delle considerazioni rilevanti, anche se una licenza edilizia è già stata concessa dalle autorità urbanistiche locali. Tale governo aggiunge che, se è vero in generale che le informazioni di fatto in possesso delle autorità urbanistiche sono la fonte principale di informazioni di fatto di cui dispongono le autorità centrali, ciò non toglie che, qualora risulti a tali autorità che le informazioni loro fornite debbano essere completate o maggiormente precisate, esse hanno il potere di sospendere la concessione di una licenza fino al momento in cui siano certe di disporre delle informazioni necessarie per poter decidere.

Giudizio della Corte

21
Per giurisprudenza costante, nell'ambito di un ricorso per inadempimento spetta alla Commissione provare l'asserita inadempienza. Detta istituzione deve fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa verifichi l'esistenza di tale trasgressione, senza potersi fondare su alcuna presunzione (v., in particolare, sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punto 6, e 26 giugno 2003, causa C-404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-0000, punto 26).

22
Quindi, nell'ambito del presente ricorso, spetta alla Commissione provare che la prassi seguita nel Regno Unito, contestata nel presente procedimento, viola il sistema di tutela rigorosa delle specie animali indicate nell'allegato IV, punto a), della direttiva, come previsto all'art. 12, n. 1, della medesima, in ragione del fatto che le deroghe a tale sistema non sono concesse nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 16, n. 1, lett. c), della direttiva.

23
La Commissione invoca a sostegno della sua tesi una lettera in data 25 ottobre 2000, indirizzata dal Department of Environment, Transport and the Regions ad un denunciante. In tale lettera si afferma che l'autorità competente, quando si tratta di concedere una deroga al regime rigoroso di tutela, tiene conto del fatto che le autorità locali hanno deciso di autorizzare il progetto urbanistico. Tuttavia, nel seguito di tale lettera, viene precisato che la decisione amministrativa finale in merito alla deroga in questione è adottata dall'autorità competente che garantisce il rispetto delle condizioni previste all'art. 44 del regolamento del 1994.

24
Orbene, non viene contestato che l'art. 44 del regolamento del 1994 traspone correttamente nel diritto nazionale l'art. 16 della direttiva.

25
Nel caso di specie, si deve constatare che da tale lettera datata 25 ottobre 2000 non risulta che le autorità centrali concedono deroghe al regime rigoroso di tutela previsto dall'art. 12, n. 1, della direttiva, senza verificare se siano soddisfatte le condizioni dell'art. 16, n. 1, lett. c), di quest'ultima. Ciò del resto non risulta da alcun altro elemento del fascicolo.

26
D'altronde, il semplice fatto che due autorità si trovino ad esaminare successivamente gli stessi fatti non implica di per sé che le valutazioni compiute dalla seconda autorità si allineino sistematicamente su quelle della prima, tanto più che, nel caso di specie, contrariamente alle autorità locali che devono semplicemente tenere conto dei principi della direttiva, le autorità centrali sono, dal canto loro, tenute ad applicare le condizioni rigorose dell'art. 44 del regolamento del 1994.

27
Quindi, dal momento che la Commissione non ha provato che il Regno Unito è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva, il presente ricorso deve essere respinto.


Sulle spese

28
Ai termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Puissochet

Gulmann

Macken

Colneric

Cunha Rodrigues

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 novembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: l'inglese.

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