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Document 62001CJ0285

Sentenza della Corte del 9 settembre 2003.
Isabel Burbaud contro Ministère de l'Emploi et de la Solidarité.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour administrative d'appel de Douai - Francia.
Riconoscimento di diplomi - Dirigenti pubblici ospedalieri - Direttiva 89/48/CEE - Nozione di diploma - Concorso di ammissione - Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).
Causa C-285/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-08219

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:432

62001J0285

Sentenza della Corte del 9 settembre 2003. - Isabel Burbaud contro Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Cour administrative d'appel de Douai - Francia. - Riconoscimento di diplomi - Dirigenti pubblici ospedalieri - Direttiva 89/48/CEE - Nozione di diploma - Concorso di ammissione - Art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE). - Causa C-285/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-08219


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni - Ambito di applicazione della direttiva 89/48 - Impieghi nella pubblica amministrazione - Inclusione

[Trattato CE, art. 48, n. 4 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 4, CE); direttiva del Consiglio 89/48]

2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni - Ambito di applicazione della direttiva 89/48 - Nozione di «professione regolamentata» - Ininfluenza delle qualificazioni giuridiche nazionali

(Direttiva del Consiglio 89/48)

3. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Lavoratori - Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni - Direttiva 89/48 - Nozione di «diploma» - Superamento dell'esame conclusivo della formazione presso la scuola nazionale di sanità di uno Stato membro - Inclusione - Equivalenza tra un siffatto diploma e un diploma ottenuto in un altro Stato membro - Valutazione incombente al giudice nazionale

[Direttiva del Consiglio 89/48, art. 3, primo comma, lett. a)]

4. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Accesso al pubblico impiego ospedaliero subordinato, per i titolari di un diploma, ottenuto in uno Stato membro, equivalente a quello richiesto nello Stato ospitante, al superamento del concorso di ammissione a una scuola nazionale di sanità - Inammissibilità

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

Massima


$$1. Gli impieghi nella pubblica amministrazione rientrano in linea di principio nell'ambito di applicazione della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, a meno che essi non rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 48, n. 4, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 4, CE) o di una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri un reciproco riconoscimento dei diplomi.

( v. punto 39 )

2. La circostanza che un posto nella pubblica amministrazione sia definito statutario dal diritto nazionale non è pertinente al fine di determinare se tale impiego costituisca una professione regolamentata ai sensi della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Infatti, tale nozione di professione regolamentata rientra nel diritto comunitario, mentre le nozioni giuridiche nazionali di operaio, impiegato privato o dipendente pubblico, o ancora di rapporto di lavoro di diritto pubblico oppure di diritto privato, variano a seconda delle normative nazionali e non possono perciò fornire alcun criterio d'interpretazione valido.

( v. punti 42-43 )

3. La constatazione del superamento dell'esame conclusivo della formazione presso la scuola nazionale della sanità di uno Stato membro, che conduce a una nomina in ruolo nel pubblico impiego ospedaliero in tale Stato membro, dev'essere qualificata come «diploma» ai sensi della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Spetta al giudice a quo verificare, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva, se possa essere qualificato come diploma ai sensi di tale disposizione un titolo conseguito in un altro Stato membro da un cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare una professione regolamentata nello Stato membro ospitante e, se così è, esaminare entro quali limiti le formazioni certificate da tali diplomi siano equivalenti sotto il profilo della durata e delle materie trattate. Se emerge da tali verifiche che si tratta in entrambi i casi di un diploma ai sensi della direttiva e che questi diplomi certificano formazioni equivalenti, la citata direttiva osta a che le autorità dello Stato membro ospitante subordinino l'accesso di tale cittadino di uno Stato membro alla professione di dirigente nel pubblico impiego ospedaliero alla condizione che egli segua la formazione impartita dalla scuola nazionale della sanità e si sottoponga all'esame previsto al termine di tale formazione.

( v. punto 58, dispositivo 1 )

4. Costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori qualsiasi provvedimento nazionale che, anche se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza, può ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte di un cittadino di uno Stato membro, di tale libertà fondamentale garantita dal Trattato. L'obbligo di superare un concorso per accedere ad un posto nel pubblico impiego non può di per sé costituire un ostacolo in questo senso. Infatti, dato che l'accesso ad ogni nuovo impiego è in linea di principio subordinato alla procedura di assunzione prevista per lo stesso, l'obbligo di superare un concorso di assunzione per accedere ad un posto nel pubblico impiego in uno Stato membro non è, in quanto tale, atto a dissuadere i candidati che hanno già superato un concorso simile in un altro Stato membro dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione in quanto lavoratori.

Tuttavia, qualora un cittadino di uno Stato membro sia in possesso di un diploma, conseguito in uno Stato membro, equivalente a quello richiesto in un altro Stato membro per accedere ad un posto nel pubblico impiego ospedaliero, il diritto comunitario osta a che le autorità dell'ultimo Stato membro subordinino l'assegnazione di tale cittadino al detto posto al superamento di un concorso di ammissione alla scuola nazionale della sanità di tale Stato membro, nei limiti in cui il superamento di tale concorso sia richiesto per poter accedere alla formazione nella detta scuola cui, a sua volta, è subordinato l'accesso a tale impiego.

( v. punti 95-97, 101, 112, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-285/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Cour administrative d'appel de Douai (Francia) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Isabel Burbaud

e

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16),

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans (relatore), presidenti di sezione, dai sigg C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, e sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo francese, dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes e dal sig. G. de Bergues, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Massella Ducci Tieri, avvocato dello Stato;

- per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.ra Burbaud, del governo francese, rappresentato dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes e dal sig. G. de Bergues, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. D. Martin, in qualità di agente, all'udienza del 26 giugno 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 settembre 2002,

vista l'ordinanza di riapertura della trattazione orale del 19 novembre 2002,

sentite le osservazioni orali della sig.ra Burbaud, del governo francese, rappresentato dal sig. G. de Bergues e dal sig. R. Abraham, in qualità di agente, del governo svedese, rappresentato dal sig. A. Kruse, nonché della Commissione, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. D. Martin, all'udienza del 7 gennaio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del'11 febbraio 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con decisione 12 luglio 2001, pervenuta alla Corte il 18 luglio successivo, la Cour administrative d'appel de Douai ha presentato, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE) e della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19, pag. 16; in prosieguo: la «direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Burbaud e il Ministère de l'Emploi et de la Solidarité (Ministero del lavoro e delle politiche sociali), avente ad oggetto la domanda della sig.ra Burbaud di inserimento nel ruolo dei dirigenti pubblici ospedalieri francesi in forza delle sue qualifiche ottenute in Portogallo.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 La direttiva è stata adottata sulla base, segnatamente, dell'art. 49 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 40 CE). Ai sensi del suo dodicesimo considerando «il sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'articolo 48, paragrafo 4 (...) del trattato».

4 L'art. 1, lett. a)-d), della direttiva stabilisce quanto segue:

«Ai sensi della presente direttiva si intende:

a) per diploma, qualsiasi diploma, certificato o altro titolo o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli;

- che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro, designata in conformità delle sue disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

- da cui risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni oppure di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o un istituto di istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione e, se del caso, che ha seguito con successo la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari e

- dal quale risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Stato membro o esercitarla,

quando la formazione sancita dal diploma, certificato o altro titolo è stata acquisita in misura preponderante nella Comunità o quando il titolare ha un'esperienza professionale di tre anni, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il diploma, certificato o altro titolo rilasciato in un paese terzo.

E' assimilato a un diploma ai sensi del primo comma qualsiasi diploma, certificato o altro titolo, o qualsiasi insieme di diplomi, certificati o altri titoli, che sia stato rilasciato da un'autorità competente in uno Stato membro qualora sancisca una formazione acquisita nella Comunità e riconosciuta da un'autorità competente in tale Stato membro come formazione di livello equivalente e qualora esso conferisca gli stessi diritti d'accesso e d'esercizio di una professione regolamentata;

(...)

c) per professione regolamentata, l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;

d) per attività professionale regolamentata, un'attività professionale per la quale l'accesso alla medesima o l'esercizio o una delle modalità di esercizio dell'attività in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un diploma. (...)

(...)».

5 L'art. 2 della direttiva dispone quanto segue:

«La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.

La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi».

6 Ai sensi dell'art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva:

«Quando nello Stato membro ospitante l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata è subordinato al possesso di un diploma, l'autorità competente non può rifiutare ad un cittadino di un altro Stato membro, per mancanza di qualifiche, l'accesso a/o l'esercizio di tale professione, alle stesse condizioni che vengono applicate ai propri cittadini:

a) se il richiedente possiede il diploma che è prescritto in un altro Stato membro per l'accesso o l'esercizio di questa stessa professione sul suo territorio, e che è stato ottenuto in un altro Stato membro, oppure (...)».

7 L'art. 4 della direttiva prevede quanto segue:

«1. L'articolo 3 non osta a che lo Stato membro ospitante esiga inoltre che il richiedente:

a) provi che possiede un'esperienza professionale, quando la durata della formazione addotta a norma dell'articolo 3, lettere a) e b) è inferiore di almeno un anno a quella prescritta nello Stato membro ospitante. (...)

b) compia un tirocinio di adattamento, per un periodo massimo di tre anni, o si sottoponga a una prova attitudinale:

- quando la formazione ricevuta conformemente all'articolo 3, lettere a) e b) verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nel diploma prescritto nello Stato membro ospitante oppure,

(...)

Se lo Stato membro ospitante ricorre a tale possibilità, esso deve lasciare al richiedente la scelta tra il tirocinio di adattamento e la prova attitudinale. (...)

2. Tuttavia lo Stato membro ospitante non può applicare cumulativamente le lettere a) e b) del paragrafo 1».

La normativa nazionale

8 L'art. 29 della legge 9 gennaio 1986, n. 86-33, contenente lo Statuto del personale del pubblico impiego ospedaliero (JORF dell'11 gennaio 1986, pag. 535), prevede quanto segue:

«I dipendenti sono assunti mediante concorsi organizzati secondo una delle seguenti modalità o secondo entrambe:

(...)».

9 Ai sensi dell'art. 37, primo comma, della legge n. 86-33:

«La nomina in ruolo degli agenti assunti alle condizioni di cui all'art. 29 (...) avviene al termine di un tirocinio, la cui durata è stabilita dagli statuti speciali».

10 L'art. 5 del decreto 19 febbraio 1988, n. 88-163, contenente lo Statuto speciale dei gradi e degli impieghi del personale direttivo degli enti indicati all'art. 2 (1, 2 e 3) della legge 9 gennaio 1986, n. 86-33, contenente lo Statuto del personale del pubblico impiego ospedaliero (JORF del 20 febbraio 1988, pag. 2390), prevede quanto segue:

«Hanno accesso agli impieghi (...) gli aspiranti dirigenti (...) che abbiano seguito un ciclo di formazione teorica e pratica, valido come tirocinio ai sensi dell'art. 37 della citata legge 9 gennaio 1986, presso l'École nationale de la santé publique, che duri dai ventiquattro ai ventisette mesi, e che abbiano superato le prove di un esame conclusivo della formazione.

(...)».

11 Il decreto n. 88-163 è stato abrogato e sostituito dal decreto 13 marzo 2000, n. 2000-232, contenente lo Statuto speciale dei gradi e degli impieghi del personale direttivo degli enti indicati all'art. 2 (1, 2 e 3) della legge 9 gennaio 1986, n. 86-33, modificata, contenente lo Statuto del personale del pubblico impiego ospedaliero (JORF del 14 marzo 2000, pag. 3970), il cui art. 4-I riprende in sostanza le disposizioni dell'art. 5, abrogato, del decreto n. 88-163 e il cui art. 5, secondo comma, prevede:

«I candidati ammessi ai concorsi, i quali abbiano svolto una formazione dello stesso livello del ciclo previsto all'art. 4, in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato, diverso dalla Francia, parte all'Accordo sullo Spazio economico europeo, possono essere dispensati in tutto o in parte da tale formazione dal Ministro della sanità, previo parere della commissione menzionata allo stesso art. 4».

12 Ai sensi dell'art. 3 del decreto 27 marzo 1993, n. 93-703, relativo all'École nationale de la santé publique (JORF del 28 marzo 1993):

«La Scuola rilascia diplomi previsti con decreto dei ministri interessati e attestanti le formazioni da essa dispensate in conformità con l'art. 2, o concorre al rilascio di tali diplomi».

13 L'art. 1, primo comma, del decreto 12 maggio 1997, n. 97-487, recante disposizioni comuni applicabili ai dipendenti pubblici ospedalieri tirocinanti (JORF del 17 maggio 1997, pag. 7461) prevede quanto segue:

«Il presente decreto si applica a coloro che abbiano superato una delle procedure di assunzione previste dalle disposizioni della legge 9 gennaio 1986, citata, e che siano idonee ad essere nominati in ruolo successivamente al periodo di prova o al periodo di formazione imposto dallo statuto speciale del ruolo al quale hanno avuto accesso».

Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

14 Nel 1981, la sig.ra Burbaud, allora cittadina portoghese, ha conseguito un diploma universitario in giurisprudenza all'Università di Lisbona. Essa ha ottenuto nel 1983 il diploma di amministratore ospedaliero della Scuola nazionale di sanità pubblica di Lisbona (in prosieguo: l'«ENSL»). Dal 1° settembre 1983 al 20 novembre 1989 ha esercitato nel pubblico impiego portoghese le mansioni di amministratore ospedaliero. Successivamente, essa ha conseguito in Francia un dottorato di ricerca in diritto nell'ambito di un'aspettativa per motivi di studio e ha, peraltro, acquisito la cittadinanza francese.

15 Il 2 luglio 1993 la sig.ra Burbaud ha presentato domanda al Ministro francese della Sanità per ottenere l'inserimento nel ruolo dei dirigenti pubblici ospedalieri francesi sulla base delle qualifiche da essa ottenute in Portogallo.

16 Con decisione 20 agosto 1993 il Ministro ha respinto la sua domanda essenzialmente per il motivo che l'inserimento in tale ruolo presupponeva il previo superamento di un concorso di ammissione all'École nationale de la santé publique (in prosieguo: l'«ENSP»), con sede a Rennes (Francia).

17 La sig.ra Burbaud ha presentato ricorso dinanzi al Tribunal administratif di Lille per ottenere l'annullamento di tale decisione. Con sentenza 8 luglio 1997 tale tribunale ha respinto il suo ricorso. Contro la detta sentenza la sig.ra Burbaud ha proposto appello dinanzi al giudice del rinvio e ha chiesto l'annullamento di quest'ultima nonché della decisione 20 agosto 1993.

18 Alla luce di quanto esposto, la Cour administrative d'appel di Douai ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se un corso di formazione alla carriera di pubblico dipendente in una scuola come l'ENSP, che conduce alla nomina in ruolo nel pubblico impiego, sia equiparabile ad un diploma ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988 [89/48/CEE] e, in caso affermativo, come debba essere valutata l'equivalenza tra il diploma della Scuola nazionale di Sanità di Lisbona e il diploma della Scuola nazionale di Sanità di Rennes.

In caso di soluzione affermativa della prima questione, se l'autorità competente possa subordinare a talune condizioni l'assunzione nel pubblico impiego di dipendenti pubblici provenienti da un altro Stato membro e possa, in particolare, richiedere il superamento del concorso per l'ammissione alla scuola anche nell'ipotesi in cui i predetti dipendenti abbiano già superato, nel proprio paese d'origine, un analogo concorso e possano vantare il possesso di un diploma equivalente».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

19 Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la constatazione del superamento dell'esame conclusivo della formazione all'ENSP, che comporta la nomina in ruolo nel pubblico impiego ospedaliero francese, debba essere considerata «diploma» ai sensi della direttiva e, in tale ipotesi, come si debba valutare l'equivalenza tra tale diploma e un titolo, quale quello rilasciato dall'ENSL alla ricorrente nella causa principale, conseguito in un altro Stato membro da un cittadino di uno Stato membro.

Osservazioni presentate alla Corte

20 La sig.ra Burbaud sostiene che la professione di amministratore ospedaliero è, sia in Francia sia in Portogallo, una professione regolamentata ai sensi della direttiva. Per la Francia ciò si evincerebbe dall'art. 5 del decreto n. 88-163. I titoli rilasciati dall'ENSP e dall'ENSL dovrebbero essere considerati diplomi ai sensi della direttiva. Tali titoli sarebbero inoltre equivalenti. Pertanto, le autorità francesi sarebbero obbligate a riconoscere il titolo conseguito dalla sig.ra Burbaud presso l'ENSL.

21 Il governo francese ammette che l'art. 48, n. 4, del Trattato, il quale prevede una deroga alle altre disposizioni dello stesso articolo per gli «impieghi nella pubblica amministrazione», non è applicabile nella causa principale in quanto la sig.ra Burbaud ha acquisito la cittadinanza francese e, alla luce della giurisprudenza della Corte, la professione cui essa ambisce non rientra nella nozione di impiego nell'amministrazione pubblica ai sensi di tale paragrafo.

22 Il predetto governo osserva tuttavia che l'impiego di cui trattasi nella causa principale rientra nel pubblico impiego francese. Orbene, in considerazione delle peculiarità degli impieghi pubblici, dello status delle persone che li esercitano e delle modalità particolari della loro organizzazione, la direttiva non sarebbe ad essi applicabile.

23 In relazione a ciò, tale governo rileva anzitutto che si deve tener conto della peculiarità delle scuole di formazione per il pubblico impiego francesi. La formazione presso l'ENSP, dispensata a seguito dell'assunzione mediante concorso nella categoria dei dirigenti ospedalieri, sarebbe definita «stage» dalla normativa francese, ossia dall'art. 37 della legge n. 86-33 e dall'art. 1 del decreto n. 97-487. Tale formazione corrisponderebbe ad un tirocinio durante il quale gli aspiranti al posto di dirigente ospedaliero sono istruiti sugli aspetti pratici delle funzioni che dovranno esercitare. A seguito della loro assunzione e per tutta la durata del loro tirocinio essi sarebbero impiegati pubblici con il titolo di agenti tirocinanti remunerati. Il tirocinio si concluderebbe con la loro nomina in ruolo nel pubblico impiego ospedaliero.

24 Basandosi su tali elementi il governo francese sostiene che, anche se all'art. 3 del decreto n. 93-703 si definisce diploma il documento che attesta il superamento dell'esame finale della formazione all'ENSP, esso non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 1 della direttiva. Infatti tale documento non soddisferebbe alcun requisito della citata disposizione, dato che il suo unico scopo sarebbe di «simbolizzare» l'inserimento dei tirocinanti nel ruolo dei dirigenti ospedalieri. Tale diploma non sancirebbe una formazione accademica in quanto gli allievi tirocinanti sono già stati assunti nel pubblico impiego. All'udienza del 26 giugno 2002 il governo francese ha inoltre sottolineato che l'ENSP non rilascia alcun «diploma» nel senso di documento ufficiale. Ciò si verificherebbe solo per un tipo di impiego pubblico ospedaliero, diverso da quello oggetto della causa principale, e sarebbe giustificato dalla finalità della formazione presso l'ENSP, ossia la nomina in ruolo dell'agente tirocinante.

25 Il governo francese afferma inoltre che lo status di pubblico dipendente, di cui gode chiunque abbia avuto accesso ad un impiego pubblico, e, in particolare, il preminente interesse del servizio pubblico, nonché le conseguenze che ne derivano, non consentono di assimilare tale status ad una professione regolamentata ai sensi della direttiva.

26 Infine, il governo francese rileva che l'art. 5, secondo comma, del decreto n. 2000-232 è volto ad agevolare l'inserimento dei cittadini degli Stati membri nel ruolo dei dirigenti pubblici ospedalieri, al quale hanno avuto accesso mediante concorso.

27 Alla luce di ciò il governo francese ritiene che la direttiva debba essere interpretata nel senso che il sistema generale di riconoscimento dei diplomi che essa instaura non è segnatamente applicabile ai corsi di formazione presso l'ENSP che conducono ad una nomina in ruolo nel pubblico impiego ospedaliero.

28 Il governo italiano sostiene che il sistema francese di reclutamento del personale direttivo per il pubblico impiego ospedaliero, come descritto nella decisione di rinvio, sembra destinato ad assolvere una duplice funzione. La prima concernerebbe la formazione degli aspiranti al posto di dirigente ospedaliero, la seconda sarebbe volta a consentire una selezione di questi ultimi, al fine di inserire nel ruolo un numero limitato di aspiranti.

29 Secondo tale governo queste due funzioni sono nettamente separate nel sistema francese e, mentre la prima appare riconducibile all'ambito di applicazione della direttiva, la seconda esula del tutto da tale ambito.

30 Il governo italiano conclude indicando, da un lato, che il diploma acquisito in uno Stato membro può essere equiparato ad un titolo rilasciato da un'istituzione di un altro Stato membro per quanto attiene al profilo della formazione professionale e, dall'altro, che l'equivalenza dei due titoli deve essere verificata sulla scorta dei principi e delle disposizioni della direttiva.

31 Il governo svedese ritiene che la professione di amministratore ospedaliero di cui trattasi nella causa principale costituisca un'attività professionale regolamentata ai sensi dell'art. 1, lett. d), della direttiva, in quanto l'accesso a tale professione presuppone che si sia conclusa con successo una formazione presso la ENSP. L'attestato di competenza rilasciato al termine di tale formazione costituirebbe un diploma ai sensi delle norme della direttiva. A parere dello stesso governo il fatto che tale formazione garantisca parimenti la nomina ad un impiego non influirebbe su detta valutazione.

32 Tale governo evidenzia che le formazioni portoghese e francese, oggetto della causa principale, sono di per sé equiparabili. In ogni caso, spetterebbe al giudice a quo, e non alla Corte, verificare se, nella causa principale, esse siano equivalenti.

33 La Commissione illustra che la direttiva prevede, in sostanza, che, qualora una professione sia regolamentata in uno Stato membro e il diploma richiesto certifichi il compimento di una formazione post-secondaria della durata di almeno tre anni, le autorità competenti di tale Stato hanno l'obbligo di esaminare le domande di riconoscimento dei diplomi di altri Stati membri in conformità con le norme della direttiva se il diploma di cui si chiede il riconoscimento attesta anch'esso il compimento di una formazione post-secondaria della durata di almeno tre anni.

34 A tale proposito, essa sostiene che il diploma di amministratore ospedaliero nell'impiego pubblico francese, oggetto della causa principale, costituisce certamente un diploma ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva.

35 La Commissione rileva, inoltre, che il titolo in possesso della ricorrente nella causa principale certifica parimenti una formazione post-secondaria della durata di almeno tre anni.

36 Ne consegue, secondo la Commissione, che, in base all'art. 3 della direttiva, nella causa principale le autorità francesi sono tenute a riconoscere il titolo in possesso della sig.ra Burbaud in quanto esso consente l'accesso alla medesima professione nello Stato membro in cui essa lo ha conseguito.

37 La Commissione aggiunge tuttavia che, se vi sono differenze tra la formazione seguita dalla ricorrente nella causa principale e quella richiesta in Francia, le autorità di tale Stato possono imporle, alle condizioni specifiche previste dalla direttiva, la prova del possesso di un'esperienza professionale, ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva, o il compimento di un tirocinio di adattamento o ancora il superamento di una prova attitudinale conformemente all'art. 4, n. 1, lett. b), della direttiva.

Risposta della Corte

38 Si deve esaminare, in primo luogo, l'argomento del governo francese secondo cui gli impieghi di natura statutaria presso la pubblica amministrazione, quale quello di dirigente pubblico ospedaliero di cui trattasi nella causa principale, non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, in quanto non sarebbero definibili come «professione» ai sensi dell'art. 2 della direttiva.

39 La direttiva non consente di ammettere un'esclusione tanto ampia dal suo ambito di applicazione. Emerge dal fondamento normativo della direttiva, dal suo dodicesimo considerando, nonché dal suo art. 2, secondo comma, che gli impieghi nella pubblica amministrazione rientrano in linea di principio nel suo ambito di applicazione, a meno che non siano sussumibili nell'art. 48, n. 4, del Trattato o siano contemplati da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi.

40 Come riconosciuto dal governo francese, l'impiego di dirigente pubblico ospedaliero non rientra nella deroga prevista all'art. 48, n. 4, del Trattato. Infatti, tale impiego non presuppone una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio dei pubblici poteri né alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o degli enti pubblici (v., in particolare, sentenza 2 luglio 1996, causa C-290/94, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3285, punto 34). Non esistono, inoltre, direttive specifiche, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della direttiva, applicabili ad un impiego di tal genere.

41 La Corte ha peraltro già deciso che gli enti pubblici sono tenuti a rispettare le disposizioni della direttiva (v., in particolare, sentenza 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla, Racc. pag. I-4773, punti 12 e 27).

42 Inoltre, la circostanza che un posto nella pubblica amministrazione sia definito statutario dal diritto nazionale non è pertinente al fine di determinare se tale impiego costituisca una professione regolamentata ai sensi della direttiva.

43 Infatti, tale definizione di nozione di professione regolamentata rientra nel diritto comunitario (v. cit. sentenza Fernández de Bobadilla, punto 14), mentre le nozioni giuridiche nazionali di operaio, impiegato privato o dipendente pubblico, o ancora di rapporto di lavoro di diritto pubblico oppure di diritto privato, variano a seconda delle normative nazionali e non possono perciò fornire alcun criterio d'interpretazione valido (v., per analogia, in merito all'art. 48, n. 4, del Trattato, sentenza 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153, punto 5).

44 Occorre esaminare, in secondo luogo, se l'impiego di dirigente nel pubblico impiego ospedaliero francese, oggetto della causa principale, possa essere definito professione regolamentata ai sensi della direttiva e, pertanto, se quest'ultima si applichi, conformemente al suo art. 2, al caso in cui i cittadini di uno Stato membro intendano esercitare tale professione.

45 Dall'art. 1, lett. c) e d), della direttiva emerge che costituisce una professione regolamentata un'attività professionale le cui modalità di accesso o di esercizio siano direttamente o indirettamente disciplinate da disposizioni di legge, di regolamento o amministrative che impongono il possesso di un diploma.

46 A tale proposito si deve rilevare che l'art. 5 del decreto n. 88-163 prevede che l'accesso al posto di dirigente nel pubblico impiego ospedaliero francese è riservato alle persone che abbiano seguito la formazione presso l'ENSP e che abbiano superato le prove di un esame conclusivo della formazione.

47 Occorre, quindi, verificare se il requisito al quale tale normativa subordina l'accesso al posto di dirigente nel pubblico impiego ospedaliero francese possa essere qualificato come requisito di possesso di un diploma ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva.

48 In merito, è pacifico che la constatazione del superamento dell'esame finale della formazione presso l'ENSP attesta lo svolgimento di una formazione di almeno tre anni, al termine della quale il candidato dispone delle qualifiche necessarie per esercitare la professione di dirigente nel pubblico impiego ospedaliero.

49 Infatti, in primo luogo, emerge dal fascicolo che si tratta di una formazione post-secondaria di almeno tre anni che si compone, da un lato, della formazione tesa all'ottenimento del titolo universitario richiesto per partecipare al concorso di ammissione all'ENSP e, dall'altro, del ciclo di formazione che dura dai ventiquattro ai ventisette mesi presso l'ENSP, successivo a tale concorso, e che si conclude con un esame finale.

50 In secondo luogo, in base agli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte, tale esame finale è volto a verificare, sulla base di una prova scritta, di una tesi, di una valutazione del tirocinio e dei lavori dei seminari nonché di un controllo continuo, che l'interessato possiede le conoscenze teoriche e pratiche richieste per la gestione ospedaliera. La normativa francese impone peraltro il raggiungimento di un punteggio complessivo minimo, nonché di un punteggio minimo per ogni prova d'esame.

51 Il governo francese sostiene tuttavia che il superamento dell'esame conclusivo della formazione presso l'ENSP dà luogo alla nomina in ruolo del funzionario tirocinante nel pubblico impiego ospedaliero e non è confermato da un diploma o da un altro documento. Quindi tale formazione non si concluderebbe con un diploma ai sensi della direttiva.

52 A tale proposito è sufficiente rilevare che la constatazione del superamento dell'esame conclusivo della formazione presso l'ENSP può essere qualificata come diploma ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva in considerazione della sua funzione essenziale, ossia quella di attestare che l'interessato ha seguito con successo un ciclo di formazione post-secondaria di almeno tre anni volto al conseguimento delle qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata. La circostanza che tale diploma non si concretizzi in un documento formale non è tale da modificare tale conclusione.

53 Il fatto che, a seguito del superamento del concorso di ammissione all'ENSP, e per la durata della loro formazione, gli allievi facciano parte del pubblico impiego e che il superamento dell'esame conclusivo della formazione abbia anche come effetto la loro nomina in ruolo, non toglie alla constatazione del superamento di detto esame il suo carattere di diploma ai sensi della direttiva.

54 Per quanto riguarda la parte della prima questione vertente sull'equivalenza tra il diploma dell'ENSP e un titolo come quello rilasciato dall'ENSL, conseguito dalla sig.ra Burbaud, si deve rilevare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva, spetta al giudice a quo verificare se il titolo in possesso della sig.ra Burbaud possa essere qualificato come diploma ai sensi di tale disposizione e, se così è, esaminare entro quali limiti le due formazioni di cui trattasi nella causa principale siano equivalenti sotto il profilo della loro durata e delle materie trattate.

55 Nel caso in cui il giudice a quo constatasse che il titolo conseguito dalla sig.ra Burbaud costituisce un diploma ai sensi della direttiva ma che sussistono talune differenze in merito alla durata delle formazioni in esame nella causa principale o alle materie da esse trattate, le autorità francesi sarebbero legittimate ad imporre alla ricorrente nella causa principale le misure previste all'art. 4, n. 1, della direttiva.

56 In tale circostanza l'art. 4, n. 1, lett. b), primo comma, primo trattino, della direttiva si rivelerebbe pertinente. Tale disposizione prevede infatti che, se le materie trattate dalle formazioni previste sono sostanzialmente diverse, lo Stato membro ospitante può imporre, a scelta dell'interessato, un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale.

57 Tuttavia, se, secondo il giudice a quo, si tratta in entrambi i casi di un diploma ai sensi della direttiva e tali diplomi certificano formazioni equivalenti, emerge dall'art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva che le autorità francesi non possono subordinare l'accesso della sig.ra Burbaud alla professione di dirigente nel pubblico impiego ospedaliero francese alla condizione che essa segua la formazione dispensata dall'ENSP e si sottoponga all'esame previsto al termine di tale formazione.

58 Alla luce dell'insieme delle considerazioni suesposte, si deve risolvere la prima questione dichiarando che la constatazione del superamento dell'esame conclusivo della formazione presso l'ENSP, che conduce a una nomina in ruolo nel pubblico impiego ospedaliero francese, deve essere qualificata come «diploma» ai sensi della direttiva. Spetta al giudice a quo verificare, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva, se possa essere qualificato come diploma ai sensi di tale disposizione un titolo conseguito in un altro Stato membro da un cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare una professione regolamentata nello Stato membro ospitante e, se così è, esaminare entro quali limiti le formazioni certificate da tali diplomi siano equivalenti sotto il profilo della durata e delle materie trattate. Se emerge da tali verifiche che si tratta in entrambi i casi di un diploma ai sensi della direttiva e che questi diplomi certificano formazioni equivalenti, la direttiva osta a che le autorità dello Stato membro ospitante subordinino l'accesso di tale cittadino di uno Stato membro alla professione di dirigente nel pubblico impiego ospedaliero alla condizione che egli segua la formazione impartita dall'ENSP e si sottoponga all'esame previsto al termine di tale formazione.

Sulla seconda questione

59 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso in cui un cittadino di uno Stato membro sia in possesso di un diploma, ottenuto in uno Stato membro, equivalente a quello richiesto in un altro Stato membro per accedere ad un posto nel pubblico impiego ospedaliero, il diritto comunitario osti a che le autorità dell'ultimo Stato membro subordinino l'accesso di tale cittadino al detto posto al superamento di un concorso come quello di ammissione all'ENSP.

Osservazioni presentate alla Corte

60 La sig.ra Burbaud fa valere che l'imposizione di un concorso di ammissione all'ENSP ad un cittadino di uno Stato membro il quale abbia già acquisito le qualifiche richieste grazie ad una formazione seguita in un altro Stato membro costituisce al contempo una violazione dell'art. 3, primo comma, lett. a), della direttiva, una discriminazione diretta o indiretta vietata dal diritto comunitario e un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, che non può essere giustificata da esigenze imperative d'interesse generale.

61 Il governo francese afferma che il concorso di ammissione all'ENSP è una forma di assunzione e che il superamento di tale concorso non attesta assolutamente che l'interessato abbia seguito con successo un ciclo di studi secondario. Inoltre, il concorso sarebbe concepito per rispettare il principio di uguaglianza nella selezione dei candidati al medesimo posto. Esso sarebbe considerato il modo più imparziale e più oggettivo per attuare il principio di uguaglianza nell'accesso al pubblico impiego.

62 Ne deriva che non si può ritenere che tale concorso si concluda con il conseguimento di un diploma ai sensi dell'art. 1 della direttiva e che, di conseguenza, uno Stato membro non è obbligato a riconoscere l'equivalenza tra i concorsi che esso stesso organizza e i concorsi imposti da altri Stati membri.

63 Il governo francese aggiunge che gli Stati membri rimangono competenti a definire le modalità di assunzione e le norme di funzionamento del pubblico impiego all'interno di ciascuno di essi. Tale competenza si deve esercitare in conformità con l'art. 6 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE), che sancisce il principio di non discriminazione, e con l'art. 48, n. 2, del Trattato, secondo cui la libera circolazione dei lavoratori «implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro».

64 A tale proposito il governo francese rileva che l'imposizione di uno stesso concorso a tutti i candidati - a prescindere dalla loro cittadinanza - i quali aspirano ad un posto nel pubblico impiego di uno Stato membro è rigorosamente conforme al principio di parità di trattamento. Del resto, anche la Commissione avrebbe condiviso tale opinione in un parere motivato del 13 marzo 2000 rivolto alla Repubblica francese ai sensi dell'art. 226 CE.

65 In risposta ad un quesito posto dalla Corte, il governo francese ha precisato alle udienze che il concorso di ammissione all'ENSP costituisce una modalità di assunzione nel pubblico impiego. Dato che qualsiasi accesso ad un impiego presuppone che il candidato interessato sia sottoposto ad un concorso o ad un'altra modalità di assunzione, tale concorso non costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

66 Lo stesso governo sostiene in subordine che, anche qualora la Corte dovesse decidere che detto concorso costituisce un ostacolo del genere, quest'ultimo sarebbe in ogni caso giustificato da un'esigenza imperativa d'interesse generale, ossia quella di selezionare i migliori candidati a condizioni il più possibile oggettive. Le modalità di detto concorso sarebbero inoltre non discriminatorie, idonee a garantire l'obiettivo perseguito e proporzionate rispetto a tale obiettivo.

67 In merito, in particolare, a tale ultima condizione, il governo francese sostiene che la circostanza che la sig.ra Burbaud abbia già superato un concorso di ammissione al pubblico impiego ospedaliero in Portogallo non implica che sia sproporzionato imporle un concorso di ammissione all'ENSP. Infatti il reclutamento da parte di un datore di lavoro non potrebbe dispensare il candidato ad un posto offerto da un altro datore dal sottoporsi alla procedura di selezione imposta da quest'ultimo. Inoltre, imporre alla sig.ra Burbaud il concorso di ammissione all'ENSP non significherebbe privarla del beneficio delle sue qualifiche in quanto queste ultime potrebbero essere prese in considerazione, dopo il superamento del concorso, mediante un esonero totale o parziale della formazione all'ENSP.

68 Il governo italiano ritiene che la seconda questione non riguardi la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità ai sensi dell'art. 48 del Trattato, né il riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono le formazioni professionali come previsto dalla direttiva, bensì l'equivalenza tra le procedure di selezione per l'esercizio di mansioni direttive nel pubblico impiego.

69 Questa materia, secondo tale governo, rientra nella competenza e nell'ambito discrezionale del singolo Stato membro, il quale deve essere libero di individuare la procedura più adeguata al proprio sistema e alle proprie esigenze. Tale potere discrezionale non deve chiaramente essere considerato assoluto, dato che è soggetto a determinati limiti, quali quelli derivanti dal divieto di discriminazione tra lavoratori.

70 Il governo italiano rileva che, qualora non si superino tali limiti, il possesso di un titolo che consente di assicurare un posto dirigenziale nel servizio pubblico di uno Stato membro non sembra costituire una condizione necessaria e sufficiente per esercitare una professione analoga in tutti gli altri Stati membri. Peraltro è escluso, secondo tale governo, che il lavoratore che abbia esercitato un'attività professionale in uno Stato membro nell'ambito di un servizio pubblico si esima, per quest'unico motivo, dalle procedure pubbliche di selezione previste per l'esercizio della stessa professione o di una professione analoga in un altro Stato membro.

71 Il governo svedese sostiene che non è conforme alle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori l'applicazione di un sistema di assunzione che impone a lavoratori pienamente qualificati la partecipazione ad un concorso di ammissione concepito per la selezione di persone che non hanno ancora raggiunto il livello di qualifica richiesto per l'esercizio della professione di cui trattasi.

72 Tale governo afferma che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, se si può stabilire che un sistema di assunzione ostacola la libera circolazione dei lavoratori, tale sistema rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 48 del Trattato anche se esso è applicato allo stesso modo ai cittadini nazionali e a quelli di altri Stati membri. Norme che ostacolino la libera circolazione dei lavoratori possono essere ammesse unicamente se perseguono uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sono giustificate da esigenze imperative d'interesse pubblico. Inoltre, l'applicazione di dette norme dovrebbe essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo in esame e non dovrebbe eccedere quanto necessario a tal fine.

73 Secondo il governo svedese, un concorso volto al reclutamento nel pubblico impiego non può essere concepito in modo da discriminare ingiustificatamente i lavoratori migranti rispetto a quelli nazionali o da ostacolare in modo ingiustificato la libera circolazione dei lavoratori. Tale governo ritiene che, per quanto esso può giudicare sulla base dei documenti forniti nella decisione di rinvio, il concorso di cui trattasi nella causa principale viola tali principi.

74 Un amministratore ospedaliero formato in uno Stato membro diverso dalla Francia sarebbe costretto, nel sistema di cui trattasi nella causa principale, a superare un concorso d'accesso destinato alla selezione delle persone ammesse a seguire un tirocinio destinato, appunto, a formare amministratori ospedalieri.

75 Orbene, tale concorso non sarebbe concepito in modo tale da tener conto dell'esperienza maturata nella professione di cui trattasi né dell'insieme delle competenze impartite dalla formazione e richieste per poter esercitare tale professione in Francia. Infatti, non ci si potrebbe proprio aspettare dalle persone che il concorso d'ammissione è volto a selezionare che esse abbiano acquisito tale esperienza e tali competenze.

76 Il governo svedese rileva che, poiché tale concorso d'ammissione non prende in considerazione l'esperienza professionale, esso sfavorisce i lavoratori più qualificati in quanto essi non possono ottenere il riconoscimento di tale esperienza. Un lavoratore pienamente qualificato con esperienza nella professione di cui trattasi sarebbe certamente meno incline a candidarsi per un posto se sapesse anticipatamente che non si terrà conto delle sue elevate competenze al momento della valutazione della sua candidatura. Il fatto che competenze valutabili oggettivamente e palesemente pertinenti all'impiego in esame non siano prese in considerazione al momento della selezione dovrebbe in via di principio essere considerato un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

77 Inoltre, il gruppo di lavoratori più qualificati, la cui esperienza non sarebbe considerata ai fini del concorso di ammissione all'ENSP, sarebbe necessariamente costituito per la maggior parte da lavoratori migranti e non da persone che hanno effettuato la formazione in Francia o che hanno lavorato in tale paese.

78 Secondo detto governo, dagli atti non emergono le esigenze imperative d'interesse generale atte a giustificare tale ostacolo.

79 Nelle sue osservazioni scritte la Commissione rilevava che il riconoscimento di un diploma attribuisce al suo titolare il diritto di esercitare una determinata professione sul territorio nazionale, ma non può assicurargli un posto di lavoro. Una volta ottenuto il riconoscimento del diploma, il titolare di quest'ultimo è soggetto alle regole del mercato del lavoro e, a maggior ragione, alle procedure di assunzione che vi si applicano.

80 La Commissione sosteneva pertanto che le autorità francesi sono legittimate a subordinare al superamento di un concorso, come quello di ammissione all'ENSP, l'accesso all'impiego pubblico dei cittadini di altri Stati membri che posseggono un diploma equivalente a quello richiesto in Francia, anche se essi hanno superato un concorso simile nel loro Stato membro d'origine.

81 Tuttavia, in udienza, la Commissione ha modificato la sua opinione come segue. Oltre a costituire una modalità di reclutamento, il concorso di ammissione all'ENSP disciplinerebbe l'accesso alla formazione da questa impartita. Orbene, il citato concorso non consentirebbe di tener conto delle qualifiche di cittadini di Stati membri ottenute in altri Stati membri, come quelle della sig.ra Burbaud. Esso costituirebbe, di conseguenza, una violazione della direttiva nei confronti delle persone già qualificate.

82 Se il tipo di posto di cui trattasi nella causa principale non potesse essere qualificato come professione regolamentata ai sensi della direttiva, l'obbligo di superare il concorso di ammissione all'ENSP in un caso come quello della causa principale costituirebbe un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, in quanto tale superamento non darebbe direttamente accesso ad un posto ma ad una formazione obbligatoria della durata di più di due anni.

83 Se si può ammettere, secondo la Commissione, che l'ostacolo costituito dall'obbligo di superare il concorso di ammissione possa essere giustificato da un'esigenza imperativa d'interesse generale invocata dal governo francese, ossia la selezione dei migliori candidati a condizioni il più possibile oggettive, il requisito di proporzionalità ai sensi della giurisprudenza della Corte non sarebbe rispettato nella fattispecie.

84 Infatti, l'obbligo per la sig.ra Burbaud di partecipare ad un concorso che abbia per scopo la disciplina dell'accesso ad una formazione dalla quale dovrebbe essere del tutto esonerata e che non permetta di tener conto delle sue qualifiche non sarebbe proporzionato rispetto allo scopo perseguito.

Risposta della Corte

85 Emerge dal fascicolo e dalla normativa francese pertinente che il concorso di ammissione all'ENSP persegue un duplice scopo.

86 Infatti, il superamento del concorso dà, da un lato, accesso alla formazione impartita dall'ENSP, che è una scuola di formazione per il pubblico impiego francese. A tale proposito, il concorso mira a verificare le qualifiche presumibilmente in possesso dei candidati sulla base del conseguimento di diplomi universitari, ma che non hanno ad oggetto specificatamente la gestione di un ospedale.

87 Dall'altro, i partecipanti al detto concorso sono reclutati nel pubblico impiego come allievi tirocinanti retribuiti. Si tratta dunque parimenti di un modo di selezione e di assunzione introdotto dal legislatore al fine di consentire l'accesso ad un posto nel pubblico impiego.

88 Se è vero che tale assunzione diventa definitiva solo al momento della nomina in ruolo, successiva al superamento dell'esame conclusivo della formazione presso l'ENSP, è nondimeno vero che tale esame non costituisce una seconda selezione. Infatti, emerge dal fascicolo che il concorso di ammissione all'ENSP è volto all'assunzione di un numero definito di candidati, determinato in funzione delle previsioni dei posti disponibili nel pubblico impiego ospedaliero all'uscita dall'ENSP. Ciò è peraltro confermato dalla circostanza che i casi di insuccesso all'esame conclusivo della formazione sono molto rari.

89 Il concorso di ammissione all'ENSP riveste così un ruolo essenziale nella procedura di selezione e di assunzione nel pubblico impiego ospedaliero francese. Tale aspetto, relativo all'assunzione e alla selezione, del concorso non è secondario rispetto a quello relativo all'accesso alla formazione.

90 Si deve ricordare a tale proposito che la seconda questione ha ad oggetto precisamente il diritto della sig.ra Burbaud all'accesso al pubblico impiego francese, che essa basa sulla pretesa equivalenza delle sue qualifiche con quelle ottenute in esito alla formazione presso l'ENSP e sul suo superamento, in Portogallo, di un concorso che si asserisce simile a quello di ammissione all'ENSP.

91 Orbene, la direttiva non verte sulla scelta delle procedure di selezione e di assunzione previste per assegnare un posto di lavoro e non può essere invocata per vantare un diritto di essere effettivamente assunti. La direttiva si limita, infatti, ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro al fine di consentire a chi le possiede di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato membro, secondo le procedure di selezione e di assunzione che ivi disciplinano l'accesso ad una professione regolamentata.

92 Pertanto, il riconoscimento dell'equivalenza del diploma della sig.ra Burbaud comporterebbe, come si evince dalla soluzione data alla prima questione, che essa debba essere esonerata dalla formazione presso l'ENSP e dall'esame conclusivo di quest'ultima, ma esso non può di per sé giustificare l'esonero dal superamento del concorso di ammissione all'ENSP, in quanto, come emerge dai punti 87-89 della presente sentenza, tale esame riveste un ruolo essenziale nella procedura di selezione e di assunzione nel pubblico impiego ospedaliero.

93 Ne consegue parimenti che la circostanza, nei limiti in cui sia appurata dal giudice a quo, che la sig.ra Burbaud abbia già superato un concorso di assunzione simile nel suo Stato membro di origine non è di per sé rilevante per risolvere la seconda questione alla luce della direttiva.

94 In considerazione della formulazione della seconda questione, nonché del riferimento all'art. 48 del Trattato nella motivazione della decisione di rinvio e al fine di fornire una soluzione utile al giudice del rinvio, si deve integrare la risposta a tale questione con un'analisi vertente sulle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori.

95 Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori qualsiasi provvedimento nazionale, che, anche se applicabile senza discriminazioni in base alla cittadinanza, può ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte di un cittadino di uno Stato membro, di tale libertà fondamentale garantita dal Trattato (v., in tal senso, in particolare, sentenza 31 marzo 1993, causa C-19/92, Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32).

96 L'obbligo di superare un concorso per accedere ad un posto nel pubblico impiego non può di per sé costituire un ostacolo ai sensi di tale giurisprudenza.

97 Infatti, dato che l'accesso ad ogni nuovo impiego è in linea di principio subordinato alla procedura di assunzione prevista per lo stesso, l'obbligo di superare un concorso di assunzione per accedere ad un posto nel pubblico impiego in uno Stato membro non è, in quanto tale, atto a dissuadere i candidati che hanno già superato un concorso simile in un altro Stato membro dall'esercitare il loro diritto alla libera circolazione in quanto lavoratori.

98 Pertanto la circostanza, evidenziata dal giudice a quo, che la sig.ra Burbaud abbia già superato un concorso di assunzione simile nel suo Stato membro di origine, sempreché appurata, non è di per sé rilevante per risolvere la seconda questione alla luce delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione dei lavoratori.

99 Tuttavia, le modalità del concorso di ammissione all'ENSP non consentono di tener conto delle qualifiche specifiche in materia di gestione ospedaliera in quanto, nella logica del sistema di assunzione francese di cui trattasi nella causa principale, si presuppone proprio che il candidato non le possegga ancora. Tale concorso è volto infatti a selezionare candidati che, per definizione, non sono ancora formati per tale gestione.

100 Orbene, l'imposizione di un concorso del genere a cittadini di Stati membri che siano già qualificati nel settore della gestione ospedaliera in un altro Stato membro li priva della possibilità di far valere le loro qualifiche specifiche in tale ambito e costituisce quindi per loro uno svantaggio tale da dissuaderli ad esercitare il loro diritto alla libera circolazione in quanto lavoratori e a candidarsi ad un posto in tale settore in Francia.

101 Si tratta inoltre palesemente di un ostacolo che condiziona l'accesso al posto in esame in quanto il superamento di tale concorso è necessario per poter accedere alla formazione all'ENSP cui, a sua volta, è subordinato l'accesso a tale impiego (v. punto 46 della presente sentenza).

102 Occorre tuttavia esaminare se tale ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori possa essere giustificato alla luce delle disposizioni del Trattato.

103 A tale proposito, in merito alla questione se esista un'esigenza imperativa d'interesse generale atta a giustificare detto ostacolo, il governo francese ha sostenuto che lo scopo del concorso di ammissione all'ENSP è di selezionare i migliori candidati a condizioni il più possibile oggettive.

104 Anche se tale scopo costituisce, di fatto, un'esigenza imperativa d'interesse generale atta a giustificare l'ostacolo di cui trattasi, è ancora necessario, secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare, che la limitazione della libera circolazione dei lavoratori causata da tale ostacolo non vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito (v., in particolare, sentenza 11 luglio 2002, causa C-294/00, Gräbner, Racc. pag. I-6515, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

105 Orbene, l'imposizione del superamento del concorso di ammissione all'ENSP, volto a selezionare candidati non ancora qualificati, a cittadini di Stati membri già qualificati non è un provvedimento necessario al raggiungimento dello scopo di selezionare i migliori candidati a condizioni il più possibile oggettive.

106 Infatti, questi cittadini si dovrebbero in tal modo sottoporre ad un concorso che persegue, in particolare, lo scopo di dare accesso ad una formazione dalla quale essi dovrebbero invece essere esonerati sulla base delle qualifiche ottenute in un altro Stato membro. Ne consegue che, alla luce di quanto sopra, l'obbligo di superare il detto concorso comporta per tali cittadini una retrocessione che non è necessaria per il raggiungimento dello scopo perseguito.

107 Peraltro, la normativa francese prevede, entro determinate percentuali massime degli organici, un regime definito «di accesso esterno», che consente a taluni dipendenti di essere esonerati dal concorso di ammissione all'ENSP sulla base, in particolare, della loro esperienza nel pubblico impiego. Tali dipendenti devono svolgere un tirocinio di un anno, durante il quale sono tenuti a seguire determinati lavori presso l'ENSP. Al termine del tirocinio, se ritenuti idonei, conseguono la nomina in ruolo.

108 Certamente tale regime non potrebbe essere applicato senza adattamenti, in particolare per quanto riguarda l'oggetto del tirocinio, a cittadini comunitari quali la sig.ra Burbaud, in quanto essi dispongono di qualifiche specifiche in materia di gestione ospedaliera. Tale regime presuppone, inoltre, che il candidato abbia già superato precedentemente un concorso per accedere al pubblico impiego francese, il che non si verifica in una situazione come quella oggetto della causa principale.

109 L'esistenza di un tale regime mostra tuttavia che possono essere previsti metodi di assunzione, sotto forma di concorsi o sotto altra forma, meno restrittivi del concorso di ammissione all'ENSP, al fine di consentire segnatamente ai cittadini degli Stati membri, come la sig.ra Burbaud, di fare valere le proprie qualifiche specifiche.

110 Si deve, di conseguenza, considerare che l'imposizione del superamento del concorso di ammissione all'ENSP in una fattispecie come quella di cui trattasi nella causa principale va oltre quanto necessario al raggiungimento dello scopo di selezionare i migliori candidati a condizioni il più possibile oggettive e non può quindi essere giustificata alla luce delle disposizioni del Trattato.

111 Certamente non spetta alla Corte esprimersi sulle modalità di una procedura alternativa di assunzione che, in fattispecie come quella della causa principale, siano proporzionate rispetto allo scopo invocato. Esse dovrebbero tuttavia assicurare in particolare che, a seguito dell'assunzione, i cittadini di Stati membri qualificati in altri Stati membri siano correttamente inseriti nell'elenco che determina l'ordine in cui gli interessati possono scegliere il loro luogo di destinazione e che viene compilato, per gli allievi formati all'ENSP, in funzione dei loro risultati all'esame conclusivo della formazione.

112 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono si deve risolvere la seconda questione dichiarando che, qualora un cittadino di uno Stato membro sia in possesso di un diploma, conseguito in uno Stato membro, equivalente a quello richiesto in un altro Stato membro per accedere ad un posto nel pubblico impiego ospedaliero, il diritto comunitario osta a che le autorità dell'ultimo Stato membro subordinino l'assegnazione di tale cittadino al detto posto al superamento di un concorso come quello di ammissione all'ENSP.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

113 Le spese sostenute dai governi francese, italiano e svedese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour administrative d'appel de Douai con decisione 12 luglio 2001, dichiara:

1) La constatazione del superamento dell'esame conclusivo della formazione presso l'École nationale de la santé publique, che conduce a una nomina in ruolo nel pubblico impiego ospedaliero francese, deve essere qualificata come «diploma» ai sensi della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Spetta al giudice a quo verificare, ai fini dell'applicazione dell'art. 3, primo comma, lett. a), di tale direttiva, se possa essere qualificato come diploma ai sensi di tale disposizione un titolo conseguito in un altro Stato membro da un cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare una professione regolamentata nello Stato membro ospitante e, se così è, esaminare entro quali limiti le formazioni certificate da tali diplomi siano equivalenti sotto il profilo della durata e delle materie trattate. Se emerge da tali verifiche che si tratta in entrambi i casi di un diploma ai sensi della direttiva e che questi diplomi certificano formazioni equivalenti, la citata direttiva osta a che le autorità dello Stato membro ospitante subordinino l'accesso di tale cittadino di uno Stato membro alla professione di dirigente nel pubblico impiego ospedaliero alla condizione che egli segua la formazione impartita dall'École nationale de la santé publique e si sottoponga all'esame previsto al termine di tale formazione.

2) Qualora un cittadino di uno Stato membro sia in possesso di un diploma conseguito in uno Stato membro, equivalente a quello richiesto in un altro Stato membro per accedere ad un posto nel pubblico impiego ospedaliero, il diritto comunitario osta a che le autorità dell'ultimo Stato membro subordinino l'assegnazione di tale cittadino al detto posto al superamento di un concorso come quello di ammissione all'École nationale de la santé publique.

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