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Document 62001CJ0207

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 settembre 2003.
Altair Chimica SpA contro ENEL Distribuzione SpA.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Firenze - Italia.
Concorrenza - Posizione dominante - Fornitura di energia elettrica - Fatturazione di un sovrapprezzo.
Causa C-207/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-08875

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:451

62001J0207

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 settembre 2003. - Altair Chimica SpA contro ENEL Distribuzione SpA. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte d'appello di Firenze - Italia. - Concorrenza - Posizione dominante - Fornitura di energia elettrica - Fatturazione di un sovrapprezzo. - Causa C-207/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-08875


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto

(Art. 234 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 23)

2. Concorrenza - Regole comunitarie - Ambito di applicazione ratione materiae - Comportamento anticoncorrenziale - Nozione - Comportamento di un'impresa imposto da una normativa nazionale e che si limita alla riscossione, per conto dello Stato, di sovrapprezzi configuranti imposizioni - Esclusione

(Artt. 81 CE e 82 CE)

3. Atti delle istituzioni - Raccomandazioni - Effetto diretto - Esclusione - Presa in considerazione da parte del giudice nazionale - Obbligo - Portata

(Art. 249, quinto comma, CE)

4. Industria - Strutture tariffarie per l'energia elettrica - Raccomandazione 81/924 - Ambito di applicazione ratione materiae - Sovrapprezzo sulla fornitura di energia elettrica - Esclusione

(Raccomandazione del Consiglio 81/924)

Massima


$$1. L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Compete alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della detta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio.

( v. punti 24-25 )

2. Poiché gli artt. 81 CE e 82 CE riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa, essi non si applicano se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro. In una situazione del genere la restrizione della concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese. Gli artt. 81 CE e 82 CE si applicano invece nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese.

Pertanto, non può costituire un comportamento anticoncorrenziale l'attività di un'impresa che dev'essere considerata agente come esattore di imposte. Ciò si verifica qualora l'impresa, che non agisce come operatore economico e non dispone di margini di discrezionalità, si limiti alla riscossione, per conto dello Stato, di sovrapprezzi che costituiscono imposizioni rientranti in via esclusiva nella competenza dello Stato quali il sovrapprezzo per onere nucleare e il sovrapprezzo per nuovi impianti di produzione da fonti di energia rinnovabili e assimilate sulla fornitura di elettricità istituiti dalla legge italiana.

( v. punti 30-35 )

3. Anche se le raccomandazioni non sono destinate a produrre effetti vincolanti e non possono far sorgere diritti azionabili dai singoli dinanzi ad un giudice nazionale, esse non sono tuttavia del tutto prive di effetti giuridici. Infatti, i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell'interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante.

( v. punto 41 )

4. Sia dalla sua intitolazione sia dai principi che essa enuncia, risulta che la raccomandazione 81/924, concernente le strutture tariffarie per l'energia elettrica nella Comunità, si applica soltanto alla struttura delle tariffe dell'energia elettrica. Infatti, essa intende unificare i principi alla base delle strutture tariffarie nei diversi Stati membri e migliorare la trasparenza e la pubblicità dei prezzi dell'elettricità. Anche se tale raccomandazione fornisce indicazioni sui diversi costi che i prezzi devono coprire, essa non contiene tuttavia elementi che consentano di sostenere la possibilità di interpretarla nel senso della sua applicabilità ad un'imposta istituita sul consumo di energia elettrica. Pertanto, la detta raccomandazione non è tale da impedire ad uno Stato membro di prelevare sovrapprezzi sulla fornitura di elettricità.

( v. punti 42-43 )

Parti


Nel procedimento C-207/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dalla Corte d'appello di Firenze nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Altair Chimica SpA

e

ENEL Distribuzione SpA,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 dicembre 1996, 96/99/CE (GU 1997, L 8, pag. 12), e dalla raccomandazione del Consiglio 27 ottobre 1981, 81/924/CEE, concernente le strutture tariffarie per l'energia elettrica nella Comunità (GU L 337, pag. 12),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Altair Chimica SpA, dall'avv. F. Lorenzoni;

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. Traversa, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Altair Chimica SpA, rappresentata dall'avv. F. Lorenzoni, della ENEL Distribuzione SpA, rappresentata dagli avv.ti G.M. Roberti e A. Franchi, del governo italiano, rappresentato dall'avv. G. De Bellis, e della Commissione, rappresentata dal sig. E. Traversa, all'udienza del 16 gennaio 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 23 gennaio 2001, pervenuta in cancelleria il 18 maggio successivo, la Corte d'appello di Firenze ha proposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 76, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 30 dicembre 1996, 96/99/CE (GU 1997, L 8, pag. 12; in prosieguo: la «direttiva 92/12»), e della raccomandazione del Consiglio 27 ottobre 1981, 81/924/CEE, concernente le strutture tariffarie per l'energia elettrica nella Comunità (GU L 337, pag. 12).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Altair Chimica SpA (in prosieguo: l'«Altair») e l'ENEL Distribuzione SpA (in prosieguo: l'«ENEL»), riguardante la riscossione di sovrapprezzi sulla fornitura di energia elettrica.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 Il terzo considerando della direttiva 92/12 è così formulato:

«considerando che deve essere definita la nozione di prodotti soggetti ad accisa; che solo le merci considerate tali in tutti gli Stati membri possono essere oggetto di norme comunitarie; che tali prodotti possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche; che il mantenimento o l'introduzione di altre imposizioni indirette non devono dar luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera».

4 L'art. 3 della direttiva 92/12 così dispone:

«1. La presente direttiva è applicabile, a livello comunitario, ai prodotti seguenti, come definiti nelle direttive ad essi relative:

- gli oli minerali,

- l'alcole e le bevande alcoliche,

- i tabacchi lavorati.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta.

3. Gli Stati membri conservano la facoltà di introdurre o mantenere imposizioni che colpiscono prodotti diversi da quelli di cui al paragrafo 1, a condizione tuttavia che dette imposte non diano luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

Ferma restando questa condizione, gli Stati membri conserveranno altresì la facoltà di applicare tasse sulle prestazioni di servizi che non abbiano il carattere di tasse sulla cifra d'affari, comprese quelle connesse con prodotti soggetti ad accisa».

5 La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag. 12), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/74/CE (GU L 365, pag. 46; in prosieguo: la «direttiva 92/81»), definisce inoltre gli oli minerali soggetti all'accisa armonizzata.

6 L'art. 2, n. 1, di tale direttiva contiene un elenco tassativo dei prodotti ai quali essa è applicabile. L'elettricità non figura tra tali prodotti.

7 L'art. 2, nn. 2 e 3, della direttiva 92/81 prevede inoltre quanto segue:

«2. Gli oli minerali, diversi da quelli per cui la direttiva 92/82/CEE prescrive un livello di accisa, sono assoggettati all'accisa se sono destinati ad essere utilizzati, se sono messi in vendita o se sono utilizzati come combustibili o carburanti. L'aliquota del diritto esigibile è fissata, a seconda dell'uso, al livello applicabile al combustibile o al carburante per motori equivalente.

3. Oltre ai prodotti oggetto d'imposizione di cui al paragrafo 1, è tassato come carburante qualsiasi prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. Qualsiasi altro idrocarburo, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato per riscaldamento, è tassato secondo l'aliquota applicabile all'olio minerale equivalente.

Tuttavia, il carbone, la lignite, la torba o qualsiasi altro idrocarburo solido simile o il gas naturale possono essere tassati conformemente all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 92/12».

8 L'art. 4, n. 3, primo comma, della direttiva 92/81 è formulato come segue:

«Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione di oli minerali non è considerato come un fatto generatore dell'accisa fintantoché esso sia effettuato per i fini della produzione».

9 La direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/82/CEE, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316, pag. 19), quale modificata dalla direttiva 94/74 (in prosieguo: la «direttiva 92/82»), contiene nel suo art. 2, n. 1, un elenco tassativo degli oli minerali ai quali essa è applicabile. L'energia elettrica non fa parte di tale elenco.

10 La raccomandazione 81/924 invita gli Stati membri a fare in modo che le strutture tariffarie dell'energia elettrica siano basate sui seguenti principi comuni:

«1. la tariffa dell'energia elettrica dovrebbe essere strutturata ed adottata in modo da permettere l'applicazione di una politica razionale dei prezzi e da rispecchiare i costi sostenuti per le varie categorie di utenti; essa dovrebbe tenere in conto l'utilizzazione razionale dell'energia ed evitare l'incoraggiamento a consumi non giustificati, soddisfacendo al contempo, nel modo migliore, a criteri di chiarezza e di semplicità;

2. la tariffa binomia, che fra le varie formule tariffarie consente di riprodurre in modo ottimale la struttura dei costi di fornitura dell'energia elettrica, dev'essere generalizzata (...);

3. le strutture tariffarie promozionali, che incoraggiano un consumo inutile e diminuiscono artificialmente il prezzo dell'elettricità, dovrebbero essere escluse;

4. le tariffe basate sull'utilizzazione dell'energia elettrica dovrebbero essere abolite a meno che tali tariffe non siano conformi alle disposizioni generali del punto 1 ed a meno che esse non contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi a lungo termine della politica energetica;

5. allo scopo di trasferire la domanda al di fuori dei periodi di massimo carico della rete e di consentire eventuali scarichi, si dovrebbero prevedere tariffe multiple a prezzi differenziati, e/o contratti comportanti la possibilità d'interrompere le forniture;

6. le tariffe non dovrebbero venire mantenute a livelli artificialmente bassi, ad esempio per ragioni sociali o di politica antinflazionistica; in tali casi, dovrebbero essere prese, ove necessario, disposizioni specifiche;

7. le strutture tariffarie dovrebbero garantire la possibilità di aggiornare i prezzi a intervalli regolari.

[A] proseguire le ricerche sulle caratteristiche della domanda di energia elettrica delle varie categorie di utenti e della sua evoluzione a lungo termine nonché [a] svilupparle in stretta cooperazione a livello comunitario, allo scopo di migliorare ulteriormente le strutture tariffarie.

[A] far sì che i prezzi dell'energia elettrica abbiano il più alto grado di trasparenza possibile e che questi prezzi e i costi per i consumatori siano resi pubblici per quanto possibile».

La normativa nazionale

11 Il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 (GURI n. 90 del 5 dicembre 1944, serie speciale), prevede, nell'art. 1, l'istituzione di un Comitato interministeriale dei prezzi (in prosieguo: il «CIP»), per garantire il coordinamento e la disciplina dei prezzi.

12 L'art. 1 del decreto legislativo C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 (GURI n. 217 del 22 settembre 1947, pag. 2789), ha conferito al CIP il potere di istituire casse di conguaglio e di stabilire le modalità delle relative contribuzioni ai fini dell'unificazione o perequazione dei prezzi. La Cassa conguaglio per il settore elettrico (in prosieguo: la «Cassa») è stata istituita sulla base di tale decreto. Essa è stata finanziata, in particolare, mediante il «sovrapprezzo termico», consistente in una maggiorazione del prezzo dell'elettricità istituita per incoraggiare il risparmio energetico ed il cui importo era periodicamente aggiornato dal CIP.

13 Nel 1987 la Repubblica italiana ha deciso, con referendum, di porre fine alla produzione di energia nucleare e di chiudere le centrali nucleari. Per far fronte ai costi derivanti da tale decisione, il CIP, con delibera 27 gennaio 1988 (GURI n. 26 del 2 febbraio 1988, pag. 27), ha deciso di istituire una «maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico», che doveva essere applicata in via provvisoria.

14 Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Supplemento ordinario alla GURI n. 13 del 16 gennaio 1991, pag. 3), tale maggiorazione straordinaria è stata denominata «sovrapprezzo per onere nucleare». Essa ha successivamente acquisito carattere permanente e le relative entrate sono utilizzate, in particolare, per rimborsare all'ENEL e alle imprese costruttrici di centrali nucleari interessate i costi supplementari derivanti dalla decisione di abbandonare definitivamente la costruzione di centrali nucleari.

15 L'art. 22 della legge n. 9/91 prevede l'adozione di misure per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabili o assimilate.

16 Con delibera 29 aprile 1992 (GURI n. 109 del 12 maggio 1992, pag. 21). il CIP ha deciso di istituire un «sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate», destinato a finanziare gli aiuti concessi alle imprese produttrici di energia da fonti rinnovabili. Tale sovrapprezzo consiste in un prelievo sulle forniture di energia elettrica secondo aliquote decrescenti in rapporto alla tensione dell'energia elettrica consumata.

17 La maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico ed il sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (in prosieguo: i «sovrapprezzi») sono riscossi dall'ENEL, che li versa alla Cassa. Quest'ultima ridistribuisce le somme percepite tra le varie imprese alle quali sono destinate.

Causa principale e questione pregiudiziale

18 L'Altair è una società che produce soda caustica, potassa caustica e cloruro di potassio attraverso un processo elettrochimico. Tale attività è, secondo il giudice del rinvio, un'attività industriale energivora, in cui l'energia elettrica è utilizzata come «energia di processo» e costituisce una vera e propria materia prima immessa nel processo produttivo, poiché s'incorpora nel prodotto finale senza potersene distinguere.

19 Come risulta dal fascicolo, l'Altair in un primo tempo ha rifiutato di pagare i sovrapprezzi relativi al proprio consumo di energia elettrica nei mesi di febbraio e marzo 1997. Conseguentemente l'ENEL, con ricorso 27 giugno 1997, ha chiesto al presidente del Tribunale di Firenze di ingiungere all'Altair il pagamento degli importi di cui trattasi.

20 Essendo stata condannata, a seguito di vari procedimenti, al pagamento delle somme controverse, l'Altair ha adito la Corte d'appello di Firenze. Dinanzi a tale giudice essa ha rilevato che le disposizioni regolamentari che istituiscono i sovrapprezzi sono incompatibili con il diritto comunitario ed in particolare con gli artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE, nonché con la direttiva 92/12 e con la raccomandazione 81/924.

21 Ritenendo che per la soluzione della controversia dinanzi ad essa pendente fosse necessario interpretare varie disposizioni di diritto comunitario, la Corte d'appello di Firenze ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«La Corte di appello di Firenze solleva questione pregiudiziale avanti alla Corte di giustizia dell[e] Comunità Europe[e] affinché stabilisca quale sia l'esatta interpretazione degli artt. 81 [CE], 82 [CE], e 85 [CE], della direttiva 92/12, e della raccomandazione [81/924], al fine di accertare se con detta normativa comunitaria sia in contrasto la normativa interna costituita dal decreto legislativo n. 347/44, dal decreto legislativo n. 896/47, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 373/94, dal decreto legislativo n. 98/48 e dalla legge n. 9/91».

22 Dall'ordinanza di rinvio risulta che la Corte d'appello è incline a ritenere, da un lato, che i sovrapprezzi costituiscano prestazioni supplementari, ai sensi degli artt. 81, n. 1, lett. e), CE, e 82, lett. d), CE, e, dall'altro, che le materie prime non possano essere tassate.

Sulla ricevibilità

23 Il governo italiano ha espresso dubbi sulla ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale. Secondo lo stesso, l'ordinanza di rinvio non conterrebbe né gli elementi minimi indispensabili riguardanti il contesto giuridico della causa principale, né quelli relativi ai fatti, e non soddisfarebbe pertanto le condizioni di ricevibilità quali risultanti dalla giurisprudenza della Corte.

24 Al riguardo occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 21 settembre 1999, cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens', Racc. pag. I-6025, punto 38).

25 Le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio pregiudiziale devono non solo consentire alla Corte di fornire risposte utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri nonché alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia. Compete alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della detta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, ordinanze 30 aprile 1998, cause riunite C-128/97 e C-137/97, Testa e Modesti, Racc. pag. I-2181, punto 6, e 11 maggio 1999, causa C-325/98, Anssens, Racc. pag. I-2969, punto 8).

26 Nel caso di specie, dalla lettura dell'ordinanza di rinvio risulta che il giudice del rinvio ha definito in modo sufficiente l'ambito di fatto e di diritto nel quale formula la sua questione d'interpretazione del diritto comunitario e che ha fornito alla Corte tutte le informazioni necessarie per consentire a quest'ultima di rispondere utilmente alla detta questione.

27 Dalle osservazioni presentate dal governo italiano nonché dalla Commissione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia, risulta inoltre che le informazioni contenute nell'ordinanza di rinvio hanno loro permesso di prendere utilmente posizione sulla questione posta alla Corte.

28 Ne consegue che la questione pregiudiziale è ricevibile.

Sulla questione pregiudiziale

29 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE, la direttiva 92/12 o la raccomandazione 81/924 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa che prevede il prelievo di sovrapprezzi sull'energia elettrica quali quelli di cui alla causa principale quando detta energia è utilizzata in un processo elettrochimico.

30 Per quanto riguarda, in primo luogo, l'interpretazione degli articoli del Trattato, occorre ricordare, da un lato, che gli artt. 81 CE e 82 CE riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa. Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, gli artt. 81 CE e 82 CE non trovano applicazione. In una situazione del genere la restrizione della concorrenza non trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese (sentenza 11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, Commissione e Francia/Ladbroke Racing, Racc. pag. I-6265, punto 33).

31 Gli artt. 81 CE e 82 CE si applicano invece nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (sentenza Commissione e Francia/Ladbroke Racing, cit., punto 34).

32 E' importante constatare d'altro lato che, considerata la natura delle disposizioni che disciplinano i sovrapprezzi controversi, il destinatario di tali sovrapprezzi e la destinazione del loro gettito, nonché le sanzioni e le procedure di recupero previste nel caso in cui questi ultimi non vengano pagati, i detti sovrapprezzi sono da qualificare come imposte.

33 Tale qualificazione è inoltre conforme a quella fornita dalla Corte nella sentenza 21 maggio 1980, causa 73/79, Commissione/Italia (Racc. pag. 1533, punto 22), relativa ad un sovrapprezzo sullo zucchero anch'esso istituito dal CIP e versato ad una cassa di conguaglio per essere ridistribuito nell'ambito dell'industria saccarifera italiana.

34 I sovrapprezzi controversi rientrano pertanto, in quanto tali, nella competenza esclusiva dello Stato italiano, anche se essi vengono fatturati e riscossi dall'ENEL.

35 Poiché l'intervento dell'ENEL si limita alla riscossione, per conto dello Stato, di tali sovrapprezzi, esso dev'essere considerato come un esattore d'imposte. Orbene, poiché l'ENEL, nell'esercizio di tale funzione, non interviene quale operatore economico e non dispone di margini di discrezionalità, il suo intervento non può essere considerato come integrante un comportamento anticoncorrenziale, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 30 e 31 della presente sentenza.

36 Tale constatazione non può essere confutata dall'argomentazione secondo la quale il prelievo di sovrapprezzi quali quelli di cui alla causa principale comprometterebbe la situazione concorrenziale degli operatori economici che vi sono obbligati nei confronti degli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, non soggetti ad un simile prelievo. Infatti gli artt. 81 CE e 82 CE sono concepiti per essere applicati soltanto ai comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e non hanno il fine di eliminare le possibili differenze tra i regimi fiscali dei diversi Stati membri.

37 Tenuto conto di tali considerazioni, si deve concludere che gli artt. 81 CE, 82 CE, e 85 CE non ostano al prelievo di sovrapprezzi quali quelli di cui alla causa principale.

38 Con riferimento, in secondo luogo, alla compatibilità dei sovrapprezzi controversi con la direttiva 92/12, occorre ricordare che la detta direttiva elenca, nel suo art. 3, n. 1, i prodotti ai quali essa si applica.

39 Orbene, dalla lettura di tale disposizione, in combinato disposto con l'art. 2 della direttiva 92/81 e con l'art. 2 della direttiva 92/82, risulta chiaramente che l'energia elettrica non rientra nel campo di applicazione della direttiva 92/12.

40 Pertanto, senza che sia necessario esaminare se, come sostenuto dall'Altair, la direttiva 92/12 contenga un principio secondo il quale le materie prime non possono essere tassate, si deve constatare che la detta direttiva non può ostare al prelievo di sovrapprezzi quali quelli controversi.

41 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l'interpretazione della raccomandazione 81/924, occorre ricordare, da un lato, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, anche se le raccomandazioni non sono destinate a produrre effetti vincolanti e non possono far sorgere diritti azionabili dai singoli dinanzi ad un giudice nazionale, esse non sono tuttavia del tutto prive di effetti giuridici. Infatti, i giudici nazionali sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni ai fini della soluzione delle controversie sottoposte al loro giudizio, in particolare quando esse sono di aiuto nell'interpretazione di norme nazionali adottate allo scopo di garantire la loro attuazione, o mirano a completare norme comunitarie aventi natura vincolante (v. sentenza 13 dicembre 1989, causa C-322/88, Grimaldi, Racc. pag. 4407, punti 7, 16 e 18).

42 E' importante rilevare, dall'altro, che, sia dalla sua intitolazione sia dai principi che essa enuncia, risulta che la raccomandazione 81/924 si applica soltanto alla struttura delle tariffe dell'energia elettrica. Infatti, essa intende unificare i principi alla base delle strutture tariffarie nei diversi Stati membri e migliorare la trasparenza e la pubblicità dei prezzi dell'elettricità. Anche se tale raccomandazione fornisce indicazioni sui diversi costi che i prezzi devono coprire, essa non contiene tuttavia elementi che consentano di sostenere la possibilità di interpretarla nel senso della sua applicabilità ad un'imposta istituita sul consumo di energia elettrica.

43 Pertanto si deve dare atto che la raccomandazione 81/924 non può impedire ad uno Stato membro di prelevare sovrapprezzi quali quelli controversi.

44 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, alla questione pregiudiziale si deve rispondere dichiarando che gli artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE, nonché la direttiva 92/12, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che prevede il prelievo di sovrapprezzi sull'energia elettrica quali quelli di cui alla causa principale quando detta energia è utilizzata in un processo elettrochimico e che la raccomandazione 81/924 non può impedire ad uno Stato membro di prelevare sovrapprezzi di tal genere.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

45 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Firenze con ordinanza 23 gennaio 2001, dichiara:

Gli artt. 81 CE, 82 CE e 85 CE, nonché la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 30 dicembre 1996, 96/99/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale che prevede il prelievo di sovrapprezzi sull'energia elettrica quali quelli di cui alla causa principale quando detta energia è utilizzata in un processo elettrochimico e che la raccomandazione del Consiglio 27 ottobre 1981, 81/924/CEE, concernente le strutture tariffarie per l'energia elettrica nella Comunità, non può impedire ad uno Stato membro di prelevare sovrapprezzi di tal genere.

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