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Document 62001CJ0114

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 settembre 2003.
    AvestaPolarit Chrome Oy.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus - Finlandia.
    Ravvicinamento delle legislazioni - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di rifiuto - Residuo di produzione - Miniera - Utilizzo - Deposito - Art. 2, n. 1, lett. b) - Nozione di altra normativa - Legislazione nazionale che non rientra nell'ambito delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE.
    Causa C-114/01.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-08725

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:448

    62001J0114

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 settembre 2003. - AvestaPolarit Chrome Oy. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein hallinto-oikeus - Finlandia. - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE - Nozione di rifiuto - Residuo di produzione - Miniera - Utilizzo - Deposito - Art. 2, n. 1, lett. b) - Nozione di altra normativa - Legislazione nazionale che non rientra nell'ambito delle direttive 75/442/CEE e 91/156/CEE. - Causa C-114/01.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-08725


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ambiente - Rifiuti - Direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156 - Nozione - Sostanza di cui ci si disfa - Eccezione - Utilizzazione effettiva della detta sostanza per l'attività principale

    (Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156)

    2. Ambiente - Rifiuti - Direttiva 75/442, modificata dalla direttiva 91/156 - «Altra normativa» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b) - Normativa nazionale che non costituisce un provvedimento di applicazione della detta direttiva - Inclusione - Presupposti

    [Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, artt. 1, lett. d), 2, n. 1, lett. b), e 11]

    Massima


    $$1. Detriti e sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera non devono essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156, se il detentore li utilizza legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisce garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva delle sostanze destinate a tale effetto.

    ( v. punto 43, dispositivo 1 )

    2. Nei limiti in cui non costituisce un provvedimento di applicazione della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e in particolare del suo art. 11, una legislazione nazionale deve essere considerata come un'«altra normativa», ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), di questa direttiva, che contempla una categoria di rifiuti menzionata nella detta disposizione, se essa riguarda la gestione dei detti rifiuti in quanto tali, ai sensi dell'art. 1, lett. d), della stessa direttiva, e se essa porta ad un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalla detta direttiva, e ciò indipendentemente dalla data della sua entrata in vigore.

    ( v. punto 61, dispositivo 2 )

    Parti


    Nel procedimento C-114/01,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. art. 234 CE, dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) nel procedimento dinanzi ad esso avviato dalla

    AvestaPolarit Chrome Oy, già Outokumpu Chrome Oy,

    domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

    avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

    cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la AvestaPolarit Chrome Oy, dal sig. A. Kukkonen, asianajaja;

    - per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;

    - per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;

    - per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

    - per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. C. Vajda, QC;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Wainwright, I. Koskinen e P. Panayotopoulos, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della AvestaPolarit Chrome Oy, rappresentata dal sig. A. Kukkonen, del governo finlandese, rappresentato dalla sig.ra T. Pynnä, del governo olandese, rappresentato dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. C. Vajda, e della Commissione, rappresentata dai sigg. R. Wainwright e I. Koskinen, all'udienza del 23 gennaio 2003,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 aprile 2003,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 5 marzo 2001, giunta alla Corte il 14 marzo seguente, il Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema) ha sollevato, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali, vertenti sull'interpretazione degli artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva 75/442»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto dalla società Outokumpu Chrome Oy, divenuta in seguito AvestaPolarit Chrome Oy (in prosieguo: la «AvestaPolarit»), la quale gestisce una miniera che produce in via principale cromo, contro le condizioni di autorizzazione allo sfruttamento di tale miniera impostele dal Lapin ympäristökeskus (centro regionale dell'ambiente di Lapponia, in prosieguo: il «centro regionale»).

    Normativa comunitaria

    3 L'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442 definisce il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

    4 L'art. 1, lett. c), della stessa direttiva definisce «detentore» il «produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene».

    5 L'art. 1, lett. d), della detta direttiva definisce la «gestione» dei rifiuti «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura».

    6 L'allegato I della direttiva 75/442, intitolato «Categorie di rifiuti», menziona, al punto Q 11, i «[r]esidui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)» e, al punto Q 16, «[q]ualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate».

    7 L'art. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 75/442 ha affidato alla Commissione il compito di compilare «un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I». In forza di tale disposizione, con la decisione 20 dicembre 1993, 94/3/CE, che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442 (GU 1994, L 5, pag. 15), la Commissione ha emanato un «catalogo europeo dei rifiuti» (in prosieguo: il «CER»), nel quale figurano in particolare i «[r]ifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava». La nota introduttiva del CER precisa che tale elenco «si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero», e che esso è «un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione», ma che, tuttavia, «un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto».

    8 L'art. 2 della direttiva 75/442 così dispone:

    «1. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:

    a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

    b) qualora già contemplati da altra normativa:

    i) i rifiuti radioattivi;

    ii) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

    iii) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

    iv) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

    v) i materiali esplosivi in disuso.

    2. Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari».

    9 Nella versione iniziale, prima delle modifiche introdotte dalla direttiva 91/156, l'art. 2 della direttiva 75/442 disponeva quanto segue:

    «1. Fatta salva la presente direttiva, gli Stati membri possono adottare specifiche regolamentazioni per categorie particolari di rifiuti.

    2. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva:

    a) i rifiuti radioattivi;

    b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

    c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

    d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido ;

    e) gli effluenti gassossi emessi nell'atmosfera;

    f) i rifiuti soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie».

    10 L'art. 3, n. 1, della direttiva 75/442 dispone in particolare che gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere il ricupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie. L'art. 4 della stessa direttiva precisa che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano ricuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, e senza danneggiare il paesaggio.

    11 Gli artt. 9 e 10 della direttiva 75/442 precisano che tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano operazioni di smaltimento dei rifiuti elencate nell'allegato II A di questa direttiva o operazioni che comportano una possibilità di recupero dei rifiuti elencate nell'allegato II B della stessa direttiva debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente. Tali allegati sono stati adattati al progresso scientifico e tecnico dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32).

    12 Tra le operazioni di smaltimento elencate all'allegato II A figurano, al punto D 1, il «[d]eposito sul o nel suolo (ad esempio, messa in discarica, ecc.)», al punto D 12, il «[d]eposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)» e, al punto D 15, il «[d]eposito preliminare ad una delle operazioni [menzionate nel detto allegato], escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti».

    13 Tra le operazioni di recupero di cui all'allegato II B figurano, al punto R 4, il «[r]iciclo o ricupero dei metalli o dei composti metallici», al punto R 5 il «[r]iciclo o ricupero di altre sostanze inorganiche» e, al punto R 13, la «[m]essa in riserva di materiali per sottoporli a una delle operazioni [menzionate nel detto allegato], escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nei luoghi in cui sono prodotti».

    14 Una dispensa dall'autorizzazione è tuttavia prevista dall'art. 11 della direttiva 75/442, il cui n. 1 così recita:

    «Fatto salvo il disposto della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi [(GU L 84, pag. 43)] (...), possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10:

    a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione

    e

    b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti.

    Tale dispensa si può concedere solo:

    - qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione

    e

    - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di recupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4».

    Normativa nazionale

    15 Gli elementi principali della normativa nazionale applicabile alla data della controversia principale sono descritti qui di seguito.

    16 La direttiva 75/442 è stata recepita nella legislazione finlandese con la legge (1072/1993) sui rifiuti, che mira a prevenire la produzione di rifiuti, limitare la loro pericolosità e promuovere il loro recupero.

    17 L'art. 3, primo comma, punto 1, di tale legge definisce rifiuto «qualsiasi prodotto o sostanza di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». Questa definizione è completata da un elenco di sostanze o prodotti classificati come rifiuti, inclusa nell'allegato I del decreto (1390/1993) sui rifiuti. Tra le 16 categorie contenute nell'elenco, la categoria Q 11 riguarda i residui derivanti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime, quali i residui provenienti da attività minerarie o petrolifere e la categoria Q 16 riguarda «qualsiasi altro materiale, sostanza o prodotto, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

    18 L'art. 3, primo comma, punti 10 e 11, della legge (1072/1993) definisce il recupero «qualsiasi attività che mira a recuperare e utilizzare la sostanza o l'energia contenuta nei rifiuti» e lo smaltimento «qualsiasi attività che mira a neutralizzare o mettere in deposito definitivamente i rifiuti».

    19 La decisione (867/1996) del Ministero dell'Ambiente, adottata a norma della legge (1072/1993) e recante un elenco dei rifiuti più comuni e dei rifiuti nocivi, include i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dall'arricchimento o da altri trattamenti dei minerali, nonché dalla trasformazione delle pietre e dalla produzione di ghiaia. Risulta dall'introduzione di tale elenco che la terminologia utilizzata si fonda sul CER e che l'elenco ha un mero valore indicativo. Un prodotto o una sostanza che figura nell'elenco è un rifiuto solo quando presenta le caratteristiche di cui all'art. 3, primo comma, punto 1, della legge (1072/1993).

    20 Ai sensi dell'art. 42, n. 1, della legge (1072/1993), sono soggetti ad autorizzazione, detta «autorizzazione di rifiuto», il recupero o lo smaltimento professionale o industriale dei rifiuti, la raccolta industriale dei rifiuti pericolosi nonché altre attività di gestione dei rifiuti precisate da decreti. Secondo le disposizioni transitorie dell'art. 78, n. 3, della legge (1072/1993), questa autorizzazione è altresì richiesta per le vecchie miniere e gli impianti di arricchimento che hanno cominciato la loro attività prima del 1° gennaio 1994, data dell'entrata in vigore della detta legge, che è il caso della miniera di cui trattasi nella controversia principale.

    21 L'attività mineraria è peraltro oggetto di una legislazione specifica, la legge (503/1965), modificata dalla legge (208/1995) (in prosieguo: la «legge mineraria»). Lo sfruttamento è soggetto ad autorizzazione. Ai sensi dell'art. 23, n. 1, terzo comma, della legge mineraria, alla domanda di autorizzazione deve essere allegato un progetto di utilizzo della zona mineraria e della sua zona ausiliaria che contiene uno studio relativo in particolare al deposito dei prodotti e dei sottoprodotti sulla zona mineraria e sulla zona ausiliaria, in modo che si tenga conto non solo delle esigenze di sfruttamento minerario ma anche degli aspetti relativi alla sicurezza delle zone adiacenti e agli effetti nocivi.

    22 Ai sensi dell'art. 40, n. 2, della stessa legge, il titolare del diritto di sfruttamento minerario può utilizzare, oltre ai minerali, le rocce e le altre sostanze contenute nel territorio dove si trova la miniera, se ciò è necessario al buono svolgimento dei lavori di estrazione o dei lavori connessi di trasformazione o se tali sostanze sono recuperate come sottoprodotti o rifiuti dell'estrazione o della trasformazione dei minerali. Le masse di terra, i detriti e la sabbia di scarto che risultano dallo sfruttamento minerario, che sono ammassati sull'area della miniera o nella zona ausiliaria di questa e che presentano un'utilità per lo sfruttamento o possono essere ritrasformati, sono considerati come sottoprodotti dello sfruttamento minerario.

    23 Il giudice del rinvio rileva che dall'art. 1, n. 1, secondo comma, del decreto (294/1997) sui rifiuti risulta che lo smaltimento o il recupero, da parte del gestore, in loco o altrove, dei rifiuti di terra e di roccia non pericolosi che residuano dall'attività mineraria non richiedono l'autorizzazione di rifiuto, poiché il processo di recupero o di smaltimento utilizzato è stato consentito in forza della legge mineraria.

    24 Una legge più generale, la legge (735/1991) sulla procedura di autorizzazione ambientale, nella versione risultante dalla legge (1712/1995), subordina ad un'autorizzazione, detta «autorizzazione ambientale», ogni progetto relativo a talune attività, in particolare se esse comportano un aspetto a sua volta soggetto ad autorizzazione di rifiuto. L'autorizzazione ambientale è subordinata, in tali casi, al rilascio dell'autorizzazione di rifiuto.

    Controversia principale e questioni pregiudiziali

    25 La AvestaPolarit ha introdotto presso il centro regionale una domanda di autorizzazione ambientale, per potere proseguire la sua attività di estrazione mineraria e di arricchimento del sito di cui trattasi nel procedimento principale, sfruttato da una trentina di anni, che doveva passare progressivamente da uno sfruttamento a cielo aperto ad uno sfruttamento sotterraneo a decorrere dal 2002.

    26 L'attività della miniera consiste nell'estrarre il materiale grezzo tramite perforazione e brillamento e nel trasformarlo tramite frantumazione, digrossamento e raffinazione. La capacità annua della miniera è di 300 000 tonnellate di cromo digrossato arricchito, 450 000 tonnellate di cromo raffinato e 500 000 tonnellate di altri minerali. Per un anno di attività i detriti ammontano in media a circa 8 milioni di tonnellate, i minerali a circa 1,1 milione di tonnellate.

    27 L'area della miniera non è sistemata. Essa è circondata di zone boschive e paludose. Una regione compresa in un programma nazionale di tutela delle zone paludose è parzialmente inclusa nel perimetro della miniera. La casa di abitazione più vicina è situata a 1,5 km dalla miniera. Esistono vari bacini di decantazione della sabbia di scarto che rimane dalle operazioni di arricchimento del minerale. I terreni intorno fanno parte della zona ausiliaria della miniera, la cui sistemazione definitiva sotto il profilo paesaggistico sarà decisa una volta concluso lo sfruttamento della miniera. Nella zona della miniera sono già accumulati circa 100 milioni di tonnellate di detriti. E' previsto che, per circa 70-100 anni, una parte sarà utilizzata per riempire lo spazio sotterraneo della miniera, ma che, prima di ciò, le masse di detriti si saranno integrate nel paesaggio. Una parte di tali detriti ammassati potrebbe rimanere sul posto a tempo indeterminato. Solo una piccola parte dei detriti, circa un 20%, è utilizzabile come materia prima per conglomerati. Le masse di detriti già accumulate non possono servire per produrre conglomerati, ma possono però essere eventualmente utilizzate come materiali di riempimento per frangiflutti e terrapieni.

    28 Con decisione 16 giugno 1999 il centro regionale ha concesso l'autorizzazione ambientale richiesta subordinandola tuttavia a talune condizioni dipendenti dal fatto che esso considera i detriti e la sabbia di scarto come rifiuti a cui si applicano le procedure stabilite dalla legge (1072/1993). Il centro regionale ha in particolare osservato, nella motivazione della sua decisione:

    «Dato che i residui e i sottoprodotti che risultano dallo sfruttamento della miniera non sono direttamente riutilizzabili o commercializzabili come tali, essi sono da considerare come rifiuti ai sensi della legge sui rifiuti. In quanto i residui e i sottoprodotti sono recuperati direttamente in quanto tali (tra l'altro, essendo reintrodotti nella miniera), essi non sono considerati come rifiuti.

    Poiché i rifiuti sopramenzionati non sono smaltiti o recuperati secondo un progetto approvato in forza della legge mineraria, ad essi si applica la procedura di autorizzazione della legge sui rifiuti».

    29 La AvestaPolarit ha proposto un ricorso contro questa decisione dinanzi al Korkein hallinto-oikeus per ottenere la soppressione, in ragione del difetto di fondamento normativo, di tutte le condizioni di autorizzazione relative ai detriti e alla sabbia di scarto fondate sulla qualificazione di questi come rifiuti e dei luoghi dove essi sono depositati come discariche. Essa sostiene infatti che i detriti e la sabbia di scarto non costituiscono rifiuti ai sensi dell'art. 3, n. 1, punto 1, della legge (1072/1993) e fa valere un certo numero di argomenti in tal senso.

    30 In presenza di tali condizioni il Korkein hallinto-oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se i detriti derivanti dall'estrazione di minerale nello sfruttamento di una miniera e/o la sabbia di scarto risultante dall'arricchimento del minerale stesso vadano considerati rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, tenuto conto dei fattori illustrati infra alle lett. a)-d).

    a) Quale rilevanza presenti il fatto che i detriti e la sabbia di scarto vengano ammassati nell'area della miniera o nella zona ausiliaria di quest'ultima. Se in linea generale sia rilevante, ai fini dell'inclusione nella nozione di rifiuto, la circostanza che l'ammasso abbia luogo nell'area della miniera, nella zona ausiliaria di quest'ultima o più lontano.

    b) Quale rilevanza vada attribuita al fatto che siffatti detriti, quanto alla loro composizione minerale, sono del tutto identici alla roccia da cui sono estratti e che la composizione stessa non cambia qualunque siano la durata e le modalità del loro deposito. Se la sabbia di scarto risultante dal processo di arricchimento dei minerali possa essere valutata in modo diverso dai detriti.

    c) Quale rilevanza vada attribuita al fatto che i detriti non sono pericolosi per la salute delle persone e per l'ambiente, ma che, secondo il parere del centro regionale dell'ambiente, la sabbia di scarto libera sostanze nocive alla salute ed all'ambiente. In quale misura, su un piano generale, vada attribuita importanza ad eventuali incidenze dei detriti e della sabbia di scarto sulla salute e sull'ambiente al fine di stabilire se essi siano rifiuti.

    d) Quale rilevanza vada riconosciuta al fatto che non sussiste la volontà di disfarsi dei detriti e della sabbia di scarto. I detriti e la sabbia di scarto possono essere riutilizzati senza particolari misure di trasformazione, ad esempio per sostenere le gallerie della miniera ed inoltre, per quanto riguarda i detriti, cessata l'attività di quest'ultima, per l'assetto paesaggistico del sito. In futuro, con lo sviluppo della tecnica, i minerali potranno essere recuperati dalla sabbia di scarto in vista del loro riutilizzo. In quale misura occorra dare importanza al grado di certezza dei progetti di chi coltiva la miniera ai fini dell'utilizzo del minerale e alla rapidità con cui tale utilizzo venga effettuato dopo che i detriti e la sabbia di scarto siano stati scaricati nella zona della miniera o nella sua zona ausiliaria.

    2) In caso di soluzione della prima questione nel senso che i detriti e/o la sabbia di scarto vanno considerati rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti, occorre ancora risolvere le seguenti questioni supplementari:

    a) Se si riferisca unicamente alla normativa comunitaria medesima l'espressione "altra normativa" figurante all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva relativa ai rifiuti (come modificata dalla direttiva 91/156/CEE), direttiva non applicabile ai rifiuti rientranti in siffatta normativa, e quindi tra l'altro, secondo il punto ii) della disposizione stessa, ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali. Se per "altra normativa" ai sensi della direttiva relativa ai rifiuti possa intendersi anche la normativa nazionale come talune disposizioni della legge mineraria e del decreto finlandese sui rifiuti.

    b) Qualora per "altra normativa" s'intenda anche la normativa nazionale, se tale espressione si riferisca soltanto ad una normativa nazionale già vigente al momento di entrata in vigore della direttiva 91/156/CEE o anche a quella emanata dopo l'entrata in vigore di quest'ultima.

    c) Qualora per "altra normativa" s'intenda anche la normativa nazionale, se le norme fondamentali relative alla protezione dell'ambiente della Comunità o i principi della direttiva impongano alle normative nazionali requisiti relativi ai livelli di protezione dell'ambiente quale condizione per non applicare le disposizioni della direttiva. Quali potrebbero essere siffatti requisiti».

    Sulla prima questione

    31 Per quanto riguarda la prima questione, il Korkein hallinto-oikeus ha già sottoposto una questione ampiamente simile nell'ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza 18 aprile 2002, causa C-9/00, Palin Granit e Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus (Racc. pag. I-3533; in prosieguo: la «sentenza Palin Granit»).

    32 In questa sentenza, nella quale si trattava non di detriti e di sabbia di scarto provenienti da un'attività di sfruttamento minerario, ma di detriti provenienti da una cava di granito, la Corte ha dichiarato:

    - il detentore di detriti derivanti dallo sfruttamento di una cava di pietra, depositati a tempo indeterminato in attesa di un possibile utilizzo, si disfa o ha deciso di disfarsi di tali detriti i quali devono, di conseguenza, essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442;

    - il luogo di deposito dei detriti, la loro composizione nonché il fatto, considerato in ipotesi accertato, che essi non comportino reali pericoli per la sanità pubblica o per l'ambiente non sono criteri adeguati per conferire o negare loro la qualifica di rifiuto.

    33 Per giungere a tale conclusione la Corte si è fondata in particolare sulle seguenti considerazioni:

    «22 (...) l'ambito di applicazione della nozione di rifiuto dipende dal significato del termine "disfarsi" (sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, Racc. pag. I-7411, punto 26).

    (...)

    27 (...) L'esecuzione di un'operazione menzionata nell'allegato II A o nell'allegato II B della direttiva 75/442 non permette (...), di per sé, di qualificare una sostanza come rifiuto.

    (...)

    29 (...) nella sentenza 28 marzo 1990, cause riunite C-206/88 e C-207/88, Vessoso e Zanetti (Racc. pag. I-1461, punto 9), la Corte ha definito la nozione di rifiuto come comprensiva delle sostanze e degli oggetti suscettibili di riutilizzo economico. Nella sentenza 25 giugno 1997, cause riunite C-304/94, C-330/94, C-342/94 e C-224/95, Tombesi e a. (Racc. pag. I-3561, punto 52), la Corte ha specificato che il sistema di sorveglianza e di gestione istituito dalla direttiva 75/442 intende riferirsi a tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero o di riutilizzo.

    30 Quindi né il fatto che alcuni detriti siano oggetto di un'operazione di trattamento prevista dalla direttiva 75/442, né la circostanza che essi siano riutilizzabili consentono di stabilire se tali detriti siano o meno rifiuti ai sensi della direttiva 75/442.

    31 Altre considerazioni risultano invece più rilevanti.

    32 Nei punti 83-87 della (...) sentenza [15 giugno 2000, cause riunite C-418/97 e C-419/97], ARCO Chemie Nederland e a. [(Racc. pag. I-4475)], la Corte ha sottolineato l'importanza di verificare se la sostanza sia un residuo di produzione, cioè un prodotto che non è stato ricercato in quanto tale al fine di un utilizzo ulteriore. Come la Commissione osserva, nella causa principale, la produzione di detriti non è lo scopo primario della Palin Granit. Essi vengono prodotti solo in via accessoria e l'impresa cerca di limitarne la quantità. Orbene, per comune esperienza, un rifiuto è ciò che viene prodotto accidentalmente nel corso della lavorazione di un materiale o di un oggetto e che non è il risultato cui il processo di fabbricazione mira direttamente.

    33 Di conseguenza risulta evidente che detriti provenienti dall'attività estrattiva, che non si configurano come produzione principale derivante dallo sfruttamento di una cava di granito, rientrano, in via di principio, nella categoria dei «[r]esidui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime» di cui al punto Q 11 dell'allegato I della direttiva 75/442.

    34 A tale interpretazione potrebbe essere opposto l'argomento che un bene, un materiale o una materia prima che deriva da un processo di fabbricazione o di estrazione che non è principalmente destinato a produrlo può costituire non tanto un residuo, quanto un sottoprodotto, del quale l'impresa non ha intenzione di "disfarsi" ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442, ma che essa intende sfruttare o commercializzare a condizioni per lei favorevoli, in un processo successivo, senza operare trasformazioni preliminari.

    35 Un'analisi del genere non contrasterebbe con le finalità della direttiva 75/442. In effetti non vi è alcuna giustificazione per assoggettare alle disposizioni di quest'ultima, che sono destinate a prevedere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti, beni, materiali o materie prime che dal punto di vista economico hanno valore di prodotti, indipendentemente da qualsiasi trasformazione, e che, in quanto tali, sono soggetti alla normativa applicabile a tali prodotti.

    36 Tuttavia, tenuto conto dell'obbligo (...) di interpretare in maniera estensiva la nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni dovuti alla loro natura, occorre circoscrivere tale argomentazione, relativa ai sottoprodotti, alle situazioni in cui il riutilizzo di un bene, di un materiale o di una materia prima non sia solo eventuale, ma certo, senza trasformazione preliminare, e nel corso del processo di produzione.

    37 Appare quindi evidente che, oltre al criterio derivante dalla natura o meno di residuo di produzione di una sostanza, il grado di probabilità di riutilizzo di tale sostanza, senza operazioni di trasformazione preliminare, costituisce un secondo criterio utile ai fini di valutare se essa sia o meno un rifiuto ai sensi della direttiva 75/442. Se, oltre alla mera possibilità di riutilizzare la sostanza, il detentore consegue un vantaggio economico nel farlo, la probabilità di tale riutilizzo è alta. In un'ipotesi del genere la sostanza in questione non può più essere considerata un ingombro di cui il detentore cerchi di "disfarsi", bensì un autentico prodotto.

    38 Nella causa principale (...) le uniche modalità prevedibili di riutilizzo dei detriti nella loro forma esistente, ad esempio per lavori di riporto o per la costruzione di porti e frangiflutti, necessitano, nella maggior parte dei casi, di operazioni di deposito che possono avere una certa durata, rappresentare un intralcio per chi sfrutta la cava ed essere potenzialmente fonte di quel danno per l'ambiente che la direttiva 75/442 mira specificamente a limitare. Il riutilizzo, quindi, non è sicuro ed è prevedibile solo a più o meno lungo termine, cosicché i detriti possono essere considerati solo "residui provenienti dall'estrazione", di cui l'imprenditore ha "deciso o [ha] l'obbligo di disfarsi", ai sensi della direttiva 75/442, e che quindi rientrano nella categoria di cui al punto Q 11 dell'allegato I della suddetta direttiva».

    34 Tenuto conto delle precedenti considerazioni, appare evidente, anzitutto, che detriti e sabbia di scarto che risultano da operazioni di arricchimento del minerale, come quelli provenienti dalla miniera sfruttata dalla AvestaPolarit, costituiscono «[r]esidui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime» di cui al punto Q 11 dell'allegato I della direttiva 75/442 (v. punti 32 e 33 della sentenza Palin Granit).

    35 Rimane da esaminare se residui del genere debbano essere qualificati come rifiuti per il motivo che il loro detentore se ne disferebbe o avrebbe l'intenzione o l'obbligo di disfarsene, ai sensi dell'art. 1, lett. a), primo comma, della direttiva 75/442. Altrimenti, tali residui potrebbero essere qualificati, come sostiene la AvestaPolarit, come sottoprodotti che non rientrano nel campo di applicazione della detta direttiva.

    36 A questo riguardo, occorre distinguere, da una parte, i residui che sono utilizzati senza trasformazione preliminare nel processo di produzione per assicurare un necessario riempimento delle gallerie e, dall'altra, gli altri residui.

    37 Infatti, i primi sono allora utilizzati come materia nel processo industriale minerario propriamente detto e non possono essere considerati come sostanze di cui il detentore si disfi o abbia intenzione di disfarsi, poiché, invece, esso ne ha bisogno per la sua attività principale.

    38 Solamente nell'ipotesi in cui un tale utilizzo dei detti residui sia vietato, in particolare per ragioni di sicurezza o di tutela dell'ambiente, e le gallerie debbano essere chiuse e sostenute in modo diverso, si dovrebbe allora considerare che il detentore ha l'obbligo di disfarsi di tali residui e che questi ultimi costituiscono rifiuti.

    39 Al di fuori di quest'ipotesi, se un gestore di una miniera può identificare fisicamente i residui che saranno effettivamente utilizzati nelle gallerie e fornisce all'autorità competente garanzie sufficienti di tale utilizzo, questi residui non devono essere considerati come rifiuti. A questo riguardo, spetta all'autorità competente valutare se la durata di ammasso dei residui prima della loro reintroduzione nella miniera non sia così lunga che le dette garanzie non possono essere realmente fornite.

    40 Per quanto riguarda i residui la cui utilizzazione non è necessaria nel processo di produzione per riempire le gallerie, essi devono, in ogni caso, essere considerati nel loro complesso come rifiuti.

    41 Ciò è vero non solo per i detriti e la sabbia di scarto la cui utilizzazione per operazioni di costruzione o per altri usi è incerta (v. punti 37 e 38 della sentenza Palin Granit), ma anche per i detriti che saranno trasformati in conglomerati, poiché, anche quando una tale utilizzazione sia probabile, essa necessita precisamente di un'operazione di recupero di una sostanza che, come tale, non è utilizzata né nel processo di produzione mineraria, né per l'uso finale previsto (v. punto 36 della sentenza Palin Granit).

    42 Ciò è anche vero per i detriti accumulati in forma di ammassi e che resteranno sul posto a tempo indeterminato, o per la sabbia di scarto che resterebbe nei vecchi bacini di decantazione. Infatti, tali residui non serviranno al processo di produzione, e non possono essere sfruttati o commercializzati in una maniera diversa senza operazioni di trasformazione preliminare. Si tratta quindi di rifiuti di cui il detentore si disfa. La loro eventuale sistemazione in armonia col paesaggio rappresenta solo un modo di trattarli rispettoso dell'ambiente, ma non una tappa del processo di produzione.

    43 Occorre quindi risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che, in una situazione come quella del procedimento principale, il detentore di detriti o di sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera si disfa o ha intenzione o l'obbligo di disfarsi di tali sostanze, che devono essere qualificate, di conseguenza, come rifiuti ai sensi della direttiva 75/442, salvo che il detentore li utilizzi legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisca garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva delle sostanze destinate a tale effetto.

    Sulla seconda questione

    44 Con la sua seconda questione, sub a), il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'espressione «altra normativa», figurante all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, riguardi solamente normative comunitarie o anche legislazioni nazionali, come talune disposizioni della legge mineraria e del decreto (294/1997) sui rifiuti.

    45 A questo riguardo, tenuto conto del diritto nazionale e dei fatti di cui al procedimento principale, la questione potrebbe apparire del tutto teorica. Come è stato rilevato al punto 21 della presente sentenza, la legge mineraria subordina lo sfruttamento minerario ad autorizzazione e la domanda di autorizzazione contiene in particolare uno studio relativo al deposito dei prodotti e dei sottoprodotti sull'area della miniera e sulla zona ausiliaria, di modo che la detta domanda possa essere valutata tenendo conto non solo delle esigenze dello sfruttamento minerario, ma anche degli aspetti relativi alla sicurezza delle zone adiacenti e agli effetti nocivi. Peraltro, come è stato illustrato ai punti 20 e 23 della presente sentenza, il trattamento dei rifiuti provenienti dallo sfruttamento minerario è soggetto specificamente ad un'autorizzazione di rifiuto, in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della direttiva 75/442, salvo per i rifiuti di terra e di roccia non pericolosi se il loro trattamento è effettuato dal gestore della miniera ed è conforme ad un procedimento approvato in forza della legge mineraria. Orbene, un tale procedimento di dispensa di autorizzazione è esso stesso previsto all'art. 11 della direttiva 75/442, nei casi e alle condizioni ricordate al punto 14 della presente sentenza. Di conseguenza, se i procedimenti approvati in forza della legge mineraria sono applicati in tali casi e a tali condizioni, le pertinenti disposizioni della legge mineraria e del decreto (294/1997) sui rifiuti non possono presentarsi come un'«altra normativa» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, ma come provvedimenti di applicazione di questa direttiva.

    46 Sembra possibile che così avvenga nella causa principale. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la dispensa di autorizzazione di rifiuto intervenisse in un contesto diverso da quello previsto all'art. 11 della direttiva 75/442, la Corte analizza qui di seguito la questione pregiudiziale.

    47 L'art. 2, n. 2, della direttiva 75/442 prevede espressamente che direttive particolari possono disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti. Esso precisa che tali direttive possono contenere disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della direttiva 75/442. Ciò significa che la Comunità si è espressamente riservata la possibilità di decidere regole adatte o più complete di quelle sancite dalla direttiva 75/442 per talune categorie di rifiuti non determinate in anticipo. E' su questo fondamento che sono state così adottate, ad esempio, la direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/157/CEE, relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose (GU L 78, pag. 38), e la direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 377, pag. 20).

    48 Tuttavia, contrariamente a quanto espressamente previsto per le categorie di rifiuti di cui al n. 1 dell'art. 2 della direttiva 75/442, le categorie di rifiuti che sono oggetto di direttive particolari ai sensi del n. 2 di questo articolo rimangono nel complesso soggette alla direttiva 75/442, anche se, su taluni aspetti, possono essere accolte regole particolari che derogano alle sue disposizioni e possono essere decise regole complementari al fine di giungere ad un'armonizzazione più avanzata della gestione dei rifiuti di cui trattasi. Di conseguenza, la portata delle legislazioni o delle normative di cui rispettivamente al n. 1, lett. b), e al n. 2 dell'art. 2 della direttiva 75/442 è diversa: l'intervento delle prime sottrae interamente le categorie di rifiuti di cui trattasi, che sono determinate in anticipo, alla sfera di applicazione della direttiva 75/442, mentre l'intervento delle seconde lascia in linea di principio le categorie di rifiuti di cui trattasi soggette a questa direttiva. L'argomento dei governi tedesco, austriaco e del Regno Unito secondo cui i nn. 1, lett. b), e 2 dell'art. 2 della direttiva 75/442 sarebbero ridondanti se si ritenesse che il primo possa riguardare normative comunitarie non è quindi fondato. Occorre d'altronde rilevare che, già prima dell'adozione della direttiva 91/156, esistevano varie normative comunitarie, menzionate dall'avvocato generale al paragrafo 66 delle sue conclusioni, che organizzavano la gestione di categorie di rifiuti previste da allora al detto n. 1, lett. b).

    49 Tuttavia, questa costatazione non esclude che i termini «altra normativa», figuranti all'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, riguardino anche, a certe condizioni (v., in prosieguo, i punti 52 e 58-60 della presente sentenza), normative nazionali. Occorre osservare a questo riguardo che, quando il legislatore comunitario ha inteso in questo ambito considerare un tipo particolare di legislazione, comunitario o nazionale, esso lo ha fatto in termini precisi. Così, l'art. 2, n. 2, della direttiva 75/442 riguarda precisamente direttive, l'art. 2, n. 1, della stessa direttiva, nella sua versione iniziale, anteriore alle modifiche apportate dalla direttiva 91/156, riguardava normative specifiche decise dagli Stati membri e l'art. 2, n. 2, lett. f), nella stessa versione riguardava normative comunitarie specifiche.

    50 Una tale interpretazione non è affatto contraria alla finalità della direttiva 75/442. Nella versione iniziale di questa, la parte essenziale delle categorie di rifiuti ora previste all'art. 2, n. 1, lett. b), erano puramente e semplicemente escluse dal suo campo di applicazione. Così era anche nelle proposte della Commissione che alla fine avevano portato alla direttiva 91/156, presentate dalla Commissione rispettivamente il 16 agosto 1988 e il 23 novembre 1989 (GU 1988, C 295, pag. 3, e 1989, C 326, pag. 6). Tenuto conto delle caratteristiche molto particolari dei rifiuti di cui trattasi, il legislatore comunitario ha potuto preferire, in occasione dell'adozione della direttiva 91/156 e in attesa dell'adozione di nuove normative comunitarie adattate alle specificità della gestione di questi rifiuti, lasciare applicare legislazioni nazionali esse stesse adattate a tali specificità piuttosto che assoggettare i rifiuti di cui trattasi all'ambito generale della direttiva 75/442. Tuttavia, al fine di evitare che, in talune situazioni, la gestione di questi rifiuti non rimanga soggetta ad alcuna legislazione, come in precedenza, esso ha accolto un dispositivo ai sensi del quale, in difetto di normativa comunitaria specifica e, in via subordinata, di legislazione nazionale specifica, si applica la direttiva 75/442.

    51 Gli argomenti proposti dai governi finlandese e olandese nonché dalla Commissione per contestare questa interpretazione non possono essere accolti. Così, se il quinto considerando della direttiva 91/156 prevede che «una disparità tra le legislazioni degli Stati membri in materia di smaltimento e di ricupero dei rifiuti può incidere sulla qualità dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno», una tale costatazione non impedisce che il legislatore comunitario abbia potuto considerare che, se era necessaria un'armonizzazione della gestione della maggior parte delle categorie di rifiuti, al contrario, per talune categorie particolari di rifiuti (puramente e semplicemente escluse dal campo di applicazione della direttiva 75/442, nella versione iniziale di questa), le autorità nazionali, in attesa dell'adozione di una normativa comunitaria specifica, potevano conservare la facoltà di disciplinare la loro gestione al di fuori dell'ambito fissato dalla detta direttiva, ma che, in difetto di una iniziativa del genere da parte di uno Stato membro, questo doveva allora organizzare la detta gestione in tale ambito.

    52 Occorre tuttavia precisare che, per essere considerata come «altra normativa» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, che ricomprende una categoria di rifiuti elencata da questa disposizione, una legislazione nazionale non deve semplicemente riguardare le sostanze o gli oggetti in questione, ad es., da un punto di vista industriale, ma deve contenere disposizioni precise che organizzano la loro gestione come rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. d), della detta direttiva. Altrimenti, la gestione di questi rifiuti non sarebbe organizzata né sul fondamento della direttiva 75/442 né su quello di una normativa nazionale indipendente da questa, il che sarebbe contrario tanto alla lettera dell'art. 2, n. 1, lett. b), della detta direttiva, che richiede che la legislazione nazionale di cui trattasi «copra» i rifiuti in quanto tali, quanto alla considerazione espressa al quarto considerando della direttiva 91/156, secondo la quale, «ai fini di un'elevata protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo le tecnologie "pulite" e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti ricuperati».

    53 Così, nella causa principale, spetterà, se del caso, al giudice del rinvio, se intende escludere le disposizioni nazionali adottate per l'applicazione della direttiva 75/442, assicurarsi che le disposizioni alternative della legge mineraria invocate a tal fine riguardino la gestione dei rifiuti minerari e si applichino ai rifiuti provenienti dalla miniera sfruttata dalla AvestaPolarit. Alla luce del fascicolo del procedimento la Corte comprende che così può essere, per quanto riguarda i rifiuti di terra e di roccia non pericolosi, se la AvestaPolarit utilizza un procedimento approvato in forza della detta legge.

    54 Con la seconda questione, sub b), il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, debba essere interpretato nel senso che un'«altra normativa», ai sensi di questa disposizione, debba necessariamente essere entrata in vigore prima del 1° aprile 1993, data dell'entrata in vigore della direttiva 91/156, o se essa possa anche essere entrata in vigore successivamente a tale data.

    55 A questo riguardo, occorre rilevare che non risulta esplicitamente dalla lettera della disposizione di cui trattasi che essa riguarderebbe solo le legislazioni nazionali esistenti alla data di entrata in vigore della direttiva 91/156. Infatti, i termini «già contemplati da altra normativa» ivi utilizzati possono avere un significato sia materiale sia temporale. In più, il termine «già» non è impiegato in tutte le versioni linguistiche della direttiva 75/442.

    56 Orbene, conformemente all'art. 5 CE, da una parte, negli ambiti che non rientrano nella sua competenza esclusiva, come nel caso della materia ambientale in questa fase, la Comunità interviene, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario e, dall'altra, l'azione della Comunità non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Trattato.

    57 Di conseguenza, poiché, adottando la direttiva 91/156, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno che, nell'attesa dell'adozione di normative comunitarie specifiche relative alla gestione di talune categorie particolari di rifiuti, le autorità degli Stati membri conservino la facoltà di assicurare tale gestione al di fuori dell'ambito stabilito dalla direttiva 75/442 e non ha espressamente escluso che tale facoltà possa esercitarsi sulla base di normative nazionali successive all'entrata in vigore della direttiva 91/156, né espresso considerazioni che permettono di effettuare una distinzione tra tali legislazioni nazionali e quelle che sarebbero anteriori a tale entrata in vigore, occorre interpretare l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442 nel senso che un'«altra normativa», ai sensi di questa disposizione, può essere indifferentemente entrata in vigore prima o dopo il 1° aprile 1993, data dell'entrata in vigore della direttiva 91/156.

    58 Con la sua seconda questione, sub c), il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442 debba essere interpretato nel senso che un'«altra normativa», ai sensi di questa disposizione, debba rispondere a requisiti particolari quanto al livello di tutela dell'ambiente.

    59 Come osservato al punto 52 della presente sentenza, affinché una legislazione nazionale possa essere considerata come un'«altra normativa» ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), della direttiva 75/442, essa deve contenere disposizioni precise che organizzano la gestione dei rifiuti di cui trattasi, ai sensi dell'art. 1, lett. d), della detta direttiva. D'altronde, l'art. 10, secondo comma, CE obbliga gli Stati membri ad astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del Trattato. Orbene, per quanto riguarda la gestione di rifiuti della stessa natura, un livello di protezione dell'ambiente sensibilmente differente a seconda che taluni siano gestiti nell'ambito della direttiva 75/442 e altri al di fuori di tale ambito potrebbe pregiudicare gli obiettivi della Comunità nel settore dell'ambiente come definiti all'art. 174 CE, e più in particolare gli obiettivi di cui alla stessa direttiva 75/442. Pertanto, una legislazione nazionale del genere deve perseguire gli stessi obiettivi di questa direttiva e raggiungere un livello di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello che risulta dai provvedimenti di applicazione di questa, anche se le modalità adottate dalla detta legislazione nazionale si discostano da quelle previste dalla direttiva 75/442.

    60 Così, nella causa principale, spetterà eventualmente al giudice del rinvio, se intende escludere le disposizioni nazionali adottate per l'applicazione della direttiva 75/442, assicurarsi che le disposizioni alternative della legge mineraria invocate a tal fine portino, in materia di gestione dei rifiuti minerari, ad un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente. Occorre tenere conto, a questo riguardo, del quarto considerando della direttiva 91/156, secondo cui «ai fini di un'elevata protezione dell'ambiente è necessario che gli Stati membri, oltre a provvedere in modo responsabile allo smaltimento e al ricupero dei rifiuti, adottino misure intese a limitare la formazione dei rifiuti promuovendo le tecnologie "pulite" e i prodotti riciclabili e riutilizzabili, tenuto conto delle attuali e potenziali possibilità del mercato per i rifiuti ricuperati», nonché, in particolare, degli obiettivi definiti agli artt. 3, n. 1, e 4 della direttiva 75/442.

    61 Occorre quindi risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che, nei limiti in cui non costituisce un provvedimento di applicazione della direttiva 75/442, e in particolare del suo art. 11, una legislazione nazionale deve essere considerata come un'«altra normativa», ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), di questa direttiva, che contempla una categoria di rifiuti menzionata nella detta disposizione, se essa riguarda la gestione dei detti rifiuti in quanto tali, ai sensi dell'art. 1, lett. d), della stessa direttiva, e se essa porta ad un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalla detta direttiva, e ciò indipendentemente dalla data della sua entrata in vigore.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    62 Le spese sostenute dai governi finlandese, tedesco, olandese, austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Korkein hallinto-oikeus con ordinanza 5 marzo 2001, dichiara:

    1) In una situazione come quella del procedimento principale, il detentore di detriti o di sabbia di scarto da operazioni di arricchimento di minerale provenienti dallo sfruttamento di una miniera si disfa o ha intenzione o l'obbligo di disfarsi di tali sostanze, che devono essere qualificate, di conseguenza, come rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, salvo che il detentore li utilizzi legalmente per il necessario riempimento delle gallerie della detta miniera e fornisca garanzie sufficienti sull'identificazione e sull'utilizzazione effettiva delle sostanze destinate a tale effetto.

    2) Nei limiti in cui non costituisce un provvedimento di applicazione della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, e in particolare del suo art. 11, una legislazione nazionale deve essere considerata come un'«altra normativa», ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. b), di questa direttiva, che contempla una categoria di rifiuti menzionata nella detta disposizione, se essa riguarda la gestione dei detti rifiuti in quanto tali, ai sensi dell'art. 1, lett. d), della stessa direttiva, e se essa porta ad un livello di protezione dell'ambiente almeno equivalente a quello previsto dalla detta direttiva, e ciò indipendentemente dalla data della sua entrata in vigore.

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