Conclusions
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 10 luglio 2003 (1)
Causa C-353/01 P
Olli Mattila
contro
Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Accesso ai documenti – Decisioni 93/731/CE e 94/90/CECA, CE, Euratom – Eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Accesso parziale»
1. Il ricorso in esame è stato presentato dal sig. Olli Mattila contro la sentenza 12 luglio 2001 del Tribunale di primo grado
delle Comunità europee (Quinta Sezione)
(2)
che ha respinto il suo ricorso nei confronti delle decisioni della Commissione e del Consiglio, rispettivamente, del 5 e
del 12 luglio 1999, negandogli l'accesso a taluni documenti
(3)
.
2. In tale causa, il sig. Mattila contesta in particolare al Tribunale di aver violato il suo diritto di accesso parziale ai
documenti di cui trattasi, quale sancito dalla giurisprudenza.
I ─ Contesto normativo
3. Il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni comunitarie è stato oggetto di un graduale riconoscimento.
4. In origine, tale diritto è stato affermato in dichiarazioni di natura politica. La prima fra queste è la dichiarazione n. 17,
allegata all'atto finale del Trattato sull'Unione europea, sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992, relativa al diritto
di accesso all'informazione
(4)
, secondo la quale
la trasparenza del processo decisionale rafforza il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico
nei confronti dell'amministrazione. Tale dichiarazione è stata seguita da molte altre dichiarazioni di capi di Stato o di governo degli Stati membri nel corso
dei Consigli europei tenutisi negli anni 1992 e 1993, secondo le quali la Comunità doveva essere più aperta
(5)
e i cittadini dovevano avere
il massimo accesso possibile all'informazione
(6)
.
5. Il 6 dicembre 1993 il Consiglio e la Commissione hanno approvato un codice di condotta
(7)
, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione. Tale codice di condotta stabilisce i principi
che le istituzioni devono applicare per garantire l'accesso ai documenti in loro possesso. Esso enuncia il principio generale
secondo il quale il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono le dette istituzioni.
6. Esso stabilisce altresì le eccezioni che possono essere opposte a tale diritto di accesso. Infatti, secondo il codice di condotta,
le
istituzioni negano l'accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione possa pregiudicare la protezione dell'interesse pubblico
(sicurezza pubblica, relazioni internazionali, stabilità monetaria, procedimenti giudiziari, controlli e indagini) (...).
7. Per assicurare l'attuazione del codice di condotta, il Consiglio e la Commissione hanno adottato, rispettivamente, le decisioni
93/731/CE
(8)
e 94/90/CECA, CE, Euratom
(9)
.
8. Le norme contenute nelle decisioni 93/731 e 94/90 sono, sostanzialmente, identiche. Per quanto concerne il trattamento delle
domande di accesso, esse dispongono che l'interessato dev'essere informato entro un mese del corso positivo riservato alla
sua richiesta o dell'intenzione dell'istituzione di darvi risposta negativa. In quest'ultimo caso, l'interessato può, entro
un mese, formulare una richiesta di conferma. L'istituzione dispone nuovamente di un mese per rispondere a tale richiesta
di conferma. Se l'istituzione rifiuta l'accesso ai documenti, essa deve comunicare quanto prima e per iscritto la sua decisione
al richiedente. La sua decisione deve essere debitamente motivata e deve indicare i possibili mezzi d'impugnazione.
9. Per quanto concerne le eccezioni al diritto di accesso ai documenti, la decisione 93/731 riprende al suo art. 4, n. 1, le
eccezioni previste dal codice di condotta relative alla protezione dell'interesse pubblico. La decisione 94/90, dal canto
suo, stabilisce al suo art. 1 che il codice di condotta viene adottato e allegato alla detta decisione.
10. Nella sentenza 19 luglio 1999, Hautala/Consiglio
(10)
, il Tribunale ha deciso che l'art. 4, n. 1, della decisione 93/731 dev'essere interpretato nel senso che il Consiglio è tenuto
ad esaminare l'opportunità di accordare un accesso parziale ai documenti interessati da un'eccezione di cui a tale norma,
vale a dire un accesso limitato agli elementi informativi di tale documento non interessati essi stessi dall'eccezione
(11)
. Esso ha statuito che ─ non avendo l'istituzione interessata proceduto ad un simile esame, ritenendo che il principio dell'accesso
ai documenti si applicasse solo ai documenti in quanto tali e non agli elementi informativi in essi contenuti ─ la decisione
di diniego di accesso ai documenti in esame era viziata da un errore di diritto e doveva essere annullata. Tale interpretazione
è stata espressamente confermata dalla Corte nella sentenza 6 dicembre 2001, Consiglio/Hautala
(12)
.
II ─ Fatti
11. Nel marzo del 1999 il sig. Mattila chiedeva di aver acceso a cinque documenti della Commissione e a sei documenti del Consiglio.
Tali documenti vertevano sulle relazioni dell'Unione europea con la federazione di Russia e l'Ucraina nonché sui negoziati
con gli Stati Uniti d'America riguardo alle relazioni con l'Ucraina. Dato che essi erano stati elaborati, in parte, congiuntamente
dal Consiglio e dalla Commissione, tali due istituzioni hanno coordinato le risposte da fornire a tali domande.
12. Con lettera 19 aprile 1999 il Consiglio accoglieva la domanda del ricorrente per uno dei documenti richiesti e la respingeva
per gli altri cinque. Con lettera redatta in pari data, la Commissione negava l'accesso ai cinque documenti in suo possesso.
Le due istituzioni motivavano il loro diniego con la protezione dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali.
13. Con lettera 30 aprile 1999 il ricorrente presentava una richiesta di conferma presso ciascuna istituzione. La Commissione
e il Consiglio confermavano il loro diniego con le decisioni impugnate, in quanto i documenti di cui trattasi (salvo uno di
quelli domandati alla Commissione che non poteva essere identificato) erano interessati dall'eccezione obbligatoria relativa
alla protezione dell'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali.
14. Il 23 settembre 1999 il sig. Mattila presentava ricorso contro le decisioni impugnate dinanzi al Tribunale.
III ─ Sentenza impugnata
15. Il Tribunale descrive i motivi dedotti dal ricorrente come segue:
28
Nell'atto introduttivo il ricorrente deduce in sostanza cinque motivi a sostegno della sua domanda, attinenti, in primo luogo,
a un manifesto errore di valutazione nell'interpretazione dell'eccezione relativa alla protezione delle relazioni internazionali;
in secondo luogo, a una violazione del principio di proporzionalità in quanto un accesso parziale ai documenti in questione
non è stato preso in considerazione né concesso; in terzo luogo, a una violazione del principio secondo il quale la domanda
di accesso dev'essere esaminata relativamente a ciascun documento; in quarto luogo, a una violazione dell'obbligo di motivazione;
e, in quinto luogo, a una violazione del suo interesse particolare ad aver accesso ai documenti di cui trattasi.
29
Nella replica il ricorrente ha aggiunto due motivi esposti come di seguito:
─
le decisioni impugnate violano il
principio di una valutazione indipendente da parte del Consiglio e della Commissione (...);
─
le decisioni impugnate sono viziate da sviamento di potere (...).
30
In udienza il ricorrente ha dedotto un ulteriore motivo di annullamento, attinente alla violazione, da parte delle istituzioni
convenute, del loro dovere di cooperazione in quanto esse hanno in parte respinto le sue domande a causa della loro mancanza
di precisione, senza aver tentato di individuare e trovare i documenti in questione
.
16. Il Tribunale ha respinto i motivi attinenti ad una violazione del
principio della valutazione indipendente, allo sviamento di potere e al mancato rispetto del dovere di cooperazione che incombe alle istituzioni, in quanto manifestamente
irricevibili. Esso ha deciso che tali motivi non sono stati dedotti né direttamente né implicitamente nell'atto introduttivo
e non presentano neppure uno stretto nesso con gli altri motivi sollevati in tale atto. Il Tribunale ne deduce che essi costituiscono
quindi motivi nuovi. Esso ha poi affermato che non è stato dimostrato e neppure dedotto che tali motivi si fondano su elementi
di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento.
17. Nel merito, il Tribunale ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo, attinenti, rispettivamente, ad un manifesto
errore di valutazione nell'interpretazione dell'eccezione relativa alla protezione delle relazioni internazionali e ad una
violazione del principio di proporzionalità in quanto non è stato concesso e nemmeno è stata presa in considerazione l'opportunità
di un accesso parziale ai documenti di cui trattasi.
18. Sul primo motivo, il Tribunale ha affermato che, nel caso di specie, non si contesta che i documenti controversi contengano
informazioni sulla posizione dell'Unione europea nell'ambito dei suoi rapporti con la federazione di Russia e l'Ucraina nonché
sui negoziati con gli Stati Uniti d'America riguardo all'Ucraina. Esso ha sottolineato che i documenti ai quali si chiede
l'accesso sono stati redatti in un contesto di negoziati internazionali nel quale era in gioco l'interesse dell'Unione europea,
considerato sotto il profilo delle relazioni tra questa e alcuni paesi terzi, nella specie la federazione di Russia, l'Ucraina
e gli Stati Uniti d'America.
19. Il Tribunale ne ha dedotto che le istituzioni convenute non hanno commesso alcun errore manifesto ritenendo che la diffusione
dei documenti controversi potesse pregiudicare l'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali.
20. Sul secondo motivo, il Tribunale ha deciso, al punto 74 della sentenza impugnata, che non si può ritenere che le istituzioni
convenute abbiano violato il principio di proporzionalità a causa della mancata concessione di un accesso parziale ai documenti
controversi. Esso ha fondato tale giudizio sui seguenti motivi:
66
Il ricorrente sostiene inoltre che le istituzioni avrebbero dovuto esaminare la possibilità di concedergli un accesso almeno
parziale ai documenti in questione, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza Hautala/Consiglio. In tale sentenza il
Tribunale ha dichiarato che l'eccezione relativa alla protezione dell'interesse pubblico dev'essere interpretata alla luce
del principio del diritto all'informazione e del principio di proporzionalità. Il Tribunale ha ritenuto che, di conseguenza,
il Consiglio fosse tenuto ad esaminare l'opportunità di accordare un accesso parziale ai documenti richiesti, ossia consentire
l'accesso ai dati che non rientravano nelle eccezioni (v. sentenza Hautala/Consiglio, punto 87). (...)
68
Dalla citata sentenza Hautala/Consiglio deriva che il principio di proporzionalità permette al Consiglio e alla Commissione,
nei casi particolari in cui il volume del documento o quello dei brani da censurare comportassero per essi un onere amministrativo
sproporzionato, di ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico alle parti frammentarie e, dall'altro, il
carico di lavoro che ne deriverebbe (punto 86). Il Consiglio e la Commissione potrebbero quindi, in questi casi particolari,
salvaguardare l'interesse di una buona amministrazione.
69
Parimenti, se il Consiglio e la Commissione sono tenuti, conformemente alla sentenza Hautala/Consiglio, a valutare la convenienza
di accordare l'accesso ai dati che non rientrano nelle eccezioni, occorre tener conto del fatto che, in forza del principio
di buona amministrazione, l'esigenza di concedere un accesso almeno parziale non deve tradursi in un compito amministrativo
inopportuno riguardo all'interesse del richiedente ad ottenere i dati stessi. Sotto questo profilo si deve ritenere che il
Consiglio e la Commissione hanno comunque il diritto di non concedere un accesso parziale qualora l'esame dei documenti in
questione mostri che l'accesso parziale sarebbe del tutto privo di senso in quanto le parti dei documenti che verrebbero divulgate
non sarebbero di alcuna utilità per chi richiede l'accesso.
70
Il Consiglio e la Commissione hanno affermato, nell'ambito del presente giudizio, che un accesso parziale non era possibile
nella fattispecie, in quanto le parti dei documenti alle quali si poteva concedere l'accesso contenevano così poche informazioni
che non sarebbero state di alcuna utilità per il ricorrente. In udienza il Consiglio ha dichiarato che in generale non è facile
scomporre i documenti in questione e che essi non contengono parti che si possano agevolmente separare dal resto.
71
Le istituzioni convenute non negano, quindi, di non aver considerato la possibilità di concedere un accesso parziale ai documenti
di cui trattasi. Tuttavia, tenuto conto delle spiegazioni da esse fornite nonché della natura dei documenti controversi, è
possibile ritenere che una tale considerazione non avrebbe comunque portato alla concessione di un accesso parziale. Il fatto
che le istituzioni convenute non abbiano preso in esame la possibilità di accordare un accesso parziale non ha quindi avuto,
nelle circostanze del caso di specie, alcuna influenza sull'esito dell'esame delle due istituzioni (v., in tal senso, sentenze
del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-75/95, Günzler Aluminium/Commissione, Racc. pag. II-497, punto 55, e 27 febbraio 1997,
causa T-106/95, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. II-229, punto 199).
72
Al riguardo occorre in primo luogo sottolineare, come già osservato in precedenza, che i documenti controversi sono stati
elaborati in un contesto negoziale e contengono informazioni sulla posizione dell'Unione europea nell'ambito dei suoi rapporti
con la Russia e l'Ucraina, nonché sui negoziati futuri con gli Stati Uniti riguardo all'Ucraina. (...)
73
In secondo luogo, nulla contraddice l'affermazione del Consiglio secondo la quale i documenti non sono facilmente scomponibili
e non contengono parti che si possano agevolmente separare (...)
.
21. Successivamente, il Tribunale ha respinto in quanto infondati il terzo e il quarto motivo, attinenti ad una violazione, rispettivamente,
del principio secondo il quale la richiesta di accesso dev'essere esaminata con riguardo a ciascun documento, nonché alla
violazione dell'obbligo di motivazione.
22. Infine, il Tribunale ha deciso che il quinto motivo, attinente ad una violazione dell'interesse particolare del ricorrente
ad ottenere l'accesso ai documenti, era privo di pertinenza. Esso ha ricordato che chiunque può chiedere di accedere a qualsiasi
documento del Consiglio o della Commissione senza che sia necessario motivare la domanda e che una ponderazione degli interessi
avviene solo nell'ambito della valutazione, da parte di tali istituzioni, di una richiesta di accesso a documenti che facciano
riferimento a loro deliberazioni, il che non avviene nel caso di specie.
IV ─ Impugnazione
A ─
Osservazioni preliminari
23. L'atto d'impugnazione del sig. Mattila non contiene delle conclusioni formali, nonostante l'art. 112, lett. d), del regolamento
di procedura della Corte richieda che tale atto contenga le conclusioni del ricorrente. Ciò nonostante, la giurisprudenza
della Corte attribuisce meno importanza al rispetto formale di tale obbligo che al suo obiettivo, consistente nel concretizzare
l'oggetto della domanda per evitare che la Corte non decida infra o ultra petita. In tal senso, la Corte considera che possono
essere ammesse conclusioni implicite, allorché queste siano agevolmente identificabili
(13)
.
24. Nel caso di specie, emerge dall'esame dell'atto d'impugnazione che questo è volto espressamente all'annullamento della sentenza
impugnata. Inoltre, risulta chiaramente dalle indicazioni che compaiono alla pagina 2 del detto atto che il sig. Mattila chiede
che la Corte voglia:
1) annullare le decisioni del Consiglio e della Commissione di cui trattasi nel presente ricorso;
2) invitare il Consiglio e la Commissione a riconsiderare la propria posizione e a concedergli l'accesso ai documenti richiesti,
come elencati nelle sue lettere di richiesta;
3) accordargli l'accesso almeno parziale ai documenti, previa soppressione dei passaggi considerati idonei a compromettere le
relazioni internazionali della Comunità europea;
4) condannare congiuntamente il Consiglio e la Commissione alle spese
.
25. Deduco quindi da tali elementi che l'atto d'impugnazione può essere considerato rispondente ai requisiti formali di cui all'art. 112,
lett. d), del regolamento di procedura.
26. A sostegno del suo ricorso, il sig. Mattila afferma che il Tribunale ha applicato erroneamente il diritto comunitario e, in
particolare, le decisioni 93/731 e 94/90. Egli deduce gli otto motivi che seguono:
1) un manifesto errore di valutazione nell'interpretazione dell'eccezione relativa alla protezione delle relazioni internazionali,
2) una violazione del principio di proporzionalità in quanto non è stata concessa e nemmeno è stata presa in considerazione l'opportunità
di un accesso parziale ai documenti in questione,
3) una violazione del principio secondo il quale le domande di accesso devono essere esaminate relativamente a ciascun documento,
4) una violazione dell'obbligo di motivazione,
5) una violazione del principio di obiettività e del principio di eguaglianza nella fase di valutazione dell'interesse dei richiedenti
ad aver accesso ai documenti,
6) la violazione dell'obbligo di riesame indipendente,
7) uno sviamento di potere,
8) una violazione del dovere di cooperazione.
27. Il Consiglio sostiene che il ricorso è manifestamente irricevibile in quanto il ricorrente chiede alla Corte di rivolgere
un'ingiunzione alle istituzioni ovvero di sostituirsi ad esse. Il Consiglio aggiunge che, per il resto, lascia alla Corte
il compito di valutare se il ricorso soddisfi i requisiti della giurisprudenza, secondo la quale un'impugnazione non può essere
volta ad un semplice riesame della domanda formulata dinanzi al Tribunale. Nel caso di specie, il ricorrente si limiterebbe,
in sostanza, a reiterare gli argomenti sollevati dinanzi a tale giudice.
28. La Commissione considera che l'impugnazione è manifestamente e totalmente irricevibile in quanto volta ad ottenere un riesame
del ricorso iniziale. In subordine, la Commissione fa valere che il secondo e terzo capo delle conclusioni sono manifestamente
irricevibili.
B ─
Sulla ricevibilità
1. Sulla ricevibilità del secondo e del terzo capo delle conclusioni
(14)
29. Il sig. Mattila domanda alla Corte, nel secondo capo delle conclusioni, di invitare il Consiglio e la Commissione a riconsiderare
la propria posizione e a concedergli l'accesso ai documenti richiesti e, nel terzo capo delle conclusioni, di accordargli
l'accesso almeno parziale ai documenti di cui trattasi, previa soppressione dei passaggi considerati idonei a compromettere
le relazioni internazionali della Comunità europea.
30. Condivido l'opinione delle istituzioni sull'irricevibilità di tali domande. Emerge, infatti, dall'art. 233 CE che spetta all'istituzione
da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato prendere i provvedimenti
che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta. Ripetutamente, la Corte e il Tribunale hanno dedotto da
tale disposizione che, nell'ambito del controllo di legittimità fondato sull'art. 230 CE, non spettava loro sostituirsi alle
istituzioni comunitarie precisando i provvedimenti di esecuzione delle loro sentenze nel dispositivo di queste ultime o rivolgere
ingiunzioni alle istituzioni
(15)
. Tale limite si impone alla Corte nelle stesse condizioni nell'ambito di un'impugnazione
(16)
. Esso si applica altresì nell'ambito del controllo di legittimità delle decisioni delle istituzioni comunitarie in materia
di accesso ai documenti
(17)
.
31. Il secondo e il terzo capo delle conclusioni del ricorrente sono quindi irricevibili.
2. Sulla ricevibilità dei motivi di impugnazione
32. Contrariamente alla Commissione, penso che la presente domanda d'impugnazione soddisfa, in parte, i requisiti della giurisprudenza
della Corte in materia di ricevibilità, di modo che non può essere dichiarata manifestamente e totalmente irricevibile. Occorre
ricordare quali sono tali requisiti.
33. Essi derivano dal principio secondo il quale l'impugnazione ha l'obiettivo di contestare il modo in cui il Tribunale ha statuito
sul ricorso presentato in primo grado e non di ottenere un semplice riesame di tale ricorso, cosa che, ai sensi dell'art. 49
dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di quest'ultima. Infatti, secondo una costante giurisprudenza,
emerge dagli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento
di procedura della Corte che il ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede
l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda
(18)
. Un ricorso che si limita a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale,
ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi, non risponde ai requisiti di motivazione di cui alle
norme sopra richiamate
(19)
.
34. Tuttavia, allorché un ricorrente contesta l'interpretazione o l'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale,
i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nel corso di un'impugnazione
(20)
. Infatti, se un ricorrente non potesse basare così l'impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale,
il procedimento d'impugnazione sarebbe privato di una parte di significato
(21)
.
35. Nel caso di specie, vero è che la formulazione dell'impugnazione è inopportuna, in quanto il ricorrente indica che, nell'ambito
di questa, egli
riprende la totalità dei motivi dedotti dinanzi al Tribunale e che
tali motivi non saranno nuovamente formulati
(22)
. E' inoltre stato appurato che, per quanto concerne i motivi 6-8, giudicati irricevibili dal Tribunale, il ricorrente si
limita ad affermare che essi costituiscono lo sviluppo e l'ampliamento dei motivi formulati nell'atto introduttivo e che presentano
uno stretto nesso con questi ultimi senza fornire la minima spiegazione a sostegno di tali affermazioni. Lo stesso dicasi
per i motivi tre e quattro, sui quali il ricorrente si dichiara in disaccordo con la valutazione del Tribunale senza fornire
alcun elemento a sostegno della sua contestazione.
36. Tuttavia, un attento esame dell'atto di impugnazione dimostra che il ricorrente, nell'ambito del primo, del secondo e del
quinto motivo, ha criticato la valutazione fatta dal Tribunale su questioni di diritto e che il detto atto contiene l'indicazione
precisa degli aspetti della sentenza impugnata che vengono contestati nonché degli argomenti sui quali si basa la domanda
di annullamento.
37. Infatti, con il primo motivo, il ricorrente contesta le conclusioni del Tribunale enunciate al punto 65 della sentenza impugnata,
secondo le quali le istituzioni convenute non hanno commesso alcun errore manifesto ritenendo che la diffusione dei documenti
controversi potesse pregiudicare l'interesse pubblico in materia di relazioni internazionali. Egli basa la sua tesi su una
comparazione tra i documenti controversi e quelli di cui trattasi nella citata causa Hautala.
38. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la conclusione del Tribunale al punto 71 della sentenza impugnata, secondo la
quale il fatto che le istituzioni convenute non abbiano preso in esame l'opportunità di accordare un accesso parziale non
ha avuto, nelle circostanze del caso di specie, alcuna influenza sull'esito del loro esame. Egli sostiene inoltre che il motivo
formulato al punto 70 della sentenza impugnata ─ secondo il quale le parti dei documenti alle quali si poteva concedere un
accesso parziale contenevano così poche informazioni che non sarebbero state di alcuna utilità per il ricorrente ─ è errato
in diritto rispetto al diritto fondamentale di accesso ai documenti, come è stato descritto nelle mie conclusioni nella citata
causa Hautala. Il ricorrente fa altresì valere che il Tribunale, al punto 73 della sentenza impugnata, ha violato l'obbligo
di prova in materia di accesso ai documenti, in merito alla questione se estratti dei documenti potessero essere agevolmente
separati o meno.
39. Infine, mediante il quinto motivo, si sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che il ricorrente
avesse domandato di aver accesso ai documenti di cui trattasi nel suo interesse particolare. Secondo il ricorrente, poco importa,
alla luce della citata sentenza Hautala/Consiglio, che la domanda provenga da un membro del Parlamento europeo oppure da una
persona che è stata oggetto di una condanna giudiziaria in Finlandia. Il ricorrente sostiene che i motivi particolari alla
base di una domanda possono soltanto rafforzarla e non indebolirla. Egli invoca l'eguaglianza dei cittadini dell'Unione.
40. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che il primo, il secondo e il quinto motivo siano ricevibili.
C ─
Nel merito
41. Comincerò esaminando il secondo motivo. Con esso, il ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di aver violato il suo
diritto di accesso parziale ai documenti di cui trattasi in quanto quest'ultimo non ha pronunciato l'annullamento delle decisioni
impugnate, benché la Commissione e il Consiglio abbiano omesso di esaminare la possibilità di concedergli un tale accesso.
1. Sulla violazione del diritto di accesso parziale
a) Argomenti delle parti
42. A sostegno di tale motivo, il ricorrente fa valere due gravami. In primo luogo, egli contesta la conclusione del Tribunale
secondo la quale il fatto che le istituzioni convenute non abbiano preso in esame la possibilità di accordare un accesso parziale
non ha avuto, tenuto conto delle spiegazioni da esse fornite nonché della natura dei documenti controversi, alcuna influenza
sull'esito della loro valutazione. In secondo luogo, egli contesta al Tribunale di aver ammesso che il diniego di accesso
parziale poteva essere giustificato con il fatto che le parti dei documenti divulgabili
contenevano così poche informazioni che non sarebbero state di alcuna utilità per il ricorrente e con il motivo che
i documenti non sono facilmente scomponibili e non contengono parti che si possano agevolmente separare.
43. Il Consiglio sostiene che, anche se, in via generale, spetta al richiedente valutare se i brani comunicati gli siano utili,
possono esistere elementi oggettivi alla luce dei quali è palese che la comunicazione parziale di un documento può non fornire
al richiedente informazioni ulteriori rispetto a quelle che già possiede. In questo caso, l'informazione si sarebbe limitata
alle date, ai titoli e agli oggetti dei documenti che il sig. Mattila conosceva già in seguito alla risposta del Consiglio
alla sua domanda. Del resto, il sig. Mattila avrebbe dichiarato, ai punti 22 e 23 della sua replica dinanzi al Tribunale,
di possedere una
certa conoscenza dei documenti richiesti a causa del suo lavoro al ministero degli Affari esteri o della sua partecipazione al Gruppo del
Consiglio sulla Russia e sull'Europa orientale e avrebbe dato una descrizione abbastanza dettagliata del loro contenuto. Sarebbe
quindi assurdo e contrario ai principi di buona amministrazione e di proporzionalità divulgare versioni rimaneggiate dei documenti,
che consisterebbero quasi esclusivamente in pagine bianche.
44. Secondo il Consiglio, le conclusioni presentate nella citata causa Hautala non sarebbero pertinenti nel caso di specie dato
che riguarderebbero la questione generale dell'accesso parziale ai documenti mentre, nella sentenza impugnata, il Tribunale
affronterebbe soltanto il problema se il fatto che le istituzioni non hanno considerato la concessione di un accesso parziale
abbia influenzato la decisione di diniego di accesso totale. Ebbene, alla luce delle informazioni relative al contenuto dei
documenti controversi possedute dal Tribunale, nulla giustifica una sua censura su tale punto.
45. Infine, la sentenza impugnata non rimetterebbe in discussione la citata sentenza Hautala/Consiglio, secondo la quale il Consiglio
è tenuto ad esaminare l'opportunità di accordare un accesso parziale ai dati non interessati da un'eccezione. Ai sensi della
giurisprudenza, il Tribunale si sarebbe limitato ad esaminare se l'errore di diritto abbia influenzato l'esito dell'esame
effettuato dall'istituzione interessata. Il Tribunale avrebbe concluso, correttamente, che non vi era stata alcuna influenza
e che le decisioni impugnate dovevano essere mantenute in vigore.
46. Secondo la Commissione, il Tribunale non ha violato il principio di proporzionalità nelle circostanze del caso di specie.
Esso avrebbe espressamente accolto l'argomento del ricorrente secondo il quale le istituzioni avrebbero dovuto esaminare l'opportunità
di accordargli almeno l'accesso parziale ai documenti di cui trattasi. Esso avrebbe confermato e applicato l'analisi fatta
nella citata sentenza Hautala/Consiglio, in merito sia al principio di proporzionalità sia alla preservazione degli interessi
di buona amministrazione.
b) Valutazione
i) Sul primo gravame
47. E' accertato che la Commissione e il Consiglio, al momento dell'adozione delle decisioni impugnate, non hanno esaminato l'opportunità
di accordare un accesso parziale ai documenti di cui trattasi dato che ritenevano che il codice di condotta e le decisioni
94/90 e 93/731 non imponessero loro un tale obbligo. Non è nemmeno contestato da tali istituzioni nell'ambito di detta impugnazione
che, in conformità dell'interpretazione del diritto di accesso ai documenti effettuata dal Tribunale nella citata sentenza
Hautala/Consiglio, e confermata dalla Corte, la loro interpretazione era erronea, talché avrebbero dovuto procedere ad un
tale esame. Come il Tribunale ha correttamente indicato al punto 67 della sentenza impugnata, benché la citata sentenza Hautala/Consiglio
sia successiva all'adozione delle decisioni impugnate, essa ha chiarito la portata di un diritto già esistente, ossia il diritto
di accesso a documenti in possesso del Consiglio e della Commissione, come previsto dal codice di condotta applicato da tali
due istituzioni nelle decisioni 93/731 e 94/90.
48. Ne consegue che le decisioni impugnate sono viziate da un errore di diritto.
49. La questione che si pone nell'ambito del ricorso in esame è se il Tribunale potesse legittimamente decidere che,
tenuto conto delle spiegazioni fornite dalle istituzioni convenute nel corso del contenzioso,
nonché della natura dei documenti controversi, tale errore di diritto non giustificava l'annullamento delle decisioni impugnate dato che non aveva avuto alcuna influenza
sull'esito della valutazione delle istituzioni.
50. Contrariamente alle istituzioni convenute, penso che la valutazione del Tribunale non possa essere condivisa per le seguenti
considerazioni.
51. Anzitutto, il Tribunale non poteva basarsi, a mio parere, sulle spiegazioni fornite dalla Commissione e dal Consiglio nel
corso del procedimento contenzioso, volte a dimostrare che nel caso di specie non sarebbe stato possibile un accesso parziale,
mentre tali istituzioni non avevano esaminato la possibilità di un tale accesso nelle decisioni impugnate.
52. Infatti, si deve ricordare che, ai sensi di una costante giurisprudenza, nell'ambito di un ricorso di annullamento fondato
sull'art. 230 CE, la legittimità di un atto comunitario deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto
esistente al momento in cui l'atto è stato adottato
(23)
. Tale norma vieta al giudice di tenere conto delle circostanze verificatesi successivamente all'atto. Ne consegue che, così
come tale norma osta a che un ricorrente contesti la legittimità di un atto facendo valere elementi di fatto e di diritto
successivi ad esso
(24)
, allo stesso modo essa impedisce che l'illegittimità del detto atto sia coperta o sanata a posteriori dal suo autore.
53. Stando così le cose, detta norma è volta a garantire che la Comunità europea ben funzioni come comunità di diritto. Essa mira
a che le istituzioni svolgano i loro compiti nel rispetto delle norme giuridiche garantendo che la sanzione per l'illegittimità
dell'atto contestato sia la sua nullità. Quindi, in forza del principio di legittimità, una decisione dev'essere valutata
nel momento in cui è stata adottata.
54. Anche se la Corte ha ammesso, in casi molto limitati, che tale norma poteva essere derogata per quanto concerneva un vizio
di forma o di procedura e che tali vizi che pregiudicavano la legittimità esterna di un atto potevano essere sanati nel corso
del procedimento contenzioso
(25)
, non trovo alcuna deroga simile nella giurisprudenza della Corte riguardante la legittimità interna. Infatti, quando la Corte
ha rilevato che un vizio che pregiudicava la legittimità interna di una decisione non doveva condurre al suo annullamento,
era perché tale decisione si fondava anche su un altro motivo che risultava idoneo a giustificare la sua legittimità
(26)
. In una tale situazione, il vizio è dichiarato privo di rilevanza sulla legittimità della decisione in esame dato che quest'ultima
comporta già di per sé, vale a dire come essa si presentava quando è stata adottata, i motivi idonei a fondare la sua legittimità.
Stando così le cose, il motivo vertente sull'errore di diritto di cui trattasi si rivela inoperante
(27)
.
55. Tale analisi viene effettuata inoltre nelle citate sentenze Günzler Aluminium/Commissione e FFSA e a./Commissione, alle quali
il Tribunale fa riferimento al punto 71 della sentenza impugnata. In dette due sentenze, il Tribunale ha basato la sua valutazione,
secondo la quale l'errore di diritto commesso nella decisione controversa non aveva avuto alcuna influenza sull'esito dell'esame
dell'istituzione, sugli elementi contenuti nella motivazione della detta decisione
(28)
.
56. Ebbene, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha fondato la sua valutazione ─ secondo la quale l'aver omesso di esaminare
l'opportunità di accordare un accesso parziale non avrebbe avuto alcuna influenza sull'esito dell'esame delle due istituzioni
─ sugli elementi da esse forniti nel corso del procedimento contenzioso, i quali non comparivano nelle decisioni impugnate.
Così facendo, il Tribunale ha ammesso la possibilità di sanare a posteriori l'errore di diritto che inficia le dette decisioni.
Orbene, una tale prassi è contraria al principio di legittimità, che esige che un atto illegittimo sia annullato.
57. Inoltre, ammettere tale prassi porterebbe a ridurre notevolmente l'effetto utile del diritto di accesso parziale ai documenti
sancito dalla giurisprudenza della Corte, in quanto le istituzioni potrebbero dispensarsi dall'effettuare un tale esame ritenendo
che, qualora l'interessato propone ricorso, esse potranno sempre sanare tale irregolarità nel corso del giudizio. Questo mi
sembrerebbe ingiustificato, tanto più che il diritto di accesso parziale riconosciuto dalla giurisprudenza è stato espressamente
sancito dal legislatore nel regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001
(29)
, che ha sostituito le decisioni 93/731 e 94/90.
58. Riguardo alla natura dei documenti controversi, anch'essa oggetto del punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale non
può dedurne che il fatto di non aver esaminato l'opportunità di concedere un accesso parziale non ha avuto alcuna influenza
sulla valutazione delle istituzioni nelle decisioni impugnate. Da una parte, è proprio quando dei documenti sono interessati
da una eccezione volta alla protezione dell'interesse pubblico e che presentano un carattere
sensibile, come ha osservato il Tribunale al punto 72 della sentenza impugnata, che si pone il problema dell'opportunità di accordare
un accesso parziale. D'altra parte, sono le istituzioni che devono valutare se sia possibile un accesso parziale e il Tribunale
non può sostituire la sua valutazione alla loro.
59. Inoltre, la soluzione adottata dal Tribunale nella sentenza impugnata mi sembra contestabile poiché priva l'interessato delle
garanzie procedurali che accompagnano l'esame di una domanda di accesso nonché dei suoi diritti di difesa.
60. Infatti, in conformità degli artt. 230 CE e 231 CE, quando un ricorso presentato contro una decisione a motivo che questa
è viziata da un errore di diritto è fondato, la decisione di cui trattasi deve essere annullata. Come abbiamo visto, ai sensi
dell'art. 233 CE, spetta in tal caso all'istituzione che ha emanato la decisione annullata adottare i provvedimenti che l'esecuzione
della sentenza del giudice comunitario comporta. In materia di accesso ai documenti, l'istituzione che non aveva esaminato
l'opportunità di accordare un accesso parziale ai documenti di cui trattasi dovrà quindi riprendere il contraddittorio con
il richiedente e informarlo dei motivi del suo diniego totale o parziale.
61. Qualora, come nel caso di specie, le istituzioni ritengono che non può essere accordato un accesso parziale, esse dovranno
comunicarne i motivi all'interessato che avrà la possibilità di contestarli in una richiesta di conferma. Se le istituzioni
confermano la loro posizione, dovranno indicargli con esattezza i motivi per i quali gli argomenti da esso dedotti non consentono
loro di accogliere la sua domanda
(30)
. Tali motivi dovranno inoltre mostrare che le istituzioni hanno effettuato un esame specifico di ogni documento di cui trattasi
(31)
. Alla luce di tali motivi, l'interessato potrà allora decidere di presentare o meno un ricorso di annullamento nei confronti
di tali decisioni.
62. E' giocoforza constatare che la sentenza impugnata priva il ricorrente di tutte queste garanzie procedurali e della possibilità
di contestare efficacemente i motivi per i quali le istituzioni convenute ritengono che nel caso di specie non sia possibile
un accesso parziale ai documenti di cui trattasi. Infatti, tali motivi sono stati comunicati per la prima volta al ricorrente
nel corso del procedimento contenzioso. Quest'ultimo non ha quindi potuto discuterli nel corso della procedura amministrativa
né ha potuto esserne informato in tempo utile per difendere i suoi diritti dinanzi al Tribunale.
63. Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che il Tribunale abbia violato il diritto di accesso parziale del ricorrente decidendo
che il fatto che le istituzioni non hanno esaminato l'opportunità di un tale accesso non ha avuto alcuna influenza sull'esito
della loro valutazione nelle decisioni impugnate.
64. Tale errore di diritto è sufficiente a giustificare l'annullamento della sentenza impugnata, e quindi soltanto in subordine
presento le mie osservazioni sul secondo gravame del ricorrente.
ii) Sul secondo gravame
65. A mio parere, l'analisi fatta dal Tribunale al punto 69 della sentenza impugnata, secondo la quale le istituzioni avrebbero
il diritto di non concedere un accesso parziale qualora le parti dei documenti che verrebbero divulgate non siano di alcuna
utilità per il richiedente, indipendentemente da ogni considerazione sul carico di lavoro che un tale accesso implicherebbe,
adotta un'interpretazione eccessivamente ampia della deroga ammessa dalla giurisprudenza all'obbligo di concedere un accesso
parziale.
66. Analogamente, considerando che, nella fattispecie, l'accesso parziale poteva essere rifiutato a motivo che
le parti dei documenti alle quali si poteva concedere l'accesso contenevano così poche informazioni che non sarebbero state
di alcuna utilità per il ricorrente e che, in via generale, non è facile scomporre i documenti in questione, il Tribunale ha effettuato, a mio avviso, un'interpretazione
erronea del diritto di accesso parziale sancito dalla giurisprudenza della Corte.
67. Occorre ricordare in quale contesto normativo è stata ammessa la deroga controversa.
68. Anzitutto, secondo una costante giurisprudenza, emerge dal sistema inerente alle decisioni 93/731 e 94/90 che chiunque può
chiedere accesso a qualsiasi documento non pubblicato del Consiglio e della Commissione senza che sia necessario motivare
la domanda
(32)
. Il fatto che l'art. 6 del regolamento n. 1049/2001 abbia ripreso tale norma conferma molto chiaramente che il diritto di
accesso ai documenti non è subordinato alla condizione di una qualsiasi utilità di tali documenti per il richiedente.
69. Inoltre, il diritto di accesso ai documenti, vale a dire agli elementi informativi contenuti in questi ultimi
(33)
, costituisce il principio generale e una decisione di diniego è valida soltanto se basata su una delle eccezioni espressamente
stabilite dall'art. 4 della decisione 93/731 o nel codice di condotta allegato alla decisione 94/90. Dato che tali eccezioni
al diritto di accesso vanno interpretate ed applicate restrittivamente
(34)
, esse non potrebbero impedire l'accesso agli elementi d'informazione che non sono direttamente interessati da queste. Altrimenti,
l'effetto utile del diritto di accesso ai documenti sarebbe notevolmente sminuito. Inoltre, rifiutare l'accesso a tali informazioni
costituirebbe un provvedimento manifestamente sproporzionato per assicurare le riservatezza degli elementi interessati da
una di tali eccezioni.
70. In tale contesto, il Tribunale, al punto 86 della citata sentenza Hautala/Consiglio, ha rilevato che il principio di proporzionalità
consentirebbe all'istituzione,
nei casi particolari in cui il volume del documento o quello dei brani da censurare comportassero [per essa] un compito amministrativo
inadeguato, (...) di ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico a queste parti frammentarie e, dall'altro,
il carico di lavoro che ne deriverebbe. La Corte ha confermato detta analisi al punto 30 della citata sentenza Consiglio/Hautala, facendo riferimento ai
casi particolari nei quali l'obbligo di garantire un accesso parziale comporterebbe
oneri amministrativi eccessivi.
71. Alla luce di tali elementi, la deroga ammessa dalla giurisprudenza all'obbligo dell'istituzione interessata di accordare un
accesso parziale ai documenti in esame non può essere interpretata, a mio parere, nel senso che detta istituzione avrebbe
il diritto di rifiutare l'accesso a dati non riservati perché ritiene che un tale accesso non abbia utilità per il ricorrente.
72. Se, nell'ambito di una buona amministrazione, l'istituzione interessata può, in risposta alla domanda iniziale dell'interessato,
informarlo che l'accesso parziale che può essergli accordato sarà limitato agli elementi informativi che sembrano già a lui
noti, per contro, essa non ha il diritto, secondo me, di negare l'accesso a tali elementi se l'interessato mantiene ferma
la sua richiesta in una domanda di conferma.
73. Soltanto qualora la portata dell'onere generato dalla censura degli elementi non divulgabili supera i limiti di quanto può
essere ragionevolmente richiesto all'istituzione interessata, questa, nell'interesse di una buona amministrazione, può essere
autorizzata ad esaminare se un tale accesso presenti un interesse e a valutarne l'importanza. Inoltre, in un tale caso, come
sostiene il ricorrente, l'esistenza di un interesse particolare del richiedente potrebbe ancora obbligare l'amministrazione
a concedergli l'accesso parziale ai documenti in esame, malgrado l'importante onere di lavoro che comporterà tale accesso
(35)
.
74. Ne consegue che un'istituzione non ha il diritto di negare l'accesso a elementi informativi non interessati da un'eccezione
a motivo che tali elementi, troppo esigui, non presentano alcuna utilità e invocando semplici difficoltà amministrative.
75. Una tale interpretazione della detta deroga porterebbe, infatti, ad attribuire all'amministrazione un vero e proprio potere
discrezionale sull'opportunità di accordare l'accesso ad elementi informativi non confidenziali a seconda che, a suo giudizio,
siano utili o meno per il richiedente e al lavoro che comporta per essa l'accesso a tali dati. Essa rimetterebbe in discussione
l'effetto utile del diritto di accesso ai documenti che, lo ricordo, è volto ad attribuire a ciascuna persona il diritto di
accedere ad ogni elemento d'informazione non interessato da una eccezione senza che tale persona debba dimostrare un interesse
a tale accesso.
76. Ai sensi di tale analisi, mi preme sottolineare che, nel regolamento n. 1049/2001, la deroga giurisprudenziale all'obbligo
di concedere un accesso parziale collegata ad un onere eccessivo di lavoro non è stata ripresa. Senza assumere posizioni sul
punto se tale deroga giurisprudenziale possa applicarsi nell'ambito del detto regolamento, tale elemento, alla luce della
consacrazione del diritto di accesso nel diritto comunitario primario all'art. 255 CE e nella Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000
(36)
, agli artt. 41 e 42, conferma, a mio parere, l'interpretazione molto restrittiva che deve ricevere la detta deroga nell'ambito
delle decisioni 93/731 e 94/90.
77. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritengo che il Tribunale abbia altresì applicato erroneamente il diritto di
accesso parziale considerando che un tale accesso non era possibile nel caso di specie perché le parti divulgabili contenevano
così poche informazioni che non sarebbero state di alcuna utilità per il ricorrente e che, in via generale, i documenti in
questione non contengono parti che si possono agevolmente separare.
78. Propongo quindi alla Corte di annullare la sentenza impugnata, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi dedotti
dal ricorrente.
2. Sulle conseguenze dell'impugnazione
79. Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto della Corte di giustizia, quando l'impugnazione è accolta e la Corte annulla la decisione
del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta. Se la Corte pronuncia
l'annullamento della sentenza impugnata come le propongo, penso che sia in grado di statuire nel merito dell'impugnazione.
Infatti, è accertato che la Commissione e il Consiglio, durante l'adozione delle decisioni impugnate, non hanno esaminato
l'opportunità di un accesso parziale ai documenti di cui trattasi dato che hanno ritenuto che il diritto di accesso ai documenti
non imponesse loro un tale obbligo.
80. Dato che le decisioni impugnate sono viziate da un errore di diritto, propongo alla Corte di dichiararne l'annullamento.
V ─ Sulle spese
81. Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è accolta e la controversia
viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese.
82. Propongo alla Corte di condannare le istituzioni a sostenere le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente, tanto
nell'ambito della procedura dinanzi alla Corte quanto in quella dinanzi al Tribunale.
VI ─ Conclusione
83. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di:
- ─
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, resa il 12 luglio 2001, causa T-204/99, Mattila/Consiglio
e Commissione;
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, resa il 12 luglio 2001, causa T-204/99, Mattila/Consiglio
e Commissione;
- ─
annullare le decisioni della Commissione e del Consiglio, rispettivamente del 5 e del 12 luglio 1999, che negavano al ricorrente
l'accesso a taluni documenti;
annullare le decisioni della Commissione e del Consiglio, rispettivamente del 5 e del 12 luglio 1999, che negavano al ricorrente
l'accesso a taluni documenti;
- ─
condannare il Consiglio e la Commissione a sostenere le spese relative ai due gradi di giudizio
condannare il Consiglio e la Commissione a sostenere le spese relative ai due gradi di giudizio
.
- 1 –
- Lingua originale: il francese.
- 2 –
- Causa T-204/99, Mattila/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-2265; in prosieguo: la
sentenza impugnata).
- 3 –
- In prosieguo: le
decisioni impugnate.
- 4 –
- GU C 191, pag. 95, a pag. 101.
- 5 –
- Consigli europei di Birmingham (Boll. CE 10-1992, pag. 9) e di Edimburgo (Boll. CE 12-1992, pag. 7).
- 6 –
- Consiglio europeo di Copenaghen (Boll. CE 6-1993, pag. 16, punto I.22).
- 7 –
- GU L 340, pag. 41 (in prosieguo: il
codice di condotta).
- 8 –
- Decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43).
- 9 –
- Decisione della Commissione 8 febbraio 1994, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58).
- 10 –
- Causa T-14/98 (Racc. pag. II-2489).
- 11 –
- Punti 87.
- 12 –
- Causa C-353/99 P (Racc. pag. I-9565, punti 27 e 31).
- 13 –
- V. sentenze 10 dicembre 1957, causa 8/56, ALMA/Alta Autorità della CECA (Racc. pag. 179, a pag. 191), e 1° luglio 1964, causa
80/63, Degreef/Commissione (Racc. pag. 767, a pag. 798). V., inoltre, ordinanza 7 febbraio 1994, causa C-388/93, PIA HiFi/Commissione
(Racc. I-387, punto 10).
- 14 –
- V. supra, paragrafo 24.
- 15 –
- V. sentenze 24 giugno 1986, causa 53/85, Chemie/Commissione (Racc. pag. 1965, punto 23); 25 maggio 1993, causa C-199/91, Foyer
culturel du Sart-Tilman/Commissione (Racc. pag. I-2667, punto 17); 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94
e T-388/94, European Night Services e a./Commissione (Racc. pag. II-3141, punto 53), e 14 maggio 2002, causa T-126/99, Graphischer
Maschinenbau/Commissione (Racc. pag. II-2427, punto 17).
- 16 –
- V. sentenza 8 luglio 1999, causa C-5/93 P, DSM/Commissione (Racc. pag. I-4695, punto 36).
- 17 –
- V. ordinanza 27 ottobre 1999, causa T-106/99, Meyer/Commissione (Racc. pag. II-3273, punto 21).
- 18 –
- V., segnatamente, sentenze 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione (Racc. pag. I-5291, punto 34),
e 8 gennaio 2002, causa C-248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione (Racc. pag. I-1, punto 68).
- 19 –
- V., segnatamente, ordinanza 25 marzo 1998, causa C-174/97 P, FFSA e a./Commissione (Racc. pag. I-1303, punto 24).
- 20 –
- V. sentenza 13 luglio 2000, causa C-210/98 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I-5843, punto 43).
- 21 –
- V. sentenza della Corte 6 marzo 2003, causa C-41/00 P, Interporc/Commissione (Racc. pag. I-2125, punto 17), e giurisprudenza
cit.
- 22 –
- Pag. 2.
- 23 –
- V. sentenze 7 febbraio 1979, cause riunite 15/76 e 16/76, Francia/Commissione (Racc. pag. 321, punto 7), e 17 maggio 2001,
causa C-449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I-3875, punto 87).
- 24 –
- V., ad esempio, sentenze 6 luglio 1983, causa 225/81, Geist/Commissione (Racc. pag. 2217, punto 25), e 19 settembre 2000,
causa T-252/97, Dürbeck/Commissione (Racc. pag. II-3031, punto 97, e giurisprudenza ivi cit.).
- 25 –
- Nel contenzioso della funzione pubblica la Corte ha ammesso che le spiegazioni fornite nel corso del procedimento potevano,
in casi eccezionali, svuotare di contenuto il motivo dell'insufficienza di motivazione, cosicché questo non giustificava più
l'annullamento della decisione impugnata [sentenza 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86, 73/86 e 78/86, Sergio e a./Commissione
(Racc. pag. 1399, punto 52) e giurisprudenza ivi cit.]. E' stato altresì deciso che una motivazione il cui principio è espresso
nell'atto impugnato può essere sviluppata e precisata durante il procedimento [sentenza 12 dicembre 1996, causa T-16/91 RV,
Rendo e a./Commissione (Racc. pag. II-1827, punto 55)]. Tuttavia, in tale ultima ipotesi, non si tratta più di una sanatoria
stricto sensu, vale a dire regolarizzare un'illegalità preesistente, dato che l'atto conteneva già dall'inizio una motivazione
conforme all'art. 253 CE. Per quanto concerne i diritti della difesa, la Corte ha deciso, nella sentenza 13 febbraio 1979,
causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione (Racc. pag. 461, punto 15), che se, nel corso della causa dinanzi ad essa pendente,
erano state efficacemente sanate delle irregolarità, esse non implicavano necessariamente l'annullamento della decisione impugnata
sempre che i diritti della difesa non vengano lesi da questa sanatoria tardiva. Tuttavia, tale decisione resta un caso isolato e una violazione dei diritti della difesa non può, in via di principio, essere
oggetto di sanatoria in una fase successiva [sentenza 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione (Racc.
pag. I-4235, punto 78)]. Vero è che la Corte verifica in funzione delle circostanze specifiche di ogni caso se, in assenza
della irregolarità, la procedura avrebbe potuto avere un esito diverso (ibidem, punto 82). Ciò nonostante, tale giurisprudenza
non porta la Corte ad ammettere la sanatoria a posteriori di una violazione dei diritti della difesa. V., sulla problematica
della sanatoria, D. Ritleng,
Le contrôle de légalité des actes communautaires par la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés
européennes, Thèse, Strasburgo (punti 121-128).
- 26 –
- V. sentenze 24 febbraio 1987, causa 312/84, Continentale Produkten Gesellschaft/Commissione (Racc. pag. 841, punto 21); 12
luglio 1990, causa C-169/84, CdF Chimie AZF/Commissione (Racc. pag. I-3083, punto 16), e 6 novembre 1990, causa C-86/89, Italia/Commissione
(Racc. pag. I-3891, punto 20).
- 27 –
- V. cit. sentenza Italia/Commissione (punto 20).
- 28 –
- Nella cit. sentenza Günzler Aluminium/Commissione, che riguarda un recupero a posteriori di diritti all'importazione, il Tribunale
ha deciso che l'errore di diritto commesso dalla Commissione nella decisione controversa era di natura puramente formale dato
che la disposizione applicata dalla Commissione e il testo applicabile perseguivano il medesimo obiettivo e stabilivano condizioni
analoghe. Nella citata sentenza FFSA e a./Commissione, il Tribunale ha statuito su un ricorso presentato contro una decisione
della Commissione relativa ad un beneficio fiscale accordato dal governo francese alla Posta. Il Tribunale ha giudicato che
il beneficio in esame costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, che era compatibile con il mercato comune
ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE. Esso ha statuito che la valutazione della Commissione nella decisione controversa ─ secondo
la quale il provvedimento in esame non costituiva un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE ─ non aveva avuto alcuna
rilevanza sull'esito dell'esame dell'aiuto in questione e non doveva comportare l'annullamento della decisione controversa
(punto 199).
- 29 –
- Regolamento 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
(GU L 145, pag. 43). Ai sensi dell'art. 4, n. 6,
Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono
divulgate.
- 30 –
- V., in tal senso, sentenza 6 aprile 2000, causa T-188/98, Kuijer/Consiglio (Racc. pag. II-1959, punti 44-46).
- 31 –
- V. sentenze 5 marzo 1997, causa T-105/95, WWF UK/Commissione (Racc. pag. II-313, punti 64 e 74); 6 febbraio 1998, causa T-124/96,
Interporc/Commissione (Racc. pag. II-231, punto 54); 17 giugno 1998, causa T-174/95, Svenska Journalistförbundet/Consiglio
(Racc. pag. II-2289, punto 117); cit. sentenza Kuijer/Consiglio (punto 38), e 12 ottobre 2000, causa T-123/99, JT's Corporation/Commissione
(Racc. pag. II-3269, punto 64).
- 32 –
- V., per quanto concerne la decisione 93/731, cit. sentenza Svenska Journalistförbundet/Consiglio (punto 109), e, per la decisione
94/90, sentenze 6 febbraio 1998, Interporc/Commissione, sopra cit. (punto 48); 14 ottobre 1999, causa T-309/97, Bavarian Lager/Commissione
(Racc. pag. II-3217, punto 37), e 10 ottobre 2001, causa T-111/00, British American Tabacco International (Investments)/Commissione
(Racc. pag. II-2997, punto 42).
- 33 –
- V. cit. sentenza Consiglio/Hautala (punto 23).
- 34 –
- V. sentenze 11 gennaio 2000, cause C-174/98 P e C-189/98 P, Paesi Bassi e Van der Wal/Commissione (Racc. pag. I-1, punto 27),
e Consiglio/Hautala, sopra cit. (punto 25).
- 35 –
- Dato che l'amministrazione ha l'obbligo di delimitare per ogni documento contenente dati riservati quali siano i brani effettivamente
interessati dall'eccezione in esame, la censura di tali brani non dovrebbe, in tutta logica, comportare un onere di lavoro
eccessivo.
- 36 –
- GU C 364, pag. 1.