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Document 62001CC0340

Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 19 giugno 2003.
Carlito Abler e altri contro Sodexho MM Catering Gesellschaft mbH.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimento di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187/CEE - Ambito d'applicazione - Nozione di trasferimento.
Causa C-340/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-14023

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:361

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
L.A. GEELHOED
presentate il 19 giugno 2003 (1)



Causa C-340/01



Carlito Abler
Thomas Aquino
Marzena Auer
Isagani Banacia
Christian Binder
Dejan D'Artagnan
Nolly Espino
Jovito Faderugao
Genaro Gonzales
Sayany Keo
Varghese Koodaly
Jacob Kothakuzhakal
Friedrich Kraus
Eveline Kreil
Gooneh Manijeh
Mirko Modic
Mooloud Pashangzadem
Rita Pedrajas
Dojna Peychar
Martin Popovits
Gordana Rohrbach
Isabelo Seen
contro
Sodexho MM Catering GmbH


[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall'Oberste Gerichtshof (Austria)]

«Direttiva 77/187/CEE – Trasferimento di imprese – Ambito di applicazione – Sostituzione di un'impresa di servizi con un'altra per lo svolgimento delle stesse attività (catering) – Trasferimento dei mezzi di produzione messi a disposizione dal committente – Rifiuto del nuovo appaltatore di rilevare il personale e i mezzi di produzione»






I ─ Introduzione

1. L'Oberste Gerichtshof austriaco (Corte di cassazione) ha proposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente sulla portata della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (in prosieguo: la direttiva 77/187 o la direttiva)  (2) .

2. Nel procedimento principale è stata sollevata la questione se sussista trasferimento di impresa ai sensi della direttiva 77/187 qualora un'impresa, su incarico di un ente ospedaliero, fornisca pasti ai pazienti e al personale, svolgendo un'attività in precedenza effettuata da un'altra impresa. La nuova impresa si avvale di utenze come gas, acqua ed energia elettrica e dei locali aziendali nonché delle attrezzature di cucina già utilizzati dal gestore precedente e messi a sua disposizione dal committente. La nuova impresa tuttavia non rileva i mezzi di produzione messi a disposizione dal committente precedente ─ ossia il personale, le scorte, la documentazione contabile, i menu, le prescrizioni dietetiche, le ricette o le conoscenze professionali ─ né desidera acquisirli.

3. Questa causa si ricollega a una giurisprudenza precedente della Corte, vertente sull'applicazione della direttiva 77/187 all'appalto di servizi, ma mostra tuttavia manifeste differenze con le fattispecie esaminate in sentenze come Süzen  (3) e Temco  (4) . La nuova impresa infatti non ha assunto nessun membro del personale di quella precedente, né i mezzi di produzione sono passati direttamente dal vecchio al nuovo gestore. Solo una parte dei mezzi di produzione messi a disposizione dal committente viene utilizzata sia dalla vecchia sia dalla nuova impresa.

II ─ Ambito normativo

A ─
Diritto comunitario

4. La direttiva contiene misure utili a proteggere i dipendenti nel caso di cambiamento dell'impresa, segnatamente al fine di garantire il mantenimento dei loro diritti. L'art. 1, n. 1, dichiara la direttiva applicabile ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.

5. L'art. 2, lett. a), dispone che per cedente ai sensi della direttiva stessa si intende ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'art. 1, n. 1, perde la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento. All'art. 2, lett. b), è definito cessionario ai sensi della direttiva ogni persona fisica o giuridica che, in conseguenza di un trasferimento a norma dell'art. 1, n. 1, acquisisce la veste di imprenditore rispetto all'impresa, allo stabilimento o a parte dello stabilimento. Secondo l'art. 3, n. 1, i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario.

6. La direttiva è stata modificata due volte. La direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE, ha in prevalenza chiarito alcune nozioni giuridiche alla luce della giurisprudenza della Corte  (5) . Per razionalizzare il testo il 12 marzo 2001 il Consiglio ha revocato la direttiva 77/187, sostituendola con la direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti  (6) .

7. La direttiva 98/50 ha modificato l'art.1, n. 1, della direttiva in art. 1, n. 1, lett. a). Essa ha poi introdotto un nuovo art. 1, n. 1, lett. b), riguardante la nozione di trasferimento e il cui testo così recita: Fatta salva la lettera a) (...), è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.

8. Come emerge dal preambolo della direttiva 98/50, siffatto chiarimento era dettato da esigenze di certezza del diritto e trasparenza giuridica, ma non modifica la sfera di applicazione della direttiva quale interpretata dalla Corte di giustizia  (7) .

B ─
Diritto nazionale

9. La direttiva 77/187 è stata recepita in diritto austriaco con l'Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz (legge sull'adeguamento delle norme sui contratti di lavoro; in prosieguo: l' AVRAG). L'art. 3 AVRAG dispone che, quando in particolare una parte di stabilimento viene trasferita ad un altro imprenditore, quest'ultimo subentra quale datore di lavoro in tutti i diritti e gli obblighi nei rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento. Secondo costante giurisprudenza dell'Oberste Gerichtshof, tale disposizione va interpretata in senso conforme alla direttiva 77/187, come successivamente modificata, rispettando altresì le sentenze della Corte di giustizia ad essa relative.

III ─ Fatti della causa principale, svolgimento del procedimento e questione pregiudiziale

10. La Corte ha interpretato le condizioni per l'applicazione della direttiva 77/187 in modo molto sfumato, attribuendo rilevanza decisiva alle circostanze della fattispecie concreta. Il giudice del rinvio ha accertato i fatti quali seguono.

11. Nel 1990 la direzione di un ente ospedaliero non meglio identificato (in prosieguo: la direzione) stipulava con la Sanrest, una società di gestione di mense aziendali, un contratto per la preparazione e la fornitura di pasti e bevande nonché per i servizi di ristorazione consistenti nel completo approvvigionamento dei pazienti e del personale ad un prezzo calcolato in base al vitto giornaliero per persona. La società doveva garantire una determinata scelta di piatti (diversi regimi alimentari). I pasti dovevano essere preparati nei locali dell'ospedale. Le attività della Sanrest comprendevano la composizione dei menu, l'acquisto, la conservazione, la preparazione, la suddivisione in porzioni e il trasporto dei pasti così suddivisi nei reparti ─ ma non la distribuzione ai pazienti, la consegna dei pasti nella mensa del personale, la pulizia delle stoviglie e dei locali utilizzati. Detti locali, il gas, l'acqua, l'energia elettrica e le piccole e grandi attrezzature da cucina necessarie venivano messi a disposizione dalla direzione. Eventuali danni ai materiali dovevano essere risarciti dalla Sanrest. Le prestazioni eccezionali dovevano essere retribuite separatamente. La Sanrest era in aggiunta incaricata della gestione del bar dell'ospedale.

12. Dopo il sorgere di alcuni contrasti, a metà del 1998, tra la direzione e la Sanrest, la prima risolveva il contratto con la Sanrest con lettera del 26 aprile 1999, rispettando il preavviso di sei mesi. Quindi l'ospedale indiva una nuova gara d'appalto per l'aggiudicazione dei servizi in questione. A metà ottobre 1999 veniva comunicato alla Sanrest, che aveva partecipato alla nuova gara d'appalto per i servizi, che il servizio di ristorazione veniva assunto dalla Sodexho.

13. La Sanrest sosteneva allora che si era configurato un trasferimento d'impresa, ma il direttore della Sodexho rifiutava di rilevare il materiale, le scorte esistenti e i dipendenti della Sanrest. La Sodexho non riceva neppure la contabilità, i menu, i programmi dietetici, le ricette, o le conoscenze professionali. Dagli altri clienti della Sanrest riprendeva soltanto da sei ai dieci menu per l'asilo dell'ospedale.

14. I ricorrenti nel procedimento principale, impiegati nel servizio di cucina e nel bar dell'ospedale quali dipendenti della Sanrest, chiedono che sia dichiarato che il loro rapporto di lavoro continua a sussistere nei confronti della Sodexho, deducendo l'argomento, sostenuto anche dalla Sanrest, secondo cui l'assunzione della gestione della cucina e del bar costituisce un trasferimento d'impresa ai sensi dell'art. 3, n. 1, AVRAG, nonché dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187. La Sodexho avrebbe rilevato elementi patrimoniali materiali e immateriali e, in definitiva, un'entità economica organizzata in modo stabile, avente il medesimo cliente. Siffatta entità configurerebbe uno stabilimento produttivo con elementi di commercio e di prestazione di servizi. Secondo i ricorrenti la cessione dello stabilimento non sarebbe determinante, ma lo sarebbe il cambiamento del soggetto responsabile per la gestione del medesimo. Il trasferimento del personale sarebbe conseguenza del trasferimento dello stabilimento, e non una sua condizione.

15. Questa interpretazione è contestata dalla Sodexho che invoca, in sintesi, la circostanza di non aver rilevato dalla Sanrest né elementi patrimoniali materiali o immateriali, come scorte, menu, programmi dietetici, ricette, contabilità o conoscenze professionali, né alcun membro del personale. I locali completi di attrezzature, unico elemento trasferito, non costituirebbero un'entità lavorativa organizzata che possa far parlare di trasferimento di stabilimento. E' stato anche necessario integrare parzialmente le attrezzature acquisite dall'ente ospedaliero. La Sodexho gestisce la cucina secondo la propria organizzazione, con una propria contabilità e una propria esperienza, e compone in proprio i menu. Insomma, a suo avviso sarebbe avvenuto semplicemente un cambio di imprenditore.

16. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda dei ricorrenti, concludendo che mancasse un trasferimento di stabilimento. Il giudice d'appello non ha condiviso questo giudizio ed ha riformato la sentenza in tal senso.

17. In cassazione l'Oberste Gerichtshof, con ordinanza 25 giugno 2001, a norma dell'art. 234 CE ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:Se vi sia trasferimento di una parte di stabilimento ai sensi dell'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, qualora l'ente gestore di un ospedale, che fino ad allora aveva incaricato un'impresa di ristorazione collettiva di fornire ai pazienti e al personale dell'ospedale i pasti e le bevande ad un prezzo calcolato in base al vitto giornaliero per persona, mettendole a disposizione, a tal fine, acqua ed energia elettrica nonché i suoi locali (cucina aziendale), unitamente all'attrezzatura necessaria, trasferisca, in seguito alla risoluzione di tale contratto, tali compiti e i mezzi di gestione sino ad allora messi a disposizione di detta prima impresa ad un'altra impresa di ristorazione collettiva, senza che quest'ultima rilevi i mezzi di gestione ─ personale, scorte, calcoli dei costi, menu, diete, ricette o esperienza acquisita ─ apportati dalla stessa prima impresa.

IV ─ Osservazioni delle parti

18. Osservazioni scritte sono state presentate dalla Sodexho, resistente nella presente causa, dalla Commissione europea e dal governo del Regno Unito. Il 15 maggio 2003 ha avuto luogo un'udienza dibattimentale.

19. La Sodexho nega la sussistenza di un trasferimento di impresa, sostenendo di non avere avuto alcun contatto diretto con il gestore precedente della cucina aziendale e del bar e di non avere rilevato da quest'ultimo alcun elemento patrimoniale materiale e immateriale.

20. La Sodexho non contesta che la cucina e il bar dell'ospedale siano un insieme di persone e di elementi patrimoniali materiali e immateriali, organizzato per svolgere un'attività economica.

21. Secondo la Sodexho tuttavia non si configura alcun trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva 77/187 in quanto l'identità dell'azienda non è stata mantenuta.

22. La Sodexho non ha rilevato dalla Sanrest né il personale, né i quadri dirigenti, né la ripartizione delle attività, né l'organizzazione aziendale e i mezzi di produzione disponibili. Solo i locali aziendali e le necessarie attrezzature di cucina messi a disposizione dal committente, e le utenze come gas, acqua ed energia elettrica sono stati rilevati dalla Sodexho. L'utilizzazione delle attrezzature messe a disposizione non basta di per sé a concludere che l'identità dell'azienda sia stata mantenuta. Non si può nemmeno dedurre la sussistenza di un trasferimento di un'entità economica dalla mera circostanza che i due successivi appaltatori svolgono servizi analoghi. Il solo fatto di succedere nella funzione non configura una cessione d'impresa.

23. La Sodexho opera una distinzione tra i diversi settori in cui si potrebbero far rientrare il ristorante e il bar. Siffatti settori sono quello in cui la manodopera rappresenta il fattore principale, quello in cui gli elementi patrimoniali materiali sono il fattore determinante e quello infine in cui entrambi i fattori hanno lo stesso peso sull'attività. La Sodexho non chiarisce tuttavia in quale settore vadano ricompresi, a suo avviso, il ristorante e il bar.

24. In un settore in cui la manodopera è il fattore principale dell'attività, un gruppo di lavoratori che svolge un'attività in comune con carattere di stabilità può costituire un'entità economica. Una siffatta entità mantiene la propria identità qualora il nuovo imprenditore non solo prosegua l'attività economica, ma rilevi anche una parte importante ─ per numero e capacità ─ del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. Se il ristorante e il bar rientrano in questo settore, a giudizio della Sodexho può soltanto concludersi che non sussiste alcun trasferimento d'impresa, in quanto nessun membro del personale precedentemente impiegato è stato assunto dalla nuova impresa.

25. Nel caso in cui il ristorante e il bar dell'ospedale facciano parte del settore in cui sono gli elementi patrimoniali materiali a contribuire maggiormente all'attività, il fatto che non abbia avuto luogo alcun trasferimento di rilievo, dal committente precedente a quello attuale, di siffatti elementi, indispensabili al buon funzionamento dell'entità economica, a giudizio della Sodexho deve portare alla conclusione che l'entità non ha mantenuto la propria identità.

26. Nemmeno se il ristorante e il bar dell'ospedale rientrano nel settore in cui sia la manodopera, sia gli elementi patrimoniali materiali sono considerati come fattori rilevanti per l'attività, a giudizio della Sodexho può configurarsi un trasferimento d'impresa, in quanto non c'è stata alcuna cessione di personale e di elementi patrimoniali dall'appaltatore precedente a quello attuale.

27. La Commissione ritiene invece che nel caso di specie si configuri un trasferimento d'impresa; essa giunge a questa conclusione fondandosi sui rilievi che seguono.

28. Al pari delle altre parti che hanno presentato osservazioni, la Commissione sostiene che la fattispecie in esame sia un'entità economica con un'organizzazione stabile, la cui attività non si limita all'esecuzione di una determinata opera.

29. Per risolvere la questione se sussista trasferimento di impresa, secondo la Commissione è decisivo accertare se l'identità dell'entità economica oggetto della transazione sia rimasta immutata. A questo fine vanno tenute presenti tutte le circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione stessa.

30. In primo luogo occorre esaminare la natura dell'impresa o dello stabilimento. Secondo la Commissione, una particolarità saliente della fattispecie è che i prodotti di questo stabilimento vengono acquistati principalmente da un solo committente, che lo stabilimento (la sua parte) è localizzato nei locali del committente e che quest'ultimo è proprietario dei mezzi di produzione materiali essenziali (patrimonio fisso), da esso messi a disposizione nell'ambito dell'appalto.

31. In secondo luogo la cucina dell'ente ospedaliero e le altre strutture considerate come gli elementi patrimoniali materiali che contribuiscono in misura rilevante all'attività, a giudizio della Commissione sono state rilevate dalla Sodexho. E' vero che la nuova impresa non acquisisce nessuno dei mezzi di produzione conferiti dal gestore precedente ─ scorte, contabilità, menu, diete, ricette o esperienza professionale ─ ma la Commissione ritiene che questi elementi siano di importanza secondaria.

32. In terzo luogo la Sodexho non ha assunto il personale dell'impresa precedente. Da ciò tuttavia non consegue, a giudizio della Commissione, che non si possa configurare un trasferimento d'impresa. Nel caso di un'impresa in cui elementi patrimoniali materiali o determinati metodi di produzione contribuiscono in misura rilevante all'attività, l'identità può essere mantenuta nonostante la mancata riassunzione del personale.

33. Il rifiuto da parte della Sodexho di assumere il personale non è compatibile con la protezione accordata ai lavoratori dalla direttiva 77/187, a maggior ragione in quanto, nel caso di specie, si tratta di lavoratori non qualificati. I datori di lavoro possono eludere la direttiva rifiutando di assumere il personale, in modo da sfuggire al suo ambito di applicazione.

34. In quarto luogo, il fatto che sia stata ceduta la clientela depone a favore del mantenimento dell'identità, insieme alla circostanza che le attività svolte coincidono e non hanno subito alcuna sospensione.

35. Dalle osservazioni presentate dal governo del Regno Unito emerge che esso considera la ristorazione collettiva come un settore ad alta intensità di lavoro. In un siffatto settore un nuovo contraente può eludere l'applicazione della direttiva qualora non rilevi, o rilevi solo in minima parte, elementi patrimoniali o una certa parte dei lavoratori del contraente precedente. In un siffatto settore sono di norma le categorie di lavoratori più deboli, con un livello di istruzione relativamente basso, ad essere colpite se si stabilisce che non sussiste trasferimento d'impresa.

36. Tuttavia, qualora un nuovo contraente rilevi solo in minima parte elementi patrimoniali o lavoratori del contraente precedente, si può soltanto constatare che i due contraenti successivi prestano servizi analoghi. Se una siffatta situazione rientrasse nell'ambito di applicazione della direttiva 77/187, un trasferimento di impresa sussisterebbe già solo in presenza di servizi analoghi. Nemmeno una siffatta interpretazione estensiva della direttiva sembra opportuna.

37. Il governo del Regno Unito propone tre soluzioni per la problematica sopra esposta, senza tuttavia indicare quale preferisca.

38. Nel caso in cui un nuovo contraente non rilevi una parte significativa di elementi patrimoniali materiali o una buona parte del personale, non si configura un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva. La finalità perseguita dal nuovo contraente con la riassunzione o meno del personale non è rilevante per risolvere la questione se sussista un trasferimento a norma della direttiva. Questa risposta garantisce la certezza del diritto, ma consente anche ai nuovi contraenti di eludere la direttiva.

39. La Corte può anche decidere che la volontà del nuovo contraente di rilevare o meno i lavoratori (segnatamente per eludere l'applicazione della direttiva) sia determinante per risolvere la questione se si configuri o meno un trasferimento. La direttiva trova applicazione se: i) i lavoratori non sono stati assunti dal nuovo contraente; ii) se questi fossero stati assunti sussisterebbe un trasferimento; iii) il motivo per cui i lavoratori non sono stati assunti era quello di eludere la direttiva. Anche questa risposta garantisce la certezza del diritto, ma può causare problemi pratici relativi all'accertamento dei motivi reali del nuovo contraente per non assumere i lavoratori.

40. La terza alternativa che resta alla Corte è quella di decidere che la volontà del nuovo contraente di non rilevare il personale costituisce uno dei fattori da prendere in considerazione al fine di accertare la sussistenza del trasferimento. Il giudice nazionale deve comunque tenere conto di tutti i fattori per risolvere siffatta questione.

41. La seconda questione da risolvere deriva dal fatto che il nuovo contraente si avvale di elementi patrimoniali materiali significativi (come le attrezzature di cucina e le dotazioni), prima utilizzati dal contraente precedente, ma in entrambi i casi questi elementi sono stati messi a disposizione dal committente.

42. Riguardo alla questione di come valutare la circostanza che il nuovo contraente ha rilevato elementi patrimoniali materiali prima utilizzati dal contraente precedente, ma in entrambi i casi messi a disposizione dal committente, il governo del Regno Unito ritiene che la giurisprudenza presenti contraddizioni  (8) .

43. La contraddizione esistente, a giudizio di questo governo, può riassumersi come segue. Nel caso in cui taluni elementi patrimoniali indispensabili vengano trasferiti direttamente dal vecchio al nuovo contraente, questo rappresenta un fattore determinante per accertare l'eventuale sussistenza di un trasferimento. Se però detti elementi indispensabili vengono messi a disposizione del nuovo contraente dal committente ed è normale che quest'ultimo fornisca gli elementi principali necessari per lo svolgimento dell'attività, un siffatto accordo non è decisivo per risolvere la questione se sia avvenuto un trasferimento.

44. Il governo del Regno Unito chiede alla Corte come vada risolto questo problema nella causa in esame.

V ─ Valutazione

A ─
Giurisprudenza della Corte in merito alla portata dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187

45. Alla luce dei fatti dedotti nel giudizio principale, è utile ricordare innanzi tutto i principi fondamentali della giurisprudenza comunitaria vertente sulla portata dell'art. 1 della direttiva 77/187, tenendo conto anche, in particolare, del giudizio della Corte sull'applicazione della direttiva agli atti relativi all'appalto di servizi. Siffatta giurisprudenza, sempre più estesa, rappresenta a mio giudizio un importante punto di partenza per risolvere la questione pregiudiziale.

46. Dalla formulazione stessa dell'art. 1, n. 1, della direttiva risulta che la sua applicazione è soggetta a tre condizioni: il trasferimento deve comportare un cambiamento di datore di lavoro, deve riguardare un'impresa, uno stabilimento o una parte di stabilimento e deve risultare da un contratto  (9) .

47. Occorre osservare, in linea preliminare, che la direttiva 77/187, secondo una giurisprudenza costante della Corte, mira a garantire la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente. La direttiva si applica pertanto in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa.

48. La Corte ha inoltre ripetutamente dichiarato che il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa  (10) . Ne consegue che, per poter affermare la sussistenza di un trasferimento di impresa, stabilimento o parte di esso, devono essere soddisfatte due condizioni fondamentali.

49. Innanzi tutto il trasferimento deve riguardare un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata. La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi patrimoniali materiali ed immateriali che consentano l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo  (11) .

50. In secondo luogo occorre risolvere la questione se l'impresa sia stata trasferita in base ad alcune circostanze di fatto. Su questa parte dell'accertamento verte la presente causa. La Corte ha enumerato alcuni fattori di cui il giudice nazionale deve tenere conto. Si tratta di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione presa in esame, come:

a) la natura dell'impresa o dello stabilimento;

b) la questione se siano trasferiti o meno elementi patrimoniali materiali, come edifici e beni mobili;

c) il valore degli elementi patrimoniali immateriali al momento della cessione;

d) la questione se la nuova impresa riassuma o meno la maggior parte del personale;

e) la questione se venga trasferita o meno la clientela;

f) il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione;

e

g) la durata dell'eventuale sospensione delle attività stesse.

51. Tutti questi elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono perciò, a giudizio della Corte, essere considerati isolatamente  (12) .

B ─
Se il cambiamento di appaltatore vada qualificato come trasferimento di impresa

52. Prima di discutere la questione se l'identità dell'impresa sia rimasta invariata, voglio richiamare l'attenzione sulle circostanze in cui un'impresa subentra ad un'altra.

53. Nella causa in esame l'ente ospedaliero ha commissionato ad un'impresa di ristorazione la fornitura dei pasti che esso è tenuto a fornire al personale in quanto datore di lavoro e ai pazienti in qualità di prestatore di cure. L'ente ospedaliero riceve i servizi e deve qualificarsi come il cliente del ristoratore. Per beneficiare dei servizi esso mette a disposizione del prestatore i mezzi di produzione essenziali. Dopo la risoluzione del contratto con l'appaltatore precedente, a seguito di gara d'appalto è stato stipulato un nuovo contratto con la Sodexho. La Sanrest continua tuttavia ad esistere come impresa.

54. In siffatte circostanze si riscontra soltanto la perdita di un appalto da parte del prestatore di servizi originario e l'acquisizione del medesimo da parte del nuovo appaltatore. Un'impresa di ristorazione dev'essere in grado di prestare servizi a più clienti ed in luoghi diversi. La semplice perdita di un cliente a mio giudizio non può essere qualificata come trasferimento di impresa.

55. Come risulterà in prosieguo, siffatto giudizio trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte, in cui la nozione di trasferimento, benché interpretata estensivamente, trova anche delle limitazioni quanto al suo ambito di applicazione.

56. La direttiva trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa.

57. Un'impresa deve essere trasferita, in particolare, in seguito a cessione contrattuale o a fusione (art. 1, n. 1, lett. a)). Già da giurisprudenza precedente della Corte emergeva che il trasferimento deve avvenire esclusivamente in forza di un contratto.

58. Anche un atto giuridico unilaterale, come la disdetta di un contratto di affitto, si pone nel contesto di un contratto e può pertanto rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva. Nella sentenza Redmond Stichting  (13) un comune olandese decise di cambiare la gestione delle sovvenzioni per l'assistenza ai tossicomani. Il comune revocava la concessione di tali sovvenzioni ad una fondazione per trasferirla ad un'altra. Nel valutare l'applicabilità della direttiva 77/187, la Corte ha attribuito rilevanza al fatto che le due fondazioni avevano collaborato alla messa a punto delle operazioni di trasferimento dei pazienti, della locazione, delle conoscenze e dei mezzi. In quella sentenza la Corte ha giudicato che nella fattispecie era soddisfatto il requisito contrattuale: una sovvenzione è concessa mediante atto unilaterale accompagnato da talune condizioni in alcuni Stati membri, mediante contratti di sovvenzione in altri. In ogni caso, il cambiamento del beneficiario della sovvenzione si compie nell'ambito di rapporti contrattuali ai sensi della direttiva.

59. Nella sentenza Merckx e Neuhuys  (14) , in occasione della modifica di un contratto di concessione di vendita di autoveicoli, il vecchio e il nuovo concessionario avevano concluso una convenzione per far fronte alle spese relative al trasferimento del personale, confermando così la sussistenza di una cessione contrattuale ai sensi della direttiva. Nella causa Collino e Chiappero  (15) il trasferimento si fondava sulla legge. Anche in questa causa la Corte ha ritenuto soddisfatta la condizione dell'esistenza di un rapporto contrattuale. Con un semplice rinvio alla sentenza Redmond Stichting, essa ha dichiarato che l'operatività della direttiva non può escludersi per il fatto che il trasferimento risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non dal concorso delle volontà delle parti.

60. Non è pertanto essenziale che esistano rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario. Purché una decisione sia posta a fondamento del trasferimento, la condizione è soddisfatta, a prescindere dalla circostanza che siffatta decisione possa qualificarsi come contratto, atto unilaterale, sentenza o legge. Il trasferimento può avvenire anche in due fasi con l'intervento di un terzo, ad esempio il proprietario o il locatore. La direttiva può applicarsi pertanto anche in siffatte situazioni.

61. Tuttavia la Corte ha del pari rilevato che la portata della nozione di trasferimento di impresa non è illimitata. Il limite inferiore di questa interpretazione estensiva è indicato da quanto affermato nella sentenza Süzen  (16) : La mera circostanza che i servizi prestati dal precedente e dal nuovo appaltatore sono analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica. (...) La semplice perdita di un appalto di servizi a vantaggio di un concorrente non può quindi rivelare, di per sé, l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva. In una siffatta situazione, l'impresa di servizi precedentemente affidataria dell'appalto, ove perda un cliente, continua tuttavia a sopravvivere integralmente, senza che si possa ritenere che uno dei suoi stabilimenti o parti di stabilimento siano stati ceduti al nuovo appaltatore.

62. Non si può dunque parlare di un trasferimento ove esistano due prestatori di servizi concorrenti, non legati da alcuna relazione reciproca salvo la circostanza di aver stipulato contratti successivi con lo stesso cliente.

63. Alla luce della sentenza Süzen pervengo pertanto alla conclusione che in casu non si configura un trasferimento d'impresa, in quanto si riscontra soltanto la perdita di un appalto. La situazione può cambiare solo qualora risulti che, ciononostante, si può affermare che l'identità dell'impresa è stata mantenuta, il che avviene se nel contratto tra, nel caso di specie, l'ente ospedaliero e il nuovo appaltatore sono state incluse talune condizioni, tra cui l'obbligo di assunzione del personale, o qualora da altri fattori risulti che l'impresa (o una sua parte) è stata ceduta.

C ─
Mantenimento dell'identità

64. E' indubbio che nel contratto tra l'ente ospedaliero e la Sodexho non erano incluse condizioni concernenti il personale. Occorre pertanto esaminare se la conservazione dell'identità dell'impresa risulti da altri fattori. Ciò è determinante per risolvere la questione se si possa configurare un trasferimento d'impresa, nonostante quanto da me in precedenza constatato. Il mantenimento dell'identità va valutato in base a due condizioni fondamentali (v. paragrafi 49-51), la prima delle quali non è contestata. Nel caso di specie il giudice del rinvio ha dichiarato che la gestione della ristorazione e del bar riguarda un insieme organizzato di persone e di elementi, con cui può essere esercitata un'attività economica finalizzata al perseguimento di un proprio obiettivo. Questo giudice indica quale obiettivo dell'impresa la fornitura ai pazienti e al personale di pasti a prezzi determinati. Quest'analisi in sostanza non è controversa e non è in discussione nel presente procedimento.

65. Come sopra menzionato, la presente causa è imperniata sulla seconda condizione, ossia se possa dedursi da altre circostanze di fatto che l'identità è stata mantenuta e che la gestione dell'impresa è stata proseguita (v. paragrafo 50). Tratterò qui di seguito i fattori presi in considerazione dalla Corte per stabilire se l'impresa sia stata trasferita o meno. Osservo tuttavia che questi vanno valutati nella loro interdipendenza reciproca  (17) .

La natura dell'impresa o dello stabilimento

66. Il mercato delle attività di ristorazione collettiva è caratterizzato da un prodotto finale costituito dalla combinata fornitura sia di certi beni ─ i pasti ─ sia di determinati tipi di servizi, tra cui la messa a disposizione di personale, il servizio in occasione dei pasti nella mensa aziendale, la composizione dei menu, il trasporto del cibo e le attività di pulizia. Come emerge anche dall'ordinanza di rinvio, si tratta pertanto di una serie di attività, ossia la composizione dei menu, l'acquisto, la conservazione, il trasporto, la fornitura dei pasti (anche se non direttamente ai pazienti) e la pulizia.

67. E' ipotizzabile che la ristorazione per un istituto di cura come un ospedale imponga inoltre peculiari caratteristiche di qualità, in ragione degli specifici requisiti relativi alla salute imposti sul luogo di lavoro. Può trattarsi di un'attenzione particolare per problemi di igiene e dei requisiti specifici richiesti dai pasti per taluni gruppi di pazienti (diete ecc.). Non è escluso poi che il personale debba soddisfare alcuni criteri supplementari, riguardo alle conoscenze e alle capacità mediche.

68. Il giudice nazionale richiama esplicitamente l'importanza dei mezzi di produzione per l'esercizio delle attività dell'impresa nel caso di specie, osservando che per le finalità perseguite dall'impresa ─ la fornitura ai pazienti e al personale di pasti a prezzi determinati ─ la cucina aziendale e la relativa attrezzatura vanno considerati come elementi d'impresa essenziali. L'identità è costituita da un insieme di mezzi di produzione, di cui fa parte anche il personale. Si tratta pertanto di un appalto di servizi qualificati.

69. Secondo la giurisprudenza, la conservazione dell'identità nel caso di appalto di servizi è correlata in misura determinante al trasferimento del personale o di elementi patrimoniali materiali e immateriali, a seconda della natura dell'impresa. La situazione in esame è peraltro diversa dalle fattispecie precedentemente sottoposte al vaglio della Corte.

70. La giurisprudenza fondata sui settori in cui un'entità economica può funzionare quasi esclusivamente grazie al suo personale, pertanto senza elementi patrimoniali materiali o immateriali di un qualche rilievo, è applicabile solo con molta cautela alla presente fattispecie. In un siffatto settore, in cui l'attività è essenzialmente basata sulla manodopera, un gruppo di lavoratori che svolge stabilmente un'attività in comune corrisponde ad un'entità economica. Una siffatta entità può pertanto conservare la sua identità al di là del trasferimento, qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. Nell'ipotesi di imprese di vigilanza o di pulizia, un insieme organizzato di dipendenti incaricati specificamente e in modo stabile di svolgere una mansione in comune, in mancanza di altri fattori produttivi, può essere considerato come un'entità economica  (18) .

71. Se si raffronta la natura della ristorazione collettiva negli ospedali con le caratteristiche, ad esempio, dei settori di pulizia e di vigilanza, mi sembra che in essa il fattore manodopera svolga un ruolo meno importante, e comunque non rappresenti in nessun caso il fattore essenziale. La ristorazione collettiva per gli ospedali si distingue come attività da quelle di pulizia e di vigilanza sotto un duplice aspetto. In primo luogo, oltre alla manodopera, hanno una grande rilevanza i mezzi di produzione materiali. In secondo luogo l'esperienza, le conoscenze, la pianificazione e l'organizzazione hanno in questo settore un peso molto superiore da quello che le stesse hanno per le attività di pulizia e di vigilanza.

72. Considerando le caratteristiche particolari del ramo della ristorazione collettiva, al fine di provare la conservazione dell'identità occorre guardare agli elementi patrimoniali immateriali e materiali e al personale.

Elementi patrimoniali immateriali

73. Nel caso di specie la Sodexho è subentrata alla Sanrest, senza peraltro che avesse luogo un trasferimento dell'organizzazione dei processi lavorativi, dello know-how, delle ricette, delle scorte, della contabilità, dei menu e delle prescrizioni dietetiche, elementi patrimoniali immateriali tutti importanti per un'impresa di ristorazione collettiva specializzata. Affermo pertanto che non ha avuto luogo cessione di elementi patrimoniali immateriali.

74. Specificamente nel ramo della ristorazione collettiva va constatato che questi elementi patrimoniali immateriali sono decisivi per l'identità di un'impresa e costituiscono un importante fattore di concorrenza su questo mercato.

Elementi patrimoniali materiali

75. Oltre agli elementi patrimoniali immateriali, anche i mezzi di produzione messi a disposizione dal committente sono importanti per l'esercizio dell'attività.

76. Il giudice nazionale vuole sapere a questo riguardo, in particolare, come influisca sul caso di specie la circostanza che l'acqua, il gas, l'energia elettrica e i locali aziendali dotati di attrezzatura siano stati messi a disposizione dal committente.

77. La Commissione sostiene nelle sue osservazioni che la cucina dell'ospedale e le altre attrezzature considerate come elementi patrimoniali materiali, che contribuiscono in misura notevole all'esercizio delle attività, sono state rilevate dalla Sodexho. Questa tesi si fonda, a mio avviso, su una valutazione scorretta della situazione di fatto. I mezzi di produzione messi a disposizione dal committente sono infatti a disposizione del gestore della cucina soltanto per la durata del contratto tra il committente e il gestore stesso. Il committente, quale proprietario dei mezzi di produzione, riacquisterà alla scadenza del contratto la piena disponibilità di siffatti mezzi di produzione. In questa situazione non sussiste pertanto alcun trasferimento di questi elementi.

Personale

78. Il terzo punto riguarda la questione se la maggior parte del personale sia stata riassunta o meno dal nuovo imprenditore. Nel caso di specie la Sodexho non ha riassunto nessun membro del personale della Sanrest. In senso stretto, alla luce della giurisprudenza della Corte, ciò indica che non c'è stato alcun trasferimento. E' tuttavia d'uopo fare alcune osservazioni.

79. Secondo la giurisprudenza della Corte l'eventuale riassunzione del personale rappresenta una delle circostanze di fatto che il giudice nazionale deve prendere in considerazione per valutare l'operazione in esame. Qui si nascondono tuttavia due punti critici, strettamente connessi tra loro: la direttiva 77/187 mira infatti a garantire la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell'imprenditore, consentendo loro di rimanere alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuire con il cedente. Tuttavia nella giurisprudenza si presume che si configuri un trasferimento dell'impresa quando viene riassunta una parte sostanziale del personale. Il caso in esame illustra l'incongruenza esistente tra la normativa e la giurisprudenza. In un trasferimento i lavoratori svolgono non soltanto un ruolo soggettivo, in quanto titolari di diritti e di obblighi, ma anche un ruolo oggettivo, ossia quello di elementi patrimoniali ceduti o meno. Ne consegue che i lavoratori considerati come elementi patrimoniali possono rivestire un'importanza fondamentale per decidere se sussista un trasferimento e pertanto per la conservazione dei propri diritti.

80. Il secondo punto cruciale sta nella possibilità di abuso, menzionata dal governo del Regno Unito e dalla Commissione. I nuovi contraenti possono eludere l'applicazione della direttiva in settori ad alta intensità di lavoro rifiutando di rilevare il personale del contraente precedente. Concordo con il governo del Regno Unito e con la Commissione nel giudizio che, se si attribuisce un'importanza particolare alla questione se il nuovo contraente abbia voluto riassumere il personale del suo predecessore per dedurre se si configuri o meno un trasferimento, la protezione offerta dalla direttiva viene sostanzialmente a dipendere dalla volontà delle parti.

81. Ciò è in contrasto con l'intenzione del legislatore comunitario, che vuole proteggere i lavoratori nel caso di mutamento del titolare dell'impresa. Tuttavia il datore di lavoro non può essere obbligato a riassumere i lavoratori in qualunque caso. Ciò infatti è contrario ai principi della libera concorrenza, segnatamente in un settore come quello della ristorazione collettiva, in cui la qualità dei dipendenti rappresenta un fattore importante per la qualità dei servizi offerti. Nel momento in cui una mensa aziendale viene affidata ad un nuovo ristoratore, ad esempio perché il servizio reso dal personale non era soddisfacente, al nuovo appaltatore verrebbe imposta l'assunzione del personale di cui il committente era scontento.

82. A mio giudizio nella causa di specie non si può considerare come fattore rilevante il criterio se il personale sia stato riassunto dal nuovo contraente o meno, in primo luogo perché non si tratta di un settore in cui l'apporto del personale sia determinante ma invece di uno in cui, come già constatato dal giudice nazionale, elementi patrimoniali materiali e immateriali sono del pari essenziali per le attività da svolgere; in secondo luogo, perché la questione se il personale dovesse essere riassunto o meno è proprio l'oggetto del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale.

83. Occorre pertanto stabilire in base a criteri oggettivi se l'identità dell'impresa sia stata mantenuta o meno. A questo riguardo la riassunzione del personale non può essere una condizione per il trasferimento dell'impresa perché, se nella causa di cui trattasi si giungesse alla conclusione che la direttiva va applicata, la riassunzione del personale ne sarebbe la logica conseguenza.

84. Il governo del Regno Unito ha sostenuto nelle sue osservazioni che occorre eventualmente guardare alla volontà del nuovo contraente. E' tuttavia molto difficile venire a conoscenza delle intenzioni del nuovo contraente (o del suo predecessore). Inoltre l'applicazione di un criterio tanto soggettivo può facilmente portare all'elusione della direttiva. La volontà degli interessati non può pertanto fungere da criterio per risolvere la questione se sussista un trasferimento di impresa.

Circostanze ulteriori

85. Un ulteriore punto preso in considerazione della Corte come possibile indicazione di trasferimento dell'impresa è il rilevamento della clientela. La Sodexho si impegna contrattualmente a gestire il ristorante e il bar dell'ente ospedaliero. Da un lato l'ospedale è cliente della Sodexho, in quanto ha affidato a quest'ultima determinati servizi a favore del personale e dei pazienti. Dall'altro i clienti finali del ristorante e del bar sono il personale e i pazienti dell'ospedale. Si tratta pertanto di una clientela chiusa, che è rimasta invariata prima e dopo la cessione.

86. In casi come il presente, in cui tra un committente e un appaltatore viene concluso un contratto di ristorazione collettiva per la fornitura di siffatti servizi di ristorazione concessi in appalto da un'impresa, è inerente alla natura del servizio di ristorazione collettiva appaltato che la clientela resti la medesima.

87. Infine nel caso di specie non è controverso che il nuovo e il vecchio imprenditore svolgono servizi analoghi, o addirittura identici. La Sodexho assume in un ospedale la gestione delle attività di ristorazione collettiva, precedentemente affidata alla Sanrest. Non occorre discutere nemmeno la durata dell'eventuale sospensione delle attività, in quanto non c'è stata alcuna sospensione.

D ─
Sintesi

88. Al paragrafo 63 ero giunto alla conclusione che nel caso di specie non sussiste alcun trasferimento di impresa, a meno che non emergesse da altri fatti e circostanze che l'identità dell'impresa è stata mantenuta.

89. La giurisprudenza relativa all'oggetto del trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva dimostra che la Corte interpreta estensivamente il mantenimento dell'identità dell'entità economica, ma la detta identità deve comunque presentare un certo livello di organizzazione e di stabilità che non può derivare unicamente da un appalto di un solo cliente. La sua identità deve emergere anche da altri elementi, quali il personale che la compone, i quadri direttivi, l'organizzazione del lavoro, i metodi di gestione e, all'occorrenza, i mezzi di gestione materiali e immateriali disponibili  (19) . La semplice perdita di un appalto a vantaggio di un concorrente non può quindi rivelare, di per sé, l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva  (20) .

90. L'importanza da attribuire ai diversi criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva differisce necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione. In particolare, quando un'entità economica sia in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali, materiali o immateriali, significativi, la conservazione della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, per definizione non può dipendere dalla cessione di tali elementi  (21) .

91. Nel caso di specie i fatti non consentono di constatare che si configuri un trasferimento di impresa. In base alle risultanze del procedimento principale è pacifico che elementi patrimoniali immateriali come i menu, la contabilità e lo know-how specifico non sono stati ceduti. Nemmeno elementi patrimoniali materiali sono stati trasferiti: è stato il committente a metterli a disposizione del nuovo ristoratore, ed essi costituiscono un dato rilevante solo per la stipulazione del contratto. Infine non è stato trasferito nemmeno il personale. Avevo già fatto presente che in questa causa non si può prendere in considerazione come fattore rilevante il criterio se il personale venga riassunto o meno dal nuovo contraente, in quanto non si tratta di un settore caratterizzato soltanto dall'impiego di personale, ma piuttosto di uno in cui, come ha constatato il giudice del rinvio, gli elementi patrimoniali materiali e immateriali sono del pari essenziali per le attività da svolgere. Siffatto criterio non è poi utilizzabile in una causa come questa in quanto proprio la questione se il personale dovesse essere riassunto o meno rappresenta l'oggetto del giudizio pendente dinanzi al giudice nazionale.

92. Nemmeno gli ulteriori elementi della causa consentono un'interpretazione diversa. Soltanto l'appalto per la prestazione di taluni servizi è stato trasferito e ciò non può assolutamente essere assimilato al trasferimento di una going concern (impresa economicamente in buono stato). L'identità del gestore del ristorante e del bar è sostanzialmente mutata. La Sodexho ha assunto la gestione, dopo la risoluzione del contratto della Sanrest, in qualità di nuova controparte contrattuale dell'ente ospedaliero.

93. La risoluzione di un appalto nei confronti di un'impresa e la conseguente concessione del medesimo appalto ad un'altra impresa, come avviene nel caso di specie, non costituisce una cessione. Il mero proseguimento di un'attività in precedenza svolta da un'altra impresa, senza cessione di beni o di diritti, non è paragonabile a un trasferimento d'impresa. La perdita di un appalto di per sé non può pertanto rivelare l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva.

94. Questa conclusione, dettata dall'analisi della giurisprudenza esistente, a mio parere è anche soddisfacente. Qui sopra ho estesamente spiegato che a mio avviso la Corte, per motivi sia giuridici sia economici, deve mostrarsi cauta circa l'applicazione della direttiva 77/187 in settori in cui i rapporti contrattuali di regola sono di carattere temporaneo ─ come avviene nel caso di specie  (22) .

VI ─ Conclusione

95. In base alle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere la questione sottoposta dal giudice del rinvio nei seguenti termini:L'art. 1 della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che non vi è trasferimento di impresa qualora un ente ospedaliero, che fino ad allora aveva incaricato un'impresa di ristorazione collettiva di fornire ai pazienti e al personale ospedaliero pasti e bevande ad un prezzo calcolato in base al vitto giornaliero per persona, mettendole a disposizione, a tal fine, acqua ed energia elettrica, nonché i suoi locali (cucina aziendale), unitamente all'attrezzatura necessaria, in seguito alla disdetta di tale contratto trasferisca tali compiti e mezzi di produzione sino ad allora messi a disposizione di questa prima impresa ad un'altra impresa di ristorazione collettiva, senza che quest'ultima rilevi i mezzi di produzione ─ personale, scorte, documentazione contabile, menu, diete, ricette o conoscenze professionali ─ conferiti in proprio dalla prima impresa.


1
Lingua originale: l'olandese.


2
GU L 61, pag. 26.


3
Sentenza 11 marzo 1997, causa C-13/95 (Racc. pag. I-1259).


4
Sentenza 24 gennaio 2002, causa C-51/00 (Racc. pag. I-969).


5
Direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/50/CE che modifica la direttiva 77/187/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 201, pag. 88). Il termine di recepimento della direttiva 98/50 è spirato il 17 luglio 2001.


6
GU L 82, pag. 16. Salvo indicazione contraria, mi baso in prosieguo sul testo della direttiva originaria.


7
V. il quarto considerando.


8
Giurisprudenza intrinsecamente contraddittoria si rileva, secondo il governo del Regno Unito, nelle sentenze 2 dicembre 1999, causa C-234/98, Allen e a. (Racc. pag. I-8643, punto 30), e 25 gennaio 2001, causa C-172/99, Liikenne (Racc. pag. I-745, punto 42). Nella prima sentenza la Corte ha dichiarato che: (...) Il fatto che la proprietà delle risorse necessarie all'esercizio dell'impresa non sia stata trasmessa al nuovo imprenditore non costituisce un ostacolo all'esistenza di un trasferimento (...). Pertanto il fatto che non vi sia stata nessuna cessione di beni tra l'ACC e l'AMS non è determinante. Nella seconda sentenza la Corte ha stabilito che: In un settore come quello del trasporto pubblico di linea con autobus, ove gli elementi materiali contribuiscono in maniera importante all'esercizio dell'attività, l'assenza di cessione da parte del vecchio al nuovo appaltatore, ad un livello significativo, di tali elementi che sono indispensabili al buon funzionamento dell'entità in questione, deve condurre a ritenere che quest'ultima non mantenga la propria identità.


9
Sentenza Temco, cit. nota 4 (punto 21).


10
V. sentenze Süzen, cit. nota 3 (punto 10); 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers (Racc. pag. 1119, punti 11 e 12) e, la più recente, 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys (Racc. pag. I-1253, punto 16).


11
V. per la giurisprudenza sentenza Temco, cit. nota 4 (punto 23).


12
Sentenze Spijkers, cit. nota 10 (punto 13), Süzen, cit. nota 3 (punto 14), e Temco, cit. nota 4 (punto 24).


13
Sentenza 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting (Racc. pag. I-3189).


14
Cit. nota 10.


15
Sentenza 14 settembre 2000, causa C-343/98, Collino e Chiappero (Racc. pag. I-6659).


16
Sentenza Süzen, cit. nota 3 (punti 15 e 16).


17
Sentenze Spijkers, cit. nota 10 (punto 13); Süzen, cit. nota 3 (punto 14), e Temco, cit. nota 4 (punto 24).


18
V. sentenze Süzen, cit. nota 3 (punto 21); 10 dicembre 1998, cause riunite C-127/96, C-229/96 e C-74/97, Hernández Vidal e a. (Racc. pag. I-8179, punto 27) e Temco, cit. nota 4 (punto 26).


19
V. sentenze Süzen, cit. nota 3 (punto 15), e 26 settembre 2000, causa C-175/99, Mayeur (Racc. pag. I-7755, punto 49), e le mie conclusioni presentate nella causa Temco, cit. nota 4 (paragrafo 55).


20
Sentenze Süzen, cit. nota 3 (punti 15 e 16), e Liikenne, cit. nota 8 (punto 34).


21
Sentenze Süzen, cit. nota 3 (punto 18); Temco, cit. nota 4 (punto 25), e Hernández Vidal e a., cit. nota 18 (punto 26).


22
Conclusioni presentate nella causa Temco, cit. nota 4, v. in particolare paragrafi 33-40.
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