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Document 62001CC0146

    Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 5 marzo 2002.
    Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 90/641/Euratom - Protezione dei lavoratori - Lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata.
    Causa C-146/01.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-05117

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:137

    62001C0146

    Conclusioni dell'avvocato generale Geelhoed del 5 marzo 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 90/641/Euratom - Protezione dei lavoratori - Lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata. - Causa C-146/01.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-05117


    Conclusioni dell avvocato generale


    1. Nella presente procedura d'infrazione la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio non ha adottato e comunicato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la trasposizione completa della direttiva del Consiglio 4 dicembre 1990, 90/641/Euratom, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata . Il termine per la trasposizione previsto dall'art. 8 di detta direttiva è scaduto il 31 dicembre 1993.

    2. Ai sensi del suo art. 1, la direttiva 90/641 è tesa a completare la direttiva del Consiglio 15 luglio 1980, 80/836/Euratom, che modifica le direttive che fissano le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e a rendere così ottimali a livello comunitario le modalità di protezione operativa dei lavoratori esterni che intervengono in zona controllata. La direttiva 80/836 è stata abrogata il 13 maggio 2000. Il contenuto di tale direttiva e di altre direttive analoghe è stato sottoposto a revisione e riportato in una nuova direttiva . Per contro, la direttiva 90/641 non è stata modificata e conserva intatta la propria validità.

    3. La direttiva in oggetto è stata recepita nel diritto belga mediante il regio decreto 25 aprile 1997, relativo alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti , nonché mediante il regio decreto 2 ottobre 1997, recante - inter alia - modifica del regio decreto 28 febbraio 1963 che stabilisce un regolamento generale relativo alla protezione della popolazione e dei lavoratori contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti . La Commissione ritiene che tale legislazione non costituisca una trasposizione completa di talune disposizioni della direttiva 90/641.

    4. Le censure formulate dalla Commissione riguardano in primo luogo l'inosservanza dell'art. 4, n. 2, e degli allegati I e II della direttiva 90/641. Ai sensi di tali disposizioni, gli Stati membri sono tenuti a istituire un sistema di controllo radiologico volto a garantire ai lavoratori esterni una protezione equivalente a quella di cui usufruiscono i lavoratori impiegati a titolo permanente. Secondo la Commissione la legislazione belga non prevede l'effettiva creazione di un sistema di sorveglianza radiologica.

    5. In secondo luogo, le critiche della Commissione sono rivolte all'inosservanza degli artt. 5 e 6 della direttiva 90/641. Tali disposizioni concernono gli obblighi che incombono all'impresa esterna e all'esercente per i lavoratori esterni. La Commissione ammette che la legislazione belga prevede una normativa destinata ai lavoratori esterni occupati da un'impresa che ha sede in un altro Stato membro, qualora tale impresa non sia in possesso di un documento di sorveglianza radiologica riconosciuto dall'altro Stato membro. Essa rileva tuttavia che la legislazione nazionale interessata non tiene conto dei lavoratori esterni occupati da un'impresa di un altro Stato membro che è già in possesso del documento prescritto dall'altro Stato membro.

    6. Il governo belga non contesta la sostanza degli addebiti della Commissione. Esso afferma di aver adottato tutte le misure necessarie affinché il regio decreto recante modifica del già citato regio decreto 25 aprile 1997 entri in vigore il più presto possibile.

    7. Secondo una costante giurisprudenza della Corte, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato . Nel caso di specie il parere motivato è stato inviato il 1° agosto 2000; esso prevede che il governo belga informi la Commissione entro due mesi delle misure da adottare. La Corte non può quindi tenere conto di eventuali mutamenti posteriori al 1° ottobre 2000.

    8. Propongo pertanto alla Corte di:

    - dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato, e non avendo comunicato, nel termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'art. 4, n. 2, allegati I e II, e degli artt. 5 e 6 della direttiva del Consiglio 4 dicembre 1990, 90/641/Euratom, concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della citata direttiva;

    - condannare il Regno del Belgio alle spese.

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