Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000TO0137(01)

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 31 ottobre 2000.
    Cambridge Healthcare Supplies Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
    Procedimento sommario - Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza "fentermina" - Direttiva 75/319/CEE - Urgenza - Ponderazione degli interessi.
    Causa T-137/00 R.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 II-03653

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2000:254

    62000B0137(01)

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 31 ottobre 2000. - Cambridge Healthcare Supplies Ltd contro Commissione delle Comunità europee. - Procedimento sommario - Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano che contengono la sostanza "fentermina" - Direttiva 75/319/CEE - Urgenza - Ponderazione degli interessi. - Causa T-137/00 R.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina II-03653
    Pub.RJ pagina Pub somm


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Urgenza - Danno grave ed irreparabile - Decisione di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale

    (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 1 e 2)

    2. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Ponderazione degli interessi in gioco - Decisione di revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale

    (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, nn. 1 e 2)

    Massima


    1. Il danno che potrebbe causare l'esecuzione immediata di una decisione della Commissione relativa alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati medicinali presenta un carattere grave e irreparabile, per il titolare di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale interessato, in quanto è dimostrato che il ritiro totale dal commercio del medicinale in questione comporta il forte rischio che dei medicinali sostitutivi lo rimpiazzino e che il titolare dell'autorizzazione si trovi nell'impossibilità di far riacquistare fiducia nel prodotto, anche qualora vengano successivamente smentite le dichiarazioni secondo cui il medicinale ritirato presenta rischi per la salute dei pazienti, e che, inoltre, nell'ipotesi in cui il giudice del merito annulli la decisione, il danno economico subito dal titolare a causa della diminuzione delle vendite provocato dalla perdita di fiducia nel medicinale non potrebbe essere quantificato in maniera sufficientemente completa.

    ( v. punti 43-45 )

    2. Quando, nell'ambito di una domanda di sospensione di un atto, il giudice del procedimento sommario pondera i diversi interessi in gioco, deve accertare se l'eventuale annullamento dell'atto controverso ad opera del giudice del merito provochi una modifica radicale della situazione rispetto a quanto si sarebbe verificato in caso di sua esecuzione immediata e se, al contrario, la sospensione dell'esecuzione del detto atto sia tale da ostacolare la sua piena efficacia nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto.

    Nell'ambito di una domanda di sospensione di una decisione della Commissione relativa alla revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di determinati medicinali, benché le esigenze di tutela della salute debbano incontestabilmente assumere un'importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico, il riferimento alla protezione della sanità pubblica non è tale, di per sé, da escludere un'analisi delle circostanze del caso di specie e, in particolare, dei relativi fatti.

    La ponderazione degli interessi è a favore della sospensione dell'esecuzione di una simile decisione qualora appaia molto probabile che l'esecuzione avrebbe come conseguenza per la richiedente la perdita definitiva della sua posizione sul mercato, anche nel caso in cui il giudice del procedimento principale annulli la decisione impugnata, da un lato, e qualora, dall'altro, la Commissione non sia riuscita a dimostrare perché le misure di tutela previste da una decisione precedente, fondata su dati identici, e consistenti in una semplice modifica delle informazioni obbligatorie che devono figurare nelle autorizzazioni nazionali si sono rivelate insufficienti per proteggere la sanità pubblica.

    ( v. punti 47-52 )

    Parti


    Nel procedimento T-137/00 R,

    Cambridge Healthcare Supplies Ltd, con sede in Norfolk (Regno Unito), rappresentata dai signori D. Vaughan, K. Bacon, barristers, e S. Davis, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Moro, 6, rue Heinrich Heine,

    richiedente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori R. Wainwright, consigliere giuridico principale, e H. Støvlbæk, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    resistente,

    avente ad oggetto la domanda diretta ad ottenere la sospensione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 452, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «fentermina»,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE

    Motivazione della sentenza


    (motivazione non riprodotta)

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

    così provvede:

    1) Per quanto riguarda la richiedente, è sospesa l'esecuzione della decisione della Commissione 9 marzo 2000, C(2000) 452, concernente la revoca delle autorizzazioni di mercato dei medicinali per uso umano contenenti la sostanza «fentermina».

    2) Le spese sono riservate.

    Top