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Document 62000TO0052

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 30 maggio 2002.
    Coe Clerici Logistics SpA contro Commissione delle Comunità europee.
    Intervento - Artt. 115, n. 1, e 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale - Domanda di riservatezza.
    Causa T-52/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 II-02553

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:134

    62000B0052

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 30 maggio 2002. - Coe Clerici Logistics SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Intervento - Artt. 115, n. 1, e 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale - Domanda di riservatezza. - Causa T-52/00.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-02553


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Procedura - Modifiche del regolamento di procedura - Applicazione immediata

    (Regolamento di procedura del Tribunale)

    2. Procedura - Intervento - Presentazione della domanda di intervento - Termine - Decisione di aprire la fase orale del procedimento - Nozione

    (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 52, 53, 115, n. 1, e 116, n. 6)

    3. Procedura - Intervento - Interessati - Ricorso d'annullamento presentato contro il rifiuto di dare seguito ad una denuncia basata sulle regole di concorrenza - Parte al centro della denuncia

    (Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 37, secondo comma, e 46)

    Massima


    1. Le modifiche del regolamento di procedura adottate dal Tribunale sono, in linea di principio, in quanto disposizioni procedurali, immediatamente applicabili a partire dalla data della loro entrata in vigore.

    ( v. punto 23 )

    2. L'art. 115, n. 1, letto in combinato disposto con l'art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, nella versione vigente a decorrere dal 1° febbraio 2001, conferisce agli interessati, che non hanno presentato la loro istanza di intervento nei termini stabiliti per intervenire nella fase scritta del procedimento, di intervenire sulla base della relazione d'udienza al momento della fase orale, a condizione che la loro istanza di intervento sia stata presentata prima dell'apertura di tale fase orale.

    A tal riguardo, la decisione di aprire la fase orale del procedimento, termine ultimo per presentare l'istanza di intervento, è quella prevista all'art. 53 di tale regolamento ed è adottata dal Tribunale in seguito alla presentazione da parte del giudice relatore della relazione preliminare prevista all'art. 52 del regolamento di procedura.

    ( v. punti 24-25, 27 )

    3. La nozione d'interesse alla soluzione della controversia, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 46 di tale Statuto, va intesa come interesse diretto ed attuale all'accoglimento delle conclusioni.

    Giustifica un tale interesse, nell'ambito di un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione con cui si rifiuta di dare seguito ad una denuncia per violazione degli artt. 82 CE e 86 CE, l'entità che ha la qualità di soggetto al centro della denuncia cui si riferisce tale rifiuto.

    ( v. punti 32-34 )

    Parti


    Nella causa T-52/00,

    Coe Clerici Logistics SpA, con sede in Trieste, rappresentata dagli avv.ti G. Conte, G.M. Giacomini e E. Minozzi, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Lyal e dalla sig.ra L. Pignataro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della lettera della Commissione 20 dicembre 1999 (D 117482), recante rifiuto di dare seguito al reclamo della ricorrente basato sugli artt. 82 CE e 86 CE,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

    composto dai J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 La Coe Clerici Logistics SpA opera nel settore del trasporto marittimo di materie prime secche alla rinfusa. Essa svolge, tra l'altro, il servizio di trasporto di carbone nel porto di Ancona per conto dell'Enel SpA. L'Enel dispone, nel porto di Ancona, di un deposito per lo stoccaggio delle sue merci. Tale deposito è collegato, mediante un impianto fisso di nastri trasportatori e tramogge, anch'esso di proprietà dell'Enel, alla banchina n. 25 del porto di Ancona, data in concessione alla società Ancona Merci.

    2 Nell'agosto 1996 la ricorrente ha chiesto all'Autorità portuale di Ancona l'autorizzazione ad operare in autoproduzione presso la banchina n. 25.

    3 Con atto 13 febbraio 1998, la ricorrente ha ingiunto all'Autorità portuale di Ancona di pronunciarsi sul rilascio di tale autorizzazione.

    4 Con lettera 17 febbraio 1998, il presidente dell'Autorità portuale di Ancona ha giustificato il ritardo della sua risposta sostenendo che il rilascio dell'autorizzazione richiesta presupponeva il previo accordo dell'Ancona Merci, in applicazione del suo atto di concessione.

    5 Il presidente dell'Autorità portuale di Ancona ha adottato il 20 marzo 1998 l'ordinanza n. 6/98, che disciplina l'esercizio delle operazioni in regime di autoproduzione nel porto di Ancona. Con ordinanza 8 settembre 1999, n. 21/99, è stato inserito nell'ordinanza n. 6/98 un art. 5 bis, il quale disciplina le condizioni in presenza delle quali le banchine concesse possono essere messe a disposizione per operazioni di autoproduzione qualora le banchine pubbliche fossero già impegnate o insufficienti.

    6 Ritenendo che le disposizioni adottate dall'Autorità portuale di Ancona ostacolassero l'esercizio del suo diritto di autoproduzione consentendo all'Ancona Merci di svolgere le sue attività in regime di esclusività sulle banchine concesse, la ricorrente ha presentato il 30 marzo 1999 un reclamo dinanzi alla Commissione per violazione degli artt. 82 CE e 86 CE.

    7 Con lettera 20 dicembre 1999, la Commissione ha informato la ricorrente del suo rifiuto di dare seguito al reclamo di quest'ultima.

    8 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 2000, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 20 dicembre 1999.

    9 Conformemente all'art. 24, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, l'avviso dell'atto introduttivo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 13 maggio 2000 (GU C 135, pag. 23).

    10 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 gennaio 2002, l'Autorità portuale di Ancona, rappresentata dagli avv.ti S. Zunarelli e C. Perrella, ha chiesto di intervenire a sostegno della convenuta. Tale istanza è stata notificata alle parti conformemente all'art. 116, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura. La Commissione e la ricorrente hanno presentato le loro osservazioni rispettivamente il 29 gennaio e il 5 febbraio 2002.

    11 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2002, la ricorrente ha chiesto il trattamento riservato, nei confronti dell'Autorità portuale di Ancona, del fascicolo della causa in esame e, eventualmente, di comunicare a quest'ultima solo la relazione d'udienza relativa alla stessa causa.

    12 Il presidente ha deferito l'esame di tali istanze al Tribunale (Quinta Sezione) conformemente a quanto previsto all'art. 116, n. 1, del regolamento di procedura.

    Sull'istanza di intervento

    Ambito normativo

    13 Ai sensi dell'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, nella sua versione in vigore anteriormente al 1° febbraio 2001:

    «L'istanza di intervento va proposta entro tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, paragrafo 6».

    14 Il 6 dicembre 2000 il Tribunale ha adottato talune modifiche del suo regolamento di procedura, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 19 dicembre 2000 (GU L 322, pag. 4), tra le quali la modifica dell'art. 115, n. 1, citato, e l'aggiunta di un nuovo n. 6 all'art. 116 dello stesso regolamento. Tali modifiche sono entrate in vigore il 1° febbraio 2001.

    15 L'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, come modificato, ha il seguente tenore letterale:

    «L'istanza d'intervento va proposta entro sei settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 24, paragrafo 6, oppure, con riserva dell'articolo 116, paragrafo 6, prima della decisione di iniziare la fase orale prevista dall'articolo 53».

    16 L'art. 116, n. 6, del regolamento di procedura dispone che: «(s)e l'istanza d'intervento è stata proposta dopo la scadenza del termine di sei settimane prescritto dall'articolo 115, paragrafo 1, l'interveniente può presentare le sue osservazioni, in base alla relazione d'udienza che gli è comunicata, durante la fase orale».

    Argomenti delle parti

    17 La Commissione ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito all'istanza di intervento.

    18 La ricorrente, dal canto suo, vi si oppone.

    19 Essa fa valere, in primo luogo, che la versione del regolamento di procedura applicabile alla controversia in esame è quella in vigore alla data di pubblicazione dell'avviso menzionato all'art. 24, n. 6, del detto regolamento. Pertanto, in applicazione del termine previsto all'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, l'istanza di intervento di cui trattasi è tardiva in quanto depositata più di tre mesi dopo la pubblicazione del detto avviso. Essa precisa, inoltre, che l'Autorità portuale di Ancona, essendo uno dei soggetti nei confronti del quale si è svolta l'indagine della Commissione, si trovava in una posizione più vantaggiosa di qualsiasi altro interveniente ai fini della presentazione della sua istanza entro il termine fissato all'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura.

    20 In ogni caso, anche a voler prendere in considerazione la modifica del regolamento di procedura in vigore dal 1° febbraio 2001 e, più in particolare, la modifica dell'art. 115, n. 1, e l'aggiunta di un nuovo art. 116, n. 6, l'istanza di intervento sarebbe ugualmente irricevibile. Infatti, l'istanza di intervento tardiva sarebbe autorizzata solo per i ricorsi il cui avviso previsto all'art. 24, n. 6, del regolamento di procedura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee successivamente al 1° febbraio 2001, ciò che non si verificherebbe nel caso di specie.

    21 In via subordinata, supponendo che l'istanza di intervento venga dichiarata ricevibile nonostante il fatto che tale avviso è stato pubblicato anteriormente al 1° febbraio 2001, l'istanza di intervento sarebbe irricevibile dato che essa è stata proposta dopo la decisione di aprire la fase orale, conformemente al nuovo art. 115, n. 1, del regolamento di procedura. La ricorrente precisa, al riguardo, che, con comunicazione del 18 luglio 2001, il cancelliere del Tribunale ha annunciato la conclusione della fase scritta del procedimento e che l'istanza di intervento è stata proposta l'11 gennaio 2002.

    22 Infine, anche se l'istanza di intervento potesse essere ammessa sulla base dell'art. 116, n. 6, del regolamento di procedura, tale istanza, come formulata dall'Autorità portuale di Ancona, dovrebbe essere respinta. Infatti quest'ultima avrebbe chiesto la trasmissione di copie di tutti gli atti del procedimento. Ora, ai sensi dell'art. 116, n. 6, del detto regolamento, l'interveniente potrebbe presentare le sue osservazioni durante la fase orale sulla sola base della relazione d'udienza comunicatagli.

    Giudizio del Tribunale

    23 In via preliminare occorre precisare che le modifiche del regolamento di procedura adottate dal Tribunale il 6 dicembre 2000 sono entrate in vigore il 1° febbraio 2001 e sono, in linea di principio, in quanto disposizioni procedurali, immediatamente applicabili a partire da tale data (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 10 dicembre 1997, causa T-134/96, Smets/Commissione, Racc. pag. II-2333, punto 16).

    24 Nel caso di specie, l'Autorità portuale di Ancona non ha presentato la sua istanza di intervento nei termini stabiliti per intervenire nella fase scritta del procedimento.

    25 Tuttavia, l'art. 115, n. 1, letto in combinato disposto con l'art. 116, n. 6, del regolamento di procedura, come modificato, conferisce agli interessati la possibilità di intervenire sulla base della relazione d'udienza al momento della fase orale, a condizione che la loro istanza di intervento sia stata presentata prima dell'apertura di tale fase orale.

    26 Quindi, a tale condizione, e nei limiti in cui l'Autorità portuale di Ancona giustifichi un interesse alla soluzione della controversia, essa potrà, conformemente all'art. 116, n. 6, del detto regolamento, presentare le sue osservazioni sulla base della relazione d'udienza al momento della fase orale.

    27 Al riguardo, per quanto attiene all'argomento della ricorrente secondo cui l'istanza di intervento in esame non sarebbe stata presentata prima della decisione di aprire la fase orale nella controversia di cui trattasi, termine ultimo previsto dall'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, come modificato, occorre ricordare che tale articolo riguarda la decisione di apertura della fase orale prevista all'art. 53 del detto regolamento. Tale decisione è adottata dal Tribunale in seguito alla presentazione da parte del giudice relatore della relazione preliminare prevista all'art. 52 del regolamento di procedura.

    28 Ora, nell'ambito del ricorso in esame, il Tribunale non ha ancora adottato la decisione di aprire la fase orale.

    29 Per quanto riguarda il documento al quale fa riferimento la ricorrente, vale a dire la comunicazione del cancelliere del Tribunale inviatale il 18 luglio 2001, tale documento segnala soltanto alle parti che, salvo ulteriore decisione del Tribunale, la fase scritta è stata conclusa con il deposito della controreplica e che, pertanto, esse non possono più depositare altre memorie.

    30 Di conseguenza, poiché l'istanza di intervento dell'Autorità portuale di Ancona è intervenuta prima dell'apertura della fase orale, tale istanza è stata presentata prima del termine ultimo previsto in proposito dall'art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, come modificato.

    31 Infine, non si può neanche considerare che l'istanza di intervento debba essere dichiarata irricevibile sulla base del fatto che l'Autorità portuale di Ancona ha chiesto la trasmissione di tutti gli atti del procedimento. Infatti, quale che sia la portata dell'accesso al fascicolo richiesto, poiché l'art. 116, n. 6, del regolamento di procedura ha un carattere imperativo, l'Autorità portuale di Ancona potrà ricevere soltanto la comunicazione della relazione d'udienza.

    32 Occorre, poi, determinare se l'Autorità portuale di Ancona dimostri di avere un interesse alla soluzione della controversia, conformemente all'art. 37, secondo comma, dello Statuto CE della Corte, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 46 del detto Statuto.

    33 Risulta da una giurisprudenza costante che la nozione d'interesse alla soluzione della controversia, ai sensi di tale ultima disposizione, va intesa come interesse diretto ed attuale all'accoglimento delle conclusioni (ordinanza del presidente della Prima Sezione del Tribunale 3 giugno 1999, causa T-138/98, ACAV e a./Consiglio, Racc. pag. II-1797, punto 14).

    34 Ora, nonostante il fatto che l'Autorità portuale di Ancona abbia motivato solo in modo molto succinto l'esistenza di un interesse diretto e attuale all'accoglimento delle conclusioni della convenuta, dalle circostanze del caso di specie risulta chiaramente che, nella sua qualità di soggetto al centro del reclamo della ricorrente, essa presenta un interesse siffatto. D'altronde, la ricorrente ha rilevato tale circostanza nelle sue osservazioni sull'istanza di intervento (v. supra, punto 19).

    35 Di conseguenza, l'Autorità portuale di Ancona è ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione e potrà presentare le sue osservazioni, sulla base della relazione d'udienza che le sarà comunicata, durante la fase orale relativa alla causa in esame.

    Sulla domanda di trattamento riservato

    36 Secondo la ricorrente, non si pone alcun problema relativo al trattamento riservato del fascicolo nei confronti dell'Autorità portuale di Ancona, considerato che l'istanza di intervento di quest'ultima dev'essere respinta, ovvero deve comportare un intervento limitato alla fase orale sulla base della sola relazione d'udienza.

    37 Il Tribunale ricorda che l'Autorità portuale di Ancona potrà ottenere comunicazione della sola relazione d'udienza. Pertanto, conformemente alle osservazioni della ricorrente, il Tribunale constata che non occorre statuire sulla domanda di trattamento riservato in esame.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    così provvede:

    1) L'Autorità portuale di Ancona è ammessa ad intervenire nella causa T-52/00 a sostegno delle conclusioni della Commissione.

    2) L'interveniente potrà presentare le sue osservazioni, sulla base della relazione d'udienza che le sarà comunicata, durante la fase orale.

    3) Non occorre statuire sulla domanda di trattamento riservato.

    4) Le spese sono riservate.

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