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Document 62000TJ0195
Judgment of the Court of First Instance (Fifth Chamber) of 10 April 2003. # Travelex Global and Financial Services Ltd, formerly Thomas Cook Group Ltd and Interpayment Services Ltd v Commission of the European Communities. # Noncontractual liability - Directive 89/104/EEC - Trade marks - Official euro symbol. # Case T-195/00.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 aprile 2003.
Travelex Global and Financial Services Ltd, già Thomas Cook Group Ltd e Interpayment Services Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Responsabilità extracontrattuale - Direttiva 89/104/CEE - Marchi - Simbolo ufficiale dell'euro.
Causa T-195/00.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 aprile 2003.
Travelex Global and Financial Services Ltd, già Thomas Cook Group Ltd e Interpayment Services Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Responsabilità extracontrattuale - Direttiva 89/104/CEE - Marchi - Simbolo ufficiale dell'euro.
Causa T-195/00.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 II-01677
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2003:111
«Responsabilità extracontrattuale – Direttiva 89/104/CEE – Marchi – Simbolo ufficiale dell'euro»
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(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 2)
(Artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE)
[Direttiva del Consiglio 89/104/CEE, art. 5, n. 1, lett. b)]
[Direttiva del Consiglio 89/104, art. 5, n. 1, lett. b)]
(Art. 288, secondo comma, CE)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
10 aprile 2003 (1)
«Responsabilità extracontrattuale – Direttiva 89/104/CEE – Marchi – Simbolo ufficiale dell'euro»
Nella causa T-195/00, Travelex Global and Financial Services Ltd, già Thomas Cook Group Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), Interpayment Services Ltd, con sede in Londra,rappresentate dagli avv.ti C. Delcorde e D. Alexander, con domicilio eletto in Lussemburgo,ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, assistita dall'avv. R. Z. Swift, con domicilio eletto in Lussemburgo,convenuta,
avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni che le ricorrenti avrebbero subito a causa dell'adozione, dell'uso e della promozione, da parte della Commissione, del simbolo ufficiale dell'euro, che si asserisce sia sostanzialmente identico ad un marchio grafico registrato dalle ricorrenti,IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 giugno 2002,
ha pronunciato la seguente
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
Cooke |
García-Valdecasas |
Lindh |
Il cancelliere |
Il presidente |
H. Jung |
R. García-Valdecasas |