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Document 62000CO0341

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2001.
Conseil national des professions de l'automobile, Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment-travaux publics et de manutention, Auto Contrôle 31 SA, Yam 31 SARL, Roux SA, Marc Foucher-Creteau e Verdier distribution SARL contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento (CE) n. 2790/1999 - Ricorso manifestamente infondato e manifestamente irricevibile.
Causa C-341/00 P.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-05263

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:387

62000O0341

Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 5 luglio 2001. - Conseil national des professions de l'automobile, Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment-travaux publics et de manutention, Auto Contrôle 31 SA, Yam 31 SARL, Roux SA, Marc Foucher-Creteau e Verdier distribution SARL contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Regolamento (CE) n. 2790/1999 - Ricorso manifestamente infondato e manifestamente irricevibile. - Causa C-341/00 P.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-05263


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Regolamento della Commissione relativo all'applicazione dell'art. 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate - Ricorso proposto da imprese distributrici legate da siffatti accordi verticali e da associazioni che rappresentano gli interessi di tali imprese - Irricevibilità

[Artt. 230, quarto comma, CE e 249 CE; regolamento (CE) della Commissione n. 2790/1999]

2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto per la prima volta in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Irricevibilità

(Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)

3. Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente e individualmente - Eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico - Gravità della violazione compiuta dall'istituzione di cui trattasi - Irrilevanza

(Artt. 230, quarto comma, CE)

4. Procedura - Intervento - Ricorso principale manifestamente infondato - Ordinanza di irricevibilità pronunciata prima di statuire sulla domanda di intervento e prima della scadenza del termine per l'intervento - Ammissibilità

(Statuto CE della Corte di giustizia, artt. 37 e 46; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 111, 114, n. 4, e 116, n. 3)

Massima


1. Il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che il regolamento della Commissione n. 2790/1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, possiede, a causa della sua portata, carattere normativo e non costituisce pertanto una decisione ai sensi dell'art. 249 CE.

D'altro lato, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza consolidata della Corte secondo la quale una persona fisica o giuridica può sostenere che una disposizione la riguarda individualmente soltanto qualora la disposizione controversa la tocchi a causa di determinate qualità che sono ad essa peculiari, ovvero di una situazione di fatto che la caratterizzi rispetto a qualsiasi altro soggetto. Nel caso di specie il regolamento n. 2790/1999 riguarda i ricorrenti solo nella loro qualità oggettiva di operatori economici legati da intese di carattere verticale.

( v. punti 25-27 )

2. Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata all'esame della valutazione svolta dal Tribunale sui motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado.

( v. punto 29 )

3. Il criterio fissato all'art. 230, quarto comma, CE, che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui essa non è destinataria alla condizione che sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione, rappresenta un'eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico che il giudice comunitario può esaminare in qualsiasi momento, anche d'ufficio. La gravità dell'asserita violazione dell'istituzione di cui trattasi non consentirebbe comunque di eludere l'applicazione dei criteri di ricevibilità espressamente fissati dal Trattato.

( v. punto 32 )

4. Qualora il ricorso principale abbia caratteristiche tali da dover essere dichiarato irricevibile senza che venga avviato il dibattito nel merito, il Tribunale, ai sensi dell'art. 114, n. 4, del suo regolamento di procedura, può porre termine alla controversia prima che venga accolta una domanda di intervento, anche se non è ancora scaduto il termine per presentare la relativa domanda. Infatti, da un lato, secondo l'art. 37 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile anche al Tribunale in forza dell'art. 46, le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti e, dall'altro, ai sensi dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, l'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui si trova all'atto del suo intervento. Ne consegue che, in caso di irricevibilità manifesta del ricorso principale, non si può consentire a un terzo di dimostrare di possedere un interesse alla soluzione della controversia né consentirgli di intervenire utilmente a sostegno delle conclusioni di una delle parti.

( v. punti 33-37 )

Parti


Nel procedimento C-341/00 P,

Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), con sede in Suresnes (Francia),

Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiments-travaux publics et de manutention (DLR), con sede in Joinville-le-Pont (Francia),

Auto Contrôle 31 SA, con sede in Tolosa (Francia),

YAM 31 SARL, con sede in Tolosa,

Roux SA, con sede in Saint-Denis-de-Saintonge (Francia),

Marc Foucher-Creteau, residente in Parigi (Francia),

Verdier distribution SARL, con sede in Juvignac (Francia),

rappresentati dall'avv. C. Bourgeon, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 12 luglio 2000 nella causa T-45/00, Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione (Racc. pag. II-2927),

procedimento in cui l'altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, M. Wathelet, D.A.O. Edward (relatore), P. Jann e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

sentito l'avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 18 settembre 2000, il Conseil national des professions de l'automobile (in prosieguo: il «CNPA»), la Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiments-travaux publics et de manutention (in prosieguo: la «DLR»), nonché cinque aderenti alle suddette organizzazioni hanno presentato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 12 luglio 2000 nella causa T-45/00, Conseil national des professions de l'automobile e a./Commissione (Racc. pag. II-2927; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile il loro ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1999, n. 2790, relativo all'applicazione dell'articolo 81, n. 3, CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 336, pag. 21).

2 Il regolamento n. 2790/1999 dichiara l'art. 81, n. 1, CE inapplicabile - a determinate condizioni - agli accordi o alle pratiche concordate conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell'accordo, ad un livello differente della catena di produzione o di distribuzione, e che si riferiscono alle condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

Procedimento dinanzi al Tribunale

3 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 febbraio 2000, i ricorrenti, in forza dell'art. 230, quarto comma, CE, hanno proposto un ricorso diretto all'annullamento del regolamento n. 2790/1999.

4 A sostegno del ricorso i ricorrenti hanno fatto valere essenzialmente che, adottando il suddetto regolamento, la Commissione delle Comunità europee aveva violato, in primo luogo, l'art. 83, n. 1, CE, non rispettando le forme sostanziali prescritte nell'ambito delle procedure di consultazione previste dallo stesso articolo e, in secondo luogo, l'art. 81, n. 1, CE, modificando in modo sostanziale le regole del Trattato in materia di concorrenza.

5 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 aprile 2000, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 18 maggio 2000.

6 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha accolto l'eccezione di irricevibilità e ha conseguentemente dichiarato il ricorso irricevibile.

7 Il 25 luglio 2000 la Confédération belge du commerce et de la réparation automobile et des secteurs connexes ASBL (in prosieguo: la «Federauto») ha depositato nella cancelleria del Tribunale una domanda di intervento, ai sensi dell'art. 115 del regolamento di procedura.

8 Con lettera 26 luglio 2000 il cancelliere del Tribunale ha informato la Federauto dell'impossibilità di far seguito alla sua domanda poiché il Tribunale aveva già posto fine al giudizio con l'ordinanza impugnata.

Ordinanza impugnata

9 In primo luogo, dopo aver ricordato al punto 15 dell'ordinanza impugnata che, secondo una costante giurisprudenza, l'art. 230, quarto comma, CE conferisce ai privati il diritto di proporre un ricorso contro qualsiasi decisione che, pur apparendo come un regolamento, li riguardi direttamente ed individualmente e che il criterio di distinzione tra il regolamento e la decisione deve essere ricercato nella portata generale o meno dell'atto di cui trattasi, al punto 17 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha rilevato come il regolamento n. 2790/1999 si indirizzasse alla generalità delle imprese interessate da intese a carattere verticale.

10 Al punto 18 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha quindi concluso che il suddetto regolamento, per la sua portata, possedeva carattere normativo e non costituiva una decisione ai sensi dell'art. 249 CE.

11 In secondo luogo, il Tribunale ha valutato se, nonostante la portata generale del regolamento n. 2790/1999, i ricorrenti si potessero comunque considerare direttamente e individualmente riguardati dallo stesso. A questo proposito, al punto 23 dell'ordinanza impugnata esso ha osservato che l'esenzione concessa dal regolamento n. 2790/1999 - la quale comporta la non applicabilità dell'art. 81, n. 1, CE e, di conseguenza, della sanzione di nullità prevista dall'art. 81, n. 2, CE - riguardava i ricorrenti a motivo della loro obiettiva qualità di operatori economici legati da intese a carattere verticale, allo stesso modo di qualsiasi altro operatore che partecipi ad accordi di questo tipo.

12 Al medesimo punto dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha confutato l'argomento secondo il quale i ricorrenti sarebbero stati individualmente riguardati dal regolamento n. 2790/1999 a causa della loro dipendenza economica rispetto ai grandi fornitori, rilevando come tale circostanza non fosse sufficiente per caratterizzarli rispetto a qualsiasi altro operatore economico, dal momento che - come affermato dagli stessi ricorrenti nell'atto introduttivo del giudizio - in tali condizioni si trovavano, in Francia, «parecchie migliaia di piccole e medie imprese» e, in Europa, «parecchie decine di migliaia di [piccole e medie imprese]».

13 Inoltre, al punto 24 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato come il CNPA e la DLR non facessero valere alcun diritto di natura procedurale né alcun interesse proprio - distinti da quelli dei loro membri associati - che essi assumevano violati dal regolamento n. 2790/1999.

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale

14 Con il loro ricorso i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza impugnata;

- dichiarare che la ricevibilità del ricorso diretto all'annullamento del regolamento n. 2790/1999 non può essere dissociata dal merito o, in subordine, dichiarare che i ricorrenti possiedono un interesse diretto e individuale a contestare la legittimità del regolamento stesso;

- dichiarare che il regolamento n. 2790/1999 si basa su una violazione degli artt. 83, n. 1, CE e 81 CE e, conseguentemente, annullarlo;

- condannare la Commissione alle spese sia del procedimento di primo grado che del presente grado di giudizio.

15 A sostegno del loro ricorso i ricorrenti deducono tre motivi.

16 In primo luogo, essi sostengono che l'ordinanza impugnata dev'essere annullata a causa della violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 115, n. 1, del suo regolamento di procedura. Ai sensi di tale disposizione, l'istanza di intervento va proposta al massimo entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dell'avviso relativo alla presentazione del ricorso principale. Poiché, nel caso di specie, tale avviso è stato pubblicato il 13 maggio 2000, l'ordinanza impugnata sarebbe stata emanata prima della scadenza del termine di tre mesi impartito agli eventuali intervenienti per manifestarsi. Il Tribunale, pertanto, si sarebbe pronunciato prematuramente e non avrebbe, quindi, potuto tener conto della domanda d'intervento della Federauto.

17 In secondo luogo, i ricorrenti sostengono di aver dichiarato dinanzi al Tribunale che il regolamento n. 2790/1999 viola gli artt. 83, n. 1, CE e 81, n. 1, CE e che il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che tale affermazione non aveva alcuna incidenza sull'eventuale ricevibilità del ricorso. Secondo i ricorrenti, un atto della Commissione non può essere sottratto al controllo giurisdizionale se viola i termini stessi del Trattato.

18 In terzo luogo, secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe violato l'art. 230 CE.

19 Con tale motivo i ricorrenti sostengono, in via principale, che sebbene la Commissione abbia qualificato l'atto controverso come regolamento, e quand'anche tale atto avesse portata generale, esso non potrebbe avere natura di regolamento ai sensi dell'art. 83, n. 1, CE se violasse le disposizioni dell'art. 81 CE.

20 In subordine, i ricorrenti deducono di avere un interesse diretto e individuale all'annullamento del regolamento n. 2790/1999, tenuto conto della loro situazione di dipendenza economica. A tal proposito sarebbe indifferente che altre imprese si trovino nella medesima situazione dei ricorrenti, poiché sia gli uni che le altre non si caratterizzano comunque rispetto alla stragrande maggioranza delle imprese della Comunità europea che non si trovano in questa particolare situazione. Inoltre, al di là del loro stato di dipendenza economica, l'interesse ad agire contro il regolamento n. 2790/1999 è loro conferito dagli abusi specifici e individuali di cui i ricorrenti potrebbero essere vittima. Per quanto riguarda, più in particolare, il CNPA e la DLR, essi sarebbero stati indotti a presentare osservazioni in seguito alla pubblicazione del regolamento n. 2790/1999, e il fatto che la Commissione non le abbia affatto prese in considerazione conferirebbe loro uno specifico interesse ad agire.

21 La Commissione chiede alla Corte di confermare l'ordinanza impugnata, respingere tutte le domande formulate dai ricorrenti e condannarle, in solido, alle spese.

22 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 9 novembre 2000 la Federauto ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.

Valutazione della Corte

23 In forza dell'art. 119 del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente infondata o manifestamente irricevibile, la Corte la può respingere in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 230 CE

24 Per quanto riguarda il motivo in oggetto, è sufficiente rilevare, da un lato, che il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale il criterio distintivo fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale ovvero individuale dell'atto controverso (v., in particolare, ordinanza 23 novembre 1995, causa C-10/95, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28).

25 In effetti il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che il regolamento n. 2790/1999 possiede, a causa della sua portata, carattere normativo in quanto si rivolge alla generalità delle imprese interessate da intese di carattere verticale e non costituisce pertanto una decisione ai sensi dell'art. 249 CE.

26 D'altro lato, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza consolidata della Corte secondo la quale una persona fisica o giuridica può sostenere che una disposizione la riguarda individualmente soltanto qualora detta disposizione controversa la tocchi a causa di determinate qualità che sono ad essa peculiari, ovvero di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altro soggetto (v., in particolare, sentenze 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 20, e ordinanza 26 ottobre 2000, causa C-447/98 P, Molkerei Großbraunshain e Bene Nahrungsmittel/Commissione, Racc. pag. I-9097, punto 65).

27 Nel caso di specie il regolamento n. 2790/1999 riguarda i ricorrenti solo nella loro qualità oggettiva di operatori economici legati da intese di carattere verticale.

28 Per quanto riguarda, più in particolare, l'interesse specifico ad agire del CNPA e della DLR nella loro qualità di sindacati professionali che hanno presentato osservazioni in seguito alla pubblicazione del regolamento n. 2790/1999, è sufficiente osservare, come sottolineato dal Tribunale al punto 24 dell'ordinanza impugnata, che i ricorrenti non hanno mai dedotto tale motivo dinanzi al Tribunale e che, pertanto, il suddetto motivo è manifestamente irricevibile.

29 Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica fornita dal Tribunale a fronte dei motivi discussi dinanzi ai giudici di primo grado (v., in particolare, ordinanza 25 gennaio 2001, causa C-111/99 P, Lech-Stahlwerke/Commissione, Racc. pag. I-727, punto 25).

30 Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che i ricorrenti non sono individualmente riguardati dal regolamento.

Sul motivo attinente a un errore di valutazione del Tribunale in merito all'incidenza, sulla ricevibilità del ricorso, dell'asserita violazione degli artt. 83 CE e 81 CE

31 Per quanto riguarda il motivo in oggetto, è sufficiente rilevare che il Tribunale ha giustamente considerato che l'affermazione dei ricorrenti secondo la quale il regolamento n. 2790/1999 sarebbe stato adottato in violazione degli artt. 83, n. 1, CE e 81, n. 1, CE, si riferisce al merito della causa e non ha alcun rilievo sull'eventuale ricevibilità del ricorso.

32 Infatti, il criterio fissato all'art. 230, quarto comma, CE, che subordina la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui essa non è destinataria alla condizione che sia direttamente e individualmente interessata da tale decisione, rappresenta un'eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico che il giudice comunitario può esaminare in qualsiasi momento, anche d'ufficio. La gravità dell'asserita violazione dell'istituzione di cui trattasi non consentirebbe comunque di eludere l'applicazione dei criteri di ricevibilità espressamente fissati dal Trattato (v. ordinanza 10 maggio 2001, causa C-345/00 P, FNAB e a./Consiglio, Racc. pag. I-3811, punti 39 e 40).

Sul motivo attinente alla violazione del regolamento di procedura del Tribunale

33 Ai sensi dell'art. 111 del suo regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Ai sensi dell'art. 114, n. 4, del medesimo regolamento, il Tribunale può inoltre statuire su un'eccezione di irricevibilità sollevata da una parte senza che occorra avviare il dibattito sul merito.

34 L'art. 37 dello Statuto CE della Corte di giustizia, applicabile anche al Tribunale in forza dell'art. 46, stabilisce, da un lato, che qualunque persona che dimostri di avere interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte può intervenire e, d'altro lato, che le conclusioni dell'istanza di intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

35 Inoltre, ai sensi dell'art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, l'interveniente accetta il procedimento nello stato in cui si trova all'atto del suo intervento.

36 Orbene, qualora il ricorso principale abbia caratteristiche tali da dover essere dichiarato irricevibile senza che venga avviato il dibattito nel merito, non si può consentire a un terzo di dimostrare di possedere un interesse alla soluzione della controversia né consentirgli di intervenire utilmente a sostegno delle conclusioni di una delle parti.

37 Di conseguenza, nulla osta a che il Tribunale ponga termine a una controversia dichiarandola irricevibile prima che venga accolta una domanda di intervento, anche se non è ancora scaduto il termine per presentare la relativa domanda.

38 Il Tribunale non ha quindi commesso alcun errore di diritto relativo all'applicazione del suo regolamento di procedura.

39 Dal complesso delle considerazioni che precedono deriva che il ricorso contro la pronuncia del Tribunale va dichiarato manifestamente infondato e manifestamente irricevibile, in forza dell'art. 119 del regolamento di procedura, senza che occorra statuire sulla domanda di intervento presentata dalla Federauto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti nel giudizio di impugnazione, vanno condannati in solido alle spese.

41 Ai sensi dell'art. 69, n. 6, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, in caso di non luogo a provvedere la Corte decide sulle spese in via equitativa. Nelle circostanze del caso di specie la Federauto, che ha presentato domanda d intervento, sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

così provvede:

1) Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale è respinto.

2) Non occorre statuire sulla domanda di intervento.

3) Il Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), la Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiments-travaux publics et de manutention (DLR), l'Auto Contrôle 31 SA, la Yam 31 SARL, la Roux SA, Marc Foucher-Creteau e la Verdier distribution SARL sono condannati in solido alle spese.

4) La Confédération belge du commerce et de la réparation automobile et des secteurs connexes ASBL (Federauto) sopporterà le proprie spese.

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