Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CO0307

    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2003.
    Oliehandel Koeweit BV e altri contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi.
    Art.104, n.3, del regolamento di procedura - Ambiente - Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti - Regolamento (CEE) n.259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti - Direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati - Qualifica - Operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti - Obiezioni alle spedizioni - Fondamento - Spedizioni illegali.
    Cause riunite C-307/00 a C-311/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-01821

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:108

    62000O0307

    Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) del 27 febbraio 2003. - Oliehandel Koeweit BV e altri contro Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi. - Art.104, n.3, del regolamento di procedura - Ambiente - Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti - Regolamento (CEE) n.259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti - Direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati - Qualifica - Operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti - Obiezioni alle spedizioni - Fondamento - Spedizioni illegali. - Cause riunite C-307/00 a C-311/00.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-01821


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ambiente - Rifiuti - Direttiva 75/442 relativa ai rifiuti - Allegato II B - Operazioni di recupero - Riciclo o recupero dei metalli e dei composti metallici o di altri materiali inorganici - Nozione - Inclusione della nozione di «recupero»

    [Direttiva del Consiglio 75/442/CEE, art. 3, n. 1, lett. b), e allegato II B, punti R 4 e R 5]

    2. Ambiente - Rifiuti - Direttiva 75/442 relativa ai rifiuti - Allegati II A e II B - Distinzione tra operazioni di smaltimento e operazioni di recupero - Classificazione caso per caso - Criterio - Scopo principale dell'operazione

    (Direttiva del Consiglio 75/442, allegati II A e II B)

    3. Ambiente - Rifiuti - Regolamento n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti - Classificazione di un'operazione di trattamento di rifiuti - Classificazioni diverse date dalle autorità di spedizione e di destinazione - Prevalenza dell'una sull'altra - Insussistenza

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 259/93]

    4. Ambiente - Rifiuti - Regolamento n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti - Classificazione del progetto di spedizione da parte del notificatore - Classificazione errata - Obbligo dell'autorità competente di basare la sua obiezione alla spedizione soltanto su tale errore di classificazione

    (Regolamento del Consiglio n. 259/93, art. 4, nn. 2 e 3)

    5. Ambiente - Rifiuti - Regolamento n. 259/93 relativo alle spedizioni di rifiuti - Spedizione di oli usati in cui la concentrazione di PCB è superiore alla norma prescritta - Traffico illecito di rifiuti - Obbligo dell'autorità competente di opporvisi basando la sua obiezione unicamente su tale illiceità

    [Regolamento del Consiglio n. 259/93, art. 26, n. 1, lett. e); direttiva del Consiglio 75/439/CEE, art. 8, n. 2, lett. b)]

    Massima


    1. Le operazioni di recupero mediante riciclo o di recupero dei metalli o dei composti metallici mediante riciclo o mediante recupero di altre sostanze inorganiche, contemplate rispettivamente dai punti R 4 e R 5 dell'allegato II B della direttiva 75/442 relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, possono egualmente integrare il «ricupero» di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), primo trattino, di tale direttiva. Dette operazioni non implicano necessariamente che la sostanza considerata sia oggetto di un trattamento, a prescindere dal fatto che possa essere utilizzata più volte o che possa essere successivamente recuperata.

    ( v. punto 90, dispositivo 1 )

    2. Un'operazione di trattamento di rifiuti non può essere classificata contemporaneamente smaltimento e recupero ai sensi della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350. In presenza di un'operazione che, alla luce della sua sola descrizione, sia a priori riconducibile ad un'operazione di smaltimento contemplata dall'allegato II A della detta direttiva o ad un'operazione di recupero contemplata dall'allegato II B di tale direttiva, occorre verificare, caso per caso, se lo scopo principale dell'operazione di cui trattasi sia che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per soddisfare tale funzione, e accogliere, in siffatto caso, la classificazione come recupero.

    ( v. punto 99, dispositivo 2 )

    3. Dal sistema istituito dal regolamento n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, risulta che la classificazione data a una particolare operazione di trattamento di rifiuti dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione non prevale sulla classificazione accolta dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, così come la classificazione data da queste ultime non prevale su quella attribuita dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

    ( v. punto 103, dispositivo 3 )

    4. Dal sistema istituito dal regolamento n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, consegue che, qualora l'autorità competente dello Stato membro di spedizione ritenga che la finalità di una spedizione di rifiuti sia stata a torto classificata recupero nella notifica, quest'ultima autorità deve basare la sua obiezione alla spedizione sul motivo relativo a tale errore di classificazione, senza fare riferimento a una delle disposizioni speciali del regolamento che, come, in particolare, l'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

    ( v. punto 112, dispositivo 4 )

    5. Tenuto conto dell'art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva 75/439, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva 87/101, la spedizione di oli usati aventi una concentrazione di PCB superiore a 50 ppm per il loro utilizzo come combustibile costituisce un traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 26, n. 1, lett. e), del regolamento n. 259/93, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, cui l'autorità competente è tenuta a opporsi basando la sua obiezione esclusivamente sul motivo relativo a siffatta illiceità, senza fare riferimento ad una delle disposizioni speciali del regolamento che definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti.

    ( v. punto 123, dispositivo 5 )

    Parti


    Nei procedimenti riuniti da C-307/00 a C-311/00,

    aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Raad van State (Paesi Bassi) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

    Oliehandel Koeweit BV (procedimento C-307/00),

    Slibverwerking Noord-Brabant NV,

    Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (procedimento C-308/00),

    PPG Industries Fiber Glass BV (procedimento C-309/00),

    Stork Veco BV (procedimento C-310/00),

    Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV,

    Afvalverbranding Zuid Nederland NV,

    Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH, già UTR Umwelt GmbH (procedimento C-311/00)

    e

    Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

    domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31), e della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43), nonché sulla validità dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento n. 259/93,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dal sig. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici,

    avvocato generale: sig. P. Léger

    cancelliere: sig. R. Grass

    informato il giudice a quo che la Corte intende statuire con ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,

    invitati gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare loro eventuali osservazioni al riguardo,

    sentito l'avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanze 8 agosto 2000, pervenute in cancelleria il 16 agosto successivo, il Raad van State ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, diverse questioni pregiudiziali relative all'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32; in prosieguo: la «direttiva relativa ai rifiuti»), della direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (GU L 243, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva relativa ai PCB/PCT»), e della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati (GU L 194, pag. 23), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (GU 1987, L 42, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva sugli oli usati»), nonché sulla validità dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento.

    2 Le dette questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie tra la Oliehandel Koeweit BV (in prosieguo: l'«OHK») (procedimento C-307/00), la Slibverwerking Noord-Brabant NV e la Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH (in prosieguo, rispettivamente: la «SNB» e la «GSES») (procedimento C-308/00), la PPG Industries Fiber Glass BV (in prosieguo: la «PPGIFG») (procedimento C-309/00), la Stork Veco BV (in prosieguo: la «SV») (procedimento C-310/00) nonché la Sturing Afvalverwijdering Noord-Brabant NV, la Afvalverbranding Zuid Nederland NV e la Mineralplus Gesellschaft für Mineralstoffaufbereitung und Verwertung mbH (in prosieguo, rispettivamente: la «SANB», la «AZN» e la «MGMV») (procedimento C-311/00) e il Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministro dell'Alloggio, della Pianificazione del territorio e dell'Ambiente, in prosieguo: il «Ministro»), a proposito delle obiezioni da questi sollevate avverso i progetti di spedizione di rifiuti tra i Paesi-Bassi e la Germania notificati da OHK, SNB, SV e AZN nonché in merito a un'ammenda inflitta dal Ministro nei confronti della PPGIFG per avere effettuato un tale trasporto di rifiuti senza aver proceduto ad una previa notifica.

    Ambito giuridico

    Normative comunitarie

    Direttiva relativa ai rifiuti

    3 La direttiva relativa ai rifiuti ha come obiettivo essenziale la protezione della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti. In particolare, nel quarto considerando di tale direttiva si sottolinea che è necessario favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali.

    4 La direttiva relativa ai rifiuti definisce all'art. 1, lett. e), lo «smaltimento» come «tutte le operazioni previste nell'allegato II A» e, alla lett. f), il «recupero» come «tutte le operazioni previste nell'allegato II B».

    5 L'art. 2, n. 2, di tale direttiva precisa:

    «Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive particolari».

    6 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della medesima direttiva:

    «Gli Stati membri adottano le misure appropriate per promuovere:

    a) in primo luogo la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (...)

    b) in secondo luogo:

    - il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie

    o

    - l'uso di rifiuti come fonte di energia».

    7 L'art. 5 della direttiva relativa ai rifiuti prevede:

    «1. Gli Stati membri, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti necessario od opportuno, adottano le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi. Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l'autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.

    2. Tale rete deve inoltre permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica».

    8 A tenore dell'art. 7 della medesima direttiva:

    «1. Per realizzare gli obiettivi previsti negli articoli 3, 4 e 5 la o le autorità competenti di cui all'articolo 6 devono elaborare quanto prima uno o più piani di gestione dei rifiuti (...)

    (...)

    3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti. Tali provvedimenti devono essere comunicati alla Commissione e agli Stati membri».

    9 A tenore dell'allegato II A della direttiva relativa ai rifiuti, intitolato «Operazioni di smaltimento»:

    «NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. (...)

    D 1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)

    (...)

    D 3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)

    (...)

    D 9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

    D 10 Incenerimento a terra

    (...)

    D 12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.)

    D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12

    (...)».

    10 A tenore dell'allegato II B della medesima direttiva, intitolato «Operazioni di recupero»:

    «NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. (...)

    R 1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia

    (...)

    R 4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici

    R 5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche

    R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi

    (...)

    R 10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia

    R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10

    (...)».

    Regolamento

    11 Il regolamento disciplina in particolare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti tra Stati membri.

    12 Il regolamento, all'art. 2, lett. i), definisce come «smaltimento» le operazioni indicate nell'art. 1, lett. e), della direttiva relativa ai rifiuti e, all'art. 2, lett. k), come «recupero» le operazioni definite all'art. 1, lett. f), di tale direttiva.

    13 A tenore dell'art. 1, n. 3, lett. a), del regolamento:

    «Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3».

    14 Il titolo II del regolamento, intitolato «Spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità», contiene in particolare un capitolo A costituito dagli artt. 3-5, che tratta della procedura applicabile alle spedizioni di rifiuti destinati ad essere smaltiti e un capitolo B, costituito dagli artt. 6-11, che prevede la procedura applicabile alle spedizioni di rifiuti destinati ad essere ricuperati.

    15 L'art. 6, n. 1, del regolamento così dispone:

    «Quando il notificatore intende trasferire rifiuti destinati al ricupero, come previsto dall'allegato III, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario».

    16 L'art. 3, n. 1, del regolamento è così formulato:

    «Quando il notificatore intende trasferire rifiuti, a scopo di smaltimento, da uno Stato membro all'altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l'articolo 25, paragrafo 2 e l'articolo 26, paragrafo 2, invia una notifica all'autorità competente di destinazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione, alle autorità competenti di transito e al destinatario».

    17 Ai sensi dell'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento, le obiezioni e condizioni che le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito possono formulare nei riguardi di un trasporto di rifiuti destinati allo smaltimento si basano sul n. 3 di tale disposizione.

    18 L'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento così dispone:

    «Le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono, tenendo conto delle condizioni geografiche e della necessità di impianti specializzati per alcuni tipi di rifiuti, sollevare obiezioni motivate nei confronti delle spedizioni previste qualora non siano conformi alla direttiva 75/442/CEE, in particolare, agli articoli 5 e 7:

    i) allo scopo di attuare il principio dell'autosufficienza ai livelli comunitario e nazionale».

    19 L'art. 10 del detto regolamento così dispone:

    «Le spedizioni di rifiuti per il ricupero di cui all'allegato IV (...) sono soggette alle stesse procedure previste dagli articoli 6, 7 e 8 salvo consenso delle autorità competenti interessate formulato per iscritto prima dell'inizio della spedizione».

    20 L'elenco dei rifiuti figuranti nell'allegato IV del regolamento comprende tra l'altro «[r]ifiuti, sostanze e articoli contenenti, consistenti in o contaminati da: policlorobifenili (PCB) e/o policlorotrifenili (PCT) e/o polibromobifenili (PBB), incluso qualsiasi altro polibrominato analogo a questi composti, ad un livello pari o superiore a 50 mg/kg».

    21 L'art. 26 del regolamento così dispone:

    «1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

    a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

    (...)

    e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

    (...)

    2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

    a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario, dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

    b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

    entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

    In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

    (...)

    5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito».

    Direttiva concernente gli oli usati

    22 Dal sesto considerando della direttiva 87/101, che ha modificato la direttiva concernente gli oli usati, risulta che il legislatore comunitario, dato il carattere particolarmente pericoloso dei PCB e dei PCT, ha voluto rafforzare la legislazione comunitaria relativa alla rigenerazione degli oli usati contaminati da dette sostanze.

    23 Secondo l'art. 1, quinto trattino, della direttiva concernente gli oli usati:

    «Ai fini dell'applicazione della presente direttiva s'intende per:

    (...)

    - combustione:

    utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto».

    24 L'art. 8, n. 2, lett. b), di detta direttiva dispone:

    «Gli Stati membri si assicurano (...) che:

    (...)

    b) gli oli usati utilizzati come combustibile (...) non contengano PCB/PCT in concentrazioni superiori a 50 ppm».

    25 Ai sensi dell'art. 10, n. 2, primo comma, della direttiva concernente gli oli usati, come modificato dalla direttiva relativa ai PCB e ai PCT, gli oli usati contenenti oltre 50 ppm di PCB/PCT sono soggetti alle disposizioni di quest'ultima direttiva.

    Direttiva relativa ai PCB e ai PCT

    26 Ai sensi dell'art. 1 della direttiva relativa ai PCB e ai PCT, lo scopo di tale direttiva è procedere al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sullo smaltimento controllato dei PCB, sulla decontaminazione o sullo smaltimento di apparecchi contenenti PCB e/o sullo smaltimento di PCB usati, in vista della loro eliminazione completa in base alle disposizioni di detta direttiva.

    27 Dall'art. 2, lett. a) e c), della direttiva relativa ai PCB e ai PCT risulta che ai fini di tale direttiva si deve intendere per «PCB», in particolare, ogni miscela il cui tenore complessivo di PCB e PCT è superiore allo 0,005% in peso e per «PCB usati» qualsiasi PCB considerato come rifiuto a norma della direttiva relativa ai rifiuti.

    28 L'art. 2, lett. f), della direttiva relativa ai PCB e ai PCT definisce ai fini della detta direttiva, lo «smaltimento» come «le operazioni D 8, D 9, D 10, D 12 (soltanto in un deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta ed esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D 15» di cui all'allegato II A della direttiva relativa ai rifiuti.

    29 Secondo l'art. 3 della direttiva relativa ai PCB e ai PCT:

    «Fatti salvi gli obblighi internazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare lo smaltimento dei PCB usati e per la decontaminazione o lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB (...)».

    30 L'art. 8, n. 2, di tale direttiva prevede:

    «In caso di smaltimento mediante incenerimento si applicano le disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, relativa all'incenerimento dei rifiuti pericolosi (...). Possono essere autorizzati altri metodi di smaltimento dei PCB, dei PCB usati e/o degli apparecchi contenenti PCB a condizione che soddisfino norme di sicurezza in materia ambientale equivalente a quelle relative all'incenerimento e rispettino i requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili».

    Normativa nazionale

    31 Nei Paesi Bassi l'attuazione del regolamento è assicurato principalmente dalla Wet milieubeheer (legge sulla protezione dell'ambiente, Staatsblad 1994, 311; in prosieguo: la «WMB»).

    32 L'art. 10.44e della WMB vieta le spedizioni qualificate come traffici illeciti dall'art. 26, n. 1, del regolamento.

    33 Il Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen (piano pluriennale relativo ai rifiuti pericoli, in prosieguo: il «MJP GA II») costituisce un piano di gestione dei rifiuti secondo l'accezione dell'art. 7 della direttiva relativa ai rifiuti. I rifiuti pericolosi ai quali si applica il MJP GA II sono enumerati nel Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen (decreto relativo alla determinazione dei rifiuti pericoli) 25 novembre 1993 (Staatsblad, 617; in prosieguo: il «BAGA»).

    34 Dal paragrafo 8.2 del MJP GA II risulta che, qualora nei Paesi Bassi vi sia una capacità adeguata che assicuri lo smaltimento definitivo dei rifiuti pericolosi, ne è vietata in linea di principio la spedizione per lo smaltimento affinché sia garantita la continuità di un siffatto smaltimento nei Paesi Bassi conformemente al principio dell'autosufficienza a livello nazionale.

    35 La parte II del MJP GA II prevede inoltre regole settoriali più specifiche.

    36 Nel piano settoriale 18, intitolato «Incenerimento dei rifiuti pericolosi», viene altresì previsto che l'incenerimento di oli contenenti PCB costituisce sempre un'operazione di smaltimento ai sensi del punto D 10 dell'allegato II A della direttiva relativa ai rifiuti, tenuto conto dei rischi di formazione e/o d'insufficienza d'incenerimento di materie nocive per l'ambiente connessi con il loro utilizzo come combustibile. E' altresì previsto che solo in caso di temporanea insufficienza delle capacità o in caso d'impossibilità tecnica d'incenerimento di tali rifiuti nei Paesi Bassi può essere autorizzata l'esportazione verso un impianto straniero specializzato nell'incenerimento di rifiuti pericolosi come smaltimento finale.

    37 Il piano settoriale 8, intitolato «Acidi, basi e rifiuti contenenti zolfo», del MJP GA II rimanda al paragrafo 8.2 di quest'ultimo. Altrettanto deve dirsi del piano settoriale 20, intitolato «Rifiuti C2 da scaricare», il quale precisa inoltre che l'esportazione di rifiuti del tipo C2 in vista di una loro iniezione in profondità o di una loro messa in discarica non è autorizzato.

    38 Il punto 4.1.6 degli allegati del Noord-Brabantse Provinciaal Milieubeleid (in prosieguo: il «NBPM»), un piano di gestione dei rifiuti secondo l'accezione dell'art. 7 della direttiva relativa ai rifiuti, emanato a livello provinciale e applicabile ai rifiuti non pericolosi, precisa che il principio dell'autosufficienza, secondo il quale ciascuno Stato membro o ciascuna provincia è in linea di principio tenuto a trattare i propri rifiuti, costituisce una linea direttiva di principio nella valutazione delle domande d'importazione o di esportazione di rifiuti.

    Controversie nelle cause a qua

    Nel procedimento C-307/00

    39 Con decisione 25 febbraio 1998, adottata in applicazione del combinato disposto dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento e del MJP GA II, il Ministro sollevava un'obiezione avverso il progetto dell'OHK di spedire in Germania 1 000 tonnellate di oli usati la cui concentrazione in PCB eccedeva i 50 ppm, che costituiscono un rifiuto pericoloso ai sensi del BAGA. Secondo il testo della notifica dell'OHK, i detti oli avrebbero dovuto essere recuperati mediante un'operazione contemplata nel punto R 1 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. Essi più esattamente avrebbero dovuto essere utilizzati come combustibili per produrre l'energia necessaria al funzionamento della raffineria di petrolio gestita dalla società Mineralöl Raffinerie Dollbergen GmbH.

    40 L'OHK, a seguito del rigetto del suo reclamo con decisione 9 ottobre 1998 del Ministro, proponeva ricorso dinanzi al Raad van State.

    41 Basandosi essenzialmente sul piano settoriale 18 del MJP GA II, il Ministro considera che l'operazione prevista costituisce un'operazione di smaltimento ai sensi del punto D 10 dell'allegato II A della direttiva relativa ai rifiuti. Sulla base di tale considerazione, tenuto conto dell'esistenza di una capacità sufficiente di smaltimento nei Paesi Bassi, esso si trova nella condizione di doversi opporre al trasferimento di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi del paragrafo 8.2 del MJP GA II, al fine di garantire la conservazione di tale capacità e di preservare un'autosufficienza a livello nazionale.

    42 A sostegno del suo ricorso, l'OHK deduce in sostanza che il Ministro non aveva titolo per opporsi al trasferimento di cui trattasi, in quanto l'utilizzo dei rifiuti considerato costituirebbe un'operazione di ricupero ai sensi del punto R 1 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. Sottolinea tra l'altro a questo riguardo che i PCB sono ripresi nella lista dei rifiuti figuranti nell'allegato IV del regolamento per i quali l'art. 10 di quest'ultimo prevede una possibilità di ricupero. Inoltre, l'impiego come combustibile degli oli considerati produrrebbe un apporto energetico positivo netto e consentirebbe, a differenza dell'incenerimento, l'intera eliminazione dei PCB in essi contenuti.

    43 In subordine, l'OHK deduce che, anche se la programmata combustione dovesse essere qualificata smaltimento, l'obiezione sarebbe stata sollevata dal Ministro in violazione del principio dell'autosufficienza sancito dall'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento. Infatti, come sarebbe in particolare dimostrato dall'art. 5 della direttiva relativa ai rifiuti, il legislatore comunitario avrebbe voluto innanzi tutto conseguire l'obiettivo di un'autosufficienza a livello comunitario e il perseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza a livello nazionale sarebbe subordinato a questo primo obiettivo. Diversamente, se esso dovesse essere interpretato nel senso che mira a garantire l'autosufficienza a livello nazionale con pregiudizio della libera circolazione dei rifiuti e di un trattamento di qualità di questi ultimi, il detto principio violerebbe l'art. 29 CE, perché non potrebbe essere invocata nessuna delle cause di giustificazione consentite dall'art. 30 CE.

    44 Dinanzi al giudice a quo, il Ministro sostiene che l'operazione di cui trattasi nella causa a qua costituisce senz'altro uno smaltimento. Sostiene a questo riguardo in particolare che l'impossibilità di ricuperare i rifiuti di cui trattasi nella causa a qua mediante combustione risulta sia dall'obbligo di eliminazione completa dei PCB previsto dalla direttiva relativa ai PCB e ai PCT, sia dall'art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva relativa agli oli usati.

    45 Il Ministro nega del resto di aver fatto una non corretta applicazione del principio di autosufficienza a livello nazionale. Sostiene parimenti che il detto principio non viola l'art. 29 CE e che un'esigenza tassativa di protezione dell'ambiente può, in un caso come quello di cui alla causa a qua, giustificare misure restrittive delle esportazioni di rifiuti.

    Nel procedimento C-308/00

    46 Con decisione 1° dicembre 1998 adottata in applicazione del combinato disposto dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento e del NBPM, il Ministro sollevava un'obiezione avverso il progetto della SNB di spedire in Germania 5 000 tonnellate di ceneri volanti provenienti dall'incenerimento di fanghi della nettezza urbana. Secondo la notifica effettuata dalla SNB, le dette ceneri dovevano essere recuperate mediante una delle operazioni contemplate dal punto R 5 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. Esse più esattamente dovevano essere utilizzate dalla GSES nella fabbricazione di malta per calcestruzzo destinato al riempimento di pozzi di miniere di potassa dismesse al fine di assicurare, nei vari punti prescelti in tali miniere, la compattezza del suolo prevenendo così eventuali danni dovuti ad abbassamenti.

    47 La SNB e la GSES, a seguito del rigetto del loro reclamo con decisione 26 luglio 1999 del Ministro, proponevano ricorso dinanzi al Raad van State.

    48 Secondo il Ministro, l'apporto di ceneri volanti nella malta per calcestruzzo costituisce un'operazione di smaltimento ai sensi dei punti D 9 o D 13 dell'allegato II A della direttiva relativa ai rifiuti e il riempimento dei pozzi mediante il detto calcestruzzo è un'operazione di smaltimento ai sensi dei punti D 1, D 3 o D 12 del detto allegato. Il Ministro si opponeva pertanto all'esportazione, invocando il principio dell'autosufficienza previsto nel punto 4.1.6 degli allegati dell'NBPM.

    49 Il Ministro considera infatti che l'obiettivo principale perseguito nella specie è lo smaltimento delle ceneri mediante immissione nel sottosuolo. L'operazione di cui trattasi nella causa a qua non corrisponderebbe del resto a nessuna delle operazioni di recupero menzionate nell'elenco tassativo figurante nell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. Non può, in particolare, essere qualificata riciclaggio per il motivo che non implicherebbe alcun trattamento destinato a rendere il rifiuto idoneo a un ricupero come materia prima: tale operazione farebbe invece sparire il rifiuto senza possibilità di ulteriore ricupero. Inoltre, quand'anche una siffatta operazione potesse essere qualificata allo stesso tempo ricupero e smaltimento, si dovrebbe prendere in considerazione questa seconda qualifica e applicare il regime di protezione più restrittivo a tal riguardo previsto dal regolamento.

    50 A sostegno del loro ricorso, la SNB e la GSES deducono in sostanza che il Ministro non aveva titolo per formulare obiezioni alla spedizione in quanto l'utilizzazione prevista costituirebbe un'operazione di ricupero ai sensi del punto R 5 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. L'impiego di ceneri volanti nella fabbricazione di malta per calcestruzzo consentirebbe di evitare di fare ricorso a materie prime al fine di soddisfare un obbligo di legge di riempimento e l'operazione prevista nel suo insieme sarebbe rispettosa dell'ambiente.

    51 Secondo la SNB e la GSES, la circostanza che la preparazione di malta per calcestruzzo non è specificamente menzionata nell'elenco figurante nell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti è inconferente, perché il detto elenco non sarebbe tassativo. Sia la protezione dell'ambiente sia la necessità di assicurare la libera circolazione delle merci condurrebbero nella specie a privilegiare la qualifica dell'operazione progettata come ricupero. Fino al novembre 1998, il Ministro si sarebbe del resto astenuto, sulla base di una siffatta qualifica, dal sollevare obiezioni nei confronti di analoghe spedizioni. La prassi del Ministro starebbe pure ad indicare che egli considera l'utilizzo di ceneri volanti per la preparazione dell'asfalto nei Paesi Bassi come un'operazione di ricupero.

    52 In subordine, la SNB e la GSES sostengono che, anche se l'operazione progettata dovesse essere qualificata smaltimento, l'obiezione alla spedizione sollevata dal Ministro sarebbe illegittima in quanto, da un lato, questi non avrebbe dimostrato che lo smaltimento delle ceneri volanti nei Paesi Bassi fosse necessario alla creazione e al mantenimento di un circuito integrato e adeguato di smaltimento a livello nazionale e, dall'altro, la libera circolazione delle merci nonché considerazioni di natura ambientale richiederebbero di privilegiare uno smaltimento che presenta un'utilità in un altro Stato membro rispetto ad uno smaltimento senza alcun effetto utile nello Stato membro di origine dei rifiuti.

    53 Secondo il Ministro, il regolamento e la direttiva relativa ai rifiuti hanno come scopo la protezione dell'ambiente e non la realizzazione della libera circolazione delle merci. Il principio di autosufficienza a livello nazionale sarebbe conforme all'art. 174, n. 2, CE, il quale preciserebbe che gli atti pregiudizievoli per l'ambiente debbono essere combattuti principalmente all'origine, come pure alla convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata a Basilea (Svizzera) il 22 marzo 1989 e approvata in nome della Comunità con decisione del Consiglio 1° febbraio 1993, 93/98/CEE (GU L 39, pag. 1).

    Nel procedimento C-309/00

    54 La PPGIFG concludeva con la società tedesca AVG/Nottenkamper OHG (in prosieguo: l'«AVG») un contratto ai sensi del quale quest'ultima s'impegnava a trattare ogni anno 9 000 tonnellate di rifiuti di fibre di vetro E prodotti dalla PPGIFG.

    55 L'AVG era autorizzata dal Landrat des Kreises Wesel a estrarre argilla dalle cave situate a Hünxe (Germania), fermo restando a suo carico l'obbligo di rimettere il paesaggio nel suo stato originario dopo l'estrazione. L'AVG ha il diritto di terrapienare le cavità prodotte a seguito dello sfruttamento della cava mediante i materiali tassativamente enumerati nell'autorizzazione concessale e nei limiti ivi stabiliti. I rifiuti di fibre di vetro figurano tra le sostanze inorganiche a tal fine utilizzate dall'AVG.

    56 Facendo riferimento al combinato disposto dell'art. 10.44e della WMB e dell'art. 26, n. 1, del regolamento, il Ministro, con decisione 22 marzo 1999, infliggeva alla PPGIFG un'ammenda di 500 NLG per tonnellata di rifiuti di fibre di vetro spedite da quest'ultima senza che vi sia stata la previa notifica conformemente al regolamento.

    57 La PPGIFG, a seguito del rigetto del suo reclamo con decisione 15 luglio 1999 del Ministro, proponeva un ricorso dinanzi al Raad van State.

    58 Secondo il Ministro, il riempimento di una cava di argilla costituisce un'operazione di smaltimento ai sensi dei punti D 1, D 9 o D 13 dell'allegato II A della direttiva relativa ai rifiuti, di modo che, conformemente all'art. 3, n. 1, del detto regolamento, una previa notifica era necessaria.

    59 Nella specie, l'obiettivo principale perseguito sarebbe, infatti, lo smaltimento di rifiuti di fibre di vetro. L'operazione di cui trattasi nella causa a qua non corrisponderebbe del resto a nessuna delle operazioni di recupero menzionate nell'elenco tassativo figurante nell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. Essa non può, in particolare, essere qualificata riciclaggio per il motivo che non comporterebbe alcun trattamento destinato a rendere il rifiuto idoneo a un reimpiego in quanto materia prima. Inoltre, quand'anche una siffatta operazione potesse essere qualificata contemporaneamente di ricupero e di smaltimento, si dovrebbe prendere in considerazione questa seconda qualifica e applicare il regime di protezione più restrittivo previsto a tal riguardo dal regolamento.

    60 A sostegno del suo ricorso, il PPGIFG sostiene che, nella misura in cui le spedizioni considerate nella causa a qua riguardano rifiuti considerati nell'allegato II del regolamento e destinati ad essere recuperati, non dovevano essere oggetto di notifica ai sensi del detto regolamento.

    61 Secondo la PPGIFG, il riempimento considerato costituisce infatti un'operazione di recupero ai sensi del punto R 5 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. I rifiuti di fibre di vetro, che sarebbero noti come materiale di costruzione, contribuirebbero alla stabilità e alla tenuta dei pendii e delle zone sabbiose delle cave nonché al loro regime idraulico. Il loro impiego consentirebbe di evitare di fare ricorso a materie prime al fine di soddisfare un obbligo di legge di riempimento. La circostanza che un'operazione di riempimento come quella di cui alla causa a qua non sia specificatamente menzionata nell'elenco figurante nell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti sarebbe inconferente, poiché il detto elenco non sarebbe tassativo. Sia la protezione dell'ambiente sia la necessità di assicurare la libera circolazione delle merci condurrebbero nella specie a privilegiare la qualifica dell'operazione di cui trattasi come ricupero.

    62 La PPGIFG sostiene altresì che il Landrat des Kreises Wesel le ha confermato con lettera 28 gennaio 1997, che il riempimento delle cave di Hünxe costituirebbe un'operazione di ricupero ai sensi dell'art. 4, n. 3, del Gesetz zur Förderung des Kreislaufwirtschaft und Sicherung des umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (legge sull'incentivazione all'economia dei materiali di ricupero e sulla garanzia di smaltimento dei rifiuti compatibile con l'ambiente). Orbene, trattandosi di rifiuti che devono essere utilizzati in Germania, tale punto di vista sarebbe determinante.

    Nel procedimento C-310/00

    63 Con decisione 10 dicembre 1998, adottata in applicazione del combinato disposto dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento e del MJP GA II, il Ministro ha sollevato un'obiezione avverso il progetto della SV di spedire in Germania 150 tonnellate di soluzione di cloruro di ferro, che costituisce un rifiuto pericoloso ai sensi del BAGA. Secondo la notifica effettuata dalla SV, detta soluzione era destinata ad essere ricuperata mediante un'operazione contemplata nei punti R 4, R 6 o R 10 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. Essa doveva più esattamente essere utilizzata nell'impianto di smaltimento di rifiuti della società Edelhoff Abfallbereitungstechnik GmbH & Co. per stabilizzare il procedimento di legamento di altri rifiuti metallici e contribuire così alla formazione di un precipitato di questi ultimi. Tale funzione di stabilizzazione può essere altresì svolta dal cloruro di ferro in quanto materia prima. Il precipitato così ottenuto viene successivamente collocato in filtri che vengono avviati alla discarica.

    64 La SV, a seguito del rigetto del suo reclamo con decisione 3 agosto 1999 del Ministro, proponeva un ricorso dinanzi al Raad van State.

    65 Secondo il Ministro, l'utilizzo progettato costituisce un'operazione di smaltimento ai sensi del punto D 9 dell'allegato II A della direttiva relativa ai rifiuti. In quest'ottica, tenuto conto dell'esistenza di una sufficiente capacità di smaltimento nei Paesi Bassi, esso si trova nella condizione di doversi opporre alla spedizione oggetto della causa principale conformemente al piano settoriale 8 e al paragrafo 8.2 del MJP GA II, al fine di garantire il mantenimento di tale capacità e di preservare un'autosufficienza a livello nazionale.

    66 Il Ministro considera infatti che l'obiettivo principale perseguito è nella specie lo smaltimento di rifiuti. L'operazione di cui trattasi nella causa a qua non corrisponderebbe del resto a nessuna delle operazioni di recupero menzionate nell'elenco tassativo figurante nell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. Essa non può, in particolare, essere qualificata ricupero per il motivo che non comporterebbe alcun trattamento destinato a rendere il rifiuto idoneo a un riutilizzo come materia prima. Inoltre, quand'anche una siffatta operazione potesse essere qualificata allo stesso tempo ricupero e smaltimento, si dovrebbe prendere in considerazione questa seconda qualifica e applicare il regime di protezione più restrittivo previsto a tal riguardo dal regolamento.

    67 A sostegno del suo ricorso, la SV sostiene, in sostanza, che il Ministro non aveva titolo per formulare obiezioni avverso la spedizione in quanto l'utilizzo previsto costituirebbe un'operazione di ricupero ai sensi dei punti R 4, R 6 o R 10 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. Il detto utilizzo consentirebbe infatti un reimpiego utile della soluzione di cloruro di ferro, riducendo la massa di rifiuti da avviare alla discarica ed evitando di fare ricorso a materie prime.

    Nel procedimento C-311/00

    68 Con decisione 19 febbraio 1999 adottata in applicazione del combinato disposto dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento e del MJP GA II, il Ministro sollevava un'obiezione avverso il progetto della AZN di spedire in Germania 15 000 tonnellate di ceneri volanti «AVI» provenienti dall'incenerimento di rifiuti, che costituiscono esse stesse un rifiuto pericoloso ai sensi del BAGA. Secondo la notifica effettuata dalla AZN, le dette ceneri erano destinate ad essere riutilizzate mediante una delle operazioni contemplate al punto R 11 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. Esse avrebbero dovuto più precisamente essere utilizzate dalla MGMV nella fabbricazione di malta per calcestruzzo.

    69 La MGMV dispone di un'autorizzazione, rilasciata ai sensi del Bundesimmissionsschutzgesetz (legge federale per la tutela delle immissioni) che le consente di produrre vari materiali da costruzione tra i quali malta per calcestruzzo. I detti materiali, debbono rispondere a determinati criteri qualitativi fissati nella Bundesgesetzliche Gesundheitsschutz-Bergverordnung (regolamento per la tutela della salute in miniera nella Repubblica federale). Essi sono destinati ad essere impiegati nelle miniere per il consolidamento delle entrate e dei pozzi, per la stabilizzazione delle gallerie e per la prevenzione dei crolli nonché per la costruzione di chiusure stagno che consentono di evitare accumuli ed esplosioni di gas.

    70 La SANB, la AZN e la MGMV, a seguito del rigetto del loro reclamo con decisione 2 agosto 1999 del Ministro, proponevano ricorso dinanzi al Raad van State.

    71 Secondo il Ministro, l'incorporazione di ceneri volanti nella malta costituisce un'operazione di smaltimento ai sensi dei punti D 9 o D 13 dell'allegato II A della direttiva relativa ai rifiuti e il riempimento di gallerie con l'impiego della detta malta è un'operazione di smaltimento ai sensi dei punti D 1, D 3 o D 12 del detto allegato. Entro questi limiti, tenuto conto dell'esistenza di una sufficiente capacità di smaltimento nei Paesi Bassi, esso si troverebbe nella condizione di doversi opporre alla spedizione di cui trattasi nella causa a qua, conformemente al piano settoriale 20 e al paragrafo 8.2 del MJP GA II, al fine di garantire il mantenimento di tale capacità e di preservare un'autosufficienza a livello nazionale.

    72 Il Ministro considera infatti, che l'obiettivo principale perseguito è, nella specie, lo smaltimento delle ceneri mediante immissione nel sottosuolo. L'operazione di cui trattasi nella causa a qua non corrisponderebbe, del resto, a nessuna delle operazioni di ricupero menzionate nell'elenco tassativo figurante nell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. Non può, in particolare, essere qualificata riciclaggio per il motivo che non implicherebbe alcun trattamento destinato a rendere il rifiuto idoneo a un reimpiego come materia prima ma lo farebbe sparire senza possibilità di ulteriore ricupero. Inoltre, quand'anche una siffatta operazione potesse essere qualificata allo stesso tempo di ricupero e di smaltimento, si dovrebbe prendere in considerazione quest'ultima qualifica e applicare il regime di protezione più restrittivo previsto a tal riguardo dal regolamento.

    73 A sostegno del loro ricorso, la SANB, la AZN e la MGMV affermano, in sostanza, che il Ministro non aveva titolo per formulare un'obiezione avverso la spedizione in quanto l'utilizzo previsto costituirebbe un'operazione di ricupero ai sensi del punto R 5 o R 11 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti. L'impiego di ceneri volanti nella fabbricazione dei materiali da costruzione inciderebbe poco sull'ambiente e consentirebbe di evitare di fare ricorso a materie prime, mentre la malta per calcestruzzo così ottenuta sarebbe essa stessa utilizzata a fini di consolidamento delle gallerie e delle pareti di miniere in attività. Inoltre, la decisione impugnata nell'ambito di tale ricorso sarebbe in contrasto con la prassi precedente del Ministro e arrecherebbe pregiudizio alla certezza del diritto.

    Questioni pregiudiziali

    74 Considerando che la soluzione delle controversie di cui alle cause a quibus richiedeva un'interpretazione del diritto comunitario, il Raad van State ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte diverse questioni pregiudiziali.

    75 Nel procedimento C-307/00, il Raad van State ha posto le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se la direttiva del Consiglio 16 settembre 1996, 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (in prosieguo: la "direttiva PCB e PCT"), e la direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE, che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati, implichino che il regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (in prosieguo: il "regolamento n. 259/93"), debba essere interpretato nel senso che il trasporto di oli usati, con un contenuto di PCB superiore a 50 ppm, debba essere sempre considerato come trasporto di un rifiuto destinato allo smaltimento secondo l'accezione del titolo II, capo A, del regolamento n. 259/93, letto congiuntamente con l'art. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (in prosieguo: la "direttiva quadro").

    2) a) Qualora alla questione sub 1) dovesse essere data soluzione affermativa, e pertanto la spedizione di oli usati con un tenore di PCB superiore a 50 ppm dovesse essere sempre considerata come spedizione di un rifiuto destinato allo smaltimento, se ai sensi dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento n. 259/93 possano essere sollevate obiezioni avverso la spedizione esclusivamente sulla base dell'obbligo di conseguire l'autosufficienza sul piano nazionale, senza che venga affermato che l'autosufficienza sul piano nazionale sia necessaria al fine di conseguire l'autosufficienza a livello comunitario.

    2) b) In caso affermativo, se il regolamento n. 259/93, nella misura in cui consente un siffatto divieto di esportazione sulla mera base del principio di autosufficienza a livello nazionale, sia compatibile con l'art. 29 del Trattato che istituisce la CE».

    76 Nel procedimento C-308/00, il Raad van State ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) a) Se l'allegato II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, debba essere interpretato nel senso che nelle operazioni menzionate alla voce R 5, riciclaggio o ricupero di altre sostanze inorganiche, rientri anche il "reimpiego" secondo l'accezione dell'art. 3, lett. b), sub i), della detta direttiva.

    b) Come, alla luce della soluzione della questione di cui sopra, la voce R 5 debba essere interpretata. Se ai fini dell'individuazione delle operazioni ivi menzionate sia richiesto che il materiale venga sottoposto a una lavorazione, che possa essere più volte utilizzato ovvero che sia riottenibile.

    2) Qualora dalla soluzione della questione di cui sopra consegua che una operazione come la lavorazione delle ceneri volanti idrauliche non rientra sotto la voce R 5: se gli elenchi che espongono le operazioni contenute negli allegati II A e II B della direttiva 75/442 siano tassativi, o se uno solo di detti elenchi sia tassativo e, in caso affermativo, quale.

    3) a) Sulla base di quali criteri debba stabilirsi se un'operazione debba essere considerata smaltimento o ricupero secondo l'accezione dell'art. 1 della direttiva 75/442.

    b) Qualora un'operazione possa essere qualificata come smaltimento e allo stesso tempo ricupero, se debba darsi preminenza all'elenco di cui all'allegato II A o all'allegato II B ai fini della qualifica dell'operazione o nessuno dei due elenchi abbia preminenza sull'altro.

    4) Se ai fini della qualifica di una determinata operazione come smaltimento ovvero come ricupero debba essere considerato determinante il parere della competente autorità dello Stato membro di spedizione, ovvero quello della competente autorità dello Stato membro di destinazione.

    5) a) Qualora una spedizione di ceneri volanti idrauliche debba essere considerata come spedizione di un rifiuto destinato allo smaltimento, se, ai sensi dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, possano essere sollevate obiezioni avverso la spedizione esclusivamente sulla base dell'obbligo di conseguire l'autosufficienza sul piano nazionale, senza che venga affermato che l'autosufficienza sul piano nazionale è necessaria al fine di conseguire l'autosufficienza a livello comunitario.

    b) In caso affermativo, se il regolamento n. 259/93, nella misura in cui consente un siffatto divieto di esportazione sulla mera base del principio di autosufficienza a livello nazionale, sia compatibile con l'art. 29 CE».

    77 Nel procedimento C-309/00, il Raad van State ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) a) Se l'allegato II B della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, debba essere interpretato nel senso che nelle operazioni menzionate alla voce R 5, riciclaggio o ricupero di altre sostanze inorganiche, rientri anche il "reimpiego" secondo l'accezione dell'art. 3, lett. b), sub i), della detta direttiva.

    b) Come, alla luce della soluzione della questione di cui sopra, la voce R 5 debba essere interpretata. Se ai fini dell'individuazione delle operazioni ivi menzionate sia richiesto che il materiale venga sottoposto a una lavorazione, che possa essere più volte utilizzato ovvero che sia riottenibile.

    2) Qualora dalla soluzione della questione di cui sopra consegua che un'operazione come la lavorazione dei residui di fibre di vetro non rientra sotto la voce R 5: se gli elenchi che espongono le operazioni contenute negli allegati II A e II B della direttiva 75/442 siano tassativi, o se uno solo di detti elenchi sia tassativo e, in caso affermativo, quale.

    3) a) Sulla base di quali criteri debba stabilirsi se un'operazione debba essere considerata smaltimento o ricupero secondo l'accezione dell'art. 1 della direttiva 75/442.

    b) Qualora un'operazione possa essere qualificata come smaltimento e al tempo stesso come ricupero, se debba darsi preminenza all'elenco di cui all'allegato II A o all'allegato II B ai fini della qualifica dell'operazione o nessuno dei due elenchi abbia preminenza sull'altro.

    4) Se, ai fini della qualifica di una determinata operazione come smaltimento ovvero come ricupero, debba essere considerato determinante il parere della competente autorità dello Stato membro di spedizione, ovvero quello della competente autorità dello Stato membro di destinazione».

    78 Nel procedimento C-310/00, il Raad van State ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) a) Se l'allegato II B della direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, debba essere interpretato nel senso che nelle operazioni menzionate alla voce R 4, riciclaggio o ricupero di altre sostanze inorganiche, rientri anche il "reimpiego" secondo l'accezione dell'art. 3, lett. b), sub i), della detta direttiva.

    b) Come, alla luce della soluzione della questione di cui sopra, la voce R 4 debba essere interpretata. Se ai fini dell'individuazione delle operazioni ivi menzionate sia richiesto che il materiale venga sottoposto a una lavorazione, che possa essere più volte utilizzato ovvero che sia riottenibile.

    2) Qualora dalla soluzione della questione di cui sopra consegua che un'operazione come la lavorazione del cloruro di ferro in soluzione non rientra sotto la voce R 4: se gli elenchi che espongono le operazioni contenute negli allegati II A e II B della direttiva 75/442 siano tassativi, o se uno solo di detti elenchi sia tassativo e, in caso affermativo, quale.

    3) a) Sulla base di quali criteri debba stabilirsi se un'operazione debba essere considerata smaltimento o ricupero secondo l'accezione dell'art. 1 della direttiva 75/442.

    b) Qualora un'operazione possa essere qualificata come smaltimento e allo stesso tempo ricupero, se debba darsi preminenza all'elenco di cui all'allegato II A o II B ai fini della qualifica dell'operazione o nessuno dei due elenchi abbia preminenza sull'altro.

    4) a) Qualora una spedizione di cloruro di ferro in soluzione debba essere considerata come spedizione di un rifiuto destinato allo smaltimento, se, ai sensi dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, possano essere sollevate obiezioni avverso la spedizione esclusivamente sulla base dell'obbligo di conseguire l'autosufficienza sul piano nazionale, senza che venga affermato che l'autosufficienza sul piano nazionale è necessaria al fine di conseguire l'autosufficienza a livello comunitario.

    b) In caso affermativo, se il regolamento n. 259/93, nella misura in cui consente un siffatto divieto di esportazione sulla mera base del principio di autosufficienza a livello nazionale, sia compatibile con l'art. 29 CE».

    79 Nel procedimento C-311/00, il Raad van State ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) a) Se l'allegato II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, debba essere interpretato nel senso che nelle operazioni menzionate alla voce R 5, riciclaggio o ricupero di altre sostanze inorganiche, rientri anche il "reimpiego" secondo l'accezione dell'art. 3, lett. b), sub i), della detta direttiva.

    b) Come, alla luce della soluzione della questione di cui sopra, la voce R 5 debba essere interpretata. Se ai fini dell'individuazione delle operazioni ivi menzionate sia richiesto che il materiale venga sottoposto a una lavorazione, che possa essere più volte utilizzato ovvero che sia riottenibile.

    2) Qualora dalla soluzione delle questioni di cui sopra consegua che una operazione come la lavorazione delle ceneri volanti idrauliche non rientra sotto la voce R 5: se gli elenchi che espongono le operazioni contenute negli allegati II A e II B della direttiva 75/442 siano tassativi, o se uno solo di detti elenchi sia tassativo e, in caso affermativo, quale.

    3) a) Sulla base di quali criteri debba stabilirsi se un'operazione debba essere considerata smaltimento o ricupero secondo l'accezione dell'art. 1 della direttiva 75/442.

    b) Qualora un'operazione possa essere qualificata come smaltimento e allo stesso tempo ricupero, se debba darsi preminenza all'elenco di cui all'allegato II A o all'allegato II B ai fini della qualifica dell'operazione o nessuno dei due elenchi abbia preminenza sull'altro.

    4) a) Qualora una spedizione di ceneri volanti idrauliche debba essere considerata come spedizione di un rifiuto destinato allo smaltimento, se, ai sensi dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, possano essere sollevate obiezioni avverso la spedizione esclusivamente sulla base dell'obbligo di conseguire l'autosufficienza sul piano nazionale, senza che venga affermato che l'autosufficienza sul piano nazionale è necessaria al fine di conseguire l'autosufficienza a livello comunitario.

    b) In caso affermativo, se il regolamento n. 259/93, nella misura in cui consente un siffatto divieto di esportazione sulla mera base del principio di autosufficienza a livello nazionale, sia compatibile con l'art. 29 CE».

    Sull'applicazione dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura

    80 Considerando che la soluzione delle questioni pregiudiziali di cui al procedimento C-307/00 non lascia adito ad alcun ragionevole dubbio e che le soluzioni delle questioni pregiudiziali dei procedimenti da C-308/00 a C-311/00 possono essere chiaramente desunte dalla sentenza 27 febbraio 2002, causa C-6/00, ASA (Racc. pag. I-1961), emessa dopo la pronuncia delle ordinanze di rinvio, la Corte, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, ha informato il giudice di rinvio che intendeva statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni a tal riguardo.

    81 I governi tedesco e del Regno Unito, nonché la Commissione, hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare a proposito dell'intenzione della Corte di statuire con ordinanza nell'ambito delle presenti cause. La SNB, la GSES, la PPGIFG e la MGMV si sono pronunciate dichiarandosi favorevoli all'adozione di un'ordinanza da parte della Corte.

    82 La OHK sostiene che ingiustamente il giudice a quo ha ritenuto che i prodotti oggetto della causa a qua nel procedimento C-307/00 costituissero oli usati ai sensi della direttiva sugli oli usati. Secondo la OHK si tratta in realtà di rifiuti di olio contenenti PCB usati, categoria da distinguersi da quella degli oli usati.

    83 Il governo dei Paesi Bassi considera che le soluzioni alla prima questione, sub b), e alla terza questione, sub a), nei procedimenti da C-308/00 a C-311/00, non risultano chiaramente dalla citata sentenza ASA.

    Sulla prima questione nei procedimenti da C-308/00 a C-311/00

    84 Con la prima questione sollevata nei procedimenti da C-308/00 a C-311/00, il giudice a quo vuole in sostanza sapere, da un lato, se le operazioni di ricupero mediante riciclo o di ricupero dei metalli o dei composti metallici mediante riciclo o ricupero di altri materiali inorganici, contemplate rispettivamente ai punti R 4 e R 5 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti, possano essere parimenti ricompresi nel «riutilizzo» contemplato all'art. 3, n. 1, lett. b), primo trattino, di tale direttiva e, dall'altro, se siffatte operazioni implicano che la sostanza riguardata subisca un trattamento, indipendentemente dal fatto che essa possa essere riutilizzata più volte o che essa possa essere successivamente recuperata.

    85 Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, la soluzione a tale questione può essere chiaramente dedotta dalla citata sentenza ASA.

    86 Infatti, dai punti 65-71 della detta sentenza risulta che un deposito di scorie e di ceneri in una miniera in disuso costituisce un'operazione che può essere ricollegata all'operazione di recupero di cui all'allegato II B, punto R 5, della direttiva relativa ai rifiuti. Da ciò deriva altresì che la verifica di una siffatta qualifica in un caso specifico presuppone la valutazione se il deposito considerato abbia come obiettivo principale che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione.

    87 La Corte, inoltre, a questo proposito, ha espressamente indicato che, sebbene la nozione di «recupero» implichi in genere un previo trattamento dei rifiuti, né dal detto art. 3, n. 1, lett. b), né da alcun'altra disposizione della direttiva relativa ai rifiuti emerge che il fatto che taluni rifiuti abbiano costituito oggetto di siffatto trattamento sia una condizione necessaria per classificare un'operazione come «recupero» ai sensi dell'art. 1, lett. f), della direttiva (citata sentenza ASA, punto 67).

    88 E' giocoforza pertanto constatare che né dal detto art. 3, n. 1, lett. b), né da alcun'altra disposizione della direttiva relativa ai rifiuti emerge che il fatto che un rifiuto possa essere soggetto a più utilizzi o che possa essere successivamente recuperato sia una condizione necessaria per qualificare un'operazione «ricupero» ai sensi dell'art. 1, lett. f), di detta direttiva.

    89 Quanto considerato ai punti 86-88 della presente ordinanza, dalla quale si deduce in particolare che l'operazione contemplata al punto R 5 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti può senz'altro integrare il «reimpiego» di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), primo trattino, di tale direttiva, vale anche per quanto riguarda le operazioni che possono essere ricollegate all'operazione di ricupero contemplata al punto R 4 del detto allegato.

    90 Tenuto conto di quanto precede, la prima questione nei procedimenti da C-308/00 a C-311/00 va risolta, da un lato, nel senso che le operazioni di ricupero mediante riciclo o di recupero dei metalli o dei composti metallici mediante riciclo o mediante recupero di altre sostanze inorganiche, contemplate rispettivamente ai punti R 4 e R 5 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti, possono egualmente integrare il «ricupero» di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), primo trattino, di tale direttiva e, dall'altro, nel senso che dette operazioni non implicano necessariamente che la sostanza considerata sia oggetto di un trattamento, a prescindere dal fatto che essa possa essere utilizzata più volte o che essa possa essere successivamente recuperata.

    Sulla seconda questione nei procedimenti da C-308/00 a C-311/00

    91 Con la seconda questione sollevata nei procedimenti da C-308/00 a C-311/00, il giudice a quo vuole in sostanza sapere, nell'ipotesi in cui dalla soluzione fornita alla prima questione nei detti procedimenti dovesse risultare che operazioni come quelle oggetto della causa a qua non sono idonee a ricondursi a un'operazione di ricupero contemplata ai punti R 4 o, a seconda del caso, R 5 dell'allegato II B della direttiva relativa ai rifiuti, se gli elenchi di operazioni di smaltimento e di ricupero figuranti negli allegati II A e, rispettivamente, II B di detta direttiva o uno di tali elenchi abbiano carattere tassativo.

    92 Tenuto conto della soluzione data alla prima questione nei procedimenti da C-308/00 a C-311/00, non si rende necessario risolvere la seconda questione nei detti procedimenti.

    Sulla terza questione nei procedimenti da C-308/00 a C-311/00

    93 Con la terza questione sollevata nei procedimenti da C-308/00 a C-311/00, il giudice a quo vuole in sostanza sapere quali siano i criteri che consentono di stabilire se un'operazione di trattamento di rifiuti debba essere classificata smaltimento o ricupero ai sensi della direttiva relativa ai rifiuti e, nell'ipotesi in cui una stessa operazione possa essere classificata allo stesso tempo smaltimento e ricupero, se debba farsi prevalere l'una o l'altra di tali classificazioni.

    94 Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dei Paesi Bassi, la soluzione a tale questione può essere chiaramente dedotta dalla citata sentenza ASA.

    95 Si deve innanzi tutto ricordare a tale riguardo che, come giudicato dalla Corte al punto 63 della detta sentenza, ai fini dell'applicazione della direttiva relativa ai rifiuti, qualsiasi operazione di trattamento dei rifiuti deve essere classificata come smaltimento oppure come recupero e una stessa operazione non può essere classificata contemporaneamente come smaltimento e come recupero.

    96 Successivamente, la Corte ha precisato che, in presenza di un'operazione che, alla luce della sua sola formulazione, può essere ricollegata a un'operazione di smaltimento menzionata nell'allegato II A della direttiva relativa ai rifiuti o a un'operazione di ricupero menzionata all'allegato II B di tale direttiva, tale operazione va classificata caso per caso alla luce degli obiettivi di detta direttiva (citata sentenza ASA, punto 64).

    97 A questo proposito, la Corte ha affermato che dall'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva relativa ai rifiuti, nonché dal quarto considerando della stessa, discende che la caratteristica essenziale di un'operazione di recupero di rifiuti consiste nel fatto che il suo obiettivo principale è che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per svolgere tale funzione, il che consente di preservare le risorse naturali (citata sentenza ASA, punto 69).

    98 Infine, come ricordato dalla Corte al punto 70 della citata sentenza ASA, spetta al giudice nazionale applicare tale criterio a ciascun caso di specie allo scopo di stabilire se l'operazione di cui trattasi debba qualificarsi operazione di ricupero o di smaltimento.

    99 Alla luce di quanto sopra, la terza questione nei procedimenti da C-308/00 a C-311/00 va risolta nel senso che un'operazione di trattamento di rifiuti non può essere qualificata contemporaneamente smaltimento e ricupero ai sensi della direttiva relativa ai rifiuti. In presenza di un'operazione che, alla luce della sua sola descrizione, sia a priori riconducibile ad un'operazione di smaltimento contemplata dall'allegato II A della detta direttiva o ad un'operazione di ricupero contemplata dall'allegato II B di tale direttiva, occorre verificare caso per caso se lo scopo principale dell'operazione di cui trattasi sia che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per soddisfare tale funzione, e accogliere, in siffatto caso, la qualifica di ricupero.

    Sulla quarta questione nei procedimenti C-308/00 e C-309/00

    100 Con la quarta questione sollevata nei procedimenti C-308/00 e C-309/00, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se, per qualificare smaltimento o ricupero un'operazione di trattamento di rifiuti, debba prevalere l'opinione dell'autorità competente dello Stato membro di spedizione ovvero, se del caso, quella dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione.

    101 La soluzione a tale questione può essere chiaramente desunta dalla citata sentenza ASA.

    102 Infatti, dal punto 44 della detta sentenza risulta che la qualifica considerata dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione circa una data operazione non può vincolare le autorità competenti dello Stato membro di spedizione così come la qualifica accolta da queste ultime non può vincolare le autorità competenti dello Stato membro di destinazione. Il rischio di eventuali divergenze di qualifica che ne risultano è inerente al sistema istituito dal regolamento stesso, il quale affida simultaneamente all'insieme delle autorità competenti il compito di vigilare a che le spedizioni siano effettuate conformemente alle disposizioni del detto regolamento.

    103 La quarta questione nei procedimenti C-308/00 e C-309/00 va pertanto risolta nel senso che la classificazione data a una particolare operazione di trattamento di rifiuti dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione non prevale sulla classificazione accolta dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione così come la classificazione data da queste ultime non prevale su quella attribuita dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

    Sulla quinta questione nel procedimento C-308/00 e sulla quarta questione nei procedimenti C-310/00 e C-311/00

    104 Con la quinta questione, sub a), sollevata nel procedimento C-308/00 e con la quarta questione, sub a), sollevata nei procedimenti C-310/00 e C-311/00, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se, in presenza di un progetto di spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento, possa essere sollevata un'obiezione ai sensi dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento per il solo motivo che essa è necessaria per conseguire l'autosufficienza a livello nazionale, senza che occorra inoltre dimostrare che la detta obiezione è necessaria per raggiungere l'autosufficienza a livello comunitario. In caso di soluzione affermativa, il giudice a quo vuole inoltre sapere mediante le medesime questioni, sub b), se tale disposizione del regolamento sia compatibile con l'art. 29 CE in quanto consente un divieto di esportazione basato esclusivamente sul principio dell'autosufficienza a livello nazionale.

    105 Occorre ricordare, in limine, che secondo costante giurisprudenza, nell'ambito della ripartizione delle funzioni giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte, ripartizione effettuata dall'art. 234 CE, il giudice nazionale, che è l'unico ad avere conoscenza diretta dei fatti della causa come pure delle argomentazioni delle parti, e che dovrà assumersi la responsabilità dell'emananda pronuncia, è nella situazione più idonea per valutare, con piena cognizione di causa, la pertinenza delle questioni di diritto sollevate dalla causa di cui è investito e la necessità di una pronuncia pregiudiziale per poter emettere la sentenza. Tuttavia, spetta alla Corte di giustizia, in caso di questioni eventualmente formulate in modo improprio o che eccedano l'ambito delle funzioni devolutele dall'art. 234, estrarre dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale, e in particolare dalla motivazione del provvedimento di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che richiedono un'interpretazione, tenuto conto dell'oggetto della controversia (v., in particolare, sentenze 29 novembre 1978, causa 83/78, Pigs Marketing Board, Racc. pag. 2347, punti 25 e 26, e 22 giugno 2000, causa C-425/98, Marca Mode, Racc. pag. I-4861, punto 21).

    106 La Corte può così fornire al giudice nazionale elementi d'interpretazione relativi al diritto comunitario utili ai fini della soluzione della controversia principale (v., in particolare, sentenza 19 novembre 2002, causa C-304/00, Strawson e Gagg & Sons, Racc. pag. I-10737, punto 57). Essa può dunque essere portata a prendere in considerazione norme di diritto comunitario alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (v., in particolare, sentenze 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9, e Strawson e Gagg & Sons, citata, punto 58).

    107 Al fine di dare una soluzione utile al giudice a quo, occorre a questo proposito rilevare che dal punto 47 della citata sentenza ASA risulta che, qualora l'autorità competente dello Stato membro di spedizione ritenga che la finalità di una spedizione di rifiuti sia stata erroneamente qualificata nella notifica, tale autorità deve basare la sua obiezione alla spedizione sul motivo relativo a tale errore di qualifica, senza fare riferimento ad una delle disposizioni speciali del regolamento che definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti. Tale obiezione ha, come le altre obiezioni previste dal regolamento, l'effetto di impedire la spedizione.

    108 In particolare, non spetta all'autorità competente procedere d'ufficio alla riqualificazione della finalità di una spedizione di rifiuti, dal momento che tale riqualificazione unilaterale avrebbe come conseguenza che una stessa spedizione sarebbe esaminata dalle diverse autorità competenti alla luce di disposizioni di distinti capitoli del regolamento, il che sarebbe incompatibile con il sistema istituito da quest'ultimo (citata sentenza ASA, punto 48).

    109 Da quanto precede consegue che, per conformarsi alle disposizioni del regolamento, il Ministro avrebbe dovuto limitarsi, nella specie, a basare le sue obiezioni avverso le spedizioni progettate rispettivamente dalla SNB, dalla SV e dalla AZN sul solo motivo dell'errore di qualifica commesso, a suo avviso, da ognuna delle predette indicando, come ha del resto fatto, che egli considerava che le operazioni previste rientravano nello smaltimento e non nel ricupero.

    110 Per contro, tenuto conto della circostanza che, nelle loro rispettive notifiche, la SNB, la SV e la AZN hanno qualificato le operazioni previste come operazioni di recupero, il Ministro non era nella condizione di formulare obiezioni basate sull'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento, il quale riguarda le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

    111 Da quanto precede consegue che la soluzione della controversia a qua non può dipendere dall'interpretazione, o dalla validità, di quest'ultima disposizione, ma che essa richiede che si tengano in considerazione i principi che derivano dalla giurisprudenza della Corte quali ricordati nei punti 107 e 108 della presente ordinanza.

    112 Tenuto conto di quanto precede, la quinta questione sollevata nel procedimento C-308/00 e la quarta questione sollevata nei procedimenti C-310/00 e C-311/00 vanno risolte dichiarando che dal sistema istituito dal regolamento consegue che, qualora l'autorità competente dello Stato membro di spedizione ritenga che la finalità di una spedizione di rifiuti sia stata a torto qualificata ricupero nella notifica, quest'ultima autorità deve basare la sua obiezione alla spedizione sul motivo relativo a tale errore di classificazione, senza fare riferimento a una delle disposizioni particolari del regolamento che, come, in particolare, l'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni dei rifiuti destinati allo smaltimento.

    Sulla prima questione nel procedimento C-307/00

    113 Si deve in limine ricordare che la controversia di cui al procedimento principale nella causa C-307/00 riguarda un'obiezione sollevata avverso una spedizione di oli usati la cui concentrazione di PCB era superiore a 50 ppm, in vista del loro impiego come combustibile e che, nel ricorso di cui alla causa a qua, la OHK nega che il detto utilizzo costituisca un smaltimento ai sensi del regolamento e della direttiva relativa ai rifiuti.

    114 Come risulta dal punto 82 della presente ordinanza, la OHK sostiene che i prodotti di cui trattasi nella causa a qua non costituiscono oli usati ai sensi della direttiva sugli oli usati. A questo proposito si deve tuttavia ricordare che, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 234 CE, basato su una netta separazione delle funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (v., in particolare, sentenze 15 novembre 1979, causa 36/79, Denkavit, Racc. pag. 3439, punto 12, e 22 giugno 2000, causa C-318/98, Fornasar e a., Racc. pag. I-4785, punto 31). Orbene, nella specie, è giocoforza constatare che il giudice a quo si è sistematicamente riferito ai prodotti oggetto della causa principale come oli usati e che questa circostanza lo ha in particolare indotto a interpellare la Corte circa la portata della direttiva sugli oli usati.

    115 Tenuto conto di quanto precede, si deve intendere la prima questione relativa al procedimento C-307/00 come diretta a sapere se, considerate le disposizioni della direttiva sugli oli usati e quelle della direttiva relativa ai PCB e ai PCT, la spedizione di oli usati la cui concentrazione in PCB è superiore a 50 ppm in vista di un utilizzo come combustibile debba considerarsi sempre come una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento ai sensi delle disposizioni combinate del regolamento e della direttiva relativa ai rifiuti, così che obiezioni a una siffatta spedizione possano essere sollevate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione sulla base dell'art. 4, n. 3, del regolamento.

    116 Tenuto conto, in particolare, di quanto considerato ai punti 105 e 106 della presente ordinanza, la soluzione della questione così riformulata non dà adito a dubbi.

    117 Si deve infatti ricordare che, a tenore dell'art. 26, n. 1, lett. e), del regolamento, ogni spedizione di rifiuti che comporta uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie costituisce un traffico illecito ai sensi del detto regolamento e che, conformemente al n. 5 di detto articolo, gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire un siffatto traffico illecito.

    118 Orbene, come risulta dalla chiara formulazione dell'art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva sugli oli usati, il quale costituisce una disposizione particolare ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva relativa ai rifiuti, gli Stati membri hanno l'obbligo di vietare l'utilizzo come combustibile degli oli usati la cui concentrazione in PCB supera 50 ppm.

    119 Alla luce di quanto sopra consegue che la spedizione di oli usati prevista dalla OHK costituirebbe, qualora venisse effettuata, un traffico illecito ai sensi dell'art. 26, n. 1, lett. e), del regolamento.

    120 Ciò considerato, è giocoforza constatare che, a prescindere dalla questione se un'operazione di combustione come quella prevista dalla OHK avrebbe costituito uno smaltimento o un ricupero ai sensi del regolamento e della direttiva relativa ai rifiuti, l'autorità competente dello Stato membro di spedizione è tenuta ad opporsi a una siffatta spedizione.

    121 Tale obbligo deriva in particolare dall'art. 26 del regolamento, che impone agli Stati membri di vietare e di sanzionare qualsiasi traffico illecito, nonché dall'art. 30, n. 1, dello stesso regolamento, il quale impone espressamente agli Stati membri l'obbligo generale di adottare le disposizioni necessarie per garantire che le spedizioni di rifiuti abbiano luogo in conformità delle disposizioni del detto regolamento (v., per analogia, citata sentenza ASA, punto 41).

    122 Dal momento che si tratta di un traffico illecito ai sensi dell'art. 26, n. 1, lett. e), del regolamento, l'autorità competente deve basarsi esclusivamente sull'illiceità di un siffatto trasferimento per opporvisi, senza dover fare riferimento a una delle disposizioni specifiche del regolamento che definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti (v., per analogia, citata sentenza ASA, punto 47). Infatti, le dette disposizioni particolari non potrebbero trovare applicazione in presenza di una siffatta spedizione illecita.

    123 Tenuto conto di quanto precede, la prima questione sollevata nel procedimento C-307/00 va risolta dichiarando che, alla luce dell'art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva sugli oli usati, la spedizione di oli usati aventi una concentrazione di PCB superiore a 50 ppm per il loro utilizzo come combustibile costituisce un traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 26, n. 1, lett. e), del regolamento, cui l'autorità competente è tenuta a opporsi basando la sua obiezione esclusivamente sul motivo relativo a siffatta illiceità senza fare riferimento a una delle disposizioni particolari del regolamento che definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti.

    Sulla seconda questione nel procedimento C-307/00

    124 Dalla soluzione data alla prima questione sollevata nel procedimento C-307/00 risulta che la soluzione della controversia di cui alla causa a qua non può dipendere dall'interpretazione, o dalla validità, dell'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), del regolamento. Pertanto, non si rende necessario risolvere la seconda questione nella detta causa.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    125 Le spese sostenute dai governi dei Paesi Bassi, tedesco, austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State con ordinanze 8 agosto 2000, così provvede:

    1) Le operazioni di ricupero mediante riciclo o di recupero dei metalli o dei composti metallici mediante riciclo o mediante recupero di altre sostanze inorganiche, contemplate rispettivamente ai punti R 4 e R 5 dell'allegato II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE, e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, possono egualmente integrare il «ricupero» di cui all'art. 3, n. 1, lett. b), primo trattino, di tale direttiva. Dette operazioni non implicano necessariamente che la sostanza considerata sia oggetto di un trattamento, a prescindere dal fatto che possa essere utilizzata più volte o che possa essere successivamente recuperata.

    2) Un'operazione di trattamento di rifiuti non può essere classificata contemporaneamente smaltimento e ricupero ai sensi della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350. In presenza di un'operazione che, alla luce della sua sola descrizione, sia a priori riconducibile ad un'operazione di smaltimento contemplata dall'allegato II A della detta direttiva o ad un'operazione di ricupero contemplata dall'allegato II B di tale direttiva, occorre verificare, caso per caso, se lo scopo principale dell'operazione di cui trattasi sia che i rifiuti possano svolgere una funzione utile, sostituendosi all'uso di altri materiali che avrebbero dovuto essere utilizzati per soddisfare tale funzione, e accogliere, in siffatto caso, la qualifica di ricupero.

    3) La classificazione data a una particolare operazione di trattamento di rifiuti dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione non prevale sulla classificazione accolta dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione così come la classificazione data da queste ultime non prevale su quella attribuita dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

    4) Dal sistema istituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, consegue che, qualora l'autorità competente dello Stato membro di spedizione ritenga che la finalità di una spedizione di rifiuti sia stata a torto qualificata ricupero nella notifica, quest'ultima autorità deve basare la sua obiezione alla spedizione sul motivo relativo a tale errore di classificazione, senza fare riferimento a una delle disposizioni particolari del regolamento che, come, in particolare, l'art. 4, n. 3, lett. b), sub i), definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento.

    5) Tenuto conto dell'art. 8, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l'eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE, la spedizione di oli usati aventi una concentrazione di PCB superiore a 50 ppm per il loro utilizzo come combustibile costituisce un traffico illecito di rifiuti ai sensi dell'art. 26, n. 1, lett. e), del regolamento n. 259/93, cui l'autorità competente è tenuta a opporsi basando la sua obiezione esclusivamente sul motivo relativo a siffatta illiceità senza fare riferimento a una delle disposizioni particolari del regolamento che definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti.

    Top