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Document 62000CJ0472

    Sentenza della Corte del 10 luglio 2003.
    Commissione delle Comunità europee contro Fresh Marine Company A/S.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmoni di allevamento dell'atlantico originari della Norvegia.
    Causa C-472/00 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-07541

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:399

    62000J0472

    Sentenza della Corte del 10 luglio 2003. - Commissione delle Comunità europee contro Fresh Marine Company A/S. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Dazi antidumping e dazi compensativi provvisori sulle importazioni di salmoni di allevamento dell'atlantico originari della Norvegia. - Causa C-472/00 P.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-07541


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario - Margine di discrezionalità dell'istituzione nell'adozione dell'atto

    [Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

    2. Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario - Istituzione di dazi antidumping e compensativi provvisori sui prodotti esportati da un'impresa che ha sottoscritto impegni in materia di prezzi minimi all'esportazione - Istituzione, nonostante l'esistenza di una relazione dell'impresa da cui emerge il rispetto degli impegni assunti, ma che è stata modificata unilateralmente dalla Commissione senza previa consultazione dell'impresa medesima - Sussistenza della responsabilità della Comunità

    [Trattato CE, art. 215, secondo comma (divenuto art. 288, secondo comma, CE)]

    3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Erronea valutazione dei fatti - Irricevibilità - Sindacato della Corte sulla valutazione degli elementi di prova - Esclusione, salvo il caso di snaturamento

    (Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

    Massima


    1. Il diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario quando sussistono tre presupposti, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subito dai soggetti lesi. Quanto al secondo presupposto, il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, commessa da un'istituzione comunitaria, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità notevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per comprovare l'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata. Ne deriva che il criterio determinante per stabilire se sussista una violazione di tal genere non è la natura individuale dell'atto di cui trattasi, bensì il margine di discrezionalità di cui dispone l'istituzione al momento della sua adozione.

    ( v. punti 25-27 )

    2. L'art. 8, n. 10, del regolamento n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, e l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 2026/97, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, pur riconoscendo alla Commissione il potere di istituire dazi antidumping e compensativi provvisori sui prodotti esportati nella Comunità da un'impresa di un paese terzo, esigono che vi siano motivi per ritenere che l'impegno di rispettare un prezzo minimo sia stato violato e che la decisione di istituire dazi di tal genere sia adottata sulla base delle migliori informazioni disponibili. Pertanto, la Commissione adotta un comportamento che dev'essere considerato quale violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto comunitario, che integra uno dei presupposti per il sorgere della responsabilità della Comunità, quando istituisce dazi di tal genere basandosi unicamente sull'analisi di una relazione inviata dall'impresa esportatrice che induceva a ritenere che questa avesse adempiuto l'impegno assunto di rispettare un prezzo minimo, ma che la Commissione aveva modificato di propria iniziativa, senza indagare presso detta impresa circa la possibile incidenza del proprio intervento unilaterale sull'attendibilità delle informazioni dalla medesima fornitele.

    ( v. punti 29-31 )

    3. Dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia risulta che i ricorsi contro pronunce del Tribunale di primo grado devono limitarsi ai motivi di diritto. Ne consegue che, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova, la Corte non è competente a sindacare la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale.

    ( v. punto 45 )

    Parti


    Nel procedimento C-472/00 P,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. V. Kreuschitz e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti, assistiti dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata ) il 24 ottobre 2000, causa T-178/98, Fresh Marine/Commissione (Racc. pag. II-3331),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Fresh Marine Company A/S, con sede in Trondheim (Norvegia), rappresentata dai sigg. J.-F. Bellis e B. Servais, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente in primo grado,

    LA CORTE (Seduta plenaria),

    composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Rosas, giudici,

    avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 17 settembre 2002,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 novembre 2002,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 dicembre 2000 la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 24 ottobre 2000, causa T-178/98, Fresh Marine/Commissione (Racc. pag. II-3331; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui la Commissione è stata condannata a versare alla Fresh Company A/S (in prosieguo: la «Fresh Marine»), con sede in Trondheim (Norvegia), la somma di 431 000 corone norgevesi (NOK) a titolo di risarcimento del danno.

    Contesto normativo

    2 L'art. 8, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), così recita:

    «A norma dell'articolo 7, può essere imposto, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili quando vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione di un impegno qualora l'inchiesta nella quale è stato assunto l'impegno non sia ancora conclusa».

    3 L'art. 13, n. 10, del regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1), così dispone:

    «A norma dell'articolo 12, può essere imposto, previa consultazione, un dazio provvisorio sulla base delle migliori informazioni disponibili qualora vi sia motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato oppure in caso di revoca o di violazione dell'impegno, qualora l'inchiesta nella quale esso è stato assunto non sia ancora conclusa».

    Fatti all'origine della controversia

    4 I fatti all'origine della controversia sono esposti ai punti 1-21 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

    «1 La [Fresh Marine] è una società di diritto norvegese costituita nel 1992 e specializzata nel commercio di salmone di allevamento dell'Atlantico.

    2 In seguito a denunce inoltrate nel luglio 1996 dalla Scottish Salmon Growers' Association Ltd e dalla Shetland Salmon Farmers' Association a nome dei loro membri, la Commissione annunciava, il 31 agosto 1996, con due distinti avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping e di un procedimento antisovvenzioni relativi alle importazioni di salmoni di allevamento dell'Atlantico originari della Norvegia (GU C 253, pagg. 18 e 20).

    3 La Commissione (...) perveniva alla conclusione che era necessario istituire misure antidumping e misure compensative definitive (...).

    4 Il 17 giugno 1997 la [Fresh Marine], venuta a conoscenza delle conclusioni alle quali era pervenuta la Commissione, formulava a quest'ultima una proposta d'impegno ai sensi dell'art. 8 del regolamento (...) n. 384/96 (...) e dell'art. 10 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3284, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 349, pag. 22) (...).

    5 Con decisione 26 settembre 1997, 97/634/CE, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (GU L 267, pag. 81), la Commissione accettava gli impegni presentati da una serie di esportatori norvegesi di questi prodotti, tra cui la [Fresh Marine]. (...) L'impegno della [Fresh Marine] entrava in vigore il 1° luglio 1997.

    6 In pari data il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 1890/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di salmoni di allevamento dell'Atlantico originari della Norvegia (GU L 267, pag. 1), e il regolamento (CE) n. 1891/97, che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di salmoni di allevamento dell'Atlantico originari della Norvegia (GU L 267, pag. 19). In conformità dell'art. 1, n. 2, di questi due regolamenti, le importazioni nella Comunità di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia prodotto dalla [Fresh Marine] venivano esentate da tali dazi, in considerazione del fatto che l'impegno di quest'ultima era stato accettato dalla Commissione.

    7 Il 22 ottobre 1997 la [Fresh Marine] trasmetteva alla Commissione una relazione contenente un inventario delle sue esportazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico nella Comunità nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997 (in prosieguo: la "relazione dell'ottobre 1997").

    8 Il 16 dicembre 1997 la Commissione adottava, in base al regolamento n. 384/96 e al regolamento (...) n. 2026/97 (...), il regolamento (CE) n. 2529/97, che istituisce dazi antidumping e dazi compensativi provvisori su talune importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (GU L 346, pag. 63). In forza di quest'ultimo regolamento, le importazioni nella Comunità di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia prodotto dalla [Fresh Marine] venivano assoggettate ad un dazio antidumping provvisorio (...) e ad un dazio compensativo provvisorio (...). Tale regolamento entrava in vigore il 18 dicembre 1997. (...).

    9 Con lettera 19 dicembre 1997 la Commissione informava la [Fresh Marine] dei principali fatti (...). Essa precisava che dall'analisi della relazione dell'ottobre 1997 era emerso un prezzo medio all'esportazione del salmone sviscerato con testa (...) inferiore al prezzo medio minimo stabilito nell'impegno del 17 giugno 1997, e che tale circostanza l'aveva indotta a presumere un'inosservanza di quest'ultimo. (...).

    10 Con telecopia 22 dicembre 1997 la [Fresh Marine] contestava alla Commissione di aver alterato la sua relazione dell'ottobre 1997, eliminando una serie di voci intese ad annullare voci contenenti errori. Dopo aver precisato che essa aveva cessato qualsiasi esportazione nella Comunità dall'entrata in vigore del regolamento n. 2529/97, circostanza che le arrecava un notevole pregiudizio, essa chiedeva l'immediata rimozione delle sanzioni adottate nei suoi confronti.

    11 Con lettera 5 gennaio 1998 la Commissione respingeva le accuse della [Fresh Marine], chiarendo a quest'ultima di aver deciso di eliminare una serie di voci della relazione dell'ottobre 1997 in quanto queste ultime contenevano dati preceduti da un segno negativo che, in assenza di spiegazioni nella relazione, non avevano potuto essere messi in correlazione con le corrispondenti fatture. Essa aggiungeva che, ove la [Fresh Marine] le avesse tempestivamente trasmesso una relazione rettificata, dalla quale fosse emerso che tutte le sue vendite, al netto delle linee di credito, erano state realizzate nel corso del terzo trimestre del 1997 ad un prezzo medio superiore a quello minimo, sarebbe stata disposta a riconsiderare la propria posizione. Essa poneva altresì in risalto il carattere provvisorio dei dazi istituiti dal regolamento n. 2529/97 e segnalava alla [Fresh Marine] che la stessa avrebbe potuto proseguire le proprie esportazioni nella Comunità fornendo, per le sue vendite effettuate in base al sistema "DDP" ("Delivered Duty Paid", consegna a dazi pagati), un'idonea garanzia alle autorità doganali degli Stati membri considerati.

    12 Il 6 gennaio 1998 la [Fresh Marine] trasmetteva alla Commissione un testo rettificato della sua relazione dell'ottobre 1997.

    (...)

    19 Con lettera 30 gennaio 1998 la Commissione comunicava alla [Fresh Marine] che essa si era ormai persuasa che quest'ultima avesse rispettato, durante il terzo trimestre dell'anno 1997, il prezzo medio minimo all'esportazione fissato nel suo impegno per il salmone sviscerato con testa e che, di conseguenza, non aveva più motivo di supporre che il detto impegno fosse stato violato.

    20 Con lettera 2 febbraio 1998 la Commissione informava la [Fresh Marine] che intendeva proporre al Consiglio di non imporre dazi definitivi e che, pertanto, i dazi provvisori istituiti dal regolamento n. 2529/97 non andavano confermati. Essa aggiungeva che, in conformità dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 384/96, le somme depositate per tali dazi provvisori sarebbero state svincolate, sempreché il Consiglio non avesse deciso il loro incameramento totale o parziale definitivo.

    21 Il 23 marzo 1998 la Commissione adottava il regolamento (CE) n. 651/98, recante modifica dei regolamenti nn. 1890/97, 1891/97 e 2529/97 nonché della decisione 97/634 (GU L 88, pag. 31). In forza del regolamento n. 651/98, i dazi antidumping e i dazi compensativi provvisori fissati dal regolamento n. 2529/97 venivano aboliti, nei limiti in cui riguardavano le importazioni dei prodotti della [Fresh Marine] (...). L'impegno di quest'ultima veniva peraltro rimesso in vigore a decorrere dal 25 marzo 1998 (...)».

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    5 Il 27 ottobre 1998 la Fresh Marine proponeva ricorso dinanzi al Tribunale al fine di sentir condannare la Commissione a risarcirle i danni subiti in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti provvisori di cui al regolamento n. 2529/97, per un importo complessivo di NOK 2 115 000.

    6 La Commissione chiedeva che il ricorso venisse dichiarato irricevibile o, in subordine, respinto in quanto infondato.

    7 Il Tribunale, prima di dichiarare la ricevibilità del ricorso, ha rammentato, al punto 54 della sentenza impugnata, che il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone che la parte ricorrente provi l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione interessata, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato.

    8 A tale riguardo il Tribunale ha osservato quanto segue:

    «Sull'irregolarità del comportamento contestato alla Commissione

    (...)

    57 Sebbene gli atti del Consiglio e della Commissione riferentisi ad un procedimento diretto all'eventuale adozione di misure antidumping siano atti normativi che implicano scelte di politica economica e, di conseguenza, la responsabilità della Comunità per atti di tal genere sussista solo in caso di violazione grave e manifesta di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli (sentenza [del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-167/94], Nöelle/Consiglio e Commissione (...) [Racc. pag. II-2589], punto 51 e la giurisprudenza ivi richiamata), occorre tuttavia sottolineare la peculiarità della presente causa. Nel caso di specie, il danno in questione trova origine nel comportamento, che si asserisce irregolare, tenuto dalla Commissione in sede di esame della relazione dell'ottobre 1997, finalizzato alla verifica dell'osservanza, da parte della [Fresh Marine], nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997, dell'impegno la cui accettazione aveva posto fine alle inchieste antidumping e antisovvenzioni nei suoi confronti. Tale presunta irregolarità ha indotto la Commissione a supporre che la [Fresh Marine] avesse disatteso il proprio impegno. Essa è intervenuta nell'ambito di un'operazione di natura amministrativa, che riguardava specificamente ed esclusivamente la [Fresh Marine]. Questa operazione non presupponeva alcuna scelta di politica economica ed attribuiva alla Commissione solo un margine di valutazione ridottissimo, o addirittura inesistente.

    58 E' bensì vero che la presunta irregolarità del comportamento della Commissione ha provocato il danno allegato solo a partire dal momento e nei limiti in cui essa è stata confermata dall'adozione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della [Fresh Marine] nell'ambito del regolamento n. 2529/97. Tuttavia, nei confronti di quest'ultima, la Commissione non ha, in questo regolamento, fatto altro se non trarre conclusioni provvisorie dalla sua analisi della relazione summenzionata, in particolare del livello del prezzo medio all'esportazione praticato dalla [Fresh Marine] durante il periodo preso in considerazione da tale relazione (v. nono considerando del regolamento n. 2529/97).

    59 Deve aggiungersi che il contesto delle cause che hanno dato luogo alle due sentenze richiamate dalla Commissione nelle sue memorie (...), nelle quali il giudice comunitario ha considerato gli atti del Consiglio e della Commissione relativi ad un procedimento antidumping alla stregua di atti normativi implicanti scelte di politica economica, era radicalmente diverso da quello della presente controversia. Invero, contrariamente alla situazione del caso in esame, le parti ricorrenti miravano in quelle cause ad ottenere la riparazione di un danno il cui fatto generatore risiedeva in una scelta di politica economica operata dalle autorità comunitarie nell'ambito delle loro competenze normative.

    60 Ad esempio, nella causa [da cui è scaturita la sentenza 28 novembre 1989, causa C-122/86], Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliakon e a./Commissione e Consiglio [Racc. pag. 3959], le parti ricorrenti agivano per il risarcimento del danno che assumevano di aver subito a causa della decisione del Consiglio di chiudere un procedimento antidumping e di non adottare il regolamento proposto dalla Commissione relativo all'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni controverse. Nella causa che ha dato origine alla sentenza [del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-167/94] Nölle/Consiglio e Commissione (...) [Racc. pag. II-2589, punto 51], un importatore comunitario chiedeva la riparazione del danno che asseriva di aver subito per via dell'adozione, da parte del Consiglio, di un regolamento che istituiva un dazio antidumping definitivo e dichiarava definitivamente incamerato il dazio antidumping provvisorio, regolamento che era stato invalidato dalla Corte per motivi attinenti ai criteri con i quali le autorità comunitarie avevano effettuato la scelta del paese di riferimento per determinare il valore normale dei prodotti in questione.

    61 In definitiva, la semplice violazione del diritto comunitario è sufficiente, nel caso di specie, a far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità (v. sentenza [della Corte] 4 luglio 2000 [causa C-352/98 P], Bergaderm e Goupil/Commissione (...) [Racc. pag. I-5291], punto 44). In particolare, l'accertamento di un'irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un'amministrazione normalmente accorta e diligente autorizza a concludere che il comportamento dell'istituzione ha configurato un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215 del Trattato [CE (divenuto art. 288 CE)].

    62 Occorre quindi passare ad esaminare se la Commissione abbia commesso, nell'ambito del controllo amministrativo dell'osservanza, da parte della [Fresh Marine], dell'impegno da essa assunto in base alla relazione dell'ottobre 1997, un'irregolarità nella quale non sarebbe incorsa un'amministrazione che, posta nelle medesime circostanze, avesse fatto uso della normale cautela e diligenza.

    (...)

    75 Ad una prima analisi, dalla lettura di queste indicazioni finali della relazione dell'ottobre 1997 si doveva presumere che la [Fresh Marine] avesse tenuto fede al proprio impegno durante il periodo interessato dalla detta relazione (...).

    76 Anche ammettendo che le specifiche contenute nell'impegno della [Fresh Marine] non prevedessero la possibilità di far figurare valori di segno negativo nelle relazioni trimestrali di vendita, la Commissione non poteva, in presenza di una relazione che, ad una prima analisi, lasciava supporre che la [Fresh Marine] avesse tenuto fede al proprio impegno, arrogarsi il diritto, come ha fatto nel caso di specie (...), di modificare unilateralmente il contenuto di tale relazione cancellando le voci contenenti valori di segno negativo e sostituendo alle indicazioni finali (...) il proprio calcolo, effettuato in base alla relazione così modificata, del prezzo medio all'esportazione praticato dalla [Fresh Marine] durante il periodo considerato, senza spiegare a quest'ultima i motivi che l'avevano indotta ad ignorare le suddette indicazioni finali, né sincerarsi presso la stessa che le modifiche apportate non compromettessero l'attendibilità delle informazioni fornite ai fini del controllo dell'osservanza dell'impegno. Avendo optato per non attenersi alla prima impressione, favorevole alla [Fresh Marine], che poteva ricavarsi dalla relazione dell'ottobre 1997, la Commissione avrebbe dovuto dar prova della diligenza necessaria operando un'interpretazione corretta dei dati figuranti in tale relazione, sui quali intendeva costruire la propria convinzione circa la conformità del comportamento della [Fresh Marine] al suo impegno durante il periodo considerato.

    77 In proposito, essa non può fondatamente avvalersi del disposto degli artt. 8, n. 10, del regolamento n. 384/96, e 13, n. 10, del regolamento n. 2026/97.

    78 Queste disposizioni sono intese a consentire alla Commissione, quando vi sia motivo di ritenere, alla luce delle migliori informazioni disponibili, che un impegno da essa inizialmente accettato nell'ambito di un procedimento antidumping o antisovvenzioni sia stato violato, di adottare tempestivamente le misure provvisorie necessarie per salvaguardare gli interessi dell'industria comunitaria, fermo restando un successivo esame nel merito diretto ad accertare se l'impegno in questione sia stato effettivamente violato.

    79 Senonché, nel caso di specie, è giocoforza constatare come la relazione dell'ottobre 1997, in particolare le sue indicazioni finali, facesse presumere che la [Fresh Marine] avesse tenuto fede al proprio impegno (...).

    80 Soltanto dopo aver modificato tale relazione di propria iniziativa, senza curarsi di indagare presso la [Fresh Marine] circa la possibile incidenza del proprio unilaterale intervento sull'attendibilità delle informazioni che quest'ultima le aveva fornito, la Commissione è giunta alla conclusione del sussistere di una violazione apparente, da parte della [Fresh Marine], dell'impegno da questa assunto. I dati della relazione dell'ottobre 1997, così alterati, non possono quindi manifestamente considerarsi alla stregua delle migliori informazioni, ai sensi delle disposizioni citate al precedente punto 77, di cui la Commissione disponesse in quel periodo per avvalorare la propria convinzione circa il rispetto o no, da parte della [Fresh Marine], dell'impegno dalla stessa assunto.

    (...)

    82 Si deve pertanto concludere che la Commissione, nel prendere in esame la relazione dell'ottobre 1997, ha commesso un'irregolarità nella quale, in circostanze analoghe, un'amministrazione normalmente accorta e diligente non sarebbe incorsa.

    (...)

    84 Occorre tuttavia sottolineare come neanche il comportamento della [Fresh Marine] sia esente da critiche (...).

    (...)

    89 Tenuto conto della densità dei dati contenuti nella sua relazione dell'ottobre 1997, della non trasparenza del nesso esistente tra le voci contenenti errori e quelle contenenti valori di segno negativo e del significato ambiguo dei detti valori, la [Fresh Marine] avrebbe dovuto spontaneamente fornire alla Commissione, nel trasmetterle la detta relazione, le spiegazioni necessarie alla comprensione di quest'ultima. Trasmettendole la relazione dell'ottobre 1997 senza il minimo commento al riguardo, la [Fresh Marine] si è resa colpevole di una negligenza colposa che, come attestato dalla lettera inviatale dalla Commissione il 5 gennaio 1998 (...), ha creato confusione nell'animo degli agenti di quest'ultima (...).

    (...)

    91 (...) occorre concludere che la [Fresh Marine] e la Commissione hanno ciascuna commesso un'irregolarità, di pari rilevanza, durante la fase di verifica dell'osservanza da parte della [Fresh Marine] dell'impegno da questa assunto nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997, fase al termine della quale la Commissione è pervenuta a convincersi di una violazione apparente del detto impegno e della necessità di adottare misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della [Fresh Marine] nell'ambito del regolamento n. 2529/97. Da parte sua la [Fresh Marine], astenendosi dall'accludere spontaneamente alla sua relazione dell'ottobre 1997 i chiarimenti indispensabili per una corretta comprensione dei valori di segno negativo figuranti in tale relazione, ha dato prova di colposa negligenza, nella quale un operatore normalmente accorto e diligente non sarebbe incorso. Pur tenendosi conto di tale comportamento irregolare della [Fresh Marine] e della confusione che il medesimo ha potuto ingenerare nella lettura della detta relazione, è giocoforza constatare che la reazione della Commissione, consistita a sua volta nell'unilaterale modifica di tale relazione ancorché quest'ultima lasciasse supporre, ad una prima analisi, che la [Fresh Marine] si fosse conformata al proprio impegno durante il periodo considerato, ha rivestito un carattere sproporzionato e, quindi, irregolare, che nessuna circostanza consente di giustificare.

    92 Qualora il danno asserito dalla [Fresh Marine] dovesse risultare dimostrato, sia pure parzialmente, e dovesse emergere il sussistere di un nesso di causalità tra tale danno e i fatti che hanno dato origine all'istituzione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della [Fresh Marine] medesima, punto che si deve procedere ad esaminare, si dovrà tener conto, in sede di fissazione dell'obbligo di risarcimento incombente alla Commissione, della circostanza che le parti sono responsabili in parti uguali di tali fatti.

    Sul danno asserito e sul nesso di causalità tra quest'ultimo e il comportamento negligente della Commissione

    (...)

    106 Con riguardo, in primo luogo, al lucro cessante durante il periodo compreso tra il 18 dicembre 1997 e il 25 marzo 1998, si deve rilevare come dai dati forniti dalla Commissione in ordine alle esportazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico della [Fresh Marine] nella Comunità tra il luglio 1997 e il settembre 1998 risulti che vi è stata una totale interruzione delle esportazioni della [Fresh Marine] medesima durante il periodo compreso approssimativamente tra metà dicembre 1997 e fine marzo 1998. (...).

    (...)

    109 Alla luce di tale situazione di fatto, occorre valutare l'importo del lucro cessante subito dalla [Fresh Marine] per via della sospensione delle sue esportazioni nella Comunità tra il 18 dicembre 1997 e il 25 marzo 1998. Tale lucro cessante va considerato come corrispondente all'importo del margine di utile che la [Fresh Marine] avrebbe realizzato ove avesse proseguito le proprie esportazioni nella Comunità durante questo periodo.

    (...)

    115 Il lucro cessante subito dalla [Fresh Marine] deve quindi essere valutato in NOK 292 000 per il periodo compreso tra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998, in NOK 135 000 per il mese di febbraio 1998 e in NOK 150 000 per il periodo dal 1° al 25 marzo 1998.

    (...)

    117 Si deve ora procedere alla verifica dell'esistenza di un nesso di causalità tra il danno commerciale subito dalla [Fresh Marine] (...) e l'irregolarità commessa dalla Commissione, confermata dal regolamento n. 2529/97 (...).

    118 La presenza di un nesso di causalità ex art. 215, secondo comma, del Trattato è ammessa quando esiste un nesso diretto di causalità fra l'illecito commesso dall'istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetta alla parte ricorrente fornire la prova (sentenza del Tribunale 30 settembre 1998, causa T-149/96, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-3841, punto 101, e giurisprudenza ivi richiamata). La Comunità può essere ritenuta responsabile solo del danno che deriva in modo sufficientemente diretto dall'irregolarità commessa dall'istituzione interessata (v., segnatamente, sentenza della Corte 4 dicembre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier Frères e a./Consiglio, Racc. pag. 3091, punto 21; sentenze del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-168/94, Blackspur e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2627, punto 52, e [29 ottobre 1998, causa T-13/96] TEAM/Commissione [Racc. pag. II-4073], punto 68).

    119 Nella fattispecie, (...) il periodo durante il quale la [Fresh Marine] ha sospeso le proprie esportazioni nella Comunità coincide con quello nel corso del quale le misure provvisorie istituite dal regolamento n. 2529/97 hanno trovato applicazione alle importazioni dei suoi prodotti. Siffatto elemento deve interpretarsi nel senso che esso riflette l'esistenza di un nesso di causalità tra le irregolarità, in particolare quelle commesse dalla Commissione, all'origine dell'istituzione di tali misure provvisorie, da un lato, e il lucro cessante subito dalla [Fresh Marine], dall'altro.

    120 E' invero innegabile che, in mancanza di tali irregolarità e delle misure provvisorie che ne sono conseguite, la [Fresh Marine] avrebbe proseguito le proprie esportazioni nella Comunità attenendosi ai termini del suo impegno. Essa non avrebbe quindi subito alcun lucro cessante sul mercato comunitario. Le irregolarità commesse dalla Commissione in sede di analisi della relazione dell'ottobre 1997 e sancite dal regolamento n. 2529/97 presentano quindi un nesso di causalità con il danno commerciale subito dalla [Fresh Marine] ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 118.

    121 (...) Occorre al riguardo verificare se, come prescritto dalla giurisprudenza, la [Fresh Marine] abbia, circostanza che la Commissione contesta, dato prova di aver fatto uso di una ragionevole diligenza per limitare l'entità del danno che asserisce di aver subito (v. sentenze della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061, punto 33; 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 85, e 16 marzo 2000, causa C-284/98 P, Parlamento/Bieber, Racc. pag. I-1527, punto 57).

    122 La Commissione argomenta in sostanza che, considerato il fatto che i dazi istituiti dal regolamento n. 2529/97 erano provvisori, la [Fresh Marine] avrebbe potuto, destinando una modesta somma alla costituzione di una garanzia bancaria, proseguire le proprie esportazioni nella Comunità a prezzi immutati.

    (...)

    124 Senonché, ammettendo anche che alla [Fresh Marine], che non ha contestato le indicazioni addotte dalla Commissione circa il costo di tale garanzia bancaria, fosse stata concessa quest'ultima, è d'uopo prendere atto che essa sarebbe stata esposta ad un rischio commerciale anomalo, eccedente il livello di rischio inerente all'esercizio di qualsiasi attività commerciale, esportando nella Comunità durante il periodo nel quale il regolamento n. 2529/97 era applicabile alle importazioni dei suoi prodotti. Invero, se essa avesse deciso, una volta costituita questa garanzia bancaria come le suggeriva la Commissione, di esportare nella Comunità a prezzi immutati, senza trasferire l'importo dei dazi provvisori sul prezzo praticato ai suoi clienti comunitari, si sarebbe esposta al rischio di dover sopportare da sola l'onere di questi dazi nel caso in cui fossero stati definitivamente incamerati. Non potendo prevedere, in quel periodo, che tale evenienza in definitiva non si sarebbe verificata, essa non aveva quindi altra soluzione se non quella di aumentare i suoi prezzi all'esportazione dell'importo di tali dazi provvisori. Orbene, tenuto conto in particolare della concorrenza esercitata dalle imprese comunitarie operanti nel commercio del salmone, nonché dai numerosi esportatori norvegesi che avrebbero potuto proseguire le loro vendite sul mercato comunitario in base al loro impegno durante il periodo considerato, la [Fresh Marine] ha potuto ragionevolmente ritenere di non avere alcuna speranza di smaltire i propri prodotti su tale mercato durante questo periodo.

    125 Tenuto conto di queste circostanze, il mancato tentativo, da parte della [Fresh Marine], di esportare i propri prodotti nella Comunità durante il periodo di cui trattasi non va considerato alla stregua di un'inadempienza dell'obbligo, delineato dalla giurisprudenza richiamata nel precedente punto 121, di dar prova di aver fatto uso della diligenza necessaria per limitare l'entità del danno.

    (...)

    131 (...) si deve constatare, dalla lettura delle lettere 30 gennaio e 2 febbraio 1998 (...), che la Commissione non ha, a sua volta, adottato i provvedimenti necessari ed utili, che s'impongono all'autore del danno allorché quest'ultimo presenta, come nel caso di specie, carattere evolutivo (v., in tal senso, sentenza Parlamento/Bieber, citata supra al punto 121, punto 57), per limitare l'entità del danno che l'irregolarità dalla stessa commessa in sede di verifica dell'osservanza da parte della [Fresh Marine] dell'impegno da questa assunto aveva contribuito a provocare.

    132 Risulta infatti dal fascicolo che, in seguito ai chiarimenti forniti dalla [Fresh Marine] all'inizio di gennaio del 1998 (...) ed al sopralluogo effettuato presso la sede di quest'ultima alla fine dello stesso mese (...), la Commissione era pervenuta al convincimento, almeno a partire dal 30 gennaio 1998, come viene attestato nella sua lettera recante tale data, che la [Fresh Marine] aveva tenuto fede al proprio impegno nel corso del terzo trimestre dell'anno 1997. Orbene, la Commissione, che stando a quanto da essa stessa affermato (...) e come del resto è provato dal fatto che il regolamento n. 651/98 è stato da lei adottato, era pur sempre l'unica competente, nella fattispecie, a rimuovere le misure provvisorie istituite nei confronti delle importazioni dei prodotti della [Fresh Marine] mediante il regolamento n. 2529/97, ha senza apparente motivo atteso fino al 25 marzo 1998 per dare a quest'ultima, mediante il regolamento n. 651/98, quella certezza giuridica formale che era pur in grado di fornirle già dalla fine del gennaio 1998. Pur avendo potuto rendersi direttamente conto, nel corso del menzionato sopralluogo effettuato presso la [Fresh Marine], del considerevole danno commerciale che questa subiva per via dell'applicazione di tali misure provvisorie (...), essa ha ingiustificatamente mantenuto, nella sua lettera in data 2 febbraio 1998, la situazione di dubbio in ordine al destino finale dei dazi provvisori imposti dal regolamento n. 2529/97. In tal modo, essa ha dissuaso la [Fresh Marine] dall'intraprendere di nuovo attività commerciali sul mercato comunitario.

    (...)

    134 Essendosi dunque astenuta dall'adottare i provvedimenti necessari fin dal momento in cui le irregolarità che hanno dato causa all'adozione delle misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della [Fresh Marine] erano state definitivamente rettificate, la Commissione deve considerarsi unica responsabile del lucro cessante subito dalla [Fresh Marine] stessa, quanto meno a far data dalla fine di gennaio del 1998.

    135 Pertanto, discende da quanto sopra che, pur avendo la [Fresh Marine], come risulta dalla motivazione esposta nei precedenti punti 73-92, concorso in pari stregua con la Commissione al sorgere del danno commerciale subito, la prosecuzione di tale danno dopo la fine di gennaio del 1998 deriva invece esclusivamente dalla negligenza dell'istituzione, la quale, sebbene i chiarimenti ottenuti dalla [Fresh Marine] avessero definitivamente consentito di rettificare le loro rispettive irregolarità commesse in precedenza e le avessero tolto qualsiasi motivo per continuare a supporre sussistente una violazione dell'impegno, ha senza apparente motivo ritardato la regolarizzazione della situazione della [Fresh Marine] mediante la soppressione delle misure provvisorie inizialmente istituite nei suoi confronti.

    136 Ne consegue che la Commissione va considerata responsabile per la metà del lucro cessante subito dalla [Fresh Marine] tra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998 e per la totalità del danno causato alla stessa per il periodo dal 1° febbraio al 25 marzo 1998 (...).

    137 In conclusione, la Commissione dev'essere condannata a versare alla [Fresh Marine], da un lato, la metà della somma di NOK 292 000 a titolo di lucro cessante subito dalla [Fresh Marine] tra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998 e, d'altro lato, la somma di NOK 285 000 (NOK 135 000 + NOK 150 000) quale risarcimento del danno cagionato a quest'ultima tra il 1° febbraio e il 25 marzo 1998, per un complessivo indennizzo di NOK 431 000. Il ricorso va respinto per il resto».

    Conclusioni dinanzi alla Corte

    9 La Commissione conclude che la Corte voglia:

    - annullare la sentenza impugnata,

    - in via principale, pronunciandosi direttamente sul merito, respingere il ricorso proposto dalla Fresh Marine in primo grado e condannare la medesima alle spese,

    - in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale.

    10 La Fresh Marine conclude che la Corte voglia:

    - respingere in toto il ricorso proposto dalla Commissione,

    - annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto la Fresh Marine corresponsabile, in ragione del 50%, dei fatti all'origine del danno,

    - condannare, conseguentemente, la Commissione a corrispondere alla Fresh Marine la somma di NOK 577 000 a titolo di risarcimento del danno,

    - condannare la Commissione a tutte le spese sostenute dalla Fresh Marine sia in primo grado sia nell'ambito del giudizio di impugnazione,

    - condannare la Commissione al pagamento degli interessi in ragione del tasso annuo dell'8%, a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza impugnata, sulla somma di NOK 577 000 nonché sulle spese della Fresh Marine dovute dalla Commissione.

    Ricorso principale

    Sul primo e sul secondo motivo, relativi all'origine del danno ed alla gravità della violazione della normativa comunitaria

    Argomenti delle parti

    11 Con i primi due motivi di ricorso, che appare opportuno esaminare congiuntamente, la Commissione deduce che il Tribunale è incorso in errore di diritto ritenendo, da un lato, al punto 57 della sentenza impugnata, che il danno lamentato dalla Fresh Marine sia derivato dalla pretesa illegittima condotta della Commissione nell'esaminare la relazione dell'ottobre 1997 e, dall'altro, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, che le pronunce dei giudici comunitari, menzionate dalla Commissione in primo grado - secondo cui le misure antidumping costituiscono atti normativi implicanti scelte di politica economica -, riguarderebbero cause di contesto «radicalmente diverso», traendone conseguentemente la conclusione, al punto 61 della sentenza impugnata, che una semplice violazione del diritto comunitario era sufficiente, nella specie, a far sorgere la responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215 del Trattato.

    12 Secondo la Commissione, l'atto amministrativo consistente nell'analisi della relazione non avrebbe potuto costituire, di per sé, la fonte di alcun danno per la Fresh Marine, atteso che l'impegno di cui avevano beneficiato le esportazioni della medesima sarebbe stato eliminato solo successivamente all'entrata in vigore del regolamento n. 2529/97 con l'istituzione di dazi antidumping e compensativi. Secondo consolidata giurisprudenza, il ricorso diretto al risarcimento del danno potrebbe essere proposto ai sensi dell'art. 215 del Trattato solamente con riguardo a perdite «certe e reali» (v. sentenza 17 marzo 1976, cause riunite 67/75-85/75, Lesieur Cotelle e a./Commissione, Racc. pag. 391); orbene, secondo la Commissione, ogni eventuale perdita subita dalla Fresh Marine sarebbe potuta diventare certa e reale solamente a seguito dell'emanazione del regolamento n. 2529/97.

    13 Peraltro, dal tenore dell'art. 8, n. 10, del regolamento n. 384/96, risulterebbe che, con riguardo all'imposizione di un dazio provvisorio, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nello stabilire le circostanze in presenza delle quali essa può legittimamente ritenere che un impegno sia stato violato. Tale questione non sarebbe stata esaminata dal Tribunale, il quale avrebbe infatti affermato, al punto 57 della sentenza impugnata, che l'analisi della relazione dell'ottobre 1997 «non presupponeva alcuna scelta di politica economica ed attribuiva alla Commissione solo un margine di valutazione ridottissimo, o addirittura inesistente». La sentenza impugnata sarebbe conseguentemente incompatibile con la giurisprudenza dello stesso Tribunale (v. sentenze del Tribunale 15 dicembre 1994, causa T-489/93, Unifruit Hellas/Commissione, Racc. pag. II-1201, e 30 marzo 2000, causa T-51/96, Miwon/Consiglio, Racc. pag. II-1841).

    14 Secondo la Commissione, la questione decisiva sarebbe quella di accertare se l'atto da essa emanato costituisca espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, poiché, nell'ordinamento giuridico comunitario, qualsivoglia danno provocato da un atto di tal genere non può far sorgere la responsabilità della Comunità se non in presenza del criterio affermato nella sentenza 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio (Racc. pag. 975), vale a dire qualora costituisca una violazione sufficientemente grave di una norma giuridica superiore posta a tutela dei singoli.

    15 Secondo la Fresh Marine, il danno deriverebbe chiaramente dal comportamento illegittimo tenuto dalla Commissione nell'esaminare la relazione dell'ottobre 1997. L'emanazione del regolamento n. 2529/97 costituirebbe solo l'elemento scatenante del danno. Essa sarebbe, infatti, la conseguenza logica e ineluttabile dell'atto di mala gestio che la Commissione avrebbe commesso modificando unilateralmente la relazione dell'ottobre 1997, senza adottare la precauzione di chiedere alla stessa Fresh Marine quali potessero essere le eventuali conseguenze derivanti da tale modificazione sull'affidabilità delle informazioni dalla medesima fornite. La circostanza che il danno sia divenuto certo con l'emanazione del detto regolamento non implicherebbe, di per sé, che la sua emanazione sia all'origine del danno subito dalla Fresh Marine.

    16 La Fresh Marine deduce parimenti che, nei confronti degli esportatori, un regolamento istitutivo di misure antidumping presenta tutte le caratteristiche di una decisione che li riguarda individualmente. Conseguentemente, il regolamento n. 2529/97 non costituirebbe un atto normativo bensì, al contrario, un atto amministrativo, emanato nell'ambito di un procedimento amministrativo concernente specificamente ed esclusivamente determinati esportatori. La circostanza che la Commissione abbia imposto alla Fresh Marine un dazio provvisorio non sarebbe altro che la logica conseguenza dell'erronea conclusione secondo cui quest'ultima avrebbe violato il proprio impegno. Come rilevato dal Tribunale al punto 58 della sentenza impugnata, la Commissione, emanando il regolamento n. 2529/97, non avrebbe fatto altro se non trarre conclusioni provvisorie dalla sua analisi della relazione dell'ottobre 1997.

    Giudizio della Corte

    17 Il sorgere della responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 215, secondo comma, del Trattato è subordinato alla presenza di un insieme di condizioni, tra cui l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dell'istituzione e il danno lamentato (v., segnatamente, sentenza 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325, punto 10).

    18 Al punto 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il periodo durante il quale la Fresh Marine ha sospeso le proprie esportazioni nella Comunità coincide con quello nel corso del quale le misure provvisorie istituite dal regolamento n. 2529/97 hanno trovato applicazione alle importazioni dei suoi prodotti. Al successivo punto 120 il Tribunale ha parimenti osservato che era innegabile che, se non fossero intervenute irregolarità commesse dalla Commissione e le misure provvisorie che ne sono conseguite, la Fresh Marine avrebbe proseguito le proprie esportazioni nella Comunità attenendosi ai termini del proprio impegno.

    19 Inoltre, al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver rilevato che la presunta irregolarità del comportamento della Commissione aveva provocato il danno allegato solo a decorrere dal momento e nei limiti in cui era stata confermata dall'adozione di misure provvisorie nei confronti delle importazioni dei prodotti della Fresh Marine nell'ambito del regolamento n. 2529/97, ha ritenuto che, nei confronti di quest'ultima, la Commissione non avesse fatto altro, nel detto regolamento, se non trarre conclusioni provvisorie dalla sua analisi della relazione dell'ottobre 1997 e, in particolare, del livello del prezzo medio all'esportazione praticato dalla Fresh Marine durante il periodo preso in considerazione dalla relazione medesima.

    20 Ancorché quest'ultimo rilievo sia corretto, resta il fatto che dazi provvisori sono stati istituiti e la Fresh Marine è stata indotta a cessare le proprie esportazioni verso la Comunità solamente con il regolamento n. 2529/97, emanato dal collegio dei commissari.

    21 E' quindi pacifico che le perdite subite dalla Fresh Marine sono sorte ed hanno acquisito carattere di certezza solamente a seguito dell'entrata in vigore del detto regolamento.

    22 Orbene, al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che il danno in questione trova origine nel preteso irregolare comportamento tenuto dalla Commissione in sede di esame della relazione dell'ottobre 1997.

    23 Anche ammesso che tale rilievo sia viziato da un errore di diritto, tale errore resterà improduttivo di conseguenze qualora il Tribunale abbia correttamente valutato i requisiti in presenza dei quali sorge la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

    24 A tale riguardo si deve ricordare che il regime enunciato dalla Corte in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene segnatamente conto della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, in particolare, del margine di valutazione discrezionale di cui dispone l'autore dell'atto controverso (v. sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 43; 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 40, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-7053, punto 52).

    25 Secondo costante giurisprudenza, il diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario quando siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente all'autore dell'atto e il danno subito dai soggetti lesi (v. menzionate sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame, punto 51; Bergaderm e Goupil/Commissione, punti 41 e 42, e Commissione/Camar e Tico, punto 53).

    26 Quanto alla seconda condizione, il criterio decisivo per considerare sufficientemente caratterizzata una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, commessa dall'istituzione comunitaria in questione, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per comprovare l'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata (v., in particolare, menzionate sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, punti 43 e 44, e Commissione/Camar e Tico, punto 54).

    27 Il criterio determinante per stabilire se si sia in presenza di una violazione di tal genere non è quindi la natura generale o individuale dell'atto di cui trattasi, bensì il margine di discrezionalità di cui disponeva l'istituzione in questione (v., in tal senso, menzionate sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, punto 46, e Commissione/Camar e Tico, punto 55).

    28 Atteso che i dazi antidumping e compensativi provvisori sono stati istituiti sulla base, rispettivamente, degli artt. 8, n. 10, del regolamento n. 384/96 e 13, n. 10, del regolamento n. 2026/97, occorre stabilire i limiti ai quali era soggetto, nella specie, il potere discrezionale della Commissione.

    29 A tale riguardo si deve rilevare che le disposizioni menzionate al punto precedente, pur riconoscendo alla Commissione il potere di istituire dazi antidumping e compensativi provvisori, esigono che sussistano motivi per ritenere che l'impegno sia stato violato e che la decisione di istituire dazi di tal genere sia adottata sulla base delle migliori informazioni disponibili.

    30 Nella specie, la Commissione ha emanato il regolamento n. 2529/97, che istituisce dazi provvisori sulle esportazioni della Fresh Marine, basandosi unicamente sull'analisi di una relazione che, come rilevato dal Tribunale ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata, induceva a ritenere che la detta società avesse rispettato l'impegno assunto di non effettuare vendite sul mercato comunitario al di sotto di un prezzo medio minimo, relazione che peraltro la Commissione aveva modificato di propria iniziativa, senza curarsi di indagare presso la Fresh Marine circa la possibile incidenza del proprio intervento unilaterale sull'attendibilità delle informazioni dalla medesima fornitele.

    31 Ne consegue che la Commissione manifestamente non ha rispettato l'obbligo di istituire dazi provvisori solo se vi è motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato. Alla luce delle circostanze della specie, tale comportamento dev'essere considerato quale violazione sufficientemente caratterizzata di una norma di diritto comunitario, che integra uno dei presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità (v., in particolare, menzionate sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, punti 42-44, e Commissione/Camar e Tico, punti 53 e 54).

    32 Ciò premesso, i primi due motivi devono essere respinti.

    Sul terzo motivo, relativo al comportamento della Commissione nella valutazione del rapporto dell'ottobre 1997

    Argomenti delle parti

    33 La Commissione contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto ritenendo che dalla relazione dell'ottobre 1997 risulti che la Fresh Marine avrebbe tenuto fede al proprio impegno e affermando conseguentemente che la Commissione, nel modificare tale relazione, ha reagito in modo sproporzionato, commettendo un errore che avrebbe altrimenti evitato se avesse fatto uso della normale prudenza e diligenza.

    34 La Commissione sostiene, da un lato, che, se il Tribunale avesse correttamente inteso la natura delle indicazioni finali contenute nella relazione dell'ottobre 1997, non l'avrebbe definita, al punto 79 della sentenza impugnata, quale documento tale da far presumere che la Fresh Marine avesse tenuto fede al proprio impegno.

    35 D'altro canto, secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe valutato il comportamento dell'istituzione al di fuori dell'ambito dell'art. 8, n. 10, del regolamento n. 384/96. Atteso che tale disposizione enuncerebbe un criterio che la Commissione sarebbe tenuta ad applicare in tali circostanze, la Commissione sostiene che il Tribunale, non tenendo conto di tale criterio, è incorso in un errore di diritto. A suo parere, sarebbe stato fondamentale che il Tribunale risolvesse la questione dell'individuazione del soggetto cui incombeva l'onere di fornire la prova del rispetto dell'impegno della Fresh Marine prima di decidere se la relazione dell'ottobre 1997 contenesse o meno le migliori informazioni disponibili.

    36 La Fresh Marine sostiene che l'argomento della Commissione attinente alla pretesa erronea tesi del Tribunale relativa alle indicazioni finali contenute nella relazione dell'ottobre 1997 è irricevibile, atteso che il ricorso avverso una pronuncia del Tribunale si limita alle questioni di diritto ed esclude, quindi, quelle di fatto.

    37 La Fresh Marine fa infine valere che il potere discrezionale attribuito dall'art. 8, n. 3, del regolamento n. 384/96 alla Commissione quanto all'opportunità di accettare o meno un impegno non può essere inteso nel senso di consentire all'istituzione di manipolare unilateralmente una relazione di controllo, giungendo conseguentemente alla conclusione che un esportatore ha apparentemente violato l'impegno precedentemente assunto.

    Giudizio della Corte

    38 A tal riguardo è sufficiente rilevare che il terzo motivo dedotto dalla Commissione, anche nell'ipotesi in cui fosse ricevibile, è inoperante.

    39 Infatti, al precedente punto 31 la Corte ha già affermato che, nell'istituire dazi antidumping e compensativi provvisori, la Commissione è incorsa in una violazione della normativa comunitaria sufficientemente caratterizzata tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

    40 Ciò premesso, resta irrilevante la questione se la valutazione, compiuta dal Tribunale, della condotta della Commissione nell'analisi della relazione dell'ottobre 1997 fosse o meno viziata da errore.

    41 Il terzo motivo dev'essere, conseguentemente, respinto.

    Sul quarto motivo, relativo alla diligenza di cui la Fresh Marine avrebbe dato prova al fine di ridurre il danno

    Argomenti delle parti

    42 Secondo la Commissione, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che la Fresh Marine, pur non avendo costituito una garanzia bancaria per assicurare il pagamento dei dazi provvisori istituiti dal regolamento n. 2529/97 e proseguire le proprie esportazioni verso la Comunità, non fosse venuta meno al proprio obbligo di limitare il danno subito.

    43 La Commissione rileva che il Tribunale motiva tale conclusione affermando, al punto 124 della sentenza impugnata, che la Fresh Marine, ove avesse proseguito le proprie esportazioni, si sarebbe esposta al rischio di dover sopportare da sola l'onere di tali dazi nel caso in cui fossero stati definitivamente incamerati. A parere della Commissione, tale ragionamento si porrebbe in contraddizione con le altre conclusioni formulate dal Tribunale. Infatti, se, come ritenuto dal Tribunale, il comportamento generatore della responsabilità della Commissione fosse consistito nella modificazione unilaterale della relazione dell'ottobre 1997 - allorché questa induceva a ritenere che la Fresh Marine avesse tenuto fede al proprio impegno - la sentenza impugnata non spiegherebbe come il Tribunale abbia potuto pertanto concludere che esisteva, in tali circostanze, il rischio che il dazio provvisorio divenisse definitivo.

    44 La Fresh Marine contesta la ricevibilità di tale motivo, in quanto verterebbe unicamente su una questione di fatto. In ogni caso, se fosse stato così evidente, nella specie, che i dazi provvisori istituiti con il regolamento n. 2529/97 non sarebbero stati definitivamente incamerati, la Commissione dovrebbe spiegare per quale motivo aveva ritenuto inizialmente necessario procedere alla loro istituzione. Il ragionamento della Commissione sarebbe parimenti erroneo nella parte in cui non terrebbe conto del fatto che spetta al Consiglio, e non alla Commissione, la decisione di incamerare definitivamente i dazi provvisori.

    Giudizio della Corte

    45 Dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia emerge che le impugnazioni devono limitarsi ai motivi di diritto. Ne consegue che, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova, la Corte non è competente a sindacare la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale (v., in particolare, sentenze 21 giugno 2001, cause riunite da C-280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. I-4717, punto 78, e 19 settembre 2002, causa C-104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I-7561, punto 22).

    46 Gli argomenti dedotti dalla Commissione sono diretti a rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale con riguardo ai quali questo ha ritenuto che la Fresh Marine non era venuta meno all'obbligo di dar prova della necessaria diligenza per limitare l'ampiezza del danno subito.

    47 Nella specie, al punto 124 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto ad una serie di rilievi in fatto. Esso ha rilevato, da un lato, che, se la Fresh Marine avesse deciso, una volta costituita la garanzia bancaria, di esportare nella Comunità a prezzi immutati, senza trasferire l'importo dei dazi provvisori sul prezzo praticato ai propri clienti comunitari, si sarebbe esposta al rischio di dover sopportare da sola l'onere di tali dazi nel caso in cui fossero stati definitivamente incamerati. Non potendo prevedere, all'epoca, che tale evenienza in definitiva non si sarebbe verificata, la Fresh Marine non avrebbe avuto, a parere del Tribunale, altra soluzione se non quella di aumentare i propri prezzi all'esportazione in ragione dell'importo di tali dazi provvisori. Ma, dall'altro, il Tribunale ha rilevato che, tenuto conto in particolare della concorrenza esercitata dalle imprese comunitarie operanti nel commercio del salmone, nonché dai numerosi esportatori norvegesi che avrebbero potuto proseguire le loro vendite sul mercato comunitario in base al loro impegno durante il periodo considerato, la Fresh Marine avrebbe potuto ragionevolmente ritenere di non avere alcuna speranza di smaltire i propri prodotti su tale mercato durante lo stesso periodo. Il Tribunale ha pertanto ritenuto, in conclusione, che la Fresh Marine, ove avesse proseguito le proprie esportazioni verso la Comunità nel periodo di applicabilità del regolamento n. 2529/97 alle importazioni dei suoi prodotti, si sarebbe esposta a un rischio commerciale anomalo, eccedente il livello di rischio inerente all'esercizio di qualsiasi attività economica.

    48 Si deve pertanto ritenere che la Commissione non ha dimostrato sotto quale profilo tali considerazioni costituirebbero uno snaturamento degli elementi di prova dedotti dinanzi al Tribunale.

    49 Conseguentemente, il quarto motivo dev'essere dichiarato irricevibile.

    Sul quinto motivo, relativo alla violazione del diritto di difesa

    Argomenti delle parti

    50 Al punto 132 della sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver rilevato che la Commissione era pervenuta al convincimento, almeno a partire dal 30 gennaio 1998, che la Fresh Marine aveva tenuto fede al proprio impegno, ha ritenuto che detta istituzione avrebbe atteso, senza apparente motivo, fino al 25 marzo 1998 prima di dare alla Fresh Marine stessa, mediante il regolamento n. 651/98, quella certezza giuridica formale che sarebbe stata in grado di fornirle già dalla fine del gennaio 1998.

    51 Con il quinto motivo la Commissione sostiene che il Tribunale ha violato il diritto di difesa dell'istituzione, non concedendole la possibilità di indicare i motivi a spiegazione del preteso ritardo nell'emanazione del regolamento n. 651/98.

    52 A parere della Fresh Marine la Commissione sosterrebbe un'interpretazione erronea della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto affermato da detta istituzione, il Tribunale, ai punti 132 e 134 della sentenza impugnata, non avrebbe considerato che la Commissione avrebbe dovuto emanare e pubblicare il regolamento n. 651/98 successivamente alla decisione di ripristinare l'impegno, bensì avrebbe contestato all'istituzione stessa di non aver dato alla Fresh Marine, sin dal gennaio 1998, la certezza giuridica formale che l'impegno sarebbe stato ripristinato. Non sarebbe stato necessario che tale certezza giuridica formale assumesse la forma di un regolamento della Commissione, poiché sarebbe stata ampiamente sufficiente una lettera che enunciasse in termini chiari che i dazi provvisori non sarebbero stati definitivamente incamerati. Per contro, la Commissione, con lettera 2 febbraio 1998, avrebbe ingiustificatamente mantenuto la situazione di dubbio in ordine al destino finale dei dazi provvisori.

    Giudizio della Corte

    53 Come emerge dal punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Commissione, benché fosse l'unica competente a rimuovere le misure provvisorie istituite nei confronti delle importazioni dei prodotti della Fresh Marine con il regolamento n. 2529/97 e benché, quanto meno successivamente al 30 gennaio 1998, fosse giunta al convincimento che la detta società aveva tenuto fede al proprio impegno, ha ingiustificatamente mantenuto, nella propria lettera del 2 febbraio 1998, la situazione di dubbio in ordine al destino finale dei dazi provvisori istituiti dal regolamento medesimo, dissuadendo in tal modo la Fresh Marine dal riprendere la sua attività commerciale sul mercato comunitario.

    54 Nell'ambito del presente ricorso la Commissione non ha fornito alcun elemento idoneo a rimettere in discussione i rilievi del Tribunale ovvero la fondatezza del suo ragionamento.

    55 Infatti, sia durante la fase scritta del procedimento sia all'udienza dinanzi alla Corte la Commissione si è limitata a far valere che, se il Tribunale le avesse dato la possibilità di spiegare le formalità procedurali necessarie all'emanazione del regolamento n. 651/98, esso non sarebbe giunto ad affermare, come invece ha fatto, l'esistenza di un ritardo ingiustificato muovendo dal principio infondato secondo cui, dato che il ripristino dell'impegno della Fresh Marine era stato deliberato in una fase puramente amministrativa, la Commissione avrebbe dovuto emanare il giorno stesso il regolamento di cui trattasi.

    56 Pertanto, il quinto motivo dev'essere respinto perché infondato.

    57 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il ricorso principale dev'essere respinto.

    Ricorso incidentale

    Argomenti delle parti

    58 La Fresh Marine deduce che, ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, ritenendola responsabile, a concorrenza del 50%, del danno subito tra il 18 dicembre 1997 e il 31 gennaio 1998, sulla base del rilievo che essa avrebbe omesso di accludere alla relazione dell'ottobre 1997 le indicazioni sui valori negativi ivi contenuti.

    59 L'assenza di tali indicazioni non sarebbe stata all'origine del danno dalla medesima subito per effetto della condotta della Commissione. A parere della Fresh Marine, infatti, a termini dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 384/96, sarebbe stato onere della Commissione informarla, prima dell'istituzione dei dazi provvisori, in merito al proprio intendimento di eliminare i valori negativi dalla relazione dell'ottobre 1997. Se la Commissione avesse rispettato tale disposizione, la Fresh Marine non avrebbe subito alcun danno, in quanto avrebbe immediatamente spiegato alla Commissione il significato dei detti valori negativi. Il Tribunale sarebbe quindi incorso in un errore di diritto non traendo le dovute conseguenze dalla violazione da parte della Commissione dell'obbligo ad essa incombente, ai sensi dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 384/96, di informare la Fresh Marine in ordine alle modifiche che essa intendeva apportare a tale relazione.

    60 La Fresh Marine chiede parimenti alla Corte di condannare la Commissione al versamento degli interessi sulle somme alla medesima dovute, con effetto a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza impugnata.

    61 A parere della Commissione, la Fresh Marine, affermando che, secondo la sentenza impugnata, l'art. 18, n. 4, del regolamento n. 384/96 sarebbe applicabile nella specie, interpreterebbe erroneamente la sentenza stessa. Atteso che né gli atti processuali dinanzi al Tribunale né la sentenza impugnata si richiamerebbero a tale disposizione di legge, il ricorso incidentale dovrebbe essere dichiarato irricevibile perché fondato su un motivo non dedotto dinanzi al Tribunale.

    62 In subordine, la Commissione deduce che l'art. 18, n. 4, del regolamento n. 384/96 non trova applicazione alle circostanze della specie. Tale disposizione sarebbe infatti diretta a disciplinare situazioni in cui una parte fornisce una risposta non soddisfacente ad un questionario nell'ambito di un'indagine, e in cui la Commissione intende respingere gli elementi di prova comunicati e basarsi sulle migliori informazioni possibili. Nella specie, la Commissione non avrebbe respinto la relazione dell'ottobre 1997.

    63 Inoltre, l'affermazione del Tribunale secondo cui la Fresh Marine avrebbe contribuito al danno per effetto della propria negligenza non sarebbe contraddittoria. Atteso che la dichiarazione della Fresh Marine relativa alla chiarezza della relazione dell'ottobre 1997 sarebbe stata contraddetta dal Tribunale ai punti 84-89 della sentenza impugnata, costituirebbe un fatto acclarato che essa ha dato prova di negligenza non accludendo alcuna spiegazione alla detta relazione.

    64 La Commissione fa infine valere che la domanda relativa agli interessi sarebbe irricevibile, in quanto la Fresh Marine non avrebbe fatto valere a tal riguardo alcun errore di diritto da parte del Tribunale. In subordine, la Commissione ritiene che tale domanda sia ricevibile solamente in relazione alla domanda di risarcimento del danno che la Corte potrebbe confermare, escludendo qualsiasi interesse calcolato sulle spese.

    Giudizio della Corte

    65 Considerato che la Fresh Marine contesta al Tribunale di essere incorso in errori di diritto nella valutazione da esso compiuta della responsabilità della Fresh Marine stessa nella produzione di parte del danno dalla medesima subito, il ricorso incidentale è ricevibile.

    66 Quanto al merito, si deve rilevare che il ragionamento del Tribunale, di cui ai punti 91 e 92 della sentenza impugnata, non è viziato da contraddittorietà. Infatti, dopo aver rilevato, da un lato, che la reazione della Commissione, consistente in una modifica unilaterale della relazione dell'ottobre 1997, presentava carattere irregolare e, dall'altro, che la Fresh Marine, presentando alla Commissione una relazione non contenente le indicazioni indispensabili alla sua corretta comprensione, aveva dato prova di negligenza colposa, il Tribunale ha correttamente ritenuto che, nella determinazione dell'obbligo di risarcimento del danno incombente alla Commissione, occorresse tener conto della circostanza che sulle due parti gravava, in ragione del 50% ciascuna, la responsabilità dei fatti.

    67 Per quanto attiene alla violazione, da parte della Commissione, dell'art. 18, n. 4, del regolamento n. 384/96 e dell'eventuale errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso per non aver tratto le dovute conseguenze da tale violazione, si deve rilevare che tale disposizione si colloca nel quadro della mancata cooperazione quando elementi di prova o spiegazioni fornite da operatori economici non vengono accettate dalla Commissione. Conseguentemente, l'art. 18, n. 4, del regolamento n. 384/96, riguardando aspetti differenti della procedura antidumping, non è applicabile ai fatti della specie.

    68 Per quanto attiene alla domanda diretta al riconoscimento degli interessi, si deve rilevare che tale domanda è irricevibile sotto un duplice profilo. Da un lato, essa non risponde ai requisiti prescritti dall'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, in quanto non fa riferimento alle disposizioni o ai principi di diritto comunitario che sarebbero stati violati dal Tribunale. Dall'altro, essa dev'essere intesa come domanda nuova, che non può essere proposta per la prima volta nell'ambito di un'impugnazione (v., in tal senso, sentenza 16 novembre 2000, causa C-282/98 P, Enso Española/Commissione, Racc. pag. I-9817, punto 62). Infatti, dinanzi al Tribunale la Fresh Marine ha chiesto unicamente che la Commissione venisse condannata al risarcimento del danno subito ed alle spese.

    69 Dalle suesposte considerazioni discende che il ricorso incidentale dev'essere respinto nel suo complesso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    70 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è respinta o quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Fresh Marine ha chiesto la condanna della Commissione e quest'ultima è rimasta soccombente, essa dev'essere condannata alle spese relative al ricorso principale. Per contro, considerato che la Commissione ha chiesto la condanna della Fresh Marine alle spese del ricorso incidentale e che quest'ultima è rimasta soccombente al riguardo, la Fresh Marine dev'essere condannata alle spese attinenti a tale impugnazione.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono respinti.

    2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese attinenti al ricorso principale.

    3) La Fresh Marine Company A/S è condannata alle spese attinenti al ricorso incidentale.

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