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Document 62000CJ0351

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2002.
Pirkko Niemi.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Vakuutusoikeus - Finlandia.
Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne - Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 43 CE) o della direttiva 79/7/CEE - Nozione di retribuzione - Regime pensionistico dei dipendenti pubblici.
Causa C-351/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-07007

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:480

62000J0351

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2002. - Pirkko Niemi. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Vakuutusoikeus - Finlandia. - Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne - Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 43 CE) o della direttiva 79/7/CEE - Nozione di retribuzione - Regime pensionistico dei dipendenti pubblici. - Causa C-351/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-07007


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Retribuzione - Nozione - Regime delle pensioni di anzianità dei dipendenti pubblici loro versate a causa del rapporto di lavoro - Inclusione

[Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE)]

2. Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono divenuti, in seguito a modifica artt. 136 CE - 143 CE) - Applicazione in Finlandia - Limitazione nel tempo - Presa in considerazione dei soli periodi lavorativi successivi al 1° gennaio 1994

[Art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE); Accordo SEE, artt. 6 e 69]

Massima


1. Una pensione corrisposta in base ad un regime quale quello stabilito dalla valtion eläkelaki (legge sulle pensioni dei dipendenti pubblici), in vigore in Finlandia, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE).

Infatti, dato che interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, che è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e che il suo importo è calcolato in base all'ultima retribuzione del dipendente pubblico, una pensione corrisposta in forza di detto regime soddisfa i tre criteri caratterizzanti il rapporto di lavoro che, nelle sentenze 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune, e 29 novembre 2001, causa C-366/99, Griesmar, la Corte ha ritenuto determinante ai fini della qualificazione, con riferimento all'art. 119 del Trattato, delle prestazioni erogate sulla base di un regime pensionistico dei pubblici dipendenti.

( v. punti 47, 52 e dispositivo )

2. In forza dell'art. 69 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro, di cui all'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE), si applica alla Repubblica di Finlandia a partire dal 1° gennaio 1994. Conformemente all'art. 6 dello stesso accordo, detto art. 69, relativamente alla sua applicabilità nel tempo ad un regime pensionistico quale quello stabilito dalla valtion eläkelaki (legge sulle pensioni dei dipendenti pubblici), in vigore in Finlandia, dev'essere interpretato alla luce della sentenza 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber.

Ne consegue che, relativamente alla Repubblica di Finlandia, il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile non può essere invocato per prestazioni pensionistiche relative a periodi lavorativi antecedenti al 1° gennaio 1994.

( v. punti 54-55 )

Parti


Nel procedimento C-351/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal vakuutusoikeus (Finlandia) nel procedimento promosso da

Pirkko Niemi

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE) e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans (relatore), giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.ra Niemi, dall'avv. S. Salovaara, asianajaja;

- per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e M. Huttunen, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della sig.ra Niemi, rappresentata dall'avv. S. Salovaara, del governo finlandese, rappresentato dalla sig.ra T. Pynnä, e della Commissione, rappresentata dal sig. M. Huttunen e dalla sig.ra H. Michard, in qualità di agente, all'udienza del 13 dicembre 2001,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 18 gennaio 2000, pervenuta alla Corte il successivo 21 settembre, il vakuutusoikeus (Tribunale per le questioni previdenziali) ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE) e della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Niemi e il Valtiokonttori (ente di gestione dei regimi pensionistici statali) avente ad oggetto la legittimità di una decisione preliminare vincolante di quest'ultimo relativa all'età a partire dalla quale la sig.ra Niemi poteva avere diritto al godimento di una pensione di vecchiaia.

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 L'art. 119, primo e secondo comma, del Trattato dispone:

«Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».

4 A partire dal 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l'art. 141 CE prevede:

«1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

(...)».

5 L'art. 141, nn. 1 e 2, primo comma, CE è quindi sostanzialmente identico all'art. 119, primo e secondo comma, del Trattato.

6 Il protocollo sull'art. 119 del Trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il «protocollo Barber»), allegato al Trattato CE in forza del Trattato sull'Unione europea, dispone:

«Ai fini dell'applicazione dell'art. 119, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile».

7 La direttiva 79/7 si applica, in conformità al suo art. 3, n. 1, lett. a), ai regimi giuridici che assicurano una protezione contro, in particolare, il rischio di vecchiaia.

8 L'art. 4, n. 1, della direttiva 79/7 prevede:

«Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

- il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi,

- l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi,

- il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».

9 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7:

«La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni».

10 Secondo l'art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata con il regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), tale regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori previdenziali riguardanti le prestazioni di vecchiaia.

11 In applicazione dell'art. 5 del regolamento n. 1408/71, la Repubblica di Finlandia ha menzionato specificamente le legislazioni e i regimi di cui all'art. 4, n. 1, dello stesso regolamento, in una dichiarazione notificata al Consiglio e pubblicata conformemente all'art. 97 di detto regolamento (GU 1999, C 234, pag. 3). In tale dichiarazione vengono in particolare menzionate la kansaneläkelaki (legge sulle pensioni) n. 347/1956, a titolo di regime pensionistico nazionale, e la valtion eläkelaki (legge sulle pensioni dei dipendenti pubblici) n. [280]/1966, a titolo di regime pensionistico dei lavoratori.

La normativa nazionale

12 Il giudice del rinvio rileva che in Finlandia, per ogni attività lavorativa, pubblica o privata, deve, per legge, essere previsto un regime pensionistico, denominato il «regime pensionistico dei lavoratori». Il regime pensionistico del lavoratori previsto dalla valtion eläkelaki n. 280/1966, quale modificata dalla legge n. 638/1994 (in prosieguo: la «legge n. 280/1966»), si applica a tutti coloro che sono dipendenti dello Stato, sia come pubblici dipendenti, sia come lavoratori di diritto comune. Ai dipendenti delle forze armate è applicabile il regime pensionistico previsto dalla legge n. 280/1966.

13 L'entità della pensione dovuta in applicazione della legge n. 280/1966 si determina in rapporto all'anzianità di servizio nonché al livello di reddito ritenuto costante. La pensione è maggiorata dell'1,5% per ogni anno di servizio. Il livello di reddito ritenuto costante è determinato in funzione dei redditi professionali degli ultimi anni di servizio.

14 Il giudice del rinvio rileva che l'età pensionabile prevista dalla legge n. 280/1966 è attualmente di 65 anni. Per determinate categorie di lavoratori è tuttavia previsto, affinché maturi il diritto alla pensione di vecchiaia, un limite di età inferiore a quello generalmente previsto per il pensionamento e, specificamente, al limite di età al quale il lavoratore deve abbandonare il servizio. Un limite di età siffatto è disposto dalla normativa che disciplina l'amministrazione o l'organo interessato, che nella fattispecie è l'asetus puolustusvoimista n. 667/1992 (decreto sulle forze armate), quale modificato dal decreto n. 1032/1994 (in prosieguo: il «decreto n. 667/1992»).

15 Precedentemente, il regime pensionistico applicabile agli arruolati nelle forze armate prevedeva un limite di età di 60 anni per i dipendenti di sesso femminile e di 50 anni per i dipendenti di sesso maschile. Tale disciplina è stata modificata con una legge del 1994. Secondo la normativa attualmente in vigore, i posti degli arruolati sono classificati, in base alla natura delle funzioni, in posti di personale militare professionale ed in posti di personale civile, prescindendo dal sesso. Il dipendente che abbia raggiunto il limite di età, che è di 55 anni per la prima categoria e di 65 per la seconda, deve cessare dal servizio ed ha quindi diritto ad una pensione di vecchiaia. Il nuovo regime è applicabile ai rapporti d'impiego che abbiano avuto inizio a partire dal 1° gennaio 1995.

16 Per quanto riguarda i rapporti d'impiego sorti precedentemente al 1° gennaio 1995, il limite di età è stabilito in base a specifiche disposizioni transitorie. Secondo queste ultime, nell'ambito dei vecchi rapporti d'impiego il limite di età è di 50-55 anni per i dipendenti di sesso maschile, secondo l'anzianità di servizio, e di 60 anni per i dipendenti di sesso femminile. In ogni caso, indipendentemente dal sesso, il dipendente che sia entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 1995 ha diritto alla pensione se ha maturato un'anzianità di servizio sul posto in questione di almeno 30 anni. Nella causa di cui trattasi rilevano le seguenti disposizioni.

17 L'art. 4 della legge n. 280/1966 prevede:

«L'età pensionabile del nuovo beneficiario di cui all'art. 1, terzo comma, della presente legge è di 65 anni. (...)»

18 Tuttavia, ai sensi dell'art. 8, n. 4, della legge n. 280/1966, la pensione di vecchiaia può essere percepita prima di aver raggiunto l'età pensionabile:

«(...)

2) se il dipendente pubblico che presta servizio come militare specializzato nelle forze armate o come guardia doganale in servizio presso la polizia doganale ha compiuto, all'atto della cessazione dal servizio, i 55 anni di età, ed ha maturato un'anzianità di servizio sul posto in questione di almeno 30 anni computabili a fini pensionistici, di cui almeno sei mesi maturati subito prima della sua cessazione dal servizio e tre anni durante gli ultimi cinque anni immediatamente precedenti alla sua cessazione dal servizio;

(...)

4) se il beneficiario ha raggiunto il limite di età».

19 Le disposizioni transitorie del decreto n. 667/1992 riguardanti il limite di età per il personale delle forze armate prevedono un limite di età che varia dai 50 ai 55 anni per gli uomini e che è stabilito a 60 anni per le donne.

Causa principale e questione pregiudiziale

20 La sig.ra Niemi ha chiesto che fosse accertata l'età alla quale essa avrebbe potuto richiedere una pensione di vecchiaia. La sig.ra Niemi, che ha prestato servizio come «arruolata» presso le forze armate dal 1° aprile 1969, ha compiuto 55 anni il 1° novembre 1993 e 60 anni il 1° novembre 1998. Il 31 marzo 1999 essa maturava 30 anni di anzianità di servizio nelle forze armate.

21 La sig.ra Niemi, in quanto arruolata nelle forze armate, beneficia del regime pensionistico disciplinato dalla legge n. 280/1966 e dal decreto n. 667/1992, che stabilisce l'età pensionabile. Responsabile per la gestione di tale regime è il Valtiokonttori, che decide in prima istanza sulle domande di pensione. Per conoscere l'età alla quale essa avrebbe avuto diritto alla pensione di vecchiaia, attribuita in base agli anni di servizio da essa prestati, la sig.ra Niemi ha chiesto al Valtiokonttori una decisione preliminare vincolante. Con decisione 26 aprile 1995 quest'ultimo dichiarava che la sig.ra Niemi non avrebbe avuto diritto alla pensione di vecchiaia prima di aver raggiunto il limite di età di 60 anni.

22 La sig.ra Niemi ha impugnato con ricorso la predetta decisione del Valtiokonttori dinanzi alla Valtion eläkelautakunta, chiedendo di poter godere della pensione di vecchiaia dall'età di 55 anni. Con decisione 20 dicembre 1995 il ricorso della sig.ra Niemi è stato respinto.

23 La sig.ra Niemi ha interposto appello contro la decisione della Valtion eläkelautakunta dinanzi al vakuutusoikeus, domandando a quest'ultimo di dichiarare il suo diritto al godimento di una pensione di vecchiaia dall'età di 55 anni. A sostegno del proprio ricorso essa fa valere che un uomo che avesse percorso esattamente la sua stessa carriera e svolto le medesime funzioni potrebbe far valere il proprio diritto alla pensione di vecchiaia dall'età di 50-55 anni, mentre per gli arruolati nelle forze armate di sesso femminile è previsto senza eccezioni il limite dei 60 anni di età. Di conseguenza, essa sostiene che le disposizioni transitorie del regime pensionistico attualmente in vigore relativo agli arruolati nelle forze armate stabiliscono una discriminazione fondata sul sesso, incompatibile con la legge finlandese sulla parità tra i sessi e con il diritto comunitario.

24 Il vakuutusoikeus ritiene che il regime pensionistico di cui trattasi non sia contrario alla normativa nazionale. Tuttavia esprime dubbi sulla questione se le pensioni erogate in base alla legge n. 280/1996 rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato e se tale regime violi il divieto di discriminazione previsto da tale disposizione.

25 A tal riguardo il vakuutusoikeus rileva che il regime pensionistico dei lavoratori in Finlandia si differenzia da quasi tutti gli altri sistemi pensionistici dei lavoratori in vigore negli altri paesi della Comunità in quanto si applica obbligatoriamente ad ogni tipo di attività lavorativa, nel settore pubblico come in quello privato, nonché all'attività imprenditoriale.

26 Tenuto conto delle caratteristiche del regime pensionistico dei lavoratori finlandese e della differenza tra quest'ultimo e quello olandese, il vakuutusoikeus si domanda in particolare se la soluzione adottata nella sentenza 28 settembre 1994, causa C-7/93, Beune (Racc. pag. I-4471), possa essere applicata per analogia alla causa di cui trattasi e se, in quest'ultima, le disposizioni del Trattato debbano essere interpretate come nella citata sentenza Beune.

27 Pertanto, ritenendo che per la soluzione della controversia pendente dinanzi ad esso sia necessario interpretare disposizioni di diritto comunitario, il vakuutusoikeus ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il regime pensionistico di cui alla valtion eläkelaki rientri nella sfera di applicazione dell'art. 141 [CE] o in quella della direttiva del Consiglio 79/7/CEE».

Sulla questione pregiudiziale

Osservazioni presentate alla Corte

28 La sig.ra Niemi fa valere che, in Finlandia, il raggiungimento del limite di età comporta l'obbligo di cessare dalle funzioni e il diritto a ricevere una pensione di vecchiaia calcolata in base agli anni di servizio maturati sino al limite di età. Pertanto tale pensione costituisce un vantaggio comparabile alla retribuzione che rientra nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato.

29 Peraltro, la sig.ra Niemi sostiene che l'esistenza di limiti di età diversi per le donne e per gli uomini che svolgono le stesse attività lavorative è contraria alla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40).

30 Il governo finlandese rileva che il regime nazionale pensionistico dei lavoratori costituisce un sistema uniforme e coerente che garantisce, in linea di principio alle medesime condizioni, una copertura pensionistica legale a tutti coloro che hanno lavorato nei settori sia pubblico che privato. Gli elementi che costituiscono la base di calcolo della pensione dei lavoratori sarebbero la retribuzione ricevuta e la durata del rapporto di lavoro. La pensione, nella sua globalità, è sempre stabilita in base all'intera carriera lavorativa dell'interessato. Il suddetto governo aggiunge che il finanziamento del regime pensionistico dei lavoratori è realizzato attraverso il prelievo dei contributi presso i datori di lavoro ed i lavoratori al momento del versamento della retribuzione. Lo stesso governo sostiene che non c'è correlazione tra i contributi e le future pensioni. Il lavoratore ha diritto per legge ad una pensione anche in assenza assoluta di contributi. Si tratta pertanto di un regime non contributivo.

31 Nel caso di dipendenti pubblici, il regime pensionistico è disciplinato dalla legge n. 280/1966, che rappresenta una componente imprescindibile del regime giuridico pensionistico dei lavoratori vigente in Finlandia e non costituisce quindi un regime professionale o complementare. Inoltre, le pensioni disciplinate da tale legge sono erogate a carico del bilancio nazionale. Secondo tale disciplina, i contributi dei datori di lavoro, così come quelli dei lavoratori, sono versati su un fondo pensionistico dello Stato, indipendente da detto bilancio. Ogni anno vengono trasferite risorse dal fondo sul bilancio nazionale per coprire le spese per le pensioni. Il governo finlandese rileva che la spesa per le pensioni versate dallo Stato rappresenta circa 2,5 volte le risorse del fondo predetto, così che la maggior parte di queste è pagata direttamente a carico del bilancio nazionale. Il regime pensionistico dei lavoratori è quindi essenzialmente un regime di ripartizione.

32 Il governo finlandese sottolinea che il limite di età di cui trattasi è previsto da una normativa transitoria. Nell'ambito della riforma esso si sarebbe impegnato a garantire a coloro che rientravano nell'ambito di applicazione della disciplina transitoria la possibilità di beneficiare di una pensione a tasso pieno. L'abbassamento del limite di età per i dipendenti di sesso femminile avrebbe comportato, nella maggior parte dei casi, una riduzione dell'importo delle loro pensioni.

33 Il predetto governo rileva che, secondo una giurisprudenza costante, l'art. 119 del Trattato non è applicabile ai regimi pensionistici disciplinati da un sistema giuridico di previdenza sociale. La pensione erogata in base alla legge n. 280/1966 non è correlata ad un determinato rapporto d'impiego, ma è basata sull'insieme dei rapporti d'impiego rientranti nell'ambito di applicazione di tale legge. Esso aggiunge che tale regime si fonda su una scelta di politica sociale dei pubblici poteri e non dipende dalle condizioni d'impiego di una data persona o di un determinato gruppo di persone. Simili regimi giuridici di previdenza sociale rientrerebbero nel campo di applicazione della direttiva 79/7.

34 La Commissione osserva che il regime pensionistico dei lavoratori, del quale la legge n. 280/1966 fa parte, se pur fondato sulla legge e a carattere obbligatorio, eroga prestazioni basate unicamente sulle funzioni svolte o sul rapporto di lavoro.

35 D'altronde, anche se i principi fondamentali del regime professionale pensionistico finlandese sono gli stessi per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di lavoro e dal settore di attività, la Commissione fa valere che ciò non costituisce motivo sufficiente per discostarsi dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale il criterio fondamentale per stabilire se la pensione abbia carattere di retribuzione ai sensi dell'art. 119 Trattato, consiste nell'accertare se la pensione sia versata al lavoratore in base al suo rapporto di lavoro con un datore di lavoro pubblico o privato.

36 Pertanto la Commissione ritiene che gli aspetti principali della controversia di cui trattasi siano simili a quelli della fattispecie che ha dato luogo alla precitata sentenza Beune. Le prestazioni pensionistiche previste dalla legge n. 280/1966 devono conseguentemente essere considerate come una retribuzione o un vantaggio ai sensi dell'art. 119 del Trattato.

37 La Commissione rileva tuttavia che occorre tenere in considerazione il protocollo Barber. Essa sottolinea che, per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo il 17 maggio 1990 e che il 1° gennaio 1994 erano parti contraenti dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3), la data indicata nel suddetto protocollo corrisponde, in pratica ed in questo preciso caso, al 1° gennaio 1994. Spetterebbe al giudice del rinvio individuare le modalità di applicazione della legge nazionale relativamente alla situazione di un lavoratore le cui funzioni o il cui rapporto di lavoro siano proseguiti senza interruzione prima e dopo la data indicata nel protocollo Barber.

Giudizio della Corte

38 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se una pensione, con le caratteristiche di quelle erogate ai sensi della legge n. 280/1966, rientri nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato o in quella della direttiva 79/7.

39 In via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la nozione di retribuzione, così com'è definita all'art. 119 del Trattato, non si estende ai regimi o alle prestazioni previdenziali, in ispecie alle pensioni di vecchiaia, direttamente disciplinate dalla legge (sentenze 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 22; Beune, citata, punto 44, e 25 maggio 2000, causa C-50/99, Podesta, Racc. pag. I-4039, punto 24).

40 Per contro, le prestazioni concesse in forza di un regime pensionistico il quale è strutturato essenzialmente in funzione del posto coperto dall'interessato si ricollegano alla retribuzione che quest'ultimo percepiva e rientrano nelle previsioni dell'art. 119 del Trattato (v., in particolare, in questo senso, sentenze 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607, punto 22; Barber, citata, punto 28; Beune, citata, punto 46; 10 febbraio 2000, cause riunite C-234/96 e C-235/96, Deutsche Telekom, Racc. pag. I-799, punto 32, e Podesta, citata, punto 25).

41 Occorre rilevare che il regime pensionistico di cui trattasi nella causa principale è stabilito direttamente dalla legge. Se tale constatazione indica senza dubbio che le prestazioni rese in base allo stesso hanno carattere previdenziale (v., in particolare, sentenze 25 maggio 1971, causa 80/70, Defrenne, Racc. pag. 445, punti 7 e 8, e 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever, Racc. pag. I-4879, punto 9), essa non è sufficiente di per sé ad escludere tale disciplina dal campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato (v., in particolare, sentenza Beune, citata, punto 26).

42 Lo stesso può dirsi dell'argomentazione del governo finlandese secondo la quale il carattere generale ed obbligatorio del regime pensionistico controverso non sarebbe proprio di un regime professionale o complementare. Infatti, la circostanza che un regime pensionistico particolare, come quello previsto dalla legge n. 280/1966 per i dipendenti pubblici e le altre categorie di personale statale, s'inserisca in un quadro legislativo generale e armonizzato di regimi pensionistici, teso ad assicurare in particolare che modificazioni nel rapporto di lavoro non comportino interruzioni nel riconoscimento dei diritti alla pensione, non è sufficiente ad escludere le prestazioni pensionistiche corrisposte in base a tale regime dal campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato. Inoltre, l'applicabilità di tale disposizione alle prestazioni pensionistiche non è assolutamente subordinata al presupposto che si tratti di una pensione integrativa rispetto a una prestazione erogata da un regime giuridico previdenziale (sentenze Beune, citata, punto 37, e 29 novembre 2001, causa C-366/99, Griesmar, Racc. pag. I-9383, punto 37).

43 Per quanto riguarda le modalità di finanziamento e gestione di un regime pensionistico quale quello istituito con la legge n. 280/1966, dalla giurisprudenza risulta che nemmeno esse costituiscono un elemento decisivo per valutare se tale regime rientri nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato (sentenze Beune, punto 38, e Griesmar, punto 37, citate).

44 Infatti, la Corte ha precisato al punto 43 della precitata sentenza Beune, richiamato al punto 28 della sentenza Griesmar, anch'essa sopra citata, che tra i criteri da essa accolti a seconda delle situazioni sottopostele ai fini della qualificazione di un regime pensionistico, soltanto il criterio relativo alla constatazione che la pensione è corrisposta al lavoratore per il rapporto di lavoro tra l'interessato e il suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego, desunto dalla lettera stessa dell'art. 119 del Trattato, può avere carattere determinante.

45 Pertanto, per valutare se una pensione di vecchiaia rientri nel campo di applicazione dell'art. 119 del Trattato, la giurisprudenza ha ritenuto criterio determinante l'esistenza di una corrispondenza tra il rapporto di lavoro e la prestazione pensionistica, senza attribuire un ruolo decisivo agli elementi strutturali di un sistema di erogazione di pensioni. Il fatto che il regime pensionistico previsto dalla legge n. 280/1966 faccia parte di un sistema armonizzato, cosicché la pensione globale di cui beneficia un assicurato riflette il lavoro svolto durante tutta la carriera di quest'ultimo, indipendentemente dal tipo di lavoro e dal settore di attività interessati, e la circostanza che tale regime sia stato dichiarato rientrante nel campo di applicazione del regolamento n.1408/71 non possono di per sé escludere l'applicazione dell'art. 119 del Trattato, in quanto la prestazione pensionistica è collegata al rapporto di lavoro e di conseguenza è erogata dallo Stato quale datore di lavoro.

46 Certamente, a tale criterio non può essere attribuito carattere esclusivo, atteso che le pensioni corrisposte dai regimi giuridici previdenziali possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione dell'attività lavorativa (sentenze Beune, punto 44, e Griesmar, punto 29, citate).

47 Tuttavia, le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica o anche le preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o possono aver avuto un ruolo nella determinazione, da parte del legislatore nazionale, di un regime quale quello controverso non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessi soltanto una categoria particolare di lavoratori, se sia direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e se il suo importo sia calcolato in base all'ultima retribuzione del dipendente pubblico. La pensione corrisposta dal datore di lavoro pubblico è in tal caso del tutto simile a quella che verserebbe un datore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti (sentenze Beune, punto 45, e Griesmar, punto 30, citate). Pertanto, bisogna stabilire se una pensione quale quella erogata in base alla legge n. 280/1966 risponda a questi tre criteri.

48 A tal riguardo occorre rilevare, in primo luogo, che la Corte ha già statuito, al punto 31 della sentenza Griesmar, sopra citata, che i dipendenti pubblici che beneficiano di un regime pensionistico quale quello controverso devono essere considerati come una categoria particolare di lavoratori. Infatti essi si distinguono dai lavoratori di un'impresa o di un gruppo di imprese, di un comparto economico o di un settore professionale o interprofessionale soltanto in ragione delle caratteristiche peculiari che disciplinano il loro rapporto di lavoro con lo Stato, con altri enti o datori di lavoro pubblici.

49 Ora, sebbene il regime pensionistico istituito con la legge n. 280/1966 riguardi tutti i dipendenti pubblici, occorre precisare che l'accesso alle prestazioni pensionistiche che lo stesso prevede è subordinato al rispetto di limiti di età specificamente fissati per determinate categorie di tali dipendenti, quali quelli assunti nelle forze armate, che differiscono da quelli propri del regime pensionistico generale previsto da tale legge. Se l'insieme di tutti i dipendenti pubblici è stato considerato dalla Corte come una categoria particolare di lavoratori, a fortiori dev'essere ritenuto tale l'insieme degli arruolati delle forze armate finlandesi, che si distinguono dagli altri dipendenti pubblici.

50 In secondo luogo, con riferimento al criterio secondo il quale la pensione dev'essere direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati, occorre rilevare innanzi tutto che si ha diritto alla pensione prevista dalla legge n. 280/1966 soltanto se si ha un rapporto con lo Stato come dipendente pubblico o come lavoratore di diritto comune. Inoltre il limite di età a partire dal quale il dipendente deve abbandonare il servizio, che dà quindi diritto alle prestazioni pensionistiche, nella fattispecie dipende direttamente dagli anni di servizio prestati. Infine, il livello della pensione corrisposta ai sensi della legge predetta è determinato in relazione alla durata dell'attività del lavoratore.

51 In terzo luogo, riguardo all'importo delle prestazioni, occorre sottolineare che le prestazioni pensionistiche corrisposte in base alla legge n. 280/1966 sono calcolate in base al valore medio della retribuzione precepita nel corso di un periodo limitato ad alcuni anni immediatamente precedenti il ritiro dal lavoro. Una simile base di calcolo corrisponde sostanzialmente al criterio applicato dalla Corte nelle precitate sentenze Beune e Griesmar, secondo le quali l'importo della pensione è calcolato in base all'ultima retribuzione del dipendente pubblico.

52 Ne consegue che una pensione corrisposta in base ad un regime quale quello stabilito con la legge n. 280/1966 soddisfa i tre criteri caratterizzanti il rapporto di lavoro che, nelle sue precitate sentenze Beune e Griesmar, la Corte ha ritenuto determinante ai fini della qualificazione, con riferimento all'art. 119 del Trattato, delle prestazioni erogate sulla base di un regime pensionistico dei pubblici dipendenti.

53 Occorre d'altronde ricordare che l'art. 119 del Trattato vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza. Pertanto, la fissazione di un requisito di età che varia secondo il sesso per accedere alle pensioni versate in relazione al rapporto di lavoro, per lavoratori che si trovino in situazioni identiche o simili, è in contrasto con la predetta disposizione del Trattato (v., in tal senso, sentenza Barber, citata, punto 32).

54 Inoltre, dato che i fatti di causa riguardano periodi di lavoro sia antecedenti che successivi all'adesione della Repubblica di Finlandia all'accordo sullo Spazio economico europeo e all'Unione europea, occorre rilevare che il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per uno stesso lavoro si applica a tale Stato membro a partire dal 1° gennaio 1994 ai sensi dell'art. 69 del suddetto accordo. Conformemente all'art. 6 dello stesso accordo, detto art. 69, relativamente alla sua applicabilità nel tempo ad un regime pensionistico quale quello controverso, dev'essere interpretato alla luce della precitata sentenza Barber.

55 Ne consegue che, relativamente alla Repubblica di Finlandia, il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile non può essere invocato per prestazioni pensionistiche relative a periodi lavorativi antecedenti al 1° gennaio 1994.

56 Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la questione posta deve essere risolta dichiarando che una pensione quale quella corrisposta in base alla legge n. 280/1966 rientra nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

57 Le spese sostenute dal governo finlandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal vakuutusoikeus con sentenza 18 gennaio 2000, dichiara:

Una pensione quale quella corrisposta in base alla valtion eläkelaki (legge sulle pensioni dei dipendenti pubblici) n. 280/1966, quale modificata dalla legge n. 638/1994, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono divenuti, in seguito a modifica, artt. 136 CE - 143 CE).

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