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Document 62000CJ0294

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2002.
    Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH contro Kurt Gräbner.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
    Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Campo d'applicazione della direttiva 92/51/CEE - Normativa nazionale che riserva l'esercizio delle attività mediche, comprese quelle consentite in Germania agli Heilpraktiker, ai titolari di un diploma di laurea in medicina - Normativa nazionale che riserva la formazione alle attività mediche a taluni istituti e vieta la pubblicità per le formazioni di questo tipo.
    Causa C-294/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-06515

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:442

    62000J0294

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 luglio 2002. - Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH contro Kurt Gräbner. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Campo d'applicazione della direttiva 92/51/CEE - Normativa nazionale che riserva l'esercizio delle attività mediche, comprese quelle consentite in Germania agli Heilpraktiker, ai titolari di un diploma di laurea in medicina - Normativa nazionale che riserva la formazione alle attività mediche a taluni istituti e vieta la pubblicità per le formazioni di questo tipo. - Causa C-294/00.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-06515


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Medici - Attività oggetto di riserva - Mancanza di armonizzazione comunitaria - Definizione da parte degli Stati membri - Inclusione dell'attività di guaritore («Heilpraktiker») - Ammissibilità

    [Trattato CE, artt. 52 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE)]

    2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Medici - Attività oggetto di riserva - Mancanza di armonizzazione comunitaria - Definizione da parte degli Stati membri - Inclusione dell'attività di guaritore («Heilpraktiker») - Normativa nazionale che vieta l'organizzazione di formazioni all'attività considerata e la pubblicità per tali formazioni - Ammissibilità - Presupposti

    [Trattato CE, artt. 52 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE)]

    Massima


    1. Allo stadio attuale del diritto comunitario, nessuna disposizione di quest'ultimo osta a che uno Stato membro riservi ai titolari di un diploma di laurea in medicina l'esercizio di un'attività come quella di «Heilpraktiker» (guaritore o naturoterapista) ai sensi della normativa tedesca.

    Infatti, l'esercizio di tale attività non è disciplinato da una misura di armonizzazione adottata a livello comunitario. Orbene, in assenza di armonizzazione di un'attività professionale, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire l'esercizio di tale attività, ma devono esercitare i loro poteri in tale settore nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.

    A questo proposito, anche se la normativa di uno Stato membro che vieta qualsiasi esercizio sul suo territorio della professione, riconosciuta in un altro Stato membro, di Heilpraktiker costituisce una restrizione all'esercizio della libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, gli artt. 52 e 59 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) non vi ostano in quanto tale divieto si applica indipendentemente dalla cittadinanza e dallo Stato di stabilimento delle persone alle quali si rivolge, la tutela della pubblica sanità figura tra i motivi che, a sensi dell'art. 56, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46, n. 1, CE), possono giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, la decisione di uno Stato membro di riservare ad una categoria di professionisti in possesso di specifiche qualifiche, come i titolari di un diploma di laurea in medicina, il diritto di effettuare diagnosi mediche e di prescrivere trattamenti destinati a curare malattie o a porre rimedio a disturbi fisici o psichici può essere considerata un mezzo idoneo a conseguire l'obiettivo della protezione della sanità pubblica e tale normativa nazionale non eccede quanto necessario per conseguire l'obiettivo della protezione della sanità pubblica.

    ( v. punti 26, 37, 40-43, 50-51 e disp. 1 )

    2. Gli artt. 52 e 59 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) non ostano:

    - a che uno Stato membro il quale vieta sul suo territorio l'esercizio dell'attività di «Heilpraktiker» (guaritore o naturoterapista), ai sensi della normativa tedesca, a persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina vieti altresì l'organizzazione sul suo territorio, da parte di enti non autorizzati a tal fine, di formazioni a tale attività, a condizione che questo divieto sia applicato in modo da riguardare solo le modalità di organizzazione delle dette formazioni idonee ad ingenerare una confusione nella percezione del pubblico in merito al problema se la professione di Heilpraktiker possa essere legalmente praticata sul territorio dello Stato membro in cui si svolge la formazione;

    - a che uno Stato membro il quale vieta sul suo territorio l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker a persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina nonché le formazioni all'attività di Heilpraktiker vieti altresì la pubblicità di siffatte formazioni impartite sul suo territorio se tale pubblicità riguarda modalità di formazione a loro volta vietate nel detto Stato membro conformemente al Trattato.

    Tuttavia, l'art. 59 del Trattato osta a che uno Stato membro il quale vieta sul suo territorio l'esercizio della professione di Heilpraktiker, nonché le formazioni all'attività di Heilpraktiker, vieti altresì la pubblicità di tali formazioni impartite in un altro Stato membro, qualora la detta pubblicità precisi il luogo in cui la formazione si deve svolgere e menzioni il fatto che la professione di Heilpraktiker non può essere esercitata nel primo Stato membro.

    ( v. punto 70 e disp. 2 )

    Parti


    Nel procedimento C-294/00,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH

    e

    Kurt Gräbner,

    domanda vertente, in particolare, sull'interpretazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE), nonché della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25),

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, D.A.O. Edward e A. La Pergola (relatore), giudici,

    avvocato generale: J. Mischo

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH, dall'avv. R. Ratschiller, Rechtsanwalt;

    - per il sig. Gräbner, dall'avv. G. Huber, Rechtsanwalt;

    - per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

    - per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. C. Lewis, barrister;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M. Patakia e C. Schmidt, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH, del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza dell'11 ottobre 2001,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 13 luglio 2000, pervenuta alla Corte il 31 luglio seguente, l'Oberster Gerichtshof ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti, in particolare, sull'interpretazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE), nonché della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE (GU L 209, pag. 25).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Deutsche Paracelsus Schulen für Naturheilverfahren GmbH (in prosieguo: la «Deutsche Paracelsus Schulen») e il sig. Gräbner in merito al pagamento di una somma pari a ATS 90 390 da parte di quest'ultimo alla Deutsche Paracelsus Schulen in esecuzione di un contratto di formazione tra essi concluso.

    Ambito normativo

    Direttiva 92/51

    3 Ai sensi del suo quarto e del suo quinto considerando, la direttiva 92/51 istituisce un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali che integra quello instaurato con la direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU 1989, L 19, pag. 16). Essa ha l'obiettivo di agevolare l'esercizio di tutte le attività professionali, condizionate nello Stato membro ospitante al possesso di una formazione di un determinato grado, basandosi sugli stessi principi e contenente, mutatis mutandis, le stesse norme del sistema generale iniziale.

    4 L'art. 1, lett. e) e f), della direttiva 92/51 dispone quanto segue:

    «Ai sensi della presente direttiva si intende:

    (...)

    e) per "professione regolamentata", l'attività o l'insieme delle attività professionali regolamentate che costituiscono questa professione in uno Stato membro;

    f) per "attività professionale regolamentata", un'attività professionale, per la quale l'accesso o l'esercizio o una delle modalità di esercizio in uno Stato membro siano subordinati, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o attestato di competenza. (...)

    (...)».

    5 Ai sensi dell'art. 2 della direttiva 92/51, unico articolo del titolo II, intitolato «Campo d'applicazione»:

    «La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante.

    La presente direttiva non si applica né alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi, né alle attività formanti oggetto delle direttive enumerate nell'allegato A.

    (...)».

    Normativa austriaca

    6 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, dell'Ausbildungsvorbehaltsgesetz (BGBl. 378/1996), nella sua versione applicabile alla data dei fatti di causa (in prosieguo: la «legge austriaca che disciplina le attività di formazione»), la formazione alle attività disciplinate in particolare dall'Ärztegesetz del 1998 (BGBl. 169/1998; in prosieguo: la «legge austriaca relativa alla professione medica») è riservata esclusivamente agli istituti a tal fine previsti dalle leggi federali. Secondo la detta disposizione, è vietato ad altri soggetti proporre tali attività di formazione o farle proporre.

    7 Ai sensi dell'art. 1, n. 2, della legge austriaca che disciplina le attività di formazione, la pubblicità per le formazioni vietate in forza all'art. 1, n. 1, della detta legge è considerata come un tentativo di violazione di quest'ultima disposizione, punibile in quanto tale.

    8 La legge austriaca che disciplina le attività di formazione prevede al suo art. 2 ammende sino all'ammontare di ATS 500 000. La nullità dei contratti di formazione stipulati in violazione della detta legge non è da quest'ultima espressamente prevista come sanzione.

    9 Secondo le motivazioni alla base della legge austriaca che disciplina le attività di formazione (150 BlgNR 20. GP, 24), il divieto introdotto da quest'ultima mira a contrastare l'attività di enti, in particolare di origine tedesca, che si stabiliscono in Austria, ove propongono un'abbondante pubblicità per formazioni di «Heilpraktiker» (guaritore o naturoterapista). In base a tali motivazioni, l'intervento urgente del legislatore era necessario segnatamente per tutelare i consumatori.

    10 Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della legge austriaca relativa alla professione medica, l'esercizio di tale professione ingloba ogni attività fondata su conoscenze medico-scientifiche e praticata direttamente sull'uomo o indirettamente per l'uomo, in particolare la diagnostica e il trattamento delle malattie o dei disturbi fisici o psichici.

    11 Risulta dall'art. 3, nn. 1 e 4, della legge austriaca relativa alla professione medica che l'esercizio di questa professione è vietato a persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina.

    Normativa tedesca

    12 La professione di Heilpraktiker è disciplinata dallo Heilpraktikergesetz (legge relativa ai naturoterapisti; in prosieguo: lo «HPrG») del 17 febbraio 1939 (RGBl. I, pag. 251), come modificato dalla legge del 2 marzo 1974.

    13 In forza dell'art. 1, n. 1, dello HPrG, chiunque non sia titolare di un diploma di laurea in medicina e desideri esercitare l'attività di Heilpraktiker è tenuto a domandarne l'autorizzazione.

    14 Secondo l'art. 1, n. 2, dello HPrG, per attività di Heilpraktiker s'intende l'attività professionale o commerciale diretta a diagnosticare, a curare o ad alleviare malattie, dolori o lesioni fisiche nell'uomo.

    15 In forza delle pertinenti disposizioni del provvedimento di esecuzione dello HPrG 18 febbraio 1939 (RGBl. I, pag. 259), l'autorizzazione ad esercitare la professione di Heilpraktiker è concessa al richiedente, a meno che egli non sia oggetto di uno dei divieti menzionati. In particolare, l'autorizzazione è rifiutata al richiedente che non abbia ancora compiuto 25 anni o che non possa dimostrare di aver compiuto con profitto un ciclo di studi di scuola primaria. Essa è altresì rifiutata se un esame delle conoscenze e delle attitudini del richiedente effettuato dai servizi sanitari rivela che l'esercizio della professione di Heilpraktiker da parte sua costituirebbe un pericolo per la sanità pubblica.

    Causa principale e questioni pregiudiziali

    16 La Deutsche Paracelsus Schulen è una società con sede in Monaco di Baviera (Germania) che propone corsi di formazione alla professione di Heilpraktiker. Essa organizza anche taluni corsi in Austria. La ricerca di persone interessate ai corsi da essa proposti avviene specialmente tramite inserzioni sui giornali.

    17 Nel gennaio 1996, in seguito ad una di queste inserzioni, il sig. Gräbner, cittadino austriaco residente in Austria, ha contattato la Deutsche Paracelsus Schulen, che gli ha inviato documenti informativi, nonché un formulario d'iscrizione. Tale formulario conteneva domande di iscrizione ai primi due livelli della formazione di Heilpraktiker. Esso riportava, per ciascun livello, informazioni attinenti al contenuto dell'insegnamento, nonché ad un programma di insegnamento con supporto video, altresì proposto in via accessoria. In tale formulario erano esposti l'organizzazione degli studi ed un avviso che attirava l'attenzione sul fatto che la professione di Heilpraktiker non poteva essere esercitata in Austria e che l'esame di accesso alla detta professione doveva essere sostenuto in Germania.

    18 Il 20 febbraio 1996 il sig. Gräbner ha firmato un contratto relativo ai primi due livelli di tale formazione, per un prezzo totale di ATS 90 390. La formazione alla quale si era iscritto implicava la partecipazione a corsi, che potevano essere organizzati in Germania o in Austria, nonché l'invio di videocassette per gli studi pratici.

    19 In seguito, il sig. Gräbner non ha più avuto contatti con la Deutsche Paracelsus Schulen. Egli non ha fatto valere il suo diritto di rinuncia nel termine prescritto di una settimana e non ha mai risolto per iscritto gli impegni che aveva assunto.

    20 Dinanzi ai giudici austriaci, la Deutsche Paracelsus Schulen ha chiesto il pagamento di ATS 90 390 sulla base del contratto di formazione per la professione di Heilpraktiker stipulato con il sig. Gräbner. Quest'ultimo, dal canto suo, ha fatto valere segnatamente che il detto contratto era viziato da nullità, in quanto contrario alla legge austriaca che disciplina le attività di formazione. La Deutsche Paracelsus Schulen ha risposto a tale argomento che, conformemente al diritto comunitario, la formazione di Heilpraktiker dovrebbe essere autorizzata in Austria e che, comunque, dovrebbe essere possibile farvi pubblicità per una formazione ad una professione il cui esercizio non vi è autorizzato.

    21 In primo grado, il Bezirksgericht Linz-Land (Austria), con sentenza 29 gennaio 1999, ha condannato il sig. Gräbner a pagare la somma di ATS 90 390. In appello, il Landesgericht Linz (Austria), con sentenza 26 maggio 1999, ha confermato tale sentenza, autorizzando nel contempo l'introduzione di un ricorso per cassazione («Revision»).

    22 Il sig. Gräbner ha proposto un tale ricorso dinanzi all'Oberster Gerichtshof. Quest'ultimo, ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse da un'interpretazione del diritto comunitario, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:

    «1) Se uno Stato membro possa, in particolare dopo l'emanazione della direttiva 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, riservare l'esercizio di un'attività paramedica come quella di Heilpraktiker, ai sensi della legge tedesca relativa ai naturoterapisti (...), al titolare di un diploma di laurea in medicina, ovvero se a ciò ostino ormai, in particolare, gli artt. 43 CE (ex art. 52 del Trattato CE) sulla libertà di stabilimento e 50 CE (ex art. 60 del Trattato CE) sulla libera prestazione dei servizi.

    2) Se le citate norme comunitarie ostino a norme nazionali che riservino la formazione a professioni disciplinate da norme adottate nel settore della sanità ad istituti a tal fine previsti e che vietino ad altre persone o ad altri istituti di proporre, impartire o far impartire tale formazione, nonché di fare pubblicità per essa, anche se tale formazione riguarda soltanto alcuni settori dell'attività medica».

    23 Nella sua ordinanza di rinvio l'Oberster Gerichtshof segnala che, ai sensi della sua giurisprudenza, è considerato nullo il contratto che viola un divieto legale non solo nei casi in cui tale conseguenza giuridica è espressamente prevista nella legge, bensì anche qualora la finalità del divieto esiga imperativamente che l'atto sia nullo. Lo stesso giudice considera in particolare che la finalità della legge austriaca che disciplina le attività di formazione implica la nullità del contratto di cui trattasi nella causa principale. Esso si interroga tuttavia sulla compatibilità di tale normativa con il diritto comunitario.

    24 L'Oberster Gerichtshof ha rilevato, al riguardo, come, nella sua sentenza 3 ottobre 1990, causa C-61/89, Bouchoucha (Racc. pag. I-3551), la Corte abbia dichiarato che, finché non vi sarà armonizzazione a livello comunitario delle attività il cui esercizio è riservato ai soli medici, l'art. 52 del Trattato non osta a che uno Stato membro riservi ai titolari del diploma di laurea in medicina un'attività paramedica, come l'osteopatia. L'Oberster Gerichtshof afferma tuttavia di interrogarsi sul problema di sapere se la direttiva 92/51, adottata solo dopo la sentenza Bouchoucha, citata, o un'altra norma comunitaria, non abbia modificato la situazione giuridica in questo settore.

    Sulla prima questione

    25 Con la sua prima questione il giudice a quo chiede in sostanza se una disposizione comunitaria osti a che uno Stato membro riservi al titolare di un diploma di laurea in medicina l'esercizio di un'attività come quella di Heilpraktiker, ai sensi della normativa tedesca.

    26 A tal riguardo, si deve anzitutto rilevare come da una giurisprudenza costante risulti che, in assenza di armonizzazione di un'attività professionale, gli Stati membri restano, in linea di principio, competenti a definire l'esercizio di tale attività, ma devono esercitare i loro poteri in tale settore nel rispetto delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v., in particolare, sentenze 3 ottobre 2000, causa C-58/98, Corsten, Racc. pag. I-7919, punto 31, e 1° febbraio 2001, causa C-108/96, Mac Quen e a., Racc. pag. I-837, punto 24).

    27 Per risolvere la prima questione occorre quindi determinare in primo luogo se, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker, ai sensi della normativa tedesca, sia disciplinato da una misura di armonizzazione adottata a livello comunitario e, in caso contrario, esaminare, in secondo luogo, se gli artt. 52 e 59 del Trattato, rilevanti nel caso di specie, ostino a che uno Stato membro riservi l'esercizio di una tale attività ai titolari di un diploma di laurea in medicina.

    Sulla sussistenza di un'armonizzazione dell'attività di Heilpraktiker

    28 In primo luogo, si deve constatare che l'attività di Heilpraktiker non forma oggetto di alcuna normativa comunitaria specifica.

    29 In particolare, tale attività non è regolata dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1). Infatti, la detta direttiva attiene al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli da essa elencati, nessuno dei quali riguarda la formazione di Heilpraktiker.

    30 In secondo luogo, occorre esaminare se, come sostenuto dalla Deutsche Paracelsus Schulen, l'attività di Heilpraktiker rientri nella sfera di applicazione della direttiva 92/51.

    31 A tal riguardo si deve ricordare come dal combinato disposto degli artt. 1, lett. e) e f), e 2 della direttiva 92/51 risulti che quest'ultima trova applicazione solo alle professioni regolamentate, intendendo per una tale professione un'attività professionale per la quale l'accesso o l'esercizio in uno Stato membro è subordinato, direttamente o indirettamente mediante disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di un titolo di formazione o di un attestato di competenza.

    32 La Corte ha già dichiarato, a proposito di simili definizioni delle nozioni di «professione regolamentata» e di «attività professionale regolamentata», riportate all'art. 1, lett. c) e d), della direttiva 89/48, che l'accesso a una professione o l'esercizio della medesima deve considerarsi direttamente disciplinato da norme giuridiche qualora disposizioni di legge, di regolamento o amministrative dello Stato membro ospitante istituiscano un regime che produce l'effetto di riservare espressamente tale attività professionale alle persone che soddisfino a talune condizioni e di vietare l'accesso a quelle che non vi soddisfino (sentenze 1° febbraio 1996, causa C-164/94, Aranitis, Racc. pag. I-135, punto 19, e 8 luglio 1999, causa C-234/97, Fernández de Bobadilla, Racc. pag. I-4773, punto 17). Una professione deve essere considerata indirettamente regolamentata quando sussiste un controllo di legge indiretto dell'accesso a tale professione o del suo esercizio (v. sentenza Aranitis, citata, punto 27).

    33 Da quanto precede discende che una professione è regolamentata in uno Stato membro, ai sensi delle direttive 89/48 e 92/51, quando essa vi è autorizzata ed il suo accesso o il suo esercizio vi sono riservati alle persone che soddisfano alle condizioni di legge che determinano, direttamente o indirettamente, il regime di tale professione.

    34 Ora, in forza dell'art. 3, nn. 1 e 4, della legge austriaca relativa alla professione medica, l'esercizio di tale professione è vietato in Austria a persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina. L'attività di Heilpraktiker, come definita in Germania dall'art. 1, n. 2, dello HPrG, comprende attività che in Austria sono comprese nella nozione di esercizio della professione medica definita all'art. 2, n. 2, della legge austriaca relativa alla professione medica. Di conseguenza, l'esercizio delle attività di Heilpraktiker, ai sensi della normativa tedesca, da parte di persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina è vietato in Austria.

    35 Poiché in Austria non sussiste alcun diritto di accedere a tali attività o di esercitarle, salvo per i titolari di un diploma di laurea in medicina, non esiste neanche un regime giuridico che definisca, direttamente o indirettamente, le condizioni che consentono di ottenere tale diritto.

    36 Ne consegue che l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker, ai sensi della normativa tedesca, da parte di persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina non può essere considerato come una professione regolamentata ai sensi della direttiva 92/51 e che, pertanto, la detta direttiva non può in nessun caso applicarsi alla causa principale.

    37 Si deve quindi constatare che, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker, ai sensi della normativa tedesca, da parte di persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina non è disciplinato da una misura di armonizzazione adottata a livello comunitario.

    Sugli artt. 52 e 59 del Trattato

    38 Gli artt. 52 e 59 del Trattato impongono la soppressione delle restrizioni rispettivamente alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi. Devono essere considerate come restrizioni siffatte tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l'esercizio di tali libertà (v., in tal senso, per la libertà di stabilimento, sentenza 30 marzo 1993, causa C-168/91, Konstantinidis, Racc. pag. I-1191, punto 15, e, per la libera prestazione dei servizi, sentenza 20 febbraio 2001, causa C-205/99, Analir e a., Racc. pag. I-1271, punto 21).

    39 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che i provvedimenti nazionali restrittivi dell'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni per poter risultare giustificati: applicarsi in modo non discriminatorio, rispondere a motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. sentenze 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag. I-4165, punto 37; 4 luglio 2000, causa C-424/97, Haim, Racc. pag. I-5123, punto 57, e Mac Quen e a., citata, punto 26).

    40 E' pacifico che la normativa di uno Stato membro come quella prevista dalla legge austriaca relativa alla professione medica, che vieta l'esercizio in Austria della professione, riconosciuta in Germania, di Heilpraktiker, rappresenta una restrizione all'esercizio della libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi. Si deve pertanto esaminare se una normativa siffatta possa essere giustificata alla luce delle quattro condizioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte.

    41 Al riguardo occorre constatare, in primo luogo, che il divieto così risultante dalla legge austriaca relativa alla professione medica si applica indipendentemente dalla cittadinanza e dallo Stato membro di stabilimento delle persone alle quali si rivolge.

    42 In secondo luogo, per quanto attiene alla questione dell'esistenza di un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare tale divieto, si deve ricordare che la tutela della pubblica sanità figura tra i motivi che, ai sensi dell'art. 56, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46, n. 1, CE), possono giustificare restrizioni alla libertà di stabilimento. Le disposizioni di tale numero sono applicabili alla libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 66 del Trattato CE (divenuto art. 55 CE).

    43 Ora, in terzo luogo, la decisione di uno Stato membro di riservare ad una categoria di professionisti in possesso di specifiche qualifiche, come i titolari di un diploma di laurea in medicina, il diritto di effettuare diagnosi mediche e di prescrivere trattamenti destinati a curare malattie o a porre rimedio a disturbi fisici o psichici può essere considerata un mezzo idoneo a conseguire l'obiettivo della protezione della sanità pubblica.

    44 In quarto luogo, si deve esaminare se il divieto così imposto alle persone che non sono in possesso di un diploma di laurea in medicina di esercitare un'attività a carattere medico sia necessario e proporzionato rispetto all'obiettivo da esso perseguito.

    45 La Deutsche Paracelsus Schulen fa valere, da un lato, che la professione di Heilpraktiker è riconosciuta in Germania senza che per questo la sanità pubblica ne sia compromessa e, dall'altro, che l'obiettivo di garantire la qualità delle cure fornite ai malati potrebbe essere conseguito in Austria con una misura meno restrittiva del divieto di tale professione, subordinandone l'esercizio alla prova di una certa durata della pratica, ovvero ad un esame analogo a quello previsto dalla normativa tedesca.

    46 Si deve ricordare, al riguardo, che il fatto che uno Stato membro imponga norme meno severe di quelle imposte da un altro Stato membro non significa che queste ultime siano sproporzionate e perciò incompatibili con il diritto comunitario (v. sentenze 12 dicembre 1996, causa C-3/95, Reisebüro Broede, Racc. pag. I-6511, punto 42; Mac Quen e a., citata, punto 33, e 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters e a., Racc. pag. I-1577, punto 108).

    47 Infatti, la sola circostanza che uno Stato membro abbia scelto un sistema di tutela diverso da quello adottato da un altro Stato membro non può incidere sulla valutazione della necessità e della proporzionalità delle disposizioni adottate in materia (sentenze 21 ottobre 1999, causa C-67/98, Zenatti, Racc. pag. I-7289, punto 34, e Mac Quen e a., citata, punto 34).

    48 Inoltre, in mancanza di definizione a livello comunitario degli atti riservati ai titolari di un diploma di laurea in medicina, ciascuno Stato membro può decidere, conformemente alla sua concezione della tutela della sanità pubblica, di autorizzare o meno naturoterapisti non in possesso di un tale diploma di laurea all'esercizio di attività a carattere medico, eventualmente fissando i presupposti che essi devono soddisfare relativamente all'esperienza o alla qualifica.

    49 Tuttavia, la valutazione svolta dal legislatore austriaco dei rischi per la sanità pubblica che potrebbe comportare l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker, ai sensi della normativa tedesca, da parte di persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina può mutare nel corso degli anni, in particolare in funzione dei progressi realizzati per quanto attiene alla conoscenza dei metodi impiegati nell'ambito di tale attività e dei loro effetti sulla salute (v., in tal senso, sentenza Mac Quen e a., citata, punto 36).

    50 Di conseguenza, si deve considerare che una normativa nazionale che, come la legge austriaca relativa alla professione medica, vieta l'esercizio della professione di Heilpraktiker non oltrepassa quanto necessario per conseguire l'obiettivo della protezione della sanità pubblica.

    51 Pertanto, gli artt. 52 e 59 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale siffatta.

    52 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, si deve risolvere la prima questione nel senso che, allo stadio attuale del diritto comunitario, nessuna disposizione di quest'ultimo osta a che uno Stato membro riservi ai titolari di un diploma di laurea in medicina l'esercizio di un'attività come quella di Heilpraktiker ai sensi della normativa tedesca.

    Sulla seconda questione

    53 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli artt. 52 e 59 del Trattato ostino a che uno Stato membro che vieta sul suo territorio l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker, ai sensi della normativa tedesca, da parte di persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina, vieti anche, da un lato, l'organizzazione, da parte di enti non riconosciuti a tal fine, di formazioni all'attività di Heilpraktiker e, dall'altro, la pubblicità a favore di tali formazioni.

    Sul divieto di organizzare formazioni all'attività di Heilpraktiker

    54 E' pacifico che la normativa di uno Stato membro, come la legge austriaca che disciplina le attività di formazione, che riserva ad enti riconosciuti a tal fine l'organizzazione di taluni tipi di formazioni ha l'effetto di ostacolare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini di un altro Stato membro che volessero offrire tali formazioni.

    55 Conformemente alla giurisprudenza rammentata al punto 39 della presente sentenza, occorre esaminare se un provvedimento nazionale che restringe in tal modo l'esercizio di libertà fondamentali garantite dagli artt. 52 e 59 del Trattato possa essere giustificato alla luce delle quattro condizioni elaborate dalla giurisprudenza della Corte.

    56 Si deve al riguardo constatare, in primo luogo, che il divieto imposto dalla legge austriaca che disciplina le attività di formazione agli enti non riconosciuti a tal fine di organizzare formazioni all'attività di Heilpraktiker si applica indipendentemente dalla cittadinanza e dello Stato membro di stabilimento delle persone alle quali si rivolge.

    57 In secondo luogo, per quanto riguarda il problema dell'esistenza di un motivo imperativo di interesse pubblico che possa giustificare tale divieto, occorre anzitutto esaminare se quest'ultimo possa essere giustificato dall'obiettivo della protezione della sanità pubblica.

    58 Al riguardo si deve osservare che tale divieto potrebbe essere considerato direttamente giustificato dal detto obiettivo solo se il carattere pericoloso di queste formazioni per la sanità pubblica fosse dimostrato alla luce del loro contenuto, il che non si verifica.

    59 Si deve constatare che il detto divieto deriva piuttosto, come risulta dalle motivazioni della legge austriaca che disciplina le attività di formazione, dal fatto che la professione di Heilpraktiker non è riconosciuta in quanto tale in Austria, dato che essa consiste nell'esercizio di attività considerate come rientranti nell'esercizio della professione medica, a sua volta riservato ai titolari di un diploma di laurea in medicina.

    60 Occorre quindi esaminare se, come sostenuto dal sig. Gräbner, dai governi austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, uno Stato membro possa vietare l'organizzazione di formazioni all'attività di Heilpraktiker da parte di enti non riconosciuti a tal fine, in quanto lo stesso esercizio della professione di Heilpraktiker è vietato in tale Stato membro.

    61 Si deve al riguardo rilevare, come ha fatto l'avvocato generale al paragrafo 87 delle sue conclusioni, che, se il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro vieti l'esercizio della professione di Heilpraktiker, esso deve altresì riconoscere a tale Stato la possibilità di imporre tale divieto in modo coerente e credibile. Pertanto, la necessità di preservare l'efficacia di un provvedimento nazionale conforme al diritto comunitario come il divieto di esercitare la professione di Heilpraktiker, necessità giustificata dall'obiettivo di tutelare la sanità pubblica, può essere considerata un motivo imperativo di interesse pubblico.

    62 Ora, in terzo luogo, il divieto delle formazioni all'attività di Heilpraktiker, salvo le formazioni che potrebbero essere organizzate da enti abilitati ad offrire formazioni nel settore medico, può essere considerata uno strumento idoneo a garantire l'efficacia del provvedimento nazionale che vieta l'esercizio della professione di Heilpraktiker.

    63 Occorre quindi esaminare, in quarto luogo, se il divieto imposto agli enti non riconosciuti a tal fine di organizzare formazioni all'attività di Heilpraktiker sia necessario e proporzionato alla luce dell'obiettivo che esso persegue.

    64 Al riguardo si deve rilevare che non tutte le modalità pratiche secondo cui può essere offerta in uno Stato membro la formazione all'attività di Heilpraktiker incidono necessariamente sull'efficacia del provvedimento nazionale che dispone il divieto di tale professione nel detto Stato membro.

    65 Infatti, l'efficacia di tale provvedimento di divieto può essere limitata solo dalle modalità di formazione idonee ad ingenerare una confusione nella percezione del pubblico in merito al problema di sapere se l'attività oggetto di questa formazione possa essere legalmente esercitata a titolo professionale sul territorio dello Stato membro in cui quest'ultima si svolge.

    66 Spetta al giudice nazionale valutare nel caso di specie se, alla luce di tale criterio, considerato il fatto che la formazione di cui trattasi nella causa principale deve svolgersi essenzialmente in Germania e che il sig. Gräbner sapeva che la professione di Heilpraktiker non poteva essere esercitata in Austria, l'esecuzione del contratto riguardante la formazione all'attività di Heilpraktiker possa incidere sull'efficacia del provvedimento nazionale che vieta l'esercizio di tale professione e, in caso di soluzione affermativa, decidere, conformemente al suo ordinamento nazionale, se tale contratto debba essere per questo considerato nullo.

    Sul divieto di fare pubblicità per formazioni all'attività di Heilpraktiker

    67 Occorre osservare, in via preliminare, che, in risposta ad un quesito posto dalla Corte, il governo austriaco ha segnalato che la pubblicità per una formazione di Heilpraktiker offerta in un altro Stato membro non forma oggetto del divieto di pubblicità previsto in Austria per questo tipo di formazione dalla legge austriaca che disciplina le attività di formazione, dato che, conformemente alla sua finalità, la detta legge riguarderebbe solo gli enti che intendono impartire una formazione in Austria.

    68 Nel caso in cui il giudice del rinvio non accogliesse questa interpretazione della portata della legge austriaca che disciplina le attività di formazione, occorre rilevare, anzitutto, che il divieto della pubblicità in uno Stato membro per una formazione di Heilpraktiker impartita in un altro Stato membro rappresenta una misura che ostacola l'esercizio della libera prestazione di servizi da parte dei cittadini di quest'ultimo Stato membro e che non è giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico. Infatti, una siffatta pubblicità, poiché precisa il luogo in cui tale formazione deve svolgersi e menziona il fatto che la professione di Heilpraktiker non può essere esercitata nel primo Stato membro, non può incidere sull'efficacia della misura nazionale che vieta in quest'ultimo l'esercizio della professione di Heilpraktiker.

    69 Per quanto riguarda il divieto, previsto in uno Stato membro, della pubblicità per una formazione all'attività di Heilpraktiker che può essere impartita, almeno in parte, sul suo territorio, esso rappresenta un ostacolo giustificato se attinente a modalità di formazione altresì vietate nel detto Stato membro conformemente al Trattato.

    70 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda questione nel senso che gli artt. 52 e 59 del Trattato non ostano

    - a che uno Stato membro il quale vieta sul suo territorio l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker, ai sensi della normativa tedesca, a persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina vieti altresì l'organizzazione sul suo territorio, da parte di enti non autorizzati a tal fine, di formazioni a tale attività, a condizione che questo divieto sia applicato in modo da riguardare solo le modalità di organizzazione delle dette formazioni idonee ad ingenerare una confusione nella percezione del pubblico in merito al problema di sapere se la professione di Heilpraktiker possa essere legalmente praticata sul territorio dello Stato membro in cui si svolge la formazione;

    - a che uno Stato membro il quale vieta sul suo territorio l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker a persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina nonché le formazioni all'attività di Heilpraktiker vieti altresì la pubblicità di siffatte formazioni impartite sul suo territorio se tale pubblicità riguarda modalità di formazione a loro volta vietate nel detto Stato membro conformemente al Trattato.

    Tuttavia, l'art. 59 del Trattato osta a che uno Stato membro il quale vieta sul suo territorio l'esercizio della professione di Heilpraktiker, nonché le formazioni all'attività di Heilpraktiker, vieti altresì la pubblicità di tali formazioni impartite in un altro Stato membro, qualora la detta pubblicità precisi il luogo in cui la formazione si deve svolgere e menzioni il fatto che la professione di Heilpraktiker non può essere esercitata nel primo Stato membro.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    71 Le spese sostenute dai governi austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 13 luglio 2000, dichiara:

    1) Allo stadio attuale del diritto comunitario, nessuna disposizione di quest'ultimo osta a che uno Stato membro riservi ai titolari di un diploma di laurea in medicina l'esercizio di un'attività come quella di «Heilpraktiker» (guaritore o naturoterapista) ai sensi della normativa tedesca.

    2) Gli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE) non ostano

    - a che uno Stato membro il quale vieta sul suo territorio l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker, ai sensi della normativa tedesca, a persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina vieti altresì l'organizzazione sul suo territorio, da parte di enti non autorizzati a tal fine, di formazioni a tale attività, a condizione che questo divieto sia applicato in modo da riguardare solo le modalità di organizzazione delle dette formazioni idonee ad ingenerare una confusione nella percezione del pubblico in merito al problema di sapere se la professione di Heilpraktiker possa essere legalmente praticata sul territorio dello Stato membro in cui si svolge la formazione;

    - a che uno Stato membro il quale vieta sul suo territorio l'esercizio dell'attività di Heilpraktiker a persone diverse dai titolari di un diploma di laurea in medicina nonché le formazioni all'attività di Heilpraktiker vieti altresì la pubblicità di siffatte formazioni impartite sul suo territorio se tale pubblicità riguarda modalità di formazione a loro volta vietate nel detto Stato membro conformemente al Trattato.

    Tuttavia, l'art. 59 del Trattato osta a che uno Stato membro il quale vieti sul suo territorio l'esercizio della professione di Heilpraktiker, nonché le formazioni all'attività di Heilpraktiker, vieti altresì la pubblicità di tali formazioni impartite in un altro Stato membro, qualora la detta pubblicità precisi il luogo in cui la formazione si deve svolgere e menzioni il fatto che la professione di Heilpraktiker non può essere esercitata nel primo Stato membro.

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