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Document 62000CJ0282

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 maggio 2003.
    Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR) contro Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas SA (Sinaga).
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Judicial da Comarca de Ponta Delgada - Portogallo.
    Zucchero - Decisione 91/315/CEE - Programma POSEIMA - Misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera - Regolamento (CEE) n.1600/92 - Spedizioni verso il resto della Comunità di zucchero bianco prodotto alle Azzorre a partire da barbabietole raccolte sul posto o a partire da zucchero greggio di barbabietola importato in esenzione da prelievo e/o di diritti doganali - Nozione di trasformazione di prodotti - Nozione di spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.
    Causa C-282/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-04741

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:277

    62000J0282

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 maggio 2003. - Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR) contro Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas SA (Sinaga). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Judicial da Comarca de Ponta Delgada - Portogallo. - Zucchero - Decisione 91/315/CEE - Programma POSEIMA - Misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera - Regolamento (CEE) n.1600/92 - Spedizioni verso il resto della Comunità di zucchero bianco prodotto alle Azzorre a partire da barbabietole raccolte sul posto o a partire da zucchero greggio di barbabietola importato in esenzione da prelievo e/o di diritti doganali - Nozione di trasformazione di prodotti - Nozione di spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità. - Causa C-282/00.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-04741


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Regolamento n. 1600/92 relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli - Art. 8, secondo comma - Nozione di «trasformazione di un prodotto» - Raffinazione di zucchero greggio di barbabietola per ottenere zucchero bianco - Inclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 1600/92, art. 8, secondo comma)

    2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Regolamento n. 1600/92 relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli - Art. 8, secondo comma - Nozione di «spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità»

    (Regolamento del Consiglio n. 1600/92, art. 8, secondo comma)

    3. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Regolamento n. 1600/92 relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli - Zucchero bianco prodotto nelle Azzorre a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre e che beneficiano di aiuti previsti all'art. 25 - Spedizione verso la parte continentale del Portogallo - Ammissibilità - Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 1600/92, art. 25)

    4. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Zucchero - Regolamento n. 1600/92 relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli - Zucchero bianco prodotto nelle Azzorre a partire da zucchero greggio di barbabietola importato sotto il regime specifico di approvvigionamento istituito dal titolo I - Spedizione verso la parte continentale del Portogallo - Ammissibilità - Presupposti

    (Regolamento del Consiglio n. 1600/92, titolo I, art. 8, n. 2)

    Massima


    1. La raffinazione di zucchero greggio di barbabietola per ottenere zucchero bianco dev'essere considerata trasformazione di un prodotto ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli, dato che, da una parte, tale raffinazione rappresenta uno stadio di fabbricazione importante e, dall'altra, la normativa comunitaria tiene conto delle differenze obiettive tra lo zucchero greggio e lo zucchero bianco.

    ( v. punti 38-39, dispositivo 1 )

    2. Costituiscono spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli, le spedizioni che il 1° luglio 1992, al momento dell'entrata in vigore di tale regolamento, rivestivano carattere attuale, regolare e significativo. Infatti, se il legislatore comunitario ha voluto tener conto delle correnti di scambio tradizionali, ciò non è avvenuto allo scopo di riconoscere diritti storici, bensì al fine di evitare che l'istituzione del regime specifico di approvvigionamento, concepito nell'interesse di tali isole, portasse alla perdita di mercati sui quali le loro produzioni venivano regolarmente smerciate. Ne consegue che le spedizioni di zucchero devono rispondere a condizioni relativamente restrittive per poter essere qualificate correnti di scambi tradizionali o spedizioni tradizionali. Tali condizioni attengono sia all'importanza sia alla regolarità e all'attualità delle spedizioni di cui trattasi. Spedizioni sporadiche e insignificanti che abbiano avuto luogo in passato non possono soddisfare tali condizioni.

    ( v. punti 43-44, 49, dispositivo 2 )

    3. Il diritto comunitario non osta alla spedizione verso la parte continentale del Portogallo di zucchero bianco prodotto nelle Azzorre a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre e che beneficia, nel limite di una produzione annua di 10 000 tonnellate, di aiuti comunitari previsti all'art. 25 del regolamento n. 1600/92, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli. Infatti, in assenza di un divieto esplicito e alla luce del principio fondamentale della libera circolazione delle merci, risulta che la spedizione di zucchero ricavato da barbabietole raccolte nelle Azzorre verso il resto della Comunità non è soggetta ad alcuna restrizione.

    ( v. punti 55, 62, dispositivo 3 )

    4. Il diritto comunitario non osta alla spedizione verso la parte continentale del Portogallo di zucchero bianco prodotto nelle Azzorre a partire da zucchero greggio di barbabietola importato sotto il regime specifico di approvvigionamento previsto dal titolo I del regolamento n. 1600/92, sempreché essa corrisponda a spedizioni tradizionali ai sensi dell'art. 8, secondo comma, di tale regolamento.

    ( v. punto 68, dispositivo 4 )

    Parti


    Nel procedimento C-282/00,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dal Tribunal Judicial da Comarca de Ponta Delgada (Portogallo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR)

    e

    Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas SA (Sinaga),

    domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1992, n. 1600, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madeira per taluni prodotti agricoli (GU L 173, pag. 1),

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, P. Jann e S. von Bahr (relatore), giudici,

    avvocato generale: sig. J. Mischo

    cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate per:

    - la Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR), dal sig. P. Reis, advogado;

    - la Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas SA (Sinaga), dai sigg. M. Marques Mendes e R. Bastos, advogados, nonché dalla sig.ra M.L. Duarte, professore di diritto;

    - il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes, in qualità di agente;

    - la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.M. Alves Vieira e dal sig. G. Berscheid, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR), rappresentata dal sig. P. Reis, della Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas SA (Sinaga), rappresentata dagli avv.ti M. Marques Mendes e R. Bastos nonché dalla sig.ra M.L. Duarte, del governo portoghese, rappresentato dal sig. L. Fernandes, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra A.M. Alves Vieira e dal sig. G. Berscheid, assistiti dal sig N. Castro Marques, advogado, all'udienza del 21 marzo 2002,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 maggio 2002,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 11 luglio 2000, pervenuta in cancelleria il 17 luglio successivo, il Tribunal Judicial da Comarca de Ponta Delgada ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1992, n. 1600, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madeira per taluni prodotti agricoli (GU L 173, pag. 1).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Refinarias de Açúcar Reunidas SA (in prosieguo: la «RAR»), con sede in Porto (Portogallo), e la Sociedade de Indústrias Agricolas Açoreanas SA (in prosieguo: la «Sinaga»), con sede in Ponta Delgada, Azzorre, a proposito della commercializzazione da parte della Sinaga, nella parte continentale del Portogallo, di zucchero bianco prodotto a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre e che hanno beneficiato dell'aiuto alla trasformazione istituito dal programma POSEIMA, o a partire da zucchero greggio di barbabietole importato in esenzione dal prelievo e/o dal dazio doganale ai sensi di tale programma.

    Quadro normativo

    3 La decisione del Consiglio 26 giugno 1991, 91/315/CEE, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madeira e delle Azzorre (POSEIMA) (GU L 171, pag. 10), al primo considerando ricorda che le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madeira sono politicamente ed economicamente integrate nella Comunità in applicazione dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302; in prosieguo: l'«atto di adesione»), il quale ha tuttavia riconosciuto determinate caratteristiche specifiche di queste regioni derogando, in modo puntuale, all'applicazione delle politiche comuni.

    4 L'art. 1 della decisione 91/315 dispone:

    «1. E' istituito un programma d'azione per Madeira e per le Azzorre, in seguito denominato "programma POSEIMA" (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madeira e delle Azzorre), quale figura nell'allegato. Il programma è applicabile alle misure regolamentari ed agli impegni finanziari.

    2. Nel quadro delle competenze ad esso attribuite dal trattato, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie all'esecuzione del programma ed invita la Commissione a sottoporgli, al più presto, proposte al riguardo».

    5 Il programma POSEIMA, che figura nell'allegato alla decisione 91/315, contiene un titolo I, «Principi generali», che comprende i punti da 1 a 4.

    6 Secondo il punto 1 del programma POSEIMA, questo è basato sul doppio principio dell'appartenenza delle Azzorre e di Madeira alla Comunità e del riconoscimento della realtà regionale, caratterizzata dalle specificità e dai condizionamenti particolari delle regioni interessate rispetto all'insieme della Comunità.

    7 Conformemente al punto 3.1 del programma POSEIMA, questo sostiene la realizzazione degli obiettivi generali del Trattato, contribuendo al conseguimento degli obiettivi particolari seguenti:

    - un migliore inserimento delle Azzorre e di Madeira nella Comunità, definendo un quadro appropriato per l'applicazione delle politiche comuni in queste regioni;

    - la piena partecipazione delle Azzorre e di Madeira alla dinamica del mercato interno, attraverso l'utilizzazione ottimale delle regolamentazioni e degli strumenti comunitari esistenti;

    - il contributo in tal modo al recupero economico e sociale delle Azzorre e di Madeira, in particolare attraverso il finanziamento comunitario delle misure specifiche previste dal programma POSEIMA.

    8 A tenore del punto 4 del programma POSEIMA le misure e azioni previste da tale programma devono consentire di tener conto delle caratteristiche specifiche e dei condizionamenti delle Azzorre e di Madeira, senza ledere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario.

    9 Il titolo IV del programma POSEIMA, che comprende i punti da 9 a 12, contiene misure specifiche dirette ad ovviare alla situazione geografica di eccezione delle Azzorre e di Madeira.

    10 Secondo il punto 9.1 del programma POSEIMA, il Consiglio o la Commissione - a seconda dei casi - decideranno azioni previste nei punti da 9.2 a 9.5 e dirette ad attenuare l'impatto dei costi supplementari dell'approvvigionamento di prodotti agricoli, connessi alla lontananza e all'insularità delle Azzorre e di Madeira.

    11 Ai sensi del punto 9.2 del programma POSEIMA:

    «Per i prodotti agricoli essenziali al consumo o alla trasformazione in entrambi gli arcipelaghi, quest'azione comunitaria consisterà, nei limiti delle necessità del mercato delle Azzorre e di Madeira, tenuto conto delle produzioni locali e delle correnti di scambio tradizionali e provvedendo a preservare la parte degli approvvigionamenti dei prodotti provenienti dal resto della Comunità:

    - nell'esonero dal prelievo e/o dal dazio doganale e dagli importi, previsti dall'art. 240 dell'atto di adesione, dei prodotti originari dei paesi terzi;

    - nel consentire, a condizioni equivalenti e senza applicare gli importi previsti dal suddetto art. 240, la fornitura di prodotti comunitari consegnati all'intervento o disponibili sul mercato della Comunità.

    L'applicazione di questo sistema si fonderà sui principi seguenti:

    - i quantitativi oggetto di questo sistema di approvvigionamento saranno determinati annualmente nel quadro dei bilanci previsionali;

    - occorrerà controllare fino al consumatore finale che le misure disposte si ripercuotano effettivamente sia sul livello dei costi di produzione sia su quello dei prezzi al consumo;

    - per l'approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il sistema resterà d'applicazione fino al momento in cui lo sviluppo della produzione locale di barbabietole da zucchero permetterà di soddisfare le necessità del mercato locale, affinché il volume totale di zucchero raffinato delle Azzorre non superi le 10 000 tonnellate;

    - (...)».

    12 Il titolo V del programma POSEIMA, che comprende i punti da 13 a 16, contiene misure specifiche a favore delle produzioni delle Azzorre e di Madeira.

    13 Secondo il punto 14.4, primo trattino, del programma POSEIMA, le misure dirette a contribuire al sostegno della produzione locale delle barbabietole da zucchero delle Azzorre potranno assumere la forma di:

    - un aiuto forfettario per ettaro, per sviluppare la produzione locale nei limiti di un volume corrispondente a una produzione di zucchero di 10 000 tonnellate;

    - un aiuto specifico alla trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole prodotte in loco onde stabilizzare i costi di approvvigionamento.

    14 A seguito dell'adozione della decisione 91/315, il Consiglio ha emanato il regolamento n. 1600/92.

    15 Secondo il dodicesimo considerando del regolamento n. 1600/92, le misure specifiche per le Azzorre devono segnatamente contribuire a migliorare le condizioni di produzione della barbabietola da zucchero e la competitività dell'industria zuccheriera locale, nei limiti di determinati quantitativi.

    16 Sotto il titolo I del regolamento n. 1600/92, «Regime specifico di approvvigionamento», figurano gli artt. da 2 a 10 di tale regolamento.

    17 L'art. 2 del regolamento n. 1600/92 così dispone:

    «Per i prodotti agricoli destinati al consumo umano e alla trasformazione, elencati nell'allegato I per le Azzorre e nell'allegato II per Madeira, vengono elaborati, per ogni campagna, bilanci previsionali di approvvigionamento. Questi ultimi possono essere riveduti nel corso della campagna, in base all'andamento del fabbisogno locale. La valutazione delle necessità delle industrie di trasformazione o di condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il resto della Comunità può formare oggetto di bilanci di previsione distinti».

    18 L'art. 3 del regolamento n. 1600/92 così dispone:

    «1. In caso d'importazione diretta nelle Azzorre e a Madeira di prodotti originari di paesi terzi e compresi nel regime specifico di approvvigionamento, non viene applicato alcun prelievo o dazio doganale, limitatamente ai quantitativi stabiliti nel bilancio di approvvigionamento.

    2. Al fine di soddisfare, sul piano qualitativo e quantitativo nonché sotto il profilo dei prezzi, le necessità accertate conformemente all'art. 2, e provvedendo a preservare la parte degli approvvigionamenti dei prodotti provenienti dalla Comunità, l'approvvigionamento delle summenzionate regioni viene assicurato anche mediante la fornitura di prodotti comunitari detenuti nei pubblici ammassi in virtù delle misure d'intervento o disponibili sul mercato comunitario; detta fornitura deve essere realizzata a condizioni che equivalgano per l'utilizzatore finale al vantaggio consistente nell'esenzione dai dazi d'importazione per i prodotti originari di paesi terzi.

    Le condizioni di tali forniture vengono stabilite prendendo in considerazione i costi delle varie fonti di approvvigionamento ed i prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi.

    3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 4, il regime di cui al presente articolo viene applicato tenendo conto, in particolare:

    - delle necessità specifiche delle regioni in causa e, qualora si tratti di prodotti destinati alla trasformazione, dei rispettivi requisiti qualitativi;

    - delle correnti di scambio tradizionalmente esistenti con il resto della Comunità.

    4. Per l'approvvigionamento delle Azzorre in zucchero greggio, il fabbisogno viene valutato prendendo in considerazione l'andamento della produzione locale di barbabietole. I quantitativi che fruiscono del regime di approvvigionamento vengono calcolati in modo che il volume totale annuo di zucchero raffinato nelle Azzorre non sia superiore a 10 000 tonnellate.

    L'art. 9 del regolamento (CEE) n. 1785/81 non è applicabile alle Azzorre».

    19 Ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 1600/92:

    «Il beneficio del regime di approvvigionamento di cui agli artt. 2 e 3 è subordinato alla ripercussione effettiva, fino allo stadio dell'utilizzatore finale, del vantaggio economico consistente nell'esenzione dal prelievo e/o dal dazio doganale, ovvero nell'aiuto comunitario, in caso di approvvigionamento a partire dal resto della Comunità».

    20 L'art. 8 del regolamento n. 1600/92 così dispone:

    «I prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento istituito dal presente titolo non possono essere riesportati verso i paesi terzi, né rispediti verso il resto della Comunità.

    In caso di trasformazione di detti prodotti nelle Azzorre o a Madeira, tale divieto non è applicabile alle esportazioni tradizionali verso i paesi terzi né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità».

    21 Ai sensi del sesto considerando del regolamento n. 1600/92, i divieti di rispedizione verso altre parti della Comunità e di riesportazione verso i paesi terzi hanno lo scopo di evitare deviazioni di traffico di prodotti beneficiari del regime specifico di approvvigionamento.

    22 Il titolo II del regolamento n. 1600/92 reca l'intestazione «Misure a favore delle produzioni delle Azzorre e di Madeira». In esso è contenuta la sezione 3, relativa alle misure a favore delle produzioni delle Azzorre, la quale comprende i punti da 24 a 30 del regolamento.

    23 L'art. 25 del regolamento n. 1600/92 così dispone:

    «1. E' concesso un aiuto forfettario all'ettaro per lo sviluppo della produzione di barbabietole da zucchero, limitatamente a una superficie corrispondente a una produzione annua di 10 000 tonnellate di zucchero bianco.

    L'importo dell'aiuto è pari a 500 ecu per ettaro di superficie seminata e sottoposta a raccolta.

    2. E' concesso un aiuto specifico per la trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre, limitatamente a una produzione globale annua di 10 000 tonnellate di zucchero raffinato.

    L'importo dell'aiuto è pari a 10 ecu per 100 kg di zucchero raffinato, ma può essere modificato secondo la procedura di cui al paragrafo 3.

    3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'art. 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81».

    La controversia di cui alla causa a qua

    24 La Sinaga gestisce un'unità di produzione di zucchero situata nella regione autonoma delle Azzorre. Essa opera nella raffinazione dello zucchero fabbricandolo sia a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre sia a partire da zucchero greggio importato. Per tale attività beneficia allo stesso tempo dell'aiuto alla trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre, ai sensi dell'art. 25 del regolamento n. 1600/92, e dell'esenzione dal prelievo e/o dal dazio doganale sullo zucchero greggio di barbabietole importate ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.

    25 L'unità di produzione e di raffinazione di zucchero della regione autonoma delle Azzorre di cui trattasi, che attualmente reca la denominazione Sinaga, ha proceduto dal 1907 alla vendita dello zucchero verso l'esterno delle Azzorre nei quantitativi indicati in un tabella riprodotta nell'ordinanza di rinvio.

    26 La RAR produce zucchero bianco nel territorio continentale del Portogallo e lo mette in commercio. Essa ha chiesto al Tribunal Judicial da Comarca de Ponta Delgada di intimare alla Sinaga di astenersi dal commercializzare nella parte continentale del Portogallo lo zucchero bianco proveniente dallo zucchero greggio da quest'ultima importato in esenzione dal prelievo e/o dal dazio doganale ai sensi del programma POSEIMA o che ha beneficiato dell'aiuto alla trasformazione istituito da tale programma. La RAR ritiene che tale zucchero sia destinato esclusivamente all'approvvigionamento e al consumo della regione autonoma delle Azzorre.

    Le questioni pregiudiziali

    27 Nutrendo dubbi circa l'interpretazione da dare agli artt. 2, 3 e 8 del regolamento n. 1600/92 e considerando l'interpretazione di tali articoli necessaria per dirimere la controversia, il Tribunal Judicial da Comarca de Ponta Delgada ha deciso di sospendere il procedimento dinanzi ad esso pendente e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se l'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1992, n. 1600, si applichi:

    i) allo zucchero trasformato a partire da zucchero greggio (zucchero propriamente detto, prodotto o con le barbabietole locali o con zucchero greggio importato) o

    ii) unicamente a quello incorporato nei prodotti che lo contengono (ad es. dolci da forno, bibite, e così via); in pratica, quale sia la portata da attribuire all'espressione "trasformazione di prodotti" contenuta nella detta disposizione.

    2) Se le vendite [di zucchero realizzate dall'unità di produzione attualmente gestita dalla Sinaga all'esterno delle Azzorre a partire dal 1907] menzionate [nella tabella riprodotta nell'ordinanza di rinvio] siano idonee a far riscontro ai concetti di "correnti di scambio tradizionalmente esistenti", di "esportazioni tradizionali" o di "spedizioni tradizionali" verso "il resto della Comunità", figuranti negli artt. 3, n. 3, secondo trattino, e 8, n. 2, dello stesso regolamento.

    3) Indipendentemente dalla soluzione che sarà data alla questioni precedenti, se la normativa applicabile dal settembre 1998 fino alla data odierna consenta alla Sinaga di porre in vendita nel Portogallo continentale zucchero da essa prodotto a partire da barbabietole coltivate nelle Azzorre e per la cui produzione fruisce di aiuti comunitari in forza del programma Poseima.

    4) Sempre indipendentemente dalla soluzione che sarà data alle questioni precedenti, se la normativa applicabile dal settembre 1998 fino alla data odierna consenta alla Sinaga di porre in vendita nel Portogallo continentale zucchero da essa prodotto a partire da zucchero greggio importato in esenzione da dazi compensativi in forza dello stesso programma Poseima».

    Sulla prima questione

    28 Con la prima questione, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se la raffinazione di zucchero greggio di barbabietola al fine di ottenere zucchero bianco costituisca la trasformazione di un prodotto ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1600/92.

    29 A questo proposito si deve fare presente che l'art. 8 del regolamento n. 1600/92 è inteso a determinare le condizioni di circolazione dei prodotti importati in esenzione da prelievi e/o da dazi doganali ai sensi del regime specifico di approvvigionamento previsto dal medesimo regolamento.

    30 Ai fini dell'interpretazione della nozione di «trasformazione di tali prodotti» contenuta nell'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1600/92, occorre fare riferimento alle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).

    31 Ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 2913/92, «[u]na merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione».

    32 Da tale articolo risulta che la trasformazione di un prodotto deve rappresentare, quantomeno, un stadio importante di fabbricazione.

    33 Una siffatta interpretazione della nozione di trasformazione di un prodotto appare conforme all'accezione abituale dei termini utilizzati, i quali implicano una modifica importante del prodotto, e di essa va tenuto conto ai fini dell'interpretazione degli stessi termini utilizzati dall'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1600/92.

    34 Si deve rilevare che la raffinazione di zucchero greggio per ottenere lo zucchero bianco destinato al consumatore finale comporta un procedimento elaborato alla conclusione del quale viene ottenuto un prodotto che presenta qualità obiettive differenti dal prodotto originale e che rientra in differenti settori di utilizzazione.

    35 Si deve aggiungere che la normativa comunitaria tiene conto delle differenze obiettive tra lo zucchero greggio e lo zucchero bianco.

    36 Pertanto, il regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1981, n. 1785, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 177, pag. 4), all'art. 1, n. 2, contiene una definizione diversa degli zuccheri bianchi e degli zuccheri greggi e dispone, altresì, regole in parte diverse per quanto riguarda tali due tipi di zuccheri.

    37 Del resto, lo zucchero greggio, di canna o di barbabietole, e lo zucchero bianco ricadono sotto differenti voci della nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

    38 Si deve pertanto constatare, da un lato, che la raffinazione dello zucchero greggio per ottenere zucchero bianco rappresenta una fase di fabbricazione importante e, dall'altro, che le norme di regolamento comunitarie tengono conto delle differenze obiettive tra lo zucchero greggio e lo zucchero bianco.

    39 Ciò considerato, la prima questione va risolta nel senso che la raffinazione dello zucchero greggio di barbabietola per ottenere zucchero bianco dev'essere considerata trasformazione di un prodotto ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1600/92.

    Sulla seconda questione

    40 Con la seconda questione il giudice a quo vuole in sostanza sapere se le spedizioni di zucchero dalle Azzorre verso la parte continentale del Portogallo e verso Madeira realizzate tra il 1907 e il 1992 e indicate nella tabella riprodotta nell'ordinanza di rinvio debbano essere considerate «spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità» ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1600/92.

    41 Conformemente all'art. 3, n. 3, del regolamento n. 1600/92, il regime specifico di approvvigionamento deve essere attuato in modo da tener conto delle correnti tradizionali di scambio con la Comunità.

    42 Così all'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1600/92 viene previsto che il divieto di riesportazione verso i paesi terzi e di rispedizione verso il resto della Comunità non si applica, in caso di trasformazione nelle Azzorre di prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, né alle esportazioni tradizionali né alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità.

    43 Come affermato dall'avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, se il legislatore comunitario ha voluto tener conto delle correnti di scambio tradizionali, ciò non è avvenuto allo scopo di riconoscere diritti storici, bensì al fine di evitare che l'istituzione del regime specifico di approvvigionamento, concepito nell'interesse delle Azzorre, portasse alla perdita di mercati sui quali la loro produzione veniva regolarmente smerciata.

    44 Ne consegue che le spedizioni di zucchero devono rispondere a condizioni relativamente restrittive per poter essere qualificate correnti di scambi tradizionali o spedizioni tradizionali. Tali condizioni attengono sia all'importanza sia alla regolarità e all'attualità delle spedizioni di cui trattasi. Infatti, spedizioni sporadiche e insignificanti che abbiano avuto luogo in passato non possono soddisfare tali condizioni.

    45 Al fine di stabilire se le spedizioni di zucchero verso la parte continentale del Portogallo e verso Madeira realizzate tra il 1907 e il 1992 e considerate nella tabella riprodotta nell'ordinanza di rinvio costituiscano spedizioni tradizionali, occorre pertanto stabilire se, al momento dell'attuazione del programma POSEIMA mediante il regolamento n. 1600/92, entrato in vigore il 1° luglio 1992, le dette spedizioni rivestivano carattere attuale, regolare e significativo.

    46 Per quanto riguarda la valutazione dei fatti che risultano dall'ordinanza di rinvio, occorre ricordare che, nell'ambito di un procedimento in forza dell'art. 234 CE, basato su una netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, ogni valutazione dei fatti di causa rientra nella competenza del giudice nazionale (sentenze 15 novembre 1979, causa 36/79, Denkavit, Racc. pag. 3439, punto 12; 16 luglio 1998, causa C-235/95, Dumon e Froment, Racc. pag. I-4531, punto 25, e 5 ottobre 1999, cause riunite C-178/98 e C-177/98, Lirussi e Bizzaro, Racc. pag. I-6881, punto 37).

    47 La Corte non è quindi competente a pronunciarsi sui fatti della causa a qua o ad applicare a provvedimenti o a situazioni nazionali le norme comunitarie di cui essa ha fornito l'interpretazione, dato che tali questioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice nazionale (v. sentenze 19 dicembre 1968, causa 13/68, Salgoil, Racc. pag. 601, in particolare pag. 612; 23 gennaio 1975, causa 51/74, Van der Hulst, Racc. pag. 79, punto 12; 8 febbraio 1990, causa C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Racc. pag. I-285, punto 11, e Lirussi e Bizzaro, già citata, punto 38).

    48 Si deve aggiungere che il giudice a quo, anche se giunge alla conclusione che le spedizioni effettuate dal 1907 al 1992 e riprodotte nella tabella costituivano spedizioni tradizionali, qualora dovesse esaminare successive spedizioni, dovrà parimenti assicurarsi che tali spedizioni abbiano conservato la suddetta specifica qualità di spedizioni tradizionali.

    49 Ciò considerato, la seconda questione va risolta nel senso che costituiscono spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1600/92, spedizioni che, al momento dell'entrata in vigore di tale regolamento, al 1° luglio 1992, rivestivano carattere attuale, regolare e significativo. Spetta al giudice a quo valutare se tale fosse il caso delle spedizioni di zucchero dalle Azzorre verso la parte continentale del Portogallo e verso Madeira realizzate tra il 1907 e il 1992 e indicate nella tabella riprodotta nell'ordinanza di rinvio.

    Sulla terza questione

    50 Con la terza questione il giudice a quo vuol sapere se il diritto comunitario osti alla spedizione verso la parte continentale del Portogallo di zucchero bianco prodotto nelle Azzorre a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre e che beneficia degli aiuti comunitari previsti dall'art. 25 del regolamento n. 1600/92.

    51 Si deve a questo proposito ricordare che l'art. 8 del regolamento n. 1600/92 vieta la rispedizione verso il resto della Comunità dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento istituito ai sensi dell'art. 1 di tale regolamento.

    52 Orbene, lo zucchero prodotto a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre non fa parte dei prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento istituito dal titolo I del regolamento n. 1600/92.

    53 Conformemente all'art. 25 di tale regolamento, che figura nel titolo II del medesimo, relativo alle misure a favore delle produzioni delle Azzorre e di Madeira, vengono concessi, da un lato, un aiuto forfettario all'ettaro per lo sviluppo della produzione di barbabietole da zucchero e, dall'altro, un aiuto specifico per la trasformazione in zucchero bianco delle barbabietole raccolte nelle Azzorre.

    54 L'attribuzione di detti aiuti è limitata ad una produzione globale annua per le Azzorre di 10 000 tonnellate di zucchero bianco. Per contro, nessuna disposizione del regolamento n. 1600/92 vieta di spedire verso il resto della Comunità lo zucchero prodotto a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre.

    55 In assenza di un divieto esplicito e alla luce del principio fondamentale della libera circolazione delle merci, risulta che la spedizione di zucchero ricavato da barbabietole raccolte nelle Azzorre verso il resto della Comunità non è soggetta ad alcuna restrizione.

    56 La RAR sostiene tuttavia che, qualora la spedizione di zucchero prodotto a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre verso il resto della Comunità non fosse vietata, la finalità del programma POSEIMA, i cui effetti dovrebbero restare limitati alle Azzorre, risulterebbe snaturata. Facendo in particolare riferimento al punto 9.2 del programma e all'art. 3, n. 4, del regolamento n. 1600/92, la RAR afferma che la produzione locale di barbabietole da zucchero dovrebbe essere presa in considerazione per valutare il fabbisogno di approvvigionamento delle Azzorre. A suo avviso, se la produzione locale permettesse di soddisfare i bisogni del mercato delle Azzorre, l'importazione di zucchero greggio ai sensi delle agevolazioni istituite nell'ambito del citato programma perderebbe la sua ragion d'essere e il programma dovrebbe cessare.

    57 Si deve a questo proposito innanzi tutto ricordare che una dichiarazione comune avente ad oggetto lo sviluppo economico e sociale delle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, allegata all'atto finale del Trattato relativo all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (GU 1985, L 302, pag. 466), ha raccomandato alle istituzioni comunitarie di riservare una particolare attenzione alla realizzazione della politica di sviluppo economico e sociale delle Azzorre e di Madeira perseguita dal governo portoghese e dalle autorità di queste due regioni autonome, il cui scopo è di superare gli svantaggi di queste regioni che derivano dalla loro situazione geografica lontana dal continente europeo, dalla loro particolare orografia, dalle gravi insufficienze infrastrutturali e dal loro ritardo economico.

    58 Si deve altresì ricordare che, conformemente al punto 3.1 del programma POSEIMA, il quale enuncia uno dei principi generali di tale programma, questo deve sostenere la realizzazione degli obiettivi generali del Trattato contribuendo agli obiettivi particolari costituiti dalla realizzazione di un migliore inserimento delle Azzorre e di Madeira nella Comunità, dalla loro piena partecipazione alla dinamica del mercato interno e dal contributo al loro recupero economico e sociale.

    59 Dal punto 3.1 del programma POSEIMA risulta che questo non ha l'obiettivo di compartimentare il mercato dei prodotti agricoli delle Azzorre o di creare ostacoli insormontabili al commercio tra le Azzorre e il resto della Comunità, bensì di contribuire alla partecipazione delle Azzorre alla dinamica del mercato interno concedendo taluni vantaggi a tale arcipelago.

    60 Pertanto, la possibilità di esportare lo zucchero ricavato da barbabietole raccolte nelle Azzorre appare conforme agli obiettivi del programma POSEIMA.

    61 Per quanto riguarda il punto 9.2 del programma POSEIMA e l'art. 3, n. 4, del regolamento n. 1600/92, invocati dalla RAR, si deve constatare che il fatto che la produzione di zucchero a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre sia presa in considerazione per valutare il fabbisogno di approvvigionamento di tale arcipelago, non vuol dire che detto zucchero debba essere necessariamente venduto sul mercato locale. Per contro, la produzione locale di zucchero viene presa in considerazione per determinare il quantitativo di zucchero importato che può beneficiare del regime specifico di approvvigionamento, fermo restando che il volume annuo totale di zucchero raffinato nelle Azzorre non può superare le 10 000 tonnellate. Da tali disposizioni, pertanto, non deriva alcun divieto di esportare lo zucchero ricavato dalle barbabietole raccolte nelle Azzorre.

    62 Tenuto conto di quanto precede, la terza questione deve essere risolta nel senso che il diritto comunitario non osta alla spedizione verso la parte continentale del Portogallo di zucchero bianco prodotto nelle Azzorre a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre e che beneficia, nel limite di una produzione annua di 10 000 tonnellate, di aiuti comunitari a titolo del programma POSEIMA.

    Sulla quarta questione

    63 Con la quarta questione il giudice a quo vuol sapere se il diritto comunitario osti alla spedizione verso la parte continentale del Portogallo di zucchero bianco prodotto nelle Azzorre a partire da zucchero greggio di barbabietola importato sotto il regime specifico di approvvigionamento previsto nel titolo I del regolamento n. 1600/92.

    64 Dall'art. 8, primo comma, del regolamento n. 1600/92 consegue che sono vietate la rispedizione verso il resto della Comunità come pure la riesportazione verso i paesi terzi di zucchero che ha beneficiato del regime specifico di approvvigionamento.

    65 Come risulta dal sesto considerando del regolamento n. 1600/92, tali divieti di rispedizione verso il resto del mercato comunitario e di riesportazione verso i paesi terzi hanno lo scopo di evitare qualsiasi sviamento di traffico per quanto riguarda prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento.

    66 Conformemente all'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1600/92, tale divieto non si applica tuttavia alle spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità in caso di trasformazione nelle Azzorre dei detti prodotti.

    67 Dalla soluzione data alla prima questione consegue che la raffinazione dello zucchero greggio di barbabietola al fine di ottenere zucchero bianco costituisce trasformazione di un prodotto ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del regolamento n. 1600/92.

    68 Ciò considerato, la quarta questione va risolta nel senso che il diritto comunitario non osta alla spedizione verso la parte continentale del Portogallo di zucchero bianco prodotto nelle Azzorre a partire da zucchero greggio di barbabietola importato sotto il regime specifico di approvvigionamento previsto nel titolo I del regolamento n. 1600/92, sempreché essa corrisponda a spedizioni tradizionali ai sensi dell'art. 8, secondo comma, di tale regolamento.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    69 Le spese sostenute dal governo portoghese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal Judicial da Comarca de Ponta Delgada con decisione 11 luglio 2000, dichiara:

    1) La raffinazione di zucchero greggio di barbabietola per ottenere zucchero bianco dev'essere considerata trasformazione di un prodotto ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 giugno 1992, n. 1600, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madeira per taluni prodotti agricoli.

    2) Costituiscono spedizioni tradizionali verso il resto della Comunità, ai sensi dell'art. 8, seconda comma, del regolamento n. 1600/92, le spedizioni che, al momento dell'entrata in vigore di tale regolamento, al 1° luglio 1992, rivestivano carattere attuale, regolare e significativo. Spetta al giudice a quo valutare se tale fosse il caso delle spedizioni di zucchero dalle Azzorre verso la parte continentale del Portogallo e verso Madeira realizzate tra il 1907 e il 1992 e indicate nella tabella riprodotta nell'ordinanza di rinvio.

    3) Il diritto comunitario non osta alla spedizione verso la parte continentale del Portogallo di zucchero bianco prodotto nelle Azzorre a partire da barbabietole raccolte nelle Azzorre e che beneficia, nel limite di una produzione annua di 10 000 tonnellate, degli aiuti comunitari previsti dall'art. 25 del regolamento n. 1600/92.

    4) Il diritto comunitario non osta alla spedizione verso la parte continentale del Portogallo di zucchero bianco prodotto nelle Azzorre a partire da zucchero greggio di barbabietola importato sotto il regime specifico di approvvigionamento previsto nel titolo I del regolamento n. 1600/92, sempreché essa corrisponda a spedizioni tradizionali ai sensi dell'art. 8, secondo comma, di tale regolamento.

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