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Document 62000CJ0255

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 settembre 2002.
Grundig Italiana SpA contro Ministero delle Finanze.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Trento - Italia.
Imposte nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Ripetizione dell'indebito - Normativa nazionale che riduce, retroattivamente, i termini di ricorso - Compatibilità con il principio di effettività.
Causa C-255/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-08003

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:525

62000J0255

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 24 settembre 2002. - Grundig Italiana SpA contro Ministero delle Finanze. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale di Trento - Italia. - Imposte nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Ripetizione dell'indebito - Normativa nazionale che riduce, retroattivamente, i termini di ricorso - Compatibilità con il principio di effettività. - Causa C-255/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-08003


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Diritto comunitario - Effetto diretto - Tributi nazionali incompatibili con il diritto comunitario - Ripetizione - Modalità - Applicazione del diritto nazionale - Termine di prescrizione - Trasformazione in termine di decadenza e riduzione con effetto retroattivo - Inammissibilità in mancanza di un periodo transitorio sufficiente - Caso di specie

Massima


$$Il diritto comunitario osta all'applicazione retroattiva di un termine di decadenza più breve e, eventualmente, più restrittivo per l'attore del termine di ricorso precedentemente applicabile alle domande di rimborso di imposte nazionali incompatibili con il diritto comunitario, quando non è garantito un periodo transitorio sufficiente durante il quale le domande vertenti su importi versati prima dell'entrata in vigore del testo che introduce questo nuovo termine possono ancora essere presentate in osservanza del precedente termine. Un regime transitorio siffatto è indispensabile, posto che l'applicazione immediata a tali domande di un termine di decadenza più breve di quello precedentemente in vigore avrebbe l'effetto di privare retroattivamente taluni interessati del loro diritto al rimborso ovvero di lasciare loro soltanto un termine troppo breve per far valere tale diritto.

Il periodo transitorio dev'essere sufficiente a consentire ai contribuenti che pensavano inizialmente di avvalersi del precedente termine di ricorso di disporre di un tempo ragionevole per reclamare il loro diritto al rimborso, qualora il loro ricorso risulti già tardivo alla luce del nuovo termine.

Nell'ipotesi di sostituzione di un termine di decadenza triennale a un termine di prescrizione quinquennale, un periodo transitorio di 90 giorni dev'essere considerato insufficiente e il periodo transitorio minimo tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a un siffatto rimborso dev'essere valutato pari a sei mesi.

( v. punti 37-38, 42 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-255/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Trento nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Grundig Italiana SpA

e

Ministero delle Finanze,

domanda vertente sull'interpretazione dei principi del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Grundig Italiana SpA, dall'avv. E. Giammarco;

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. De Bellis, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. Traversa, in qualità di agente,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 6 giugno 2000, pervenuta alla Corte il 26 giugno successivo, il Tribunale di Trento ha proposto, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dei principi del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito.

2 Tale questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la Grundig Italiana SpA (in prosieguo: la «Grundig Italiana») e il Ministero delle Finanze in merito al rimborso di importi versati a titolo di imposta erariale di consumo sui prodotti audiovisivi e foto-ottici (in prosieguo: l'«imposta di consumo»), istituita con l'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (GURI n. 359 del 31 dicembre 1982, pag. 9570), successivamente sostituito con legge 28 febbraio 1983, n. 53 (GURI, Supplemento ordinario al n. 58, del 1° marzo 1983, pubblicata in versione consolidata nella GURI n. 65 dell'8 marzo 1983, pag. 1798; in prosieguo: la «legge n. 53/1983»).

Fatti e contesto normativo della causa principale e questione pregiudiziale

3 L'imposta di consumo è stata riscossa dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1992. La Grundig Italiana ha chiesto, con atto notificato in data 22 luglio 1993, il rimborso degli importi versati a tale titolo durante il detto periodo per prodotti audiovisivi provenienti da Stati membri diversi dalla Repubblica italiana, ossia sostanzialmente dalla Repubblica federale di Germania.

4 La causa principale è già stata oggetto di una questione pregiudiziale, proposta dal Tribunale di Trento alla Corte, che ha condotto alla sentenza 17 giugno 1998, causa C-68/96, Grundig Italiana (Racc. pag. I-3775).

5 In tale occasione, il giudice del rinvio chiedeva quanto segue:

«Se l'art. 95 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di istituire e riscuotere un'imposta erariale di consumo quale quella prevista dall'art. 4 del decreto legge 30 dicembre 1982, convertito dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53, ed ulteriormente disciplinata dal decreto del Ministro delle Finanze 23 marzo 1983, laddove viene determinato un differente valore imponibile per i prodotti nazionali e per quelli importati da altri Stati membri e sono contemplate differenti modalità di riscossione dell'imposta per i medesimi prodotti».

6 La Corte ha risposto, dichiarando che:

«L'art. 95 del Trattato CE dev'essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro istituisca e riscuota un'imposta di consumo qualora la base imponibile e le modalità di riscossione dell'imposta siano diverse per i prodotti nazionali e per i prodotti importati da altri Stati membri».

7 In seguito a tale risposta della Corte, la Grundig Italiana ha chiesto al Tribunale di Trento la prosecuzione del giudizio.

8 Il Ministero delle Finanze ha tuttavia eccepito, nei confronti della Grundig Italiana, l'estinzione per decadenza del diritto di ripetizione di quest'ultima relativamente a una parte degli importi richiesti.

9 L'art. 2033 del codice civile italiano dispone che «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato (...)». L'art. 2946 dello stesso codice prevede che, «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni».

10 L'art. 4, ultimo comma, della legge n. 53/1983 dispone quanto segue:

«Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento».

11 A norma dell'art. 91, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43:

«Il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errori di calcolo nella liquidazione o per l'applicazione di un diritto diverso da quello fissato in tariffa per la merce descritta nel risultato dell'accertamento, purché ne sia fatta domanda nel termine perentorio di cinque anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta originale da cui risulta l'avvenuto pagamento».

12 La legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (GURI, Supplemento ordinario, n. 10, del 12 gennaio 1991, pag. 5; in prosieguo: la «legge n. 428/1990»), è entrata in vigore il 27 gennaio 1991. L'art. 29, primo comma, di tale legge dispone quanto segue:

«Il termine quinquennale di decadenza previsto dall'art. 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine [è ridotto] a tre anni».

13 E' in base al detto art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990 che il Ministero delle Finanze mira a far dichiarare estinto il diritto di ripetizione di cui alla causa principale per la parte relativa alle imposte versate più di tre anni prima la presentazione della domanda giudiziale, ossia quelle versate prima del 22 luglio 1990. In subordine, il detto Ministero ha invocato il termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 53/1983. Il Tribunale di Trento ha già accolto la tesi del Ministero delle Finanze su quest'ultimo punto.

14 Il giudice del rinvio dubita viceversa della compatibilità con i principi del diritto comunitario in materia di ripetizione dell'indebito del termine di decadenza triennale di cui all'art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990, qualora esso venga opposto a una domanda avente ad oggetto il rimborso di importi versati prima della sua entrata in vigore.

15 E' bene ricordare che le disposizioni dell'art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990 hanno già motivato alcuni rinvii pregiudiziali alla Corte, che hanno condotto alle sentenze 17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile (Racc. pag. I-7141), e 9 febbraio 1999, causa C-343/96, Dilexport (Racc. pag. I-579).

16 Nel punto 1 del dispositivo della citata sentenza Aprile, la Corte ha dichiarato che:

«Il diritto comunitario non osta all'applicazione di una disposizione nazionale che mira a sostituire, per tutte le azioni di rimborso in materia doganale, un termine speciale di decadenza, quinquennale e poi triennale, che deroga al termine ordinario di prescrizione di ripetizione dell'indebito di dieci anni, purché il detto termine di decadenza, analogo a quello già previsto per diverse imposizioni, si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno».

17 La Corte ha parimenti dichiarato quanto segue, nel punto 1 del dispositivo della citata sentenza Dilexport:

«Il diritto comunitario non osta a disposizioni nazionali che assoggettino il rimborso di dazi doganali e di tributi incompatibili con il diritto comunitario a modalità relative ai termini e alla procedura meno favorevoli di quelle previste per l'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, purché tali modalità si applichino ugualmente alle azioni di rimborso fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno e non rendano impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al rimborso».

18 La Corte ha tuttavia formulato queste risposte basandosi sulla premessa che i giudici italiani interpretassero l'art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990 nel senso che esso autorizzasse comunque la presentazione, entro un termine di tre anni dall'entrata in vigore del nuovo termine di decadenza, di una domanda di rimborso avente ad oggetto importi versati prima della detta entrata in vigore.

19 Nel punto 42 della citata sentenza Dilexport, redatto in termini analoghi a quelli del punto 28 della citata sentenza Aprile, la Corte ha esposto quanto segue:

«(...) la disposizione controversa pone un termine sufficiente a garantire l'effettività del diritto al rimborso. A questo proposito, risulta dalle osservazioni scritte e orali presentate alla Corte che le giurisdizioni italiane, compresa la stessa Corte suprema di cassazione, hanno interpretato questa disposizione considerando che essa consentiva di proporre il ricorso nei tre anni successivi alla sua entrata in vigore. Ne consegue che la detta disposizione non può essere considerata come avente una portata effettivamente retroattiva».

20 Il giudice del rinvio conosce le citate sentenze Aprile e Dilexport. Tuttavia, proprio come il Ministero delle Finanze, esso ritiene che l'applicazione del diritto nazionale porti a una soluzione diversa da quella accolta come premessa dalla Corte nelle dette sentenze per quanto concerne le azioni proposte a partire dal 27 aprile 1991, ossia dopo l'entrata in vigore del termine triennale, a sua volta fissata a 90 giorni dopo l'entrata in vigore della legge n. 428/1990. Facendo riferimento alla sentenza della Corte suprema di cassazione 15 gennaio 1992, n. 414, il giudice del rinvio afferma infatti che, in forza del diritto nazionale, benché il nuovo termine di decadenza triennale non possa applicarsi alle azioni già promosse alla data della sua entrata in vigore, viceversa esso deve applicarsi alle azioni non ancora proposte a tale data, anche qualora esse abbiano ad oggetto importi versati anteriormente a quest'ultima, e deve decorrere dal versamento dei detti importi.

21 Il giudice del rinvio si chiede pertanto se il principio di effettività non sia violato, in primo luogo, dalla riduzione a tre anni del termine processuale per l'esercizio di diritti sorti prima di tale riduzione, in secondo luogo, dal cambiamento della natura del detto termine (che da termine di prescrizione interrompibile e non rilevabile d'ufficio sarebbe divenuto termine di decadenza non interrompibile e rilevabile d'ufficio) e, in terzo luogo, dalla limitazione a 90 giorni del periodo transitorio durante il quale le azioni collegate a tali diritti potevano ancora essere proposte entro il vecchio termine di prescrizione. Esso rileva che detto principio va applicato alle modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell'ordinamento comunitario, affinché queste modalità non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di siffatti diritti.

22 Il giudice del rinvio sottolinea che la Corte ha giudicato di per sé ragionevole un termine di decadenza di tre anni, come pure un termine di decadenza di un anno, ma ritiene necessario, in considerazione del periodo transitorio di 90 giorni precedente nella fattispecie la riduzione del termine, proporre la seguente questione pregiudiziale:

«Se osti con il diritto comunitario, ed in particolare con il più volte affermato principio di effettività (ex plurimis [sentenze] Dilexport [, cit.; 15 settembre 1998]; causa C-260/96, Spac; [15 settembre 1998] causa C-231/96, Edis; (...) Aprile [cit.; e 10 luglio 1997] causa C-261/95, Palmisani), la previsione, contenuta in una norma nazionale (art. 29, primo comma, ultima parte, della legge 29 dicembre 1990, n. 428), di un termine dilatorio di 90 giorni, entro il quale, al fine di impedire la decadenza triennale introdotta in via retroattiva in luogo della previgente prescrizione quinquennale, il titolare di un diritto alla ripetizione di indebito comunitario, sorto per effetto di pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della predetta norma, ha l'onere di proporre la relativa domanda giudiziale».

Osservazioni presentate alla Corte

23 La Grundig Italiana conferma l'interpretazione delle disposizioni nazionali rilevanti nella causa principale accolta dal Ministero delle Finanze e dal giudice del rinvio. La Commissione sviluppa parimenti la sua tesi basandosi su tale interpretazione.

24 La Grundig Italiana ritiene pertanto che, in considerazione della retroattività del termine di decadenza triennale relativo ai diritti sorti prima della sua introduzione, la sospensione della sua entrata in vigore per soli 90 giorni porti ad una «confisca» del diritto alla ripetizione dell'indebito, corrispondente alla riduzione del termine di ricorso. Di conseguenza, l'art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990 violerebbe il principio di effettività in quanto renderebbe estremamente difficile l'azione di ripetizione di importi versati in forza di una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario, e ciò a prescindere dalla circostanza che tale disposizione rispetti peraltro il principio di equivalenza, essendo indifferentemente applicabile alle azioni di ripetizione basate sul diritto comunitario oppure sul diritto nazionale.

25 Secondo la Grundig Italiana il termine dilatorio di 90 giorni durante il quale gli interessati potevano ancora sfuggire all'applicazione del termine retroattivo di decadenza triennale è stato troppo breve per consentire a questi ultimi di individuare la portata innovatrice e retroattiva dell'art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990 e di comprendere che questa disposizione incideva sui diritti di ripetizione di importi indebitamente versati in forza di una normativa nazionale incompatibile con il diritto comunitario, quando ancora non esisteva alcuna pronuncia giurisdizionale e alcuna analisi dottrinale riguardante tale incompatibilità. Un termine siffatto di 90 giorni sarebbe stato parimenti troppo breve per predisporre la presentazione di un ricorso giurisdizionale, atto che presupporrebbe in particolare la raccolta dei documenti necessari e il completamento di iter decisionali talvolta complessi all'interno delle società, in particolare delle società internazionali. Questa valutazione sarebbe assolutamente coerente con quella sviluppata dalla Corte nelle citate sentenze Aprile e Dilexport, secondo la quale l'introduzione di un termine di decadenza triennale non retroattivo non viola il principio di effettività.

26 Al contrario, la Commissione non ritiene che l'introduzione del termine di decadenza triennale alle condizioni previste all'art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990 violi il principio di effettività.

27 A tale riguardo, la Commissione sostiene che, nella sentenza 22 febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni (Racc. pag. I-495, punto 35), la Corte ha dichiarato che il principio del rispetto del legittimo affidamento non osta all'applicazione di una disciplina nuova agli effetti futuri di situazioni sorte durante la vigenza della disciplina precedente. La Commissione ritiene che, alla luce del diritto comunitario, la normativa in esame nella causa principale non debba essere considerata retroattiva. Il legislatore nazionale, nel ridurre la durata del termine di ricorso, dovrebbe indubbiamente vigilare affinché i contribuenti interessati non siano brutalmente privati del diritto al rimborso di imposte incompatibili con il diritto comunitario. Da ciò conseguirebbe che, all'atto di stabilire le modalità di riduzione di tale termine, il legislatore dovrebbe prevedere un periodo transitorio ragionevole che consenta ai contribuenti interessati - purché diano prova di agire con la dovuta diligenza - di garantirsi la facoltà di recuperare i loro crediti sorti all'epoca in cui l'imposta è stata indebitamente riscossa.

28 Per la Commissione, i criteri di valutazione della ragionevolezza della durata del periodo transitorio previsto per il passaggio da un termine a un altro, più breve, non devono essere gli stessi di quelli in base ai quali occorre valutare la conformità con il principio di effettività del termine stesso di ricorso. Nella fattispecie, la Commissione ritiene sufficiente e conforme al principio di effettività il periodo transitorio di 90 giorni introdotto dall'art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990.

29 Il governo italiano sostiene, da parte sua, che l'interpretazione corretta delle disposizioni nazionali in discussione nella causa principale è quella accolta dalla Corte nelle citate sentenze Aprile e Dilexport e che, nella presente causa, il giudice del rinvio si rivolge alla Corte in base a un'interpretazione errata del diritto nazionale. Benché la Corte suprema di cassazione si sia pronunciata sull'impossibilità di un'applicazione retroattiva del termine di decadenza di cui all'art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990 solo per quanto concerne le azioni proposte prima della sua entrata in vigore, non ci sarebbe nessuna ragione di trattare in modo diverso le persone che, dopo tale data, promuovano azioni vertenti su diritti sorti in precedenza. Dato che la questione posta dal giudice del rinvio sarebbe fondata su un'analisi errata del diritto nazionale, la Corte non potrebbe risolverla.

Sulla ricevibilità

30 Per quanto riguarda l'obiezione del governo italiano illustrata nel punto precedente, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza consolidata, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 59).

31 Certo, in ipotesi eccezionali, spetta alla Corte esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. Essa può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica, oppure nel caso in cui la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 39).

32 Ciò non si verifica nella presente fattispecie. Da un lato, le parti in causa nel giudizio principale, in particolare il Ministero delle Finanze, sono concordi nel ritenere che l'art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990, comporti di per sé sia l'applicazione del termine di decadenza triennale alle azioni non ancora proposte alla data di entrata in vigore del detto termine, anche qualora esse vertano sugli importi versati prima di tale data, sia la decorrenza di questo termine dalla data del versamento degli importi. La questione proposta alla Corte non è pertanto assolutamente ipotetica. Dall'altro, dagli elementi a conoscenza della Corte risulta che la posizione adottata dal governo italiano nelle osservazioni depositate presso di essa non ha indotto il Ministero delle Finanze a rinunciare all'interpretazione contraria dell'art. 29, primo comma, della legge n. 428/1990, che esso oppone alla Grundig Italiana dinanzi al Tribunale di Trento e che porta alla prosecuzione del giudizio principale.

Sulla questione pregiudiziale

33 In mancanza di una disciplina comunitaria in materia di ripetizione di imposte nazionali indebitamente riscosse, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario, purché le dette modalità, da un lato, non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e, dall'altro, non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenza Aprile, cit., punto 18).

34 Per quanto concerne quest'ultimo principio, la Corte ha riconosciuto compatibile con il diritto comunitario la fissazione di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell'interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell'amministrazione interessata. Infatti, termini del genere non sono tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario. A tal proposito appare ragionevole un termine nazionale di decadenza triennale, che decorra dalla data del pagamento contestato (v. sentenza Aprile, cit., punto 19).

35 Il principio di effettività non vieta nemmeno in assoluto un'applicazione retroattiva di un nuovo termine di ricorso più breve e, eventualmente, più restrittivo per il contribuente del termine precedentemente applicabile, là dove una siffatta applicazione riguardi le azioni di ripetizione di imposte nazionali incompatibili con il diritto comunitario non ancora proposte al momento dell'entrata in vigore del nuovo termine, ma vertenti su importi versati quando vigeva il vecchio termine.

36 Infatti, dato che le modalità di restituzione delle imposte nazionali indebitamente riscosse sono di competenza del diritto nazionale, la questione relativa a una possibile applicazione retroattiva di siffatte modalità compete parimenti a tale diritto a condizione che questa eventuale applicazione retroattiva non comprometta il rispetto del principio di effettività.

37 A tale proposito, se è vero che il principio di effettività non osta a che una normativa nazionale riduca il termine entro il quale può essere chiesto il rimborso di somme versate in violazione del diritto comunitario, ciò è subordinato non soltanto alla condizione che il nuovo termine fissato appaia ragionevole, ma anche alla condizione che tale nuova normativa rechi un regime transitorio che consenta agli interessati di disporre di un termine sufficiente, dopo l'adozione della normativa medesima, per poter presentare le domande di rimborso che essi erano legittimati a proporre durante la vigenza della disciplina precedente. Un regime transitorio siffatto è indispensabile, posto che l'applicazione immediata a tali domande di un termine di decadenza più breve di quello precedentemente in vigore avrebbe l'effetto di privare retroattivamente taluni interessati del loro diritto al rimborso ovvero di lasciare loro soltanto un termine troppo breve per far valere tale diritto (sentenza 11 luglio 2002, causa C-62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I-6325, punto 38).

38 Pertanto, il periodo transitorio dev'essere sufficiente a consentire ai contribuenti che pensavano inizialmente di avvalersi del precedente termine di ricorso di disporre di un tempo ragionevole per reclamare il loro diritto al rimborso, qualora il loro ricorso risulti già tardivo alla luce del nuovo termine. Essi devono comunque godere della facoltà di predisporre la loro azione immuni dalla precipitazione derivante dall'obbligo di agire con un'urgenza estranea ai termini sui quali essi potevano inizialmente contare.

39 Un periodo transitorio di 90 giorni precedente l'applicazione retroattiva di un termine triennale per agire in giudizio, che sostituisce un termine di ricorso decennale o quinquennale, è manifestamente insufficiente. Assumendo come riferimento un termine iniziale di cinque anni, un tale periodo porta infatti i contribuenti i cui diritti sono sorti circa tre anni prima a dover agire in pratica in tre mesi, quando invece essi pensavano di disporre ancora di quasi due anni.

40 In un caso del genere, di riduzione del termine di ricorso da dieci o cinque anni a tre anni, la durata del periodo transitorio minimo necessario a garantire l'effettività dell'esercizio dei diritti attribuiti dall'ordinamento giuridico comunitario, consentendo ai contribuenti di ordinaria diligenza di conoscere il nuovo regime e di predisporre ed avviare la loro azione in condizioni che non compromettano le loro opportunità di successo, può essere ragionevolmente valutata a sei mesi.

41 La constatazione, da parte del giudice nazionale, dell'insufficienza di un periodo transitorio stabilito dal legislatore nazionale quale quello di cui alla fattispecie principale non deve tuttavia portare a escludere qualsiasi applicazione retroattiva del nuovo termine di ricorso. Il principio di effettività impone infatti di escludere una siffatta applicazione retroattiva solo nella misura necessaria alla sua osservanza. Di conseguenza, giudizi promossi dopo la scadenza di un periodo transitorio sufficiente, valutato a sei mesi in un caso quale quello di cui alla fattispecie principale, devono poter essere soggetti al nuovo termine di ricorso, anche qualora essi vertano sul rimborso di importi versati prima dell'entrata in vigore del testo che ha introdotto questo nuovo termine.

42 Occorre pertanto rispondere al giudice del rinvio dichiarando che il diritto comunitario osta all'applicazione retroattiva di un termine di decadenza più breve e, eventualmente, più restrittivo per l'attore del termine di ricorso precedentemente applicabile alle domande di rimborso di imposte nazionali incompatibili con il diritto comunitario, quando non è garantito un periodo transitorio sufficiente durante il quale le domande vertenti su importi versati prima dell'entrata in vigore del testo che introduce questo nuovo termine possono ancora essere presentate in osservanza del vecchio termine. Nell'ipotesi di sostituzione di un termine di decadenza triennale a un termine di prescrizione quinquennale, un periodo transitorio di 90 giorni dev'essere considerato insufficiente e il periodo transitorio minimo tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a un siffatto rimborso dev'essere valutato pari a sei mesi.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

43 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunale di Trento con ordinanza 6 giugno 2000, dichiara:

Il diritto comunitario osta all'applicazione retroattiva di un termine di decadenza più breve e, eventualmente, più restrittivo per l'attore del termine di ricorso precedentemente applicabile alle domande di rimborso di imposte nazionali incompatibili con il diritto comunitario, quando non è garantito un periodo transitorio sufficiente durante il quale le domande vertenti su importi versati prima dell'entrata in vigore del testo che introduce questo nuovo termine possono ancora essere presentate in osservanza del vecchio termine. Nell'ipotesi di sostituzione di un termine di decadenza triennale a un termine di prescrizione quinquennale, un periodo transitorio di 90 giorni dev'essere considerato insufficiente e il periodo transitorio minimo tale da non rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a un siffatto rimborso dev'essere valutato pari a sei mesi.

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