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Document 62000CJ0242

Sentenza della Corte del 18 giugno 2002.
Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di un aiuto con il mercato comune - Atto che non arreca pregiudizio - Aiuti a finalità regionale - Definizione delle regioni beneficiarie.
Causa C-242/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-05603

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:380

62000J0242

Sentenza della Corte del 18 giugno 2002. - Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Decisione della Commissione che dichiara la compatibilità di un aiuto con il mercato comune - Atto che non arreca pregiudizio - Aiuti a finalità regionale - Definizione delle regioni beneficiarie. - Causa C-242/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-05603


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Potere di adottare orientamenti - Misure proposte agli Stati membri nell'ambito dell'esame permanente dei regimi di aiuti interessati dagli orientamenti - Accettazione da parte degli Stati membri - Effetto vincolante - Decisioni sul massimale di copertura degli aiuti le quali fanno parte integrante degli orientamenti relativi agli aiuti regionali

(Artt. 87 CE e 88 CE)

Massima


$$La Commissione può, nell'esercizio delle competenze che le spettano in virtù degli artt. 87 CE e 88 CE, adottare orientamenti che hanno per scopo di indicare il modo in cui essa intende esercitare, ai sensi degli stessi articoli, il suo potere discrezionale rispetto agli aiuti nuovi o rispetto ai regimi di aiuti esistenti.

Tali orientamenti, quando si basano sull'art. 88, n. 1, CE, costituiscono un elemento della cooperazione regolare e periodica nell'ambito della quale la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti e propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. Come risulta altresì dall'art. 19, n. 1, del regolamento n. 659/1999, qualora tali proposte di opportune misure siano accettate da uno Stato membro, esse hanno nei confronti di quest'ultimo un effetto vincolante.

In particolare, per quanto riguarda gli orientamenti relativi agli aiuti regionali, decisioni come quelle che fissano i massimali di copertura degli aiuti e quelle che li aggiornano, costituiscono una delle tappe di un procedimento che mira a stabilire le condizioni generali dell'esame comunitario dei regimi di aiuti a finalità regionale. Pertanto, tali decisioni fanno parte integrante dei detti orientamenti e hanno, di per sé, forza vincolante solo alla condizione di essere state accettate dagli Stati membri.

( v. punti 27-29, 33-35 )

Parti


Nella causa C-242/00,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente, assistito dal sig. R.M. Bierwagen, Rechtsanwalt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K.-D. Borchardt e J. Macdonald Flett, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 14 marzo 2000, 2001/272/CE, relativa alla nuova delimitazione delle regioni assistite in Germania dal programma di azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale» per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2003 - Germania occidentale e Berlino (GU 2001, L 97, pag. 27),

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dal sig. P. Jann, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, presidenti di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen, V. Skouris e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 22 gennaio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 16 giugno 2001, la Repubblica federale di Germania ha chiesto, in forza dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione 14 marzo 2000, 2001/272/CE, relativa alla nuova delimitazione delle regioni assistite in Germania dal programma di azione comune «Miglioramento della struttura economica regionale» per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2003 - Germania occidentale e Berlino (GU 2001, L 97, pag. 27; in prosieguo: la «decisione impugnata»), in quanto essa avrebbe considerato taluni aiuti regionali compatibili con il mercato comune solo se essi si riferissero a regioni corrispondenti al 17,73% della popolazione tedesca.

Disposizioni comunitarie

2 L'art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) si riferisce agli aiuti concessi dagli Stati. Nel suo n. 3, lett. a) e c), prima frase, il cui testo è identico a quello dell'art. 87, n. 3, lett. a) e c), CE, esso dispone quanto segue:

«Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

(...)

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse».

3 L'art. 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) prevede, nel suo n. 1, il cui testo è identico a quello dell'art. 88, n. 1, CE:

«La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune».

4 Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU 1998, C 74, pag. 9; in prosieguo: gli «orientamenti in materia di aiuti regionali»), elaborati in collaborazione con gli Stati membri. Questi precisano nel loro allegato III il metodo secondo il quale è determinato il massimale di popolazione delle regioni che possono beneficiare di siffatti aiuti.

5 A livello comunitario, la Commissione stabilisce un massimale globale di copertura di tale tipo di aiuto, espresso in termini di popolazione, che viene successivamente ripartito fra gli Stati membri. Per ogni Stato viene così stabilita una percentuale massima di popolazione che può fruire degli aiuti.

6 Nel massimale comunitario, ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, sono automaticamente incluse tutte le regioni che corrispondono ad un'unità geografica di livello II della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (in prosieguo: la «NUTS»), che hanno un prodotto interno lordo (in prosieguo: il «PIL») pro capite, misurato in standard di potere d'acquisto (in prosieguo: lo «SPA»), che non supera il 75% della media comunitaria.

7 La cifra totale di popolazione coperta a titolo dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato viene ottenuta detraendo la popolazione delle regioni di cui alla lett. a), n. 3, di detto articolo dal massimale globale fissato per tutta la Comunità. Essa viene poi ripartita fra gli Stati membri in funzione della situazione socio-economica relativa delle singole regioni all'interno di ciascuno Stato membro, valutata nel contesto della Comunità.

8 Tale ripartizione della cifra di popolazione presa in considerazione ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato è effettuata secondo i seguenti criteri. Un primo criterio di ripartizione consente, per ogni regione di livello III della NUTS, di valutare, su un periodo di tre anni e a partire dai dati statistici forniti da Eurostat in merito al tasso di disoccupazione e al PIL/SPA pro capite, la differenza constatata in relazione alle soglie di base comunitarie di tali indicatori, cioè 115 per il tasso di disoccupazione e 85 per il PIL. Possono essere prese in considerazione a tale titolo le regioni che presentano uno scarto significativo in relazione ad almeno una delle due soglie di base. Tutte le regioni degli Stati membri non ammissibili a titolo dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato e che rispondono a tale condizione vengono sommate, il che consente di determinare la quota parte di ciascuno Stato membro in tale insieme.

9 Si deve tuttavia rilevare che i risultati ottenuti sono oggetto di correzioni, «se necessario», per tenere conto dei seguenti obblighi inderogabili: anzitutto, la popolazione coperta dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato deve essere almeno pari al 15% della popolazione non coperta in virtù dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, senza potere superare il 50% della stessa; inoltre, tutte le regioni che perdono il beneficio di poter essere assistite a titolo della lett. a), nonché le zone a scarsa densità di popolazione, devono essere coperte ai sensi della lett. c); infine, la riduzione della copertura totale ai sensi della lett. a) e della lett. c) non può superare il 25%.

10 L'applicazione di tali correzioni può avere l'effetto di aumentare il massimale di popolazione preso in considerazione per ciascuno Stato membro, il che implica aggiustamenti finali tra Stati affinché non venga superato il massimale globale di popolazione a livello comunitario stabilito ex ante.

Fatti della controversia

11 Con decisione adottata il 16 dicembre 1997, cioè il giorno dell'adozione degli orientamenti in materia di aiuti regionali, la Commissione ha stabilito i massimali di copertura degli aiuti a finalità regionale, per il periodo 2000-2006, al 42,7% della popolazione comunitaria [il 19,8% a titolo dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato e il 22,9% a titolo dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato], contro il 46,7% precedente [il 22,7% a titolo della lett. a) e il 24% a titolo della lett. c)].

12 Tale riduzione era motivata, da una parte, con il miglioramento della situazione economica e sociale di alcune regioni, che ha fatto loro perdere l'ammissibilità a titolo dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, e, dall'altra, dalla volontà di inquadrare più rigorosamente gli aiuti riconducibili all'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato concentrandoli sulle regioni nelle quali si rilevano le maggiori difficoltà, in modo da garantire che tali aiuti non pregiudichino gli scambi intracomunitari, pur conservando la loro efficacia e la loro coerenza in relazione all'azione dei fondi strutturali. Veniva altresì invocata la prospettiva dell'allargamento della Comunità nel corso del periodo 2000-2006 per giustificare la detta riduzione.

13 Tale decisione 16 dicembre 1997 che stabilisce massimali di copertura è stata portata a conoscenza della Repubblica federale di Germania con lettera 24 febbraio 1998, con la quale la Commissione ha altresì rilevato che il 35,7% della popolazione tedesca poteva essere coperto da aiuti a finalità regionale in applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, cioè il 17,4% a titolo della lett. a) ed il 18,3% sulla base della lett. c). Con la medesima lettera si chiedeva alla Repubblica federale di Germania, al pari di come per tutti gli Stati membri faceva la Commissione, di adeguare la propria normativa nazionale relativa agli aiuti regionali per renderla compatibile con gli orientamenti in materia di aiuti regionali a partire dal 1° gennaio 2000, e di notificare alla Commissione, prima del 31 marzo 1999, la carta delle regioni suscettibili di beneficiare degli aiuti a partire dal 1° gennaio 2000, nonché la consistenza degli aiuti ed i tassi massimi di cumulo applicabili nelle dette regioni.

14 Con lettera 23 aprile 1998 il governo tedesco ha parzialmente approvato tali «opportune misure» proposte dalla Commissione in virtù dell'art. 93, n. 1, del Trattato, ma ha formalmente contestato il metodo di calcolo del massimale di popolazione delle regioni ammissibili agli aiuti.

15 Tenuto conto della possibilità che venisse aperto un procedimento formale di esame e del rischio di non poter momentaneamente concedere, in assenza di autorizzazione della Commissione, alcun aiuto regionale, il governo tedesco, con lettera 24 agosto 1998, ha alla fine approvato la misura opportuna consistente nell'adattamento, al 31 dicembre 1999, dei regimi d'aiuto esistenti, pur manifestando nuovamente la sua opposizione al metodo di calcolo del massimale delle regioni ammissibili agli aiuti.

16 Una nuova lettera della Commissione, datata 30 dicembre 1998, ha informato la Repubblica federale di Germania che il massimale aggiornato il 16 dicembre 1998 per tale Stato membro era oramai fissato al 34,9% della sua popolazione, vale a dire il 17,3% a titolo dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato e il 17,6% sulla base dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. L'appendice A di tale lettera rivelava che la Commissione aveva inizialmente fissato quest'ultima cifra al 23,4% e che la riduzione risultava da una compensazione delle misure di correzione adottate in favore di altri Stati membri.

17 Il 21 gennaio 1999 sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è stato pubblicato un documento della Commissione intitolato «Massimali nazionali di copertura degli aiuti di Stato a finalità regionale a norma delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato per il periodo 2000-2006» (GU C 16, pag. 5), in cui per la Germania è previsto un massimale del 34,9%. Tale documento indica che i detti massimali sono fissati «[i]n applicazione delle disposizioni contenute nei sopra citati orientamenti».

18 Con lettera 30 marzo 1999, il governo tedesco ha notificato alla Commissione il progetto di carta degli aiuti a finalità regionale, proponendo regioni che rappresentano il 17,6% della popolazione tedesca a titolo dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato ed il 23,4% di questa a titolo dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato (nei Länder della Germania dell'Ovest e a Berlino).

19 La Commissione, con lettera 17 agosto 1999, ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune dei progetti presentati per le regioni che rientrano nell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, ma ha sollevato obiezioni e ha avviato il procedimento formale di esame previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato per le regioni che rientrano nell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato per quanto riguarda la loro estensione e varie caratteristiche dei progetti di aiuti nei Länder della Germania dell'Ovest e a Berlino.

20 A seguito di numerosi scambi di lettere e tenuto conto dell'insistenza della Repubblica federale di Germania, la Commissione ha accettato, alla fine del 1999, di prendere in considerazione la chiusura del procedimento di esame sulla parte delle regioni che rientrano nell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato e che rappresentano il 17,7% della popolazione tedesca, a motivo della similarità tra tale percentuale e quella accolta dalla Commissione nella sua lettera del 30 dicembre 1998. Ciò presupponeva tuttavia una precisa delimitazione delle regioni in questione, più ristretta di quella prevista dalla Repubblica federale di Germania, poiché escludeva il 5,7% della popolazione e teneva conto di alcuni obblighi della Commissione relativi alla definizione dell'unità geografica delle circoscrizioni proposte.

21 Il 2 febbraio 2000 il governo tedesco ha informato la Commissione dello stato di avanzamento delle misure necessarie a tale scopo e ha notificato un elenco di regioni che rappresentano il 17,73% della popolazione tedesca, pur confermando che esso manteneva la sua posizione giuridica relativa alla cifra del 23,4%.

22 La decisione impugnata, datata 14 marzo 2000, è stata adottata in base a tali ultimi elementi. Il suo art. 1 dispone che «[l]a carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2003 è compatibile con il mercato comune relativamente alle regioni assistibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE purché siano osservate le condizione stabilite nell'articolo 2». L'art. 2 di tale decisione precisa in particolare che «[l]a Germania introduce provvedimenti a livello nazionale che delimitino chiaramente le regioni assistibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), rispetto a quelle assistibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) e specifichino che solo queste sono ammesse agli aiuti regionali ai sensi degli orientamenti comunitari».

Sulla ricevibilità del ricorso

23 Nella sua difesa la Commissione solleva, in via principale, un'eccezione di irricevibilità. Essa considera che il ricorso, che mira essenzialmente a contestare l'importo del massimale di popolazione coperto dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, è irricevibile per due ragioni.

24 In primo luogo, essa sostiene che la decisione impugnata, che ha dichiarato compatibile con il mercato comune l'elenco delle regioni notificato dalla Repubblica federale di Germania il 2 febbraio 2000, è in realtà favorevole a tale Stato membro e non lo pregiudica. Alla luce di ciò, il ricorso sarebbe privo di scopo.

25 In secondo luogo ed in subordine, la Commissione fa valere che la decisione impugnata dovrebbe essere considerata come un rigetto implicito di una domanda ulteriore della Repubblica federale di Germania riguardante la considerazione aggiuntiva del 5,67% della sua popolazione. Tale parte della decisione impugnata sarebbe puramente confermativa della decisione anteriore della Commissione che stabilisce i massimali di copertura, adottata il 16 dicembre 1997 ed aggiornata il 16 dicembre 1998, la quale non sarebbe stata oggetto di un ricorso giurisdizionale e sarebbe dunque divenuta definitiva. Il presente ricorso sarebbe così viziato di tardività.

26 L'esame di tale eccezione di irricevibilità implica che la Corte si pronunci sulla natura e sulla portata esatte della decisione impugnata.

27 In via preliminare, occorre ricordare che la Commissione può, nell'esercizio delle competenze che le spettano in virtù degli artt. 87 CE e 88 CE, adottare orientamenti che hanno per scopo di indicare la maniera con cui essa intende esercitare, ai sensi degli stessi articoli, il suo potere discrezionale rispetto agli aiuti nuovi o rispetto ai regimi di aiuti esistenti.

28 Tali orientamenti, quando si basano sull'art. 88, n. 1, CE, costituiscono un elemento della cooperazione regolare e periodica nell'ambito della quale la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti e propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune (sentenze 15 ottobre 1996, causa C-311/94, IJssel-Vliet, Racc. pag. I-5023, punti 36 e 37, e 5 ottobre 2000, causa C-288/96, Germania/Commissione, Racc. pag. I-8237, punti 62-65). Qualora tali proposte di opportune misure siano accettate da uno Stato membro, esse hanno nei confronti di quest'ultimo un effetto vincolante (sentenza IJssel-Vliet, citata, punti 42 e 43).

29 D'altro canto, occorre constatare che il legislatore comunitario ha recepito i principi giurisprudenziali menzionati al punto precedente prevedendo, nel regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), un art. 19, n. 1, così redatto: «Se lo Stato membro interessato accetta le misure proposte dalla Commissione e ne informa quest'ultima, la Commissione ne prende atto e ne informa lo Stato membro. A seguito della sua accettazione, lo Stato membro è tenuto a dare applicazione alle opportune misure».

30 Il 16 dicembre 1997 la Commissione ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti regionali, elaborati a titolo di «opportune misure» previste dall'art. 93, n. 1, del Trattato. Lo stesso giorno essa ha stabilito, con una decisione a parte, i massimali di copertura degli aiuti a finalità regionale espressi in percentuale di popolazione per tutta la Comunità e per ogni Stato membro, per quanto riguarda il periodo 2000-2006. I detti orientamenti ed il contenuto di tale decisione sono stati portati a conoscenza della Repubblica federale di Germania con lettera 24 febbraio 1998, al fine di permettere a tale Stato membro di iniziare l'esame dei suoi regimi di aiuti esistenti e di proporre alla Commissione una carta degli aiuti regionali tenendo conto, a partire dal 1° gennaio 2000, dei nuovi massimali così definiti. Il massimale di copertura stabilito per la Repubblica federale di Germania come per gli altri Stati membri è stato aggiornato il 16 dicembre 1998, il che ha consentito che le condizioni di attribuzione degli aiuti per il periodo 2000-2006 si basino sugli indicatori statistici più recenti. I massimali degli Stati membri sono stati stabiliti così in maniera certa solo a partire da tale aggiornamento. Essi sono stati notificati agli Stati membri con lettera 30 dicembre 1998 e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 21 gennaio 1999. Gli Stati hanno dovuto adattare di conseguenza il contenuto delle loro proposte e la Repubblica federale di Germania ha potuto procedere, il 30 marzo 1999, ad una notifica di tali progetti di aiuti regionali precisando la loro importanza e la loro estensione geografica.

31 La Commissione sostiene che la decisione 16 dicembre 1997 relativa ai massimali di copertura e la decisione contenuta nella lettera 30 dicembre 1998 che aggiorna la prima sono decisioni giuridicamente autonome e che esse non rientrano nella nozione di «opportune misure» di cui all'art. 93, n. 1, del Trattato. Adottate in applicazione degli orientamenti in materia di aiuti regionali, ma distinte da questi, le opportune misure deriverebbero dal potere discrezionale della Commissione sulla compatibilità dei regimi di aiuti regionali con il mercato comune. A differenza dei menzionati orientamenti, che rappresenterebbero un elemento della cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri, il carattere vincolante di tali decisioni non dipenderebbe dal consenso degli Stati membri.

32 La Repubblica federale di Germania sostiene dal canto suo che tali decisioni potevano presentare nei suoi confronti solo un carattere preparatorio e che esse costituivano misure intermedie. Parte integrante degli orientamenti in materia di aiuti regionali, esse sarebbero state costantemente oggetto di riserve espresse da parte del governo tedesco, sì che esse non avrebbero potuto acquisire di per sé un carattere vincolante.

33 A tale riguardo occorre rilevare, da una parte, che le dette «decisioni» hanno costituito il necessario complemento degli orientamenti in materia di aiuti regionali, benché esse siano da questi materialmente distinte e la seconda di esse sia stata adottata circa un anno dopo. La Repubblica federale di Germania ha avuto utilmente conoscenza di tale essenziale criterio di valutazione della Commissione costituito dal massimale di popolazione ammissibile, risultante dai detti orientamenti, solo al momento della notifica delle cifre che la riguardavano, con lettera 30 dicembre 1998. Soltanto all'atto del ricevimento di tale lettera e della sua appendice A, che precisa il metodo di calcolo dei massimali e, in particolare, l'effetto delle «correzioni» previste dall'allegato III dei detti orientamenti, tale Stato membro ha potuto conoscere la portata effettiva di questi ultimi nei suoi confronti e preparare la notifica della carta delle regioni ammissibili.

34 D'altra parte, come riconosce la Commissione stessa, le dette «decisioni» non sono state precedute da alcun procedimento formale di adozione. In realtà, esse non hanno per scopo di valutare la compatibilità con il mercato comune di misure di aiuti già notificate alla Commissione. Esse costituiscono una delle tappe di un procedimento che mira a stabilire le condizioni generali dell'esame comunitario dei regimi di aiuti a finalità regionale.

35 Alla luce di quanto sopra, occorre considerare tali «decisioni» come facenti parte integrante degli orientamenti in materia di aiuti regionali e aventi, di per sé, forza vincolante solo alla condizione di essere state accettate dagli Stati membri (v. sentenza IJssel-Vliet, citata, punti 42 e 43).

36 Orbene, dal complesso dello scambio di corrispondenza tra la Commissione ed il governo tedesco nel corso della presente causa, in particolare dalle lettere di quest'ultimo del 23 aprile e 24 agosto 1998, risulta che la Repubblica federale di Germania ha costantemente espresso riserve sul metodo di calcolo e sulla cifra del massimale di copertura che la riguarda. Essa ha manifestato la sua opposizione alla fissazione di un massimale pari al 17,7% della sua popolazione notificando alla Commissione, il 30 marzo 1999, una carta di regioni ammissibili agli aiuti che rappresentano il 23,4% della sua popolazione. Tale rifiuto è stato ribadito nel corso di colloqui tenuti il 12 novembre ed il 2 dicembre 1999 tra rappresentanti della Commissione e del Ministero delle Finanze tedesco ed è stato altresì confermato nella lettera del governo tedesco 2 febbraio 2000. Di conseguenza, la parte degli orientamenti in materia di aiuti regionali relativa al metodo di calcolo del massimale di copertura e la cifra che ne è risultata non erano, di per sé, direttamente opponibili alla Repubblica federale di Germania.

37 Contrariamente a ciò che sostiene la Commissione, la prima decisione dotata di un effetto vincolante nei confronti della Repubblica federale di Germania è dunque la decisione impugnata nell'ambito del presente ricorso, con la quale la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune una carta delle regioni che rappresentano il 17,7% della popolazione tedesca, e non le misure intermedie del 16 dicembre 1997 e del 30 dicembre 1998.

38 Considerato quanto precede, si deve respingere l'eccezione di irricevibilità del ricorso relativa al fatto che questo sarebbe diretto contro una decisione confermativa di atti anteriori della Commissione che sarebbero divenuti definitivi, non essendo stati essi stessi oggetto di un ricorso da parte della Repubblica federale di Germania.

39 La Commissione sostiene tuttavia che il ricorso è irricevibile per un'altra ragione, in quanto sarebbe diretto ad ottenere l'annullamento di una decisione che avrebbe dichiarato compatibile con il mercato comune l'elenco delle regioni notificato il 2 febbraio 2000 e che non recherebbe dunque pregiudizio alla Repubblica federale di Germania. Il governo tedesco fa valere invece che esso ha tenuto ferma per tutta la durata del procedimento di esame la sua notifica iniziale del 30 marzo 1999, che aveva ad oggetto una carta di regioni che rappresentano il 23,4% della popolazione tedesca, e che la decisione impugnata, in quanto dichiara compatibile con il mercato comune una carta di regioni che rappresentano solamente il 17,73% della popolazione, si pronuncia implicitamente ma necessariamente su tale notifica in maniera sfavorevole.

40 Si deve rilevare, da una parte, che la decisione impugnata è effettivamente fondata, come sottolinea la Commissione, sull'elenco di regioni che il governo tedesco ha trasmesso alla Commissione il 2 febbraio 2000.

41 Il punto 15 della motivazione della decisione impugnata enuncia così che «[n]el corso del procedimento di esame la Germania ha presentato in data 2 febbraio 2000 un elenco composto da 41 bacini di lavoro, comprendente anche Berlino città» e che «[t]ali regioni hanno una popolazione complessiva di 14 546 097 abitanti, pari al 17,7% della popolazione totale dello Stato (...) e sono classificate dalla Germania come regioni d'intervento prioritario della politica regionale». Il punto 35 di tale motivazione riguarda «[l]a notifica modificata presentata il 2 febbraio 2000 dalla Germania relativamente alle regioni di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c)». Il punto 49 della medesima motivazione precisa che, «[a]l fine di rendere compatibile la notifica con gli orientamenti comunitari, la Germania ha trasmesso nel corso del procedimento di esame un elenco di regioni ridotto entro il massimale di copertura prestabilito». Il punto 50 della detta motivazione aggiunge che «(...) la Germania dispone, per le regioni assistibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), di un massimale di copertura pari al 17,7%» e che «[l]e regioni proposte hanno un numero complessivo di 14 546 097 abitanti, corrispondente al 17,7% della popolazione totale della Germania, e possono quindi essere dichiarate compatibili con il mercato comune». Il dispositivo della decisione impugnata, citato al punto 22 della presente sentenza, si pronuncia dunque sullo stato degli elementi di cui disponeva la Commissione il 2 febbraio 2000 e dichiara la compatibilità con il mercato comune della carta regionale quale modificata a tale data.

42 D'altra parte, se la Repubblica federale di Germania sostiene che l'elenco notificato il 30 marzo 1999 poteva essere modificato solo con una decisione del comitato di pianificazione Bund-Länder, che il 2 febbraio non era stata ancora adottata, tale circostanza è priva di incidenza sulla portata della decisione impugnata.

43 Dagli atti del fascicolo risulta infatti che la Repubblica federale di Germania, dopo avere tenuto ferma la sua notifica iniziale nelle lettere 17 settembre e 4 ottobre 1999, nel corso dei colloqui della fine dell'anno 1999 con i servizi della Commissione, ha essa stessa proposto a quest'ultima di trasmetterle un elenco modificato di regioni che rappresentano il 17,7% della popolazione tedesca. Il governo tedesco desiderava così ottenere una decisione che riconoscesse la compatibilità con il Trattato di tale primo elenco, riservandosi la possibilità di proporre, in un secondo tempo, un elenco supplementare che superasse il massimale del 17,7%. La lettera del 2 febbraio 2000 indica d'altronde che la proposta trasmessa riguarda «in un primo tempo» un elenco di regioni che tiene conto di tale massimale. Come ricorda la Commissione, la Repubblica federale di Germania si esponeva, se essa non avesse fatto tale nuova proposta, ad una decisione che concludesse per la globale incompatibilità di una carta relativa a regioni che coprono il 23,4% della popolazione, non potendo la Commissione stabilire essa stessa l'ordine delle priorità regionali d'intervento nel rispetto del massimale risultante dagli orientamenti in materia di aiuti regionali. Il governo tedesco non può dunque validamente sostenere che la sua domanda relativa al massimale di copertura avrebbe mantenuto, fino all'adozione della decisione impugnata, i termini della notifica effettuata il 30 marzo 1999.

44 Tuttavia, poiché la Commissione non si è mai pronunciata, né negli atti, privi di effetti vincolanti, del 16 dicembre 1997 e del 30 dicembre 1998, né nella decisione impugnata, sulla domanda iniziale della Repubblica federale di Germania mirante a potere accordare aiuti a regioni che rappresentano il 23,4% della sua popolazione, tale Stato membro potrebbe ancora notificare un elenco supplementare di regioni che copra il 5,67% della sua popolazione. Spetterebbe in tal caso alla Commissione esaminare la compatibilità con il Trattato di tale proposta.

45 Risulta quindi, tanto dal contenuto della decisione impugnata quanto dal contesto nel quale essa è stata adottata, che la stessa non ha né come scopo né come effetto quello di rigettare implicitamente una domanda della Repubblica federale di Germania relativa ad un elenco supplementare di regioni che rappresentano il 5,67% della sua popolazione.

46 Considerato quanto precede, il ricorso proposto contro tale decisione, che di per sé non ha portata sfavorevole per la Repubblica federale di Germania e non le arreca dunque pregiudizio, deve essere dichiarato irricevibile.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

47 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

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