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Document 62000CJ0207

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2001.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 97/36/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE - Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
    Causa C-207/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-04571

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:340

    62000J0207

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 97/36/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE - Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. - Causa C-207/00.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04571


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso per inadempimento - Esame del merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

    (Art. 226 CE)

    2. Ricorso per inadempimento - Fase precontenziosa - Parere motivato - Termine impartito allo Stato membro - Successiva cessazione dell'inadempimento - Interesse alla prosecuzione dell'azione - Eventuale responsabilità dello Stato membro

    (Art. 226 CE)

    Parti


    Nella causa C-207/00,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalle sig.re K. Banks e L. Pignataro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60) - in particolare alle disposizioni dell'art. 1, punto 1, che modifica l'art. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), dell'art. 1, punto 2, che sostituisce l'art. 2 della direttiva 89/552 ad esclusione dei nn. 3, 4, 5 e 6 del medesimo, dell'art. 1, punto 3, che introduce l'art. 2 bis nella direttiva 89/552, dell'art. 1, punto 4, che introduce l'art. 3 bis, n. 3, nella direttiva 89/552, dell'art. 1, punto 12, che sostituisce l'art. 10 della direttiva 89/552 ad esclusione del n. 2 del medesimo, dell'art. 1, punto 14, che modifica la frase introduttiva dell'art. 12 della direttiva 89/552, dell'art. 1, punto 15, che sostituisce l'art. 13 della direttiva 89/552, e, infine, dell'art. 1, punto 18, che aggiunge un n. 2 all'art. 16 della direttiva 89/552 - è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e S. von Bahr, giudici,

    avvocato generale: S. Alber

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 marzo 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60) - in particolare alle disposizioni dell'art. 1, punto 1, che modifica l'art. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), dell'art. 1, punto 2, che sostituisce l'art. 2 della direttiva 89/552 ad esclusione dei nn. 3, 4, 5 e 6 del medesimo, dell'art. 1, punto 3, che introduce l'art. 2 bis nella direttiva 89/552, dell'art. 1, punto 4, che introduce l'art. 3 bis, n. 3, nella direttiva 89/552, dell'art. 1, punto 12, che sostituisce l'art. 10 della direttiva 89/552 ad esclusione del n. 2 del medesimo, dell'art. 1, punto 14, che modifica la frase introduttiva dell'art. 12 della direttiva 89/552, dell'art. 1, punto 15, che sostituisce l'art. 13 della direttiva 89/552, e, infine, dell'art. 1, punto 18, che aggiunge un n. 2 all'art. 16 della direttiva 89/552 - è venuta meno agli obblighi ad esse incombenti in forza della direttiva medesima.

    Normativa comunitaria

    2 La direttiva 89/552 costituisce il contesto normativo in cui si colloca l'attività di diffusione radiotelevisiva nel mercato interno.

    3 L'art. 26 della direttiva 89/552 così dispone:

    «Al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva».

    4 In applicazione di tale disposizione, in data 30 giugno 1997 veniva emanata la direttiva 97/36, che ha modificato la direttiva 89/552 chiarendone talune definizioni ovvero obblighi a carico degli Stati membri.

    5 L'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 97/36 così dispone:

    «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

    6 In particolare, l'art. 1, punti 1-4, 12, 14, 15 e 18, della direttiva 97/36 ha modificato gli artt. 1, 2, 10, 12, 13 e 16 della direttiva 89/552, inserendo in quest'ultima i nuovi artt. 2 bis e 3 bis.

    7 Quindi l'art. 1, lett. c), della direttiva 89/552, nel testo risultante dall'art. 1, punto 1, della direttiva 97/36, così recita:

    «Ai fini della presente direttiva:

    (...)

    c) per "pubblicità televisiva" si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni».

    8 L'art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva 89/552, nel testo risultante dall'art. 1, punto 2, della direttiva 97/36, prevede quanto segue:

    «1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio.

    2. Ai fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro:

    - le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3,

    - le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4».

    9 L'art. 2 bis della direttiva 89/552, inserito dall'art. 1, punto 3, della direttiva 97/36, così dispone:

    «1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

    2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

    a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22 bis;

    b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

    c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

    d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione.

    Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.

    3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata».

    10 L'art. 3 bis della direttiva 89/552, inserito dall'art. 1, punto 4, della direttiva 97/36, prevede, al n. 3, quanto segue:

    «Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, (...) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del paragrafo 1, [gli avvenimenti che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti]».

    11 L'art. 10 della direttiva 89/552, nel testo risultante dall'art. 1, punto 12, della direttiva 97/36, così recita:

    «1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.

    (...)

    3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.

    4. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate».

    12 L'art. 12 della direttiva 89/552, nel testo risultante dall'art. 1, punto 14, della direttiva 97/36, assoggetta ora la televendita alle stesse restrizioni previste per la pubblicità televisiva.

    13 L'art. 13 della direttiva 89/552, nel testo risultante dall'art. 1, punto 15, della direttiva 97/36, così dispone:

    «E' vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita di sigarette e di altri prodotti a base di tabacco».

    14 Infine l'art. 16, n. 2, della direttiva 89/552, nel testo risultante dall'art. 1, punto 18, della direttiva 97/36, così recita:

    «2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non deve, inoltre, esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi».

    Fase precontenziosa del procedimento

    15 La Commissione, ritenendo che la direttiva 97/36 non fosse stata trasposta nell'ordinamento italiano entro i termini prescritti, avviava la procedura per inadempimento ai sensi dell'art. 226, primo comma, CE. Con lettera di diffida 12 marzo 1999 invitava la Repubblica italiana a presentare osservazioni in merito all'inadempimento contestato.

    16 Con lettera 29 marzo 1999 il governo italiano trasmetteva alla Commissione il testo di un emendamento governativo al progetto di legge A.S. n. 1138, allora in discussione dinanzi al Senato italiano (in prosieguo: il «progetto di legge A.S. n. 1138»). Successivamente, con lettera 14 giugno 1999, lo stesso governo le trasmetteva copia del decreto del Ministro delle Telecomunicazioni 8 marzo 1999, intitolato «Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale» (GURI del 12 marzo 1999, n. 59), che, a parere del governo medesimo, costituiva trasposizione della direttiva 97/36 nell'ordinamento italiano.

    17 Ritenendo che il detto decreto non contenesse alcuna disposizione che potesse essere considerata diretta alla trasposizione della direttiva 97/36, la Commissione trasmetteva alla Repubblica italiana, con lettera 4 agosto 1999, un parere motivato con cui la invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere medesimo entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

    18 Il governo italiano rispondeva al detto parere in data 9 agosto 1999, richiamandosi alla propria precedente lettera 14 giugno 1999 e trasmettendo una nuova copia del decreto 8 marzo 1999. In data 22 novembre 1999 il Ministro delle Telecomunicazioni italiano inviava parimenti alla Commissione un riepilogo del quadro normativo italiano riguardante la trasposizione nel proprio ordinamento interno della direttiva 89/552, come modificata dalla direttiva 97/36, evidenziando le disposizioni di recepimento contenute nel disegno di legge A.S. n. 1138, ancora in discussione dinanzi al Parlamento italiano.

    19 Ritenendo che la trasposizione della direttiva 97/36 non fosse stata ancora attuata, la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.

    Argomenti delle parti

    20 E' pacifico che la Repubblica italiana era tenuta ad adottare, entro il 30 dicembre 1998, i provvedimenti necessari a livello nazionale per conformarsi alla direttiva 97/36, informandone immediatamente la Commissione.

    21 La Commissione sostiene che il decreto 8 marzo 1999 non contiene alcuna disposizione che possa essere considerata diretta all'attuazione della direttiva 97/36 e che esso esula manifestamente, ratione materiae, dalla sfera di applicazione della direttiva stessa.

    22 La Commissione fa valere, in particolare, che il progetto di legge A.S. n. 1138 prevede la trasposizione di varie disposizioni della direttiva 97/36, ma che, trattandosi di un progetto non ancora adottato, non sarebbero state ancora trasposte le disposizioni seguenti:

    - l'art. 1, lett. c), della direttiva 89/552, come modificato dall'art. 1, punto 1, della direttiva 97/36,

    - l'art. 2, nn. 1 e 2, della direttiva 89/552, come modificato dall'art. 1, punto 2, della direttiva 97/36, mentre i restanti numeri della detta disposizione sarebbero stati, secondo la Commissione, correttamente trasposti,

    - l'art. 2 bis della direttiva 89/552, inserito dall'art. 1, punto 3, della direttiva 97/36,

    - l'art. 3 bis, n. 3, la direttiva 89/552, inserito dall'art. 1, punto 4, della direttiva 97/36,

    - l'art. 10, nn. 1, 3 e 4, della direttiva 89/552, come modificato dall'art. 1, punto 12, della direttiva 97/36, mentre il n. 2 della stessa disposizione sarebbe stato, secondo la Commissione, correttamente trasposto,

    - l'art. 12 della direttiva 89/552, come modificato dall'art. 1, n. 14, della direttiva 97/36, nella parte in cui disciplina la televendita,

    - l'art. 13 della direttiva 89/552, come modificato dall'art. 1, n. 15, della direttiva 97/36, e

    - l'art. 16, n. 2, della direttiva 89/552, come modificato dall'art. 1, n. 18, della direttiva 97/36.

    23 Richiamando gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza degli artt. 249, terzo comma, CE, 10 CE e 2, n. 1, della direttiva 97/36, la Commissione sostiene che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini prescritti i provvedimenti richiesti ai fini della trasposizione nel proprio ordinamento interno delle menzionate disposizioni della detta direttiva, è venuta meno a tali obblighi.

    24 Il governo italiano non contesta la mancata trasposizione entro i termini imposti dalla direttiva 97/36. A sua difesa fa valere che la Commissione contesta unicamente l'omessa trasposizione di alcune disposizioni della direttiva 97/36, mentre le altre disposizioni della direttiva stessa sarebbero state correttamente trasposte.

    Giudizio della Corte

    25 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal detto Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Fra tali atti figurano le direttive che, conformemente all'art. 249, terzo comma, CE, vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Quest'obbligo comporta che ciascuno degli Stati destinatari di una direttiva deve adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v. sentenza 8 marzo 2001, causa C-97/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2053, punto 9).

    26 Il governo italiano rileva di aver presentato al Senato gli emendamenti necessari per conformare il progetto di legge A.S. n. 1138 alla direttiva 97/36, del quale sarebbe prevista la rapida approvazione.

    27 Si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).

    28 Anche nel caso in cui l'inadempimento venga sanato successivamente alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, vi è interesse alla prosecuzione del giudizio onde stabilire la base di una responsabilità che potrebbe incombere a uno Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento, nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o di singoli (v., segnatamente, sentenza 18 marzo 1992, causa C-29/90, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1971, punto 12).

    29 Nella specie, il parere motivato impartiva alla Repubblica italiana, al fine di conformarsi ad esso, il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. Atteso che il detto parere motivato è stato notificato il 4 agosto 1999, il termine è scaduto il 4 ottobre seguente. A decorrere da tale data occorre, quindi, verificare l'esistenza o meno dell'inadempimento dedotto.

    30 Orbene, emerge chiaramente dagli atti di causa che il progetto di legge A.S. n. 1138, ivi compresi gli emendamenti governativi diretti a inserirvi le disposizioni non ancora trasposte della direttiva 97/36, non è stato emanato anteriormente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Quanto alle modifiche eventualmente introdotte nella normativa italiana successivamente alla scadenza di tale termine, esse restano irrilevanti ai fini della pronuncia sull'oggetto del presente ricorso (v. sentenza 11 agosto 1995, causa C-433/93, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2303, punto 15).

    31 Occorre pertanto concludere che la Repubblica italiana, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 1, lett. c), 2, nn. 1 e 2, 2 bis, 3 bis, n. 3, e 10, nn. 1, 3 e 4, dell'art. 12, nella parte in cui disciplina la televendita, nonché degli artt. 13 e 16, n. 2, della direttiva 89/552, nel testo risultante dalla direttiva 97/36, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    32 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, risultata soccombente, va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La Repubblica italiana, non avendo emanato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni degli artt. 1, lett. c), 2, nn. 1 e 2, 2 bis, 3 bis, n. 3, e 10, nn. 1, 3 e 4, dell'art. 12 nella parte in cui disciplina la televendita, nonché degli artt. 13 e 16, n. 2, della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, nel testo risultante dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva medesima.

    2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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