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Document 62000CJ0206

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2001.
    Henri Mouflin contro Recteur de l'académie de Reims.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - Francia.
    Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne - Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) o della direttiva 79/7/CEE - Regime francese delle pensioni civili e militari di quiescenza - Diritto al godimento immediato della pensione di quiescenza riservato solo ai dipendenti pubblici di sesso femminile.
    Causa C-206/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-10201

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:695

    62000J0206

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 dicembre 2001. - Henri Mouflin contro Recteur de l'académie de Reims. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - Francia. - Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Parità di trattamento tra gli uomini e le donne - Applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE (artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) o della direttiva 79/7/CEE - Regime francese delle pensioni civili e militari di quiescenza - Diritto al godimento immediato della pensione di quiescenza riservato solo ai dipendenti pubblici di sesso femminile. - Causa C-206/00.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-10201


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Politica sociale Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile Parità di retribuzione Retribuzione Nozione Regime delle pensioni dei dipendenti pubblici versate a questi ultimi in ragione del rapporto di lavoro Inclusione

    [Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE)]

    2. Politica sociale Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile Parità di retribuzione Art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) Pensione di godimento immediato riservata ai dipendenti pubblici di sesso femminile Inammissibilità

    [Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE)]

    Massima


    1. Le pensioni corrisposte in forza di un regime come il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE).

    ( v. punto 23 e dispositivo )

    2. Il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile enunciato dall'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) è violato da una disposizione nazionale che, riservando il diritto al godimento immediato della pensione di quiescenza solo a dipendenti pubblici di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da un'infermità o da una malattia incurabile che gli impedisca di svolgere qualsiasi professione, esclude da tale diritto i dipendenti pubblici di sesso maschile che si trovino nella stessa situazione.

    ( v. punto 31 e dispositivo )

    Parti


    Nel procedimento C-206/00,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Henri Mouflin

    e

    Recteur de l'académie de Reims,

    interveniente:

    Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique CFDT de la Marne (SGEN CFDT 51),

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) nonché della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris (relatore), giudici,

    avvocato generale: S. Alber

    cancelliere: R. Grass

    viste le osservazioni scritte presentate:

    per il sig. Mouflin e il Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique CFDT de la Marne (SGEN CFDT 51), dall'avv. H. Masse-Dessen;

    per il governo francese, dai sigg. R. Abraham e A. Lercher, in qualità di agenti;

    per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H. Michard, in qualità di agente,

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 maggio 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 25 aprile 2000, pervenuta presso la cancelleria il 25 maggio successivo, il Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) nonché della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Mouflin, insegnante, sostenuto dal Syndicat général de l'Éducation nationale et de la Recherche publique CFDT de la Marne (in prosieguo: il «SGEN CFDT 51»), e il Recteur de l'académie de Reims, in merito all'illegittimità del decreto 10 novembre 1998 con cui l'Inspecteur d'académie de la Marne ha annullato il proprio precedente decreto 20 ottobre 1998 che radia il sig. Mouflin dai quadri per ammetterlo a far valere i suoi diritti al godimento immediato della pensione di quiescenza.

    Ambito normativo

    3 L'art. 119, primo e secondo comma, del Trattato dispone:

    «Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

    Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».

    4 A partire dal 1° maggio 1999, l'art. 141 CE, nn. 1 e 2, primo comma, dispone come segue:

    «1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

    2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».

    5 La direttiva 79/7, all'art. 3, n. 1, lett. a), terzo trattino, recita:

    «La presente direttiva si applica:

    a) ai regimi legali che assicurano una protezione contro i rischi seguenti:

    (...)

    vecchiaia».

    6 L'art. 4 della direttiva recita:

    «1. Il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda:

    il campo di applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione ad essi;

    l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;

    il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

    2. Il principio della parità di trattamento non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna a motivo della maternità».

    7 L'art. 7, n. 1, lett. a), della stessa direttiva dispone:

    «1. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:

    a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni».

    Normativa nazionale

    8 Il regime francese pensionistico dei dipendenti pubblici è stabilito dal Code des pensions civiles et militaires de retraite (codice delle pensioni civili e militari di quiescenza, in prosieguo: il «codice delle pensioni»). Il codice attualmente in vigore risulta dalla legge 26 dicembre 1964, n. 64-1339 (JORF del 30 dicembre 1964), diretta a sostituire il precedente codice allegato al decreto 23 maggio 1951, n. 51-590, nonché da varie modifiche ulteriori.

    9 L'art. L. 1 del codice delle pensioni recita:

    «La pensione consiste in un assegno pecuniario personale e vitalizio concesso ai dipendenti pubblici civili e militari e, dopo il decesso di questi ultimi, ai loro aventi causa designati dalla legge, a compenso del servizio da essi prestato sino alla regolare cessazione delle loro funzioni.

    L'importo della pensione, che tiene conto del livello, della durata e della natura del servizio prestato, garantisce al beneficiario, al termine della carriera, condizioni materiali di vita corrispondenti alla dignità delle funzioni esercitate».

    10 Secondo l'art. L. 24-I-3° , lett. b), del codice delle pensioni,

    «Il godimento della pensione civile è immediato:

    (...)

    3° per le donne che sono pubblici dipendenti

    (...)

    b) quando è giustificato nelle forme previste dall'art. L. 31:

    cioè se le donne sono colpite da una infermità o da una malattia incurabile che renda loro impossibile esercitare le precedenti funzioni, ovvero se il loro coniuge è colpito da una infermità o da una malattia incurabile che gli renda impossibile l'esercizio di una qualsiasi professione».

    11 L'art. L. 31 del codice delle pensioni definisce le modalità atte ad accertare la realtà delle infermità invocate e determina l'autorità che ha il potere decisionale in materia.

    I fatti della causa principale e le questioni pregiudiziali

    12 Il sig. Mouflin, nato nel febbraio 1944, è insegnante, e quindi dipendente pubblico, nel dipartimento della Marna (Francia).

    13 Invocando l'art. L. 24-I-3° del codice delle pensioni, egli chiedeva di essere ammesso a far valere i propri diritti al godimento immediato della pensione di quiescenza, al fine di poter assistere la moglie, affetta da malattia incurabile.

    14 Previo parere favorevole della commissione di riforma competente, l'Inspecteur d'académie de la Marne, direttore dipartimentale dei servizi dell'Istruzione nazionale, ha dichiarato la radiazione dai quadri del sig. Mouflin con decreto 20 ottobre 1998.

    15 Il 10 novembre 1998, tale decreto è stato annullato da un altro decreto dell'Inspecteur d'académie, in cui si faceva riferimento ad una comunicazione 6 novembre 1998 del Ministro per l'istruzione nazionale, secondo la quale «il diritto al collocamento a riposo ai fini dell'assistenza del coniuge invalido è riservato ai soli pubblici dipendenti di sesso femminile». Il sig. Mouflin è stato perciò reintegrato nel proprio impiego originario.

    16 Il sig. Mouflin ha quindi impugnato il decreto 10 novembre 1998 dinanzi al Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

    17 Tale autorità giudiziaria, dopo avere trasmesso il fascicolo al Consiglio di Stato, ed averne ricevuto il parere, come richiesto, in data 4 febbraio 2000 ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se le pensioni erogate dal regime francese di quiescenza dei pubblici dipendenti rientrino nel novero delle retribuzioni contemplate dall'art. 119 del Trattato CE, divenuto art. 141 CE; in caso affermativo, se il principio di parità delle retribuzioni sia stato travisato dalle disposizioni dell'art. L. 24-1-3° del codice delle pensioni civili e militari di quiescenza;

    2) Nel caso in cui non si applichi l'art. 119 del Trattato CE, se le disposizioni della direttiva 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, ostino a che la Francia mantenga in vigore disposizioni come quelle di cui all'art. L. 24-1-3° del codice delle pensioni civili e militari di quiescenza»

    Sulla prima questione

    18 Occorre rilevare, in limine, che dalla lettura dell'ordinanza di rinvio risulta chiaramente che, mediante la sua prima questione, il giudice di rinvio ha semplicemente voluto interrogare la Corte sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato. L'art. 141 CE è menzionato nella questione di cui trattasi, a latere dell'art. 119 del Trattato, solo in via incidentale e per indicare il numero che reca, dopo l'entrata in vigore del Trattatto di Amsterdam, la disposizione che è subentrata all'art. 119 del Trattato.

    19 Pertanto, al fine di risolvere la prima questione, si deve prendere esclusivamente in considerazione l'art. 119 del Trattato.

    Sulla prima parte

    20 Con la prima parte della sua prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se le pensioni corrisposte in forza di un regime come il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rientrino nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato.

    21 Occorre ricordare, a tale proposito, che nella sentenza 29 novembre 2001, causa C-366/99, Griesmar (Racc. pag. I-9383), la Corte ha risolto una questione identica.

    22 In tale sentenza, la Corte ha dichiarato che le pensioni erogate sulla base di un regime quale il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato.

    23 Pertanto, si deve risolvere la prima parte della prima questione nel senso che le pensioni corrisposte in forza di un regime come il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato.

    Sulla seconda parte

    24 Con la seconda parte della sua prima questione, il giudice a quo chiede in sostanza se il principio della parità delle retribuzioni sia violato da una disposizione nazionale come l'art. L. 24-I-3° , lett. b), del codice delle pensioni, che, riservando il diritto all'immediato godimento della pensione di quiescenza solo a dipendenti pubblici di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da una infermità o da una malattia incurabile che gli impedisca di svolgere qualsiasi professione, esclude da tale diritto i dipendenti pubblici di sesso maschile che si trovino nella stessa situazione.

    25 Il sig. Mouflin e il SGEN CFDT 51 sostengono che, accordando ai dipendenti pubblici di sesso femminile un vantaggio consistente nel potersi far liquidare la pensione di anzianità anticipatamente rispetto ai dipendenti di sesso maschile che si trovino nelle medesime condizioni, l'art. L. 24-I-3° del codice delle pensioni viola l'art. 119 del Trattato.

    26 La Commissione perviene alla stessa conclusione.

    27 Il governo francese segnala l'elaborazione di direttive che, per via interpretativa, consentiranno alle autorità interessate di applicare l'art. L. 24-I-3° del codice delle pensioni a prescindere dal sesso del dipendente pubblico. Quanto alla soluzione da fornire alla seconda parte della prima questione, tale governo si rimette al riguardo alla saggezza della Corte.

    28 Si deve rilevare che il principio della parità delle retribuzioni sancito dall'art. 119 del Trattato, così come il divieto generale di discriminazione, di cui esso è espressione specifica, presuppone che i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile che ne beneficiano si trovino in situazioni paragonabili (v. sentenza 16 settembre 1999, causa C-218/98, Abdoulaye e a., Racc. pag. I-5723, punto 16).

    29 Alla luce del diritto a un'immediata percezione della pensione di quiscenza previsto dall'art. L. 24-I-3° del codice delle pensioni, i dipendenti pubblici di sesso maschile e i dipendenti pubblici di sesso femminile si trovano in situazioni paragonabili. Infatti, nessun elemento consente di differenziare la situazione di un dipendente di sesso maschile il cui coniuge sia affetto da un'infermità o da una malattia incurabile che gli renda impossibile svolgere qualunque professione dalla situazione di un dipendente di sesso femminile il cui coniuge sia colpito dalla suddetta infermità o malattia.

    30 Orbene, l'art. L. 24-I-3° del codice delle pensioni non attribuisce il diritto all'immediata percezione della pensione di quiescenza a un dipendente pubblico di sesso maschile il cui coniuge sia invalido. Tale disposizione introduce quindi una discriminazione fondata sul sesso nei confronti di un dipendente pubblico di sesso maschile che si trovi in una situazione di questo genere.

    31 Tenuto conto di quanto sopra esposto, si deve risolvere la seconda parte della prima questione nel senso che il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, enunciato dall'art. 119 del Trattato, è violato da una disposizione nazionale come l'art. L. 24-I-3° , lett. b), del codice delle pensioni che, riservando il diritto al godimento immediato della pensione di quiescenza solo a dipendenti pubblici di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da un'infermità o da una malattia incurabile che gli impedisca di svolgere qualsiasi professione, esclude da tale diritto i dipendenti pubblici di sesso maschile che si trovino nella stessa situazione.

    Sulla seconda questione

    32 La suddetta questione è stata posta nell'ipotesi in cui l'art. 119 del Trattato non sia applicabile a pensioni concesse in forza di un regime come il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici. Orbene, dalla soluzione fornita alla prima parte della prima questione risulta che le pensioni accordate in forza di tale regime rientrano nella sfera di applicazione della disposizione del Trattato di cui trattasi.

    33 Di conseguenza, non occorre risolvere la seconda questione.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    34 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Seconda Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne con ordinanza 25 aprile 2000, dichiara:

    Le pensioni corrisposte in forza di un regime come il regime pensionistico francese dei dipendenti pubblici rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE).

    Il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile enunciato dall'art. 119 del Trattato è violato da una disposizione nazionale come l'art. 24-I-3° , lett. b), del codice francese delle pensioni civili e militari di quiescenza che, riservando il diritto al godimento immediato della pensione di quiescenza solo a dipendenti pubblici di sesso femminile il cui coniuge sia colpito da un'infermità o da una malattia incurabile che gli impedisca di svolgere qualsiasi professione, esclude da tale diritto i dipendenti pubblici di sesso maschile che si trovino nella stessa situazione.

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