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Document 62000CJ0119

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 giugno 2001.
    Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo.
    Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 97/36/CE che modifica al direttiva 89/552/CEE - Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive.
    Causa C-119/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-04795

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:351

    62000J0119

    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 21 giugno 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 97/36/CE che modifica al direttiva 89/552/CEE - Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l'esercizio delle attività televisive. - Causa C-119/00.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04795


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso per inadempimento - Esame sul merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

    (Art. 226 CE)

    2. Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

    (Art. 226 CE)

    3. Ricorso per inadempimento - Termine impartito dal parere motivato allo Stato membro - Successiva cessazione dell'inadempimento - Interesse alla prosecuzione dell'azione - Eventuale responsabilità dello Stato membro

    (Art. 226 CE)

    Parti


    Nella causa C-119/00,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra K. Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Granducato di Lussemburgo, rappresentato dal sig. P. Steinmetz, in qualità di agente,

    convenuto,

    avente ad oggetto la domanda diretta a far constatare che, non avendo adottato e/o non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva,

    LA CORTE (Quarta Sezione),

    composta dai sigg. A. La Pergola, presidente di sezione, D.A.O. Edward (relatore) e S. von Bahr, giudici,

    avvocato generale: L.A. Geelhoed

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 aprile 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 29 marzo 2000, la Commissione delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che, non avendo adottato e/o non avendo comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60), il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

    La legislazione comunitaria

    2 La direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), costituisce l'ambito giuridico dell'attività televisiva nel mercato interno.

    3 L'art. 26 della direttiva 89/552 dispone:

    «Al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva».

    4 In applicazione di tale disposizione il 30 giugno 1997 veniva adottata la direttiva 97/36, che modifica la direttiva 89/552 chiarendo talune definizioni od obblighi degli Stati membri.

    5 L'art. 2, n. 1, primo comma, della direttiva 97/36 prevede:

    «Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

    La fase precontenziosa

    6 Conformemente al procedimento previsto dall'art. 226, primo comma, CE, la Commissione, dopo aver messo il Granducato di Lussemburgo in grado di presentare le proprie osservazioni in merito alla trasposizione nel proprio diritto nazionale della direttiva 97/36, con lettera 9 luglio 1999 ha rivolto a tale Stato membro un parere motivato ingiungendogli di adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi che gli derivano dalla detta direttiva entro due mesi a partire dalla notificazione di tale parere.

    7 Poiché dalle informazioni comunicate alla Commissione dal governo lussemburghese a seguito del detto parere è risultato che la direttiva 97/36 non era stata ancora trasposta nel diritto lussemburghese, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

    Gli argomenti delle parti

    8 Non viene contestato che, conformemente all'art. 2, n. 1, della direttiva 97/36, il Granducato di Lussemburgo era tenuto ad adottare, entro il 30 dicembre 1998, le misure necessarie a livello nazionale per conformarsi alla detta direttiva e a darne immediatamente comunicazione alla Commissione.

    9 La Commissione, nel ricordare gli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi degli artt. 249, terzo comma, CE, 10, primo comma, CE, e 2, n. 1, della direttiva 97/36, conclude che il Granducato di Lussemburgo è inadempiente non avendo adottato le misure necessarie per conformarvisi e/o non avendogliele comunicate.

    10 Il governo lussemburghese non nega di non aver trasposto entro il termine prescritto la direttiva 97/36. Sottolinea che la stessa è tuttora in corso di trasposizione e rileva che il progetto di legge n. 4584 che modifica la legge 27 luglio 1991 sui media elettronici e che dovrebbe provvedere alla detta trasposizione è stato depositato dinanzi al Consiglio di Stato e alla Camera dei Deputati il 30 giugno 1997.

    11 A sua difesa il governo lussemburghese precisa che, nonostante la sua insistenza presso il Consiglio di Stato affinché esaminasse d'urgenza il progetto di legge di cui trattasi, l'introduzione di tale progetto ha subìto ritardi in ragione degli emendamenti apportati dal governo a seguito dei pareri emessi da gruppi economici organizzati. Il ritardo sarebbe dovuto alla complessità tecnica della materia affrontata e alle consultazioni presso gli attori economici. Il governo lussemburghese rileva tuttavia che la legge sarà adottata nel prossimo futuro e considera che il procedimento non ha più ragione di esistere.

    Giudizio della Corte

    12 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, CE, gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal detto Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Tra tali atti figurano le direttive che, conformemente all'art. 249, terzo comma, CE, vincolano gli Stati membri cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere. Questo obbligo comporta per ciascuno degli Stati destinatari di una direttiva l'obbligo di adottare, nell'ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente allo scopo che essa persegue (v. sentenza 8 marzo 2001, causa C-97/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2053, punto 9).

    13 Gli argomenti del governo lussemburghese che deducono, da un lato, che l'imminente adozione del progetto di legge diretto a trasporre nel diritto nazionale la direttiva 97/36 renderebbe il presente ricorso privo di oggetto e, dall'altro, che il detto progetto è stato depositato tempestivamente dinanzi al Consiglio di Stato e che i ritardi nella sua adozione sarebbero dovuti alla complessità tecnica della materia e alle consultazioni degli attori economici, non possono essere accolti.

    14 In primo luogo, si deve rilevare che, secondo costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).

    15 Nella specie il parere motivato impartiva al Granducato di Lussemburgo un termine di due mesi a partire dalla sua notifica per conformarvisi. Poiché tale parere motivato è stato notificato il 9 luglio 1999, il termine scadeva il 9 settembre 1999. L'esistenza o meno dell'asserito inadempimento deve pertanto essere valutata in tale data. Il fatto che il governo lussemburghese ritenga che il progetto di legge sarà rapidamente approvato è pertanto inconferente.

    16 In secondo luogo, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 15 giugno 2000, causa C-470/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-4657, punto 11).

    17 Infine, anche nel caso in cui l'inadempimento dovesse essere rimosso successivamente alla scadenza del termine impartito nel parere motivato, persiste l'interesse alla prosecuzione del giudizio per stabilire il fondamento dell'eventuale responsabilità dello Stato membro, in conseguenza dell'inadempimento nei confronti di altri Stati membri, della Comunità o dei singoli (v., in particolare, sentenza 18 marzo 1992, causa C-29/90, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1971, punto 12).

    18 Orbene, dai documenti versati agli atti risulta chiaramente che il progetto di legge non è stato adottato entro il termine impartito nel parere motivato.

    19 Pertanto si deve concludere che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 97/36, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    20 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto comanda, il Granducato di Lussemburgo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quarta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

    2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

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