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Document 62000CJ0096

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 2002.
    Rudolf Gabriel.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
    Convenzione di Bruxelles - Domanda d'interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3 - Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di esigere in giudizio il premio apparentemente vinto - Qualificazione - Azione di natura contrattuale contemplata dall'art. 13, primo comma, punto 3 - Presupposti.
    Causa C-96/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-06367

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:436

    62000J0096

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 luglio 2002. - Rudolf Gabriel. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria. - Convenzione di Bruxelles - Domanda d'interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3 - Diritto del consumatore destinatario di una pubblicità ingannevole di esigere in giudizio il premio apparentemente vinto - Qualificazione - Azione di natura contrattuale contemplata dall'art. 13, primo comma, punto 3 - Presupposti. - Causa C-96/00.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-06367


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Contratto avente ad oggetto una fornitura di servizi o di beni mobili materiali - Azione di un consumatore domiciliato in uno Stato membro diretta a far condannare una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato membro al pagamento di un premio apparentemente vinto in occasione di un ordine di merci - Azione di natura contrattuale ai sensi dell'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione

    (Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 13, primo comma, punto 3)

    Massima


    $$Le norme in materia di competenza enunciate dalla Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel senso che l'azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, nello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato ed ai sensi della normativa di questo Stato, una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato contraente al pagamento di una vincita, qualora detta società gli abbia indirizzato personalmente della corrispondenza tale da dare l'impressione che gli sarà attribuito un premio, a condizione che egli ordini merce per un importo determinato, e qualora detto consumatore formuli effettivamente tale ordine, senza tuttavia ottenere il versamento di detta vincita, ha natura contrattuale ai sensi dell'art. 13, primo comma, punto 3, della citata Convenzione.

    ( v. punto 60 e disp. )

    Parti


    Nel procedimento C-96/00,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberster Gerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso promossa da

    Rudolf Gabriel,

    domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, e dai sigg. C. Gulmann, R. Schintgen (relatore), V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il sig. Gabriel, dal sig. A. Klauser, Rechtsanwalt;

    - per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;

    - per il governo tedesco, dal sig. R. Wagner, in qualità di agente;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.L. Iglesias Buhigues, in qualità di agente, assistito dal sig. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del sig. Gabriel, rappresentato dall'avv. A. Klauser, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra A.-M. Rouchaud, in qualità di agente, assistita dall'avv. B. Wägenbaur, all'udienza dell'11 ottobre 2001,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 15 febbraio 2000, pervenuta in cancelleria il 13 marzo successivo, l'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione austriaca) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 5, punti 1 e 3, nonché 13, primo comma, punto 3, della citata Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

    2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un procedimento instaurato dinanzi all'Oberster Gerichtshof dal sig. Gabriel, cittadino austriaco domiciliato a Vienna (Austria), ai fini della designazione del giudice competente, ratione loci, a pronunciarsi sul ricorso che egli intende proporre nello Stato del suo domicilio nei confronti di una società di vendita per corrispondenza con sede in Germania.

    Ambito normativo

    La Convenzione di Bruxelles

    3 Le norme sulla competenza stabilite dalla Convenzione di Bruxelles figurano nel titolo II di questa, costituito dagli artt. 2-24.

    4 L'art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, che fa parte del titolo II della stessa, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», enuncia la seguente norma di principio:

    «Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

    5 L'art. 3, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, che figura nella stessa sezione, dispone:

    «Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».

    6 Gli artt. 5-18 della Convenzione di Bruxelles, che costituiscono le sezioni 2-6 del suo titolo II, prevedono regole di competenza speciale, imperativa o esclusiva.

    7 Così, ai sensi dell'art. 5, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del titolo II della Convenzione di Bruxelles:

    «Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

    1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; (...)

    (...)

    3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

    (...)».

    8 All'interno del medesimo titolo II della Convenzione di Bruxelles, gli artt. 13 e 14 della stessa fanno parte della sezione 4, dal titolo: «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori».

    9 L'art. 13 della Convenzione di Bruxelles così dispone:

    «In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata "consumatore", la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5:

    1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,

    2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,

    3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se:

    a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se

    b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

    Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

    La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto».

    10 Ai sensi dell'art. 14, primo comma, della Convenzione di Bruxelles:

    «L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

    11 Può derogarsi alla citata norma di competenza solamente nel rispetto delle condizioni enunciate all'art. 15 della Convenzione di Bruxelles, il quale è parimenti contenuto nella citata sezione 4 del titolo II di quest'ultima.

    Disposizioni nazionali pertinenti

    12 Ai sensi dell'art. 28, primo comma, punto 1, della legge austriaca 1° agosto 1895, sull'esercizio della giurisdizione e della competenza territoriale dei giudici ordinari nelle cause civili (Jurisdiktionsnorm - norma sulla giurisdizione - RGBl. 111), l'Oberster Gerichtshof deve, su istanza di una parte, designare tra i giudici competenti per materia a conoscere di una causa civile quello dotato di competenza territoriale, qualora il giudice austriaco competente ratione loci non sia individuato né dalle norme contenute nella legge citata, né da alcun'altra norma, e tuttavia sia tenuto a pronunciarsi in applicazione di una convenzione internazionale.

    13 E' pacifico che la Convenzione di Bruxelles costituisce una convenzione internazionale ai sensi della citata disposizione.

    14 L'art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (BGBl. I, 1979, pag. 140) dispone quanto segue:

    «Gli imprenditori che inviano ad un determinato consumatore promesse di vincita o altre analoghe comunicazioni e con i termini di tale comunicazione suscitano l'impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio devono consegnare al consumatore detto premio; esso può anche essere richiesto in via giudiziaria».

    15 Questa disposizione è stata aggiunta alla legge sulla tutela dei consumatori dall'art. 4 della legge austriaca sui contratti a distanza (BGBl. I, 1999, pag. 185) in occasione del recepimento, nel diritto austriaco, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19).

    16 Detta disposizione è entrata in vigore il 1° ottobre 1999.

    17 L'Oberster Gerichtshof precisa, nell'ordinanza di rinvio, che il citato art. 5 j ha lo scopo di attribuire al consumatore - tratto in errore dal fatto che l'operatore professionale lo ha contattato personalmente facendogli credere di aver vinto un premio, mentre la reale sostanza dell'operazione è spiegata a caratteri piccoli ovvero in un punto poco appariscente della lettera, nonché con terminologia difficilmente comprensibile - un diritto ad agire per ottenere giudizialmente l'esecuzione di una siffatta «promessa di vincita».

    Causa principale e questione pregiudiziale

    18 Emerge dal fascicolo della causa principale che la Schlank & Schick GmbH (in prosieguo: la «Schlank & Schick»), società di diritto tedesco con sede a Lindau (Germania), esercita attività di vendita per corrispondenza di merce segnatamente in Germania, in Austria, in Francia, in Belgio e in Svizzera.

    19 Nell'ottobre 1999 il sig. Gabriel ha ricevuto, al suo indirizzo privato ed in busta chiusa, più lettere personalizzate inviategli dalla Schlank & Schick, le quali a suo dire erano tali da fargli credere di essere - a seguito di un'estrazione a sorte - il fortunato vincitore di una somma di ATS 49 700 e di aver diritto ad ottenere la stessa su semplice richiesta, all'unica condizione di ordinare simultaneamente presso la detta società della merce per un importo minimo di ATS 200, da scegliersi all'interno di un catalogo e da indicarsi su un buono d'ordine, entrambi allegati alle lettere predette.

    20 Queste ultime erano redatte, in particolare, nei seguenti termini: «Egregio sig. Rudolf Gabriel, Lei non ha ancora richiesto la Sua spettanza in contanti (...). Vuole veramente perdere il Suo denaro? (...). Lei ha ancora diritto a quanto Le spetta, ma adesso deve davvero reagire rapidamente. Nella lettera allegata dell'European Credit tutto è spiegato in maniera più precisa (...). PS: Come prova per Lei, sig. Gabriel, ho allegato la quietanza di pagamento. Lei ha diritto al 100% alla Sua spettanza in contanti, a condizione di ordinare altresì, senza impegno, della merce».

    21 Una lettera allegata alle citate missive, con intestazione «European Credit», dal titolo «Conferma ufficiale di pagamento» ed alla quale erano allegati la copia di una «quietanza» nonché il fac-simile di un «libretto di risparmio», entrambi recanti il nome del sig. Gabriel e l'importo di ATS 49 700, era così formulata: «Egregio sig. Rudolf Gabriel, con la presente Le confermiamo nuovamente il pagamento a nostro carico della somma in contanti di importo totale pari a ATS 49 700. Abbiamo allegato in special modo per Lei copia di una quietanza. Per cogliere la Sua fortunata occasione ed accelerare il versamento della somma di ATS 49 700, deve solamente ritrasmetterci la copia della quietanza unitamente al suo ordinativo di prova senza impegno. (...) Ora nulla più osta al versamento. Affinché Lei possa ricevere il Suo denaro il più rapidamente possibile, Le farò semplicemente pervenire un assegno non appena ricevuta la quietanza. Lei potrà quindi incassarlo a Sua convenienza presso l'istituto finanziario da Lei scelto».

    22 Emerge tuttavia da varie diciture stampate in caratteri abbastanza piccoli ed in parte contenute nel retro dei documenti inviati al sig. Gabriel che la somma di ATS 49 700 non costituiva una promessa di premio irrevocabile da parte della Schlank & Schick.

    23 Così, nel verso della lettera dell'«European Credit» veniva in particolare precisato, nel titolo «Condizioni di attribuzione», che la partecipazione al «gioco a premi», disciplinato dal diritto tedesco, presupponeva un «ordinativo di prova senza impegno», che la data limite di questa «azione» era il 30 novembre 1999 e che era escluso ogni ricorso all'autorità giudiziaria. Inoltre, si menzionava il fatto che l'estrazione a sorte era stata effettuata dalla società di vendita per corrispondenza, che i premi in contanti erano suddivisi in «diversi valori parziali», oggetto di più versamenti frazionati in funzione del numero di copie di quietanze rispedite all'organizzatore unitamente al buono d'ordine debitamente compilato, e che, per ragioni di costo, le «spettanze» di valore inferiore ad ATS 35 non avrebbero dato luogo ad alcun versamento, ma sarebbero state messe nuovamente in palio per una successiva estrazione.

    24 Il sig. Gabriel ha debitamente compilato e rispedito alla Schlank & Schick i pertinenti documenti per chiedere il versamento della vincita promessa ed ha inviato un ordine di taluni articoli del catalogo della società stessa per un importo superiore ai richiesti ATS 200.

    25 Quindi, detta società gli ha consegnato la merce ordinata, senza tuttavia fargli pervenire la somma di ATS 49 700 che egli riteneva di aver vinto.

    26 Di conseguenza, il sig. Gabriel ha deciso di instaurare una causa per ottenere la condanna della Schlank & Schick al pagamento in suo favore della detta somma, aumentata degli interessi e delle spese legali, sulla base dell'art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori.

    27 Volendo intentare tale azione in Austria - Stato nel cui territorio egli è domiciliato - sulla base dell'art. 14, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, ma ritenendo che il diritto austriaco nulla preveda ai fini della determinazione del giudice nazionale territorialmente competente a conoscere della stessa, il sig. Gabriel, prima di procedere alla citazione nel merito, ha adito l'Oberster Gerichtshof per la designazione di detto giudice, in applicazione dell'art. 28, primo comma, punto 1, della legge austriaca 1° agosto 1895.

    28 L'Oberster Gerichtshof ritiene che, pur se il ricorso che il sig. Gabriel intende proporre sembra rientrare nell'ambito d'applicazione dell'art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori, la questione se si debba o meno dare accoglimento all'istanza di designazione del giudice nazionale territorialmente competente dipenda dalla natura dell'azione che il ricorrente intende esercitare contro la Schlank & Schick.

    29 Infatti, se tale azione attenesse ad un contratto concluso da un consumatore ai sensi dell'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles, detta designazione sarebbe indispensabile, in quanto la Convenzione consente al consumatore soltanto di promuovere la causa dinanzi ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio egli è domiciliato, senza tuttavia determinare direttamente quale giudice di tale Stato sia competente a pronunciarsi in proposito.

    30 Al contrario, la domanda pendente dinanzi all'Oberster Gerichtshof sarebbe priva di oggetto qualora il diritto ad agire del sig. Gabriel avesse natura contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, ovvero derivasse da delitto o quasi-delitto, ai sensi del punto 3 del medesimo articolo, in quanto tali disposizioni indicano con precisione il giudice territorialmente competente, cioè rispettivamente il giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale rilevante o quello del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso.

    31 Considerando che, in queste circostanze, la soluzione del quesito sottopostogli dal sig. Gabriel dipenda dall'interpretazione della Convenzione di Bruxelles, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se il diritto concesso ai consumatori dall'art. 5 j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori (...), nella formulazione dell'art. 1, n. 2, della legge austriaca sui contratti a distanza (...), di poter chiedere in via giudiziaria agli imprenditori il premio apparentemente vinto, allorché questi ultimi inviano (o hanno inviato) promesse di vincita o altre analoghe comunicazioni a un determinato consumatore e con la formulazione di queste comunicazioni suscitano (o hanno suscitato) l'impressione che il consumatore abbia vinto un determinato premio, costituisca ai sensi della Convenzione di Bruxelles (...):

    1) un diritto di natura contrattuale ai sensi dell'art. 13, punto 3, oppure

    2) un diritto di natura contrattuale ai sensi dell'art. 5, punto 1, oppure

    3) un diritto derivante da delitto o quasi-delitto ai sensi dell'art. 5, punto 3».

    Sulla questione pregiudiziale

    32 Tenuto conto dei fatti della causa principale, la questione sollevata dev'essere intesa come volta a stabilire, in sostanza, se le norme in materia di competenza enunciate dalla Convenzione di Bruxelles debbano essere interpretate nel senso che l'azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, nello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato ed ai sensi della normativa di questo Stato, una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato contraente al pagamento di una vincita, qualora detta società gli abbia indirizzato personalmente della corrispondenza tale da dare l'impressione che gli sarà attribuito un premio a condizione che egli ordini merce per un importo determinato e qualora detto consumatore formuli effettivamente tale ordine nello Stato in cui è domiciliato senza tuttavia ottenere il versamento di detta vincita, abbia natura contrattuale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della citata Convenzione o dell'art. 13, primo comma, punto 3, della medesima, ovvero derivi da delitto o quasi-delitto, ai sensi dell'art. 5, punto 3, della medesima Convenzione.

    33 Per risolvere la questione così riformulata si deve preliminarmente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione di materia di delitto o quasi-delitto ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità del convenuto e che non si ricollega alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1, della stessa Convenzione (v., in particolare, sentenze 27 settembre 1988, causa 189/87, Kalfelis, Racc. pag. 5565, punto 17; 26 marzo 1992, causa C-261/90, Reichert e Kockler, Racc. pag. I-2149, punto 16, e 27 ottobre 1998, causa C-51/97, Réunion européenne e a., Racc. pag. I-6511, punto 22).

    34 Ne consegue che si deve anzitutto verificare se un'azione come quella di cui alla causa principale abbia natura contrattuale.

    35 A tale proposito deve rilevarsi che l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles si riferisce alla materia contrattuale in generale, mentre l'art. 13 della medesima considera specificamente vari tipi di contratto stipulati da consumatori.

    36 Poiché l'art. 13 della Convenzione di Bruxelles rappresenta pertanto una lex specialis rispetto all'art. 5, punto 1, della stessa, deve preliminarmente accertarsi se un'azione che presenta le caratteristiche enunciate nella questione pregiudiziale, come riformulata, possa rientrare nell'ambito d'applicazione della prima di queste due disposizioni.

    37 Secondo una giurisprudenza costante, le nozioni di cui all'art. 13 della Convenzione di Bruxelles vanno interpretate autonomamente, alla luce soprattutto del sistema e delle finalità di questa, così da assicurare alla stessa piena efficacia (v., segnatamente, sentenze 21 giugno 1978, causa 150/77, Bertrand, Racc. pag. 1431, punti 14-16; 19 gennaio 1993, causa C-89/91, Shearson Lehman Hutton, Racc. pag. I-139, punto 13; 3 luglio 1997, causa C-269/95, Benincasa, Racc. pag. I-3767, punto 12, e 27 aprile 1999, causa C-99/96, Mietz, Racc. pag. I-2277, punto 26).

    38 Risulta dalla lettera stessa di detta norma che essa trova applicazione solo in quanto, in via generale, l'azione sia connessa ad un contratto stipulato da un consumatore per un uso estraneo alla sua attività professionale.

    39 Emerge da questi termini, nonché dalla funzione del particolare regime istituito dalle disposizioni del titolo II, sezione 4, della Convenzione di Bruxelles, cioè garantire un'adeguata tutela al consumatore quale parte contrattuale ritenuta economicamente più debole e giuridicamente meno esperta rispetto alla controparte professionale, che le citate disposizioni contemplano esclusivamente il consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali, che abbia concluso uno dei tre tipi di contratto enumerati dall'art. 13 della detta Convenzione e che sia, peraltro, personalmente parte nell'azione giudiziale ai sensi dell'art. 14 della stessa (v. sentenza Shearson Lehman Hutton, cit., punti 19, 20, 22 e 24).

    40 In merito, più specificamente, ad un contratto avente ad oggetto una fornitura di servizi - diverso da un contratto di trasporto, che è escluso dal campo d'applicazione della sezione 4 del titolo II della Convenzione di Bruxelles, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, della stessa - ovvero beni mobili materiali, contratto cui fa riferimento l'art. 13, primo comma, punto 3, questa disposizione prevede due ulteriori presupposti d'applicazione, ossia che la conclusione del contratto sia stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e che il consumatore abbia compiuto in tale Stato gli atti necessari per la stipulazione del contratto.

    41 Come emerge dalla relazione Schlosser sulla Convenzione d'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pagg. 71 e 118), i due predetti presupposti cumulativi mirano a garantire l'esistenza di stretti legami tra il contratto in oggetto e lo Stato nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

    42 In ordine alla portata delle nozioni impiegate nell'enunciato di detti presupposti, a pag. 119 della sua relazione, Schlosser rinvia alla relazione di Giuliano e Lagarde sulla convenzione relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU 1980, C 282, pag. 1), convenzione aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 (GU L 266, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Roma»), posto che l'art. 5 di questa, relativo ai contratti stipulati dai consumatori, stabilisce, nel secondo comma, primo trattino, due presupposti in termini identici a quelli che figurano nell'art. 13, primo comma, punto 3, lett. a) e b), della Convenzione di Bruxelles.

    43 Emerge dalla relazione Giuliano e Lagarde che la citata disposizione della convenzione di Roma ha ad oggetto la disciplina delle situazioni in cui il commerciante ha fatto i passi necessari per proporre la vendita dei suoi beni mobili materiali o i suoi servizi nel paese in cui risiede il consumatore e, segnatamente, le vendite per corrispondenza e a domicilio (v. relazione cit., pagg. 23 e 24).

    44 Le nozioni di «pubblicità» e di «proposta specifica», che ricorrono nell'enunciazione del primo di detti presupposti comuni alle Convenzioni di Bruxelles e di Roma, si riferiscono a qualsiasi forma di pubblicità effettuata nello Stato contraente in cui è domiciliato il consumatore, sia essa diffusa in maniera generica, a mezzo della stampa, della radio, della televisione, del cinema o con ogni altra modalità, ovvero indirizzata direttamente, ad esempio a mezzo dell'invio di cataloghi specificamente destinati alla distribuzione nello Stato stesso, nonché a mezzo di proposte commerciali presentate individualmente al consumatore, in particolare con l'intervento di un agente o di un venditore porta a porta.

    45 In ordine al secondo di detti presupposti, l'espressione «atti necessari per la conclusione» del contratto fa riferimento a qualsiasi scritto o a qualsiasi altro atto compiuto dal consumatore nello Stato in cui è domiciliato e che esprime la sua volontà di dar seguito alla proposta dell'operatore professionale.

    46 Orbene, si deve rilevare che tutti questi presupposti sussistono nella fattispecie di cui alla causa principale.

    47 In primo luogo, infatti, è pacifico che il sig. Gabriel riveste, nella fattispecie, la qualità di consumatore finale privato ai sensi dell'art. 13, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, poiché risulta dal fascicolo che egli ha ordinato merce proposta dalla Schlank & Schick per suo uso personale, senza che tale operazione abbia un nesso qualsiasi con la sua attività lavorativa.

    48 In secondo luogo, in una situazione come quella di cui alla causa principale, il consumatore ed il venditore professionale sono incontestabilmente legati da un vincolo di natura contrattuale poiché il sig. Gabriel ha ordinato merce proposta dalla Schlank & Schick, manifestando in tal modo di accettare la proposta - ivi comprese tutte le condizioni ad essa afferenti - che gli era stata personalmente indirizzata da tale società.

    49 Oltretutto, questo incontro di volontà delle due parti ha generato obblighi reciproci e interdipendenti nell'ambito di un contratto che ha proprio uno degli oggetti menzionati dall'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles.

    50 Infatti, nella causa principale tale contratto ha più precisamente ad oggetto la fornitura, per mezzo di una vendita per corrispondenza, di beni mobili materiali ordinati dal consumatore sulla base di una proposta effettuata e ad un prezzo indicato dal venditore.

    51 In terzo luogo sussistono parimenti i due specifici presupposti elencati dall'art. 13, primo comma, punto 3, lett. a) e b), della Convenzione di Bruxelles.

    52 Infatti, per un verso, il venditore si è rivolto al consumatore nello Stato contraente dove quest'ultimo è domiciliato inviandogli più lettere personalizzate, alle quali erano allegati un catalogo di vendita ed un buono d'ordine, al fine di indurlo a stipulare il contratto sulla base di tali proposte e delle condizioni ad esse afferenti, e, per altro verso, a seguito di tali missive, il consumatore ha compiuto in detto Stato gli atti necessari per la stipulazione del contratto effettuando l'ordine per l'importo richiesto dal venditore ed inviando a quest'ultimo il buono d'ordine con copia della «quietanza».

    53 Così stando le cose, quando un consumatore è stato contattato al suo domicilio con una o più lettere inviategli da un venditore professionale al fine di indurlo ad ordinare merce offerta alle condizioni determinate da quest'ultimo ed ha effettivamente formulato tale ordine nello Stato contraente dove ha il suo domicilio, l'azione con la quale egli esige in sede giurisdizionale, nei confronti di detto venditore, la consegna di un premio apparentemente vinto costituisce un'azione relativa ad un contratto concluso da un consumatore ai sensi dell'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles.

    54 Infatti, come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte, il diritto ad agire del consumatore è strettamente connesso al contratto stipulato tra le parti in quanto, in una situazione come quella della causa principale, la corrispondenza inviata dall'operatore professionale a detto consumatore istituisce un rapporto inscindibile tra la promessa di vincita e l'ordine di merce; infatti quest'ultimo è stato presentato dal venditore come presupposto necessario al fine dell'attribuzione della vincita promessa, proprio allo scopo di indurre il consumatore a stipulare il contratto. Inoltre, quest'ultimo ha concluso il contratto d'acquisto di merce essenzialmente, se non addirittura esclusivamente, in ragione della proposta del venditore che implicava una promessa di vincita di valore ampiamente superiore all'importo minimo richiesto per l'ordine ed il consumatore ha, del resto, soddisfatto tutte le condizioni poste dall'operatore professionale, accettando così la proposta del medesimo nel suo insieme.

    55 Di conseguenza, l'azione giudiziale con cui il consumatore mira a far condannare, nello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato, una società di vendita per corrispondenza con sede in un altro Stato contraente alla consegna di un premio apparentemente vinto deve poter essere instaurata dinanzi allo stesso giudice competente a conoscere del contratto concluso dal consumatore medesimo.

    56 Non può infatti accogliersi un'interpretazione dell'art. 13, primo comma, della Convenzione di Bruxelles secondo la quale, mentre talune pretese derivanti da un contratto concluso da un consumatore rientrano nel campo d'applicazione delle norme di competenza degli artt. 13-15 della citata Convenzione, altre azioni, che presentano con tale contratto un nesso talmente stretto da esserne inseparabili, sarebbero soggette a norme differenti.

    57 A tale proposito la Corte ha recentemente ricordato la necessità di evitare, nella misura del possibile, il moltiplicarsi dei fori competenti relativamente al medesimo contratto (v., per analogia, con riferimento all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, sentenza 19 febbraio 2002, causa C-256/00, Besix, Racc. pag. I-1699, punto 27).

    58 Orbene, tale necessità sussiste a maggior ragione quando si tratta di un contratto come quello di cui alla causa principale. Infatti, tenuto conto del fatto che la moltiplicazione dei criteri di competenza giurisdizionale rischia di sfavorire in particolare una parte ritenuta debole, quale il consumatore, è consono all'interesse di una buona amministrazione della giustizia che quest'ultimo possa sottoporre al medesimo giudice - nella fattispecie quello del suo domicilio - l'insieme dei problemi che possono scaturire da un contratto che il consumatore è stato indotto a stipulare con l'uso, da parte dell'operatore professionale, di una terminologia tale da indurre in errore la controparte.

    59 Un'azione come quella che il sig. Gabriel si propone di instaurare dinanzi al giudice nazionale competente rientra quindi nell'ambito d'applicazione dell'art. 13, primo comma, punto 3, della Convenzione di Bruxelles e, pertanto, non è necessario verificare se essa sia contemplata dall'art. 5, punto 1, della medesima.

    60 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, si deve risolvere come segue la questione sottoposta a questa Corte: le norme in materia di competenza enunciate dalla Convenzione di Bruxelles devono essere interpretate nel senso che l'azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, nello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato ed ai sensi della normativa di questo Stato, una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato contraente al pagamento di una vincita, qualora detta società gli abbia indirizzato personalmente della corrispondenza tale da dare l'impressione che gli sarà attribuito un premio, a condizione che egli ordini merce per un importo determinato, e qualora detto consumatore formuli effettivamente tale ordine senza tuttavia ottenere il versamento di detta vincita, ha natura contrattuale ai sensi dell'art. 13, primo comma, punto 3, della citata Convenzione.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    61 Le spese sostenute dai governi austriaco e tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 15 febbraio 2000, dichiara:

    Le norme in materia di competenza enunciate dalla Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, devono essere interpretate nel senso che l'azione giudiziaria con la quale un consumatore mira a far condannare, nello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato ed ai sensi della normativa di questo Stato, una società di vendita per corrispondenza avente sede in un altro Stato contraente al pagamento di una vincita, qualora detta società gli abbia indirizzato personalmente della corrispondenza tale da dare l'impressione che gli sarà attribuito un premio, a condizione che egli ordini merce per un importo determinato, e qualora detto consumatore formuli effettivamente tale ordine senza tuttavia ottenere il versamento di detta vincita, ha natura contrattuale ai sensi dell'art. 13, primo comma, punto 3, della citata Convenzione.

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