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Document 62000CJ0057

    Sentenza della Corte del 30 settembre 2003.
    Freistaat Sachsen (C-57/00 P) e Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH (C-61/00 P) contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti di Stato - Compensazione degli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania - Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro - Sviluppo economico regionale - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore dell'automobile.
    Cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-09975

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:510

    62000J0057

    Sentenza della Corte del 30 settembre 2003. - Freistaat Sachsen (C-57/00 P) e Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH (C-61/00 P) contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Compensazione degli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania - Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro - Sviluppo economico regionale - Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato nel settore dell'automobile. - Cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09975


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti a favore delle regioni che risentono della divisione della Germania - Portata della deroga - Interpretazione restrittiva - Svantaggi economici causati dall'isolamento determinato dalla demarcazione del confine tra le due zone

    [Trattato CE, art. 92, nn. 1 e 2, lett. c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 2, lett. c), CE)]

    2. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che s'inserisce nella scia delle decisioni precedenti - Ammissibilità di una motivazione sommaria

    [Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

    3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo presentato per la prima volta nell'ambito dell'impugnazione - Irricevibilità

    (Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, n. 2, e 118)

    4. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune - Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro - Interpretazione restrittiva - Turbamento che colpisce l'intera economia dello Stato membro interessato

    [Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. a), b) e c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. a), b), e c), CE)]

    5. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo diretto contro la decisione del Tribunale sulle spese - Irricevibilità in caso di rigetto di tutti gli altri motivi

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, secondo comma)

    Massima


    $$1. Le disposizioni dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, lett. c), CE], ai sensi del quale sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione», non sono state abrogate né dal Trattato sull'Unione europea né dal Trattato di Amsterdam. Ciò premesso, in considerazione del valore oggettivo delle norme del diritto comunitario, di cui occorre tutelare l'autorità e l'effetto utile, non può presumersi che tali disposizioni siano divenute prive di oggetto a seguito della riunificazione della Germania.

    L'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, costituendo una deroga al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, dev'essere interpretato restrittivamente. Gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di una linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco.

    Tale disposizione non può invece - senza che siano tenuti in non cale tanto il carattere derogatorio che essa presenta quanto il suo contesto e gli obiettivi che essa persegue - essere interpretata nel senso che consentirebbe di compensare integralmente l'arretratezza economic, per quanto incontestabile, dei nuovi Länder, arretratezza economica imputabile al risultato di scelte concrete di politica economica operate dalla Repubblica democratica tedesca.

    Infatti, gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Pertanto, le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania e, in particolare, con i differenti regimi politico-economici attuati negli Stati dell'una e dell'altra parte della Germania.

    L'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non è così diretto ad andare al di là della peculiare situazione risultante dalla divisione politica ed economica della Germania. Infatti, una siffatta interpretazione produrrebbe la conseguenza che tutti i territori dei nuovi Länder potrebbero beneficiare di ogni specie di aiuti.

    Talune regioni della ex Repubblica democratica tedesca potrebbero essere considerate affette da svantaggi economici provocati dalla divisione geografica della Germania solo se l'esistenza della frontiera politico-economica tra le due parti della Germania avesse costituito un ostacolo al loro sviluppo economico in un modo che le avesse distinte rispetto alle altre regioni dell'ex Repubblica democratica tedesca.

    ( v. punti 23-25, 39-43 )

    2. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

    Qualora una decisione sia stata adottata nell'ambito di un contesto ben conosciuto dagli interessati e si collochi sulla scia di una prassi decisionale costante, essa può essere motivata in maniera sommaria.

    ( v. punti 76-77 )

    3. In forza dell'art. 118 del regolamento di procedura della Corte, l'art. 42, n. 2, del medesimo regolamento, che vieta in linea di principio la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, si applica al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado. Nell'ambito di un siffatto ricorso la competenza della Corte è quindi limitata all'esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.

    ( v. punto 93 )

    4. L'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. b), CE], a differenza dei punti a) e c) di tale paragrafo, richiede, perché determinati aiuti di Stato possano essere considerati compatibili con il mercato comune, che essi siano destinati a rimediare a un grave turbamento che colpisca l'intera economia di uno Stato membro e non solo quella di regioni o parti del territorio di tale Stato. In quanto disposizione derogatoria, l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato deve infatti essere interpretato restrittivamente.

    ( v. punti 97-98 )

    5. Nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un'impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l'asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, a tenore del quale un'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

    ( v. punto 124 )

    Parti


    Nei procedimenti riuniti C-57/00 P e C-61/00 P,

    Freistaat Sachsen, rappresentato dal sig. J. Sedemund, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (causa C-57/00 P),

    Volkswagen AG e Volkswagen Sachsen GmbH, rappresentate dal sig. M. Schütte, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo (causa C-61/00 P),

    ricorrenti,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) il 15 dicembre 1999 nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione (Racc. pag. II-3663),

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K.-D. Borchardt, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    Repubblica federale di Germania, rappresentata dal sig. T. Oppermann, in qualità di agente,

    e

    Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

    intervenienti in primo grado,

    LA CORTE,

    composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken (relatore), dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

    avvocato generale: sig. J. Mischo

    cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 26 febbraio 2002, in occasione della quale il Freistaat Sachsen è stato rappresentato dal sig. T. Lübbig, Rechtsanwalt, la Volkswagen AG e la Volkswagen Sachsen GmbH dall'avv. M. Schütte, la Commissione dal sig. K.-D. Borchardt, assistito dall'avv. M. Núñez-Müller, e la Repubblica federale di Germania dai sigg. T. Oppermann e W.-D. Plessing, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 maggio 2002,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 23 febbraio 2000, il Freistaat Sachsen, da un lato, nonché la Volkswagen AG (in prosieguo: la «Volkswagen») e la Volkswagen Sachsen GmbH (in prosieguo: la «VW Sachsen»), dall'altro, hanno proposto ricorso, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado in data 15 dicembre 1999 nelle cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione (Racc. pag. II-3663; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui il Tribunale aveva respinto il loro ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 26 giugno 1996, 96/666/CE, relativa ad aiuti della Germania in favore del gruppo Volkswagen per gli stabilimenti di Mosel e Chemnitz (GU L 308, pag. 46; in prosieguo: la «decisione contestata»).

    2 Con ordinanza 18 maggio 2000 del presidente della Corte, le cause C-57/00 P e C-61/00 P sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché ai fini della sentenza.

    3 La sentenza impugnata è scaturita a seguito dei ricorsi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, in data 26 agosto e 13 settembre 1996 dal Freistaat Sachsen, da un lato, nonché dalla Volkswagen e dalla VW Sachsen, dall'altro, ricorsi con cui era stato chiesto l'annullamento parziale della decisione contestata.

    4 Con ordinanze del 1° e 3 luglio 1998 il Tribunale ha ammesso l'intervento della Repubblica federale di Germania e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno, rispettivamente, delle ricorrenti e della Commissione.

    5 Parallelamente ai ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 16 settembre 1996, la Repubblica federale di Germania ha presentato ricorso, registrato al numero di ruolo C-301/96, diretto all'annullamento parziale della decisione contestata. Con ordinanza 4 febbraio 1997 tale procedimento è stato sospeso dalla Corte sino alla pronuncia della sentenza impugnata.

    6 Il contesto normativo della controversia è stato esposto nella sentenza impugnata nei seguenti termini:

    «1 Con lettera 31 dicembre 1988, la Commissione informava gli Stati membri che, nel corso della riunione del 22 dicembre 1988, ed a seguito della sua decisione 19 luglio 1988 di istituire una disciplina generale comunitaria degli aiuti di Stato nel settore dell'automobile (in prosieguo: la "disciplina comunitaria"), sulla base dell'art. 93, n. 1, del Trattato (divenuto art. 88, n. 1, CE), essa aveva fissato i criteri di attuazione di tale disciplina, indicati in un documento allegato alla lettera stessa. La Commissione chiedeva agli Stati membri di comunicare l'accettazione della disciplina stessa entro il termine di un mese.

    2 La disciplina comunitaria era oggetto di una comunicazione (89/C 123/03) pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1989, C 123, pag. 3), la quale, al punto 2.5, stabilisce che le misure d'inquadramento "entreranno in vigore il 1° gennaio 1989" e "avranno una validità di due anni".

    3 Ai sensi del punto 1, quarto capoverso, la disciplina comunitaria ha lo scopo, in particolare, di assoggettare la concessione di aiuti nel settore automobilistico ad una normativa più severa in modo da assicurare che la competitività dell'industria comunitaria non venga falsata da una concorrenza sleale. La Commissione sottolinea inoltre di poter attuare una politica efficace solo quando sia in grado di prendere posizione sui casi individuali di aiuto prima che quest'ultimo venga erogato.

    4 Ai sensi del punto 2.2, primo capoverso, della disciplina comunitaria:

    "Sono soggetti all'obbligo di notifica preventiva, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3 del trattato CEE, gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere - in applicazione di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione - a favore di una o più imprese operanti nel settore automobilistico come sopra definito, se il costo del progetto assistito supera i 12 milioni di ECU. Per quanto riguarda gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere al di fuori del campo d'applicazione d'un regime di aiuti autorizzato, qualsiasi progetto di questo tipo, indipendentemente dal suo costo e dall'intensità dell'aiuto, è naturalmente soggetto senza eccezioni all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Gli aiuti non direttamente collegati ad un progetto specifico debbono essere notificati, anche se concessi in virtù di regimi di aiuto già autorizzati dalla Commissione. Per consentire alla Commissione di presentare le proprie osservazioni in merito, è fatto obbligo agli Stati membri di comunicarle con sufficiente anticipo ogni progetto volto ad istituire o modificare aiuti".

    5 Al punto 3 della disciplina comunitaria, relativo agli orientamenti per la valutazione degli aiuti, la Commissione precisa, in particolare, quanto segue:

    "- Aiuti regionali

    (...)

    La Commissione riconosce che l'insediamento di nuovi impianti di produzione di autoveicoli e dei loro componenti o l'estensione di impianti già attivi in regioni svantaggiate offre un valido contributo allo sviluppo regionale. Per questi motivi la Commissione ha in genere adottato un atteggiamento positivo nei confronti degli aiuti agli investimenti diretti a colmare handicap strutturali nelle regioni svantaggiate della Comunità. Aiuti siffatti vengono generalmente concessi automaticamente secondo modalità previamente approvate dalla Commissione. Nel richiedere in futuro la notifica preventiva di aiuti siffatti, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di metterne a confronto i benefici sul piano dello sviluppo regionale (ad esempio la promozione di uno sviluppo durevole della regione tramite la creazione di posti di lavoro in imprese efficienti o l'instaurazione di solidi legami con l'economia locale e della Comunità) con le loro eventuali conseguenze negative sul settore nel suo complesso (come la creazione di importanti sovraccapacità). Una siffatta valutazione non intende negare l'importanza cruciale degli aiuti regionali per la realizzazione della coesione a livello comunitario, ma piuttosto assicurare che altri aspetti di interesse comunitario, quali lo sviluppo dell'industria comunitaria, vengano presi in debita considerazione.

    (...)".

    6 Poiché il governo tedesco le aveva comunicato la propria decisione di non applicare la disciplina comunitaria, la Commissione, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, adottava la decisione 21 febbraio 1990, 90/381/CEE, intesa alla modifica del regime tedesco di aiuto all'industria automobilistica (GU L 188, pag. 55). L'art. 1 di tale decisione stabilisce:

    "1. A decorrere dal 1° maggio 1990 la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, tutte le misure di aiuto di cui saranno beneficiari progetti di valore superiore ai 12 milioni di ecu in applicazione dei regimi d'aiuto indicati nell'allegato e di cui si prevede la concessione a imprese operanti nel settore automobilistico quale definito al punto 2.1 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica. Le predette notifiche devono essere effettuate nell'osservanza delle prescrizioni stabilite ai punti 2.2 e 2.3 di tale disciplina. La Repubblica federale di Germania deve inoltre inviare le relazioni annuali prescritte dalla disciplina stessa.

    2. Oltre che per i regimi di aiuto elencati in modo non tassativo nell'allegato alla presente decisione, l'obbligo stabilito nel paragrafo 1 vige in relazione a tutti gli altri regimi di aiuto di cui può [fruire] il settore automobilistico.

    3. Sono esclusi dall'obbligo di notifica preventiva disposto dalla disciplina, ma restano soggetti a quello della relazione annuale, gli aiuti alle imprese automobilistiche operanti in Berlino se e in quanto vengano erogati ai sensi della Berlin-Foerderungsgesetz".

    7 Con lettera 2 ottobre 1990 indirizzata al governo tedesco la Commissione approvava il regime di aiuti regionali previsto per il 1991 dal diciannovesimo programma quadro adottato in attuazione della legge tedesca sull'azione comune "Miglioramento delle strutture economiche regionali" del 6 ottobre 1969 (in prosieguo: la "legge sull'azione comune"), ricordando al contempo la necessità di tener conto, nell'attuazione delle misure previste, della disciplina comunitaria esistente in determinati settori dell'industria. Lo stesso diciannovesimo programma quadro spiega (parte I, punto 9.3, pag. 43) che la Commissione:

    "ha adottato decisioni che vietano l'attuazione di aiuti di Stato accordati a settori determinati anche qualora tali aiuti rientrino nell'ambito di programmi approvati (per esempio, di aiuti regionali) o tale attuazione sia subordinata alla necessità dell'autorizzazione preventiva di ciascuno dei progetti che fruiscono degli aiuti (...)

    Regole siffatte si applicano nei seguenti settori:

    a) (...)

    - il settore automobilistico, qualora il costo di un'operazione oggetto di aiuto superi i 12 milioni di ECU".

    8 Il 3 ottobre 1990 veniva proclamata la riunificazione politica della Germania, che comportava l'adesione alla Repubblica federale di Germania di cinque nuovi Länder appartenenti all'ex Repubblica democratica tedesca, tra i quali il Freistaat Sachsen.

    9 Con lettera 31 dicembre 1990 la Commissione informava gli Stati membri di ritenere necessaria una proroga della disciplina comunitaria.

    10 Anche questa decisione della Commissione costituiva oggetto di una comunicazione (91/C 81/05), pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1991, C 81, pag. 4), la quale spiega, in particolare, quanto segue:

    "(...) la Commissione ritiene necessario mantenere in vigore la disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica nella sua attuale forma. L'unica modifica che la Commissione ha deciso estende l'obbligo di notifica preventiva per la Repubblica federale di Germania a Berlino (Est) e al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (l'art. 1, paragrafo 3, della decisione della Commissione 21 febbraio 1990 non è più in vigore dal 1° gennaio 1991).

    Trascorsi due anni, la disciplina sarà riesaminata dalla Commissione. Le eventuali modifiche (o l'eventuale revoca della disciplina) sono competenza della Commissione, che decide previa consultazione degli Stati membri".

    11 Con lettere 5 dicembre 1990 e 11 aprile 1991 indirizzate al governo tedesco la Commissione approvava l'applicazione ai nuovi Länder della legge sull'azione comune e ribadiva la necessità di tener conto, nell'attuazione delle misure previste, della disciplina comunitaria esistente in determinati settori dell'industria. Parimenti, con lettera 9 gennaio 1991 essa approvava l'estensione ai nuovi Länder dei regimi di aiuti regionali esistenti precisando l'obbligo di rispettare le disposizioni della disciplina comunitaria.

    12 Il 23 dicembre 1992 la Commissione decideva di "non far luogo a modifiche della disciplina esistente", la quale sarebbe rimasta in vigore finché essa non avesse organizzato un successivo riesame. Questa decisione costituiva oggetto di una comunicazione (93/C 36/06) pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1993, C 36, pag. 17).

    13 Nella sentenza 29 giugno 1995, causa C-135/93, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-1651, punto 39), la Corte osservava che la suddetta decisione doveva essere interpretata "nel senso che essa ha prorogato la disciplina solamente sino al suo successivo riesame che, al pari di quelli precedenti, doveva aver luogo alla scadenza di un nuovo periodo di vigenza di due anni", ossia entro il 31 dicembre 1994.

    14 A seguito della pronuncia di tale sentenza, con lettera 6 luglio 1995 la Commissione informava gli Stati membri di aver deciso, il 5 luglio 1995, nell'interesse comunitario, la proroga della decisione 23 dicembre 1992, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 1995, in modo da non produrre soluzione di continuità nell'applicazione della disciplina comunitaria. La Commissione precisava che tale proroga avrebbe trovato applicazione solamente sino all'esaurimento della procedura di cui all'art. 93, n. 1, del Trattato, che essa aveva deciso di avviare simultaneamente (v. infra, punto 15). Tale decisione, oggetto di una comunicazione (95/C 284/03) pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 1995, C 284, pag. 3), veniva annullata dalla sentenza della Corte 15 aprile 1997, causa C-292/95, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-1931).

    15 Peraltro, con una seconda lettera datata 6 luglio 1995, la Commissione informava gli Stati membri di aver deciso, il 5 luglio 1995, di proporre loro, a seguito della citata sentenza 29 giugno 1995, Spagna/Commissione, la reintroduzione dell'inquadramento comunitario per un periodo di due anni, apportandovi talune modifiche e, in particolare, un aumento della soglia per la notifica a 17 milioni di ECU (v. citata comunicazione 95/C 284/03). La proposta nuova versione del punto 2.5 della disciplina comunitaria stabiliva: "Le misure entreranno in vigore non appena tutti gli Stati membri avranno comunicato il loro accordo o al più tardi il 1° gennaio 1996. Tutti i progetti di aiuto che non siano ancora stati approvati in via definitiva dalle competenti autorità pubbliche a tale data saranno soggetti all'obbligo di notificazione preventiva". Con lettera 15 agosto 1995 il governo tedesco acconsentiva alla reintroduzione dell'inquadramento comunitario».

    7 Nella sentenza impugnata i fatti all'origine della controversia sono esposti nei seguenti termini:

    «16 L'entrata in vigore, il 1° luglio 1990, dell'unione economica, monetaria e sociale tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca determinava la caduta della domanda e della produzione di autoveicoli Trabant in Sassonia. Per salvaguardare l'industria automobilistica di tale regione la Volkswagen AG (in prosieguo: la "Volkswagen") avviava negoziati con la Treuhandanstalt (l'organismo di diritto pubblico incaricato della ristrutturazione delle imprese della ex Repubblica democratica tedesca, in prosieguo: [la] "THA"), i quali approdavano ad un accordo di principio nell'ottobre 1990. Detto accordo prevedeva, in particolare:

    - la creazione comune di una società per la tutela del lavoro ("Beschäftigungsgesellschaft"), la Sächsische Automobilbau GmbH (in prosieguo: la «SAB»), controllata inizialmente per l'87,5% dalla THA e per il 12,5% dalla Volkswagen;

    - il rilevamento, da parte della SAB, dei reparti di verniciatura (allora in via di costruzione) e assemblaggio finale situati a Mosel (in prosieguo: "Mosel I");

    - il rilevamento, da parte della Volkswagen Sachsen GmbH (in prosieguo: la "VW Sachsen"), controllata totalmente dalla Volkswagen, di una fabbrica di motori situata a Chemnitz (in prosieguo: "Chemnitz I");

    - il rilevamento, da parte della VW Sachsen, della produzione di testate di motore nella zona di Eisenach, e

    - la realizzazione da parte della VW Sachsen di una nuova fabbrica di autoveicoli a Mosel, comprendente le quattro attività principali di fabbricazione, ossia la pressa, la carrozzeria grezza, la verniciatura e l'assemblaggio finale (in prosieguo: "Mosel II"), nonché di una nuova fabbrica di motori a Chemnitz (in prosieguo: "Chemnitz II").

    17 Secondo gli accordi iniziali, il rilevamento e la ristrutturazione di Mosel I e di Chemnitz I avrebbero costituito una soluzione transitoria, volta ad evitare la disoccupazione della manodopera esistente, in attesa dell'entrata in funzione, prevista per il 1994, di Mosel II e di Chemnitz II.

    18 Con lettera 19 settembre 1990 la Commissione domandava al governo tedesco di notificarle, conformemente alla disciplina comunitaria, gli aiuti di Stato a tali progetti di investimento. Con lettere 14 dicembre 1990 e 14 marzo 1991 la Commissione ribadiva che gli aiuti non potevano essere concessi se non previa notificazione e autorizzazione da parte della Commissione. Tale questione veniva anche inserita nell'ordine del giorno di due incontri bilaterali svoltisi a Bonn il 31 gennaio e il 7 febbraio 1991.

    19 Il 22 marzo 1991 il Ministero dell'Economia e del Lavoro del Freistaat Sachsen, in base alla legge sull'azione comune, adottava due decreti sulla concessione di premi all'investimento alla VW Sachsen relativamente a Mosel II e a Chemnitz II (in prosieguo: i "decreti del 1991"), di importo complessivo pari a DM 757 milioni per Mosel II, con versamenti scaglionati tra il 1991 e il 1994, e a DM 147 milioni per Chemnitz II, con versamenti scaglionati tra il 1991 e il 1996.

    20 Il 18 marzo 1991 il Finanzamt Zwickau-Land decideva, a favore della VW Sachsen, l'erogazione di talune sovvenzioni agli investimenti, ai sensi della legge tedesca del 1991 sui premi d'investimento (Investitionszulagengesetz).

    21 Il gruppo Volkswagen sollecitava altresì la possibilità di effettuare ammortamenti straordinari, in base alla legge tedesca del 1991 sulle aree da incentivare (Fördergebietsgesetz).

    22 Con lettera 25 marzo 1991 le autorità tedesche fornivano alla Commissione informazioni relative agli aiuti indicati ai punti 19-21 della presente sentenza, precisando di non disporre ancora di informazioni più precise e di prevedere l'erogazione dei suddetti aiuti nell'ambito del regime di aiuti approvati dalla Commissione per i nuovi Länder. Con lettera 17 aprile 1991 la Commissione indicava che la lettera delle autorità tedesche del 25 marzo 1991 costituiva una notifica ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, ma che erano necessarie informazioni supplementari.

    23 Con lettera 29 maggio 1991 le autorità tedesche sostenevano, in particolare, che la disciplina comunitaria non era applicabile ai nuovi Länder tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1991. A loro giudizio, dato che gli aiuti controversi erano stati approvati prima del 31 marzo 1991, i vari fascicoli ad essi relativi potevano ormai essere esaminati dalla Commissione solo con riferimento al regime di aiuti regionali (v. supra, punto 7). La Commissione respingeva gli argomenti delle autorità tedesche nel corso di una riunione svoltasi il 10 luglio 1991 e, con lettera 16 luglio 1991, richiedeva informazioni supplementari dettagliate. In seguito alla risposta del governo tedesco in data 17 settembre 1991, la Commissione poneva una nuova serie di domande con lettera 27 novembre 1991.

    24 Nell'ottobre e nel dicembre 1991 il gruppo Volkswagen percepiva, in relazione a Mosel II e Chemnitz II, premi all'investimento di importo pari a DM 360,8 milioni, nonché indennità d'investimento di importo pari a DM 10,6 milioni.

    25 Con decisione 18 dicembre 1991 (GU 1992, C 68, pag. 4; in prosieguo: la "decisione sull'avvio della procedura di esame"), notificata al governo tedesco il 14 gennaio 1992, la Commissione iniziava, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, la procedura di esame della compatibilità con il mercato comune dei diversi aiuti destinati a finanziare gli investimenti in Mosel I e II, Chemnitz I e II, nonché nello stabilimento di Eisenach.

    26 In tale decisione la Commissione concludeva, in particolare, quanto segue:

    "(...) gli aiuti che le autorità tedesche si propongono di concedere danno adito a gravi perplessità per i seguenti motivi:

    - gli aiuti non sono stati debitamente notificati alla Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE;

    - l'elevata intensità degli aiuti previsti per un piano che comporta una forte espansione della capacità produttiva sul mercato automobilistico europeo minaccia di falsare la concorrenza;

    - finora non sono stati addotti elementi sufficienti per giustificare l'intensità relativamente elevata degli aiuti regionali e la concessione di aiuti indiretti agli investimenti da parte di THA a fronte degli svantaggi strutturali che [il gruppo Volkswagen] deve indubbiamente affrontare nei nuovi Länder; al contrario, l'intensità complessiva dell'aiuto potrebbe risultare sproporzionatamente elevata e incompatibile con i criteri della disciplina comunitaria degli aiuti nel settore automobilistico".

    27 Con lettera 29 gennaio 1992 il governo tedesco si dichiarava pronto a sospendere qualunque erogazione di aiuti fino alla conclusione della procedura di esame.

    28 Con lettera 24 aprile 1992 la Commissione richiedeva ulteriori informazioni alle autorità tedesche, alla THA e alla Volkswagen. Facendo seguito ad una riunione svoltasi il 28 aprile 1992, nonché alle lettere della Commissione del 14 maggio, 5 giugno, 21 agosto e 17 novembre 1992, le autorità tedesche fornivano informazioni supplementari con lettere del 20 maggio, 3 e 12 giugno, 20 e 29 luglio, 8 e 25 settembre, 16 e 21 ottobre, 4 e 25 novembre 1992, e lo stesso faceva la Volkswagen con lettere del 15 giugno e 30 ottobre 1992, del 12 e 20 giugno 1993. Le parti si incontravano anche il 16 giugno, il 9 settembre, il 12 e il 16 ottobre e il 3 dicembre 1992, l'8 e l'11 giugno 1993.

    29 Il 13 gennaio 1993 la Volkswagen decideva di ritardare gran parte dei progetti di investimenti iniziali negli stabilimenti di Mosel e Chemnitz. Essa prevedeva che il reparto di verniciatura e la catena di montaggio finale di Mosel II sarebbero ormai divenuti operativi solo nel 1997 e che l'unità di produzione di motori di Chemnitz II sarebbe entrata in funzione solo nel 1996. La Commissione acconsentiva a riesaminare la propria valutazione sulla base dei nuovi progetti di investimento della Volkswagen.

    30 Il 30 marzo 1993 il Ministero dell'Economia e del Lavoro del Freistaat Sachsen adottava due decreti modificativi dei decreti del 1991 (in prosieguo: i "decreti del 1993"). L'importo complessivo dei premi all'investimento previsti ammontava quindi a DM 708 milioni per Mosel II, con versamenti scaglionati tra il 1991 e il 1997, e a DM 195 milioni per Chemnitz II, con versamenti scaglionati tra il 1992 e il 1997.

    31 Alcuni dettagli dei nuovi progetti di investimento della Volkswagen venivano presentati alla Commissione nel corso di un colloquio svoltosi il 5 maggio 1993. Con lettera 6 giugno 1993 la Germania trasmetteva altresì alcune informazioni su tali progetti, integrate dalla Volkswagen con lettere 24 giugno e 6 luglio 1993 e con un fax datato 10 novembre 1993. Questi nuovi dati venivano inoltre vagliati nel corso di colloqui svoltisi il 18 maggio, il 10 giugno, il 2 e il 22 luglio 1993. Nuove informazioni sulle previsioni delle capacità produttive della Volkswagen venivano fornite in una lettera del governo tedesco del 15 febbraio e con fax del 25 febbraio 1994.

    32 La Commissione raccoglieva inoltre nuovi dati sui progetti d'investimento nel corso di una visita in loco agli inizi dell'aprile 1994 e nel corso di colloqui svoltisi l'11 maggio, il 2, il 7 e il 24 giugno 1994. Inoltre, alcuni documenti le venivano recapitati in occasione di tali colloqui ed altri le venivano trasmessi dalle autorità tedesche e dalla Volkswagen il 10 maggio, il 30 giugno, il 4 e il 12 luglio 1994.

    33 Il 24 maggio 1994 il Ministero dell'Economia e del Lavoro del Freistaat Sachsen adottava due decreti che modificavano i decreti del 1991 e del 1993 (in prosieguo: i "decreti del 1994"). L'importo complessivo dei premi all'investimento previsti diveniva quindi pari a DM 648 milioni per Mosel II, con versamenti scaglionati tra il 1991 e il 1997, e a DM 167 milioni per Chemnitz II, con versamenti scaglionati tra il 1992 e il 1997.

    34 Con accordo 21 giungo 1994, completato da una clausola aggiuntiva datata 1° novembre 1994, la Volkswagen acquistava dalla THA l'87,5% della parte di capitale sociale della SAB che non era ancora in suo possesso.

    35 Il 27 luglio 1994 la Commissione adottava la decisione 94/1068/CE, riguardante gli aiuti a favore degli investimenti del gruppo Volkswagen nei nuovi Länder tedeschi (GU L 385, pag. 1; in prosieguo: la "decisione Mosel I"). In tale decisione la Commissione osservava, in particolare, quanto segue (punto IV, quarto capoverso, del preambolo):

    "Nell'avviare il procedimento la Commissione aveva considerato tutti i progetti di investimento di Volkswagen in Sassonia come un unico insieme e si proponeva quindi di decidere in merito a tutti gli elementi di aiuto nel loro insieme. Anche dopo aver deciso, nel 1993, di ritardare gli investimenti riguardanti i nuovi stabilimenti, Volkswagen continuava a sostenere che ciò non avrebbe inciso sulla tecnica di produzione, sull'occupazione della manodopera e su altre variabili rilevanti. In seguito ad una visita in loco effettuata nello stesso anno, emerse tuttavia chiaramente, e venne confermato dagli esperti, che non era più possibile mantenere tale posizione. Volkswagen ammise infatti nei riguardi della Commissione che i vecchi piani erano nel frattempo superati e che ne era in corso la revisione. I nuovi piani per le nuove fabbriche di autovetture e di motori Mosel II e Chemnitz II sono strettamente collegati con lo sviluppo della Golf A 4 che verrà posta in produzione quando inizierà a produrre anche Mosel II, ossia nel 1997. La versione definitiva dei nuovi piani sarà disponibile soltanto per la fine dell'anno 1994. Per quanto è dato sapere, i nuovi piani comportano modifiche essenziali della tecnologia e della struttura di produzione. E' chiaro che il collegamento iniziale fra gli investimenti nei vecchi stabilimenti della Treuhand e i nuovi progetti di costruzione su nuove aree non esiste più. La Commissione limiterà pertanto la presente decisione all'aiuto per la ristrutturazione degli impianti esistenti - sul quale può formarsi una chiara opinione in base alle informazioni disponibili - e deciderà in merito ai nuovi progetti di costruzione soltanto quando Volkswagen e il governo tedesco saranno in grado di presentarle i piani definitivi di investimento e di aiuto".

    36 Dalla decisione Mosel I risulta che i reparti di verniciatura e assemblaggio finale di Mosel I erano stati modernizzati e trasformati conformemente all'accordo concluso con la THA (v. supra, punto 16). In un primo periodo, ossia sino al 1992, Mosel I era stato utilizzato per l'assemblaggio finale dei modelli VW Polo e Golf A2, le cui componenti venivano fabbricate altrove da altri stabilimenti del gruppo Volkswagen e consegnate a Mosel in pezzi separati. A partire dal luglio 1992 l'utilizzazione combinata dei reparti di verniciatura e assemblaggio finale di Mosel I, la cui trasformazione era appena stata completata, e del nuovo reparto carrozzeria di Mosel II, che era appena divenuto operativo, permetteva di iniziare la produzione del modello Golf A3 a Mosel, mentre le operazioni di pressatura venivano effettuate altrove. Successivamente, nel gennaio 1993, la logistica veniva trasferita da Wolfsburg a Mosel I, mentre nuovi fornitori si insediavano nelle vicinanze per la consegna delle componenti necessarie a Mosel I e Chemnitz I. Il nuovo reparto pressa di Mosel II iniziava la sua attività nel marzo 1994, vicino a Mosel I.

    37 Pertanto, all'art. 1 della decisione Mosel I la Commissione dichiarava, in particolare, compatibili con il mercato comune numerosi aiuti erogati sino alla fine del 1993, data in cui doveva essere completata la ristrutturazione, fino ad un importo massimo di DM 487,3 milioni per Mosel I e di DM 84,8 milioni per Chemnitz I. In compenso, alcuni aiuti concessi successivamente venivano dichiarati incompatibili con il mercato comune e in special modo quelli definiti come aiuti a favore di investimenti di sostituzione e ammodernamento che, secondo la decisione Mosel I, non potevano essere autorizzati in base alla disciplina comunitaria (v. decisione Mosel I, punti IX e X).

    38 Successivamente, il governo tedesco informava più volte verbalmente la Commissione dei ritardi nella realizzazione di Mosel II e di Chemnitz II. In una lettera datata 12 aprile 1995 la Commissione ricordava alle autorità tedesche il loro dovere di comunicarle i progetti della Volkswagen per questi nuovi stabilimenti, in modo da consentirle di esaminare i relativi aiuti. La lettera rimaneva senza risposta. Con lettera 4 agosto 1995 la Commissione chiedeva che le informazioni necessarie le fossero comunicate al più presto possibile, annunciando che avrebbe adottato una decisione provvisoria, seguita da una definitiva, sulla base dei documenti a sua disposizione, nel caso in cui la Germania non rispondesse alla sua domanda. Il governo tedesco rispondeva informando la Commissione, con lettera 22 agosto 1995, che i progetti di investimento Volkswagen non erano ancora messi a punto.

    39 Il 31 ottobre 1995 la Commissione adottava la decisione 96/179/CE, che ingiunge al governo tedesco di fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati concernenti i nuovi progetti di investimento del Gruppo Volkswagen nei nuovi Länder e gli aiuti ad essi destinati (GU 1996, L 53, pag. 50).

    40 A seguito di tale decisione, alcune informazioni relative ai suddetti progetti e alla capacità produttiva venivano comunicate alla Commissione nel corso di un colloquio svoltosi il 20 novembre 1995. Tali informazioni venivano confermate con lettera 13 dicembre 1995 e chiarimenti venivano forniti nel corso di una visita in loco, il 21 e il 22 dicembre 1995. Il 15 gennaio 1996 la Commissione poneva altre domande alle autorità tedesche. Dopo un colloquio del 23 gennaio 1996 la maggior parte delle informazioni mancanti le venivano comunicate con lettere datate 1 e 12 febbraio 1996.

    41 Il 21 febbraio 1996 il Ministero dell'Economia e del Lavoro del Freistaat Sachsen adottava due decreti modificativi dei decreti del 1991, del 1993 e del 1994 (in prosieguo: i "decreti del 1996"). L'importo complessivo dei premi all'investimento ormai previsto diveniva pari a DM 499 milioni per Mosel II, con versamenti scaglionati tra il 1991 e il 1997, e a DM 109 milioni per Chemnitz II, con versamenti scaglionati tra il 1992 e il 1997.

    42 Con lettera 23 febbraio 1996 la Commissione ricordava alle autorità tedesche che le mancavano ancora alcune informazioni. Queste le venivano comunicate durante un colloquio svoltosi il 25 marzo 1996 e venivano poi discusse il 2 e l'11 aprile 1996. Un nuovo colloquio si svolgeva il 29 maggio 1996.

    43 Il 26 giugno 1996 la Commissione adottava la decisione [contestata]. Il suo dispositivo recita:

    "Articolo 1

    I seguenti aiuti che la Germania intende concedere a favore di diversi progetti di investimento della Volkswagen AG in Sassonia sono compatibili con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'Accordo [sullo Spazio Economico Europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'accordo SEE)]:

    - aiuti a favore del [gruppo Volkswagen] per i [suoi] progetti di investimento a Mosel (Mosel II) e Chemnitz (Chemnitz II) sotto forma di contributi diretti agli investimenti a concorrenza massima di 418,7 milioni di DM;

    - aiuti a favore del [gruppo Volkswagen] per i [suoi] progetti di investimento a Mosel (Mosel II) e Chemnitz (Chemnitz II) sotto forma di contributi fiscali agli investimenti a concorrenza massima di 120,4 milioni di DM.

    Articolo 2

    I seguenti aiuti che la Germania intende concedere a favore di diversi progetti di investimento della Volkswagen (...) in Sassonia sono incompatibili con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE e non possono pertanto essere erogati:

    - i previsti aiuti agli investimenti a favore del [gruppo Volkswagen] per i [suoi] progetti di investimento a Mosel (Mosel II) e Chemnitz (Chemnitz II) sotto forma di ammortamenti straordinari sugli investimenti nel quadro della legge sulle aeree assistite, per un valore nominale pari a 51,67 milioni di DM;

    - i previsti aiuti agli investimenti a favore del [gruppo Volkswagen] per i [suoi] progetti di investimento a Mosel (Mosel II) e Chemnitz (Chemnitz II) sotto forma di contributi diretti agli investimenti, per l'importo eccedente quello menzionato all'articolo 1, primo comma, vale a dire 189,1 milioni di DM.

    Articolo 3

    La Germania assume l'impegno che la capacità degli stabilimenti di Mosel nel 1997 non supererà 432 veicoli al giorno.

    (...)

    La Germania trasmette inoltre alla Commissione, e discute con essa, relazioni annuali sulla realizzazione degli investimenti sovvenzionabili, pari a 2 654,1 milioni di DM, [in] Mosel II e Chemnitz II, nonché sull'avvenuta erogazione degli aiuti, per accertare che l'intensità combinata effettiva degli aiuti, espressa come equivalente sovvenzione lordo, non superi il 22,3% per Mosel II e il 20,8% per Chemnitz II (...).

    Articolo 4

    La Germania informa la Commissione entro un mese dalla notificazione della presente decisione delle misure prese per conformarvisi.

    Articolo 5

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione".

    44 A seguito di una lettera in data 8 luglio 1996 del presidente del consiglio d'amministrazione della Volkswagen al presidente del Freistaat Sachsen, quest'ultimo versava alla Volkswagen DM 90,7 milioni nel luglio 1996 a titolo di premi all'investimento dichiarati dalla [decisione contestata] incompatibili con il mercato comune».

    La sentenza impugnata

    8 Dal punto 97 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha esaminato i motivi e gli argomenti dedotti dai ricorrenti sotto tre rubriche principali, relative alle asserite violazioni, in primo luogo dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, lett. c), CE], in secondo luogo, dell'art. 92, n. 3, del Trattato CE e, infine, del principio della tutela del legittimo affidamento. Il Tribunale ha inoltre affermato che gli addebiti relativi allo snaturamento dei fatti nonché il mezzo attinente al difetto di motivazione della decisione contestata potevano, in ogni caso, costituire oggetto di esame esauriente pur essendo formalmente collegati all'una o all'altra di queste tre rubriche.

    9 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso dei ricorrenti condannandoli alle spese.

    10 A sostegno dell'impugnazione proposta avverso la sentenza impugnata, i ricorrenti deducono cinque motivi: il primo attiene alla violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, il secondo alla violazione dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), il terzo alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato, il quarto alla violazione degli artt. 92, n. 3, e 93 del Trattato, ed il quinto alla desistenza parziale dichiarata dal Tribunale.

    Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato

    11 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha affermato quanto segue:

    «129 Ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, sono compatibili con il mercato comune "gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione".

    130 Lungi dall'essere stato implicitamente abrogato in seguito alla riunificazione tedesca, tale articolo è stato mantenuto in vigore sia dal Trattato di Maastricht, stipulato il 7 febbraio 1992, sia dal Trattato di Amsterdam, concluso il 2 ottobre 1997. Inoltre, una disposizione identica è stata inserita nell'art. 61, n. 2, lett. c), dell'Accordo [SEE].

    131 Di conseguenza, considerata la portata oggettiva delle norme comunitarie, di cui occorre salvaguardare l'autorità e l'effetto utile, non si può presumere che tale articolo sia divenuto privo di oggetto dopo la riunificazione della Germania, come sostenuto dalla Commissione in udienza, contrariamente alla sua prassi amministrativa (v., in particolare, le decisioni Daimler-Benz e Tettau).

    132 Occorre tuttavia sottolineare che, trattandosi di una deroga al principio generale, stabilito dall'art. 92, n. 1, del Trattato, dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato va interpretato rigorosamente.

    133 Inoltre, come la Corte ha sottolineato, ai fini dellinterpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze della Corte 17 novembre 1983, causa 292/82, Merck, Racc. pag. 3781, in particolare pag. 3792, e 21 febbraio 1984, causa 337/82, St. Nikolaus Brennerei [und Likörfabrik], Racc. pag. 1051, in particolare pag. 1062).

    134 Nel caso di specie, l'espressione "divisione della Germania" si riferisce storicamente alla demarcazione della linea di separazione tra le due zone nel 1948. Pertanto, gli "svantaggi economici provocati da tale divisione" riguardano solamente quelli determinati dall'isolamento causato dalla creazione o dalla conservazione di questa linea di confine, come, per esempio, l'interclusione di certe regioni (v. decisione Daimler-Benz), l'interruzione delle vie di comunicazione (v. decisione Tettau) o ancora la perdita degli sbocchi naturali di alcune imprese che necessitano quindi di essere sostenute sia per potersi adattare alla nuova situazione, sia per sopravvivere a tali svantaggi (v., in tal senso, ma con riguardo all'art. 70, quarto comma, del Trattato CECA, sentenza [10 maggio 1960, cause riunite 3/58-18/58, 25/58 e 26/58,] Barbara Erzbergbau e a./Alta Autorità, Racc. pag. 396, in particolare pag. 434).

    135 Per contro, l'idea dei ricorrenti e del governo tedesco secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consente di compensare totalmente l'incontestabile ritardo economico di cui soffrono i nuovi Länder finché questi non abbiano raggiunto un livello di sviluppo paragonabile a quello dei vecchi Länder è in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale articolo quanto con il suo contesto e gli scopi che esso persegue.

    136 Infatti, gli svantaggi economici subiti complessivamente dai nuovi Länder non sono dovuti alla divisione della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. In quanto tale, la divisione della Germania ha avuto solo conseguenze marginali sullo sviluppo economico delle due zone, colpite inizialmente allo stesso modo, e non ha impedito all'economia dei vecchi Länder di svilupparsi positivamente in seguito.

    137 E' necessario osservare pertanto che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano per ragioni diverse dalla divisione della Germania in quanto tale, e in particolare a causa dei differenti regimi politico-economici attuati negli Stati dall'una e dall'altra parte della frontiera.

    138 Da quanto precede risulta altresì che la Commissione non ha commesso un errore di diritto indicando in via generale, al punto X, terzo capoverso, della [decisione contestata], che la deroga prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non era applicabile ad aiuti regionali a favore di nuovi progetti di investimento e che le deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. a) e c), del Trattato e la disciplina comunitaria erano sufficienti ad affrontare i problemi presenti nei nuovi Länder.

    139 Al riguardo, i ricorrenti denunciano a torto la contraddittorietà della motivazione in quanto la Commissione, in altri punti della [decisione contestata], avrebbe qualificato tali aiuti come "investimenti di ampliamento". Infatti, l'espressione "aiuti regionali per nuovi progetti di investimento" è utilizzata in risposta ad un argomento generale sollevato dal governo tedesco (v. punto V, [secondo capoverso,] della [decisione contestata]) e non riguarda, quindi, in modo specifico gli aiuti ai progetti di investimento della Volkswagen a Mosel II e a Chemnitz II, bensì il complesso degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico generale dei nuovi Länder.

    140 Inoltre, quanto al problema di verificare se, oltre al carattere di aiuti allo sviluppo economico del Freistaat Sachsen, gli aiuti controversi siano specificamente volti a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania, occorre ricordare che lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del Trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo, è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrano le condizioni della deroga richiesta (sentenza 23 aprile 1993, [causa C-364/90,] Italia/Commissione, [Racc. pag. I-2097,] punto 20).

    141 Non vi è alcun elemento del fascicolo sottoposto al Tribunale che consenta di stabilire che il governo tedesco o i ricorrenti hanno presentato argomenti specifici, nel corso del procedimento amministrativo, per provare l'esistenza di un nesso di causalità tra la situazione dell'industria automobilistica sassone dopo la riunificazione tedesca e la divisione della Germania.

    142 Giustamente, pertanto, la Commissione sostiene che le parti non hanno addotto elementi concreti che possano giustificare l'applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato al caso di specie.

    143 E' vero che dinanzi al Tribunale i ricorrenti e il governo tedesco, rinviando in merito ai documenti presentati nella causa C-301/96, hanno sostenuto che la prova degli svantaggi economici provocati alla Sassonia dalla divisione della Germania risulta da un confronto tra la produzione automobilistica tedesca realizzata in tale regione prima del 1939 e quella realizzata nel 1990. A loro giudizio, il relativo declino dell'industria automobilistica sassone, rispetto a quella della Germania Ovest in generale, è stato determinato in particolare dalla divisione del mercato tedesco e dalla correlativa perdita dei tradizionali sbocchi ad Ovest di tale industria.

    144 Detto argomento non può essere accolto, perché non è stato fatto valere nel corso del procedimento amministrativo (v. sentenza della Corte 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4103, punto 31, e sentenza del Tribunale 25 marzo 1999, causa T-37/97, Forges de Clabecq SA/Commissione, Racc. pag. II-859, punto 93).

    145 Infatti, anche supponendo che vi siano stati ostacoli al commercio intratedesco che hanno determinato la perdita dei tradizionali sbocchi dell'industria automobilistica sassone, ciò non implicherebbe che la cattiva situazione economica di tale industria nel 1990 fosse una diretta conseguenza di tale perdita di sbocchi ipoteticamente determinata dalla divisione della Germania nel 1948. Le difficoltà indicate dai ricorrenti derivano, principalmente, dalla diversa organizzazione economica dello stesso regime della Germania Est, che non è stata "provocata dalla divisione della Germania" ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

    146 Un confronto tra la situazione dell'industria automobilistica sassone prima del 1939 e quella del 1990 non basta quindi di per sé a provare l'esistenza di un nesso sufficientemente diretto tra gli svantaggi economici che tale industria avrebbe subito a seguito della concessione degli aiuti controversi e la "divisione della Germania" ai sensi del suddetto articolo.

    147 Per quanto riguarda la [decisione della Commissione 11 dicembre 1964, relativa agli aiuti destinati a facilitare l'integrazione della Saar nell'economia della Repubblica federale di Germania (Bollettino della Comunità economica europea, n. 2-1965, pag. 33; in prosieguo: la "decisione relativa alla Saar")], nessuna delle parti l'ha prodotta o richiesta nell'ambito del presente procedimento. I ricorrenti non hanno dimostrato che tale [d]ecisione rifletterebbe un approccio diverso della Commissione in passato e che, anche ove dimostrato, tale approccio rimetterebbe in discussione la validità delle valutazioni giuridiche effettuate nel 1996.

    148 Di conseguenza, i ricorrenti e l'intervenuta non hanno addotto gli elementi necessari per sostenere che la Commissione ha superato i limiti della sua discrezionalità considerando gli aiuti controversi non conformi ai requisiti che permettono di usufruire della deroga prevista dall'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato».

    Sul primo capo

    12 Con il primo capo del primo motivo i ricorrenti nonché il governo tedesco deducono che l'interpretazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato accolta dal Tribunale non sarebbe compatibile con il tenore, la genesi, l'effetto utile e la ratio di tale disposizione.

    In ordine al tenore dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato

    - Argomenti delle parti

    13 Per quanto attiene al tenore dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, i ricorrenti e il governo tedesco sostengono che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto e che l'espressione «divisione della Germania» contenuta in tale disposizione riguarderebbe le conseguenze derivanti dalla coesistenza di due regimi economici e politici differenti e non farebbe rinvio a criteri fisici o relativi ai trasporti.

    14 A sostegno di tale tesi, i ricorrenti nonché il governo tedesco fanno valere, anzitutto, che le istituzioni comunitarie avrebbero utilizzato, nell'ambito del protocollo relativo al commercio interno tedesco, la nozione di «divisione della Germania» quale sinonimo della differenziazione tra regimi economici opposti; inoltre, nella sentenza 5 luglio 1994, causa C-432/92, Anastasiou e a. (Racc. pag. I-3087), la Corte, con riguardo a Cipro, avrebbe utilizzato quale sinonimo di «divisione» quella di «spartizione» e, infine, che le istituzioni comunitarie avrebbero utilizzato la nozione di «divisione dell'Europa» nell'ambito della separazione dell'Europa in due blocchi, in occasione della risposta al quesito scritto n. 2654/85 del deputato europeo sig. Pordea (GU 1988, C 236, pag. 4). Ciò dimostrerebbe che la locuzione «divisione della Germania» non riguarderebbe la semplice demarcazione fisica di un confine tra l'Est e l'Ovest, bensì la separazione politico-economica del continente europeo.

    15 Il governo tedesco aggiunge che la nozione di «divisione della Germania», ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, non potrebbe essere collegata unicamente all'anno 1948, come avrebbe fatto il Tribunale senza alcuna motivazione e in modo storicamente inesatto. Infatti, tale nozione potrebbe essere intesa solamente come riferentesi ad un processo che si sarebbe sviluppato e intensificato continuativamente dal 1945 al 1990. Il Tribunale, avendo tratto da tale rilievo importanti conseguenze ai fini della comprensione della clausola della divisione, sarebbe incorso in un errore di diritto che implicherebbe l'annullamento della sentenza impugnata.

    16 Il detto governo contesta l'affermazione del Tribunale secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo, in quanto una siffatta interpretazione condurrebbe ad un risultato contrario al tenore e allo spirito di tale disposizione.

    17 Secondo la Commissione, invece, né la versione tedesca, né quella francese o inglese della detta disposizione avvalorerebbe l'interpretazione secondo cui il termine «divisione» indicherebbe non solo una divisione dello Stato, bensì anche e soprattutto una divisione tra due sistemi politici, sociali ed economici differenti.

    18 Per quanto attiene all'argomento relativo al protocollo relativo al commercio interno tedesco, esso sarebbe irricevibile, in quanto non dedotto dinanzi al Tribunale, ovvero infondato, in quanto non implicherebbe che l'espressione «divisione della Germania» indichi la spartizione di un territorio economico precedentemente unito in un due sistemi politico-economici differenti.

    19 Inoltre, il riferimento alla spartizione di fatto di Cipro sarebbe privo di pertinenza, non essendo stato riconosciuto a livello internazionale. Quanto alla risposta al quesito scritto del sig. Pordea, si tratterebbe di una risposta politica e, quindi, priva di qualsiasi effetto vincolante.

    - Giudizio della Corte

    20 In limine, con riguardo all'eccezione d'irricevibilità sollevata dalla Commissione, ai sensi degli artt. 42, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte, avverso l'argomento dei ricorrenti e del governo tedesco fondato sul protocollo relativo al commercio interno tedesco, si deve rilevare che tale argomento non costituisce un motivo nuovo, bensì un argomento a sostegno di un motivo già dedotto in prime cure. Ciò premesso, l'eccezione d'irricevibilità dev'essere respinta.

    21 Per quanto attiene all'interpretazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, correttamente il Tribunale ha ritenuto, al punto 134 della sentenza impugnata, che l'espressione «divisione della Germania» di cui alla detta disposizione riguarderebbe gli svantaggi determinati dall'isolamento causato dalla creazione o dal mantenimento del confine intertedesco.

    22 Tale interpretazione elaborata dal Tribunale corrisponde a quella accolta dalla Corte nelle sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione (Racc. pag. I-6857), e 28 gennaio 2003, causa C-334/99, Germania/Commissione (Racc. pag. I-1139).

    23 Infatti, dopo aver ricordato, al punto 49 della menzionata sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, che l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, costituendo una deroga al principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, dev'essere interpretato restrittivamente, la Corte ha affermato, al successivo punto 52, che gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di una linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco.

    24 Tale disposizione non può essere invece interpretata, come sostengono i ricorrenti ed il governo tedesco, nel senso che consentirebbe di compensare integralmente l'arretratezza economica, per quanto incontestabile, dei nuovi Länder, arretratezza economica imputabile al risultato di scelte concrete di politica economica operate dalla Repubblica democratica tedesca.

    25 Al punto 54 della menzionata sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, la Corte ha infatti già affermato che gli svantaggi economici di cui soffrono complessivamente i nuovi Länder non sono dovuti direttamente alla divisione geografica della Germania, ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, e, al successivo punto 55, che le differenze di sviluppo tra i vecchi e i nuovi Länder si spiegano pertanto con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania e, in particolare, con i differenti regimi politico-economici attuati negli Stati dell'una e dell'altra parte della Germania.

    26 Il protocollo relativo al commercio interno tedesco del 1957, invocato dai ricorrenti e dal governo tedesco, non può incidere su tale conclusione, poiché oggetto del medesimo non era porre rimedio all'esistenza di due sistemi politici ed economici diversi, bensì evitare che la costituzione del confine doganale esterno al territorio comunitario non ostacolasse in modo sproporzionato, con riguardo alla libera circolazione delle merci, gli scambi tra le due zone economiche.

    27 Quanto alla menzionata sentenza Anastasiou e a., relativa alla spartizione del territorio cipriota e alla risposta al quesito scritto del sig. Pordea, tali riferimenti non sono pertinenti nella specie, in quanto non costituiscono un'interpretazione della nozione di «divisione della Germania» di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

    In ordine alla genesi e all'effetto utile dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato

    - Argomenti delle parti

    28 Per quanto attiene alla genesi e all'effetto utile delle disposizioni contenute nell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, i ricorrenti e il governo tedesco ricordano che tali disposizioni, che figuravano già nel Trattato CEE, sono state mantenute, anche successivamente alla riunificazione tedesca, nel Trattato sull'Unione europea e nel Trattato di Amsterdam, il che sarebbe indicativo del fatto che gli Stati membri avrebbero concepito tale deroga nel senso che essa sarebbe destinata a perdurare anche al di là della peculiare situazione risultante dalla divisione politica ed economica della Germania.

    29 A tal riguardo, l'interpretazione accolta dal Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata sarebbe incompatibile, a parere dei ricorrenti e del governo tedesco, con il mantenimento di tali disposizioni successivamente alla riunificazione tedesca. Conseguentemente, tali disposizioni, salvo risultare inutili, non potrebbero applicarsi ai soli svantaggi provocati dall'isolamento di talune regioni, dall'interruzione delle vie di comunicazione o dalla perdita di sbocchi al di là del confine intertedesco.

    30 Inoltre, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato sarebbe stato applicato dalla Commissione nella propria decisione relativa alla Saar.

    31 A tal riguardo, l'obiezione di natura procedurale formulata dal Tribunale al punto 147 della sentenza impugnata costituirebbe, a loro parere, una violazione, segnatamente, dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale.

    32 Secondo i ricorrenti, infatti, solamente in sede di controreplica la Commissione avrebbe messo in discussione la propria precedente decisione sostenendo che la decisione relativa alla Saar sarebbe stata adottata sulla base dell'art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato, laddove, nel controricorso, la Commissione avrebbe riconosciuto che tale decisione sarebbe stata fondata sull'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato medesimo. Pertanto, il Tribunale, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 64 del suo regolamento di procedura, avrebbe dovuto disporre la produzione di tale decisione.

    33 Peraltro, le disposizioni dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non sarebbero state applicate in passato alle sole zone situate nelle immediate vicinanze del confine, considerato che quasi un terzo del territorio tedesco avrebbe beneficiato della loro applicazione. Inoltre, a parere dei ricorrenti, gli aiuti alle regioni limitrofe della Germania dell'Est non sarebbero stati subordinati alla prova della sussistenza di svantaggi concreti derivanti dalla demarcazione fisica del confine tra gli Stati tedeschi, potendo essere invece concessi al fine di conservare strutture industriali sane.

    34 A tal riguardo, la Commissione, pur riconoscendo che le disposizioni di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato erano ancora in vigore all'epoca dei fatti di causa, contesta che, nella specie, ricorressero i requisiti ai fini dell'applicazione delle disposizioni medesime. La Commissione rammenta, d'altronde, di aver applicato tali disposizioni nella propria decisione 14 aprile 1992, 92/465/CEE, relativa ad un aiuto del Land Berlino a favore di Daimler-Benz AG (GU L 263, pag. 15; in prosieguo: la «decisione Daimler-Benz») nonché nella decisione 13 aprile 1994, relativa ad un aiuto a favore di produttori di contenitori di porcellana e di vetro a Tettau (GU C 178, pag. 24; in prosieguo: la «decisione Tettau»), ma di aver sempre negato la loro applicazione nei nuovi Länder ad aiuti di Stato privi di ogni collegamento con il confine intertedesco.

    35 Per quanto attiene all'argomento concernente la decisione relativa alla Saar, esso sarebbe, in via principale, irricevibile, atteso che i ricorrenti non avrebbero chiesto al Tribunale di disporre la produzione di tale decisione né sollevato eccezioni in tempo utile.

    36 In subordine, anche ammesso che il Tribunale avesse violato l'art. 64 del proprio regolamento di procedura, tale argomento sarebbe privo di pertinenza. Infatti, da un lato, tale violazione non potrebbe determinare l'annullamento della sentenza impugnata, atteso che tale pretesa irregolarità non avrebbe prodotto alcun pregiudizio a detrimento dei ricorrenti. Dall'altro, anche qualora la concessione degli aiuti nell'ambito della decisione relativa alla Saar fosse stata basata sull'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, ciò non produrrebbe conseguenza alcuna, avendo il Tribunale rilevato al punto 147 della sentenza impugnata che i ricorrenti non avrebbero dimostrato che tale approccio, anche risultasse provato, avrebbe rimesso in discussione la validità delle valutazioni giuridiche effettuate nel 1996. Tale prova non sarebbe stata nemmeno fornita nell'ambito della presente impugnazione.

    37 Per quanto attiene all'aiuto alle regioni limitrofe della Germania dell'Est, la Commissione fa presente non solo che i vecchi Länder, per poter beneficiare di un aiuto a tal titolo, avrebbero dovuto provare la sussistenza di uno svantaggio concreto provocato dal confine intertedesco, bensì parimenti che di tale aiuto non avrebbero potuto beneficiare zone notevolmente distanti dal confine medesimo. Orbene, gli stabilimenti della Volkswagen in Sassonia si troverebbero a più di 100 km da tale confine.

    38 Per quanto riguarda il mantenimento delle disposizioni dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato nei successivi Trattati sull'Unione europea e di Amsterdam, la Commissione fa presente che tali disposizioni sarebbero state mantenute unicamente in virtù della regola dell'unanimità applicabile in materia e in considerazione di esigenze della Repubblica federale di Germania. Quanto all'accordo SEE, se ivi figurano disposizioni simili, ciò sarebbe dovuto alla necessità del rispetto dell'acquis comunitario.

    - Giudizio della Corte

    39 E' pacifico che le disposizioni dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non sono state abrogate né dal Trattato sull'Unione europea né dal Trattato di Amsterdam. Ciò premesso, in considerazione del valore oggettivo delle norme del diritto comunitario, di cui occorre tutelare l'autorità e l'effetto utile, non può presumersi che tali disposizioni siano divenute prive di oggetto a seguito della riunificazione della Germania (v. sentenza 19 settembre 2000, Germani/Commissione, cit., punti 47 e 48).

    40 Tuttavia, non può validamente sostenersi che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale al punto 134 della sentenza impugnata, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato sia diretto ad andare al di là della peculiare situazione risultante dalla divisione politica ed economica della Germania.

    41 Infatti, una siffatta interpretazione produrrebbe la conseguenza che tutti i territori dei nuovi Länder potrebbero beneficiare di ogni specie di aiuti.

    42 Orbene, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non può consentire, salvo disconoscerne tanto il carattere derogatorio quanto il contesto e gli scopi che tale disposizione persegue, di compensare totalmente l'arretratezza economica, per quanto incontestabile essa sia, di cui soffrono i nuovi Länder (v. supra, punto 24, nonché sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 53).

    43 A tal riguardo, come correttamente rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle proprie conclusioni, le regioni di Mosel e Chemnitz potrebbero essere considerate affette da svantaggi economici provocati dalla divisione geografica della Germania solo se l'esistenza della frontiera politico-economica tra le due parti della Germania avesse costituito un ostacolo al loro sviluppo economico in un modo che le avesse distinte rispetto alle altre regioni dell'ex Repubblica democratica tedesca.

    44 Orbene, le regioni di Mosel e Chemnitz sono situate a più di 100 km dalla vecchia frontiera intertedesca e, come d'altronde riconosciuto dal governo tedesco, dopo gli anni 1945-1949 esse hanno conosciuto un notevole risanamento con riferimento alle condizioni del sistema economico comunista.

    45 La decisione relativa alla Saar invocata dai ricorrenti e dal governo tedesco non può incidere su tale constatazione.

    46 A tal riguardo, si deve rilevare, in limine, che il Tribunale non ha violato l'art. 64, nn. 1 e 2, del proprio regolamento di procedura in quanto avrebbe omesso di ordinare alla Commissione di produrre copia di tale decisione.

    47 Infatti, il Tribunale è il solo giudice dell'eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (v. sentenza 10 luglio 2001, causa C-315/99 P, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. I-5281, punto 19). Si deve inoltre rilevare che, considerato che né i ricorrenti né il governo tedesco hanno chiesto al Tribunale di disporre misure di organizzazione del procedimento consistenti nella produzione della decisione relativa alla Saar, il loro argomento secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto disporne la produzione dev'essere respinto.

    48 Ne consegue che correttamente il Tribunale ha affermato, al punto 147 della sentenza impugnata, che i ricorrenti e il governo tedesco non hanno dimostrato che tale decisione rifletterebbe un approccio diverso della Commissione in passato.

    49 In ogni caso, la decisione relativa alla Saar non consente di giungere a conclusione diversa.

    50 Infatti, da tale decisione emerge che la Commissione ha autorizzato, sulla base dell'art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato, ovvero in virtù dell'art. 92, n. 2, lett. c), del medesimo, taluni aiuti a favore, in primo luogo, degli espulsi, dei rifugiati e delle vittime della guerra e degli smembramenti del paese, in secondo luogo, a favore delle regioni frontaliere della zona sovietica, in terzo luogo, a favore di Berlino in considerazione della sua situazione particolare e, in ultimo luogo, a favore della Saar, al fine di facilitarne l'integrazione nella Repubblica federale di Germania.

    51 Tuttavia, contrariamente a quanto afferma il governo tedesco, tali aiuti non sono stati concessi unicamente a beneficio della Saar e, in particolare, non viene chiaramente precisato il fondamento normativo sul quale la Commissione si è basata ai fini dell'autorizzazione degli aiuti concessi a tale Land. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 71 delle proprie conclusioni, le disposizioni di cui alle lett. b) e c) del n. 2 dell'art. 92 vengono menzionate alternativamente e, atteso che la decisione relativa alla Saar si riferisce parimenti agli aiuti a favore di regioni frontaliere della zona sovietica e di Berlino, il riferimento all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non consente di dedurre che tale riferimento sia stato operato unicamente con riguardo alla Saar, essendo possibile che esso sia stato operato solo in relazione alle regioni frontaliere della zona sovietica e a Berlino.

    52 In ogni caso, si deve rilevare che, a prescindere dall'interpretazione data in passato dalla Commissione all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, questa non può incidere sulla fondatezza dell'interpretazione della stessa disposizione accolta dalla Commissione nella decisione contestata e, conseguentemente, sulla sua validità.

    53 Infatti, la validità della decisione contestata dev'essere esaminata unicamente nell'ambito dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, e non sulla base di una pretesa prassi anteriore.

    In ordine alla ratio dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato

    - Argomenti delle parti

    54 Per quanto attiene alla ratio dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, i ricorrenti e il governo tedesco affermano che la compensazione, sul piano dei trasporti, degli svantaggi connessi alla divisione della Germania costituirebbe oggetto di una disposizione specifica del Trattato stesso, contenuta nel titolo IV della terza parte, relativo alla politica dei trasporti, precisamente l'art. 82 del Trattato CE (divenuto art. 78 CE). Le misure specifiche adottate dalla Germania in tema di trasporti per ovviare alla sua precedente divisione ricadrebbero principalmente in tale disposizione.

    55 La Commissione ritiene che il riferimento all'art. 82 del Trattato non sarebbe pertinente. Infatti, il Tribunale non avrebbe limitato gli svantaggi provocati dalla divisione della Germania alle sole conseguenze relative alle comunicazioni. Inoltre, tale disposizione non riguarderebbe gli aiuti di Stato.

    - Giudizio della Corte

    56 A tal riguardo, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti e dal governo tedesco, il Tribunale non ha inteso limitare, al punto 134 della sentenza impugnata, l'applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, alle sole conseguenze relative alle vie di comunicazione, menzionate d'altronde solamente a titolo indicativo, in quanto in tale passo della sentenza vengono prese in considerazione anche altre conseguenze, quali l'isolamento di determinate regioni o la perdita di sbocchi naturali.

    57 Del resto, se è pur vero che l'art. 82 del Trattato consente alle autorità tedesche di mantenere e di istituire misure nazionali relative alla politica dei trasporti in deroga alla politica comune dei trasporti, per contro, tali misure non possono derogare alle norme che disciplinano gli aiuti pubblici alle infrastrutture dei trasporti.

    58 Dalle suesposte considerazioni emerge che il primo capo del primo motivo deve essere respinto.

    Sul secondo capo

    Argomenti delle parti

    59 Con il secondo capo del primo motivo, la Volkswagen e la VW Sachsen affermano che, al punto 136 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe violato l'equilibrio istituzionale previsto nel Trattato formulando autonomamente, con riguardo alle cause degli svantaggi economici subiti dai nuovi Länder, rilievi che la Commissione non avrebbe effettuato nella decisione contestata. Orbene, spetterebbe esclusivamente alla Commissione esaminare se l'aiuto che uno Stato membro intenda concedere ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato risponda ai requisiti di applicazione di tale disposizione. Il Tribunale non potrebbe sostituire i propri rilievi a quelli effettuati dalla Commissione.

    60 In tal senso, escludendo l'applicabilità dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato sulla base del rilievo che gli svantaggi economici non sarebbero stati causati dalla divisione della Germania, il Tribunale sarebbe andato al di là di un'interpretazione di tale nozione di divisione ai fini dell'applicazione della disposizione medesima nella fattispecie concreta. Orbene, alla luce delle norme contenute tanto nella detta disposizione quanto nell'art. 93 del Trattato, tale applicazione sarebbe riservata, in primo luogo, allo Stato membro e, in secondo luogo, alla Commissione sotto forma di controllo diretto all'accertamento dell'esistenza di eventuali abusi.

    61 La Commissione afferma di non comprendere sotto qual profilo la sentenza impugnata pregiudicherebbe l'equilibrio tra le istituzioni comunitarie, violando in tal modo il Trattato. A suo parere, contrariamente a quanto affermato dalla Volkswagen e dalla VW Sachsen, il Tribunale non avrebbe integrato la motivazione della decisione contestata, bensì avrebbe dichiarato valida quella dedotta dalla Commissione. Peraltro, il ruolo della Commissione in materia non si limiterebbe alla verifica della sussistenza di eventuali abusi nelle decisioni discrezionali degli Stati membri.

    Giudizio della Corte

    62 A tal riguardo, al punto 135 della sentenza impugnata il Tribunale si è limitato a riprendere un argomento dedotto dalla Commissione, secondo cui la situazione economica generale negativa dei nuovi Länder costituirebbe conseguenza diretta non della divisione della Germania, bensì del sistema politico esistente nella Repubblica democratica tedesca.

    63 Il fatto che tale argomento non figuri in termini esaustivi nella decisione contestata non può precludere al Tribunale di pronunciarsi sull'argomento dei ricorrenti secondo cui l'accertamento di un'arretratezza nello sviluppo economico dei nuovi Länder sarebbe sufficiente per determinare l'applicabilità dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, affermando l'inesistenza di un nesso di causalità diretto tra tale situazione e la divisione della Germania.

    64 Il secondo capo del primo motivo dev'essere quindi respinto.

    65 Ciò premesso, si deve rilevare che il Tribunale non è incorso in errori di diritto nell'interpretazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato; conseguentemente, il primo motivo dev'essere respinto in toto.

    Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato

    66 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha affermato quanto segue:

    «149 Quanto all'addebito relativo al difetto di motivazione, si deve ricordare che la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (...) deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ed al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato (v., per esempio, sentenza del Tribunale 7 novembre 1997, causa T-84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II-2081, punto 46).

    150 Nel caso di specie, la [decisione contestata] comporta solo un'esposizione sommaria dei motivi per cui la Commissione ha negato l'applicazione della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

    151 Occorre tuttavia sottolineare che tale [d]ecisione è stata adottata in un contesto ben noto al governo tedesco e ai ricorrenti, inserendosi nell'ambito di una giurisprudenza consolidata, specie nei confronti dei ricorrenti stessi. Una [d]ecisione di questo tipo può essere motivata in modo sommario (sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Papiers peints/Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31, e sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri et New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, punto 35).

    152 Infatti, nelle sue relazioni con la Commissione, il governo tedesco, a partire dal 1990, si è più volte riferito all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, ribadendo l'importanza di tale disposizione per la ripresa dell'ex Germania Est (v., in particolare, la (...) lettera 9 dicembre 1992 del cancelliere Kohl al presidente Delors).

    153 Le tesi addotte in merito dal governo tedesco sono state respinte in diverse comunicazioni o decisioni della Commissione [v., in particolare, la comunicazione ai sensi dell'art. 93, paragrafo 2, del Trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e agli altri interessati, in merito all'intenzione del governo tedesco di concedere aiuti di Stato al gruppo Opel a sostegno dei suoi programmi d'investimento nei nuovi Länder (GU 1993, C 43, pag. 14); la comunicazione ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CEE, indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati, relativa ad aiuti che la Germania progetta di concedere all'impresa Rhône-Poulenc Rhotex GmbH (GU 1993, C 210, pag. 11), la [d]ecisione della Commissione 21 dicembre 1993, 94/266/CE, sul progetto di concessione di aiuti alla SST-Garngesellschaft GmbH, Turingia (GU 1994, L 114, pag. 21); la decisione Mosel I; e la [d]ecisione della Commissione 5 dicembre 1994, 94/1074/CE, relativa alla concessione di aiuti da parte della Germania all'impresa Textilwerke Deggendorf GmbH, Turingia (GU L 386, pag. 13)].

    154 Al riguardo, bisogna attribuire un'importanza particolare alla decisione Mosel I, con cui la Commissione ha dichiarato l'incompatibilità con il mercato comune di alcuni degli aiuti considerati, pari ad un importo di DM 125,2 milioni, dopo aver escluso, per ragioni identiche a quelle accolte nella [decisione contestata], che potessero rientrare nella deroga dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Del resto, bisogna osservare che né i ricorrenti, né le autorità tedesche hanno presentato ricorso contro questa precedente [d]ecisione.

    155 Se è vero che la Commissione, le autorità tedesche e i ricorrenti, tra l'adozione della decisione Mosel I e quella della [decisione contestata], hanno avuto diversi contatti rivelatori delle persistenti divergenze di opinioni circa l'applicabilità dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato agli aiuti controversi (v. punti V e VI della [decisione contestata]), va rilevato altresì che non è stato addotto alcun argomento specifico o nuovo in tale ambito, in special modo riguardo all'esistenza di un nesso causale tra la situazione dell'industria automobilistica sassone dopo la riunificazione tedesca e la divisione della Germania (v. supra, punto 141).

    156 Pertanto, occorre dichiarare che i ricorrenti e l'interveniente sono stati sufficientemente informati dei motivi della [decisione contestata] e che, in mancanza di argomenti più specifici, la Commissione non aveva l'obbligo di motivare in modo più esteso.

    157 Da quanto precede deriva che gli addebiti attinenti ad una violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato e a un difetto di motivazione vanno respinti».

    Argomenti delle parti

    67 A parere dei ricorrenti e del governo tedesco, la decisione contestata non consentirebbe né ai medesimi né al Tribunale di individuare i motivi per i quali la Commissione ha negato l'applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

    68 La Volkswagen e la VW Sachsen sostengono che il fatto che il Tribunale abbia rinviato ad altre decisioni, che sarebbero parimenti affette da vizio di motivazione, non sarebbe idoneo a rendere la decisione contestata intelligibile agli interessati. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, una decisione dovrebbe essere di per sé comprensibile e non potrebbe porsi rimedio a tale vizio mediante un rinvio a decisioni non idonee a fornire informazioni più precise in ordine alle considerazioni che abbiano indotto la Commissione a negare l'applicabilità dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Del resto, le decisioni menzionate dal Tribunale al punto 153 della sentenza impugnata non figurerebbero nella decisione contestata e non sarebbero state trasmesse.

    69 Inoltre, il Tribunale avrebbe violato l'art. 190 del Trattato non tenendo conto del fatto che una decisione emanata dalla Commissione dovrebbe essere intelligibile non solo nei confronti degli interessati, bensì parimenti del Tribunale, affinché questo possa esercitare il proprio sindacato quanto al rispetto dell'obbligo di motivazione.

    70 Secondo la Volkswagen e la VW Sachsen, dalla sentenza impugnata emergerebbe che la decisione contestata non conterrebbe una motivazione atta a giustificare l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Orbene, la Commissione avrebbe dovuto motivare specificamente la decisione contestata con riguardo all'interpretazione di tale disposizione, considerato che, da un lato, le autorità tedesche e la Commissione non avrebbero condiviso la stessa analisi di tale interpretazione e, dall'altro, la Commissione sarebbe stata pienamente informata in ordine all'importanza della propria posizione espressa in merito.

    71 La Commissione precisa, in particolare, che un'impugnazione potrebbe essere fondata unicamente su motivi attinenti alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. Infatti, nell'ambito di un'impugnazione, la Corte non esaminerebbe le questioni di fatto e non procederebbe ad una propria valutazione giuridica dei fatti. La Commissione fa presente che la questione se una motivazione possa essere compresa e controllata dal Tribunale costituirebbe una questione di fatto della quale sarebbe competente a conoscere solamente il Tribunale medesimo.

    72 La Commissione ricorda che, qualora una decisione sia collocata in un determinato contesto, sarebbe sufficiente, ai fini del rispetto dell'art. 190 del Trattato, che tale contesto venga richiamato nella decisione. La Commissione fa presente che i ricorrenti avrebbero partecipato al procedimento precedente l'emanazione della decisione Mosel I nonché della decisione contestata, ragion per cui l'argomento dai medesimi dedotto in merito dovrebbe essere respinto.

    73 La Volkswagen e la VW Sachsen, laddove affermano che le stesse decisioni della Commissione che formano il contesto della decisione controversa sarebbero insufficientemente motivate, sosterrebbero in realtà che il Tribunale sarebbe incorso in un errore nella determinazione e nella valutazione di un fatto. Tale argomento dovrebbe essere quindi dichiarato irricevibile.

    74 A parere della Commissione, le decisioni da essa richiamate nella decisione contestata, tra cui le decisioni Daimler-Benz e Tettau, costituirebbero, nella specie, un contesto di cui il Tribunale avrebbe preso atto e che sarebbe stato dal medesimo correttamente valutato.

    75 Per quanto attiene alla decisione Mosel I, la Commissione rammenta di aver espressamente negato la propria autorizzazione per parte degli aiuti in questione, nonché di aver espressamente escluso, quanto al resto, l'applicabilità dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato. Orbene, i ricorrenti non avrebbero proposto ricorso avverso tale decisione, sebbene essa arrecasse loro pregiudizio e anche se sarebbe stato necessario contestarla in considerazione della loro interpretazione di tale disposizione.

    Giudizio della Corte

    76 Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19, e 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).

    77 Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che la decisione contestata fosse sufficientemente motivata. Infatti, tale decisione, ancorché contenga una motivazione sommaria al riguardo, precisa, in primo luogo, che essa è stata adottata nell'ambito di un contesto ben conosciuto e che essa si colloca in una prassi decisionale costante.

    78 In secondo luogo, nella decisione si fa presente che le tesi precedentemente dedotte a sostegno dell'applicabilità dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, sono state respinte in passato per motivi identici, in particolare nella decisione Mosel I, non contestata né dai ricorrenti né dal governo tedesco.

    79 In ultimo luogo, dalla decisione contestata emerge che, malgrado i contatti intercorsi tra il governo tedesco e i ricorrenti, da un lato, e la Commissione, dall'altro, rivelino la persistenza di divergenze di opinione quanto all'applicabilità della disposizione di cui trattasi, nessun argomento specifico è stato dedotto nel corso della fase amministrativa del procedimento (v. sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punti 104-108).

    80 Ne consegue che il secondo motivo dev'essere respinto in quanto infondato.

    Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato

    81 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha affermato quanto segue:

    «166 Ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti "destinati (...) a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro".

    167 Dal contesto e dall'economia generale di tale articolo deriva che il turbamento in questione deve colpire l'intera economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una sua regione o parte del territorio. Questa soluzione è del resto conforme alla necessità di interpretare in modo rigoroso una disposizione derogatoria come l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato. Peraltro, la (...) sentenza [17 settembre 1980, causa 730/79,] Philip Morris/Commissione [(Racc. pag. 2671)], invocata da[i] ricorrenti a sostegno della loro tesi, non si pronuncia affatto sul punto in questione.

    168 Di conseguenza, l'argomento dei ricorrenti dev'essere respinto in quanto inconferente dal momento che essi si limitano a far riferimento alla situazione dell'economia del Freistaat Sachsen, senza neppure addurre che ne sarebbe derivato un turbamento grave dell'economia della Repubblica federale di Germania nel suo complesso.

    169 Del resto, verificare se la riunificazione tedesca abbia provocato un turbamento grave dell'economia della Repubblica federale di Germania implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale che vanno effettuate in un contesto comunitario, valutazioni che rientrano nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui la Commissione dispone nel campo dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato (v., per analogia, sentenza della Corte 15 maggio 1997, causa C-355/95 P, TWD/Commissione, Racc. pag. I-2549, punto 26). Il sindacato esercitato dal giudice comunitario deve limitarsi, a tal riguardo, alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. In particolare, non spetta al giudice comunitario sostituire la sua valutazione economica a quella della Commissione (sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-380/94, AIUFFASS e AKT/Commissione, Racc. pag. II-2169, punto 56, e 5 novembre 1997, causa T-149/95, Ducros/Commissione, Racc. pag. II-2031, punto 63).

    170 Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno addotto alcun elemento concreto che possa dimostrare che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che le conseguenze sfavorevoli della riunificazione della Germania sull'economia tedesca, per vere che fossero, non avrebbero costituito di per sé un motivo di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato ad un regime di aiuti.

    171 Quanto alla motivazione della [decisione contestata], essa appare sufficiente anche se sommaria, considerato il contesto della causa, i suoi precedenti, in particolare la decisione Mosel I, nonché la mancata invocazione di argomenti specifici nel corso del procedimento amministrativo. Al riguardo, le considerazioni esposte ai punti 140-142 e 149-156 della presente sentenza valgono, mutatis mutandis, anche relativamente alla motivazione del rifiuto della Commissione di applicare al caso di specie la deroga prevista dall'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato.

    172 Da quanto precede deriva che gli addebiti relativi ad una violazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato e a un difetto di motivazione vanno respinti».

    Argomenti delle parti

    82 I ricorrenti contestano l'interpretazione del Tribunale secondo cui l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato potrebbe trovare applicazione solamente qualora tutto il territorio di uno Stato membro risulti interessato. Né la lettera né lo spirito di tale disposizione giustificherebbero la conclusione del Tribunale secondo la quale il crollo della vecchia economia socialista della Repubblica democratica tedesca durante la riunificazione non potrebbe essere qualificato come «grave turbamento dell'economia» della Germania. La nozione di «grave turbamento dell'economia di uno Stato membro» sarebbe stata volutamente formulata in termini ampi dal legislatore del Trattato al fine di non limitare l'applicazione della disposizione medesima ad una determinata forma di crisi economica grave. Il tenore dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato non pregiudicherebbe la questione se la crisi economica grave ivi considerata derivi dal crollo di un determinato settore economico, dalla situazione congiunturale globale o dal declino economico di una regione significativa per tutto lo Stato membro.

    83 Il governo tedesco aggiunge che, ai sensi di tale disposizione, un turbamento presenterebbe il carattere della gravità qualora interessi o tutta l'economia o, quantomeno, varie regioni o settori economici.

    84 Il governo medesimo precisa, inoltre, che restringere ai limiti estremi una disposizione quale l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato finirebbe col far ignorare che essa, a differenza della clausola di divisione di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato stesso, non costituirebbe una deroga legale automaticamente applicabile in presenza dei requisiti sostanziali ivi previsti. L'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato rappresenterebbe una disposizione la cui applicazione ricadrebbe nella sfera discrezionale della Commissione. Significherebbe peraltro contraddire lo spirito di tale disposizione ridurre, per effetto dell'interpretazione più restrittiva possibile, il margine di discrezionalità che il legislatore del Trattato ha inteso attribuire alla detta istituzione.

    85 I ricorrenti e il governo tedesco fanno parimenti presente che, avendo la riunificazione tedesca richiesto la ricostruzione economica di quasi un terzo del territorio tedesco, sarebbe impossibile sostenere che il turbamento economico grave rilevato nei nuovi Länder non rientrerebbe tra le circostanze previste dall'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato. Inoltre, le istituzioni comunitarie sarebbero state a conoscenza del fatto che le conseguenze economiche della riunificazione non avrebbero potuto essere limitate al solo territorio di tali Länder.

    86 Peraltro, dichiarando, senza motivazione alcuna, che le deroghe dovrebbero essere interpretate restrittivamente, il Tribunale avrebbe ridotto arbitrariamente il margine di interpretazione che il legislatore del Trattato avrebbe inteso inserire in tale disposizione. Anche le deroghe dovrebbero essere interpretate in considerazione della loro genesi nonché della loro lettera e del loro spirito.

    87 Secondo la Commissione, tale motivo sarebbe parzialmente irricevibile, parzialmente privo di pertinenza e, quanto al resto, infondato.

    88 Anzitutto, a suo avviso, l'argomento relativo alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato sarebbe irricevibile, considerato che il Freistaat Sachsen non l'avrebbe dedotto dinanzi al Tribunale, con conseguente decadenza ai sensi degli artt. 42, n. 2, e 118 del regolamento di procedura della Corte.

    89 Tale motivo non sarebbe inoltre pertinente, in quanto i ricorrenti e il governo tedesco non sosterrebbero che la Commissione, applicando l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato, sarebbe incorsa in errore nell'esercizio del potere discrezionale di cui essa dispone né che il Tribunale avrebbe deciso erroneamente in merito. Anche se tale disposizione fosse applicabile in caso di turbamento che interessasse solamente una parte del territorio di uno Stato membro, come sostenuto dai ricorrenti e dal governo tedesco, ciò non potrebbe implicare l'annullamento della sentenza impugnata.

    90 Infatti, un'impugnazione risulterebbe parimente infondata quando la sentenza che ne costituisca oggetto risulti fondata in diritto per motivi diversi da quelli accolti dal Tribunale. Atteso che non sarebbe stato invocato alcun errore di valutazione, il terzo motivo di impugnazione non potrebbe condurre all'annullamento della sentenza impugnata.

    91 Infine, quanto al resto, tale motivo sarebbe infondato. L'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato, riguarderebbe, contrariamente al disposto di cui alle lett. a) e c), del medesimo n. 3, non un turbamento grave dell'economia di una «regione», bensì quella di «uno Stato membro» complessivamente considerato.

    92 La Commissione precisa che i ricorrenti e il governo tedesco, laddove completano la loro argomentazione affermando che i problemi economici dei nuovi Länder avrebbero imposto sacrifici finanziari in tutta la Repubblica federale di Germania, censurano una pretesa inesatta valutazione dei fatti da parte del Tribunale, ragion per cui tale argomento sarebbe irricevibile. In ogni caso, poiché tali sacrifici non avrebbero provocato un turbamento grave dell'economia, l'argomento non sarebbe pertinente.

    Giudizio della Corte

    93 Si deve ricordare, in limine, che, ai sensi dell'art. 118 del regolamento di procedura della Corte, l'art. 42, n. 2, del medesimo regolamento, che vieta in linea di principio la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, si applica al procedimento dinanzi alla Corte avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado. Nell'ambito di un siffatto ricorso la competenza della Corte è quindi limitata all'esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado (v. sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59, e 16 maggio 2002, causa C-321/99 P, ARAP e a./Commissione, Racc. pag. I-4287, punto 112).

    94 E' pacifico che l'argomento relativo alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato non è stato dedotto dal Freistaat Sachsen dinanzi al Tribunale (v., segnatamente, punto 95 della sentenza impugnata).

    95 Ne consegue che il terzo motivo dev'essere respinto per quanto attiene al Freistaat Sachsen.

    96 Per quanto riguarda l'argomento della Volkswagen e della VW Sachsen secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che tale disposizione potesse trovare applicazione solamente qualora tutto il territorio di uno Stato membro fosse interessato, si deve rilevare che dal punto 167 della sentenza impugnata emerge chiaramente che, a tal riguardo, il Tribunale non ha fatto riferimento al territorio complessivo di uno Stato membro, bensì all'economia complessiva dello Stato membro interessato.

    97 Inoltre, come giustamente rilevato dalla Commissione, la lett. b) del n. 3 dell'art. 92 del Trattato esige, a differenza delle lett. a) e c) del medesimo n. 3, un tubamento grave dell'economia di uno Stato membro e non di regioni, ove il turbamento dell'economia di talune regioni non inciderebbe necessariamente su quella dello Stato membro interessato.

    98 Ciò premesso, al punto 167 della sentenza impugnata correttamente il Tribunale ha rilevato - rammentando che l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato, in quanto disposizione derogatoria, dev'essere interpretato restrittivamente - che il tubamento deve colpire l'intera economia dello Stato membro interessato e non solo quella di una sua regione o parte del territorio.

    99 Per quanto attiene all'argomento della Volkswagen, della VW Sachsen e del governo tedesco, secondo cui né la lettera né lo spirito di tale disposizione giustificherebbero la conclusione del Tribunale secondo cui il crollo della vecchia economia socialista della Repubblica democratica tedesca durante la riunificazione non potrebbe essere qualificato come «grave turbamento dell'economia» della Germania, il Tribunale ha rilevato, ai punti 169 e 170 della sentenza impugnata, che la questione dell'ampiezza del turbamento dell'economia conseguente alla riunificazione implicava valutazioni complesse di ordine economico e sociale, rientranti nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui la Commissione dispone e che non era stato dedotto alcun elemento concreto atto a dimostrare che l'istituzione avrebbe commesso a tal riguardo un errore manifesto di valutazione.

    100 Tale rilievo operato dal Tribunale non presta il fianco ad alcuna censura, ragion per cui erroneamente il governo tedesco sostiene che il solo riferimento alla norma, nel contesto di una situazione di fatto conosciuta, sarebbe stato sufficiente a dimostrare la sussistenza dei requisiti ai fini dell'applicabilità dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato.

    101 Nell'ambito di tale motivo, la Volkswagen, la VW Sachsen e il governo tedesco si limitano, inoltre, a rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale, senza dedurre il minimo elemento a sostegno di uno snaturamento dei fatti da parte di quest'ultimo.

    102 Orbene, si deve ricordare che la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (v. in particolare, sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 330).

    103 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il terzo motivo deve essere in parte dichiarato irricevibile e in parte respinto perché infondato.

    Sul quarto motivo, relativo alla violazione degli artt. 92, n. 3, e 93 del Trattato

    104 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha affermato quanto segue:

    «203 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, non si può ritenere che i provvedimenti di aiuto controversi rientrino in un programma di aiuti regionali già approvato dalla Commissione e siano, pertanto, esenti dall'obbligo di notificazione preventiva.

    204 Infatti, facendo riferimento, nel diciannovesimo programma quadro adottato in attuazione della legge sull'azione comune, a taluni settori determinati nei quali per ciascuno dei progetti destinatari di aiuti continuava a sussistere l'obbligo di un'autorizzazione preventiva da parte della Commissione (v. supra, punto 7), la Germania ha preso atto che l'approvazione degli aiuti regionali prevista dal suddetto programma quadro non si estendeva ai settori in questione e, in particolare, al settore automobilistico, in quanto il costo delle operazioni oggetto di aiuti superava i 12 milioni di ECU.

    205 Ciò è confermato, in particolare, dalla lettera della Commissione datata 2 ottobre 1990 che approva il regime di aiuti regionali previsto per il 1991 dal diciannovesimo programma quadro (v. supra, punto 7) e dalla sua lettera del 5 dicembre 1990 che approva l'applicazione della legge sull'azione comune ai nuovi Länder (v. supra, punto 11), nelle quali la Commissione ha espressamente attirato l'attenzione del governo tedesco sulla necessità di tener conto, nell'applicazione delle misure previste, della disciplina comunitaria esistente in alcuni settori dell'industria; dalle lettere del 14 dicembre 1990 e del 14 marzo 1991, in cui si ribadisce che gli aiuti a favore dei nuovi investimenti Volkswagen non potevano essere attuati se non previa notificazione e autorizzazione (v. supra, punto 18); e dal fatto che tutti i decreti del 1991 prevedono la "preventiva autorizzazione della Commissione". I ricorrenti sostengono a torto l'inutilità di una tale indicazione, tenuto conto dell'autorizzazione già acquisita a seguito dell'approvazione del diciannovesimo programma quadro. Infatti, tale approvazione non si estende al settore automobilistico, come messo in rilievo supra, al punto 204. Peraltro, i ricorrenti non hanno motivo di sostenere che la produzione delle lettere sopra citate, in allegato alla controreplica, sarebbe tardiva e irricevibile. Infatti, da un lato, tali lettere sono menzionate sia al punto II della [decisione contestata] sia nella decisione sull'avvio della procedura di esame. Dall'altro, esse sono state prodotte in risposta ad una contestazione sollevata per la prima volta nella replica.

    206 Tenuto conto degli elementi sopra descritti, il fatto che l'applicazione della disciplina comunitaria sia stata sospesa tra il gennaio e l'aprile 1991, [quand'anche] dimostrato, non può avere come conseguenza giuridica il fatto che gli aiuti al settore automobilistico si dovrebbero considerare come rientranti nell'approvazione del diciannovesimo programma quadro. Bisogna quindi ritenere, al contrario, che l'art. 93, n. 3, del Trattato continua ad essere pienamente applicabile agli aiuti in questione.

    207 Da quanto precede deriva che, in ogni caso, gli aiuti controversi erano soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e che non potevano essere eseguiti prima che il procedimento si fosse concluso con una decisione finale.

    208 Per contro, ai fini della presente controversia non è rilevante verificare se la disciplina comunitaria avesse o meno forza vincolante nei confronti della Germania nel marzo 1991.

    209 Al riguardo occorre sottolineare che, se le norme della disciplina comunitaria, in quanto "misure utili" proposte dalla Commissione agli Stati membri in base all'art. 93, n. 1, del Trattato, non sono vincolanti e si impongono agli Stati membri solo se questi vi hanno acconsentito (v. citata sentenza 15 aprile 1997, Spagna/Commissione, punti 30-33), nulla impedirebbe alla Commissione di esaminare gli aiuti che le debbono essere notificati alla luce di tali regole, nell'ambito dell'esercizio dell'ampio potere discrezionale di cui essa gode per l'applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato.

    210 Occorre peraltro aggiungere che la tesi dei ricorrenti secondo la quale l'esame, nel 1996, della compatibilità degli aiuti controversi con il mercato comune poteva basarsi solo su elementi di valutazione esistenti nel 1991 non trova alcun conforto nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Infatti, nelle sentenze 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/Commissione (Racc. pag. 2263, punto 16), e 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I-4551, punto 33), la Corte ha dichiarato che la legittimità di una [d]ecisione in materia di aiuti dev'essere valutata alla luce delle informazioni di cui poteva disporre la Commissione nel momento in cui l'ha adottata. Altrettanto ha fatto il Tribunale nella sentenza 25 giugno 1998, cause riunite T-371/94 e T-394/94, British Airways e a. e British Midland Airways/Commissione (Racc. pag. II-2405, punto 81).

    211 Peraltro, l'art. 92, n. 1, del Trattato vieta tutti gli aiuti che "falsino o minaccino di falsare la concorrenza" nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri. Di conseguenza, nel verificare l'esistenza di un aiuto ai sensi di tale norma, la Commissione non è strettamente vincolata alle condizioni di concorrenza esistenti al momento in cui la [d]ecisione è stata adottata. Essa deve effettuare una valutazione secondo un'ottica dinamica, tenendo conto delle previsioni di evoluzione della concorrenza e degli effetti che su di questa avrà l'aiuto di cui trattasi.

    212 Non si può pertanto criticare la Commissione per aver tenuto conto degli elementi intervenuti dopo l'adozione di un progetto volto ad istituire o a modificare un aiuto. Il fatto che lo Stato membro interessato abbia attuato le misure progettate prima che la procedura di esame si concludesse con una [d]ecisione finale, violando gli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, è privo di rilievo su tale questione.

    213 L'argomento dei ricorrenti secondo il quale una simile prassi è incompatibile con il principio della certezza del diritto non può essere accolto. Infatti, occorre ricordare che, se il procedimento preventivo di esame di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato deve offrire alla Commissione un termine adeguato, quest'ultima deve però comportarsi diligentemente e tener conto dell'interesse degli Stati membri ad essere rapidamente informati in settori in cui la necessità di un intervento può assumere carattere di urgenza a causa degli effetti che gli Stati membri si aspettano dalle misure di incentivo progettate. La Commissione deve quindi prendere posizione entro un termine ragionevole, valutato dalla Corte in due mesi [sentenza della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz/Germania, Racc. pag. 1471, punto 4; v. altresì l'art. 4 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1)]. Del resto, la Commissione ha lo stesso dovere di diligenza quando decide di avviare la procedura contraddittoria di esame prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato e la sua carenza in materia può, all'occorrenza, essere sanzionata dal giudice comunitario nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 175 del Trattato (divenuto art. 232 CE).

    214 Inoltre, il problema di un'eventuale violazione del principio della certezza del diritto non si pone nel caso di specie. Infatti, il termine trascorso tra la data di adozione dei primi decreti di autorizzazione (marzo 1991) e quella della [decisione contestata] (26 giugno 1996) si deve, in primo luogo, alla mancanza di notificazione completa delle misure in questione; in secondo luogo, alle successive modifiche che i ricorrenti hanno apportato ai loro progetti e che, a loro volta, hanno comportato modifiche ulteriori dei decreti di autorizzazione; in terzo luogo, alle considerevoli difficoltà incontrate dalla Commissione per ottenere dal governo tedesco e dai ricorrenti le informazioni necessarie per prendere una decisione (v. supra, punti 16-42).

    215 In particolare, dalla decisione Mosel I risulta che, agli inizi del 1993, la Commissione era in grado di prendere una [d]ecisione su tutti i progetti di aiuto della Volkswagen, come inizialmente le erano stati sottoposti. Solo su espressa richiesta della Volkswagen, il 31 gennaio 1993, la Commissione ha limitato il suo esame agli aiuti relativi a Mosel I e Chemnitz I. In seguito, si è dovuto attendere che, nel 1995, la Commissione minacciasse le autorità tedesche di adottare una [d]ecisione sulla base del fascicolo incompleto a sua disposizione perché le informazioni di cui aveva bisogno le venissero finalmente comunicate. In definitiva, soltanto nel 1996 la Commissione è stata messa in condizioni di prendere una [d]ecisione con piena cognizione di causa.

    216 Nel frattempo, i ricorrenti avevano mutato [in tre occasioni] i loro progetti iniziali e, conseguentemente, i decreti del 1991 erano stati modificati dai decreti del 1993, del 1994 e del 1996. Benché le parti non concordino sull'ampiezza di tali successive modifiche, è pacifico che queste hanno comportato, quanto meno, una riduzione sensibile della portata dei progetti e, soprattutto, il ritardo da tre a quattro anni dell'entrata in funzione dei reparti di verniciatura e assemblaggio finale di Mosel II e di Chemnitz II.

    217 Di conseguenza, i ricorrenti non hanno motivo di sostenere che la Commissione aveva l'obbligo di esaminare i piani successivamente elaborati nel 1993, nel 1994 o nel 1996, alla luce dei soli elementi di valutazione di cui era a conoscenza nel 1991. Al contrario, giustamente essa ha tenuto conto, nella sua valutazione, delle modifiche apportate.

    218 Del resto, anche supponendo che la Commissione avesse approvato, in un primo tempo, gli aiuti accordati dai decreti del 1991, essa avrebbe avuto il diritto di riesaminarli una volta modificati, in forza dell'art. 93, n. 3, del Trattato, ai sensi del quale alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a modificare aiuti. Infatti, ammettendo la mancanza di sovraccapacità nel settore automobilistico nel 1991, la Commissione avrebbe avuto, in linea di principio, il diritto di tener conto delle sovraccapacità emerse dal 1993.

    219 Da quanto precede risulta che gli argomenti dei ricorrenti relativi, da un lato, alla necessità di un esame "ex ante" e, dall'altro, all'inapplicabilità della disciplina comunitaria vanno respinti nel loro complesso».

    Argomenti delle parti

    105 Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 92, n. 3, e 93 del Trattato, affermando che gli aiuti contestati sarebbero stati soggetti ad obbligo di notificazione separata, mentre essi avrebbero fatto parte del diciannovesimo programma-quadro, già approvato dalla Commissione con lettera 2 ottobre 1990 indirizzata al governo tedesco.

    106 A tal riguardo, i ricorrenti ricordano che la Commissione avrebbe approvato, con diverse lettere, l'applicazione della legge sull'azione comune nonché l'estensione dei regimi esistenti di aiuti regionali ai nuovi Länder. Nonostante il fatto che la Commissione avesse rammentato, nelle proprie lettere, che le autorità tedesche dovessero tener conto, nell'attuazione dei programmi concernenti gli aiuti, delle disposizioni comunitarie vigenti in taluni settori, tra i quali quello dell'automobile, i ricorrenti sostengono che la disciplina comunitaria non costituisse, nel periodo compreso tra il gennaio e l'aprile 1991, una disposizione di diritto comunitario in vigore.

    107 Infatti, la disciplina comunitaria sarebbe stata applicabile solamente per un periodo di due anni, scaduto il 31 dicembre 1990, ove la sua proroga sarebbe stata accettata solamente nell'aprile 1991. Pertanto, trattandosi di una misura opportuna ai sensi dell'art. 93, n. 1, del Trattato, tale disciplina potrebbe essere considerata applicabile solamente a decorrere dall'aprile 1991, quindi successivamente alla data di concessione degli aiuti, vale a dire il 22 marzo 1991.

    108 Ciò premesso, gli aiuti contestati avrebbero dovuto essere considerati parte integrante di un regime di aiuti già oggetto di un'autorizzazione generale da parte della Commissione e avrebbero dovuto essere quindi qualificati come aiuti esistenti.

    109 Conseguentemente, non vi sarebbe stato obbligo di notificazione degli aiuti. Trattandosi di aiuti esistenti, la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a verificare che il singolo aiuto ricadesse nel regime generale e che fossero rispettate le condizioni relative alla concessione dell'aiuto fissate nella decisione di autorizzazione.

    110 Secondo la Commissione, l'argomento dei ricorrenti sarebbe parzialmente non pertinente e parzialmente erroneo. Essa deduce sostanzialmente, in primo luogo, che, al momento dell'emanazione della decisione contestata, vale a dire il 26 giugno 1996, essa non sarebbe stata tenuta a basarsi sulla situazione di fatto e di diritto esistente nel marzo 1991. In secondo luogo, anche nel caso in cui essa avesse dovuto far riferimento a tale situazione, gli aiuti contestati avrebbero dovuto esserle in ogni caso notificati ed essa avrebbe dovuto procedere al loro controllo senza restrizioni. In ultimo luogo, anche ammesso che occorresse fare riferimento a una data in cui la Repubblica federale di Germania non aveva ancora espresso il proprio accordo in merito all'applicazione della disciplina comunitaria relativa al settore dell'automobile, ciò non avrebbe impedito alla Commissione di applicare tale normativa.

    Giudizio della Corte

    111 L'argomento dei ricorrenti si fonda sulla premessa secondo cui, atteso che la disciplina comunitaria non sarebbe stata applicabile nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e di marzo 1991, l'approvazione degli aiuti contestati, che sarebbero stati ricompresi nel regime di aiuti regionali di cui al diciannovesimo programma-quadro, sarebbe stata già acquisita.

    112 Orbene, il Tribunale, a fronte degli elementi dinanzi ad esso dedotti e menzionati ai punti 204 e 205 della sentenza impugnata, è pervenuto alla conclusione che, anche ammesso che la disciplina comunitaria non fosse applicabile, gli aiuti al settore dell'automobile non rientravano nell'approvazione del regime di aiuti regionali previsto dal diciannovesimo programma-quadro.

    113 Come ricordato supra al punto 102, la valutazione dei fatti da parte del Tribunale non costituisce, salvo il loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, come tale, al sindacato della Corte.

    114 Si deve rilevare che, senza snaturare i fatti, il Tribunale ha ritenuto che gli aiuti contestati erano soggetti all'obbligo di previa notificazione alla Commissione, ragion per cui gli aiuti medesimi non potevano essere posti in esecuzione prima di una decisione finale in esito al relativo procedimento.

    115 Pertanto, l'approvazione da parte della Commissione del regime di aiuti regionali previsto dal diciannovesimo programma-quadro escludeva, in ogni caso, dalla propria sfera di applicazione gli aiuti concessi, segnatamente, nel settore dell'automobile.

    116 Ciò è quanto aveva d'altronde inteso il governo tedesco, come emerge dal passo del diciannovesimo programma-quadro richiamato al punto 7 della sentenza impugnata e riportato al punto 6 della presente sentenza.

    117 Ne consegue che, poiché l'approvazione non ricomprendeva gli aiuti nel settore dell'automobile, gli aiuti contestati dovevano essere notificati o sulla base delle disposizioni della disciplina comunitaria o, ammesso che questa non fosse applicabile, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato.

    118 Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto, al punto 207 della sentenza impugnata, che gli aiuti contestati erano soggetti all'obbligo di notifica preventiva alla Commissione e che non potevano essere eseguiti prima che il procedimento si fosse concluso con una decisione finale.

    119 Ciò premesso, atteso che la questione dell'applicabilità della disciplina comunitaria nel periodo intercorrente tra i mesi di gennaio e di aprile 1991 non è pertinente e che gli altri argomenti dedotti dai ricorrenti sono diretti a provare l'inapplicabilità della disciplina medesima, il quarto motivo dev'essere respinto.

    Sul quinto motivo, relativo alle conseguenze della desistenza parziale accertata dal Tribunale

    120 Al punto 65 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato quanto segue:

    «All'udienza del 30 giugno 1999 le ricorrenti [Volkswagen e VW Sachsen] nella causa T-143/96 hanno domandato al Tribunale di constatare che l'oggetto del contendere era venuto meno nella causa T-143/96 nella parte del ricorso diretta all'annullamento dell'art. 2, primo trattino, della [decisione contestata], che dichiara incompatibili con il mercato comune aiuti all'investimento erogati sotto forma di ammortamenti straordinari sugli investimenti, e di applicare, al riguardo, l'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura. Il Tribunale ha altresì constatato che, secondo la Commissione, tale domanda va interpretata come rinuncia parziale agli atti, implicando l'applicazione dell'art. 87, n. 5, del regolamento di procedura».

    121 Al punto 309 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:

    «Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 87, n. 5, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l'altra parte conclude in tal senso. (...)».

    122 Il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata così recita:

    «Si dà atto [alla Volkswagen e alla VW Sachsen] della loro rinuncia al ricorso nella parte in cui è diretto all'annullamento dell'art. 2, primo trattino, della [decisione contestata]».

    Argomenti delle parti

    123 La Volkswagen e la VW Sachsen contestano tali passi della sentenza impugnata sulla base del rilievo che esse avrebbero chiesto al Tribunale di accertare che, in caso di vittoria, esse non avrebbero potuto effettuare, per effetto di una modifica della normativa fiscale tedesca, ammortamenti ecezionali a posteriori. Esse avrebbero quindi chiesto al Tribunale, in realtà, di pronunciare su tale punto un non luogo a procedere, chiedendo al tempo stesso che il Tribunale decidesse sulle spese ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale.

    Giudizio della Corte

    124 In proposito è sufficiente ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell'ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un'impugnazione siano stati respinti, le conclusioni riguardanti l'asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi dell'art. 51, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, a tenore del quale un'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese (v., in particolare, sentenza 14 settembre 1995, causa C-396/93 P, Henrichs/Commissione, Racc. pag. I-2611, punti 65 e 66, e 12 luglio 2001, cause riunite C-302/99 P e C-308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I-5603, punto 31).

    125 Ne consegue che il quinto motivo dev'essere respinto.

    126 Ciò premesso, considerato che tutti i motivi sono stati respinti, il ricorso deve essere rigettato.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    127 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Freistaat Sachsen, la Volkswagen e la VW Sachsen, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese.

    128 L'art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura, parimenti applicabile al procedimento d'impugnazione a norma dell'art. 118 del regolamento medesimo, prevede che gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportino le proprie spese. La Repubblica federale di Germania sopporterà quindi le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) I ricorsi sono respinti.

    2) Il Freistaat Sachsen è condannato alle spese nella causa C-57/00 P.

    3) La Volkswagen AG e la Volkswagen Sachsen GmbH sono condannate alle spese nella causa C-61/00 P.

    4) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese.

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