EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62000CC0438

Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 11 luglio 2002.
Deutscher Handballbund eV contro Maros Kolpak.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Hamm - Germania.
Relazioni esterne - Accordo di associazione ComunitàSlovacchia - Art.38, n.1 - Libera circolazione dei lavoratori - Principio di non discriminazione - Handball - Limitazione del numero di giocatori professionisti cittadini di paesi terzi che ogni squadra può schierare nel campionato di una federazione sportiva.
Causa C-438/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-04135

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:444

62000C0438

Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl dell'11luglio2002. - Deutscher Handballbund eV contro Maros Kolpak. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Hamm - Germania. - Relazioni esterne - Accordo di associazione ComunitàSlovacchia - Art.38, n.1 - Libera circolazione dei lavoratori - Principio di non discriminazione - Handball - Limitazione del numero di giocatori professionisti cittadini di paesi terzi che ogni squadra può schierare nel campionato di una federazione sportiva. - Causa C-438/00.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-04135


Conclusioni dell avvocato generale


I - Introduzione

1. Nel presente procedimento si discute della limitazione, nel regolamento di una federazione sportiva, del numero di giocatori provenienti da Stati terzi in determinate competizioni. In particolare occorre verificare la compatibilità di tale regolamento con l'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (in prosieguo: l'«accordo») . In tal modo viene affrontato un problema giuridico che è stato già sollevato dinanzi ad alcuni giudici nazionali e da essi anche deciso .

II - Contesto normativo

A - Normativa comunitaria

2. L'art. 38 dell'accordo così stabilisce:

«1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità della Repubblica slovacca legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, la Repubblica slovacca accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio».

3. L'art. 42 dell'accordo così stabilisce:

«1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Repubblica slovacca accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;

- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità».

4. L'art. 59, n. 1, dell'accordo così stabilisce:

«1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo stesso. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54».

B - Normativa nazionale

5. L'art. 15 del regolamento sportivo del Deutscher Handballbund e.V. (in prosieguo: il «regolamento sportivo»), nella versione rilevante per il presente procedimento, così dispone:

«1. Vanno muniti della lettera "A" dopo il numero di cartellino i cartellini dei giocatori

a) non aventi la cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea (Stati UE),

b) non aventi la cittadinanza di uno Stato terzo associato all'Unione europea i cui cittadini siano equiparati sotto il profilo della libera circolazione ai sensi dell'art. 48, n. 1, del Trattato CE,

c) (...)

2. Nelle squadre delle leghe federali e delle leghe regionali possono essere impiegati, negli incontri di campionato e in quelli di coppa rispettivamente, al massimo due giocatori il cui cartellino sia contrassegnato con la lettera "A".

(...)

5. Il contrassegno con la lettera "A" apposto sul cartellino va tolto al 1° luglio dell'anno se il paese d'origine del giocatore è stato associato a tale data ai sensi del n. 1, lett. b). Il Deutscher Handballbund pubblica ed aggiorna costantemente l'elenco dei corrispondenti Stati associati».

III - Fatti e procedimento a quo

6. Maros Kolpak è cittadino slovacco e gioca come portiere nella squadra di pallamano di seconda divisione della TSV Östringen e.V. Nel marzo 1997 egli stipulava con tale società un contratto di prestazioni sportive valido sino al 30 giugno 2000 e, nel febbraio 2000, un ulteriore contratto valido sino al 30 giugno 2003. Egli riceve uno stipendio mensile, ha la propria residenza in Germania ed è in possesso di un valido permesso di soggiorno. Il Deutscher Handballbund e. V. (in prosieguo: il «DHB») - la federazione sportiva nazionale per il gioco della pallamano in Germania, organizzatrice della lega federale di pallamano - gli rilasciava un cartellino contrassegnato con la lettera «A» a causa della sua cittadinanza straniera. Il signor Kolpak, il quale chiede al DHB il rilascio di un cartellino senza alcuna aggiunta che si riferisca alla sua cittadinanza straniera, vedeva, in tale aggiunta, un pregiudizio, in quanto la Slovacchia fa parte di quegli Stati terzi i cui cittadini, ai sensi del regolamento sportivo del convenuto e in base al divieto di discriminazioni risultante dal combinato disposto del Trattato sull'Unione europea e dell'accordo, avrebbero diritto ad un'autorizzazione a giocare senza limitazioni, così come spetta anche ai tedeschi e agli stranieri cittadini dell'Unione europea.

7. Il Landgericht Dortmund condannava il DHB al rilascio del cartellino richiesto, adducendo sostanzialmente come motivazione il fatto che dall'interpretazione dello stesso regolamento sportivo risulta che il signor Kolpak non dovrebbe essere trattato, ai sensi dell'art. 15 del regolamento sportivo, come un giocatore avente la cittadinanza di uno Stato terzo. Contro tale sentenza il DHB proponeva appello.

8. Il giudice a quo ritiene che, in base al diritto interno tedesco, il sig. Kolpak possa adire il giudice ordinario nazionale e che, pur non essendo egli né direttamente né indirettamente socio del DHB, a norma del regolamento sportivo gli spetti, in presenza di determinate condizioni ed in quanto giocatore della lega federale vincolato contrattualmente ad una società aderente a quest'ultima, un diritto proprio al rilascio dell'autorizzazione a giocare.

9. Al riguardo è però unicamente controverso se al signor Kolpak debba essere rilasciata, in forza dell'art. 15, n. 1, del regolamento sportivo, solo un'autorizzazione a giocare limitata dall'aggiunta del contrassegno «A», sicché è rilevante solo stabilire se nella fattispecie si configuri, in assoluto, un caso di applicazione dell'art. 15, n. 1.

10. A parere del giudice a quo, è decisivo, ai fini della soluzione della controversia, il modo in cui venga inteso il rinvio, operato dall'art. 15, n. 1, lett. b), del regolamento sportivo all'art. 48 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).

11. Il giudice a quo interpreta tale rinvio come riferito soltanto ai giocatori che sotto il profilo della libera circolazione dei lavoratori siano pienamente equiparati ai cittadini dell'Unione europea. Conseguentemente, al signor Kolpak non spetterebbe il diritto di ottenere un'autorizzazione a giocare non limitata dall'aggiunta del contrassegno «A». Ed infatti la Repubblica slovacca non viene neppure menzionata nell'elenco redatto dal DHB ai sensi dell'art. 15, n. 5, del regolamento sportivo.

12. Per il giudice a quo si pone pertanto la questione se il signor Kolpak, malgrado la difforme disciplina contenuta nell'art. 15, n. 1, lett. b), del regolamento sportivo, abbia comunque il diritto al rilascio di una licenza di gioco illimitata per il fatto che tale disposizione del regolamento sportivo del DHB viola l'art. 38 dell'accordo - norma fornita di effetto diretto anche nei confronti del DHB.

13. Il giudice a quo ritiene che il DHB, negando al signor Kolpak, a causa della sua cittadinanza, una licenza di gioco illimitata, violi il divieto di discriminazioni contenuto nell'art. 38 dell'accordo. Difatti, l'art. 15 del regolamento sportivo disciplinerebbe anche il rapporto di lavoro del signor Kolpak. Il contratto di prestazioni sportive è un contratto di lavoro, in quanto il signor Kolpak ha assunto l'obbligazione, contro il corrispettivo di uno stipendio fisso mensile, di prestare in forma subordinata servizi - di natura sportiva - nell'ambito dell'attività di allenamento e di gioco e questa è la sua attività professionale principale.

14. A parere del giudice a quo, l'art. 15, n. 1, lett. b), in combinato disposto con il n. 2, del regolamento sportivo, limitando le possibilità del signor Kolpak di partecipare a gare sportive, porrebbe in essere altresì una disparità di trattamento sotto il profilo delle condizioni di lavoro. Infatti in tal modo al giocatore, che ha già legalmente trovato accesso ad un'occupazione e che pertanto non è più limitato da un ostacolo all'occupazione, non viene concessa, in condizioni di parità con gli altri giocatori, la possibilità di essere impiegato, nell'ambito di tale occupazione effettivamente esistente, anche in gare ufficiali.

15. Secondo il giudice a quo, poiché il signor Kolpak è legalmente occupato nel territorio federale, ha la sua residenza in Germania, è in possesso di un valido permesso di soggiorno e non ha bisogno di un permesso di lavoro per stranieri, egli avrebbe ottenuto accesso al mercato del lavoro tedesco già in base al diritto interno tedesco, indipendentemente dall'art. 38 dell'accordo. Pertanto, sempre a parere del giudice a quo, il divieto di discriminazioni ivi disciplinato verrebbe in rilievo solo qualora non vi osti la riserva, contenuta nell'art. 38 dell'accordo, relativa alle «condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro».

16. Il giudice a quo è incline a ritenere che nel novero di siffatte condizioni e modalità non rientrino anche le disposizioni emanate dal convenuto nell'esercizio della propria autonomia statutaria, poiché in tal modo si vanificherebbe il divieto di discriminazioni contenuto nell'accordo.

17. Il giudice a quo ritiene inoltre che la disciplina dell'art. 38 dell'accordo - così come quella dell'art. 39 CE - sia direttamente efficace e che si debba d'altra parte ammettere anche una sua efficacia nei confronti dei terzi, di modo che l'art. 38 dell'accordo non valga solo per gli atti delle autorità pubbliche, ma si applichi anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, poiché altrimenti l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statuali potrebbe essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica.

18. Pertanto, il giudice a quo giunge, alla conclusione che l'art. 15, n. 1, lett. b), del regolamento sportivo violi l'art. 38 dell'accordo e che il signor Kolpak, attesa la sussistenza degli altri presupposti richiesti, abbia il diritto al rilascio di un'autorizzazione a giocare senza limitazioni.

IV - Questione pregiudiziale

19. Con ordinanza 15 novembre 2000, l'Oberlandesgericht Hamm ha sottoposto alla Corte la seguente questione al fine di ottenere una pronuncia pregiudiziale:

Se sia in contrasto con l'art. 38, n. 1, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra - atto finale - il fatto che una federazione sportiva applichi ad uno sportivo professionista in possesso della cittadinanza slovacca una norma, da essa emanata, in base alla quale le singole società - negli incontri di campionato e in quelli di coppa - possono impiegare solo un limitato numero di giocatori provenienti da Stati terzi non facenti parte delle Comunità europee.

20. Come esattamente rilevato dalla Commissione, non spetta alla Corte risolvere, in sede di procedimento pregiudiziale, questioni relative alla compatibilità con il diritto comunitario di una disposizione del diritto nazionale. In relazione alle argomentazioni del giudice a quo, inoltre, la Commissione osserva che la questione pregiudiziale, esattamente intesa, si pone soltanto rispetto ai cittadini di Stati terzi non partecipanti allo Spazio economico europeo (SEE).

21. La questione, pertanto, deve essere riformulata, tenendo presente una analoga sentenza della Corte nella causa Pokrzeptowicz-Meyer , nei seguenti termini:

Se l'art. 38 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, osti all'applicazione, nei confronti di uno sportivo professionista in possesso della cittadinanza slovacca, di una normativa di una federazione sportiva, in base alla quale le singole società - negli incontri di campionato e in quelli di coppa - possono impiegare solo un limitato numero di giocatori provenienti da Stati terzi non partecipanti allo Spazio economico europeo (SEE).

V - Argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte

A - Ricevibilità

22. A parere del governo italiano, la descrizione dei fatti contenuta nell'ordinanza di rinvio risulta lacunosa, in particolare per quanto concerne la sussistenza di un danno concreto ed effettivo sofferto dal giocatore slovacco. Dall'ordinanza di rinvio, inoltre, non emergerebbe nemmeno se il giocatore abbia o meno effettivamente giocato e se la sua partecipazione a gare sportive, frequente o rara che fosse, sia stata davvero condizionata dalla norma federale in questione e non invece da decisioni puramente tecniche o discrezionali dell'allenatore. Per questi motivi il governo italiano propone alla Corte di dichiarare la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile ai sensi dell'art. 92 del regolamento di procedura della Corte.

23. La Commissione si oppone a tale proposta, richiamando la giurisprudenza secondo la quale il caso in questione non sarebbe ipotetico ed i fatti sarebbero stati descritti in modo adeguato.

B - Interpretazione dell'art. 38 dell'accordo

24. Il signor Kolpak durante la trattazione orale ha sottolineato le limitazioni che egli subisce nell'esercizio della sua attività professionale, in particolare in caso di eventuale cambio di società, nonché il suo interesse ad ottenere uno status giuridico conforme alla normativa vigente. Egli è un lavoratore subordinato e beneficia, a suo parere, dell'effetto diretto dell'art. 38 dell'accordo di associazione, il quale andrebbe applicato anche nei confronti dei regolamenti delle federazioni sportive. Peraltro, secondo il signor Kolpak l'art. 15 del regolamento sportivo non raggiunge il suo scopo, in quanto esso non si applica a tutte le società.

25. Il DHB, i governi spagnolo e italiano sostengono essenzialmente che la disposizione del regolamento sportivo controversa nel presente procedimento non sia in contrasto con l'art. 38, n. 1, dell'accordo. Tale norma non sarebbe direttamente efficace, motivo per cui essa nemmeno riconoscerebbe al singolo, - nella specie, allo sportivo - un diritto (soggettivo). A parere del DHB ciò risulterebbe dalla giurisprudenza, finora formulata, sulla assenza di un effetto orizzontale delle direttive nonché dal fatto che la Corte non avrebbe ancora mai affermato l'effetto diretto di una norma di un accordo di associazione.

26. Il DHB, durante la trattazione orale, ha sottolineato la coerenza della tesi secondo la quale anche in caso di permesso di lavoro limitato non si possa prescindere da una occupazione regolare.

27. Il DHB e i governi spagnolo e italiano segnalano come dal divieto di discriminazioni di cui all'art. 38 dell'accordo non scaturisca un obbligo chiaro, univoco ed incondizionato. Piuttosto, tale norma sarebbe subordinata al «rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro». L'art. 15 del regolamento sportivo porrebbe una condizione di tal natura.

Il governo italiano, durante la trattazione orale, ha sottolineato che la valutazione delle norme interne degli Stati membri spetta al giudice nazionale e che la disposizione controversa nel presente procedimento deve ritenersi giustificabile da motivi di rilevanza sportiva.

28. Peraltro, a parere del DHB e dei governi spagnolo ed italiano, la portata limitata del divieto di discriminazioni di cui all'art. 38 dell'accordo, vale a dire la non completa equiparazione dei lavoratori slovacchi con i cittadini dell'Unione europea, troverebbe conferma nell'oggetto, nella finalità e nel contesto complessivo dell'accordo di associazione, il quale rappresenta una fase transitoria nel processo di avvicinamento della Repubblica slovacca all'Unione europea. L'interpretazione adottata dalla Corte in merito alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 39 CE e alla sua applicazione nel settore dello sport sarebbe, pertanto, circoscritta ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di Stati membri del Trattato SEE. Del resto, come segnala il governo italiano, nell'accordo SEE non compare la riserva a «condizioni e modalità». Il governo spagnolo, durante la trattazione orale, ha nuovamente sottolineato il significato della riserva contenuta nell'art. 38, n. 1, dell'accordo di associazione ed ha segnalato come il divieto di discriminazioni ivi disciplinato non abbia la stessa ampiezza di quello dell'art. 39 CE.

29. Il DHB sostiene altresì la tesi che al signor Kolpak non sia mai stato impedito dai regolamenti di partecipare a qualche gara e che la sua società abbia semplicemente deciso di impiegare altri giocatori provenienti da Stati terzi. Infine il DHB rileva che la sentenza nella causa Bosman non sarebbe in contrasto con la disposizione del regolamento sportivo controversa nel presente procedimento, essendo quest'ultima intesa a realizzare obiettivi di rilevanza puramente sportiva ed in quanto la decisione del DHB di introdurre una clausola di cittadinanza troverebbe tutela nel diritto fondamentale di libertà d'associazione garantito dalla Costituzione tedesca.

30. Il governo greco, durante la trattazione orale, ha richiamato la giurisprudenza della Corte sull'effetto diretto degli accordi con gli Stati terzi nonché la giurisprudenza sullo sport professionistico. Inoltre ha sottolineato come l'art. 38 dell'accordo di associazione abbia una estensione inferiore rispetto all'art. 39 CE, non garantendo esso un pieno diritto alla libera circolazione dei lavoratori. Poiché gli Stati membri, in base all'art. 42 dell'accordo di associazione, possono emanare nuove disposizioni e poiché le disposizioni delle federazioni sportive, atteso il loro carattere normativo e generale, devono essere equiparate alle disposizioni statali, il governo greco giunge alla conclusione che la norma controversa nel giudizio a quo sia compatibile con l'art. 38 dell'accordo di associazione.

31. All'opposto, il governo tedesco e la Commissione sostengono che l'art. 38, n. 1, dell'accordo sia direttamente efficace e che il signor Kolpak possa invocare tale norma nei confronti di una associazione, qual è il DHB. Il richiamo alle «condizioni e modalità» non costituirebbe un ostacolo all'effetto diretto del divieto di discriminazioni.

32. Sempre a parere del governo tedesco e della Commissione, la clausola di cittadinanza controversa nel presente procedimento sarebbe discriminatoria e violerebbe, pertanto, l'art. 38 dell'accordo, concernente, tra l'altro, proprio le condizioni di lavoro. Di tale effetto diretto, d'altro canto, potrebbero giovarsi solo i lavoratori slovacchi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro.

33. Per quanto concerne l'effetto diretto dell'art. 38 dell'accordo nei confronti delle federazioni sportive, sia il governo tedesco, sia la Commissione ritengono necessario richiamarsi alla giurisprudenza della Corte relativa all'art. 39 CE. Altrimenti, il DHB potrebbe emanare disposizioni che, nella loro qualità di atti delle pubbliche autorità, sarebbero in contrasto con il diritto comunitario. Nella trattazione orale la Commissione ha segnalato che l'art. 38 dell'accordo di associazione ha l'identica formulazione letterale della norma che la Corte, nella causa C-162/00 , ha ritenuto direttamente efficace. Peraltro, l'art. 38 dell'accordo di associazione non realizzerebbe la piena libertà di circolazione, garantita invece dall'art. 39 CE.

34. Richiamandosi alla sentenza nella causa Bosman, il governo tedesco e la Commissione sostengono che l'art. 15 del regolamento sportivo realizzi una discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro e che non si tratterebbe di una limitazione nell'accesso al mercato del lavoro, bensì di una limitazione nell'accesso alla professione, pregiudizievole per i cittadini di Stati terzi.

35. Una siffatta limitazione non sarebbe neppure in alcun modo giustificata, in quanto la controversa clausola di cittadinanza non sarebbe né idonea né proporzionata rispetto all'obiettivo di garantire la formazione di una riserva di giocatori tedeschi di alto livello. Sarebbe quindi consentito alle società tedesche formare squadre nelle quali non vi sia un solo giocatore tedesco.

VI - Valutazione

A - Ammissibilità

36. A proposito dei rilievi sollevati dal governo italiano in relazione all'ammissibilità, occorre notare che nel procedimento a quo appunto non si discute della partecipazione o della mancata partecipazione del signor Kolpak ad una determinata gara, cioè di un suo effettivo impiego, bensì del fatto che il signor Kolpak richiede, in via generale e di principio, un pari trattamento, e, specificamente, un'autorizzazione a giocare, vale a dire un cartellino, senza alcuna limitazione.

37. Ma come lo stesso governo italiano rileva, la Corte ha ripetutamente dichiarato che spetta esclusivamente al giudice nazionale valutare la necessità di una pronuncia pregiudiziale. Inoltre non è vero che la Corte non disponga delle informazioni necessarie per adottare una adeguata decisione.

38. Ciò considerato, la questione pregiudiziale risulta ammissibile.

B - Interpretazione dell'art. 38 dell'accordo

1. Effetto diretto dell'art. 38 dell'accordo

39. Occorre in limine segnalare che nel presente procedimento si discute della condizione giuridica dei cittadini slovacchi all'interno della Comunità europea. Pertanto, anche la soluzione della questione pregiudiziale deve limitarsi a tale aspetto e, quindi, al n. 1 dell'art. 38 dell'accordo. Poiché, inoltre, il presente procedimento non riguarda anche la condizione giuridica del coniuge e dei figli, la questione pregiudiziale può dunque riferirsi solo al primo trattino dell'art. 38, n. 1.

40. Nel prosieguo si deve pertanto verificare se un singolo possa invocare dinanzi ad un giudice nazionale l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo, vale a dire se tale norma sia direttamente efficace.

41. Per rispondere a tale quesito, può farsi riferimento alla giurisprudenza della Corte su una norma del tutto analoga a quella qui controversa, contenuta in un altro degli accordi europei, la quale parimenti disciplina la libera circolazione dei lavoratori, precisamente l'art. 37 dell'accordo di associazione con la Polonia. A proposito di tale norma la Corte, nella sentenza nella causa C-162/00, più volte citata durante la trattazione orale, ha statuito che:

«Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre riconoscere all'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo di associazione un effetto diretto: ciò implica che i cittadini polacchi che se ne avvalgono hanno diritto di farlo valere dinanzi ai giudici nazionali dello Stato membro ospitante» .

42. Un confronto dei due accordi e dei due articoli svela significativi punti in comune. In primo luogo i due accordi non differiscono, in via di principio, per oggetto e per natura. In secondo luogo l'art. 37, n. 1, primo trattino, dell'accordo europeo con la Polonia e l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo europeo con la Slovacchia presentano, essenzialmente, la medesima formulazione letterale.

43. Conseguentemente, anche le valutazioni espresse dalla Corte in relazione all'accordo con la Polonia sono estensibili all'accordo con la Slovacchia. Ciò vale, in primo luogo, per i termini chiari ed incondizionati in cui è espresso il divieto di assoggettare a trattamento discriminatorio i lavoratori provenienti dal rispettivo Stato associato . Inoltre, nemmeno l'art. 59, n. 1, dell'accordo con la Slovacchia, analogo all'art. 58, n. 1, dell'accordo con la Polonia, può precludere l'effetto diretto .

44. In conclusione si deve affermare, pertanto, che l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo, è direttamente efficace.

2. Applicabilità dell'art. 38 dell'accordo agli atti delle federazioni sportive

45. Nel prosieguo occorre appurare se una federazione sportiva, come quella del procedimento a quo, il DHB, rientri nella cerchia dei destinatari dell'art. 38 dell'accordo.

46. Come ha esattamente rilevato la Commissione, a tal proposito occorre fare riferimento alla giurisprudenza della Corte relativa all'analoga disposizione del Trattato CE, vale a dire l'art. 48 del Trattato CE (dopo la modifica, art. 39 CE), nonché al divieto di discriminazioni di cui all'art. 12 del Trattato CE (ora art. 6 CE).

47. In base ad una costante giurisprudenza della Corte, l'art. 48 del Trattato CE (dopo la modifica, art. 39 CE), «non disciplina soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applica anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato» .

48. La Corte ha altresì «considerato che l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica» .

49. «Inoltre, la Corte ha rilevato che nei vari Stati membri le condizioni di lavoro sono disciplinate talvolta da norme di natura legislativa o regolamentare, talvolta da convenzioni e altri atti di natura privatistica. Pertanto, se l'oggetto dell'art. 48 del Trattato fosse limitato agli atti della pubblica autorità, potrebbero verificarsi disparità nella sua applicazione» .

50. Poiché, quindi, dalla giurisprudenza finora formulata risulta che i singoli possono invocare anche nei confronti delle federazioni sportive il divieto di discriminazioni di cui all'art. 48 del Trattato CE (dopo la modifica, art. 39 CE), rimane da verificare se tale interpretazione possa essere estesa all'art. 38 dell'accordo.

51. Nel presente contesto è sufficiente richiamare le valutazioni espresse dalla Corte nella causa Pokrzeptowicz-Meyer in relazione all'accordo di associazione con la Polonia. I motivi sui quali la Corte si è basata per estendere la propria giurisprudenza relativa all'art. 48 del Trattato CE (dopo la modifica, art. 39 CE) all'analoga disposizione dell'accordo di associazione con la Polonia ricorrono anche nel presente procedimento.

52. Così, a parere della Corte, non è sufficiente «una semplice analogia nel tenore di una disposizione di uno dei Trattati istitutivi (...) e di un accordo internazionale». Decisivo è, invece, lo «scopo perseguito da ciascuna di queste disposizioni nel suo ambito specifico. Assume al riguardo notevole importanza il raffronto tra gli obiettivi e il contesto dell'accordo, da un lato, e quelli del Trattato, dall'altro» .

53. La Corte è giunta pertanto alla conclusione che l'art. 37 dell'accordo di associazione con la Polonia istituisce in favore dei lavoratori di quel Paese, dal momento in cui sono legalmente occupati sul territorio di uno Stato membro, un diritto alla parità di trattamento nelle condizioni di lavoro della stessa portata di quello riconosciuto dall'art. 48, n. 2, del Trattato CE .

54. Ciò comporta, in definitiva, che nel presente procedimento l'interpretazione dell'art. 48, n. 2, del Trattato CEE accolta nelle sentenze nelle cause Walrave e Bosman possa essere estesa all'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo.

3. Contenuto dell'art. 38 dell'accordo

a) Cerchia dei soggetti beneficiari

55. A questo punto occorre verificare se il signor Kolpak - vale a dire, in termini generali, uno sportivo professionista come quello del procedimento a quo - rientri nella cerchia dei soggetti beneficiari della disposizione di cui all'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo. Difatti si deve ricordare che tale disposizione vale solo per coloro che sono legalmente occupati nel territorio dello Stato membro interessato. Dagli atti di causa risulta che il signor Kolpak è in possesso di un valido permesso di soggiorno e che non abbisogna di un permesso di lavoro.

56. Con riguardo alla qualità di lavoratore del signor Kolpak si deve richiamare la sentenza nella causa Lehtonen, nella quale la Corte ha stabilito quanto segue:

«Per quanto riguarda la nozione di lavoratore, occorre ricordare che, in forza di una giurisprudenza costante, essa non può essere interpretata in vario modo, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha portata comunitaria. Tale nozione dev'essere definita in base a criteri obiettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi delle persone interessate. Ora, la caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione» .

57. Dalle statuizioni del giudice a quo nonché dai documenti prodotti dinanzi alla Corte risulta che il signor Kolpak aveva stipulato un contratto di lavoro con una società, segnatamente la TSV Östringen e.V. Handball, per svolgere, a favore di tale società, l'attività retribuita di portiere.

58. Per tali motivi risulta che il signor Kolpak rientra nella cerchia dei soggetti beneficiari.

b) Presenza di un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori

59. Rimane da esaminare se la limitazione del numero di giocatori cittadini di Stati terzi prevista dall'art. 15 del regolamento sportivo costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ovvero, con diversa formulazione, se l'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo osti ad una disciplina come quella prevista dal regolamento sportivo.

60. A tal proposito occorre prima di tutto verificare se l'art. 15 del regolamento sportivo riguardi le condizioni di lavoro. Come ha giustamente sostenuto la Commissione, effettivamente è così, in quanto per i cittadini di Stati terzi - esclusi i cittadini degli Stati membri del Trattato SEE - sussistono dei limiti alla possibilità di partecipare a determinati incontri, segnatamente gli incontri di campionato e quelli di coppa delle leghe federali e delle leghe regionali.

61. Come la Corte ha stabilito nella causa Bosman, «la partecipazione a tali incontri costituisce l'oggetto essenziale dell'attività» di uno sportivo professionista, ragion per cui «una norma che limiti detta partecipazione incide anche sulle possibilità d'ingaggio del calciatore interessato» .

62. Dalla citata giurisprudenza risulta chiaramente, pertanto, che una norma come quella rilevante nel caso a quo costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori .

63. Poiché nei confronti dei cittadini di Stati membri del Trattato SEE, compresi quindi i cittadini dell'Unione, non vige tale limitazione, sussiste in questo caso una discriminazione nei confronti dei cittadini slovacchi.

64. Ora rimane solo da verificare se tale ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori possa essere oggettivamente giustificato.

65. Occorre innanzi tutto segnalare che le norme qui controverse non sono né norme di selezione che non contengono clausole di cittadinanza, come era invece nella causa Deliège , né norme che rispondano all'obiettivo di assicurare la regolarità delle competizioni sportive, come era invece nella causa Lehtonen ; nel presente caso si tratta, invece, di una norma che limita il numero dei giocatori provenienti da altri Stati, vale a dire, nella sostanza, di una norma del tutto analoga a quella controversa nella causa Bosman, quantunque lì fossero coinvolti i cittadini di altri Stati membri .

66. Peraltro nel corso del procedimento non è stata dimostrata l'idoneità dell'art. 15 del regolamento sportivo a conseguire obiettivi di rilevanza puramente sportiva.

67. Ma se anche si ritenesse che la norma di cui all'art. 15 del regolamento sportivo fosse idonea a perseguire un obiettivo d'interesse pubblico, con ciò non si sarebbe ancora dimostrata la sua proporzionalità. Ed infatti gli atti delle federazioni sportive non devono eccedere quanto necessario per conseguire lo scopo perseguito . In tal senso non poteva, in particolare, essere superata l'obiezione che le società possono liberamente impiegare nei vari incontri i cittadini degli Stati membri del Trattato SEE, compresi gli Stati membri dell'Unione europea.

68. A proposito dell'argomento, sostenuto nel corso del procedimento, secondo il quale l'art. 15 del regolamento sportivo, nella versione rilevante nel procedimento a quo, sarebbe necessario in vista di obiettivi di rilevanza puramente sportiva, in particolare al fine di costituire un'adeguata riserva di calciatori nazionali, si deve rilevare che la Corte nella causa Bosman ha espressamente respinto siffatto argomento .

69. Occorre infine segnalare che i giocatori provenienti dal vivaio tedesco non hanno nessun limite a giocare in una squadra tedesca. Essi hanno parimenti la possibilità di giocare all'estero ai più alti livelli sportivi.

70. Da quanto sopra detto deriva che una norma come quella controversa nel procedimento a quo ostacola l'esercizio del diritto alla libera circolazione riconosciuto dall'art. 38, n. 1, primo trattino, dell'accordo.

VII - Conclusione

71. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale, così come sopra riformulata, nei seguenti termini:

L'art. 38, n. 1, dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, è direttamente efficace ed osta all'applicazione, nei confronti di uno sportivo professionista in possesso, come nel caso a quo, della cittadinanza slovacca, di una normativa di una federazione sportiva in base alla quale le singole società - negli incontri di campionato e in quelli di coppa - possono impiegare solo un limitato numero di giocatori provenienti da Stati terzi non partecipanti allo Spazio economico europeo (SEE).

Top