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Document 62000CC0435

    Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 9 luglio 2002.
    Geha Naftiliaki EPE e altri contro NPDD Limeniko Tameio DOD/SOU e Elliniko Dimosio.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Protodikeio Rodou - Grecia.
    Trasporti - Trasporti marittimi - Libera prestazione dei servizi - Restrizione - Normativa nazionale, applicabile a tutti i prestatori indipendentemente dalla loro nazionalità, operante una distinzione tra i trasporti interni o intracomunitari e quelli a destinazione di paesi terzi.
    Causa C-435/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-10615

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:428

    62000C0435

    Conclusioni dell'avvocato generale Alber del 9 luglio 2002. - Geha Naftiliaki EPE e altri contro NPDD Limeniko Tameio DOD/SOU e Elliniko Dimosio. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Dioikitiko Protodikeio Rodou - Grecia. - Trasporti - Trasporti marittimi - Libera prestazione dei servizi - Restrizione - Normativa nazionale, applicabile a tutti i prestatori indipendentemente dalla loro nazionalità, operante una distinzione tra i trasporti interni o intracomunitari e quelli a destinazione di paesi terzi. - Causa C-435/00.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-10615


    Conclusioni dell avvocato generale


    I - Introduzione

    1 Nel presente procedimento pregiudiziale il Trimeles Dioikitiko Protodikeio (Tribunale amministrativo) di Rodi ha sottoposto alla Corte tre questioni sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (1) (in prosieguo: il «regolamento n. 4055/86»). In considerazione dei principi della libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la legittimità di una normativa nazionale in materia di dazi portuali che prevede tariffe differenti per il trasporto di passeggeri all'interno della Grecia, da un lato, e per il trasporto di passeggeri tra la Grecia e un paese terzo, dall'altro. Tale normativa non opera tuttavia alcuna distinzione a seconda della nazionalità dei passeggeri o della bandiera della nave.

    II - Ambito normativo

    A - Normativa comunitaria

    2 Ai sensi dell'art. 51, n. 1, CE, la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dal titolo V del Trattato CE, relativo ai trasporti, quindi dagli artt. 70-80 CE. Ai sensi dell'art. 80, n. 1, CE, queste disposizioni si applicano, tra l'altro, esplicitamente, ai trasporti per vie navigabili, e quindi ai trasporti marittimi. Tuttavia, l'art. 80, n. 2, CE, conferisce al Consiglio la facoltà di adottare disposizioni per la navigazione marittima.

    3 Sulla base di questo articolo del Trattato, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 4055/86, che contiene tra l'altro le seguenti disposizioni:

    «Articolo 1

    1. La libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi è applicabile ai cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi.

    2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai cittadini degli Stati membri stabiliti fuori della Comunità e alle società di navigazione stabilite fuori della Comunità e controllate da cittadini di uno Stato membro, se le loro navi sono registrate in tale Stato membro conformemente alla sua legislazione.

    3. Le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 58 e 62 del trattato sono applicabili ai settori disciplinati dal presente regolamento.

    4. Ai fini del presente regolamento, sono considerati 'servizi di trasporto marittimo tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi', se sono normalmente assicurati dietro compenso:

    a) i trasporti intracomunitari:

    il trasporto marittimo di passeggeri o merci tra un porto di uno Stato membro e un porto o impianti in mare aperto di un altro Stato membro;

    b) i traffici con paesi terzi:

    il trasporto marittimo di passeggeri o merci tra un porto di uno Stato membro e un porto o impianti in mare aperto di un paese terzo.

    (...)

    Articolo 8

    Fatte salve le disposizioni del trattato relative al diritto di stabilimento, la persona che fornisce un servizio di trasporto marittimo può, per far ciò, svolgere temporaneamente la sua attività nello Stato membro in cui è prestato il servizio, alle stesse condizioni imposte da tale Stato ai propri cittadini.

    Articolo 9

    Fino a quando non siano abolite le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno Stato membro applica dette restrizioni, senza distinzione di nazionalità o di residenza, a tutti coloro che prestano servizi ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2».

    B - Normativa greca

    4 L'art. 6 della legge 2399/1996 (FEK - Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 90 A') come vigente al momento dell'adozione degli atti impugnati dispone quanto segue:

    «1. Ad ogni passeggero che s'imbarchi su un mezzo di trasporto marittimo per una destinazione nazionale o estera è imposto un dazio specifico in favore dell'ente pubblico incaricato dell'amministrazione e della gestione del porto d'imbarco, a titolo di remunerazione per l'ammodernamento e il miglioramento delle strutture portuali, l'uso del porto ed altre finalità connesse al miglioramento del servizio passeggeri.

    2. Il dazio consiste in una maggiorazione percentuale sul prezzo del biglietto o in un importo fisso, a seconda del porto di destinazione del passeggero, del tipo di viaggio per categoria di nave ecc., ed è determinato in base alle disposizioni seguenti:

    A) Per i passeggeri di navi passeggeri o di traghetti di qualunque tipo, nonché di aliscafi, che servono rotte nazionali: 5% del prezzo del biglietto.

    B) Per i passeggeri di navi passeggeri o di traghetti battenti bandiera ellenica o estera, che servono rotte estere:

    a) un dazio fisso di GRD 5 000 per ogni passeggero con destinazione estera, ad eccezione dei paesi dell'Unione europea, di Cipro, dell'Albania, della Russia, dell'Ucraina, della Moldavia e della Georgia sul Mar Nero;

    b) un dazio fisso di GRD 500 per ogni passeggero la cui destinazione finale è un paese dell'Unione europea o Cipro;

    c) un dazio fisso di GRD 1 000 per ogni passeggero la cui destinazione finale è l'Albania, la Russia, la Moldavia, l'Ucraina, o le coste del Mar Nero della Georgia;

    d) un dazio fisso di GRD 2 000 per ogni passeggero la cui destinazione finale è un porto d'oltremare (America, Australia, ecc.);

    e) il 30% del gettito del dazio fisso previsto ai numeri precedenti del presente paragrafo è versato dalla Cassa portuale competente al N.A.T. (Cassa lavoratori portuali) conformemente alle disposizioni vigenti per tale cassa.

    C) Per i passeggeri che prendono parte a escursioni turistiche (crociere) su navi da crociera battenti bandiera ellenica o estera:

    a) un dazio fisso di GRD 50 per ogni passeggero che prende parte a una crociera giornaliera tra porti ellenici, per ciascun porto in cui la nave fa scalo. Qualora la crociera giornaliera si estenda anche a un porto estero, viene versato all'ultimo porto, a seconda dei casi, il dazio fisso previsto ai paragrafi B a), B b) e B c) della presente disposizione.

    (...)

    4. Il dazio è annotato sul biglietto e viene riscosso direttamente dalle agenzie marittime, dalle agenzie di turismo e dalle imprese analoghe, sotto la loro responsabilità. I responsabili della riscossione del dazio sono tenuti a depositare l'importo riscosso per ogni mese di calendario, entro i primi dieci giorni del mese successivo, sul conto speciale dell'ente pubblico beneficiario incaricato dell'amministrazione e della gestione del porto, al solo titolo dell'"Esecuzione di opere nell'interesse dei passeggeri", aperto presso la Banca di Grecia e sono tenuti a depositare al tempo stesso un prospetto da cui risulta il numero dei biglietti emessi per posti e l'importo da versare. Queste somme possono essere rese disponibili solo per opere in relazione con il servizio di trasporto passeggeri.

    5. Le imprese incaricate della riscossione sono responsabili interamente e solidalmente, unitamente ai passeggeri tenuti al pagamento, al versamento del dazio (...)».

    III - Fatti

    5 Le società GEHA compagnia marittima EPE e Total Scope N.E. (prima e seconda ricorrente nella causa principale) sono proprietarie, rispettivamente, degli aliscafi «Fl. Marianna» e «Fl. Zeus», mentre Nikolaos Sarlis, Anastasios Haralambis, Antonios Haralambis, Dimitrios Kattidenios, Vasilis Dimitrakopoulos (ricorrenti n. 3) sono comproprietari dell'aliscafo «Iviskos». Per essi l'agente marittimo è la società in nome collettivo Afoi Haralambis O.E. (ricorrente n. 4). Le ricorrenti nella causa principale hanno la loro sede in Rodi.

    6 Per un prezzo di noleggio da GRD 250 000 a GRD 300 000 al giorno, gli armatori hanno messo le loro navi a disposizione degli organizzatori di viaggi di altri Stati membri, per tutta la stagione turistica 1996, al fine di trasportare i loro clienti stranieri, nell'ambito di escursioni di una giornata, da Rodi a Maramaris in Turchia. Nel corso del mese di giugno 1996, le ricorrenti nella causa principale non hanno versato la totalità dei dazi portuali per il trasporto dei passeggeri di un giorno e dei passeggeri in transito.

    7 Di conseguenza, la Cassa portuale del Dodecanneso, convenuta nella causa principale (in prosieguo: la «Cassa portuale») ha stabilito con decisione il pagamento dei dazi portuali non versati. Per ogni passeggero in transito, tale dazio ammontava a GRD 60 e, per ogni passeggero in gita giornaliera, il dazio ammontava a GRD 5 000. Dopo aver inutilmente presentato un reclamo, le ricorrenti nella causa principale hanno presentato un ricorso giudiziario. Esse hanno fatto valere a tal fine, tra l'altro, violazioni del regolamento n. 4055/86 e dell'art. 49 CE.

    IV - Domanda pregiudiziale

    8 Il Tribunale amministrativo di Rodi, che deve risolvere la controversia, ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni:

    «1. Se l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4055/1986 debba essere interpretato nel senso che vieta alla normativa nazionale di uno Stato membro di imporre restrizioni alla prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi tra Stati membri e paesi terzi in generale, quand'anche tali restrizioni siano imposte in maniera indifferenziata a tutte le navi, che siano utilizzate da cittadini nazionali che prestano servizi o da cittadini di altri Stati membri e a tutti i passeggeri a prescindere dalla loro cittadinanza, o se debba essere interpretato nel senso che vieta alla normativa nazionale di uno Stato membro di introdurre restrizioni solo alla prestazione di servizi tra un altro Stato membro e un paese terzo, riservando in tal modo un trattamento di favore ai vettori nazionali che effettuano trasporti marittimi verso paesi terzi rispetto ai vettori di altri Stati membri.

    2) Se uno Stato membro possa imporre dazi portuali differenziati (più elevati) ai passeggeri di navi che facciano scalo o abbiano quale destinazione finale il porto di un paese terzo (eccettuata l'Unione europea) rispetto ai dazi imposti ai passeggeri diretti verso porti nazionali o degli Stati membri dell'Unione europea, anche se tali dazi in entrambi i casi citati sono applicati a tutti i passeggeri indipendentemente dalla loro cittadinanza o dalla nazionalità della nave, oppure se una disposizione del genere costituisca una restrizione alla libertà di trasporto dei passeggeri verso paesi terzi, in quanto il dazio maggiorato può incidere sulla scelta delle rotte, sicché tale norma è incompatibile con l'art. 1 del regolamento n. 4055/1986.

    3) In caso di soluzione negativa, se i dazi portuali imposti ai passeggeri diretti verso i porti di paesi terzi possano essere ulteriormente differenziati, a seconda del paese terzo, in base al criterio della distanza dei porti o della posizione geografica, o se una normativa nazionale del genere contravvenga anch'essa al citato regolamento, in quanto costitutiva di un trattamento discriminatorio nei confronti dei trasporti marittimi a destinazione di un determinato paese terzo (o di paesi terzi) integrando così gli estremi di una restrizione ai trasporti marittimi effettuati verso tale paese (tali paesi)».

    V - Argomenti delle parti

    9 Le ricorrenti nella causa principale hanno presentato osservazioni comuni. La Cassa portuale e la Commissione hanno anch'esse presentato osservazioni. La trattazione orale non ha avuto luogo.

    A - Ricorrenti nella causa principale

    10 Per quanto riguarda la prima questione posta dal giudice del rinvio, le ricorrenti nella causa principale fanno riferimento alla sentenza della Corte nella causa C-381/93 (2). La Corte avrebbe dichiarato che vi sarebbe violazione del regolamento n. 4055/86 qualora le prestazioni dei servizi di trasporto marittimo tra Stati membri siano assoggettate a condizioni più rigorose di quelle alle quali sono assoggettate le analoghe prestazioni di servizi interne.

    11 Per quanto riguarda la seconda questione, le ricorrenti nella causa principale ritengono che il regolamento n. 4055/86 abbia introdotto il principio della libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi.

    12 Sulla terza questione, le ricorrenti nella causa principale fanno valere che, facendo dipendere l'importo del dazio dal porto di destinazione, il dazio portuale controverso costituisce, da un lato, una discriminazione incompatibile con l'art. 49 del Trattato CE e, dall'altro, una restrizione al principio di libera prestazione dei servizi (3). La differenza d'importo dei dazi costituirebbe una discriminazione a danno dei viaggiatori che hanno come destinazione porti situati in paesi terzi rispetto ai viaggiatori che hanno come destinazione porti interni.

    13 Le ricorrenti nella causa principale vedono in questa differenza dei dazi una violazione degli artt. 49 e 80 CE nonché del regolamento n. 4055/86, in quanto essa costituisce una restrizione al principio di libera prestazione dei servizi a danno dei prestatori di servizi che offrono crociere aventi come destinazione porti situati in paesi terzi.

    B - Cassa portuale

    14 Secondo la Cassa portuale, la regolamentazione dei dazi portuali di cui trattasi non opera alcuna discriminazione basata sulla cittadinanza del destinatario dei servizi né basata sulla bandiera che battono le navi o sulla sede delle società armatrici. Poiché i dazi portuali sono a carico dei viaggiatori e non degli armatori che forniscono i servizi di trasporto, le condizioni di applicazione dell'art. 49 CE e del regolamento n. 4055/86 non sono soddisfatte.

    15 I dazi portuali non restringono la libera prestazione dei servizi poiché essi rappresentano un corrispettivo, corrispondente ai costi, per l'utilizzo degli impianti portuali. La differenza d'importo dei dazi per le destinazioni interne ed estere è giustificata dalla differente entità dei costi dei controlli e delle misure di sicurezza. Del resto, il Trattato stesso, all'art. 77, parte dal principio della legittimità delle tasse e dei canoni aventi un importo ragionevole e occorre prendere in considerazione questa legittimità ai fini dell'interpretazione del regolamento n. 4055/86. Ora, il giudice del rinvio non ha menzionato l'art. 77 CE. La Corte può tuttavia far valere questa disposizione in quanto è necessaria per fornire al giudice nazionale l'aiuto richiesto per pronunciare la sua sentenza.

    16 Occorre risolvere la prima questione nel senso che il regolamento n. 4055/86 non vieta d'imporre tributi a carico dei viaggiatori, purché siano rispettate le condizioni poste dall'art. 77 CE.

    17 Relativamente alla seconda questione, la Cassa portuale ritiene che i dazi riscossi ai sensi dell'art. 77 CE debbano avere un livello ragionevole tenuto conto delle spese sostenute dall'ente pubblico incaricato dell'amministrazione degli impianti portuali al fine di assicurare il servizio dei viaggiatori.

    18 La Cassa portuale propone di risolvere la terza questione nel senso che un calcolo differenziato dell'importo dei dazi portuali in funzione del porto di destinazione dei passeggeri e in funzione dei servizi prestati è giustificato per il suo carattere di corrispettivo.

    C - La Commissione

    19 La Commissione propone di sintetizzare le questioni pregiudiziali nel modo seguente:

    «Se disposizioni legislative che prevedono dazi portuali applicabili a tutte le navi senza distinzione di bandiera ed a tutti i viaggiatori senza distinzione di cittadinanza siano compatibili con l'art. 1 del regolamento n. 4055/86, in quanto tali dazi, qualora il porto di destinazione della nave sia situato in un paese terzo, sono più elevati rispetto a quando il porto di destinazione è situato in uno Stato membro della Comunità».

    20 La Commissione sostiene che secondo la giurisprudenza il regolamento n. 4055/86 può essere fatto valere da un'impresa nei confronti dello Stato in cui essa è stabilita, qualora i servizi siano prestati per destinatari stabiliti in un altro Stato membro (4). Risulta anche dalla giurisprudenza che l'art. 1 del regolamento n. 4055/86 non vieta solo le discriminazioni, ma anche le restrizioni alla libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti marittimi; le prestazioni di servizi di trasporto marittimo tra Stati membri non potrebbero essere assoggettate a condizioni più rigide di quelle cui sono soggette le prestazioni di servizi analoghi sul piano interno (5).

    21 Ci si trova nel campo di applicazione personale del regolamento n. 4055/86, che comprende anche i trasporti in paesi terzi, poiché il prestatore di servizi è stabilito in uno Stato membro. Di conseguenza qualsiasi restrizione, anche priva di effetto discriminatorio, apportata alla libera prestazione dei servizi è vietata laddove essa non è giustificata da motivi imperativi d'interesse generale.

    22 La Commissione conclude che, nella fattispecie, la struttura tariffaria dei dazi costituisce una restrizione apportata alla libera prestazione dei servizi a danno degli armatori che effettuavano trasporti a destinazione della Turchia. I dazi fanno aumentare senza giustificazione i prezzi di questi trasporti e i viaggiatori ne verrebbero così pregiudicati, nella loro qualità di destinatari dei servizi di cui trattasi. Infine, nella loro qualità di destinatari dei servizi prestati dal porto di Rodi, gli armatori sarebbero anch'essi danneggiati, poiché questi servizi non si differenziano a seconda che la nave interessata abbia come destinazione un porto greco o un porto turco.

    VI - Valutazione giuridica

    A - Osservazione preliminare sull'interpretazione della normativa nazionale e sull'oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale

    23 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda innanzi tutto i dazi, contestati dinanzi al giudice nazionale, riscossi ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, n. 1, punto C.a) e punto B.a) della legge n. 2399/1996 all'atto dell'imbarco di turisti per crociere tra Rodi e la Turchia.

    24 La complessa normativa nazionale in materia di dazi portuali che si applica alla fattispecie è la seguente: l'art. 6, n. 1, punto A, riguarda le linee tra due porti greci; il punto B riguarda le linee tra la Grecia e l'estero. Il punto C costituisce una disposizione particolare relativa ai circuiti in partenza da un porto greco e che vi ritornano. Se questi circuiti toccano solo porti greci, i dazi portuali si ammontano a GRD 50 per ogni porto toccato. Nel caso in cui, tra i porti toccati, figura un porto di un paese terzo, questa disposizione rinvia all'importo dei dazi riscossi in conformità ai punti B, a)-d). Poiché la Turchia non figura in uno dei gruppi di paesi destinatari privilegiati in forza dei punti B, b)-d), trova applicazione l'importo che si applica in generale per i paesi terzi, ossia GRD 5 000.

    25 Questi dazi vengono riscossi nell'«ultimo» porto. Non è chiaro se con questo s'intenda l'ultimo porto greco, da cui la nave parte per il viaggio verso il paese terzo o l'ultimo porto del circuito. Tuttavia, quest'incertezza sembra essere irrilevante, poiché i soli tragitti effettuati sono quelli che vanno direttamente da Rodi a Marmaris (Turchia) e ritorno, senza scali intermedi.

    26 Poiché l'esposizione dei fatti nella causa principale si limita in sostanza alle crociere tra la Grecia e la Turchia e ritorno, esaminerò qui di seguito solo i dazi che si applicano in tale caso. Non è necessario affrontare la questione delle altre tariffe di dazi, la cui compatibilità con il diritto comunitario può anch'essa costituire oggetto di seri dubbi. Mi limiterò a rilevare, senza attardarmi su tale punto, che, allorché la destinazione è un porto interno, è dovuta una maggiorazione del 5% mentre, per tutte le altre destinazioni, comprese quelle interne alla Comunità europea, è dovuto un dazio fisso. I diversi importi riscossi a titolo di questi dazi potrebbero già costituire differenze di tariffe non giustificate.

    27 Relativamente all'ambito giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre far rilevare che le questioni riguardano esclusivamente l'interpretazione del regolamento n. 4055/86. In assenza di questioni pregiudiziali specifiche e non disponendo delle indicazioni di fatto supplementari che sarebbero necessarie a tal fine, non è possibile procedere all'esame, anche se plausibile in considerazione del regime tariffario dei dazi, della normativa nazionale in relazione agli artt. 82 CE e 86 CE.

    B - Sulla prima questione

    28 La prima questione riguarda il campo di applicazione e la portata dell'art. 1 del regolamento n. 4055/86 da un punto di vista generale. Il giudice del rinvio intende in particolare accertare in quale misura trasporti in partenza dalla Comunità a destinazione di paesi terzi rientrino in tale campo di applicazione e se restrizioni che non comportano discriminazioni basate sulla cittadinanza dei prestatori o dei destinatari di servizi siano vietate.

    29 L'art. 51, n. 1, CE, prevede che la libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti (6). L'applicazione dei principi della libera prestazione dei servizi deve pertanto realizzarsi mediante provvedimenti adottati nell'ambito della politica comune (7). Anche dopo la scadenza del periodo transitorio, gli artt. 49 e 50 CE non trovano applicazione diretta nel settore dei trasporti (8).

    30 Ai sensi dell'art. 80, n. 1, CE, le disposizioni del Trattato in materia di politica dei trasporti si applicano solo ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili. Ai sensi dell'art. 80, n. 2, l'estensione della politica comune dei trasporti alla navigazione marittima presuppone l'adozione, da parte del Consiglio, di atti giuridici particolari. Sulla base di questa disposizione il Consiglio ha adottato il regolamento n. 4055/86. Sulla base dell'art. 1, nn. 3 e 8, del regolamento n. 4055/86, tutte le norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi sono applicabili al settore dei trasporti marittimi (9).

    31 Per quanto riguarda l'ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 4055/86, risulta chiaramente dalla formulazione dell'art. 1, n. 1, che tale regolamento si applica a servizi di trasporto marittimo fra Stati membri e tra questi ultimi e i paesi terzi (10). Pertanto le norme in materia di libera prestazione dei servizi si applicano ad una situazione quale quella della presente fattispecie, ossia il trasporto di viaggiatori dalla Grecia in Turchia, paese terzo.

    32 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 4055/86, i cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi possono far valere la libera prestazione dei servizi. Il combinato disposto dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 4055/86 e dell'art. 48 CE comporta l'equiparazione delle società alle persone fisiche cittadine degli Stati membri, a condizione che siano costituite in conformità della normativa di uno Stato membro e che abbiano la loro sede statutaria, la loro amministrazione centrale o il loro stabilimento principale all'interno della Comunità.

    33 Le ricorrenti nella causa principale, prestatori di servizi nel settore del trasporto marittimo, sono persone fisiche o giuridiche stabilite in Grecia. Sembra inoltre che le persone giuridiche sono state costituite secondo il diritto greco.

    34 Si possono considerare destinatari delle prestazioni di servizi i passeggeri che partecipano alle crociere sulle navi delle ricorrenti nella causa principale o gli organizzatori di viaggio che hanno ordinato questi viaggi. Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, si tratta in entrambi i casi di persone stabilite in uno Stato membro diverso dalla Grecia, paese in cui sono stabiliti i prestatori di servizi.

    35 Di conseguenza è interessato sia il campo di applicazione materiale sia il campo di applicazione personale del regolamento n. 4055/86.

    36 Il principio della libera prestazione dei servizi, come è garantito dal regolamento n. 4055/86, esclude qualsiasi discriminazione tra i prestatori di servizi che fosse basato sulla cittadinanza. Pertanto, ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 4055/86 gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai cittadini degli altri Stati membri le stesse condizioni che essi impongono ai propri cittadini. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento n. 4055/86, le eventuali restrizioni alla libera prestazione dei servizi si applicano senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi.

    37 La normativa nazionale opera una distinzione a seconda della destinazione delle navi da approntare. Per contro, non riscontro nella fattispecie una discriminazione diretta basata sulla cittadinanza dei prestatori o dei destinatari dei servizi.

    38 Occorre in ogni caso accertare l'esistenza di una discriminazione indiretta. Si dovrebbe pensare a una tale ipotesi se, tra i passeggeri con destinazione paesi terzi ai sensi dell'art. 6, sub B, A), della legge n. 2399/1996, i cittadini di altri Stati membri fossero in numero preponderante, mentre i viaggiatori le cui destinazioni danno luogo a tariffe inferiori sarebbero in maggioranza ai cittadini greci e se questo trattamento più favorevole dei cittadini nazionali fosse privo di giustificazione.

    39 Certo, nella fattispecie, sembra che questo avvenga soprattutto per quanto riguarda i turisti originari di altri Stati membri che siano interessati dal dazio fisso di GRD 5 000. Tuttavia, l'ordinanza di rinvio non contiene alcuna indicazione che farebbe pensare, in generale, che a ciascuna delle differenti tariffe corrisponda un gruppo di viaggiatori di una cittadinanza determinata che verrebbe ad essere interessato. Non è quindi possibile scoprire una qualsiasi discriminazione indiretta dei cittadini di altri Stati membri. Spetta al giudice nazionale esaminare se la composizione di fatto dei differenti gruppi di obbligati al pagamento dei dazi di cui trattasi consenta di concludere per l'esistenza di una discriminazione indiretta. In considerazione del ragionamento che sarà svolto qui di seguito relativamente al divieto delle restrizioni, l'esistenza o l'assenza di discriminazione indiretta non costituisce un elemento decisivo al fine della valutazione della normativa in materia di dazi portuali.

    40 Infatti, come ho precedentemente indicato, il regolamento n. 4055/86 rende applicabile al settore dei trasporti marittimi fra Stati membri tutte le norme del Trattato disciplinanti la libera prestazione dei servizi (11). Affinché il regolamento n. 4055/86 sia interpretato conformemente al Trattato, occorre quindi prendere in considerazione tutti i principi sviluppati dalla giurisprudenza della Corte nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 49 CE (12).

    41 Secondo una giurisprudenza costante, l'art. 49 CE prescrive non solo l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali ed a quelli degli altri Stati membri, allorché essa sia tale da vietare o da ostacolare in altro modo le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro ove fornisce legittimamente servizi analoghi (13). Questo divieto generale di restrizione riveste un'importanza decisiva ai fini della valutazione della disciplina dei dazi portuali.

    42 Secondo questo principio, il diritto alla libera prestazione dei servizi può essere fatto valere da un'impresa nei confronti dello Stato in cui essa è stabilita, qualora i servizi siano forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro (14).

    43 La libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata solo con normative giustificate da ragioni imperative di interesse generale e che si applicano ad ogni persona o impresa che eserciti un'attività sul territorio dello Stato membro ospitante. Inoltre, per essere così giustificata, la normativa nazionale di cui trattasi deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di quest'ultimo (15).

    44 Occorre quindi risolvere la prima questione pregiudiziale nel modo seguente:

    l'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi va interpretato nel senso che si oppone ad una normativa nazionale che è tale da vietare od ostacolare in altro modo le attività di prestazione di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento, anche quando questa normativa nazionale si applica senza distinzione basata sulla cittadinanza del prestatore o del destinatario dei servizi e riguarda prestazioni di servizi di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, laddove questa restrizione non è giustificata da motivi imperativi d'interesse generale né è idonea, indispensabile e proporzionata in relazione all'obiettivo da essa perseguito.

    C - Sulla seconda questione pregiudiziale

    45 Con la sua seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio intende accertare se una normativa che prevede differenze di tariffa dei dazi portuali per le navi con destinazione un porto interno e per quelle con destinazione un paese terzo costituisca un'illecita restrizione alla libera prestazione dei servizi.

    46 Ai sensi dell'art. 6, n. 1, punto C.a), della legge n. 2399/1996, i passeggeri che s'imbarcano per un circuito tra porti interni devono pagare un dazio di GRD 50 per ogni porto toccato, mentre, in conformità al combinato disposto dei punti C.a) e B.a) dell'art. 6, n. 1, viene percepito un importo di GRD 5 000 allorché la nave durante il percorso fa scalo in un porto turco.

    47 Certo i dazi devono essere pagati sia dagli armatori e passeggeri nazionali sia dai cittadini di altri Stati membri, di modo che non sembra che vi sia nella fattispecie discriminazione a causa della cittadinanza. Tuttavia, il pagamento di un dazio maggiorato talvolta fino a cento volte può dissuadere viaggiatori dall'imbarcarsi con destinazione la Turchia e pertanto rendere questa prestazione di servizi meno attraente di quelle effettuate in Grecia. Pertanto, il fatto di richiedere al momento dell'imbarco con destinazione un paese terzo dazi per un importo più elevato rispetto a quelli che vengono chiesti all'atto dell'imbarco per circuiti puramente interni costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

    48 E' irrilevante il fatto che debitori dei dazi di cui trattasi siano la società armatrice o l'organizzatore di viaggi o i passeggeri stessi. In entrambi i casi il dazio costituisce un fattore di rincaro della prestazione dei servizi. Infatti, anche se è l'armatore che versa il dazio, esso ripercuoterà alla fine i costi sui passeggeri sotto forma di una maggiorazione del prezzo del viaggio. La maggiorazione del prezzo può portare a una diminuzione della domanda che danneggia la società armatrice e l'organizzatore di viaggi. Pertanto, sono colpiti dalla restrizione sia il prestatore dei servizi sia i viaggiatori, nella loro qualità di destinatari del servizio.

    49 Occorre esaminare se la restrizione sia giustificata da motivi imperativi d'interesse generale. La prestazione dei servizi necessari all'utilizzo di un porto risponde all'interesse generale e a quello dei passeggeri stessi. Nulla si oppone nemmeno ad imputare agli utilizzatori del porto i costi inerenti a questi servizi. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza Sea-Land Service e a. (16) , la riscossione di dazi può in particolare giustificarsi allorché consente di coprire i costi inerenti a servizi necessari alla tutela della sicurezza pubblica.

    50 Dal punto di vista del principio di proporzionalità, che occorre rispettare nella fattispecie, in questa stessa sentenza (17), la Corte ha dichiarato inoltre che è necessario che vi sia un'effettiva correlazione tra il costo del servizio di cui beneficia l'utilizzatore e l'importo del tributo che è ad esso imposto.

    51 Non credo che una tale correlazione esista nella fattispecie.

    52 Secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, il dazio viene imposto a titolo di corrispettivo degli oneri finanziari attinenti alla modernizzazione e al miglioramento degli impianti portuali, nonché per l'utilizzo del porto ed altre finalità analoghe collegate al miglioramento dei servizi offerti ai viaggiatori. Risulta inoltre dall'art. 6, n. 1, punto B.e), della legge n. 2399/1996 che il 30% delle entrate derivanti dal dazio fisso sono versate alla Cassa pensioni della marina mercantile.

    53 Non è chiaro in quale misura questi costi siano effettivamente collegati ai servizi portuali resi ai viaggiatori. Non si giustifica, in particolare, il fatto che la Cassa pensioni della marina mercantile sia finanziata dai viaggiatori come corrispettivo dell'utilizzo dei servizi portuali.

    54 E' soprattutto difficile comprendere il motivo per cui le tariffe dei dazi si differenzino a tal punto in funzione della destinazione. Certo, la Cassa portuale sostiene che i servizi resi non sono comparabili, dato che i viaggi con destinazione paesi terzi richiedono misure di sicurezza più rilevanti e controlli più estesi rispetto ai viaggi all'interno della Grecia.

    55 Non risulta tuttavia il tipo di misure di sicurezza, di controlli o di altri servizi, finanziati con i dazi portuali, che sono indispensabili per l'imbarco di passeggeri con destinazione paesi terzi e che giustificano una differenza così rilevante nelle tariffe dei dazi, comparate a quelle richieste per l'imbarco per tragitti interni.

    56 Contro l'esistenza di un nesso tra le tariffe dei dazi portuali e i costi si pone il fatto che la normativa nazionale prevede tariffe di dazi che differiscono totalmente per differenti gruppi di paesi terzi, senza che si possa individuare un criterio reale di distinzione che giustifichi questa differenza.

    57 Le tariffe dei dazi non possono inoltre essere giustificate sulla base dell'art. 77 CE, fatto valere dalla Cassa portuale. Il primo comma di quest'articolo obbliga i vettori a non percepire, al passaggio delle frontiere, tasse o canoni che superano un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Poiché i dazi di cui trattasi nella fattispecie si basano su una normativa nazionale in materia di dazi, è pertinente non il primo comma, ma il secondo, che riguarda gli Stati membri. Tale disposizione prevede che «gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione».

    58 Questa formulazione non consente di trarre un criterio concreto relativo alle modalità di riscossione dei dazi percepiti in forza di una normativa nazionale. Occorre in ogni caso cercare di riprendere i principi enunciati all'art. 77, primo comma, CE, mediante un'interpretazione sistematica che si applica ai dazi imposti da una normativa nazionale. Occorre tuttavia prendere in considerazione, in tale contesto, le disposizioni relative alla libera prestazione dei servizi, in quanto queste si applicano al settore dei trasporti. Come ho precedentemente constatato, i dazi portuali controversi non sono compatibili con questo principio, poiché non è possibile individuare una correlazione tra le tariffe dei dazi e i costi dei servizi offerti come corrispettivo.

    59 Occorre quindi risolvere la seconda questione nei termini seguenti:

    costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi incompatibile con l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 4055/86 una normativa nazionale che prevede, per i passeggeri con destinazione un paese terzo, tariffe più elevate dei dazi portuali rispetto a quelle applicate ai passeggeri con destinazione un porto interno, senza che vi sia correlazione tra il costo dei servizi portuali di cui i passeggeri beneficiano in entrambi i casi e l'importo dei dazi portuali riscossi.

    D - Sulla terza questione

    60 La terza questione viene sollevata solo per il caso di una soluzione negativa della seconda questione. La seconda questione prevede tuttavia una doppia alternativa, ossia se uno Stato membro sia autorizzato a prevedere tariffe differenti di dazi portuali a seconda che la destinazione del viaggio sia interna o sia situata in un paese terzo o se questa differenza costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi. In tale contesto, è difficile comprendere esattamente cosa il giudice nazionale intenda con soluzione negativa della seconda questione.

    61 In ogni caso, il giudice del rinvio mira ad accertare se sia lecita una differenziazione delle tariffe dei dazi portuali a seconda del paese terzo, operata sulla base del criterio della distanza o della situazione geografica.

    62 Dalla soluzione della seconda questione risulta già che, in relazione alla libera prestazione dei servizi, tariffe differenti di dazi portuali sono legittime solo se questa differenziazione è in correlazione con i costi inerenti alla fornitura della prestazione dei servizi finanziata con i dazi. Per contro, i criteri della distanza del porto di destinazione o della sua situazione geografica non possono di per sé soli giustificare tariffe differenti dei dazi portuali. Non sembra quindi necessario risolvere la terza questione.

    VII - Conclusione

    63 Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere nei termini seguenti la prima e la seconda questione:

    1) L'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi va interpretato nel senso che si oppone ad una normativa nazionale che è tale da vietare od ostacolare in altro modo le attività di prestazione di servizi che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento, anche quando questa normativa nazionale si applica senza distinzione basata sulla cittadinanza del prestatore o del destinatario dei servizi e riguarda prestazioni di servizi di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, laddove questa restrizione non è giustificata da motivi imperativi d'interesse generale né è idonea, indispensabile e proporzionata in relazione all'obiettivo da essa perseguito.

    2) Costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi incompatibile con l'art. 1, n. 1, del regolamento n. 4055/86 una normativa nazionale che prevede, per i passeggeri con destinazione un paese terzo, tariffe più elevate dei dazi portuali rispetto a quelle applicate ai passeggeri con destinazione un porto interno, senza che vi sia correlazione tra il costo dei servizi portuali di cui i passeggeri beneficiano in entrambi i casi e l'importo dei dazi portuali riscossi.

    (1) - GU L 378, pag. 1; nella versione modificata del regolamento (CEE) del Consiglio 4 dicembre 1990, n. 3573 (GU L 353, pag. 16).

    (2) - Sentenza 5 ottobre 1994, causa C-381/93, Commissione/Francia (Racc. pag. I-5145, punti 13-18).

    (3) - Al riguardo, le ricorrenti nella causa principale fanno riferimento alla sentenza 13 dicembre 1989, causa C-49/89, Corsica Ferries France (Racc. pag. 4441).

    (4) - La Commissione fa riferimento al riguardo alla sentenza 17 maggio 1994, causa C-18/93, Corsica Ferries (Racc. pag. I-1783, punto 30).

    (5) - La Commissione menziona a tal riguardo la sentenza Commissione/Francia, citata alla nota 3 (punti 17 e 18).

    (6) - V. sentenze 22 maggio 1985, causa 13/83, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. 1513, punto 62) e causa C-18/93, citata alla nota 5 (punto 23).

    (7) - Sentenza nella causa C-18/93, citata alla nota 5 (punto 24).

    (8) - Sentenza nella causa 13/83, citata alla nota 7 (punto 63).

    (9) - Sentenze Commissione/Francia, causa C-381/93, citata alla nota 3 (punto 13), e 13 giugno 2002, cause riunite C-430/99 e C-431/99, Sea-Land Service e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 31).

    (10) - V. sentenza Sea-Land Service e a., citata alla nota 10 (punto 25).

    (11) - Sentenza Commissione/Francia, citata alla nota 3 (punto 13).

    (12) - V. conclusioni dell'avvocato generale Van Gerven del 9 febbraio 1994, per la sentenza Corsica Ferries, citata alla nota 5 (punto 23).

    (13) - Sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Säger (Racc. pag. I-4221, punto 12); 18 giugno 1998, causa C-266/96, Commissione/Francia (Racc. pag. I-3949, punto 56), e Sea-Land Service e a., citata alla nota 10 (punto 32).

    (14) - Sentenze nella causa C-266/96, Commissione/Francia, citata alla nota 14 (punto 14); 29 aprile 1999, causa C-224/97, Ciola (Racc. pag. I-2517, punto 11), e Sea-Land Service e a., citata alla nota 10 (punto 32).

    (15) - V., in particolare, sentenza Sea-Land Service e a., citata alla nota 10 (punto 39).

    (16) - Citata alla nota 10 (punti 41 e 42).

    (17) - Sentenza Sea-Land Service e a., citata alla nota 10 (punto 43).

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