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Document 62000CC0383

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 21 marzo 2002.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito.
Causa C-383/00.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-04219

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:208

62000C0383

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 21 marzo 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 96/82/CE - Mancata trasposizione entro il termine stabilito. - Causa C-383/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-04219


Conclusioni dell avvocato generale


1. La Commissione europea chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica federale tedesca, non avendo adottato le misure necessarie nel termine prescritto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (in prosieguo: la «direttiva») .

2. La menzionata disposizione impone agli Stati membri l'obbligo di vigilare affinché gli stabilimenti nei quali sono presenti certe quantità di sostanze pericolose , elaborino piani di emergenza interni e forniscano le informazioni necessarie per permettere alle autorità designate di predisporre piani di emergenza esterni.

3. Gli Stati membri avevano l'obbligo di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva prima del 4 febbraio 1999 .

4. Tanto in sede amministrativa quanto in sede giurisdizionale , lo Stato membro convenuto ha riconosciuto che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato e per quanto riguarda i Länder di Meclemburgo-Pomerania Occidentale, Bassa Sassonia, Renania-Palatinato, Sassonia, Sassonia-Anhalt e Schleswig-Holstein, non erano ancora state adottate le disposizioni necessarie per trasporre l'art. 11 della direttiva nel diritto nazionale.

5. L'ammissione dei fatti da parte del governo convenuto rende incontestabile l'inadempimento denunciato. Risulta in effetti irrilevante che i procedimenti per l'adozione delle disposizioni necessarie alla trasposizione si trovino in un avanzato stadio di elaborazione, in quanto l'inadempimento va accertato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato .

6. La conclusione di cui sopra non è inficiata dagli argomenti fatti valere, in propria difesa, dalla Repubblica federale di Germania.

7. Risultano irrilevanti in questo senso sia la complessità delle misure che si rendono necessarie, tanto nell'ambito federale, quanto in quello dei Länder, per la trasposizione della direttiva, sia la circostanza che il governo tedesco abbia ricordato, in ripetute occasioni, alle autorità regionali l'urgenza del compito.

8. Da un lato, quelle difficoltà sono già state prese in considerazione dal legislatore comunitario nel fissare il termine a disposizione degli Stati membri per applicare la direttiva, alla cui elaborazione ha partecipato la Repubblica federale di Germania, che era quindi a conoscenza del termine per la sua trasposizione nel diritto nazionale.

9. Dall'altro, uno Stato membro non può invocare le difficoltà di ordine pratico incontrate in sede di attuazione di un atto comunitario né le proprie particolarità istituzionali per dispensarsi unilateralmente dall'osservanza dei propri obblighi.

10. Pertanto, le «particolarità» del caso a cui allude il governo convenuto non possono giustificare l'applicazione dell'art. 10 CE e del principio di leale collaborazione che lo ispira nel senso richiesto nel controricorso. La collaborazione in buona fede tra la Commissione e gli Stati membri deve realizzarsi nel pieno rispetto delle disposizioni del Trattato e del diritto derivato, che vietano le deroghe individuali a vantaggio di uno Stato membro rispetto agli obblighi cui tutti sono sottoposti . La Corte di giustizia ha applicato detto principio nel caso dell'esecuzione di decisioni individuali della Commissione, con unico destinatario , tuttavia, per quanto mi consta, non lo ha mai applicato a vantaggio di uno dei vari destinatari di uno stesso atto o disposizione.

11. Emerge dalle precedenti considerazioni che la Repubblica federale di Germania è incorsa nell'inadempimento ad essa addebitato e che pertanto il ricorso va accolto.

12. In base a quanto previsto dall'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, occorre condannare lo Stato membro convenuto alle spese .

Conclusione

13. Propongo alla Corte di accogliere il ricorso e di:

«1) dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo messo in vigore entro il termine stabilito dall'art. 24 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per la corretta trasposizione nel diritto nazionale dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

2) condannare la Repubblica federale di Germania alle spese».

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