Cause riunite T-228/99 e T-233/99
Westdeutsche Landesbank Girozentrale
e Land Nordrhein-Westfalen
contro
Commissione delle Comunità europee
«Aiuti concessi dagli Stati – Incompetenza della Commissione – Violazione dei diritti della difesa – Violazione di forme sostanziali – Nozione di aiuto – Violazione degli artt. 87 CE e 295 CE – Investitore operante in un'economia di mercato – Tasso di remunerazione adeguato – Violazione dell'obbligo di motivazione»
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Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) 6 marzo 2003 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Commissione – Gestione degli affari di ordinaria amministrazione – Delimitazione – Svolgimento del compito di sorveglianza in materia di aiuti statali – Inclusione
(Artt. 87, n. 1, CE e 211 CE)
- 2..
- Aiuti concessi dagli Stati – Procedimento amministrativo – Obbligo della Commissione di intimare agli interessati di presentare le loro osservazioni – Esclusione degli interessati dal beneficio dei diritti della difesa
(Artt. 88, n. 2, CE e 253 CE)
- 3..
- Ricorso di annullamento – Motivi – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso proposto contro la decisione della Commissione che dichiara un aiuto statale incompatibile con il mercato comune – Diritto del beneficiario dell'aiuto e dell'entità che lo ha erogato di far valere la violazione del diritto dello Stato membro
interessato di essere sentito
(Artt. 88, n. 2, CE e 230, secondo comma, CE)
- 4..
- Procedura – Intervento – Istanza avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti, ma che sviluppa un'altra argomentazione – Ricevibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 40, quarto comma)
- 5..
- Atti delle istituzioni – Motivazione – Errore di fatto figurante nella motivazione, per il resto sufficiente, di una decisione – Irrilevanza per la legittimità della decisione
(Art. 253 CE)
- 6..
- Diritto comunitario – Principi giuridici generali – Diritto ad una buona amministrazione – Trattamento diligente e imparziale dei fascicoli
- 7..
- Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Concessione, imputabile allo Stato, di un vantaggio mediante risorse statali
(Art. 87, n. 1, CE)
- 8..
- Concorrenza – Applicazione delle regole di concorrenza – Parità di trattamento tra imprese pubbliche e private – Regime della proprietà pubblica – Irrilevanza – Possibilità di deroghe a favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi
carattere di monopolio fiscale
(Artt. 86, nn. 1 e 2, CE, 87, n. 1, CE e 295 CE)
- 9..
- Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione in base al criterio dell'investitore privato – Criterio applicabile ai provvedimenti di cui fruiscono imprese redditizie
(Art. 87, n. 1, CE)
- 10..
- Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Contributi finanziari concessi dalle pubbliche autorità ad un'impresa – Criteri di valutazione – Interesse di un investitore privato ad effettuare un investimento analogo alle medesime condizioni
(Art. 87, n. 1, CE)
- 11..
- Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Criterio dell'investitore privato – Valutazione alla luce del rendimento medio dei capitali investiti nel settore di cui trattasi – Ammissibilità – Limiti
(Art. 87, n. 1, CE)
- 12..
- Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Applicazione agli investitori pubblici del criterio dell'investitore privato accorto – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza
(Art. 87, n. 1, CE)
- 13..
- Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Applicazione del criterio dell'investitore privato – Potere di valutazione della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Art. 87, n. 1, CE)
- 14..
- Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti statali – Gravità del pregiudizio alla concorrenza e dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri
(Artt. 87, n. 1, CE e 253 CE)
- 15..
- Aiuti concessi dagli Stati – Incidenza sugli scambi fra Stati membri – Pregiudizio alla concorrenza – Criteri di valutazione
(Art. 87, n. 1, CE)
- 16..
- Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Scelta del valore del tasso di rendimento base nell'ambito dell'applicazione del principio dell'investitore privato
(Art. 253 CE)
- 1.
Una decisione della Commissione che statuisce sulla compatibilità di un aiuto statale con il mercato comune applicando il
principio dell'investitore operante in un'economia di mercato rientra nell'espletamento del compito di sorveglianza attribuito
alla Commissione dall'art. 211 CE e, in particolare, nel suo obbligo di vigilare sull'applicazione dell'art. 87, n. 1, CE
in modo da garantire che gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma non falsino né minaccino
di falsare la concorrenza favorendo talune imprese. Pertanto, anche se applica detto principio ad un'impresa sana, tale decisione
non costituisce un'iniziativa politica nuova che oltrepassa la gestione degli affari di ordinaria amministrazione. v. punti 96, 98, 100
- 2.
Il procedimento amministrativo in materia di aiuti statali è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato. Le
imprese beneficiarie degli aiuti e le entità territoriali infrastatali che concedono gli aiuti sono considerate, allo stesso
modo dei concorrenti dei beneficiari degli aiuti, solo come
interessate in tale procedimento. Nel corso della fase di esame contemplata dall'art. 88, n. 2, CE la Commissione ha il dovere di intimare agli interessati
di presentare le loro osservazioni. A questo proposito la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale rappresenta un mezzo adeguato allo scopo
d'informare tutti gli interessati dell'avvio di un procedimento. Detta comunicazione mira soltanto a ottenere, da parte degli
interessati, tutte le informazioni destinate a illuminare la Commissione circa il suo successivo comportamento. Nell'ambito del predetto procedimento amministrativo il ruolo sostanzialmente assegnato agli interessati è quello di fonti
d'informazione per la Commissione. Ne consegue che gli interessati, lungi dal potersi valere dei diritti della difesa spettanti
a coloro nei cui confronti è aperto un procedimento, dispongono soltanto del diritto di essere associati al procedimento amministrativo
in misura adeguata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie. v. punti 122-125
- 3.
Il procedimento amministrativo di esame degli aiuti statali è avviato solo nei confronti dello Stato membro interessato. Soltanto
quest'ultimo è destinatario delle decisioni adottate dalla Commissione alla fine di questo procedimento. Inoltre, ai sensi
dell'art. 88, n. 2, CE, lo Stato membro interessato è responsabile dell'esecuzione dell'eventuale decisione della Commissione
di sopprimere o di modificare l'aiuto di Stato di cui trattasi. Alla luce di questi rilievi, tenuto conto del ruolo centrale dello Stato membro interessato in questo procedimento, l'audizione
di questo Stato nello stesso procedimento costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza comporta l'annullamento
delle decisioni della Commissione che ordinano di sopprimere o di modificare un aiuto. Di conseguenza, l'impresa beneficiaria dell'aiuto nonché entità territoriale infrastatale che lo ha concesso hanno un legittimo
interesse ad avvalersi di un tale vizio della decisione della Commissione, poiché l'eventuale mancato rispetto del diritto
dello Stato membro di essere sentito può aver avuto un'incidenza sulla legittimità dell'atto impugnato. v. punti 140-142
- 4.
L'art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte non osta a che l'interveniente presenti argomenti diversi da quelli della
parte che esso sostiene, sempre che miri a sostenere le conclusioni di questa parte. v. punto 145
- 5.
Anche se un
considerando di un atto controverso contiene una menzione erronea in fatto, tale vizio di forma non può tuttavia portare all'annullamento
di tale atto, se gli altri
considerando forniscono una motivazione sufficiente in se stessa. v. punto 162
- 6.
L'obbligo di esame diligente e imparziale di un fascicolo è imposto alla Commissione segnatamente nell'ambito dell'art. 88 CE.
Questo obbligo trova riscontro nel diritto ad una buona amministrazione, che rientra tra i principi generali dello Stato di
diritto comuni alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. v. punto 167
- 7.
Determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti statali ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE, debbono, da un lato,
essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall'altro, essere imputabili allo Stato. Tuttavia, questa disposizione non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce
in funzione dei loro effetti. La nozione di aiuto è così una nozione obiettiva che è funzione soltanto della questione se
una misura statale conferisca o meno un vantaggio ad una o a talune imprese. Le risorse statali non smettono di essere tali per il semplice fatto che il loro uso è analogo a quello fatto da un investitore
privato. Infatti, la questione se lo Stato si sia comportato come un imprenditore rientra nella determinazione dell'esistenza
di un aiuto statale e non nell'esame del carattere, pubblico o no, delle risorse in questione. v. punti 179-181
- 8.
Anche se il regime della proprietà continua ad essere disciplinato da ciascuno Stato membro ai sensi dell'art. 295 CE, questa
disposizione non ha l'effetto di sottrarre i regimi di proprietà esistenti negli Stati membri ai principi fondamentali posti
dal Trattato. Così, e conformemente all'art. 86, n. 1, CE, le regole di concorrenza del Trattato, che sono regole fondamentali,
sono applicabili indistintamente alle imprese pubbliche e private. Non si può quindi ritenere che l'art. 295 CE limiti la
portata della nozione di aiuto statale ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. L'applicazione delle regole di concorrenza alle imprese indipendentemente dal regime di proprietà al quale sono soggette non
ha l'effetto di limitare l'ambito di protezione dell'art. 295 CE e di fare in modo che gli Stati membri non dispongano praticamente
più di alcuna libertà nella gestione delle imprese pubbliche, nella conservazione delle partecipazioni che hanno in queste
ultime oppure nel tenere conto di considerazioni diverse da criteri meramente lucrativi. Infatti, supponendo che siffatti
interessi possano ostare all'applicazione delle regole di concorrenza, essi sono presi in considerazione dall'art. 86, n. 2,
CE, in quanto questa disposizione stabilisce che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale
o aventi carattere di monopolio fiscale possono sottrarsi all'applicazione delle regole di concorrenza, qualora queste ultime
ostino all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, dello specifico compito affidato a queste imprese. v. punti 192-196
- 9.
L'applicazione del criterio dell'investitore privato operante in un'economica di mercato allo scopo di giudicare se un dato
provvedimento statale costituisca un aiuto non è limitata alle imprese in perdita o in ristrutturazione, ma è applicabile
anche alle imprese redditizie. v. punti 209-210
- 10.
Per determinare se l'intervento dei poteri pubblici nel capitale di un'impresa, in qualsiasi forma, presenti il carattere
di aiuto statale si deve valutare se, in circostanze simili, un investitore privato operante in condizioni normali di un'economia
di mercato e che abbia dimensioni paragonabili a quelle degli enti che gestiscono il settore pubblico, avrebbe potuto essere
indotto a procedere ad un apporto di capitali di tale entità. In particolare, è opportuno chiedersi se un investitore privato
avrebbe realizzato l'operazione di cui trattasi alle medesime condizioni e, in caso di risposta negativa, esaminare a quali
condizioni egli avrebbe potuto realizzarla. Inoltre, il paragone tra il comportamento dell'investitore pubblico e quello dell'investitore
privato deve essere fatto in considerazione dell'atteggiamento che avrebbe tenuto, all'atto dell'operazione di cui trattasi,
un investitore privato, alla luce delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili a quel momento. v. punti 244-246
- 11.
Nell'ambito dell'applicazione del criterio dell'investitore privato, il valore del rendimento medio dei capitali investiti
nel settore di cui trattasi costituisce uno strumento analitico ─ ma solo uno strumento fra tanti ─ che consente di determinare
se, e all'occorrenza in che misura, un'impresa beneficiaria di un provvedimento statale riceva un vantaggio economico che
non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato. Poiché il comportamento di un investitore privato in un'economia di mercato è guidato da prospettive di redditività, l'uso
del rendimento medio corrisponde all'idea che un investitore privato accorto ─ cioè un investitore che desideri massimizzare
i suoi profitti, ma senza correre troppi rischi rispetto agli altri operatori sul mercato ─ nel suo calcolo della remunerazione
adeguata attesa per il suo investimento persegua, in via di principio, un rendimento minimo equivalente al rendimento medio
del settore considerato. Inoltre, poiché la Commissione è tenuta ad esaminare sempre tutti gli elementi rilevanti dell'operazione controversa e il
suo contesto, essa deve prendere in considerazione la questione se un investitore privato accorto, al posto dell'ente pubblico
che ha conferito fondi presentandoli come investimento, avrebbe accettato come remunerazione adeguata un rendimento inferiore
al rendimento medio del settore considerato, per considerazioni economiche diverse dall'ottimizzazione del suo rendimento.
v. punti 254-255, 270
- 12.
Infatti, il principio di parità vieta di trattare in modo diverso situazioni analoghe, con la conseguenza di arrecare un pregiudizio
a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive
di un certo rilievo. Orbene, l'investitore pubblico non si trova nella stessa situazione dell'investitore privato. Quest'ultimo
può contare solo sulle proprie risorse per finanziare i suoi investimenti e risponde quindi con il suo patrimonio delle conseguenze
delle sue scelte, mentre l'investitore pubblico ha accesso a risorse derivanti dall'esercizio del potere pubblico, segnatamente
quelle provenienti dalle imposte. Pertanto, poiché le situazioni di questi due tipi di investitori non sono identiche, la
presa in considerazione del comportamento dell'investitore privato accorto per valutare il comportamento dell'investitore
pubblico ─ mentre il comportamento di un qualsiasi investitore privato non è soggetto a tale restrizione ─ non può costituire
una discriminazione nei confronti dell'investitore pubblico. v. punti 271-272
- 13.
La valutazione, da parte della Commissione, della questione se un investimento soddisfi il criterio dell'investitore privato
implica una valutazione economica complessa. Ora, la Commissione, quando adotta un atto che implica una valutazione economica
complessa di questo tipo, gode di un ampio potere discrezionale ed il sindacato giurisdizionale di tale atto, pur essendo
in linea di principio completo per quanto riguarda la questione se un provvedimento rientri nel campo di applicazione dell'art. 87,
n. 1, CE, si limita alla verifica del rispetto delle norme riguardanti la procedura e la motivazione, dell'esattezza materiale
dei fatti presi in considerazione per compiere la scelta contestata, dell'assenza di errori manifesti nella valutazione di
tali fatti oppure dell'assenza di sviamento di potere. In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione
economica a quella dell'autore della decisione. v. punto 282
- 14.
Anche nel caso in cui possa evincersi dalle circostanze in cui è stato concesso un aiuto statale che esso è atto a incidere
sugli scambi fra Stati membri e a falsare o a minacciare di falsare la concorrenza, la Commissione è tenuta quanto meno a
menzionare queste circostanze nella motivazione della sua decisione. Tuttavia, la Commissione non è tenuta a dimostrare gli effetti concreti che detto aiuto ha avuto sulla concorrenza e sugli
scambi tra gli Stati membri. Infatti, l'obbligo della Commissione di fornire una simile prova finirebbe con il favorire gli
Stati membri che concedono aiuti in violazione dell'obbligo di notifica previsto dall'art. 88, n. 3, CE, danneggiando quegli
Stati che notificano gli aiuti ancora in fase di progetto. v. punti 292, 296
- 15.
Persino un aiuto statale di entità relativamente esigua può incidere sugli scambi fra Stati membri qualora il settore nel
quale opera l'impresa che ne fruisce sia caratterizzato da una forte concorrenza. Quando un aiuto finanziario concesso da uno Stato o mediante risorse statali rafforza la posizione di un'impresa nei confronti
di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto. Aiuti diretti ad alleviare le imprese beneficiarie da tutte o parte delle spese che esse avrebbero dovuto normalmente sostenere
nell'ambito della loro gestione corrente o delle loro normali attività falsano in linea di principio la concorrenza. v. punti 298-300
- 16.
Quando, per stabilire se un contributo finanziario fornito a un'impresa costituisca un aiuto statale ai sensi dell'art. 87,
n. 1, CE, la Commissione si avvale del criterio dell'investitore privato, la determinazione del valore del tasso di rendimento
base che può essere ottenuto da tale investitore costituisce un elemento centrale del calcolo della remunerazione adeguata
per l'operazione di cui trattasi. Pertanto l'obbligo di motivare detto valore ha importanza fondamentale. Quest'obbligo non è adempiuto quando la Commissione si limita a elencare le fonti d'informazione sulle quali ha basato la
sua scelta, senza riprodurne il contenuto in modo da spiegare l'uso che ne ha fatto, a richiamarsi in generale a documenti
contraddittori ─ fra i quali quello contenente gli elementi più vicini alla scelta infine effettuata non è stato portato a
conoscenza degli interessati ─ e a riferirsi alla propria esperienza in materia e a precedenti decisioni in materia di aiuti,
senza però spiegare la pertinenza dell'unica decisione richiamata con precisione. A tale difetto di motivazione consistente nel non aver esposto esplicitamente le considerazioni essenziali che hanno indotto
la Commissione a scegliere un determinato valore del tasso di rendimento normale non può ovviare il fatto che gli interessati
hanno partecipato al procedimento amministrativo sfociato nell'adozione della decisione e che il beneficiario dell'aiuto è
un operatore economico del settore di cui trattasi. Analogo difetto di motivazione dev'essere rilevato per quanto riguarda la determinazione, ad opera della Commissione, del
valore del tasso di maggiorazione per eventuali rischi idonei a incidere sul tasso di rendimento normale. Infatti la decisione
si limita a far riferimento, in talune note a pié di pagina, ad una perizia ordinata dalla Commissione ed a una lettera relativa
alla prassi della medesima, documenti ai quali gli interessati non hanno avuto accesso. v. punti 395-405, 414-419