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Document 61999TJ0168
Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber, extended composition) of 6 March 2002. # Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava v Commission of the European Communities. # State aid - Decision to initiate the procedure under Article 88(2) EC - Order to suspend payment of alleged aid. # Case T-168/99.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 6 marzo 2002.
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE - Ingiunzione di sospensione del versamento di un asserito aiuto.
Causa T-168/99.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 6 marzo 2002.
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE - Ingiunzione di sospensione del versamento di un asserito aiuto.
Causa T-168/99.
Raccolta della Giurisprudenza 2002 II-01371
ECLI identifier: ECLI:EU:T:2002:60
Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 6 marzo 2002. - Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE - Ingiunzione di sospensione del versamento di un asserito aiuto. - Causa T-168/99.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina II-01371
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Ricorso di annullamento - Ricorso avverso la decisione della Commissione di avviare il procedimento ex art. 88, n. 2, CE - Emanazione, nel corso del procedimento, di decisione relativa all'incompatibilità di provvedimenti nazionali con il mercato comune - Ricorso di annullamento proposto contro la seconda decisione - Identicità dei ricorrenti e degli argomenti - Sentenza sul secondo ricorso - Primo ricorso divenuto privo di oggetto - Non luogo a provvedere
(Artt. 230 CE e 88, n. 2, CE)
Nella causa T-168/99,
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, rappresentato dall'avv. A. Creus Carreras,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Santaolalla, G. Rozet e G. Valero Jordana, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 31 marzo 1999 che avvia, da un lato, il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, con riguardo agli aiuti concessi dalle autorità spagnole alla Ramondín SA e alla Ramondín Cápsulas SA ed ingiunge, dall'altro, alle autorità spagnole di sospendere il versamento di detti aiuti (GU C 194, pag. 18),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, K. Lenaerts, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. R.M. Moura Ramos e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 giugno 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Intensità massima di aiuto ammessa nel Paese Basco
1 Secondo la carta spagnola degli aiuti a finalità regionale proposta dalla Commissione (GU 1996, C 25, pag. 3), il massimale applicabile a questi ultimi nel Paese Basco è del 25% in equivalente sovvenzione netto.
Vantaggi fiscali in vigore nel territorio storico di Álava
2 Il regime tributario vigente nel Paese Basco rientra nella disciplina della concertazione economica, istituita dalla legge spagnola 13 maggio 1981, n. 12, ulteriormente modificata dalla legge 4 agosto 1997, n. 38. In virtù di tale legislazione la Diputación Foral de Álava può, a determinate condizioni, istituire il regime tributario applicabile sul suo territorio.
3 Su tale base la Diputación Foral de Álava ha adottato diverse misure di aiuti fiscali sotto forma, segnatamente, di un credito d'imposta del 45% e di una riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società.
Credito d'imposta del 45%
4 La sesta disposizione supplementare della Norma Foral 20 dicembre 1994, n. 22, recante esecuzione del bilancio del Territorio Histórico de Álava per il 1995 [Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (in prosieguo: il «BOTHA») n. 5 del 13 gennaio 1995], recita come segue:
«Gli investimenti in nuove immobilizzazioni materiali, effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 1995, superiori a ESP [pesetas spagnole] 2,5 miliardi in base all'accordo della Diputación Foral de Álava, fruiranno di un credito d'imposta del 45% dell'importo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral de Álava, applicabile all'importo definitivo dell'imposta da pagare.
La detrazione non applicata per insufficienza dell'imposta potrà essere applicata nei nove anni successivi all'anno in cui è stato ottenuto l'accordo della Diputación Foral de Álava.
Tale accordo della Diputación Foral de Álava fisserà i termini e le restrizioni in ciascun caso applicabili.
I vantaggi riconosciuti a norma della presente disposizione saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale esistente in ragione di quegli stessi investimenti.
La Diputación Foral de Álava determinerà anche la durata del processo d'investimento che potrà inglobare investimenti realizzati durante la fase di preparazione del progetto alla base degli investimenti».
5 La validità di tale disposizione è stata prorogata, per il 1996, dalla quinta disposizione supplementare della Norma Foral 20 dicembre 1995, n. 33 (BOTHA n. 4 del 10 gennaio 1996), come modificata dal punto 2.11 della disposizione derogatoria unica della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24 (BOTHA n. 90 del 9 agosto 1996). Per il 1997 la misura fiscale è stata prorogata dalla settima disposizione supplementare della Norma Foral 18 dicembre 1996, n. 31 (BOTHA n. 148 del 30 dicembre 1996). Il credito d'imposta del 45% dell'importo degli investimenti è stato mantenuto, sotto forma modificata, per gli anni 1998 e 1999, rispettivamente, dall'undicesima disposizione supplementare della Norma Foral 19 dicembre 1997, n. 33 (BOTHA n. 150 del 31 dicembre 1997) e dalla settima disposizione supplementare della Norma Foral 17 dicembre 1998, n. 36 (BOTHA n. 149 del 30 dicembre 1998).
Riduzione della base imponibile per l'imposta sulle società
6 L'art. 26 della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24, di cui al punto precedente, prevede quanto segue:
«1. Le imprese che iniziano la loro attività fruiranno di una riduzione del 99, 75, 50 e 25%, rispettivamente, della base imponibile positiva corrispondente al loro risultato di esercizio, prima della compensazione con basi imponibili negative dei precedenti esercizi fiscali, nel corso dei quattro periodi d'imposizione consecutivi, a partire dal primo esercizio durante il quale, nei quattro anni che seguono l'avviamento della loro attività, registrano basi imponibili positive.
(...)
2. Per fruire della presente riduzione, i contribuenti devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) iniziare la loro attività con un capitale versato di almeno ESP 20 milioni;
b) (...)
c) (...)
d) non aver esercitato in precedenza la nuova attività, in maniera diretta o indiretta, sotto un'altra denominazione;
e) esercitare una nuova attività in un locale o uno stabilimento ove nessun'altra attività sia stata esercitata da altre persone fisiche o giuridiche;
f) realizzare investimenti in immobilizzazioni materiali nel corso dei primi due anni di attività per un importo di almeno ESP 80 milioni, essendo inteso che tutti gli investimenti devono avere ad oggetto beni destinati all'attività, ad esclusione di quelli che sono affittati o ceduti per essere utilizzati da terzi. A tal fine vanno considerati quali investimenti anche i beni acquisiti tramite locazione finanziaria posto che l'acquirente si impegni ad esercitare l'opzione di acquisto;
g) creare almeno dieci posti di lavoro nei sei mesi successivi all'inizio della loro attività e mantenere a tale livello la media annua del personale a partire da tale momento e sino all'esercizio in cui il diritto di applicare la riduzione della base imponibile perviene a scadenza;
h) (...)
i) disporre di un piano d'impresa per un periodo di almeno cinque anni.
3. (...)
4. L'importo minimo di investimenti indicato al n. 2, lett. f), di cui sopra nonché il numero di posti di lavoro menzionato al n. 2, lett. g), saranno incompatibili con qualsiasi altro vantaggio fiscale istituito da tali investimenti o da tale creazione di posti di lavoro.
5. La riduzione stabilita nella presente disposizione sarà sollecitata presso l'amministrazione tributaria la quale, dopo verifica del rispetto delle condizioni inizialmente richieste, comunicherà all'occorrenza la sua autorizzazione provvisoria alla società ricorrente, autorizzazione che dovrà essere confermata dalla Diputación Foral de Álava.
(...)».
Fatti all'origine della controversia
7 La Ramondín SA è una società costituita secondo il diritto spagnolo specializzata nella fabbricazione di capsule utilizzate per sigillare i tappi di sughero delle bottiglie di vino, spumante ed altre bevande di qualità. Dal 1971 essa aveva sede a Logroño nella Comunità autonoma di La Rioja.
8 Nel 1997 la Ramondín ha deciso di trasferire i suoi impianti industriali da Logroño a Laguardia, situata nel territorio storico di Álava nel Paese Basco. A tal fine la Ramondín ha costituito, il 15 dicembre 1997, la nuova società Ramondín Cápsulas SA il cui capitale è detenuto al 99,8% dalla stessa Ramondín. Si prevede che la Ramondín Cápsulas rilevi tutte le attività della Ramondín.
9 Ai sensi della decisione 21 ottobre 1997, n. 738, della Diputación Foral de Álava, la Ramondín ha ottenuto il credito d'imposta del 45% di cui ai punti 4 e 5 supra. La Ramondín Cápsulas, quale società di nuova creazione, fruisce anche della riduzione della base imponibile di cui al punto 6 supra.
Procedimento amministrativo
10 Con lettera 2 ottobre 1997 la Commissione ha ricevuto dal presidente della Comunità autonoma di La Rioja una denuncia relativa ad aiuti di Stato che sarebbero stati accordati alla Ramondín in occasione del trasferimento delle attività di quest'ultima verso il Paese Basco.
11 Il 31 marzo 1999 la Commissione ha adottato la decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE. Essa ha infatti ritenuto che il credito d'imposta e la riduzione della base imponibile di cui fruivano, rispettivamente, la Ramondín e la Ramondín Cápsulas costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE ed ha espresso seri dubbi circa la compatibilità di tali misure con il mercato comune.
12 Con la stessa decisione la Commissione ha ingiunto alle autorità spagnole di sospendere l'erogazione degli aiuti fiscali di cui trattasi.
13 La decisione 31 marzo 1999 (in prosieguo: la «decisione impugnata») è stata notificata alla Spagna, con lettera 30 aprile 1999, e quest'ultima è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 10 luglio 1999 (GU C 194, pag. 18).
Procedimento e conclusioni delle parti
14 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 1999, la ricorrente ha presentato il ricorso in esame diretto all'annullamento della decisione impugnata.
15 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale.
16 Le parti sono state sentite nelle loro difese e risposte ai quesiti del Tribunale all'udienza del 26 giugno 2001.
17 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione impugnata nella parte in cui avvia un procedimento di aiuti di Stato contro le misure fiscali previste nelle Normas Forales de Álava nn. 22/1994 e 24/1996, ingiungendo al tempo stesso allo Stato spagnolo di sospendere l'erogazione di tali aiuti alla Ramondín;
- condannare la Commissione alle spese.
18 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile;
- in subordine, respingere il ricorso;
- condannare il ricorrente alle spese.
Sull'oggetto della controversia
19 Nel suo atto introduttivo la ricorrente sostiene che il credito d'imposta istituito dalla Norma Foral n. 22/1994 e la riduzione della base imponibile istituita dalla Norma Foral n. 24/1996 (in prosieguo: le «misure fiscali litigiose») non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Dato quanto precede, la decisione di avviare il procedimento a norma dell'art. 88, n. 2, CE avverso le misure fiscali litigiose nonché l'ingiunzione rivolta alle autorità spagnole di sospendere l'applicazione di tali misure sarebbero illegittime.
20 Il Tribunale ricorda che, in seguito al procedimento avviato dalla decisione impugnata, la Commissione ha adottato la decisione della Commissione 22 dicembre 1999, 2000/795/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA (GU 2000, L 318, pag. 36).
21 Nella decisione 2000/795 la Commissione ha qualificato le misure fiscali litigiose aiuti di Stato. Inoltre la decisione 2000/795 dichiara siffatte misure totalmente o parzialmente incompatibili con il mercato comune nei termini seguenti:
«Sono incompatibili con il mercato comune i seguenti aiuti di Stato a cui la Spagna ha dato esecuzione illegalmente:
a) l'aiuto di Stato concesso a favore di Ramondín Cápsulas SA sotto forma di riduzione della base imponibile per le imprese di nuova creazione, di cui all'articolo 26 della Norma Foral n. 24/1996 del 5 luglio 1996;
b) l'aiuto di Stato concesso a favore di Ramondín SA, consistente nella concessione di un credito fiscale a favore di Ramondín SA, pari al 45% dell'importo dell'investimento determinato dalla Diputación Foral di Álava a norma dell'accordo 738/1997 del 21 ottobre 1997, nella parte in cui, sulla base delle regole di cumulo, eccede il massimale autorizzato del 25% ESN per gli aiuti a finalità regionale nel Paese Basco» (art. 2 della decisione 2000/795).
22 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2000, la ricorrente ha proposto un ricorso di annullamento della decisione 2000/795 (causa T-92/00).
23 Nell'atto introduttivo nella causa T-92/00 la ricorrente ha contestato, basandosi su argomenti identici a quelli fatti valere nella presente causa, la qualifica di aiuto di Stato data alle misure fiscali litigiose.
24 Con sentenza in data odierna nella causa T-92/00, il Tribunale ha dichiarato che la Commissione ha correttamente qualificato come aiuti di Stato le misure fiscali litigiose ed ha respinto il ricorso (sentenza del Tribunale 6 marzo 2002, cause riunite T-92/00 e T-103/00, Territorio Histórico de Álava e a./Commissione, Racc. pag. II-1385).
25 Visto il tenore dell'argomento presentato dalla ricorrente nel contesto del presente ricorso (v. supra, punto 19), ne consegue che quest'ultimo è divenuto privo di oggetto.
26 Va sottolineato al riguardo che il ricorrente medesimo ha riconosciuto, nel suo atto introduttivo della causa T-92/00, che l'adozione della decisione 2000/795 ha avuto «per effetto di rendere il (...) ricorso [nella causa T-168/99] privo di oggetto».
27 Non occorre più dunque statuire sul presente ricorso.
Sulle spese
28 Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Il ricorrente, poiché è rimasto soccombente nel ricorso da esso proposto contro la decisione 2000/795, decisione presa in esito al procedimento avviato dalla decisione impugnata, deve essere condannato alle spese della presente causa.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Non v'è luogo a provvedere sul ricorso.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.