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Document 61999CO0335
Order of the President of the Court of 14 December 1999. # HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG and Others v Commission of the European Communities. # Appeal - Order of the President of the Court of First Instance in proceedings for interim relief - Competition - Payment of the fine - Bank guarantee. # Case C-335/99 P (R).
Ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 1999.
HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e a. contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado emessa in un procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento dell'ammenda - Cauzione bancaria.
Causa C-335/99 P (R).
Ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 1999.
HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e a. contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado emessa in un procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento dell'ammenda - Cauzione bancaria.
Causa C-335/99 P (R).
Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-08705
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:608
Ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 1999. - HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG e a. contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado emessa in un procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento dell'ammenda - Cauzione bancaria. - Causa C-335/99 P (R).
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-08705
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda - Presupposti per la concessione - Circostanze eccezionali
(Art. 242 CE)
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Rischio per l'impresa di chiedere l'apertura di una procedura per insolvenza - Valutazione caso per caso
(Art. 242 CE)
3 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda - Presupposti per la concessione - Danno grave ed irreparabile - Presa in considerazione della situazione finanziaria del gruppo al quale appartiene l'impresa
(Art. 242 CE)
4 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per la concessione - Danno grave e irreparabile - Onere della prova
(Art. 242 CE)
1 Una domanda di procedimento sommario diretta ad ottenere un'esenzione dall'obbligo, imposto dalla Commissione ad un'impresa, di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda può essere accolta solo in casi eccezionali.
La possibilità di esigere la costituzione di una cauzione, espressamente prevista per i procedimenti sommari dai regolamenti di procedura della Corte e del Tribunale, corrisponde ad una linea di condotta generale e ragionevole della Commissione.
2 Nell'ambito della valutazione di una domanda di provvedimenti provvisori, una situazione in cui un'impresa è costretta a chiedere l'avvio di una procedura per insolvenza può costituire un danno grave e irreparabile, considerati i rischi che quest'ultima fa pesare sull'esistenza stessa dell'impresa interessata e le rilevanti conseguenze che tale procedura genera e che ne ostacolano il normale funzionamento. Tuttavia, tale valutazione va effettuata caso per caso, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto che caratterizzano ciascuna fattispecie.
3 Per valutare se un'impresa sia in grado di costituire una garanzia bancaria, il giudice dell'urgenza deve tener conto del gruppo di imprese di cui essa fa parte e, in particolare, delle risorse di cui dispone globalmente tale gruppo.
Questo criterio si basa sull'idea che gli interessi oggettivi dell'impresa di cui trattasi non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli delle persone, fisiche o giuridiche, che la controllano e che la gravità e l'irreparabilità del danno asserito vanno quindi valutate al livello del gruppo composto da dette persone. Tale confusione degli interessi giustifica in particolare che l'interesse dell'impresa alla sopravvivenza non sia valutato indipendentemente dall'interesse alla sua continuità che hanno coloro che la controllano.
E' irrilevante, al riguardo, il fatto che la persona che esercita il controllo dell'impresa, in quanto proprietario principale, sia una persona fisica che non è essa stessa un'impresa.
4 Anche se per stabilire, in sede di procedimento sommario, la sussistenza di un danno grave e irreparabile non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, e anche se basta che il danno medesimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che il richiedente resta tenuto a comprovare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno grave e irreparabile.