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Document 61999CJ0481

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2001.
    Georg Heininger e Helga Heininger contro Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania.
    Tutela dei consumatori - Vendite porta a porta - Diritto di recesso - Contratto di credito ipotecario.
    Causa C-481/99.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-09945

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:684

    61999J0481

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2001. - Georg Heininger et Helga Heininger contro Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesgerichtshof - Germania. - Tutela dei consumatori - Vendite porta a porta - Diritto di recesso - Contratto di credito ipotecario. - Causa C-481/99.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-09945


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ravvicinamento delle legislazioni Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali Direttiva 85/577 Ambito di applicazione Contratto di credito fondiario garantito da un'ipoteca Inclusione Diritto di recesso del consumatore

    [Direttiva del Consiglio 85/577/CEE, artt. 1, 3, n. 2, lett. a), e 5]

    2. Ravvicinamento delle legislazioni Tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali Direttiva 85/577 Termine a decorrere dalla conclusione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso di un consumatore non informato Inammissibilità

    (Direttiva del Consiglio 85/577, artt. 4 e 5)

    Massima


    1. La direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, dev'essere interpretata nel senso che essa si applica ad un contratto di credito fondiario garantito da un'ipoteca, dimodoché il consumatore che ha stipulato un contratto di tale tipo in uno dei casi previsti dall'art. 1 dispone del diritto di recesso istituito dall'art. 5.

    A tal riguardo, se un contratto di credito fondiario si ricollega a un diritto su un bene immobile, in quanto il mutuo concesso deve essere garantito da un'ipoteca, tale elemento del contratto non è sufficiente per poter ritenere che detto contratto riguardi un diritto concernente beni immobili ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva 85/577. Infatti, per i consumatori, che la direttiva sulle vendite porta a porta mira a tutelare, nonché per i creditori, l'oggetto di un contratto di credito è la concessione di fondi connessa al correlativo obbligo di rimborso e di pagamento degli interessi. Ora, il fatto che il contratto di mutuo sia garantito da un'ipoteca non può rendere meno necessaria la tutela accordata al consumatore che ha stipulato un siffatto contratto fuori dei locali del commerciante.

    Del resto, né il preambolo né il disposto della direttiva 87/102, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, contengono elementi dai quali risulti che il legislatore comunitario abbia inteso limitare, con l'adozione di tale direttiva, il campo di applicazione della direttiva 85/577, affinché la tutela specifica accordata da quest'ultima non si applichi ai contratti di credito fondiario.

    ( v. punti 32-34, 39-40 e dispositivo 1 )

    2. La direttiva 85/577, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, osta a che il legislatore nazionale applichi un termine di un anno dalla stipulazione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso istituito dall'art. 5 di tale direttiva, qualora il consumatore non abbia beneficiato dell'informazione di cui all'art. 4 di tale direttiva.

    ( v. punto 48 e dispositivo 2 )

    Parti


    Nel procedimento C-481/99,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 del Trattato CE, dal Bundesgerichtshof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Georg Heininger e Helga Heininger

    e

    Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG,

    domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31) e della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 febbraio 1990, 90/88/CEE (GU L 61, pag. 14),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet, V. Skouris e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione

    viste le osservazioni scritte presentate:

    per i sigg. Heininger, dagli avv.ti R. Nirk e N.J. Gross, Rechtsanwälte;

    per la Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, dagli avv.ti H.-J. Niemeyer e W. Berg, Rechtsanwälte;

    per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e A. Dittrich, in qualità di agenti;

    per il governo spagnolo, dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente;

    per il governo francese, dalle sig.re K. Rispal-Bellanger e R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;

    per il governo italiano, dal prof. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato;

    per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

    per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali dei sigg. Heininger, della Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, dei governi spagnolo e italiano nonché della Commissione, all'udienza del 22 febbraio 2001,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 luglio 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 29 novembre 1999, pervenuta in cancelleria il 20 dicembre successivo, il Bundesgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31; in prosieguo: la «direttiva sulle vendite porta a porta») e della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 febbraio 1990, 90/88/CEE (GU L 61, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva in materia di credito al consumo»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra i sigg. Heininger (in prosieguo: i «coniugi Heininger») e la Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (in prosieguo: la «banca») in merito al recesso da un contratto di credito ipotecario.

    Il diritto comunitario

    3 L'art. 1, n. 1, della direttiva sulle vendite porta a porta dispone quanto segue:

    «La presente direttiva si applica ai contratti stipulati tra un commerciante che fornisce beni o servizi e un consumatore:

    durante un'escursione organizzata dal commerciante al di fuori dei propri locali commerciali, o

    durante una visita del commerciante

    i) al domicilio del consumatore o a quello di un altro consumatore;

    (...)

    qualora la visita non abbia luogo su espressa richiesta del consumatore».

    4 L'art. 3, n. 2, lett. a), di tale direttiva prevede quanto segue:

    «La presente direttiva non si applica:

    a) ai contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e ai contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili.

    (...)».

    5 L'art. 4 della stessa direttiva enuncia quanto segue:

    «Il commerciante deve informare per iscritto il consumatore, nel caso di transazioni contemplate dall'articolo 1, del suo diritto di rescindere il contratto entro i termini di cui all'articolo 5, nonché del nome e indirizzo della persona nei cui riguardi può essere esercitato tale diritto.

    (...)

    Gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate per la tutela dei consumatori qualora non venga fornita l'informazione di cui al presente articolo».

    6 Ai sensi dell'art. 5, n. 1, di tale direttiva il consumatore ha «il diritto di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto l'informazione di cui all'articolo 4, e secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione nazionale».

    7 L'art. 8 della suddetta direttiva dispone che quest'ultima «non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore disposizioni ancora più favorevoli in materia di tutela dei consumatori nel settore da essa disciplinato».

    8 L'art. 1, nn. 1 e 2, lett. c), della direttiva in materia di credito al consumo dispone quanto segue:

    «1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.

    2. Ai fini della presente direttiva si intende:

    (...)

    c) per "contratto di credito", un contratto in base al quale il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria.

    (...)».

    9 L'art. 2 della medesima direttiva prevede quanto segue:

    «1. La presente direttiva non si applica:

    a) ai contratti di credito e di promessa di credito:

    destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi,

    (...)

    (...)

    3. Le disposizioni dell'articolo 1 bis e degli articoli da 4 a 12 non si applicano ai contratti di credito o alle promesse di credito garantiti da ipoteca su un bene immobile, sempreché questi non sono già esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva in virtù del paragrafo 1, lettera a).

    (...)».

    10 Ai sensi del suo art. 15, la medesima direttiva «non impedisce agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, fermi restando gli obblighi previsti dal trattato».

    Il diritto nazionale

    11 Il Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnlichen Geschäften (legge tedesca sul recesso dai contratti negoziati fuori dei locali commerciali e transazioni analoghe), del 16 gennaio 1986 (BGBl. I, pag. 122; in prosieguo: lo «HWiG»), prevede al suo art. 1, un diritto di recesso per il consumatore sicché un negozio concluso fuori dei locali del commerciante ha effetto solo qualora il consumatore non abbia revocato per iscritto la sua dichiarazione di volontà entro una settimana. Ai sensi dell'art. 2, n. 1, dello HWiG, il termine decorre solo a partire dal momento in cui un'informazione che soddisfa i requisiti di merito previsti dalla legge sia stata comunicata per iscritto al consumatore. In caso di omessa comunicazione di tale informazione, il diritto di recesso del consumatore si estingue solo un mese dopo l'esecuzione da parte dei due contraenti dell'integralità dei loro obblighi.

    12 L'art. 5, n. 2, dello HWiG contiene un'eccezione all'ambito di applicazione di tale legge in quanto prevede che, se un negozio ai sensi dell'art. 1, n. 1, dello HWiG è soggetto al Verbraucherkreditgesetz (legge tedesca sul credito al consumo), del 17 dicembre 1990 (BGBl. I, pag. 2840; in prosieguo: il «VerbrKrG»), sono applicabili solo le disposizioni di quest'ultima legge.

    13 L'ambito di applicazione del VerbrKrG è definito al suo art. 1 nel seguente modo:

    «1) La presente legge si applica ai contratti di credito e ai contratti di intermediazione finanziaria conclusi tra una persona, che accorda un credito (creditore) o ne indica o ne negozia uno (l'intermediario finanziario) nell'esercizio della sua attività professionale e una persona fisica, purché il credito, secondo i termini del contratto, non sia destinato all'attività professionale esercitata da quest'ultima (il consumatore).

    2) Il contratto di credito è un contratto con il quale un creditore accorda o promette ad un consumatore, a titolo oneroso, un credito sotto forma di prestito, di dilazione dei pagamenti o di altra facilitazione finanziaria.

    (...)».

    14 L'art. 3, n. 2, del VerbrKrG, che definisce alcune eccezioni al suo ambito di applicazione, dispone quanto segue:

    «Inoltre, non sono applicabili (...)

    (...)

    2. l'art. 4, n. 1, quarta frase, punto 1, lett. b), e gli artt. 7, 9 e da 11 a 13 ai contratti di credito secondo i quali il credito è subordinato alla costituzione di un'ipoteca ed è concesso secondo gli usi vigenti per i crediti ipotecari e per la relativa intermediazione finanziaria (...)».

    15 L'art. 7 del VerbrKrG, che prevede un diritto di recesso del consumatore, è così redatto:

    «1) La dichiarazione con la quale il consumatore manifesta la volontà di concludere un contratto di credito ha effetto solo qualora l'interessato non l'abbia revocata per iscritto entro una settimana.

    2) L'invio della revoca in tempo utile è sufficiente ai fini del rispetto di tale termine. Questo decorre a partire dal momento in cui il consumatore riceve un'informazione chiaramente leggibile, da controfirmare specificamente dal consumatore, sulla disposizione di cui alla prima frase, che contenga l'indicazione del suo diritto di recesso, della perdita di quest'ultimo in forza del n. 3, nonché del nome e dell'indirizzo del destinatario del recesso. Se il consumatore non è informato nei modi previsti dalla seconda frase, il diritto di recesso si estingue solo quando le due parti hanno compiuto integralmente la loro prestazione, o al più tardi un anno dopo la dichiarazione del consumatore di voler concludere il contratto di credito».

    La causa principale e le questioni pregiudiziali

    16 Per finanziare l'acquisto di un appartamento i coniugi Heininger, con contratto 28 aprile/7 maggio 1993 (in prosieguo: il «contratto di mutuo»), sottoscrivevano presso la banca un mutuo di DEM 150 000. Il mutuo veniva garantito mediante una «Grundschuld» (ipoteca) per lo stesso ammontare.

    17 Con atto di citazione del gennaio 1998, i coniugi Heininger revocavano, ai sensi dell'art. 1 dello HWiG, la loro dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto di mutuo. Essi affermavano che un agente immobiliare da loro conosciuto, operante quale libero professionista anche per la banca, li avrebbe più volte visitati nel loro domicilio senza essere stato invitato. Tale agente li avrebbe indotti ad acquistare l'appartamento di cui trattasi e ad accendere il mutuo, senza informarli dell'esistenza di un diritto di recesso.

    18 I coniugi Heininger pretendono dalla banca la restituzione degli importi versati in conto capitale e per gli interessi, nonché il rimborso delle spese cui sono andati incontro in occasione dell'accensione del contratto di mutuo, vale a dire un importo totale pari a DEM 118 443,81. Inoltre, essi chiedono che sia accertato che la banca non acquisisce alcun diritto dal contratto di mutuo.

    19 Il 26 maggio 1998, il Landgericht München (Tribunale di Monaco di Baviera) respingeva la domanda dei coniugi Heininger. Il 1° febbraio 1999, l'Oberlandesgericht München (Corte d'appello di Monaco di Baviera) respingeva l'impugnazione proposta avverso tale sentenza. I coniugi Heininger presentavano allora ricorso per cassazione (Revision) presso il Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione).

    20 Nella sua ordinanza di rinvio, il Bundesgerichtshof rileva che è essenziale, per la soluzione della causa principale, determinare se un diritto di recesso ai sensi dell'art. 1 dello HWiG non sussista in quanto il VerbrKrG, applicabile ai contratti di credito fondiario, prevarrebbe sulla normativa dello HWiG. Tale decisione dipenderebbe dalla questione se nella direttiva sulle vendite porta a porta rientrino anche i contratti di credito fondiario e se quest'ultima debba prevalere, in relazione al diritto di recesso previsto al suo art. 5, sulla direttiva in materia di credito al consumo.

    21 Il Bundesgerichtshof ritiene, in primo luogo, che i coniugi Heininger non beneficino di alcun diritto di recesso ai sensi dell'art. 7 del VerbrKrG, dato che risulta dall'art. 3, n. 2, punto 2, di tale legge che il suo art. 7 non si applica ai contratti di credito fondiario. Esso reputa, in secondo luogo, che, in via di principio, un diritto di recesso ai sensi dell'art. 1 dello HWiG non sussista in quanto l'art. 5, n. 2, di quest'ultimo dispone che, se un negozio ai sensi dell'art. 1, n. 1, dello HWiG è soggetto al VerbrKrG, il che avviene nella fattispecie principale, sono applicabili solo le disposizioni di quest'ultima legge.

    22 Il Bundesgerichtshof è del parere che il diritto comunitario sulla tutela dei consumatori non presupponga alcun'altra interpretazione dell'art. 5, n. 2, dello HWiG, ma chiede alla Corte di pronunciarsi a tal riguardo dal momento che possono sussistere dubbi.

    23 Nell'ipotesi in cui, in forza della direttiva sulle vendite porta a porta, si dovesse ritenere esistente un diritto di recesso dei coniugi Heininger, la soluzione della controversia principale dipende, secondo il giudice nazionale, dalla questione se tale diritto di recesso si estingua trascorso un anno di tempo dalla dichiarazione di volontà del consumatore diretta a stipulare il contratto di credito fondiario, conformemente ad un'applicazione analogica dell'art. 7, n. 2, terza frase, del VerbrKrG, o se siano applicabili le disposizioni dello HWiG che, ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva sulle vendite porta a porta, non prevedono termini di decadenza per il diritto di recesso in caso di omessa informazione.

    24 Per tali ragioni, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se la direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (...) si applichi anche ai contratti di credito fondiario (art. 3, n. 2, punto 2, del VerbrKrG) e, in considerazione del diritto di recesso previsto nell'art. 5, prevalga sulla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (...).

    2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

    Se la direttiva sulle vendite porta a porta osti a che il legislatore nazionale applichi il termine di decadenza dal diritto di recesso disciplinato nell'art. 7, n. 2, terza frase, del VerbrKrG anche in casi in cui un contratto negoziato fuori dei locali commerciali abbia come oggetto la concessione di un credito fondiario nell'accezione di cui all'art. 3, n. 2, punto 2, del VerbrKrG e l'obbligo d'informativa contemplato all'art. 4 della direttiva sia stato pretermesso».

    Sulla prima questione

    25 Tenuto conto delle osservazioni della banca secondo le quali la fattispecie principale non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sulle vendite porta a porta come delimitato dal suo art. 1, occorre sottolineare in limine che la questione sottoposta alla Corte da parte del Bundesgerichtshof parte dalla premessa che il contratto di credito fondiario tra i coniugi Heininger, da un lato, e la banca, dall'altro, sia stato stipulato alle condizioni previste dall'art. 1 della suddetta direttiva.

    26 Sulla base di tale premessa si deve quindi risolvere la prima questione. Con tale questione il giudice nazionale chiede sostanzialmente se la direttiva sulle vendite porta a porta debba essere interpretata nel senso che essa si applica ad un contratto di credito fondiario quale quello di cui trattasi nella causa principale, sicché il consumatore che ha stipulato un contratto di tale tipo in uno dei casi previsti all'art. 1 dispone del diritto di recesso istituito dall'art. 5.

    27 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che la direttiva sulle vendite porta a porta si applica, conformemente all'art. 1, in via di principio a qualsiasi contratto stipulato nei casi previsti da tale articolo e, in particolare, nel caso di una visita del commerciante al domicilio del consumatore. Inoltre, il quarto e il quinto considerando di detta direttiva enunciano quanto segue:

    «(...) la caratteristica dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali del commerciante è che, di regola, il commerciante prende l'iniziativa delle trattative, il consumatore è impreparato di fronte a queste trattative e si trova preso di sorpresa; (...) il consumatore non ha spesso la possibilità di confrontare la qualità e il prezzo che gli vengono proposti con altre offerte; (...) questo elemento di sorpresa è generalmente presente non soltanto nel caso di contratti conclusi a domicilio, ma anche in altre forme di contratti conclusi dal commerciante fuori dai propri locali;

    (...) è opportuno accordare al consumatore il diritto di rescissione da esercitarsi entro un termine non inferiore a sette giorni, per permettergli di valutare gli obblighi che derivano dal contratto».

    28 Occorre poi ricordare che, all'art. 3, la direttiva sulle vendite porta a porta elenca, in modo tassativo, un determinato numero di tipi di contratti ai quali essa non si applica.

    29 Nella fattispecie principale, la questione che si pone è di accertare se un contratto di credito fondiario quale quello di cui trattasi nella causa principale sia disciplinato dall'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva sulle vendite porta a porta, che esclude dal suo ambito di applicazione «[i] contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili e [i] contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili».

    30 Se i coniugi Heininger, i governi francese, italiano e austriaco nonché la Commissione sono del parere che la disposizione menzionata al punto precedente non si applichi ai contratti di credito fondiario, la banca nonché i governi tedesco e spagnolo ritengono, sostanzialmente, che un contratto di credito fondiario sia un contratto relativo a diritti su beni immobili in quanto esso crea un diritto reale sull'immobile che costituisce il fondamento della garanzia del credito.

    31 A tal proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che per consolidata giurisprudenza le deroghe alle norme comunitarie volte a tutelare i consumatori vanno interpretate restrittivamente (v., in particolare, sentenza 10 maggio 2001, causa C-203/99, Veedfald (Racc. pag. I-3569, punto 15).

    32 Occorre osservare, in secondo luogo, che se un contratto di credito fondiario, quale quello di cui trattasi nella causa principale, si ricollega ad un diritto su un bene immobile, in quanto il mutuo concesso dev'essere garantito da un'ipoteca, tale elemento del contratto non è sufficiente per poter ritenere che detto contratto riguardi un diritto concernente beni immobili ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. a), della direttiva sulle vendite porta a porta.

    33 Infatti, per i consumatori, che la direttiva sulle vendite porta a porta mira a tutelare, nonché per i creditori, l'oggetto di un contratto di credito quale quello della fattispecie principale è la concessione di fondi connessa al correlativo obbligo di rimborso e di pagamento degli interessi.

    34 Ora, il fatto che il contratto di mutuo sia garantito da un'ipoteca non può rendere meno necessaria la tutela accordata al consumatore che ha stipulato un siffatto contratto fuori dei locali del commerciante.

    35 Per completezza, occorre aggiungere che, se un contratto di mutuo quale quello di cui trattasi nella fattispecie principale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva sulle vendite porta a porta, le conseguenze di un'eventuale revoca di tale contratto, intervenuta conformemente alle norme della detta direttiva, sul contratto di acquisto del bene immobile e sull'ipoteca devono essere disciplinate dal diritto nazionale.

    36 Infine, occorre esaminare la questione se la direttiva in materia di credito al consumo, adottata successivamente alla direttiva sulle vendite porta a porta, abbia limitato l'ambito di applicazione di quest'ultima per quanto riguarda i contratti di credito fondiario.

    37 Secondo il governo tedesco, la direttiva in materia di credito al consumo prevale sulla direttiva sulle vendite porta a porta in forza del principio «lex specialis derogat legi generali». Il fatto che la direttiva in materia di credito al consumo si limiti a raccomandare l'istituzione di un diritto di recesso per i contratti di credito, senza imporla, contrariamente alla direttiva sulle vendite porta a porta, sarebbe rivelatore del fatto che la direttiva in materia di credito al consumo costituisca, trattandosi dei contratti di credito fondiario, un atto di diritto comunitario avente carattere speciale. La direttiva in materia di credito al consumo avrebbe così tenuto conto del fatto che l'istituzione di un diritto di recesso potrebbe rivelarsi problematica nei confronti di determinati contratti di credito e, in particolare, dei contratti di credito fondiario.

    38 A tal riguardo, è sufficiente sottolineare, da un lato, che la direttiva sulle vendite porta a porta è volta, come è stato ricordato, a tutelare il consumatore contro il rischio derivante dalle circostanze proprie alla stipulazione di un contratto fuori dei locali del commerciante e, dall'altro, che la tutela del consumatore è realizzata con l'istituzione di un diritto di recesso.

    39 Ora, né il preambolo né il disposto della direttiva in materia di credito al consumo contengono elementi dai quali risulti che il legislatore comunitario abbia inteso limitare, con l'adozione di tale direttiva, il campo di applicazione della direttiva sulle vendite porta a porta affinché la tutela specifica accordata da tale seconda direttiva non si applichi ai contratti di credito fondiario.

    40 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione dichiarando che la direttiva sulle vendite porta a porta dev'essere interpretata nel senso che essa si applica ad un contratto di credito fondiario quale quello di cui trattasi nella causa principale, sicché il consumatore che ha stipulato un contratto di tale tipo in uno dei casi previsti dall'art. 1 dispone del diritto di recesso istituito dall'art. 5.

    Sulla seconda questione

    41 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede sostanzialmente se la direttiva sulle vendite porta a porta osti a che il legislatore nazionale applichi un termine di un anno dalla stipulazione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso istituito con l'art. 5 di tale direttiva, qualora il consumatore non abbia beneficiato dell'informazione prevista dall'art. 4 della suddetta direttiva.

    42 I coniugi Heininger, il governo francese e la Commissione sostengono che, in mancanza di informazioni riguardo al diritto di recesso, la direttiva sulle vendite porta a porta non fissa termini di decadenza per l'esercizio di tale diritto. L'art. 5 di detta direttiva osterebbe ad un provvedimento nazionale che limitasse ad un anno dalla stipulazione del contratto il termine per l'esercizio del diritto di recesso di un consumatore che non sia stato informato di tale diritto. Infatti, il termine minimo di 7 giorni previsto da tale disposizione per il recesso dovrebbe decorrere dal momento in cui il consumatore è stato informato per iscritto di tale diritto.

    43 La banca nonché i governi tedesco, italiano e austriaco fanno valere che, tenuto conto che l'art. 4 della direttiva sulle vendite porta a porta dispone che gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate per la tutela del consumatore qualora quest'ultimo non sia stato informato del suo diritto di recesso, il legislatore comunitario è legittimato a limitare ad un anno il termine di esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 5 di tale direttiva. Inoltre, anche se tale direttiva non prevedesse espressamente una decadenza dal diritto di recesso, il principio della certezza del diritto imporrebbe di fissare un termine per l'esercizio di tale diritto.

    44 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che l'art. 4, primo comma, della direttiva sulle vendite porta a porta dispone che «il commerciante deve informare per iscritto il consumatore (...) del suo diritto di rescindere il contratto entro i termini di cui all'articolo 5» e che l'art. 4, terzo comma, della stessa direttiva dispone che «gli Stati membri fanno sì che la loro legislazione nazionale preveda misure appropriate per la tutela dei consumatori qualora non venga fornita l'informazione di cui al presente articolo». L'art. 5, n. 1, di tale direttiva prevede che «il consumatore ha il diritto di rescindere il proprio impegno indirizzando una comunicazione entro un termine di almeno 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto l'informazione di cui all'articolo 4, e secondo le modalità e condizioni prescritte dalla legislazione nazionale».

    45 Occorre poi sottolineare che così la direttiva sulle vendite porta a porta dispone espressamente che il termine minimo di 7 giorni previsto per la revoca deve essere calcolato «dal momento in cui il consumatore ha ricevuto l'informazione» relativa al suo diritto di recesso e che l'obbligo di fornire tale informazione spetta al commerciante. Tali disposizioni si spiegano con la considerazione che, se il consumatore non ha conoscenza dell'esistenza di un diritto di recesso, si trova nell'impossibilità di esercitarlo.

    46 Tenuto conto del testo dell'art. 5 della direttiva sulle vendite porta a porta e della sua finalità, non è possibile interpretare l'art. 4, terzo comma, di tale direttiva nel senso che consenta al legislatore nazionale di stabilire che il diritto di recesso del consumatore debba comunque essere esercitato entro il termine di un anno, anche se il commerciante non ha informato il consumatore dell'esistenza di tale diritto.

    47 Infine, quanto all'argomento secondo il quale è indispensabile limitare il termine di esercizio del diritto di recesso per motivi di certezza del diritto, occorre osservare che tali motivi non possono essere invocati qualora essi comportino una limitazione dei diritti espressamente accordati al consumatore dalla direttiva sulle vendite porta a porta, per tutelare quest'ultimo contro i rischi derivanti dal fatto che gli istituti di credito hanno scelto di stipulare contratti di credito fondiario fuori dei loro locali commerciali. Infatti, se tali istituti scelgono siffatti metodi per commercializzare i loro servizi, essi possono senza difficoltà salvaguardare tanto gli interessi dei consumatori quanto le proprie esigenze di certezza del diritto conformandosi al loro obbligo di informare questi ultimi.

    48 Alla luce di tali considerazioni, occorre risolvere la seconda questione nel senso che la direttiva sulle vendite porta a porta osta a che il legislatore nazionale applichi un termine di un anno dalla stipulazione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso istituito dall'art. 5 di tale direttiva, qualora il consumatore non abbia beneficiato dell'informazione prevista dall'art. 4 della suddetta direttiva.

    Sull'efficacia nel tempo della presente sentenza

    49 Nelle sue osservazioni, la banca ha fatto presente la possibilità per la Corte, qualora quest'ultima ritenesse che la normativa tedesca di cui trattasi nella causa principale sia incompatibile con il diritto comunitario, di limitare nel tempo l'efficacia della presente sentenza.

    50 A sostegno di tale domanda, la banca fa valere, in particolare, che l'applicazione del diritto di recesso previsto dalla direttiva sulle vendite porta a porta ai contratti di credito fondiario crea un rischio economico significativo per gli istituti di credito.

    51 Occorre ricordare che l'interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte si limita a chiarire e precisare il significato e la portata della norma stessa, quale avrebbe dovuto essere intesa ed applicata sin dal momento della sua entrata in vigore (sentenza 24 settembre 1998, causa C-35/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5325, punto 46).

    52 Conformemente a una consolidata giurisprudenza, in base alla quale la Corte può decidere, in via eccezionale, in applicazione di un principio generale di certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico comunitario, tenuto conto dei gravi inconvenienti che la sua sentenza potrebbe provocare per il passato nei rapporti giuridici costituiti secondo buona fede, di limitare la possibilità degli interessati di avvalersi di una disposizione, da essa interpretata, allo scopo di rimettere in discussione detti rapporti giuridici, la Corte si è soffermata a verificare l'esistenza dei due criteri essenziali perché possa essere disposta una limitazione del genere, vale a dire la buona fede degli ambienti interessati e il rischio economico significativo (v., in tal senso, sentenza 28 settembre 1994, causa C-128/93, Fisscher, Racc. pag. I-4583, punto 18).

    53 A tal riguardo, è sufficiente constatare che la banca non ha fornito nessun elemento preciso idoneo a corroborare il suo argomento secondo il quale la presente sentenza rischierebbe, se la sua efficacia non fosse limitata nel tempo, di comportare conseguenze economiche significative per gli istituti di credito che hanno stipulato contratti di credito fondiario alle condizioni di cui all'art. 1 della direttiva sulle vendite porta a porta.

    54 Pertanto, non occorre limitare nel tempo l'efficacia della presente sentenza.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    55 Le spese sostenute dai governi tedesco, spagnolo, francese, italiano e austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesgerichtshof con ordinanza 29 novembre 1999, dichiara:

    1) La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, dev'essere interpretata nel senso che essa si applica ad un contratto di credito fondiario, quale quello di cui trattasi nella causa principale, sicché il consumatore che ha stipulato un contratto di tale tipo in uno dei casi previsti dall'art. 1 dispone del diritto di recesso istituito dall'art. 5.

    2) La direttiva 85/577 osta a che il legislatore nazionale applichi un termine di un anno dalla stipulazione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso istituito dall'art. 5 di tale direttiva, qualora il consumatore non abbia beneficiato dell'informazione di cui all'art. 4 della suddetta direttiva.

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