Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0379

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 ottobre 2001.
Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG contro Hans Menauer.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesarbeitsgericht - Germania.
Parità delle retribuzioni fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Pensioni aziendali - Cassa mutua per le pensioni incaricata di eseguire gli obblighi del datore di lavoro relativi alla concessione di una pensione complementare - Pensione di reversibilità.
Causa C-379/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-07275

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:527

61999J0379

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 9 ottobre 2001. - Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG contro Hans Menauer. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesarbeitsgericht - Germania. - Parità delle retribuzioni fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Pensioni aziendali - Cassa mutua per le pensioni incaricata di eseguire gli obblighi del datore di lavoro relativi alla concessione di una pensione complementare - Pensione di reversibilità. - Causa C-379/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-07275


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Politica sociale - Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Parità di retribuzione - Casse mutue per le pensioni incaricate di erogare prestazioni di un regime pensionistico professionale - Obbligo di garantire la parità di trattamento tra uomini e donne - Portata

[Trattato CE, art. 119 (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE)]

Massima


$$L'art. 119 del Trattato (gli artt. 117-120 del Trattato sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE - 143 CE) deve essere interpretato nel senso che enti quali le casse mutue per le pensioni di diritto tedesco («Pensionskassen»), incaricate di erogare prestazioni di un regime pensionistico aziendale, sono tenuti a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, anche se i lavoratori vittime di una discriminazione basata sul sesso hanno nei confronti dei loro debitori diretti vale a dire i datori di lavoro in quanto parti dei contratti di lavoro, un diritto protetto in caso di insolvenza, che esclude qualsiasi discriminazione.

Il fatto che, nella sua posizione di ente assicurativo, una cassa mutua di diritto tedesco sia assoggettata al diritto delle assicurazioni - e, quindi, al principio autonomo di parità di trattamento vigente in tale diritto - e che l'aumento del volume dei suoi obblighi in materia assicurativa a seguito dell'applicazione dell'art. 119 del Trattato possa dare luogo a misure dirette a coprire tale aumento, tra le quali potrebbe eventualmente figurare l'aumento dei contributi per tutti i dipendenti iscritti, è una questione che deve essere risolta dal diritto nazionale. In ogni caso, l'esistenza di siffatto problema non può inficiare l'obbligo delle casse mutue di diritto tedesco di rispettare il principio della parità di trattamento sancito dall'art. 119, e ciò a prescindere dall'autonomia giuridica di cui esse beneficiano, o anche dalla loro qualità di enti assicurativi.

( v. punti 25, 33 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-379/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesarbeitsgericht (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG

e

Hans Menauer,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalle sig.re F. Macken, presidente di sezione, N. Colneric, e dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e V. Skouris (relatore), giudici,

avvocato generale: A. Tizzano

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG, dall'avv. J. Bornheimer, Rechtsanwalt;

- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing e dalla sig.ra B. Muttelsee-Schön, in qualità di agenti;

- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H. Michard e dal sig. C. Ladenburger, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 marzo 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 23 marzo 1999, pervenuta in cancelleria il 7 ottobre seguente, il Bundesarbeitsgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE).

2 Tale questione è sorta nell'ambito di una lite che oppone la Pensionskasse für die Angestellten der Barmer Ersatzkasse VVaG (cassa mutua degli impiegati della Barmer Ersatzkasse; in prosieguo: la «cassa mutua di cui trattasi nella causa principale») al sig. Menauer circa la questione se il sig. Menauer abbia diritto ad una pensione di vedovo e se la cassa di cui trattasi nella causa principale debba garantire tale diritto.

Lo sfondo normativo

La normativa comunitaria

3 L'art. 119 del Trattato sancisce il principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

4 Il secondo comma di tale articolo dispone quanto segue:

«Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo».

La normativa nazionale

Il Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung (legge tedesca per il miglioramento delle prestazioni aziendali di vecchiaia; in prosieguo: il «BetrAVG»)

5 Dal fascicolo di causa risulta che nella Repubblica federale di Germania le prestazioni relative alle pensioni aziendali di vecchiaia complementari possono essere corrisposte secondo modalità diverse. Il datore di lavoro può, da un lato, corrispondere direttamente le prestazioni a suo carico in base al suo regime pensionistico aziendale. Dall'altro, egli può far corrispondere le dette prestazioni da un organo esterno. Egli non fornisce in questo caso alcuna prestazione, ma vi provvede in modo indiretto, mediante una «Direktversicherung», vale a dire un'assicurazione sulla vita stipulata dal datore di lavoro a favore del dipendente, o mediante una «Unterstützungskasse», cioè una cassa mutua previdenziale, oppure mediante una «Pensionskasse», cioè una cassa mutua per le pensioni incaricata dal datore di lavoro di gestire il suo regime pensionistico aziendale.

6 In quest'ultima ipotesi, l'art. 1, n. 3, del BetrAVG prevede che la cassa mutua per le pensioni è un organo previdenziale e assistenziale avente personalità giuridica, che accorda un diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa superstiti.

7 Secondo il giudice a quo, qualora le condizioni assicurative previste negli statuti della cassa mutua per le pensioni di cui trattasi non sono sufficienti a soddisfare l'obbligo al quale il datore di lavoro si è vincolato in materia di previdenza in base al contratto di lavoro, un datore di lavoro deve, esso stesso, colmare la lacuna esistente: si tratta in questo caso di un vincolo in materia previdenziale, fondato sul principio della parità di trattamento ai sensi dell'art. 1, n. 1, quarta frase, del BetrAVG.

8 Il diritto che ne discende per il lavoratore nei confronti del suo datore di lavoro è tutelato contro l'insolvenza di quest'ultimo, conformemente all'art. 7 del BetrAVG.

Lo statuto della cassa mutua di cui trattasi nella causa principale

9 L'art. 11 dello statuto della cassa mutua di cui trattasi nella causa principale, intitolato «Tipi di prestazione», prevede, al suo punto 2, lett. a):

«Agli iscritti al regime che cessino il rapporto di lavoro con la Barmer Ersatzkasse per il verificarsi di uno dei rischi previsti dal regime previdenziale sono erogate, a titolo di prestazioni (...):

(...)

2. pensioni di reversibilità una volta cessata l'erogazione agli iscritti di pensioni o di stipendi:

a) pensione vedovile alla vedova dell'iscritto deceduto. La pensione vedovile è versata al marito, in seguito al decesso della moglie iscritta al regime, qualora la moglie deceduta abbia prevalentemente provveduto al sostentamento della propria famiglia».

La controversia della causa principale e la questione pregiudiziale

10 La moglie del sig. Menauer era dipendente della Barmer Ersatzkasse (cassa mutua di assicurazione malattia di diritto privato Barmer) in Straubing (Repubblica federale di Germania) dal 1° settembre 1956 fino alla data del suo decesso, avvenuto il 12 novembre 1993. Il contratto di lavoro della sig.ra Menauer era disciplinato, ai sensi di una delle sue clausole, dall'Ersatzkassentarifsvertrag (contratto collettivo delle casse mutue di assicurazione malattia di diritto privato; in prosieguo: l'«EKTV»).

11 Secondo le disposizioni dell'EKTV, la Barmer Ersatzkasse è obbligata a garantire ai suoi dipendenti, uomini e donne, prestazioni di un regime pensionistico aziendale. Tali prestazioni consistono in una pensione di vecchiaia, dovuta dalla stessa Barmer Ersatzkasse, ed in una pensione complementare, versata dalla cassa mutua di cui trattasi nella causa principale ai dipendenti della Barmer Ersatzkasse, uomini e donne, che vi sono iscritti. Ai sensi dell'EKTV, la Barmer Ersatzkasse è obbligata ad assumere a suo carico i contributi per la cassa mutua per conto dei suoi dipendenti, uomini e donne. La moglie defunta del sig. Menauer è stata iscritta alla cassa mutua di cui trattasi durante l'intero periodo del suo contratto di lavoro.

12 Il sig. Menauer ha citato in giudizio la Barmer Ersatzkasse e la cassa mutua in parola dinanzi all'Arbeitsgericht per vederli condannati a versargli una pensione vedovile. L'Arbeitsgericht ha accolto tale richiesta nei confronti della cassa mutua e l'ha respinta rispetto alla Barmer Ersatzkasse. La cassa mutua ha interposto appello dinanzi al Landesarbeitsgericht. Poiché il sig. Menauer non ha proposto appello, la sua domanda nei confronti della Barmer Ersatzkasse è stata definitivamente respinta. Il Landesarbeitsgericht ha respinto l'appello della cassa mutua. Quest'ultima ha quindi proposto un ricorso in «Revision» dinanzi al Bundesarbeitsgericht per ottenere l'annullamento e la riforma delle decisioni delle istanze inferiori, nonché il rigetto della richiesta del sig. Menauer.

13 Il sig. Menauer ha fatto valere che il requisito supplementare al quale l'art. 11 dello statuto della cassa mutua subordina il versamento di una pensione vedovile è incompatibile col principio di parità di trattamento ed è pertanto invalido. Egli sostiene di aver diritto alla stessa pensione di reversibilità di cui godrebbe la vedova di un ex dipendente della Barmer Ersatzkasse. Ritiene pertanto che sorga la responsabilità della cassa mutua, nella sua qualità di organismo incaricato dalla Barmer Ersatzkasse di gestire il proprio regime pensionistico aziendale.

14 Nell'ordinanza di rinvio il Bundesarbeitsgericht constata in particolare che il diritto ad una pensione di reversibilità fatto valere dal sig. Menauer rappresenta un altro vantaggio ai sensi dell'art. 119 del Trattato e che l'art. 11, n. 2, lett. a), dello statuto della cassa mutua è in contrasto con tale disposizione del Trattato. Esso si chiede tuttavia se il sig. Menauer possa far valere il proprio diritto nei confronti della cassa mutua. A tal proposito, segnala che l'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 119 del Trattato alle casse pensionistiche condurrebbe a gravi incoerenze e a incongruenze nell'ordinamento giuridico tedesco, senza che esse siano necessarie ai fini della tutela dei lavoratori nei confronti di qualsiasi discriminazione basata sul sesso.

15 Il Bundesarbeitsgericht sottolinea in particolare quanto segue:

- secondo il diritto del lavoro tedesco, il datore di lavoro resta debitore delle prestazioni alle quali ha diritto il lavoratore, compreso il caso, come quello di specie, in cui lo statuto della cassa viola il divieto di discriminazione. Pertanto, egli deve colmare la lacuna esistente fornendo le prestazioni di cui trattasi, senza che gli sia lecito sottrarsi a tale obbligo. Inoltre, il lavoratore è tutelato contro l'insolvenza del datore di lavoro;

- alla luce di tali considerazioni, nonostante il fatto che, ai sensi dell'art. 1, n. 3, del BetrAVG, le casse mutue per le pensioni assumano a loro carico, in quanto assicuratori, taluni rischi previdenziali e assistenziali, la dottrina tedesca nega prevalentemente l'esistenza di un'autonoma responsabilità di una cassa mutua di adempiere gli obblighi derivanti, in diritto del lavoro, dal principio della parità di trattamento. Al riguardo, si sottolinea che, oltre alla sua autonomia giuridica, una cassa mutua per le pensioni è assoggettata al regime di sorveglianza delle assicurazioni ed al diritto delle assicurazioni; ora, il principio autonomo di parità di trattamento vigente in tale diritto imporrebbe, a parità di contributi versati, l'erogazione di uguali prestazioni assicurative. In caso di aumento del volume degli obblighi di una cassa mutua per le pensioni in materia assicurativa, quale fissato nelle disposizioni del suo statuto, la cassa sarebbe tenuta a procedere ad un aumento dei contributi, che, qualora il datore di lavoro non abbia assunto a suo esclusivo carico il versamento dei contributi per i suoi dipendenti, graverebbe non sul datore di lavoro debitore delle prestazioni, bensì sulla comunità dei dipendenti iscritti.

16 Tuttavia, considerata la giurisprudenza della Corte (sentenze 28 settembre 1994, causa C-200/91, Coloroll Pension Trustees, Racc. pag. I-4389, e causa C-128/93, Fisscher, Racc. pag. I-4583), il Bundesarbeitsgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale seguente:

«Se l'art. 119 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che le casse mutue per le pensioni devono essere considerate alla stregua di datori di lavoro e sono tenute a rispettare la parità di trattamento tra uomini e donne con riguardo alle prestazioni relative a pensioni integrative aziendali di vecchiaia, ancorché ai lavoratori sfavoriti spetti, a carico dei soggetti direttamente tenuti ad erogare loro le dette prestazioni previdenziali, cioè i datori di lavoro quali controparti dei loro contratti di lavoro, un diritto protetto dal rischio di insolvenza e tale da escludere le discriminazioni».

Sulla questione pregiudiziale

17 Si deve rammentare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza costante, una pensione di anzianità versata nell'ambito di un regime aziendale di pensioni creato mediante contrattazione collettiva rappresenta un vantaggio corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'attività lavorativa di quest'ultimo e rientra, pertanto, nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato, che sostituisca il regime legale, ovvero sia di natura complementare (v., in particolare, sentenze 13 maggio 1986, causa 170/84, Bilka, Racc. pag. 1607, punti 20 e 22; 17 maggio 1990, causa C-262/88, Barber, Racc. pag. I-1889, punto 28, e 14 dicembre 1993, causa C-110/91, Moroni, Racc. pag. I-6591, punto 15).

18 La Corte ha altresì ammesso che una pensione di reversibilità prevista da siffatto regime rientra nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato. Essa ha precisato al riguardo che la circostanza che la suddetta pensione, per definizione, non sia corrisposta al lavoratore, ma al coniuge superstite, non è tale da infirmare questa interpretazione, in quanto tale prestazione è un vantaggio che trae origine dall'iscrizione al regime del coniuge del superstite, di modo che la pensione spetta a quest'ultimo nell'ambito del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro e il suddetto coniuge e gli è corrisposta in conseguenza dell'attività lavorativa svolta da quest'ultimo (v. sentenze 6 ottobre 1993, causa C-109/91, Ten Oever, Racc. pag. I-4879, punti 12 e 13; Coloroll Pension Trustees, già citata, punto 18, e 17 aprile 1997, causa C-147/95, Evrenopoulos, Racc. pag. I-2057, punto 22).

19 Ne discende che il coniuge superstite del lavoratore defunto può far valere l'art. 119 del Trattato CE per far riconoscere il principio e la portata del suo diritto al versamento di una pensione di reversibilità (v., in tal senso, sentenza Coloroll Pension Trustees, già citata, punto 19).

20 Per quanto riguarda la questione se il coniuge superstite possa far valere tale articolo nei confronti di un organismo esterno, quale una cassa mutua per le pensioni di diritto tedesco («Pensionskasse»), cui il datore di lavoro ha affidato il versamento delle prestazioni di cui trattasi e che è giuridicamente autonoma, occorre rammentare che, secondo le sentenze Barber e Coloroll Pension Trustees, l'applicabilità dell'art. 119 del Trattato ad un regime pensionistico aziendale non è inficiata dalla circostanza che tale regime è costituito sotto forma di trust e gestito da trustee che godono di una formale autonomia nei confronti del datore di lavoro, giacché all'art. 119 sono considerati parimenti i vantaggi pagati dal datore di lavoro in modo indiretto (v. sentenze Barber, punti 28 e 29, e Coloroll Pension Trustees, punto 20).

21 La Corte ha altresì dichiarato che i trustee, benché estranei al rapporto di lavoro, sono chiamati ad erogare prestazioni che non perdono per questo il loro carattere di retribuzione ai sensi dell'art. 119 e che sono pertanto tenuti a fare tutto quanto rientra nelle loro competenze per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in materia (sentenza Coloroll Pension Trustees, già citata, punto 22).

22 Al punto 31 della sentenza Fisscher, la Corte ha svolto la stessa analisi per quanto riguarda gli amministratori di un regime pensionistico aziendale di diritto olandese estranei, come i trustee, al rapporto di lavoro.

23 Da quanto precede risulta che, essendo chiamati ad erogare prestazioni che rappresentano una retribuzione ai sensi dell'art. 119 del Trattato, i soggetti incaricati della gestione di un regime pensionistico aziendale sono obbligati a rispettare il principio di parità di trattamento sancito da tale disposizione, quale che sia la loro forma giuridica o il modo in cui essi sono incaricati della gestione del detto regime pensionistico.

24 Tale considerazione vale altresì per le casse mutue per le pensioni di diritto tedesco, come quella di cui trattasi nella causa principale. Infatti, poiché sono incaricate della gestione di regimi pensionistici aziendali e sono chiamate ad erogare ai lavoratori iscritti ed ai loro aventi causa le prestazioni che, come si è sottolineato ai punti 17 e 18 della presente sentenza, rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 119 del Trattato, esse sono obbligate a rispettare il principio della parità di trattamento sancito da tale disposizione, a prescindere al riguardo dall'autonomia giuridica di cui esse beneficiano, o anche dalla loro qualità di enti assicurativi.

25 In particolare, il fatto che, nella sua posizione di ente assicurativo, una cassa mutua per le pensioni di diritto tedesco sia assoggettata al diritto delle assicurazioni, e, quindi, al principio autonomo di parità di trattamento vigente in tale diritto, e che l'aumento del volume dei suoi obblighi in materia assicurativa a seguito dell'applicazione dell'art. 119 del Trattato possa dare luogo a misure dirette a coprire tale aumento, tra le quali potrebbe eventualmente figurare l'aumento dei contributi per tutti i dipendenti iscritti, è una questione che deve essere risolta dal giudice nazionale. In ogni caso, l'esistenza di siffatto problema non può inficiare la considerazione effettuata al punto precedente.

26 Infatti, come ha constatato la Corte ai punti 42 e 43 della sentenza Coloroll Pension Trustees, nel caso di un regime pensionistico aziendale costituito in forma di trust, il fatto che l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni si scontri con difficoltà conseguenti all'insufficienza dei fondi gestiti dai trustee è un problema che dipende dal diritto nazionale. Pertanto, gli eventuali problemi conseguenti all'insufficienza di tali fondi ai fini della parificazione delle prestazioni devono essere disciplinati in base al diritto nazionale alla luce del principio della parità di retribuzioni e non possono, in particolare, incidere sulla considerazione, svolta al punto 24 della sentenza Coloroll Pension Trustees, secondo cui l'efficacia diretta dell'art. 119 del Trattato può essere fatta valere sia dai lavoratori sia dai loro aventi causa nei confronti dei trustee di un regime pensionistico aziendale, i quali sono tenuti all'osservanza del principio della parità di trattamento nell'ambito delle loro competenze e dei loro obblighi.

27 La stessa considerazione vale quanto a problemi analoghi di insufficienza dei fondi ai quali dovrebbe far fronte, a causa delle peculiarità del diritto tedesco delle assicurazioni, una cassa mutua per le pensioni di diritto tedesco tenuta ad applicare l'art. 119 del Trattato.

28 Occorre inoltre esaminare se l'obbligo di rispettare l'art. 119 del Trattato gravi altresì su un ente quale una cassa mutua per le pensioni di diritto tedesco qualora i lavoratori vittime di un trattamento discriminatorio basato sul sesso da parte di tale ente, o i loro aventi causa, possano rivolgersi al datore di lavoro, il quale, secondo la normativa nazionale, resta il debitore principale delle prestazioni erogate dal detto ente, dato che essi godono a tal fine di un diritto tutelato in caso di insolvenza del datore di lavoro, che esclude qualsiasi discriminazione.

29 A tale proposito, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'effetto utile dell'art. 119 del Trattato sarebbe notevolmente ridotto e verrebbe ad arrecarsi grave pregiudizio alla tutela giuridica che richiede un'effettiva parità qualora un lavoratore o i suoi aventi causa potessero far valere questa disposizione soltanto nei confronti del datore di lavoro, restando esclusi i soggetti espressamente incaricati di adempiere le obbligazioni di quest'ultimo (v., in tal senso, sentenze Coloroll Pension Trustees, punto 23, e Fisscher, punto 31).

30 Contrariamente ai dubbi espressi in merito dal giudice a quo, tale considerazione resta valida anche nel caso in cui, secondo il diritto nazionale, i lavoratori vittime di una discriminazione basata sul sesso, o i loro aventi causa, godano di una tutela giuridica completa nei confronti del loro datore di lavoro. L'effetto utile dell'art. 119 del Trattato esige che qualsiasi soggetto chiamato ad erogare prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione di tale disposizione sia tenuto a rispettarla. Il costringere il lavoratore o i suoi aventi causa a rivolgersi esclusivamente al datore di lavoro, e non all'ente incaricato di erogare le prestazioni, equivarrebbe a limitare il novero dei soggetti nei confronti dei quali il lavoratore interessato o i suoi aventi causa possono far valere i loro diritti.

31 Ora, siffatta limitazione diminuirebbe l'effetto utile dell'art. 119 del Trattato. Per di più, essa sarebbe tanto più incompatibile con quest'ultimo, in quanto la discriminazione di cui trattasi può risultare, come nella causa a qua, dallo statuto dell'ente incaricato di erogare le prestazioni e che, pertanto, appare, in particolare ad un avente causa, il debitore normale della prestazione considerata.

32 Ne discende che l'applicabilità dell'art. 119 del Trattato CE alle casse mutue per le pensioni di diritto tedesco è necessaria per garantire una tutela giuridica completa ed uniforme ai lavoratori vittime di una discriminazione basata sul sesso o, eventualmente, ai loro aventi causa.

33 Considerato quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata come segue: l'art. 119 del Trattato deve essere interpretato nel senso che enti come le casse mutue per le pensioni di diritto tedesco («Pensionskassen»), incaricate di erogare prestazioni di un regime pensionistico aziendale, sono tenuti a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, anche se i lavoratori vittime di una discriminazione basata sul sesso hanno nei confronti dei loro debitori diretti, vale a dire i datori di lavoro in quanto parti dei contratti di lavoro, un diritto protetto in caso di insolvenza, che esclude qualsiasi discriminazione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

34 Le spese sostenute dai governi tedesco e olandese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesarbeitsgericht con ordinanza 23 marzo 1999, dichiara:

L'art. 119 del Trattato CE (gli artt. 117-120 del Trattato CE sono stati sostituiti dagli artt. 136 CE-143 CE) deve essere interpretato nel senso che enti quali le casse mutue per le pensioni di diritto tedesco («Pensionskassen»), incaricate di erogare prestazioni di un regime pensionistico aziendale, sono tenuti a garantire la parità di trattamento tra uomini e donne, anche se i lavoratori vittime di una discriminazione basata sul sesso hanno nei confronti dei loro debitori diretti, vale a dire i datori di lavoro in quanto parti dei contratti di lavoro, un diritto protetto in caso di insolvenza, che esclude qualsiasi discriminazione.

Top