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Document 61999CJ0277

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2002.
Doris Kaske contro Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgerichtshof - Austria.
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione contro la disoccupazione - Sostituzione delle convenzioni previdenziali stipulate fra Stati membri con il regolamento (CEE) n. 1408/71 - Mantenimento dei vantaggi garantiti anteriormente dall'azione congiunta della normativa nazionale e delle convenzioni - Libertà di circolazione dei lavoratori.
Causa C-277/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-01261

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:74

61999J0277

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 5 febbraio 2002. - Doris Kaske contro Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Verwaltungsgerichtshof - Austria. - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione contro la disoccupazione - Sostituzione delle convenzioni previdenziali stipulate fra Stati membri con il regolamento (CEE) n. 1408/71 - Mantenimento dei vantaggi garantiti anteriormente dall'azione congiunta della normativa nazionale e delle convenzioni - Libertà di circolazione dei lavoratori. - Causa C-277/99.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-01261


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche proposte in un contesto che esclude una soluzione utile - Questioni senza alcuna relazione con l'oggetto della causa principale

(Art. 234 CE)

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Sostituzione alle convenzioni concluse fra Stati membri in materia di previdenza sociale - Limite - Mantenimento, a vantaggio di un lavoratore che abbia esercitato il proprio diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 e dell'applicabilità del Trattato nel suo Stato d'origine, delle disposizioni di una convenzione bilaterale in materia di assicurazione contro la disoccupazione - Modalità

[Trattato CE, artt. 48, n. 2, e 51 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39, n. 2, CE, e 42 CE); regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 6 e 7]

3. Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Parità di trattamento - Normativa di uno Stato membro che, riguardo ai presupposti per beneficiare di un sussidio di disoccupazione, privilegia i lavoratori che hanno soggiornato per un determinato periodo nel territorio di detto Stato - Incompatibilità

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

Massima


1. Nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.

Tuttavia, in ipotesi eccezionali, spetta alla Corte esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. La Corte può rifiutarsi di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.

( v. punti 18-19 )

2. I principi affermati dalla Corte nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, che consentono di disapplicare le disposizioni del regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, per continuare ad applicare al lavoratore cittadino di uno Stato membro una convenzione bilaterale cui tale regolamento di regola si è sostituito, valgono anche qualora tale lavoratore abbia esercitato il diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore del detto regolamento e prima che il Trattato fosse vigente nel suo Stato membro di origine.

Se i periodi assicurativi o lavorativi che conferiscono al lavoratore cittadino di uno Stato membro il diritto al sussidio di disoccupazione da lui richiesto hanno cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, la sua situazione dev'essere valutata tenendo conto delle disposizioni della convenzione bilaterale per tutto il periodo durante il quale egli ha esercitato il suo diritto di libera circolazione e prendendo in considerazione l'insieme dei periodi assicurativi o lavorativi da lui maturati, senza distinguere se tali periodi siano precedenti o successivi all'entrata in vigore del Trattato e del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro di origine del lavoratore. Se, per contro, dopo essersi avvalso di tutti i diritti che traeva dalla convenzione, l'interessato esercita nuovamente il suo diritto alla libera circolazione e se matura nuovi periodi assicurativi o lavorativi collocati esclusivamente dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, la sua nuova situazione è disciplinata da questo regolamento.

( v. punti 28, 35, dispositivo 1-2 )

3. Un diritto nazionale può stabilire norme più favorevoli di quelle del diritto comunitario purché esse rispettino i principi di detto diritto. La normativa di uno Stato membro che, riguardo ai presupposti per beneficiare di un sussidio di disoccupazione, privilegi i lavoratori che hanno soggiornato quindici anni nel territorio di detto Stato membro prima della loro ultima occupazione all'estero è incompatibile con l'art. 48 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE).

( v. punto 39, dispositivo 3 )

Parti


Nel procedimento C-277/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Doris Kaske

e

Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien,

domanda vertente sulla possibilità di applicare la convenzione relativa all'assicurazione contro la disoccupazione stipulata fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria concernente le prestazioni di disoccupazione in luogo degli artt. 3, 6, 67 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), mediante trasposizione alle prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione dei principi affermati nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I-323), e vertente, inoltre, sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la sig.ra Kaske, dall'avv. F.-C. Sladek, Rechtsanwalt;

- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;

- per il governo spagnolo, dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente;

- per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e S. Pizarro, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. P. Hillenkamp e G. Braun, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 ottobre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 29 giugno 1999, pervenuta in cancelleria il 26 luglio seguente, il Verwaltungsgerichtshof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali sulla possibilità di applicare la convenzione relativa all'assicurazione contro la disoccupazione stipulata fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria (in prosieguo: la «convenzione austro-tedesca») in luogo degli artt. 3, 6, 67 e 71 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), mediante trasposizione alle prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione dei principi affermati nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt (Racc. pag. I-323), e vertente, inoltre, sull'interpretazione degli artt. 48 e 51 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 42 CE).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito del ricorso proposto dalla sig.ra Kaske contro la decisione 28 novembre 1996 con la quale la Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Wien (Ufficio regionale del lavoro e dell'occupazione di Vienna; in prosieguo: l'«Ufficio»), conformemente ad una risoluzione dell'Ausschuss für Leistungsangelegenheiten (commissione competente in materia di prestazioni), ha respinto la sua domanda diretta al versamento di un sussidio di disoccupazione in base all'art. 14, n. 5, dell'Arbeitslosenversicherungsgesetz (legge relativa all'assicurazione contro la disoccupazione; in prosieguo: l'«AlVG»).

Normativa comunitaria

3 Il regolamento n. 1408/71 è entrato in vigore nei confronti della Repubblica d'Austria sin dall'adesione di quest'ultima allo Spazio economico europeo, vale a dire il 1° gennaio 1994.

4 L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 recita:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

5 L'art. 6, lett. a), del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«Nel quadro del campo di applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alle materie del presente regolamento, quest'ultimo si sostituisce, fatte salve le disposizioni degli articoli 7, 8 e 46, paragrafo 4, qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli:

a) esclusivamente due o più Stati membri».

6 L'art. 67 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione», recita:

«1. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica, a condizione tuttavia che i periodi di occupazione venissero considerati come periodi di assicurazione se fossero stati maturati sotto tale legislazione.

2. L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi di occupazione compiuti sotto la legislazione ch'essa applica.

3. Salvo i casi previsti all'articolo 71, paragrafo 1, lettere a) ii) e b) ii), l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 è subordinata alla condizione che l'interessato abbia compiuto da ultimo

- nel caso del paragrafo 1, periodi di assicurazione,

- nel caso del paragrafo 2, periodi di occupazione

secondo le disposizioni della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.

4. Quando la durata dell'erogazione delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione o di occupazione, sono applicabili, secondo il caso, le disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2».

7 L'art. 71, n. 1, lett. b), ii), del regolamento n. 1408/71 così dispone:

«Il disoccupato che, durante la sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

(...)

b) (...)

ii) un lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero, che è in disoccupazione completa e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro nel territorio dello Stato membro in cui risiede o che ritorna in tale territorio, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione; queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima. Tuttavia, se il lavoratore è stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente dello Stato membro alla cui legislazione è stato soggetto da ultimo, beneficia delle prestazioni in conformità delle disposizioni dell'articolo 69. Il beneficio delle prestazioni della legislazione dello Stato in cui il lavoratore risiede viene sospeso durante il periodo in cui il disoccupato può pretendere, ai sensi dell'articolo 69, le prestazioni della legislazione alla quale è stato soggetto da ultimo».

Diritto nazionale

8 L'art. 14 dell'AlVG recita:

«Acquisizione del diritto

1. Il diritto al sussidio di disoccupazione sorge per la prima volta quando il soggetto disoccupato abbia complessivamente compiuto, nel corso degli ultimi 24 mesi precedenti la richiesta del sussidio (periodo di riferimento), 52 settimane di attività lavorativa sul territorio nazionale soggette all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro i rischi di disoccupazione.

(...)

5. I periodi di occupazione o di assicurazione maturati all'estero devono essere presi in considerazione per l'acquisizione del diritto, ove ciò risulti disciplinato da convenzioni internazionali o da trattati internazionali. Ai fini del computo dei periodi di occupazione o di assicurazione maturati all'estero non occorre che il compimento di un periodo minimo di occupazione sul territorio nazionale anteriormente alla richiesta del sussidio di disoccupazione quando il soggetto disoccupato:

1. abbia risieduto o soggiornato abitualmente in Austria, anteriormente all'ultima occupazione all'estero, per un periodo complessivo minimo di 15 anni, ovvero

2. si sia trasferito in Austria ai fini del ricongiungimento familiare ed il coniuge ivi vivente abbia risieduto o soggiornato abitualmente in Austria per un periodo complessivo minimo di 15 anni

a condizione che, in entrambi i casi, si dichiari disoccupato in Austria entro il termine di tre mesi successivi alla fine dell'occupazione o dell'obbligo di assicurazione all'estero.

6. Per determinare l'acquisizione del diritto, i periodi menzionati agli artt. 4 e 5 sono presi in considerazione una sola volta».

Convenzione austro-tedesca

9 La convenzione austro-tedesca è entrata in vigore il 1° ottobre 1979 ed è tuttora applicabile. L'art. 7 di detta convenzione così dispone:

«Computo dei periodi dei occupazione con obbligo di contribuzione compiuti in base alla normativa dell'altro Stato contraente

(1) I periodi di occupazione con contribuzione obbligatoria compiuti in base alla normativa dell'altro Stato contraente verranno presi in considerazione ai fini della verifica della sussistenza del periodo minimo per la maturazione del diritto al sussidio nonché ai fini della determinazione della durata del percepimento del sussidio, a condizione che il richiedente sia cittadino dello Stato contraente in cui viene fatto valere il diritto al sussidio e risieda abitualmente nel territorio del medesimo. Ciò vale anche nel caso in cui il richiedente si trasferisca, ai fini del ricongiungimento familiare, nello Stato contraente in cui viene fatto valere il diritto al sussidio ed il coniuge già ivi vivente sia cittadino dello stesso Stato contraente.

(2) Per quanto riguarda gli altri disoccupati, i periodi di occupazione con contribuzione obbligatoria compiuti in base alla normativa dell'altro Stato contraente verranno presi in considerazione solamente a condizione che il disoccupato abbia svolto attività di lavoro dipendente per un periodo minimo di quattro settimane - in assenza di violazione delle disposizioni che disciplinano il lavoro degli stranieri - successivamente all'ultimo ingresso nel territorio dello Stato contraente in cui viene fatto valere il diritto al sussidio».

Causa principale e questioni pregiudiziali

10 La sig.ra Kaske, cittadina tedesca per nascita, ha anche la cittadinanza austriaca dal 1968. Dal 1972 al 31 dicembre 1982 essa ha svolto in Austria attività di lavoro dipendente con assicurazione obbligatoria per pensione, malattia, infortunio e disoccupazione. Nel 1983 si è trasferita in Germania, ove ha svolto attività di lavoro dipendente sino all'aprile del 1995, versando i contributi obbligatori, in particolare per l'assicurazione contro la disoccupazione, e ove ha percepito un sussidio di disoccupazione per il periodo dal 1° maggio 1995 al 14 febbraio 1996. Dal 15 febbraio 1996 al 31 maggio 1996 la ricorrente ha ripreso in detto Stato l'attività lavorativa con l'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione. Essa è ritornata successivamente in Austria, ove in data 12 giugno 1996 ha presentato presso l'Ufficio una domanda per ottenere il sussidio di disoccupazione.

11 L'Ufficio ha respinto la richiesta dell'interessata con decisione 8 agosto 1996, motivando la decisione con il fatto che la sig.ra Kaske ultimamente non aveva svolto un periodo di assicurazione o di occupazione in Austria prima di far valere il suo diritto ad un sussidio di disoccupazione, come prevede l'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71. Di conseguenza, sarebbe stato impossibile cumulare i periodi di assicurazione e/o di occupazione maturati in un altro Stato membro in base a detto regolamento. Tenuto conto di tale impossibilità, non sarebbe stata raggiunta la durata necessaria per poter chiedere il versamento di un sussidio di disoccupazione.

12 La sig.ra Kaske ha presentato contro detta decisione 8 agosto 1996 un reclamo dichiarato infondato dalla decisione dell'Ufficio in data 28 novembre 1996. Nella motivazione della sua decisione, l'amministrazione ha ritenuto che l'interessata non rientrasse nella sfera di applicazione dell'art. 14, n. 1, dell'AlVG, considerato ai fini dell'applicazione dell'art. 67 del regolamento n. 1408/71, in quanto non poteva dimostrare di aver svolto in Austria periodi di occupazione con obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione nei ventiquattro mesi precedenti la domanda. La convenuta nella causa principale ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 14, n. 5, dell'AlVG, dato che la ricorrente non avrebbe né risieduto per quindici anni in Austria prima della maturazione dei periodi assicurativi in Germania né si sarebbe trasferita in Austria ai fini del ricongiungimento familiare. Di conseguenza, i periodi di occupazione compiuti all'estero non avrebbero potuto essere presi in considerazione ai fini dell'acquisizione del diritto a un sussidio di disoccupazione.

13 Il Verwaltungsgerichtshof è stato investito di un ricorso contro detta decisione di diniego il 28 novembre 1996. Considerando che la sig.ra Kaske potrebbe aver diritto al sussidio di disoccupazione se i periodi di occupazione compiuti in Germania fossero computati al fine dell'acquisizione di tale diritto e che essa potrebbe beneficiare di detti periodi se le norme della convenzione austro-tedesca le fossero applicate, ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la cosiddetta "giurisprudenza Rönfeldt" della Corte di giustizia possa essere applicata anche ad una fattispecie in cui una lavoratrice migrante ha esercitato il "diritto di libera circolazione" (o, più precisamente, i suoi effetti anticipati) anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 1408/71, quando peraltro il Trattato CE non era ancora efficace nello Stato d'origine della lavoratrice medesima, vale a dire in un momento in cui essa non poteva invocare, nello Stato di occupazione, gli artt. 39 e seguenti (ex artt. 48 e seguenti) del Trattato CE.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se l'applicazione della giurisprudenza Rönfeldt ai casi in cui le assicurazioni sociali intervengono a copertura della disoccupazione implichi che una lavoratrice migrante possa invocare l'applicabilità di un regime più favorevole - rispetto a quello previsto dal regolamento n. 1408/71 - risultante da una convenzione bilaterale conclusa tra due Stati membri dell'Unione europea (nella specie, dalla convenzione austro-tedesca in materia di assicurazione contro la disoccupazione), per tutto il periodo in cui la lavoratrice stessa si avvalga della libera circolazione ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Trattato CE (ex artt. 48 e seguenti), in particolare, quindi, con riguardo a spettanze fatte valere successivamente al ritorno dallo Stato di occupazione allo Stato d'origine.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

Se tali spettanze debbano essere definite sulla base del - più favorevole - regime previsto dalla convenzione, peraltro solo limitatamente ai periodi di contribuzione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione compiuti sino all'entrata in vigore nello Stato di svolgimento dell'attività lavorativa del regolamento n. 1408/71 (nella specie, sino al 1° gennaio 1994).

4) In caso di risposta negativa ad una delle prime due questioni, ovvero in caso di risposta affermativa alla terza questione:

Se, alla luce del divieto di discriminazioni dettato dall'art. 39 CE (ex art. 48 del Trattato CE), in combinato disposto con l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, sia ammissibile che uno Stato membro assoggetti i periodi assicurativi maturati da un lavoratore in un altro Stato membro ad un regime più favorevole rispetto a quello risultante dal regolamento n. 1408/71 (nella specie, rinuncia al requisito della sussistenza di un'assicurazione immediatamente precedente ai sensi dell'art. 67, n. 3, del regolamento medesimo), subordinando peraltro l'applicabilità di tale regime - esclusa l'ipotesi del ricongiungimento familiare - al presupposto della residenza nel suo territorio per un periodo di 15 anni anteriormente alla maturazione dei periodi assicurativi nell'altro Stato membro».

Sulla prima questione

14 Con la prima questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se i principi affermati dalla Corte nella citata sentenza Rönfeldt, che consentono di disapplicare le disposizioni del regolamento n. 1408/71 per continuare ad applicare al lavoratore cittadino di uno Stato membro una convenzione bilaterale alla quale tale regolamento di regola si è sostituito, valgano anche qualora tale lavoratore abbia esercitato un diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore del detto regolamento e prima che il Trattato sia vigente nel suo Stato membro di origine.

15 Al punto 29 della citata sentenza Rönfeldt, la Corte ha affermato che gli artt. 48 e 51 del Trattato si opponevano alla perdita dei vantaggi previdenziali che discenderebbe, per i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, dall'inapplicabilità, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate nel loro diritto nazionale.

16 Nella causa principale la sig.ra Kaske ha lavorato prima in Austria e poi in Germania prima di essere disoccupata in quest'ultimo Stato. Tornata in Austria immediatamente dopo l'inizio della disoccupazione, essa esige di beneficiare degli assegni di disoccupazione nel suo nuovo paese di residenza facendo valere, in particolare, i periodi lavorativi effettuati in Germania. Afferma che l'applicazione della convenzione austro-tedesca consente di tener conto dei detti periodi in forza della legislazione austriaca sulla disoccupazione dandole diritto al versamento, da parte dell'amministrazione austriaca, dei relativi assegni.

Ricevibilità delle questioni

17 Il governo austriaco sostiene in via principale che il computo dei periodi lavorativi maturati dalla sig.ra Kaske in Germania è irrilevante quanto alla soluzione della causa principale poiché i periodi che possono essere presi in considerazione a partire dalla fine dell'indennità relativa a un precedente periodo di disoccupazione da parte dell'amministrazione tedesca sono complessivamente insufficienti perché essa acquisisca il diritto ad un assegno di disoccupazione tenuto conto dei presupposti di durata di lavoro previsti dall'AlVG. Detto governo fa quindi valere, almeno implicitamente, che la questione se la convenzione austro-tedesca possa essere applicata alla situazione della sig.ra Kaske non presenta alcuna utilità per risolvere la causa principale.

18 Si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, nell'ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate dal giudice nazionale vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenza 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38).

19 La Corte ha anche affermato che, in ipotesi eccezionali, le spetta esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l'effettività o con l'oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenza PreussenElektra, citata, punto 39).

20 Nella fattispecie le questioni sollevate dal giudice a quo vertono sull'interpretazione del diritto comunitario. La valutazione della durata di occupazione necessaria per acquisire il diritto a un sussidio di disoccupazione costituisce una questione di diritto nazionale di cui la Corte non deve occuparsi. Nella causa in esame non ricorre alcuna delle fattispecie menzionate nel punto precedente tali da far dichiarare la questione irricevibile.

21 Ci si deve quindi pronunciare sulle questioni pregiudiziali.

Nel merito

22 Il governo austriaco sostiene che i principi affermati nella precitata sentenza Rönfeldt non sono applicabili alla situazione della sig.ra Kaske per due ragioni. Da un lato, il regolamento n. 1408/71 le sarebbe già stato applicato in quanto essa avrebbe percepito, in base ad esso, una prestazione in Germania per l'indennità relativa ad un primo periodo di disoccupazione. Essa rientrerebbe quindi definitivamente nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, in quanto, se un lavoratore migrante potesse chiedere l'applicazione della norma più vantaggiosa ogni volta che è disoccupato nel corso della sua carriera, ciò creerebbe notevoli difficoltà di gestione. D'altro lato, il governo austriaco osserva che la citata sentenza Rönfeldt è stata emessa in materia di spettanze di pensione, le quali presenterebbero notevoli differenze rispetto alle prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione oggetto della causa principale.

23 Anche il governo spagnolo adduce quest'ultimo argomento. Esso sostiene che, a differenza delle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità, cui il cittadino di uno Stato membro può aver diritto a prescindere dallo Stato membro nel quale si è verificato il fatto generatore, il diritto al sussidio di disoccupazione è subordinato, in forza del regolamento n. 1408/71, alla condizione che l'ultimo periodo assicurativo o lavorativo sia stato maturato nello Stato membro nel quale la prestazione viene chiesta. Lungi dall'essere casuale, tale differenza sarebbe dovuta alla natura stessa dei sussidi di disoccupazione, innegabilmente collegati all'ultimo lavoro svolto e il cui versamento è interrotto da una nuova occupazione.

24 Occorre, in limine, accertare se i principi affermati nella citata sentenza Rönfeldt si applichino alle prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione, poiché la causa principale verte su di esse.

25 Al punto 21 della citata sentenza Rönfeldt la Corte ha considerato che la questione sollevata in detta causa da parte del giudice nazionale doveva intendersi nel senso che essa mirava a far stabilire se la perdita dei vantaggi previdenziali che scaturisce, per i lavoratori interessati, dall'inapplicabilità delle convenzioni stipulate fra gli Stati membri, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, sia compatibile con gli artt. 48 e 51 del Trattato. La soluzione fornita in detta sentenza riguarda di conseguenza l'insieme dei vantaggi previdenziali considerati dal regolamento n. 1408/71, a prescindere dal fatto che le prestazioni siano definitivamente acquisite o che esse indennizzino momentaneamente un assicurato. Al riguardo, va rilevato che i principi affermati nella citata sentenza Rönfeldt riguardano, senz'altro, prestazioni di vecchiaia che, senza alcun dubbio, presentano la caratteristica di essere definitive, ma anche prestazioni d'invalidità che, come le prestazioni contro la disoccupazione, possono essere variabili e persino, in taluni casi, provvisorie (v., in tal senso, sentenze 9 novembre 1995, causa C-475/93, Thévenon, Racc. pag. I-3813, punti 2, 26 e 27, e 9 ottobre 1997, cause riunite da C-31/96 a C-33/96, Naranjo Arjona e a., Racc. pag. I-5501, punti 2 e 29). Non vi è quindi una vera e propria differenza basata sulla loro natura fra queste prestazioni sotto il profilo della qualifica di vantaggio previdenziale datone dalla citata sentenza Rönfeldt.

26 Per quanto riguarda la causa principale, i principi affermati dalla Corte nella citata sentenza Rönfeldt implicano che un cittadino austriaco che avrebbe potuto beneficiare delle disposizioni della convenzione austro-tedesca, firmata prima dell'entrata in vigore, in Austria, del regolamento n. 1408/71, possiede un diritto acquisito al mantenimento dell'applicazione della detta convenzione dopo tale entrata in vigore. In ogni caso, per poter rientrare nella sfera di applicazione di detta convenzione prima dell'entrata in vigore di detto regolamento, occorreva che tale cittadino avesse già svolto un lavoro in Germania.

27 I principi affermati nella citata sentenza Rönfeldt mirano unicamente a perpetuare un diritto acquisito in materia previdenziale e non disciplinato nell'ambito del diritto comunitario alla data in cui il cittadino di uno Stato membro che lo invoca poteva beneficiarne. Pertanto, il fatto che il regolamento n. 1408/71 sia divenuto applicabile nello Stato membro di origine di un cittadino alla data dell'adesione di detto Stato membro alla Comunità europea è irrilevante quanto al suo diritto acquisito a fruire di una regolamentazione bilaterale che poteva essergli applicata soltanto al momento in cui ha esercitato il diritto di libera circolazione. Come del resto sostiene la Commissione, tale soluzione si basa sul principio che l'interessato poteva nutrire un diritto ad un legittimo affidamento nel fatto che avrebbe potuto beneficiare delle disposizioni della convenzione bilaterale.

28 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione nel senso che i principi affermati dalla Corte nella precitata sentenza Rönfeldt, che consentono di disapplicare le disposizioni del regolamento n. 1408/71 per continuare ad applicare al lavoratore cittadino di uno Stato membro una convenzione bilaterale cui tale regolamento di regola si è sostituito, valgono anche qualora tale lavoratore abbia esercitato il diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore del detto regolamento e prima che il Trattato fosse vigente nel suo Stato membro di origine.

Sulla seconda e sulla terza questione

29 Con la seconda e la terza questione il giudice a quo chiede, da un lato, se il diritto acquisito da un cittadino austriaco che gli sia applicata la convenzione austro-tedesca invece del regolamento n. 1408/71 riguardi tutto il periodo durante il quale ha esercitato il suo diritto di libera circolazione e, dall'altro, se tale diritto possa basarsi sull'insieme dei periodi di assicurazione contro la disoccupazione maturati dall'interessato o debba basarsi soltanto sui periodi maturati prima dell'entrata in vigore del detto regolamento in Austria.

30 Come considerato al punto 29 della citata sentenza Rönfeldt e ricordato al punto 15 della presente sentenza, gli artt. 48 e 51 del Trattato ostano alla perdita dei vantaggi previdenziali che discenderebbe, per i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, dall'inapplicabilità, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, delle convenzioni vigenti fra due o più Stati membri ed integrate nel loro diritto nazionale.

31 In altri termini, se, riguardo ad un vantaggio previdenziale, il cittadino di uno Stato membro può beneficiare di una convenzione stipulata fra due Stati membri e se tale convenzione gli è più favorevole di un regolamento comunitario, divenuto successivamente applicabile nei suoi confronti, il diritto che egli trae da detta convenzione gli viene definitivamente attribuito, per cui tutte le limitazioni che gli sarebbero apportate sarebbero in contrasto con il disposto degli artt. 48 e 51 del Trattato.

32 Pertanto, quanto ai sussidi di disoccupazione, una volta che i periodi di assicurazione o lavorativi che costituiscono il fondamento dei diritti del lavoratore sono stati maturati, almeno parzialmente, in un'epoca in cui era applicabile soltanto una convenzione bilaterale, la situazione complessiva del lavoratore dev'essere valutata riguardo alle disposizioni di detta convenzione, se essa gli è favorevole. A questo proposito non si deve distinguere, da un lato, fra i periodi di esercizio del diritto di libera circolazione e, dall'altro, fra i periodi assicurativi o lavorativi a seconda che tali periodi si situino prima o dopo l'entrata in vigore del Trattato e del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro di origine del lavoratore.

33 Per contro, se il fondamento dei diritti di quest'ultimo è del tutto successivo all'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, vale a dire, come osserva il governo austriaco, se egli si è avvalso di tutti i diritti che provenivano da un periodo assicurativo o lavorativo precedente, seguito da un periodo di disoccupazione nel corso del quale un sussidio di disoccupazione gli è stato versato, l'interessato si trova in tal caso in una nuova situazione che va valutata con riguardo alle disposizioni di detto regolamento (citata sentenza Thévenon).

34 Il regolamento n. 1408/71 diviene quindi applicabile soltanto se ci si è interamente avvalsi nel corso del primo periodo di disoccupazione dei diritti acquisiti in forza della convenzione bilaterale. In caso contrario, l'interessato resta soggetto al regime più favorevole della convenzione anche per i periodi successivi.

35 Pertanto, la seconda e la terza questione devono essere risolte nel senso che, se i periodi assicurativi o lavorativi che conferiscono al lavoratore cittadino di uno Stato membro il diritto al sussidio di disoccupazione da lui richiesto hanno cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, la sua situazione dev'essere valutata tenendo conto delle disposizioni della convenzione bilaterale per tutto il periodo durante il quale egli ha esercitato il suo diritto di libera circolazione e prendendo in considerazione l'insieme dei periodi assicurativi o lavorativi da lui maturati, senza distinguere se tali periodi siano precedenti o successivi all'entrata in vigore del Trattato e del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro di origine del lavoratore. Se, per contro, dopo essersi avvalso di tutti i diritti che traeva dalla convenzione, l'interessato esercita nuovamente il suo diritto alla libera circolazione e se matura nuovi periodi assicurativi o lavorativi collocati esclusivamente dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, la sua nuova situazione è disciplinata da questo regolamento.

Sulla quarta questione

36 Con la quarta questione il giudice a quo chiede in sostanza se una disposizione come quella dell'art. 14, n. 5, dell'AlVG, che deroga all'art. 67, n. 3, del regolamento n. 1408/71 prevedendo in due casi, vale a dire un soggiorno di almeno quindici anni in Austria e un ricongiungimento familiare, che la domanda di sussidio di disoccupazione non debba essere necessariamente presentata nell'ultimo Stato membro in cui il lavoratore ha compiuto un periodo assicurativo o lavorativo, ma possa essere presentata in Austria, rispetti il principio di non discriminazione stabilito dall'art. 48 del Trattato.

37 E' giurisprudenza costante che il diritto comunitario non osta a che un diritto nazionale preveda norme più favorevoli dello stesso diritto comunitario se le norme così stabilite sono compatibili con quest'ultimo (v., in tal senso, sentenze 10 dicembre 1969, causa 34/69, Duffy, Racc. pag. 597, punto 9; 6 marzo 1979, causa 100/78, Rossi, Racc. pag. 831, punto 14; 12 giugno 1980, causa 733/79, Laterza, Racc. pag. 1915, punto 8; 9 luglio 1980, causa 807/79, Gravina e a., Racc. pag. 2205, punto 7; Rönfeldt, citata, punto 26, e 7 luglio 1992, causa C-370/90, Singh, Racc. pag. I-4265, punto 23).

38 Nella causa principale, del vantaggio riservato dall'art. 14, n. 5, dell'AlVG ai disoccupati che hanno soggiornato quindici anni in Austria prima del loro ultimo lavoro all'estero fruiscono principalmente i cittadini austriaci stanziali a danno dei cittadini austriaci che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione, nonché della maggior parte dei cittadini degli altri Stati membri. Tale disposizione dev'essere quindi considerata come una restrizione al diritto della libera circolazione e come una discriminazione basata sulla cittadinanza.

39 Pertanto, si deve risolvere la quarta questione nel senso che un diritto nazionale può stabilire norme più favorevoli di quelle del diritto comunitario, purché esse rispettino i principi di detto diritto. La normativa di uno Stato membro che, riguardo ai presupposti per beneficiare di un sussidio di disoccupazione, privilegi i lavoratori che hanno soggiornato quindici anni nel territorio di detto Stato membro prima della loro ultima occupazione all'estero è incompatibile con l'art. 48 del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

40 Le spese sostenute dai governi austriaco, spagnolo e portoghese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof con ordinanza 29 giugno 1999, dichiara:

1) I principi affermati dalla Corte nella sentenza 7 febbraio 1991, causa C-227/89, Rönfeldt, che consentono di disapplicare le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, per continuare ad applicare al lavoratore cittadino di uno Stato membro una convenzione bilaterale cui detto regolamento di regola si è sostituito, valgono anche qualora tale lavoratore abbia esercitato il diritto di libera circolazione prima dell'entrata in vigore del detto regolamento e prima che il Trattato CE fosse vigente nel suo Stato membro di origine.

2) Se i periodi assicurativi o lavorativi che conferiscono al lavoratore cittadino di uno Stato membro il diritto al sussidio di disoccupazione da lui richiesto hanno cominciato a decorrere prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, la sua situazione dev'essere valutata con riguardo alle disposizioni della convenzione bilaterale per tutto il periodo durante il quale egli ha esercitato il suo diritto di libera circolazione e prendendo in considerazione l'insieme dei periodi assicurativi o lavorativi da lui maturati, senza distinguere se tali periodi siano precedenti o successivi all'entrata in vigore del Trattato e del regolamento n. 1408/71 nello Stato membro di origine del lavoratore. Se, per contro, dopo essersi avvalso di tutti i diritti che traeva dalla convenzione, l'interessato esercita nuovamente il suo diritto alla libera circolazione e se matura nuovi periodi assicurativi o lavorativi collocati esclusivamente dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, la sua nuova situazione è disciplinata da questo regolamento.

3) Un diritto nazionale può stabilire norme più favorevoli di quelle del diritto comunitario purché esse rispettino i principi di detto diritto. La normativa di uno Stato membro che, riguardo ai presupposti per beneficiare di un sussidio di disoccupazione, privilegi i lavoratori che hanno soggiornato quindici anni nel territorio di detto Stato membro prima della loro ultima occupazione all'estero è incompatibile con l'art. 48 del Trattato.

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