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Document 61999CJ0263

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 maggio 2001.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto.
    Causa C-263/99.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-04195

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:293

    61999J0263

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 29 maggio 2001. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto. - Causa C-263/99.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-04195


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

    (Art. 226 CE)

    2. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni giustificate dall'interesse generale - Ammissibilità - Presupposti

    [Trattato CE, artt. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e 60 (divenuto art. 50 CE)]

    3. Ricorso per inadempimento - Prova dell'inadempimento - Onere gravante sulla Commissione - Presentazione di elementi che fanno apparire l'inadempimento

    (Art. 226 CE)

    4. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Normativa nazionale che limita l'accesso dei cittadini di altri Stati membri alle attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto - Inammissibilità

    [Trattato CE, artt. 52 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE)]

    Massima


    1. Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 226 CE, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi.

    ( v. punto 12 )

    2. La libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata solo da norme giustificate da ragioni imperative d'interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un'attività nel territorio dello Stato membro destinatario delle prestazioni, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito.

    ( v. punto 23 )

    3. Nell'ambito di un ricorso per inadempimento in forza dell'art. 226 CE, spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento.

    ( v. punto 27 )

    4. Avendo subordinato, sotto pena di sanzioni, l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto alla titolarità di un'autorizzazione amministrativa ed avendo sottoposto il rilascio di quest'ultima alla condizione che i cittadini degli altri Stati membri abbiano la loro residenza nel territorio nazionale e provvedano al deposito di una cauzione, uno Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE).

    ( v. punto 29 e dispositivo )

    Parti


    Nella causa C-263/99,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. A. Aresu e dalla sig.ra M. Patakia, successivamente dalla sig.ra M. Patakia e dal sig. G. Bisogni, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo imposto restrizioni all'esercizio dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE),

    LA CORTE (Sesta Sezione),

    composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, R. Schintgen (relatore), dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. J. N. Cunha Rodrigues, giudici,

    avvocato generale: S. Alber

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 marzo 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 16 luglio 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, avendo imposto restrizioni all'esercizio dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE).

    Contesto normativo nazionale

    2 La legge 8 agosto 1991, n. 264, intitolata «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto» (GURI n. 195 del 21 agosto 1991; in prosieguo: la «legge n. 264/91»), riserva l'esercizio di tale attività agli imprenditori ed alle società che abbiano ottenuto una specifica autorizzazione dall'amministrazione provinciale competente.

    3 L'art. 3 della legge n. 264/91 subordina il conseguimento di tale autorizzazione ad una serie di condizioni, tra le quali, ai sensi del n. 1, lett. a), di tale norma, quella che il titolare dell'impresa sia «cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea residente in Italia».

    4 L'art. 3, n. 4, della legge n. 264/91 subordina il rilascio dell'autorizzazione al deposito, presso l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria di importo da stabilire.

    5 L'art. 8 della detta legge prevede la fissazione di tariffe minime e massime per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

    6 Il successivo art. 9, n. 4, dispone che chiunque eserciti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è passibile di sanzioni amministrative e, se del caso, di sanzioni penali.

    Procedimento precontenzioso

    7 Ritenendo che l'art. 3, n. 1, lett. a), della legge n. 264/91 fosse incompatibile con il principio fondamentale del divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità, sancito, in materia di libertà di stabilimento, dall'art. 52 del Trattato, e che il combinato disposto degli artt. 3, n. 1, lett. a), 4, 8 e 9, n. 4, della stessa legge contrastasse con il principio fondamentale della libera prestazione dei servizi riconosciuto dall'art. 59 del Trattato, la Commissione, con lettera 7 novembre 1995, diffidava il governo italiano intimandogli di presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

    8 Considerando insufficiente la risposta fornita dal governo italiano, il 14 luglio 1997 la Commissione inviava un parere motivato alla Repubblica italiana, nel quale ribadiva le proprie critiche nei confronti della normativa nazionale ed invitava tale Stato membro ad adottare, entro due mesi a decorrere dalla notifica del suddetto parere, i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato.

    9 Non avendo il governo italiano risposto a tale parere motivato, la Commissione ha proposto il presente ricorso, contenente due censure che è opportuno esaminare nell'ordine.

    Quanto alla violazione dell'art. 52 del Trattato

    10 La Commissione ritiene che l'art. 3, n. 1, lett. a), della legge n. 264/91, limitando l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto ai soli cittadini degli altri Stati membri che siano residenti in Italia, comporti una discriminazione in base alla nazionalità, vietata - quanto all'accesso alle attività lavorative non subordinate ed al loro esercizio - dall'art. 52 del Trattato.

    11 Il governo italiano replica che l'art. 35 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, interventi nel settore dei trasporti (GURI n. 294 del 16 dicembre 1999, Supplemento ordinario; in prosieguo: la «legge n. 472/99»), intitolato «Modifiche alla legge 8 agosto 1991, n. 264», ha sostituito, all'art. 3, n. 1, lett. a), della legge n. 264/91, il termine «residente» con «stabilito». Il detto governo fa valere che, anche prima di tale modifica, la nozione di «residenza» utilizzata all'art. 3, n. 1, lett. a), della legge n. 264/91 andava intesa nel senso più ampio di «stabilimento».

    12 A tale proposito, occorre ricordare in primo luogo che, in base ad una costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 16 dicembre 1997, causa C-316/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-7231, punto 14).

    13 In secondo luogo, va rammentato che, ai sensi dell'art. 52, secondo comma, del Trattato, la libertà di stabilimento comporta, per i cittadini di uno Stato membro, «l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio (...) alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini».

    14 Ora, è giocoforza constatare che l'art. 3, n. 1, lett. a), della legge del 1991, nel testo vigente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, imponendo soltanto ai cittadini degli altri Stati membri - ad esclusione dei cittadini italiani - di risiedere nel territorio italiano per poter beneficiare dell'autorizzazione necessaria in Italia per l'accesso all'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto e per l'esercizio della medesima, comportava una discriminazione in base alla nazionalità, vietata ai sensi dell'art. 52 del Trattato.

    15 Pertanto, dato che il governo italiano non ha fatto valere alcuno dei motivi di interesse generale di cui all'art. 56, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 46, n. 1, CE), atto a giustificare tale discriminazione, occorre considerare fondata la censura relativa alla violazione dell'art. 52 del Trattato.

    Quanto alla violazione dell'art. 59 del Trattato

    16 La Commissione sostiene che il requisito della residenza imposto ai cittadini stabiliti negli altri Stati membri contrasta anche con l'art. 59 del Trattato in quanto esso costituisce di fatto la negazione stessa della libera prestazione dei servizi garantita dalla detta norma. Inoltre, le disposizioni della legge n. 264/91 relative al deposito di una cauzione, alla fissazione di tariffe minime e massime e all'irrogazione di sanzioni in caso di esercizio non autorizzato dell'attività di cui trattasi non terrebbero conto del fatto che i prestatori di servizi di altri Stati membri possono, eventualmente, essere assoggettati ad obblighi similari nello Stato membro in cui essi sono stabiliti. Ad ogni modo, tali disposizioni sarebbero sproporzionate rispetto agli obiettivi che esse, secondo il governo italiano, mirano a raggiungere.

    17 La Commissione ne inferisce che le disposizioni di cui agli artt. 3, n. 1, lett. a), 4, 8 e 9, n. 4, della legge n. 264/91, nel loro combinato disposto, sono incompatibili con il principio fondamentale della libera prestazione dei servizi.

    18 Il governo italiano fa valere che, in mancanza di qualsiasi armonizzazione in materia in sede comunitaria, la necessità di un'autorizzazione preventiva per l'esercizio, anche a titolo occasionale, dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto e le condizioni imposte per il rilascio di tale autorizzazione sono giustificate dall'esigenza di verificare che i soggetti interessati siano dotati di idoneità professionale, onestà, correttezza e dispongano di mezzi finanziari. Quanto alle tariffe minime, esse sarebbero necessarie al fine di evitare, nell'interesse dei consumatori, una destabilizzazione del mercato ed un deterioramento della qualità dei servizi offerti.

    19 Peraltro, il governo italiano, dopo aver dichiarato nel controricorso la propria intenzione di sopprimere - nell'ambito dell'iter legislativo sfociato nell'adozione della legge n. 472/99 - la previsione relativa alla fissazione delle tariffe massime di cui all'art. 8 della legge n. 264/91, ha chiarito, nella controreplica, che la detta fissazione dei massimi tariffari, al pari di quella delle tariffe minime, non limitava la libera prestazione dei servizi - fossero questi forniti da cittadini italiani o da cittadini di altri Stati membri - ed era, per giunta, necessaria al fine di evitare una lievitazione dei prezzi.

    20 Per statuire in merito alla fondatezza della seconda censura mossa dalla Commissione, occorre constatare, in primo luogo, che la condizione secondo la quale i cittadini degli altri Stati membri intenzionati ad esercitare in Italia l'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto debbono avere la propria residenza in tale Stato membro è direttamente in contrasto con la libera prestazione dei servizi in quanto rende impossibile la prestazione, in Italia, di servizi da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza 9 marzo 2000, causa C-355/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1221, punto 27).

    21 Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, una normativa nazionale che, sotto pena di sanzioni, subordina l'esercizio di talune prestazioni di servizi sul territorio nazionale da parte di un soggetto stabilito in un altro Stato membro al rilascio di un'autorizzazione amministrativa costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato (v., in particolare, sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 35). Lo stesso vale per i requisiti da soddisfare per il rilascio di tale autorizzazione, come il deposito di una cauzione.

    22 Per quanto riguarda, in secondo luogo, le ragioni invocate dal governo italiano per giustificare tali restrizioni, è sufficiente rilevare come le disposizioni legislative in questione eccedano, in ogni caso, quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, che è quello di garantire l'esistenza, in capo ai soggetti interessati, di taluni requisiti ritenuti indispensabili per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

    23 Infatti, la libera prestazione dei servizi, in quanto principio fondamentale del Trattato, può essere limitata solo da norme giustificate da ragioni imperative d'interesse generale e applicabili a tutte le persone o imprese che esercitino un'attività nel territorio dello Stato membro ospitante, qualora tale interesse non sia tutelato dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro in cui è stabilito (sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 37).

    24 Orbene, richiedendo a tutti i soggetti di soddisfare i medesimi requisiti per ottenere l'autorizzazione amministrativa necessaria ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto, la legge n. 264/91 esclude che si tenga conto degli obblighi cui il prestatore è già assoggettato nello Stato membro nel quale è stabilito (v., in tal senso, sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 38).

    25 In terzo luogo, occorre osservare che la Commissione, nel suo ricorso, non ha sostenuto che l'esistenza di tariffe minime e massime ai fini dell'esercizio dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto comporti, di per sé, restrizioni alla libera prestazione dei servizi, bensì si è limitata ad affermare che la Repubblica italiana, prevedendo all'art. 8 della legge n. 264/91 la fissazione di dette tariffe, non ha tenuto conto delle analoghe condizioni imposte in tale materia negli altri Stati membri.

    26 Tuttavia, è giocoforza constatare che la Commissione non ha chiarito come ed in che misura un prestatore di servizi, ancorché tenuto a rispettare tariffe minime e massime nello Stato membro dove è stabilito, subisca restrizioni alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 59 del Trattato per il fatto di essere obbligato a rispettare analoghe tariffe anche in un altro Stato membro nel quale egli eserciti la propria attività a titolo temporaneo od occasionale.

    27 Ora, nell'ambito di un ricorso per inadempimento in forza dell'art. 226 CE, spetta alla Commissione provare l'asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento (v., segnatamente, sentenza 23 ottobre 1997, causa C-159/94, Commissione/Francia, Racc. pag. I-5815, punto 102).

    28 Di conseguenza, occorre concludere nel senso che la censura attinente alla violazione dell'art. 59 del Trattato è fondata soltanto nella parte in cui si riferisce agli artt. 3, n. 1, lett. a), 4 e 9, n. 4, della legge n. 264/91. Per contro, tale censura deve essere respinta nella parte in cui si riferisce all'art. 8 della detta legge.

    29 Dal complesso delle considerazioni che precedono discende che la Repubblica italiana, avendo subordinato, nell'ambito della legge n. 264/91, sotto pena di sanzioni, l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di circolazione dei mezzi di trasporto alla titolarità di un'autorizzazione amministrativa ed avendo sottoposto il rilascio di quest'ultima alla condizione che i cittadini degli altri Stati membri abbiano la loro residenza in Italia e provvedano al deposito di una cauzione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    30 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta sostanzialmente soccombente, va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La Repubblica italiana, avendo subordinato, nell'ambito della legge 8 agosto 1991, n. 264, intitolata «Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto», sotto pena di sanzioni, l'esercizio di tale attività di consulenza alla titolarità di un'autorizzazione amministrativa ed avendo sottoposto il rilascio di quest'ultima alla condizione che i cittadini degli altri Stati membri abbiano la loro residenza in Italia e provvedano al deposito di una cauzione, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE).

    2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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