EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61999CJ0172

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 gennaio 2001.
Oy Liikenne Ab contro Pekka Liskojärvi e Pentti Juntunen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein oikeus - Finlandia.
Direttiva 77/187/CEE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa - Direttiva 92/50/CEE - Appalti pubblici di servizi - Servizi di trasporto pubblico non marittimo.
Causa C-172/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-00745

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:59

61999J0172

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 gennaio 2001. - Oy Liikenne Ab contro Pekka Liskojärvi e Pentti Juntunen. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Korkein oikeus - Finlandia. - Direttiva 77/187/CEE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa - Direttiva 92/50/CEE - Appalti pubblici di servizi - Servizi di trasporto pubblico non marittimo. - Causa C-172/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00745


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Ambito di applicazione - Ripresa, ad opera di un'impresa, di attività gestite da un'altra impresa in seguito alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di cui alla direttiva 92/50 - Inclusione

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)

2. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimenti di imprese - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Sfera di applicazione - Trasferimento - Nozione - Mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra le due imprese - Inclusione - Ripresa, ad opera di un'impresa, di attività gestite da un'altra impresa senza cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese - Esclusione

(Direttiva del Consiglio 77/187, art. 1, n. 1)

Massima


1. La ripresa, ad opera di un'impresa, di attività di trasporto pubblico non marittimo - come l'esercizio di linee locali regolari di autobus - gestite sino ad allora da un'altra impresa, in seguito alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di cui alla direttiva 92/50 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, può rientrare nella sfera di applicazione materiale della direttiva del Consiglio 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, come definita dall'art. 1, n. 1, della medesima.

( v. punto 25, dispositivo 1 )

2. L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, va interpretato nel senso che tale direttiva è applicabile in assenza di vincolo contrattuale diretto tra due imprese cui un ente morale di diritto pubblico ha successivamente assegnato, in esito ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi istituito in conformità della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, un servizio di trasporto pubblico non marittimo, quale l'esercizio di linee locali regolari di autobus. Tuttavia, in una simile situazione, la direttiva 77/187 non è applicabile in assenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese.

( v. punto 44, dispositivo 2 )

Parti


Nel procedimento C-172/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Korkein oikeus (Finlandia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Oy Liikenne Ab

e

Pekka Liskojärvi,

Pentti Juntunen,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai sigg. C. Gulmann, presidente di sezione, V. Skouris, J.-P. Puissochet (relatore), R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Oy Liikenne Ab, dal sig. O. Rauhamaa;

- per i sigg. Liskojärvi e Juntunen, dal sig. T. Räty;

- per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente;

- per il governo olandese, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;

- per il governo britannico, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra K. Smith, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. D. Gouloussis e E. Paasivirta, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Oy Liikenne Ab, rappresentata dal sig. O. Rauhamaa, dei sigg. Liskojärvi e Juntunen, rappresentati dai sigg. T. Räty e O. Sulkunen, del governo finlandese, rappresentato dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai sigg. P. Hillenkamp, in qualità di agente, e E. Paasivirta, all'udienza del 14 settembre 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 27 aprile 1999, pervenuta in cancelleria il 7 maggio successivo, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra l'impresa di trasporti con autobus Oy Liikenne Ab (in prosieguo: la «Liikenne») e due dei suoi conducenti, i sigg. Liskojärvi e Juntunen, circa il rifiuto di quest'ultima di accordare loro le medesime condizioni di impiego di cui fruivano presso il loro precedente datore di lavoro.

Contesto normativo

3 La direttiva 77/187 si applica, ai sensi dell'art. 1, n. 1, ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. L'art. 1, n. 3, precisa che la direttiva non si applica alle navi marittime.

4 La direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), è diretta, come indica il ventesimo considerando, a migliorare l'accesso dei fornitori di servizi alle procedure di aggiudicazione degli appalti per eliminare pratiche che restringono la concorrenza in generale e limitano, in particolare, la partecipazione di cittadini di altri Stati membri agli appalti.

5 L'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50 definisce gli «appalti pubblici di servizi» contratti a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice. Conformemente all'art. 1, lett. b), sono considerati «amministrazioni aggiudicatrici» lo Stato, gli enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti od organismi di diritto pubblico.

6 L'art. 3, n. 1, della direttiva 92/50 prevede in particolare che, per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni applicano procedure adattate alle disposizioni della presente direttiva. Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, le amministrazioni assicurano la parità di trattamento tra i prestatori di servizi.

7 In forza dell'allegato I A, al quale rinvia l'art. 8, la direttiva 92/50 ricomprende segnatamente i servizi di trasporto terrestre.

Controversia nella causa principale

8 In seguito a una gara d'appalto, la Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (Comunità urbana di cooperazione per la regione della capitale; in prosieguo: la «YTV») ha affidato, per tre anni, l'esercizio di sette linee locali di autobus, fino a quel momento concesse alla società Hakunilan Liikenne Oy (in prosieguo: la «Hakunilan Liikenne»), alla società Liikenne.

9 La Hakunilan Liikenne, che serviva queste linee con ventisei autobus, a quel punto ha licenziato quarantacinque conducenti, di cui trentatré, cioè tutti coloro che si erano candidati, sono stati riassunti dalla Liikenne. Quest'ultima ha assunto anche altri diciotto conducenti. La riassunzione degli ex conducenti della Hakunilan Liikenne è stata effettuata alle condizioni previste dal contratto collettivo nazionale di settore, che sono, nel complesso, meno favorevoli di quelle in vigore presso la Hakunilan Liikenne.

10 Nessuna cessione di veicoli né di altri elementi patrimoniali connessi all'esercizio delle linee di autobus in questione ha accompagnato la successione della Liikenne alla Hakulinan Liikenne. La Liikenne, in attesa della consegna dei ventidue nuovi autobus che aveva ordinato, ha solo preso in affitto, per un periodo di due o tre mesi, due autobus dalla Hakunilan Liikenne ed ha riacquistato da quest'ultima le uniformi di servizio di alcuni dei conducenti passati alle sue dipendenze.

11 I sigg. Liskojärvi e Juntunen sono tra i trentatré conducenti, licenziati dalla Hakunilan Liikenne, che sono stati riassunti dalla Liikenne. Ritenendo che fra le due imprese si fosse verificato un trasferimento di entità economica e di avere, dunque, il diritto di continuare a beneficiare delle condizioni di lavoro in vigore presso il loro precedente datore di lavoro, essi hanno intentato una causa dinanzi al Vantaan käräjäoikeus (tribunale di primo grado di Vantaa) nei confronti della Liikenne. Quest'ultima ha contestato da parte sua che fosse avvenuto un trasferimento siffatto.

12 Con sentenza 17 giugno 1996 il Vantaan käräjäoikeus ha accolto il ricorso dei sigg. Liskojärvi e Juntunen. Poiché lo Helsingin hovioikeus (Corte d'appello di Helsinki) ha respinto, con sentenza 23 ottobre 1997, l'appello presentato contro tale sentenza dalla Liikenne, quest'ultima ha presentato ricorso in cassazione dinanzi al Korkein oikeus.

13 Nell'ordinanza di rinvio il Korkein oikeus osserva che la nozione di trasferimento di stabilimento rimane oscura, in particolare nei casi in cui, come in quello di specie, il trasferimento di attività non si basa su un contratto tra le parti e non è accompagnato dalla cessione di significativi elementi patrimoniali. Tale giudice rileva anche che la presente causa s'inserisce nell'ambito di una gara d'appalto organizzata conformemente alla direttiva 92/50. Orbene, l'applicazione della direttiva 77/187 in un tale contesto, se da un lato protegge i diritti dei lavoratori, può, dall'altro, ostacolare la concorrenza tra imprese e nuocere all'obiettivo di efficacia perseguito dalla direttiva 92/50. Il Korkein oikeus solleva quindi la questione del modo in cui si raccordano le due direttive.

14 Ritenendo che la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, il Korkein oikeus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se vada considerato che sussiste un trasferimento di stabilimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187/CEE in una situazione in cui l'esercizio di linee di autobus sia trasferito da una ad altra impresa di trasporti pubblici in forza della direttiva 92/50/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi».

Sulla questione pregiudiziale

15 Con la sua questione il giudice chiede in sostanza se la ripresa, ad opera di un'impresa, di attività di trasporto pubblico non marittimo - come l'esercizio di linee locali regolari di autobus - gestite sino ad allora da un'altra impresa, in seguito al procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di cui alla direttiva 92/50, può rientrare nella sfera di applicazione materiale della direttiva 77/187, come definita dall'art. 1, n. 1, della medesima.

16 La Liikenne sostiene che la questione sollevata dal Korkein oikeus postula necessariamente una soluzione negativa. In primo luogo, la Hakunilan Liikenne ed essa stessa non avrebbero stretto alcun vincolo contrattuale in occasione dell'aggiudicazione e non si sono accordate su alcun obiettivo di trasferimento di esercizio. Orbene, se la Corte ha ammesso che una cessione può essere effettuata in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo, quale il proprietario o il locatore, la YTV non sarebbe assimilabile ad un terzo siffatto, non essendo proprietaria delle linee di trasporto da essa date in concessione né degli elementi patrimoniali necessari all'esercizio delle medesime. In secondo luogo, una cessione dovrebbe riguardare un'entità economica; una linea o anche un insieme di linee d'autobus non costituirebbe, in tutta evidenza, un'entità siffatta. In terzo luogo, gli elementi patrimoniali della Hakunilan Liikenne necessari all'esercizio delle linee in questione non sarebbero stati ripresi dalla Liikenne. In quarto luogo, i conducenti della Hakunilan Liikenne ripresi dalla Liikenne sarebbero stati assunti a loro domanda da quest'ultima, che però avrebbe potuto reclutare qualsiasi lavoratore avente il diritto di esercitare tale professione. Da ultimo, l'applicazione della direttiva 77/187 alle aggiudicazioni di servizi di trasporti su strada comporterebbe gravi inconvenienti poiché l'impresa che ottiene l'appalto dovrebbe assumere obblighi di cui non ha conoscenza.

17 I sigg. Liskojärvi e Juntunen, i governi finlandese, olandese e del Regno Unito, nonché la Commissione, fanno valere che il criterio decisivo per stabilire l'esistenza di un trasferimento è quello se l'entità economica cui si riferisce l'operazione conservi la propria identità, che risulta in particolare dal proseguimento o dalla ripresa della sua gestione. Sarebbe in proposito irrilevante che il trasferimento avvenga in occasione di un procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici, che non sussista alcun rapporto contrattuale diretto tra il cedente ed il cessionario e che il trasferimento sia il risultato di una decisione unilaterale dei pubblici poteri.

18 I sigg. Liskojärvi e Juntunen ritengono che, alla luce di quanto precede, la questione sollevata dal Korkein oikeus postuli una soluzione positiva. I tre governi che hanno presentato osservazioni ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto CE della Corte di giustizia e la Commissione sostengono, dal canto loro, che spetta al giudice a quo stabilire, sulla base del complesso delle circostanze di fatto caratterizzanti l'operazione di cui alla causa principale, se un trasferimento si sia effettivamente verificato nella fattispecie.

19 Va ricordato che la direttiva 77/187 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare. Il fatto che l'attività svolta da un'entità siffatta sia stata successivamente assegnata a diversi operatori da un ente di diritto pubblico non può escludere l'applicazione della direttiva 77/187 in quanto il trasporto di persone con autobus non rientra nell'esercizio dei pubblici poteri (v., in tal senso, sentenza 10 dicembre 1998, cause riunite C-173/96 e C-247/96, Hidalgo e a., Racc. pag. I-8237, punti 21 e 24).

20 La Corte ha poi dichiarato che la direttiva 77/187 può essere applicata ad una situazione nella quale un ente pubblico, che aveva dato in concessione il proprio servizio di assistenza a domicilio delle persone disabili o aggiudicato l'appalto per la sorveglianza di alcuni suoi locali ad una prima impresa, decide, alla scadenza o in seguito a recesso dal contratto che la vincolava a quest'ultima, di dare in concessione tale servizio o assegnare tale appalto a una seconda impresa (sentenza Hidalgo e a., già citata, punto 34).

21 Tale soluzione non può essere rimessa in discussione per il motivo che l'appalto di trasporti con autobus in questione è stato assegnato in seguito ad un procedimento di aggiudicazione di appalti pubblici istituito in conformità della direttiva 92/50. Infatti, la direttiva 77/187 non prevede alcuna eccezione di tale tipo alla sua sfera di applicazione e, peraltro, la direttiva 92/50 non contiene disposizioni in tal senso. Così la circostanza che un'operazione rientra nella direttiva 92/50 non esclude, di per se stessa, l'applicazione della direttiva 77/187 (v., nel medesimo senso, pareri consultivi della Corte dell'Associazione europea di libero scambio 25 settembre 1996, E-2/95, Eilert Eidesund/Stavanger Catering A/S, Report of the EFTA Court 1° luglio 1995 - 31 dicembre 1996, pag. 1, punto 50, e 14 marzo 1997, E-3/96, Tor Angeir Ask and Others/ABB Offshore Technology AS and Aker OffshorE Partner As, Report of the EFTA Court 1997, pag. 1, punto 33).

22 Il fatto che le disposizioni della direttiva 77/187 possano, all'occorrenza, venire applicate nel contesto di un'operazione rientrante nella direttiva 92/50 non può ritenersi mettere in discussione gli obiettivi di quest'ultima. La direttiva 92/50 non mira affatto a liberare le amministrazioni aggiudicatrici ed i prestatori che propongono i loro servizi per gli appalti in questione dall'insieme delle legislazioni e delle normative applicabili alle attività di cui trattasi, segnatamente nel settore sociale o in quello della sicurezza, di modo che le offerte potrebbero essere formulate senza alcun requisito obbligatorio. La direttiva 92/50 è diretta ad ottenere che, nell'osservanza di dette legislazioni o normative ed alle condizioni da essa dettate, gli operatori fruiscano dell'uguaglianza delle opportunità, in particolare per attuare i loro diritti alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi.

23 In un contesto siffatto, gli operatori conservano il proprio margine di manovra per far valere la concorrenza nei loro rapporti reciproci e presentare offerte differenti. Nel settore dei trasporti pubblici di linea con autobus, essi possono ad esempio agire sul livello degli accessori di cui sono forniti i veicoli, sul loro rendimento in termini di energia e sulle loro prestazioni ecologiche, sull'efficacia dell'organizzazione e sulle modalità di contatto col pubblico nonché, come in ogni impresa, sul margine di beneficio auspicato. L'operatore che presenta un'offerta deve anche essere in grado di valutare se, qualora quest'ultima abbia successo, avrà interesse a riacquistare dall'attuale appaltatore significativi elementi patrimoniali ed a riprendere tutto o parte del suo personale o se sarà obbligato a farlo e se, all'occorrenza, si troverà in una situazione di trasferimento d'impresa ai sensi della direttiva 77/187.

24 Tale valutazione, e quella dei costi derivanti dalle diverse soluzioni possibili, fa parte anch'essa del gioco della concorrenza e non può considerarsi, contrariamente a quanto sostiene la Liikenne, indice di inosservanza del principio di certezza del diritto. Qualunque iniziativa nel settore concorrenziale è infatti soggetta ad un margine d'incertezza con riguardo ad un certo numero di parametri e gli operatori portano la responsabilità di effettuare valutazioni realistiche. Certo, l'impresa che era in precedenza appaltatrice conosce esattamente, al contrario dei suoi concorrenti, i costi da essa sostenuti per assicurare il servizio oggetto dell'appalto; tuttavia, da un lato, tale situazione è inerente al sistema e non può giustificare la disapplicazione delle legislazioni sociali e, dall'altro, tale vantaggio è verosimilmente compensato, nella maggioranza dei casi, dalla maggiore difficoltà di tale impresa a modificare le sue modalità di gestione, onde adattarle alle nuove condizioni del bando di gara, rispetto a concorrenti che presentano un'offerta a partire da una situazione vergine.

25 In primo luogo, occorre quindi risolvere la questione sollevata dal giudice a quo nel senso che la ripresa, ad opera di un'impresa, di attività di trasporto pubblico non marittimo - come l'esercizio di linee locali regolari di autobus - gestite sino ad allora da un'altra impresa, in seguito al procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di cui alla direttiva 92/50, può rientrare nella sfera di applicazione materiale della direttiva 77/187, come definita dall'art. 1, n. 1, della medesima.

26 Tenuto conto della possibile applicazione della direttiva 77/187 a una situazione come quella pendente dinanzi al giudice a quo, occorre in secondo luogo fornire a quest'ultimo gli elementi d'interpretazione necessari affinché esso possa valutare se nel caso di specie si sia verificato un trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, di detta direttiva. Il giudice a quo rileva in proposito che la ripresa delle linee di autobus non poggia su un contratto tra il vecchio ed il nuovo appaltatore e che non è avvenuta tra loro alcuna cessione di significativi elementi patrimoniali.

27 Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (sentenze 18 marzo 1986, causa 24/85, Spijkers, Racc. pag. 1119, punti 11 e 12, e 2 dicembre 1999, causa C-234/98, Allen e a., Racc. pag. I-8643, punto 23).

28 L'assenza di un legame contrattuale tra il cedente ed il cessionario ovvero, come nella specie, tra le due imprese cui sia stato in successione affidato l'esercizio di linee di autobus, ancorché possa costituire indizio quanto all'assenza di un trasferimento ai sensi della direttiva, non può rivestire importanza determinante al riguardo (sentenza 11 marzo 1997, causa C-13/95, Süzen, Racc. pag. I-1259, punto 11).

29 Infatti, la direttiva 77/187 trova applicazione in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa. Ai fini dell'applicazione della direttiva non è pertanto necessaria l'esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può essere effettuata anche in due fasi per effetto dell'intermediazione di un terzo, quale il proprietario o il locatore (v., segnatamente, sentenze 7 marzo 1996, cause riunite C-171/94 e C-172/94, Merckx e Neuhuys, Racc. pag. I-1253, punti 28-30, e Süzen, già citata, punto 12).

30 La direttiva 77/187 è quindi idonea ad essere applicata in assenza di un vincolo contrattuale diretto tra due imprese cui un ente di diritto pubblico abbia affidato successivamente, in esito al procedimento di assegnazione di un appalto pubblico di servizi conformemente alla direttiva 92/50, un servizio di trasporto pubblico non marittimo, come l'esercizio di linee locali regolari di autobus.

31 Affinché la direttiva 77/187 sia applicabile, occorre tuttavia che il trasferimento abbia ad oggetto un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata (sentenza 19 settembre 1995, causa C-48/94, Rygaard, Racc. pag. I-2745, punto 20). La nozione di entità si richiama quindi ad un complesso organizzato di persone e di elementi che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo (sentenza Süzen, già citata, punto 13).

32 Spetta all'occorrenza al giudice di rinvio stabilire, alla luce degli elementi che precedono, se l'esercizio delle linee di autobus di cui trattasi nella causa principale fosse organizzato come un'entità economica in seno alla Hakunilan Liikenne prima di essere affidata alla Liikenne.

33 Tuttavia, al fine di determinare se sussistano le caratteristiche di un trasferimento di un'entità, dev'essere preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno di elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Tali elementi costituiscono tuttavia soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (v., in particolare, le citate sentenze Spijkers, punto 13, e Süzen, punto 14).

34 Pertanto, la mera circostanza che i servizi prestati dal precedente e dal nuovo appaltatore sono analoghi non consente di concludere nel senso che sussista il trasferimento di un'entità economica. Infatti, un'entità siffatta non può essere ridotta all'attività che le era affidata. La sua identità emerge anche da altri elementi quali il personale che la compone, il suo inquadramento, l'organizzazione del suo lavoro, i metodi di gestione e ancora, all'occorrenza, i mezzi di gestione a sua disposizione (v. le citate sentenze Süzen, punto 15; Hidalgo e a., punto 30, e Allen e a., punto 27; v. anche sentenza 10 dicembre 1998, cause riunite C-127/96, C-229/96 e C-74/97, Hernández Vidal e a., Racc. pag. I-8179, punto 30).

35 Infatti, come già ricordato al punto 32 della presente sentenza, il giudice nazionale deve tener conto in particolare, nell'ambito della valutazione delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione de qua, del genere di impresa o di stabilimento di cui trattasi. Ne consegue che l'importanza da attribuire rispettivamente ai singoli criteri attinenti alla sussistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva varia necessariamente in funzione dell'attività esercitata, o addirittura in funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello stabilimento o nella parte di stabilimento in questione (v. le citate sentenze Süzen, punto 18; Hernández Vidal e a., punto 31, e Hidalgo e a., punto 31).

36 A tale proposito la Commissione, riferendosi alla citata sentenza Süzen, sostiene che l'assenza di cessione di elementi patrimoniali tra il vecchio ed il nuovo appaltatore dei trasporti con autobus sarebbe una circostanza trascurabile e che, al contrario, sarebbe determinante il fatto che il nuovo appaltatore abbia riassunto una parte sostanziale del personale del suo predecessore.

37 Certo, la Corte ha rilevato che un'entità economica può essere in grado, in determinati settori, di operare senza elementi patrimoniali materiali o immateriali significativi, di modo che la conservazione della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può, per ipotesi, dipendere dalla cessione di tali elementi (sentenze già citate Süzen, punto 18; Hernández Vidal e a., punto 31, e Hidalgo e a., punto 31).

38 La Corte ha quindi dichiarato che, quando, in determinati settori in cui l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune può corrispondere ad un'entità economica, si deve necessariamente ammettere che una siffatta entità possa conservare la sua identità al di là del trasferimento qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività stessa, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. In una siffatta ipotesi il nuovo imprenditore acquisisce infatti l'insieme organizzato di elementi che gli consentirà il proseguimento delle attività o di talune attività dell'impresa cedente in modo stabile (sentenze già citate Süzen, punto 21; Hernández Vidal e a., punto 32, e Hidalgo e a., punto 32).

39 Tuttavia, il trasporto con autobus non può essere considerato come un'attività che poggia essenzialmente sulla manodopera nella misura in cui esige materiale ed installazioni importanti (v., per la medesima constatazione quanto alla perforazione di gallerie di miniera, la citata sentenza Allen e a., punto 30). Quindi l'assenza di cessione, da parte del vecchio appaltatore, degli elementi patrimoniali immateriali utilizzati per l'esercizio delle linee di autobus in questione costituisce una circostanza di cui occorre tenere conto.

40 All'udienza, la difesa dei convenuti nella causa principale ha sottolineato il valore economico del contratto concluso tra la YTV, amministrazione aggiudicatrice, e la Liikenne indicando che si tratta di un significativo elemento patrimoniale immateriale. Tale valore non può essere contestato; tuttavia, nella fattispecie di un appalto oggetto di rinnovo, il valore di un siffatto elemento patrimoniale immateriale diviene in linea di principio nullo alla scadenza del contratto del vecchio appaltatore, poiché appunto l'appalto medesimo viene rimesso in competizione.

41 Invero, se un procedimento di aggiudicazione, come quello della causa principale, prevede la ripresa, da parte del nuovo appaltatore, dei contratti in corso con la clientela oppure se la maggior parte di quest'ultima può considerarsi forzatamente dipendente dal servizio, occorre tuttavia ritenere che vi sia cessione di clientela.

42 Però, in un settore come quello del trasporto pubblico di linea con autobus, ove gli elementi materiali contribuiscono in maniera importante all'esercizio dell'attività, l'assenza di cessione da parte del vecchio al nuovo appaltatore, ad un livello significativo, di tali elementi che sono indispensabili al buon funzionamento dell'entità in questione, deve condurre a ritenere che quest'ultima non mantenga la propria identità.

43 Ne risulta che, in una situazione come quella della causa principale, la direttiva 77/187 non è applicabile in assenza di cessione di elementi materiali significativi tra il vecchio ed il nuovo appaltatore.

44 Conseguentemente, occorre risolvere la questione sollevata dal giudice a quo nel senso che l'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 va così interpretato:

- tale direttiva può essere applicabile in assenza di vincolo contrattuale diretto tra due imprese cui un ente morale di diritto pubblico ha successivamente assegnato, in esito ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi istituito in conformità della direttiva 92/50, un servizio di trasporto pubblico non marittimo, quale l'esercizio di linee locali regolari di autobus;

- in una situazione come quella della causa principale, la direttiva 77/187 non è applicabile in assenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese summenzionate.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

45 Le spese sostenute dai governi finlandese, olandese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Korkein oikeus con ordinanza 27 aprile 1999, dichiara:

1) La ripresa, ad opera di un'impresa, di attività di trasporto pubblico non marittimo - come l'esercizio di linee locali regolari di autobus - gestite sino ad allora da un'altra impresa, in seguito al procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di cui alla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, può rientrare nella sfera di applicazione materiale della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, come definita dall'art. 1, n. 1, della medesima.

2) L'art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 va così interpretato:

- tale direttiva può essere applicabile in assenza di vincolo contrattuale diretto tra due imprese cui un ente morale di diritto pubblico ha successivamente assegnato, in esito ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi istituito in conformità della direttiva 92/50, un servizio di trasporto pubblico non marittimo, quale l'esercizio di linee locali regolari di autobus;

- in una situazione come quella della causa principale, la direttiva 77/187 non è applicabile in assenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese summenzionate.

Top