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Document 61999CJ0089

    Sentenza della Corte del 13 settembre 2001.
    Schieving-Nijstad vof e altri contro Robert Groeneveld.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
    Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - Art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs - Interpretazione - Effetto diretto - Applicazione ad un procedimento pendente al momento dell'entrata in vigore per lo Stato interessato - Condizioni per la fissazione di un termine per la presentazione del ricorso di merito - Computo del detto termine.
    Causa C-89/99.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-05851

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:438

    61999J0089

    Sentenza della Corte del 13 settembre 2001. - Schieving-Nijstad vof e altri contro Robert Groeneveld. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. - Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio - Art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs - Interpretazione - Effetto diretto - Applicazione ad un procedimento pendente al momento dell'entrata in vigore per lo Stato interessato - Condizioni per la fissazione di un termine per la presentazione del ricorso di merito - Computo del detto termine. - Causa C-89/99.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-05851


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Accordi internazionali - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) - Applicazione ad un procedimento pendente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo per lo Stato interessato - Presupposti

    (Accordo TRIPs, art. 50)

    2. Accordi internazionali - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) - Art. 50, n. 6 - Effetto diretto - Insussistenza - Obblighi dei giudici nazionali nei settori attinenti al diritto comunitario

    (Accordo TRIPs, art. 50, n. 6)

    3. Accordi internazionali - Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) - Provvedimenti provvisori - Caducazione in caso di mancata presentazione di un ricorso di merito entro il termine previsto - Necessità di una domanda del convenuto - Determinazione del dies a quo per la presentazione del ricorso di merito e potere delle autorità giudiziarie di fissare d'ufficio tale termine - Questioni rientranti nella competenza di ciascuno Stato membro

    (Accordo TRIPs, art. 50, n. 6)

    Massima


    1. Nell'ipotesi in cui l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs), che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con la decisione n. 94/800, sia divenuto applicabile nello Stato membro interessato dopo che il giudice di primo grado ha già spedito la causa a sentenza, ma quando non ha ancora statuito, l'art. 50 dell'accordo TRIPs si applica sempreché la violazione dei diritti di proprietà intellettuale continui oltre la data in cui le disposizioni dell'accordo TRIPs sono divenute applicabili nei confronti della Comunità e degli Stati membri.

    ( v. punto 50, dispositivo 1 )

    2. Le prescrizioni procedurali dell'art. 50 dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs), che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, più in particolare del n. 6 di tale norma, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi ai giudici comunitari e degli Stati membri. Tuttavia, qualora le autorità giudiziarie siano chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre provvedimenti provvisori a tutela dei diritti di proprietà intellettuale rientranti in un settore cui si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, esse sono tenute a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50, n. 6, del detto accordo e, più in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze della causa dinanzi ad esse intentata, al fine di garantire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto.

    ( v. punto 55, dispositivo 2 )

    3. L'art. 50, n. 6, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs), che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, va interpretato nel senso che è necessaria una domanda del convenuto perché i provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario diventino caduchi in quanto non è stato avviato un giudizio di merito entro il termine all'uopo stabilito nei provvedimenti provvisori, oppure, se tale termine non è stato fissato, entro un termine di 20 giorni lavorativi, o di 31 giorni di calendario ove questi rappresentino un periodo più lungo.

    In mancanza di disposizioni nell'accordo TRIPs in ordine al momento a partire dal quale decorre il termine di 20 giorni lavorativi, o di 31 giorni di calendario, di cui all'art. 50, n. 6, del detto accordo, rientra nella competenza di ciascuna parte contraente stabilire il dies a quo di tale termine, purché quest'ultimo sia «ragionevole» considerate le circostanze di ciascun caso di specie e tenendo conto del necessario equilibrio tra gli interessi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto.

    Inoltre, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia e conformemente all'art. 1, n. 1, dell'accordo TRIPs, rientra nella competenza di ciascuno Stato membro stabilire i limiti dei poteri delle autorità giudiziarie per quanto riguarda i provvedimenti provvisori disposti da queste ultime. L'art. 50, n. 6, del detto accordo non impone né vieta che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro preveda, se necessario, che le autorità giudiziarie dello stesso siano competenti - contestualmente all'adozione dei provvedimenti provvisori - a fissare d'ufficio il termine entro il quale il giudizio di merito dev'essere avviato, senza che a tal fine sia necessaria una domanda del convenuto.

    Infine, l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs non impone né vieta che gli Stati membri conferiscano, se necessario, alle autorità giudiziarie il potere di fissare il termine entro il quale dev'essere avviato un giudizio di merito. Dato che la detta disposizione non contiene alcuna precisazione a questo proposito, l'estensione dei poteri attribuiti ai giudici di appello al riguardo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro.

    ( v. punti 61, 66, 70, 73, dispositivo 3-6 )

    Parti


    Nel procedimento C-89/99,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Schieving-Nijstad vof e altri

    e

    Robert Groeneveld,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 50, n. 6, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1),

    LA CORTE,

    composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, e dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e C.W.A. Timmermans, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il sig. Groeneveld, dall'avv. L. M. Schreuders-Ebbekink, advocaat;

    - per il governo francese, dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. S. Seam, in qualità di agenti;

    - per il governo portoghese, dal sig. L. Fernandes, dalle sig.re T. Moreira e J. Palma, in qualità di agenti;

    - per il governo del Regno Unito, dal sig. J. E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Hoskins, barrister;

    - per il Consiglio dell'Unione europea, dai sigg. J. Huber e G. Houttuin, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. P. J. Kuijper, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Schieving-Nijstad vof e altri, rappresentata dall'avv. P. Garretsen, advocaat, e della Commissione, rappresentata dal sig. H. M. H. Speyart, in qualità di agente, all'udienza del 17 ottobre 2000,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 febbraio 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 5 marzo 1999, pervenuta in cancelleria il 15 marzo successivo, lo Hoge Raad der Nederlanden ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sei questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 50, n. 6, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l'«accordo TRIPs»), che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«accordo OMC»), approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia pendente tra la società in nome collettivo Schieving-Nijstad vof ed i proprietari della stessa (in prosieguo: la «Schieving-Nijstad e altri»), da una parte, ed il sig. Groeneveld, dall'altra, a proposito di una domanda di provvedimenti urgenti proposta da quest'ultimo e volta a far cessare una pretesa violazione di un marchio di cui egli è titolare.

    Normativa comunitaria

    3 L'atto finale che riporta i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e, con riserva di conclusione, l'accordo OMC sono stati firmati a Marrakech (Marocco) il 15 aprile 1994 dai rappresentanti della Comunità e degli Stati membri.

    4 L'undicesimo considerando della decisione 94/800 recita:

    «considerando che l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri».

    5 L'art. 1, n. 1, primo trattino, della decisione 94/800 dispone:

    «Sono approvati a nome della Comunità europea, relativamente alla parte di sua competenza, gli accordi e atti multilaterali seguenti:

    - l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, nonché gli accordi di cui agli allegati 1, 2 e 3 di detto accordo».

    6 Nel suo preambolo, l'accordo TRIPs riconosce espressamente la necessità di nuove regole e normative riguardanti:

    «(...)

    b) la predisposizione di norme e principi adeguati in materia di esistenza, ambito ed esercizio dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio;

    c) la predisposizione di mezzi appropriati ed efficaci per tutelare i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, tenuto conto delle differenze tra i sistemi giuridici nazionali;

    (...)».

    7 L'art. 1, n. 1, dell'accordo TRIPs, dal titolo «Natura e ambito degli obblighi», prevede:

    «I membri danno esecuzione alle disposizioni del presente accordo. Essi hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di attuare nelle loro legislazioni una protezione più ampia di quanto richiesto dal presente accordo, purché tale protezione non contravvenga alle disposizioni dello stesso. Essi inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure».

    8 Ai sensi dell'art. 8, n. 2, dell'accordo TRIPs:

    «Misure appropriate, purché siano compatibili con le disposizioni del presente accordo, possono essere necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia».

    9 La parte III dell'accordo TRIPs, intitolata «Tutela dei diritti di proprietà intellettuale», impone obblighi generali ai membri contraenti. Più particolarmente, l'art. 41, nn. 1 e 2, dell'accordo TRIPs dispone:

    «1. I membri fanno in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte in modo da consentire un'azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente accordo, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie contro il loro abuso.

    2. Le procedure atte ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono leali ed eque. Esse non sono indebitamente complicate o costose né comportano termini irragionevoli o ritardi ingiustificati».

    10 Le disposizioni dell'art. 50 dell'accordo TRIPs controverse nella causa principale sono le seguenti:

    «1. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare misure provvisorie immediate ed efficaci:

    a) per impedire che abbia luogo la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in particolare per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di sua competenza di prodotti, compresi prodotti importati, immediatamente dopo lo sdoganamento;

    b) per preservare elementi di prova pertinenti riguardo alla presunta violazione.

    2. L'autorità giudiziaria ha la facoltà di adottare misure provvisorie inaudita altera parte nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile che gli elementi di prova possano essere distrutti.

    (...)

    4. Nei casi in cui misure provvisorie siano state adottate inaudita altera parte, le parti interessate sono informate senza indugio al più tardi dopo l'esecuzione delle misure. Un riesame, comprendente il diritto ad essere inteso, potrà aver luogo su richiesta del convenuto allo scopo di decidere, entro un termine ragionevole dopo la notifica delle misure, se queste vadano modificate, revocate o confermate.

    (...)

    6. Fatto salvo il paragrafo 4, le misure provvisorie prese in base ai paragrafi 1 e 2 sono revocate su richiesta del convenuto o cessano comunque di essere efficaci, se una procedura diretta ad una decisione sul merito della controversia non viene iniziata entro un periodo di tempo ragionevole determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente, o, in assenza di tale determinazione, entro un periodo non superiore a 20 giorni lavorativi o a 31 giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

    (...)».

    11 L'art. 70, n. 1, dell'accordo TRIPs dispone:

    «Il presente accordo non crea obblighi in relazione ad atti che hanno avuto luogo prima della data di applicazione dell'accordo per il membro in questione».

    12 L'accordo OMC e l'accordo TRIPs, che ne fa parte integrante, sono entrati in vigore il 1° gennaio 1995. Tuttavia, ai sensi dell'art. 65, n. 1, dell'accordo TRIPs, i membri non erano obbligati ad applicare le disposizioni di quest'ultimo prima della scadenza di un periodo generale di un anno, ossia prima del 1° gennaio 1996 (in prosieguo: la «data limite»).

    Disciplina nazionale

    13 Le norme di procedura olandesi che riguardano le domande di provvedimenti d'urgenza sono contenute nel Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (codice di procedura civile olandese; in prosieguo: il «codice») che non ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo TRIPs.

    14 Ai sensi dell'art. 289, n. 1, del codice:

    «In tutti i casi in cui, tenuto conto degli interessi delle parti, una misura provvisoria immediata si impone in ragione dell'urgenza, la domanda può essere introdotta a un'udienza che il presidente terrà a tal fine nei giorni lavorativi da lui fissati a tale scopo».

    15 L'art. 290, n. 2, del codice stabilisce che, in tale ipotesi, le parti possono comparire volontariamente davanti al presidente in sede di procedimento sommario e che in tal caso il richiedente dev'essere rappresentato all'udienza da un avvocato, mentre il resistente può comparire personalmente o essere rappresentato da un avvocato.

    16 Ai sensi dell'art. 292 del codice, il provvedimento d'urgenza adottato dal presidente non pregiudica il giudizio di merito. A tale proposito, nella prassi le parti tendono a rinunciare a tale giudizio e ad attenersi alla decisione presa in sede di procedimento sommario. Secondo le informazioni fornite alla Corte, ne conseguirebbe che l'ulteriore instaurazione di un giudizio di merito non è necessaria nella maggior parte delle cause olandesi.

    17 Nel diritto olandese, inoltre, non esiste un termine legale per l'instaurazione di un giudizio di merito. Né la legge né la giurisprudenza attribuiscono espressamente ai giudici il potere di fissare tale termine. Tuttavia, attualmente, i giudici tendono a fissare termini di più mesi che decorrono da date diverse a seconda dei casi in esame.

    18 La Corte ha già dichiarato che un provvedimento diretto a porre fine ad asserite violazioni di un diritto di marchio, provvedimento adottato nel contesto di un procedimento come quello istituito dalle disposizioni del codice citate ai punti 13-16 della presente sentenza, costituisce una «misura provvisoria» ai sensi dell'art. 50, n. 1, dell'accordo TRIPs (sentenza 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès, Racc. pag. I-3603).

    Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

    19 A sei riprese, tra il 21 giugno 1979 ed il 23 febbraio 1995, il sig. Groeneveld ha depositato marchi figurativi Route 66 per diverse classi di prodotti e di servizi. Più in particolare, tali registrazioni riguardavano le classi 32, 33 e 42 nelle quali rientrano rispettivamente le bevande alcoliche e le bibite, i servizi di ristorazione nonché i servizi alberghieri e di catering.

    20 Il sig. Groeneveld ha concesso circa 20 licenze a produttori per la messa in commercio di prodotti venduti sotto il marchio Route 66, in particolare per autoadesivi e manifesti, impianti al neon e bevande alcoliche.

    21 «Route 66» è il nome di una vecchia strada a scorrimento rapido negli Stati Uniti. La rappresentazione di tale marchio figurativo è tratta dall'aspetto del cartello stradale che indicava tale strada quando essa era ancora interamente aperta al traffico.

    22 La Schieving-Nijstad e altri eserciscono a Meppel (Paesi Bassi) una discoteca denominata «Lord Nelson». In tale discoteca si trova, in ogni caso dal marzo 1995, un bar denominato «Route 66» decorato con ogni sorta di simboli degli Stati Uniti d'America ed in particolare di ricordi degli anni '50. All'esterno dell'edificio che ospita la discoteca è fissata un'insegna al neon nella quale campeggia la scritta «Route 66» mentre due emblemi «Route 66» sono posti dietro le vetrine. All'interno del bar sono affissi cartelli stradali, manifesti e targhe di ogni specie, tra i quali figura un certo numero di cartelli con la scritta «Route 66».

    23 La Schieving-Nijstad e altri non hanno ottenuto alcuna licenza dal sig. Groeneveld. I cartelli e l'insegna non sono state immessi sul mercato dal sig. Groeneveld, od a suo nome, né da uno dei titolari delle licenze dallo stesso concesse.

    24 Dopo aver inutilmente diffidato la Schieving-Nijstad e altri dall'utilizzare il marchio Route 66, il sig. Groeneveld ha proposto nei loro confronti una domanda di provvedimenti d'urgenza dinanzi al Rechtbank te Assen (Paesi Bassi). Con sentenza 9 gennaio 1996, il presidente di tale tribunale ha loro ingiunto, in particolare, di cessare immediatamente e per il futuro l'uso della denominazione «(Bar) Route 66» e dei marchi Route 66 relativi ai servizi ed ai prodotti per i quali questi ultimi sono registrati, segnatamente i servizi di ristorazione e di catering.

    25 Essendo stata tale sentenza confermata dal Gerechtshof te Leeuwarden (Paesi Bassi), la Schieving-Nijstad e altri hanno allora interposto ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden.

    26 La Schieving-Nijstad e altri hanno fatto valere dinanzi a tale giudice l'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs, accordo che era entrato in vigore nei Paesi Bassi al più tardi alla data limite. Essi hanno chiesto al giudice a quo di dichiarare, se ed in quanto i provvedimenti provvisori disposti dal presidente del Rechtbank te Assen potessero essere confermati o concessi, che essi non potevano produrre effetti dopo la notifica per più di 20 giorni lavorativi, o per più di 31 giorni di calendario, ove questo periodo fosse più lungo; dopo di che tali provvedimenti dovevano ritenersi caducati dato che il sig. Groeneveld non aveva avviato un giudizio di merito nei loro confronti entro tale termine.

    27 Al fine di risolvere al meglio la controversia sottoposta al suo esame, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le sei questioni pregiudiziali seguenti:

    «1) Se all'art. 50 dell'accordo TRIPs ed in particolare al numero 6 del detto articolo debbano attribuirsi effetti diretti.

    2) Se l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs debba essere interpretato nel senso che le misure provvisorie di cui ai nn. 1 e 2 della detta disposizione decadano di diritto qualora il procedimento di merito non venga iniziato entro il termine all'uopo stabilito nel provvedimento che dispone le misure provvisorie, ovvero, nel caso in cui tale termine non venga fissato, qualora non venga iniziato il procedimento di merito entro un termine di 20 giorni lavorativi o di 31 giorni di calendario (qualora questi rappresentino un periodo più lungo), e se per una siffatta decadenza sia (sempre) richiesta la domanda della parte contro la quale il provvedimento è adottato.

    3) Se il termine entro il quale dev'essere iniziato il procedimento di merito, qualora non venga fissato nel provvedimento che dispone le misure provvisorie, inizi a decorrere:

    a) il giorno successivo a quello in cui il giudice ha adottato il provvedimento provvisorio, oppure

    b) il giorno successivo a quello in cui la decisione giudiziaria che dispone il provvedimento provvisorio viene notificata al convenuto, oppure

    c) il giorno successivo a quello in cui la decisione relativa al provvedimento provvisorio è divenuta inappellabile, oppure

    d) a partire da un altro momento.

    4) Se il giudice che adotta un provvedimento provvisorio debba fissare d'ufficio il termine entro il quale deve iniziarsi il procedimento di merito, o se egli possa fissare un siffatto termine solo se ne viene fatta domanda.

    5) Se il giudice che deve decidere in appello su un provvedimento adottato dal giudice in primo grado e che conferma tale provvedimento possa ancora fissare, o d'ufficio o su domanda di una delle parti, un termine come sopra indicato, qualora ciò sia stato omesso dal giudice di primo grado.

    6) Se l'art. 50 dell'accordo TRIPs sia applicabile qualora tale accordo entri in vigore nello Stato membro interessato in un momento in cui si è conclusa la trattazione in udienza in primo grado, ma il giudice non ha ancora emesso alcuna decisione».

    Giudizio della Corte

    28 Prima di risolvere le questioni pregiudiziali si devono fare alcune osservazioni preliminari relative al regime introdotto dall'accordo TRIPs.

    Sul regime introdotto dall'accordo TRIPs

    29 Le questioni pregiudiziali si riferiscono alle modalità procedurali relative alla prescrizione di misure provvisorie nell'ambito di un ricorso volto ad inibire a un terzo, che agisca senza il consenso del titolare di un marchio registrato, di far uso di segni identici o analoghi a quelli per i quali quest'ultimo è rappresentato per prodotti o servizi identici od analoghi a quelli che beneficiano del detto marchio.

    30 Per quanto riguarda la materia del marchio, materia alla quale l'accordo TRIPs è applicabile e nella quale la Comunità ha già legiferato, la Corte è competente ad interpretare l'art. 50 dell'accordo TRIPs e, del resto, ha già avuto occasione di farlo (v. sentenze Hermès, già citata, e 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Dior e a., Racc. pag. I-11307). Occorre pertanto ricapitolare i principi che risultano da tale giurisprudenza.

    31 La Corte ha innanzitutto rilevato che l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs costituisce una norma di procedura destinata ad essere applicata dalle giurisdizioni nazionali e comunitarie in forza degli obblighi assunti sia dalla Comunità sia dagli Stati membri (sentenza Dior e a., già citata, punto 46).

    32 L'art. 50 dell'accordo TRIPs non contiene prescrizioni particolareggiate quanto alla procedura da seguire per far rispettare i diritti di proprietà intellettuale.

    33 In compenso, l'art. 1, n. 1, dell'accordo TRIPs, che riguarda la «[n]atura e [l'] ambito degli obblighi», prevede che «[e]ssi [i membri] inoltre hanno la facoltà di determinare le appropriate modalità di attuazione delle disposizioni del presente accordo nel quadro delle rispettive legislazioni e procedure».

    34 Ne consegue che, in assenza di una disciplina comunitaria nella materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ogni Stato membro disciplinare le modalità procedurali relative ai ricorsi giurisdizionali volti a garantire la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

    35 Risulta tuttavia dalla giurisprudenza della Corte che, con riferimento ad un settore al quale si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, le autorità giudiziarie degli Stati membri sono tenute, ai sensi del diritto comunitario, quando sono chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre misure provvisorie a tutela dei diritti rientranti in tale settore, a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIPs (v. le già citate sentenze Hermès, punto 28, e Dior e a., punto 47).

    36 Il primo obbiettivo dell'accordo TRIPs è quello di rafforzare ed armonizzare la tutela della proprietà intellettuale su scala mondiale (v., in proposito, parere 15 novembre 1994, 1/94, Racc. pag. I-5267, punto 58).

    37 Ai sensi del suo preambolo, l'accordo TRIPs ha lo scopo di «ridurre le distorsioni e gli impedimenti nel commercio internazionale», «tenendo conto della necessità di promuovere una protezione sufficiente ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale» e facendo in modo che «le misure e le procedure intese a tutelare i diritti di proprietà intellettuale non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi». Gli stessi obbiettivi sono enunciati anche all'art. 41, nn. 1 e 2, dell'accordo TRIPs.

    38 Spetta quindi alle autorità giudiziarie, qualora siano chiamate ad applicare le proprie norme nazionali per emanare provvedimenti provvisori, tener conto di tutte le circostanze della causa dinanzi ad esse intentata al fine di garantire un equilibrio tra i diritti ed obblighi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto.

    39 Dal punto di vista del titolare dei diritti di proprietà intellettuale, il meccanismo previsto dall'art. 50 dell'accordo TRIPs rafforza il diritto che deve essergli garantito in forza dell'art. 41, n. 1, dell'accordo TRIPs, ossia quello di ottenere rapidi mezzi per impedire violazioni dei detti diritti e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni.

    40 L'art. 8, n. 2, dell'accordo TRIPs riconosce tuttavia che i diritti di proprietà intellettuale possono dar luogo ad abuso e che i titolari di questi ultimi possono far ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia. Ciò potrebbe in particolare verificarsi se fossero disposti provvedimenti provvisori inaudita altera parte.

    41 Allo scopo di impedire un tale abuso, l'art. 50, n. 4, dell'accordo TRIPs prevede che, qualora il convenuto non sia stato sentito, esso abbia il diritto di chiedere un'immediato riesame delle misure provvisorie disposte.

    42 Inoltre, indipendentemente dal fatto che il convenuto sia stato sentito o no, l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs introduce a suo favore una misura di salvaguardia contro l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale, prevedendo una procedura semplice per eliminare le misure provvisorie ingiustificate qualora non sia stato iniziato un procedimento di merito entro il termine prescritto.

    43 Tale meccanismo assume ancor più importanza qualora il convenuto contesti i provvedimenti provvisori disposti dall'autorità giudiziaria e voglia costringere il titolare dei diritti ad avviare un giudizio di merito, nel corso del quale il convenuto sarà in grado di far valere tutti i propri motivi difensivi.

    44 Si deve rilevare al riguardo che l'accordo OMC è stato stipulato nelle lingue francese, inglese e spagnola e che solo queste tre versioni fanno fede (v. la disposizione finale dell'accordo OMC).

    45 Orbene, l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs dispone, nella sua versione francese, che le misure provvisorie «seront» [saranno] revocate o «cesseront» [cesseranno] di essere efficaci se un procedimento di merito non è iniziato nel termine stabilito. Analogamente, la versione spagnola dispone che dette misure «se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto». Nella versione inglese sono usati i termini «shall» al posto di «may».

    46 Risulta quindi sia dalla formulazione delle tre versioni dell'accordo TRIPs facenti fede sia dalla finalità del suo art. 50, n. 6, che il meccanismo introdotto da tale disposizione si fonda sull'ipotesi secondo cui il titolare dei diritti di proprietà intellettuale, al quale sono stati concessi provvedimenti provvisori, avvierà di norma un giudizio di merito per ottenere un provvedimento definitivo in relazione all'asserita violazione di detti diritti, giudizio nel corso del quale il convenuto potrà far valere tutti i suoi motivi difensivi.

    47 E' alla luce delle considerazioni che precedono che si debbono ora esaminare le questioni pregiudiziali.

    Sulla pertinenza ratione temporis dell'accordo TRIPs riguardo alla causa principale (sesta questione)

    48 L'ultima questione, che è opportuno trattare per prima, suscita dubbi quanto alla pertinenza dell'accordo TRIPs ai fini della soluzione della causa di cui il giudice a quo è stato investito. Nella fattispecie, l'accordo TRIPs è divenuto applicabile nei Paesi Bassi dopo la conclusione del procedimento avviato dal sig. Groeneveld dinanzi al Rechtbank te Assen, ma prima che tale giudice di primo grado avesse statuito. Secondo il governo del Regno Unito si desume dall'art. 70, n. 1, dell'accordo TRIPs che l'applicazione di quest'ultimo è esclusa dato che i fatti della causa principale si sono verificati prima della data limite.

    49 Tale argomento non può però essere accolto. Anche se l'asserita violazione dei diritti del sig. Groeneveld da parte della Schieving-Nijstad e altri fosse iniziata nel marzo 1995, ossia prima della data limite, questo non significa necessariamente che tali atti «abbiano avuto luogo» definitivamente, ai sensi dell'art. 70, n. 1, dell'accordo TRIPs, prima di tale data. Così, supponendo che gli atti contestati alla Schieving-Nijstad e altri siano continuati fino alla data in cui il giudice dell'urgenza ha disposto i provvedimenti provvisori, ossia il 9 gennaio 1996, quest'ultimo era tenuto, nei limiti del possibile, ad applicare le norme olandesi alla luce del testo e della finalità dell'art. 50 dell'accordo TRIPs.

    50 La sesta questione va quindi risolta nel senso che, nell'ipotesi in cui l'accordo TRIPs sia divenuto applicabile nello Stato membro interessato dopo che il giudice di primo grado ha già spedito la causa a sentenza, ma quando non ha ancora statuito, l'art. 50 dell'accordo TRIPs si applica sempreché la violazione dei diritti di proprietà intellettuale continui oltre la data in cui le disposizioni dell'accordo TRIPs sono divenute applicabili nei confronti della Comunità e degli Stati membri.

    Sull'effetto diretto dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs (prima questione)

    51 Con la sua prima questione il giudice a quo chiede se, ed in che misura, le prescrizioni procedurali dell'art. 50 dell'accordo TRIPs, più in particolare il n. 6 di tale norma, abbiano effetto diretto.

    52 La questione così sollevata è sostanzialmente identica a quelle poste nelle cause in cui è stata pronunciata la citata sentenza Dior e a.

    53 A tale proposito, la Corte ha dichiarato che le disposizioni dell'accordo TRIPs non hanno «effetto diretto», nel senso che non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice nazionale ai sensi del diritto comunitario (v. sentenza Dior e a., già citata, punti 44 e 45).

    54 Tuttavia, così come nelle cause in cui è stata pronunciata la citata sentenza Dior e a., questa affermazione non risolve completamente i problemi di cui il giudice a quo è investito. Si deve perciò precisare che dai principi richiamati ai punti 31-46 della presente sentenza risulta che, qualora le autorità giudiziarie siano chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre provvedimenti provvisori a tutela dei diritti di proprietà intellettuale rientranti in un settore cui si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, esse sono tenute a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs e, più in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze della causa dinanzi ad esse intentata, al fine di garantire un equilibrio tra i diritti ed obblighi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto.

    55 Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che le prescrizioni procedurali dell'art. 50 dell'accordo TRIPs, più in particolare del n. 6 di tale disposizione, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi ai giudici comunitari e degli Stati membri. Tuttavia, qualora le autorità giudiziarie siano chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre provvedimenti provvisori a tutela dei diritti di proprietà intellettuale rientranti in un settore cui si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, esse sono tenute a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs e, più in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze della causa dinanzi ad esse intentata, al fine di garantire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto.

    Sulla necessità di una domanda del convenuto ai fini dell'applicazione dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs (seconda questione)

    56 Con la seconda questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs vada interpretato nel senso che sia necessaria una domanda del convenuto perché i provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario decadano, o se invece i detti provvedimenti decadano di diritto, per il fatto che il giudizio di merito non sia stato iniziato entro il termine all'uopo stabilito nei provvedimenti provvisori, oppure, nel caso in cui tale termine non sia stato fissato, entro un termine di 20 giorni lavorativi, o di 31 giorni di calendario ove questi rappresentino un periodo più lungo.

    57 Si deve preliminarmente rilevare che non è necessario, nel contesto delle norme di procedura olandesi, applicabili alla causa principale, esaminare la questione se l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs osti a che uno Stato membro imponga la decadenza automatica dei provvedimenti provvisori disposti dalle autorità giudiziarie di quest'ultimo, quand'anche il convenuto non abbia presentato domanda a tal fine, per il solo fatto che non è stato iniziato un giudizio di merito entro il termine prescritto.

    58 Secondo l'ordinanza di rinvio, il testo della versione olandese dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs differisce da quello delle versioni francese e inglese, nel senso che l'inciso «su richiesta del convenuto» è inserito tra le parole «sono revocate» e «cessano (...) di essere efficaci» («worden op grond van het eerste en het tweede lid genomen voorlopige maatregelen op verzoek van de verweerder herroepen of houden zij anderszins op gevolg te hebben»).

    59 Dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, la Schieving-Nijstad e altri hanno fatto valere che il detto inciso «su richiesta del convenuto» può riferirsi solo al verbo «sono revocate», di modo che l'applicazione della locuzione «cessano comunque di essere efficaci» non può dipendere da una domanda del convenuto.

    60 Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, dalle tre versioni dell'accordo TRIPs facenti fede, nelle quali la formulazione dell'art. 50, n. 6, di quest'ultimo è identica, risulta che l'espressione «su richiesta del convenuto» segue o precede la locuzione «sono revocate (...) o cessano comunque di essere efficaci». Una tale formulazione dimostra che la domanda del convenuto, necessaria alla luce della certezza del diritto, è richiesta tanto perché i provvedimenti provvisori siano revocati quanto perché cessino comunque di essere efficaci.

    61 Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs va interpretato nel senso che è necessaria una domanda del convenuto perché i provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario decadano in quanto non è stato avviato un giudizio di merito entro il termine all'uopo stabilito nei provvedimenti provvisori, oppure, se tale termine non è stato fissato, entro un termine di 20 giorni lavorativi, o di 31 giorni di calendario ove questi rappresentino un periodo più lungo.

    Sul dies a quo del termine di cui all'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs (terza questione)

    62 Con la sua terza questione il giudice a quo chiede in sostanza quale sia il dies a quo del termine entro cui va avviato il giudizio di merito qualora esso non sia fissato nei provvedimenti provvisori disposti dal giudice adito in sede di procedimento sommario.

    63 Il giudice a quo suggerisce tre diversi momenti atti a costituire il dies a quo del termine di 20 giorni lavorativi, o di 31 giorni di calendario, previsto all'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs, ossia, in primo luogo, il giorno successivo a quello in cui il giudice ha adottato il provvedimento provvisorio, in secondo luogo, il giorno successivo a quello in cui la decisione relativa al provvedimento provvisorio è notificata al convenuto, oppure, in terzo luogo, il giorno successivo a quello in cui la decisione relativa al provvedimento provvisorio è divenuta irrevocabile.

    64 Il momento in cui il giudizio di merito dev'essere avviato è importante nei limiti in cui, fatte salve le disposizioni dell'art. 50, n. 4, dell'accordo TRIPs, la presentazione della domanda del convenuto volta alla revoca dei provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario, conformemente al n. 6 dello stesso articolo, non può intervenire prima della scadenza del termine di 20 giorni lavorativi, o di 31 giorni di calendario, previsto da quest'ultima disposizione. Infatti, un rinvio del dies a quo di tale termine prolungherebbe la durata di applicazione dei provvedimenti provvisori adottati. Tuttavia, l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs non precisa il momento a partire dal quale tale termine decorre.

    65 Dai principi richiamati ai punti 31-34 della presente sentenza risulta che rientra nella competenza di ciascuna delle parti contraenti stabilire, in assenza di ogni indicazione al riguardo nell'accordo TRIPs, il momento a partire dal quale decorre il termine di 20 giorni lavorativi, o di 31 giorni di calendario, previsto all'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs, purché il termine così fissato sia «ragionevole» considerate le circostanze di ciascun caso di specie e tenendo conto del necessario equilibrio tra gli interessi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto.

    66 Si deve quindi risolvere la terza questione nel senso che, in mancanza di disposizioni nell'accordo TRIPs in ordine al momento a partire dal quale decorre il termine di 20 giorni lavorativi, o di 31 giorni di calendario, di cui all'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs, rientra nella competenza di ciascuna parte contraente stabilire il dies a quo di tale termine, purché quest'ultimo sia «ragionevole» considerate le circostanze di ciascun caso di specie e tenendo conto del necessario equilibrio tra gli interessi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto.

    Sui poteri discrezionali delle autorità giudiziarie (quarta e quinta questione)

    67 Con le sue questioni quarta e quinta il giudice a quo chiede in sostanza se l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs escluda che le autorità giudiziarie, adite sia in primo grado sia in appello, abbiano la facoltà di fissare un termine ragionevole vuoi d'ufficio, vuoi su domanda di una o delle parti, qualora, se del caso, esse dispongano o confermino l'adozione di provvedimenti provvisori.

    68 Si deve ricordare che l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs dispone espressamente che un termine ragionevole «[sarà] determinato dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se la legislazione di un membro lo consente». A tale proposito, dai punti 31-34 della presente sentenza risulta che, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia e conformemente all'art. 1, n. 1, dell'accordo TRIPs, rientra nella competenza di ciascuno Stato membro stabilire i limiti dei poteri delle autorità giudiziarie per quanto riguarda i provvedimenti provvisori disposti da queste ultime.

    69 Per quanto riguarda la quarta questione, si deve rilevare che nella formulazione dell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs nulla indica che sia richiesta una domanda del convenuto per fissare il termine entro il quale deve essere avviato il giudizio di merito. Al contrario, nessuna disposizione di tale articolo esclude che l'ordinamento giuridico interno di uno Stato membro preveda, se necessario, che le autorità giudiziarie dello stesso siano competenti a fissare d'ufficio il detto termine nel disporre i provvedimenti provvisori, senza che a tal fine sia necessaria una domanda del convenuto.

    70 Si deve quindi risolvere la quarta questione nel senso che, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia e conformemente all'art. 1, n. 1, dell'accordo TRIPs, rientra nella competenza di ciascuno Stato membro stabilire i limiti dei poteri delle autorità giudiziarie per quanto riguarda i provvedimenti provvisori disposti da queste ultime. L'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs non impone né vieta che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro preveda, se necessario, che le autorità giudiziarie dello stesso siano competenti a fissare d'ufficio il termine entro il quale il giudizio di merito dev'essere avviato nel disporre i provvedimenti provvisori, senza che a tal fine sia necessaria una domanda del convenuto.

    71 Per quanto riguarda la quinta questione, si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostiene il sig. Groeneveld, la locuzione «[l']autorità giudiziaria che ordina le misure» contenuta nell'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs non osta a che il potere di fissare il termine entro il quale dev'essere avviato il giudizio di merito venga attribuito tanto ai giudici di appello quanto a quelli di primo grado. Dato che tale disposizione non contiene alcuna precisazione a questo proposito, ne consegue che l'estensione dei poteri attribuiti ai giudici di appello al riguardo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro.

    72 Di conseguenza, l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs conferisce agli Stati membri, nell'ambito dei loro ordinamenti giuridici interni, il diritto di attribuire alle autorità giudiziarie i poteri che sembrano loro opportuni per fissare il termine entro il quale il giudizio di merito dev'essere avviato.

    73 Si deve quindi risolvere la quinta questione nel senso che l'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs non impone né vieta che gli Stati membri conferiscano, se necessario, alle autorità giudiziarie il potere di fissare il termine entro il quale dev'essere avviato un giudizio di merito. Dato che la detta disposizione non contiene alcuna precisazione a questo proposito, l'estensione dei poteri attribuiti ai giudici di appello al riguardo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    74 Le spese sostenute dai governi francese, portoghese e del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con ordinanza 5 marzo 1999, dichiara:

    1) Nell'ipotesi in cui l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (accordo TRIPs), che figura come allegato 1 C all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, sia divenuto applicabile nello Stato membro interessato dopo che il giudice di primo grado ha già spedito la causa a sentenza, ma quando non ha ancora statuito, l'art. 50 dell'accordo TRIPs si applica sempreché la violazione dei diritti di proprietà intellettuale continui oltre la data in cui le disposizioni dell'accordo TRIPs sono divenute applicabili nei confronti della Comunità e degli Stati membri.

    2) Le prescrizioni procedurali dell'art. 50 dell'accordo TRIPs, più in particolare del n. 6 di tale norma, non sono idonee a creare in capo ai singoli diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi ai giudici comunitari e degli Stati membri. Tuttavia, qualora le autorità giudiziarie siano chiamate ad applicare le loro norme nazionali per disporre provvedimenti provvisori a tutela dei diritti di proprietà intellettuale rientranti in un settore cui si applica l'accordo TRIPs e nel quale la Comunità ha già legiferato, esse sono tenute a farlo nei limiti del possibile alla luce del testo e della finalità dell'art. 50, n. 6, del detto accordo e, più in particolare, tenendo conto di tutte le circostanze della causa dinanzi ad esse intentata, al fine di garantire un equilibrio tra i diritti e gli obblighi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto.

    3) L'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs va interpretato nel senso che è necessaria una domanda del convenuto perché i provvedimenti provvisori disposti in sede di procedimento sommario decadano in quanto non è stato avviato un giudizio di merito entro il termine all'uopo stabilito nei provvedimenti provvisori, oppure, se tale termine non è stato fissato, entro un termine di 20 giorni lavorativi, o di 31 giorni di calendario ove questi rappresentino un periodo più lungo.

    4) In mancanza di disposizioni nell'accordo TRIPs in ordine al momento a partire dal quale decorre il termine di 20 giorni lavorativi, o di 31 giorni di calendario, di cui all'art. 50, n. 6, del detto accordo, rientra nella competenza di ciascuna parte contraente stabilire il dies a quo di tale termine, purché quest'ultimo sia «ragionevole» considerate le circostanze di ciascun caso di specie e tenendo conto del necessario equilibrio tra gli interessi del titolare dei diritti di proprietà intellettuale e quelli, contrapposti, del convenuto.

    5) In mancanza di disposizioni comunitarie in materia e conformemente all'art. 1, n. 1, dell'accordo TRIPs, rientra nella competenza di ciascuno Stato membro stabilire i limiti dei poteri delle autorità giudiziarie per quanto riguarda i provvedimenti provvisori disposti da queste ultime. L'art. 50, n. 6, del detto accordo non impone né vieta che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro preveda, se necessario, che le autorità giudiziarie dello stesso siano competenti - contestualmente all'adozione dei provvedimenti provvisori - a fissare d'ufficio il termine entro il quale il giudizio di merito dev'essere avviato, senza che a tal fine sia necessaria una domanda del convenuto.

    6) L'art. 50, n. 6, dell'accordo TRIPs non impone né vieta che gli Stati membri conferiscano, se necessario, alle autorità giudiziarie il potere di fissare il termine entro il quale dev'essere avviato un giudizio di merito. Dato che la detta disposizione non contiene alcuna precisazione a questo proposito, l'estensione dei poteri attribuiti ai giudici di appello al riguardo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro.

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