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Document 61999CC0390

Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 8 marzo 2001.
Canal Satélite Digital SL contro Adminstración General del Estado, in presenza di Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Supremo - Spagna.
Artt. 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE) - Direttiva 95/47/CE - Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori di servizi televisivi di accesso condizionato di iscrizione in un registro nazionale a tal fine istituito, indicando ivi le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzati, e di successivo ottenimento di omologazione amministrativa dei medesimi - Direttiva 83/189/CEE - Nozione di "regola tecnica".
Causa C-390/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-00607

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:147

61999C0390

Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl dell'8marzo2001. - Canal Satélite Digital SL contro Adminstración General del Estado, in presenza di Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal Supremo - Spagna. - Artt. 30 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 49 CE) - Direttiva 95/47/CE - Normativa nazionale che prevede l'obbligo per gli operatori di servizi televisivi di accesso condizionato di iscrizione in un registro nazionale a tal fine istituito, indicando ivi le caratteristiche dei mezzi tecnici utilizzati, e di successivo ottenimento di omologazione amministrativa dei medesimi - Direttiva 83/189/CEE - Nozione di "regola tecnica". - Causa C-390/99.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-00607


Conclusioni dell avvocato generale


I - Osservazioni preliminari

1 Nel presente procedimento il Tribunal Supremo spagnolo (Terzo Collegio competente in materia di contenzioso amministrativo) chiede, in sostanza, se sia compatibile con il diritto comunitario la normativa spagnola, secondo cui gli operatori di servizi televisivi digitali di accesso condizionato trasmessi via satellite (in prosieguo: gli «operatori») devono ottenere, ai fini della commercializzazione di apparecchi, impianti, decodificatori o sistemi (in prosieguo: i «decodificatori») necessari a tale scopo, una previa certificazione che presuppone la loro iscrizione nonché quella dei decodificatori in un registro in seguito all'espletamento di una determinata procedura. Gli operatori e i loro decodificatori vengono iscritti nel detto registro su richiesta. Prima dell'iscrizione occorre richiedere un parere o una relazione tecnica emessi dai servizi tecnici della Direzione generale delle telecomunicazioni del Ministero dell'Economia attestante l'osservanza di requisiti tecnici.

II - I fatti

2 L'impresa Canal Satélite Digital (in prosieguo: la «Canal Satélite Digital») offre la trasmissione digitale di segnali televisivi via satellite e la ricezione di programmi televisivi con accesso condizionato. La trasmissione digitale e l'accesso ai servizi televisivi codificati necessita di particolari apparecchi decodificatori, offerti in acquisto o comodato. La Canal Satélite Digital vende in Spagna tali decodificatori, legalmente prodotti e messi in commercio in Belgio e nel Regno Unito. Nonostante la richiesta delle autorità spagnole, la Canal Satélite Digital non aveva provveduto all'iscrizione nel registro spagnolo né della propria impresa né dei decodificatori da essa distribuiti. A seguito dell'ingiunzione da parte delle autorità competenti, l'iscrizione veniva respinta con decisione della commissione per il mercato delle telecomunicazioni. Nonostante la mancata iscrizione nel registro, la Canal Satélite Digital conta in Spagna numerosi clienti che utilizzano i decodificatori di cui trattasi. Non veniva irrogata alcuna sanzione amministrativa.

III - Il contesto normativo

A - Diritto comunitario

3 La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/47/CE, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (1) (in prosieguo: la «direttiva 95/47/CE»).

4 Riassumendo brevemente, gli artt. 1-5 della direttiva 95/47/CE dispongono che gli Stati membri adottino le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi in formato d'immagine panoramico 16:9. A prescindere dal fatto che i servizi televisivi siano trasmessi ai telespettatori via cavo, via satellite o con sistemi terrestri, dev'essere disponibile il formato 16:9; viene inoltre disciplinato l'impiego di diversi sistemi di trasmissione.

5 L'art. 4 recita, in particolare, quanto segue:

«In relazione all'accesso condizionato ai servizi televisivi numerici a pagamento trasmessi ai telespettatori nella Comunità europea si applicano le seguenti condizioni, a prescindere dai mezzi di trasmissione:

(...);

c) gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dei servizi di accesso condizionato, a prescindere dai mezzi di trasmissione, che producono e commercializzano servizi di accesso ai servizi televisivi numerici:

- propongano a tutti i distributori, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, servizi tecnici i quali permettano che i loro servizi televisivi numerici siano captati dai telespettatori autorizzati dall'intermediario dei codificatori gestiti dagli operatori di servizi, e si conformino al diritto comunitario della concorrenza, segnatamente qualora emerga una posizione dominante;

(...)».

6 La direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (2), nella versione del 1994, in vigore al momento pertinente nel caso di specie, della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 marzo 1994, 94/10/CE, recante seconda modifica sostanziale della direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (3) (in prosieguo: la «direttiva 83/189/CEE»), recita per estratto quanto segue:

7 Art. 1

«1) "Prodotto": i prodotti di fabbricazione industriale (...);

2) "specificazione tecnica": una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Il termine "specificazione tecnica" copre anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi (...) agli altri prodotti, quando abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

3) "altro requisito": un requisito diverso da una specificazione tecnica, imposto ad un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell'ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

(...);

9) "regola tecnica": una specificazione tecnica o altro requisito, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'articolo 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri intese a vietare la fabbricazione, la commercializzazione o l'utilizzazione di un prodotto.

(...)».

8 Art. 8, n. 1, primo comma

«Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto».

9 Art. 10, n. 1

«Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:

- si conformano agli atti comunitari cogenti che danno luogo all'adozione di specificazioni tecniche;

(...)».

B - Normativa nazionale

10 Le disposizioni nazionali ritenute pertinenti dal giudice a quo sono contenute nel Real Decreto Ley 1/1997 (regio decreto-legge n. 1/1997) e nel Real Decreto 136/1997 (regio decreto n. 136/1997). Tali disposizioni verranno richiamate in prosieguo, ove necessario, nell'ambito dell'analisi giuridica.

11 In sintesi, il regio decreto-legge n. 1/1997 dispone che gli operatori devono iscrivere la propria impresa e i decodificatori in un registro istituito presso la commissione per il mercato delle telecomunicazioni e che l'immissione in commercio di decodificatori «in assenza di previa omologazione che comprovi l'osservanza delle norme» stabilite nel detto decreto-legge è sanzionata quale infrazione grave o gravissima.

12 Il regio decreto n. 136/1997 contiene disposizioni relative all'istituzione del registro e alla procedura di iscrizione.

IV - Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13 Nell'ordinamento spagnolo le persone fisiche o giuridiche i cui interessi vengano lesi da una norma avente validità generale sono legittimate a proporre direttamente un ricorso di annullamento. Qualora si tratti di disposizione emanata dal Consiglio dei Ministri (come nel caso di un regio decreto) e non costituisca, pertanto, una legge in senso formale, la sua impugnazione dev'essere proposta nell'ambito di un procedimento speciale dinanzi al Tribunal Supremo, il cui Terzo Collegio, quello competente in materia di contenzioso amministrativo, è competente in primo ed ultimo grado per dichiarare erga omnes la nullità di norme di rango inferiore a quello della legge.

14 Il procedimento principale ha per oggetto le disposizioni spagnole relative alla registrazione degli operatori e dei loro decodificatori. A tale riguardo la Canal Satélite Digital chiede che la declaratoria di nullità delle dette disposizioni e deduce a tal fine, inter alia, la loro incompatibilità con il diritto comunitario.

15 In tale contesto il Tribunal Supremo sottopone alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 30 del Trattato CE, nel combinato disposto con gli artt. 1-5 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/47/CE, relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi (GU L 281, pag. 51), osti ad una disciplina nazionale che imponga agli operatori di servizi di accesso condizionato, quale requisito necessario per l'immissione in commercio di apparecchi, impianti, decodificatori o sistemi per la trasmissione e ricezione digitale di segnali televisivi via satellite - compresi quelli legalmente fabbricati o messi in commercio in altri Stati membri -, cumulativamente i seguenti adempimenti:

- iscrivere la propria impresa nonché gli apparecchi, gli impianti, i decodificatori o i sistemi in un registro ufficiale obbligatorio, per la cui iscrizione non sia sufficiente la semplice dichiarazione dell'operatore medesimo di impegno al rispetto delle specifiche tecniche, ma occorrano un previo parere o relazione tecnica emessi dalle autorità nazionali in merito all'osservanza dei requisiti, tecnici e di altro genere, previsti dalla normativa nazionale;

- conseguire, dopo aver espletato l'iter di iscrizione nel registro, la corrispondente previa "omologazione" amministrativa che attesti l'osservanza dei requisiti, tecnici e di altro genere, previsti dalla normativa nazionale.

2) Se l'art. 59 del Trattato CE, nel combinato disposto con le disposizioni degli artt. 1-5 della citata direttiva 95/47/CE, osti ad una disciplina nazionale che imponga agli operatori dei servizi di accesso condizionato gli adempimenti amministrativi sopra descritti.

3) Se una norma nazionale che imponga il rispetto di tali adempimenti debba considerarsi quale "regola tecnica", ai fini dell'obbligo di notificazione alla Commissione, ai sensi della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 109, pag. 8)».

V - Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

16 Il governo spagnolo contesta la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, in quanto le questioni sottoposte sarebbero di natura ipotetica ed irrilevanti ai fini della decisione nella causa principale. A sostegno di tale tesi deduce i seguenti argomenti.

17 Le disposizioni relative all'obbligo di registrazione sarebbero incompatibili con il diritto comunitario solo se detta iscrizione avesse carattere costitutivo ai fini dell'immissione in commercio dei decodificatori e dell'offerta di trasmissioni televisive con accesso condizionato, possibile solamente mediante tali apparecchi. Dall'analisi della legislazione spagnola emergerebbe tuttavia che l'unica normativa impugnabile nella controversia nella causa principale, il regio decreto n. 136/1997, disciplina di per sé solo l'istituzione e il funzionamento del registro nonché il relativo iter procedurale. Esso non disporrebbe l'iscrizione né prevedrebbe sanzioni giuridiche per l'offerta di servizi e l'immissione in commercio dei decodificatori senza la previa iscrizione nel registro. Pertanto, il regio decreto n. 136/1997 non presenterebbe, di per sé, alcun nesso con le disposizioni di diritto comunitario sulla cui interpretazione verte il procedimento pregiudiziale.

18 E' pur vero, come osserva il Tribunal Supremo, che un obbligo di legge che imponga l'iscrizione in un registro accompagnato da una norma sanzionatoria per il caso di immissione in commercio senza aver soddisfatto tale requisito potrebbe far apparire come inammissibile alla luce del diritto comunitario tutto nel suo complesso. Tuttavia il detto provvedimento legislativo che impone l'iscrizione in un registro e la norma sanzionatoria in caso di infrazione non figurerebbero nel regio decreto n. 136/1997, bensì nel regio decreto-legge n. 1/1997. Quest'ultimo avrebbe nondimeno assunto carattere di legge in seguito alla decisione del Parlamento 3 maggio 1997 e, ai sensi del diritto spagnolo, non potrebbe costituire oggetto di un procedimento come quello nella causa principale. Quindi, l'interpretazione delle disposizioni sia delle direttive sia del Trattato CE - che potrebbero risultare problematiche solo per quanto riguarda il regio decreto-legge n. 1/1997 - sarebbe solo di natura puramente ipotetica, in considerazione della loro inapplicabilità nella causa principale e, di conseguenza, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile.

19 Il Tribunal Supremo definisce nei seguenti termini l'oggetto del procedimento principale rilevante dal punto di vista del diritto comunitario: «il combinato disposto dell'art. 2 del regio decreto n. 136/1997 [e] dell'art. 1.2 del regio decreto-legge n. 1/1997». Al punto 2 dell'ordinanza di rinvio il giudice a quo osserva che l'oggetto di tale tipo di procedimento nazionale è costituito dal sindacato di legittimità astratto di decisioni ministeriali di rango inferiore alla legge.

20 In linea di principio, competerebbe al giudice nazionale accertare la necessità del rinvio pregiudiziale ai fini della pronuncia nella controversia specifica. Va ricordato che la Corte ha dichiarato l'irricevibilità di una domanda di pronuncia pregiudiziale in varie ipotesi distinte (4). Nel caso di specie, l'interpretazione del diritto comunitario riveste in ogni caso importanza per la specifica controversia oggetto del procedimento a quo, considerato che verte sulla validità di disposizioni nazionali alla luce delle interpretande disposizioni di diritto comunitario.

21 Secondo costante giurisprudenza della Corte, l'esame della ricevibilità può fondarsi solo sulla qualificazione giuridica da parte del giudice del rinvio in relazione alla fattispecie del diritto nazionale. Le questioni che ricadono tipicamente nella competenza del giudice nazionale riguardano anche le norme procedurali nazionali, in particolare questioni di ammissibilità di taluni rimedi giuridici previsti dall'ordinamento nazionale. Infatti, alla Corte «non (...) spetta (...) accertare se il provvedimento con cui è stata adita sia stato adottato in modo conforme alle norme di organizzazione e processuali del diritto nazionale» (5).

22 Conformemente alla motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Tribunal Supremo parte dal presupposto che, nel caso di specie, il regio decreto-legge n. 1/1997 è rilevante al fine di accertare l'invalidità del regio decreto n. 136/1997 nell'ambito del sistema dei rimedi giuridici spagnolo.

23 Alla luce delle suesposte considerazioni, le questioni pregiudiziali devono essere ritenute ricevibili.

VI - Sulla prima e sulla seconda questione pregiudiziale

24 Entrambe le questioni in esame riguardano la compatibilità delle disposizioni giuridiche spagnole controverse con il diritto primario nonché con la direttiva 95/47/CE. Come illustrato nell'ordinanza di rinvio, tali disposizioni prescrivono l'iscrizione dei decodificatori e degli operatori in un registro ed impongono il conseguimento di un previo parere o di una relazione tecnica emessi dalle autorità nazionali. I due requisiti costituiscono la condizione necessaria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei decodificatori. In prosieguo occorrerà analizzare in dettaglio tali due condizioni.

25 In primo luogo, la Canal Satélite Digital fa valere che le disposizioni relative all'iscrizione nel registro, in quanto condizione necessaria per un'autorizzazione, violerebbero la direttiva 95/47/CE, laddove tale condizione non sarebbe prevista nella detta direttiva. L'autorità di controllo EFTA, la Commissione e il governo spagnolo ritengono che la direttiva 95/47/CE non contenga alcuna disposizione di attuazione delle specificazioni tecniche in essa definite e, pertanto, gli Stati membri non sarebbero soggetti a restrizioni nella scelta delle modalità di attuazione della direttiva.

26 La Canal Satélite Digital, la Commissione e l'autorità di controllo EFTA sono inoltre del parere che le disposizioni relative all'iscrizione nel registro riguardanti sia i decodificatori che gli operatori abbiano carattere costitutivo per l'immissione in commercio di tali apparecchi e che, pertanto, costituiscano restrizioni illecite ai sensi degli artt. 28 CE e 49 CE. L'iscrizione nel registro sarebbe subordinata ad una decisione della commissione per il mercato delle telecomunicazioni, che potrebbe anche essere di diniego, e la commercializzazione senza previa iscrizione sarebbe passibile di sanzione. Secondo la Commissione, tali disposizioni costituirebbero una restrizione sproporzionata alle libertà fondamentali, tanto più che anche a posteriori potrebbe essere effettuato un controllo del rispetto di eventuali interessi dei consumatori meritevoli di tutela.

27 Il governo spagnolo fa valere che le disposizioni relative all'iscrizione nel registro avrebbero solo carattere dichiaratorio. Il regio decreto n. 136/1997 disciplinerebbe unicamente l'istituzione del registro e le modalità della procedura di iscrizione. La norma recante la sanzione amministrativa contenuta nell'unica disposizione integrativa del regio decreto-legge n. 1/1997 sarebbe estranea alle disposizioni relative all'iscrizione. Il riferimento ivi contenuto alla legge spagnola di recepimento della cosiddetta «direttiva sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione» (6) evidenzierebbe che la comminazione di una sanzione amministrativa riguarderebbe solo l'immissione in commercio senza la certificazione necessaria ai sensi della legge citata, relativa alla compatibilità elettromagnetica, requisito che sarebbe del resto prescritto dalla direttiva sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Pertanto, la commercializzazione dei decodificatori in assenza dell'iscrizione controversa (o perché quest'ultima non è stata richiesta, o perché la domanda è stata respinta) sarebbe sempre possibile senza comportare una sanzione amministrativa. Inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari spagnole sarebbero state adottate al fine di tutelare interessi generali. Infatti, esse mirerebbero alla tutela del consumatore, in particolare contro l'abuso di una posizione dominante sul mercato. In Spagna si registrerebbe una forte tendenza alla concentrazione sul mercato della televisione digitale satellitare. Si cercherebbe di contrastare il rischio che gli operatori conseguano una posizione dominante - che potrebbe essere sfruttata in maniera abusiva - garantendo la trasparenza sul mercato degli operatori e dei decodificatori da essi utilizzati. A tale proposito il governo spagnolo rinvia anche all'obbligo ad esso incombente ai sensi dell'art. 4, lett. c), della direttiva 95/47/CE, secondo cui gli Stati membri devono adottare «tutte le misure necessarie» nell'ambito dei servizi televisivi di accesso condizionato al fine di conformarsi al diritto comunitario della concorrenza, segnatamente qualora emerga una posizione dominante.

28 Infine, il governo spagnolo si richiama nuovamente alla giurisprudenza della Corte nella causa Keck (7). In tal senso, le disposizioni relative all'iscrizione non costituirebbero una restrizione dell'accesso al mercato, bensì unicamente una disciplina delle modalità di vendita.

29 La Canal Satélite Digital, la Commissione e l'autorità di controllo EFTA contestano la necessità di ottenere un previo parere o una relazione tecnica emessi dalle autorità nazionali per i decodificatori, laddove si tratti di apparecchi fabbricati o messi in commercio in altri Stati contraenti del SEE conformemente ai requisiti definiti dalla direttiva 95/47/CE. Il governo spagnolo controbatte che per i prodotti di altri Stati membri non sarebbe indispensabile una certificazione, o lo sarebbe solo in parte, in quanto si terrebbe conto se sia stato effettuato un esame equivalente nello Stato di origine.

A - Direttiva 95/47/CE

30 Le parti nel procedimento dinanzi alla Corte sono in disaccordo per quanto riguarda la questione se determinate disposizioni della direttiva 95/47/CE ostino a norme spagnole che prevedono l'iscrizione degli operatori e dei decodificatori da essi utilizzati in un registro nonché impongono il previo parere o una relazione tecnica da parte delle autorità nazionali.

31 A tale riguardo si deve rilevare quanto segue: poiché le direttive - come quella in esame - basate sull'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE) mirano in linea di principio ad armonizzazioni minime, le disposizioni controverse violerebbero la direttiva 95/47/CE solamente qualora si potesse desumere che essa sia diretta a realizzare un'«armonizzazione totale» con riguardo alle modalità di attuazione dei contenuti della direttiva. La questione se la direttiva 95/47/CE disciplini in modo esauriente le dette modalità andrebbe accertata sulla base del testo della direttiva stessa o mediante l'interpretazione in conformità del suo oggetto e del suo scopo (8).

32 La direttiva 95/47/CE si colloca nell'ambito della strategia comunitaria globale di realizzazione del mercato interno per le tecnologie televisive avanzate. Essa mira a favorire uno sviluppo accelerato di servizi televisivi in formato d'immagine panoramico (16:9) e l'introduzione della televisione ad alta definizione (HDTV) in Europa e contiene disposizioni per il nuovo mercato dei servizi televisivi digitali di accesso condizionato («Pay-TV»). Non vi figurano norme esplicite relative a modalità di attuazione o controllo di specificazioni tecniche e altri requisiti ivi definiti. Tuttavia i suddetti obiettivi della direttiva non consentono neanche di ritenere che determinate modalità di attuazione siano eventualmente necessarie. Di conseguenza, non si può escludere a priori che il controllo dei contenuti della direttiva in linea di principio possa avvenire anche mediante disposizioni che richiedano un'iscrizione nel registro accompagnata da previo parere o relazione tecnica da parte delle autorità nazionali.

33 Pertanto - fatte salve le osservazioni che seguono - gli artt. 1-5 della direttiva 95/47/CE non ostano sin qui, in linea di principio, a disposizioni nazionali del tipo menzionato.

B - Artt. 28 CE e 49 CE

34 Poiché i decodificatori in esame, la cui immissione in commercio sarebbe ostacolata, nella specie sono prodotti di una nuova tecnologia, nell'ambito della quale essi offrono diverse possibilità tecniche, occorre esaminare in primo luogo quale delle libertà fondamentali menzionate possa risultare lesa e, in seguito, se le disposizioni relative all'iscrizione e al conseguimento di un previo parere o di una relazione tecnica emessi dalle autorità nazionali costituiscano restrizioni illecite di libertà fondamentali.

1. La tecnologia televisiva digitale nel contesto delle libertà fondamentali

35 Le disposizioni relative all'iscrizione nel registro riguardano sia gli operatori di servizi (servizi televisivi codificati via satellite, la cosiddetta «Pay-TV») sia le merci (decodificatori). Tuttavia, nel caso di servizi televisivi digitali, le prestazioni di servizi e le merci sono strettamente connesse, poiché i decodificatori consentono tanto la trasformazione in sé dei segnali digitali quanto l'accesso a determinati servizi televisivi digitali nonché il superamento delle restrizioni di accesso per quanto riguarda i servizi televisivi digitali di accesso condizionato.

36 Nella sentenza nella causa Sacchi (9) la Corte si è pronunciata per la prima volta sulla questione del limite tra libera circolazione delle merci e libera prestazione di servizi nell'ambito della tecnologia televisiva. A tale riguardo essa ha operato la distinzione secondo cui «il messaggio televisivo va considerato, per natura, una prestazione di servizi» e «ricadono (...) sotto le norme relative alla libera circolazione delle merci gli scambi aventi ad oggetto materiali di ogni genere, riproduzioni sonore, films ed altri prodotti usati per la diffusione dei messaggi televisivi». La Corte ha successivamente precisato la detta distinzione di principio (10).

37 Con i decodificatori controversi la nuova tecnologia di trasmissione della televisione digitale apre gli scambi intracomunitari ad un nuovo prodotto. Da un lato, tali apparecchi servono a trasformare i segnali televisivi digitali in analogici, affinché gli apparecchi televisivi tradizionali possano trasmettere suoni ed immagini diffusi dalle stazioni televisive esistenti non soltanto in base al sistema analogico ma anche digitale con una qualità così migliorata. Inoltre, essi consentono l'accesso a canali televisivi digitali particolari. Infine, grazie ai decodificatori è anche possibile la trasmissione e l'utilizzo di software di decodificazione per servizi televisivi ad accesso condizionato («Pay-TV») (11). Tuttavia, il fatto che tutte le dette funzioni vengano svolte da un solo apparecchio, non deve far dimenticare che si tratta di due oggetti commerciali ontologicamente diversi che possono ricadere, sotto il profilo del diritto comunitario, nella sfera di applicazione di disposizioni differenti del Trattato CE.

38 Laddove la mera trasformazione dei segnali digitali in analogici consente una migliore qualità di immagine e suono dei canali televisivi tradizionali ad accesso incondizionato, il fatto che, per motivi tecnici, la detta trasformazione avvenga a tutt'oggi ancora mediante apparecchi separati dal televisore stesso (decodificatori) non sembra di per sé giustificare in via di principio un trattamento diverso da quello riservato a qualunque altra attrezzatura volta a migliorare la qualità dell'immagine e del suono. Di conseguenza, considerato che, ai sensi della sentenza nella causa Sacchi, i decodificatori costituiscono «prodotti usati per la diffusione dei messaggi televisivi», essi possono essere classificati nell'ambito della libera circolazione delle merci di cui all'art. 28 CE.

39 Laddove i decodificatori consentono l'accesso a particolari canali televisivi digitali ad accesso peraltro incondizionato, consentendo altresì il superamento di restrizioni all'accesso di programmi televisivi digitali codificati, si incide sull'accesso alla prestazione di servizi. A tale riguardo, come la Corte ha osservato nella sentenza nella causa Sacchi, non sussiste affatto, in linea di principio, una distinzione rispetto ai «messaggi televisivi» in senso tradizionale. La commercializzazione di decodificatori rientrerebbe, pertanto, laddove viene offerto l'accesso a prestazioni di servizi, nella sfera di applicazione dell'art. 49 CE.

2. Disposizioni relative all'iscrizione nel registro

40 Ai sensi delle disposizioni spagnole, devono essere iscritti nel registro sia i decodificatori, prima della loro immissione in commercio, sia gli operatori di servizi televisivi digitali che offrono servizi televisivi ad accesso condizionato («Pay-TV»). Alla luce delle suesposte considerazioni, nel caso degli operatori potrebbe trattarsi di una restrizione della libera prestazione di servizi («Pay-TV»), mentre, per quanto riguarda i decodificatori, potrebbe configurarsi una restrizione sia della libera circolazione delle merci (apparecchi per la trasformazione di segnali digitali) sia della libera prestazione di servizi (decodificazione di programmi televisivi codificati).

41 Poiché si tratta di problematiche parallele, cercherò di analizzare congiuntamente l'art. 28 CE e l'art. 49 CE. Le disposizioni spagnole si applicano indistintamente ad operatori spagnoli e ad operatori di altri Stati membri ed indipendentemente dall'origine dei decodificatori. Occorre esaminare se le disposizioni relative all'iscrizione nel registro costituiscano una restrizione della pertinente libertà fondamentale e se sussistano in tal caso presupposti che possano giustificare l'ammissibilità di una siffatta restrizione.

Sulla questione della restrizione alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi

42 Qualora uno Stato sanzioni l'immissione in commercio di merci o l'offerta di servizi in caso di inosservanza delle relative disposizioni nazionali in materia di iscrizione in un registro, mettendo così in discussione la legittimità della commercializzazione, tali disposizioni producono in ogni caso effetti giuridici costitutivi sugli scambi di merci o prestazioni di servizi, effetti che costituiscono, in linea di principio, una restrizione alle libertà fondamentali (12). Per contro, disposizioni relative all'iscrizione in un registro, i cui effetti possano essere definiti come dichiaratori, in quanto la loro inosservanza viene sì sanzionata, lasciando peraltro salva la legittimità dell'immissione in commercio di merci o dell'offerta di servizi, potrebbero essere compatibili in linea di principio con il diritto comunitario, almeno nel caso in cui la loro osservanza non comporti spese e oneri amministrativi particolari.

43 Le parti hanno un'opinione divergente in merito all'interpretazione, sotto tale profilo, delle disposizioni contenute nel regio decreto n. 136/1997 e del regio decreto-legge n. 1/1997; nell'ordinanza di rinvio il Tribunal Supremo osserva che

- «(...) Questo Collegio ritiene che l'interpretazione più coerente della complessiva normativa sopra esposta sia la seguente: mediante il combinato disposto degli artt. 2 del regio decreto n. 136/1997, 1.2 del regio decreto-legge n. 1/1997 e della disposizione integrativa unica, le autorità governative spagnole hanno istituito un registro obbligatorio per gli operatori di servizi di accesso condizionato, il quale prescriveva a questi ultimi non soltanto la loro iscrizione, ma anche quella degli apparecchi, impianti, dispositivi o sistemi di telecomunicazione dagli stessi messi in commercio o offerti. L'iscrizione in tale registro non era in alcun modo automatica, bensì richiedeva una previa decisione amministrativa che poteva essere di diniego (...). Né l'iscrizione si produceva con la semplice "dichiarazione dell'operatore con cui si impegna al rispetto delle specificazioni tecniche", formulata dall'operatore interessato, bensì richiedeva un previo parere o relazione tecnica emessi da funzionari del ministero dell'Economia in merito all'osservanza dei requisiti, tecnici e di altro tipo, enunciati nel regio decreto-legge n. 1/1997. Soltanto dopo aver superato il procedimento d'iscrizione e ottenuto la corrispondente "omologazione" era giuridicamente possibile immettere in commercio, distribuire, cedere a terzi o affittare impianti, sistemi e decodificatori necessari per la trasmissione digitale di segnali televisivi. In caso di mancato conseguimento di questa certificazione, gli operatori che ponessero in essere attività di smercio, distribuzione, cessione a terzi o affitto delle apparecchiature sopra menzionate incorrevano in un'infrazione, giudicata grave o gravissima, passibile di sanzione amministrativa».

44 La Corte può procedere alla soluzione delle questioni pregiudiziali solo sulla base dell'interpretazione del diritto nazionale operata dal giudice nazionale di rinvio (13). Conseguentemente, l'applicazione delle soluzioni alle questioni pregiudiziali nel prosieguo della causa principale è strettamente connessa alla situazione giuridica nazionale iniziale, come esposta alla Corte nell'ordinanza di rinvio.

45 Se, quindi, occorre considerare, stando alle affermazioni del giudice a quo, che l'immissione in commercio dei decodificatori senza l'iscrizione degli apparecchi e degli operatori nel registro è passibile di sanzioni che incidono sulla legittimità delle transazioni, la detta iscrizione ha carattere costitutivo per quanto attiene alla commercializzazione e all'offerta di servizi. Pertanto, su tale base, in prosieguo si potrebbe anche parlare di «obblighi di iscrizione». Misure di tale genere costituirebbero restrizioni in linea di principio incompatibili con le libertà fondamentali sancite dagli artt. 28 CE e 49 CE.

46 Per quanto riguarda l'argomento dedotto dal governo spagnolo secondo cui le disposizioni relative all'iscrizione nel registro costituirebbero una mera normativa sulla vendita, che, secondo la giurisprudenza della Corte nella causa Keck (14), non limiterebbe le libertà fondamentali, è sufficiente rilevare che disposizioni nazionali che subordinino la legittimità dell'immissione in commercio di apparecchi all'osservanza di talune disposizioni relative all'iscrizione non possono essere considerate quali modalità di vendita ai sensi della menzionata giurisprudenza.

Sulle esigenze imperative di interesse generale

47 Tuttavia, restrizioni alla libera circolazione delle merci o della libera prestazione di servizi possono risultare ammissibili in determinati casi specifici, in presenza di un giustificato motivo, ad esempio quando esse mirino a salvaguardare esigenze imperative di interesse generale e tali misure restrittive siano adeguatamente proporzionate allo scopo perseguito, ovvero risultino atte, necessarie e appropriate (15). Occorre quindi esaminare se le disposizioni spagnole relative all'iscrizione nel registro soddisfino tali requisiti.

48 A tale riguardo si deve rilevare che la tutela del consumatore mediante la salvaguardia della concorrenza, affermata dal governo spagnolo, costituisce effettivamente un interesse generale. Si può anche ritenere che l'iscrizione di tutti gli operatori e dei decodificatori da essi utilizzati in un registro al fine di sorvegliare il mercato dei servizi televisivi digitali è atta a realizzare la trasparenza in tale mercato.

49 Sorgono tuttavia seri dubbi in merito alla questione se le disposizioni controverse relative all'iscrizione nel registro siano, quali requisiti per l'immissione in commercio dei decodificatori e per l'offerta dei servizi televisivi digitali, «necessarie» ai sensi della giurisprudenza della Corte. Quest'ultima ha più volte dichiarato che la restrizione di una libertà fondamentale può essere «necessaria» solo se non esista un modo più flessibile che permetta di conseguire lo scopo perseguito (16), limitando in misura minore o non limitando affatto la libertà fondamentale.

50 A tale proposito si dovrebbe tener conto dell'art. 2, n. 9, del regio decreto n. 136/1997 richiamato dal giudice a quo, che così recita:

- «In ogni caso, restano salvi i poteri attribuiti alla commissione per il mercato delle telecomunicazioni (...) poteri diretti a limitare o ad impedire le attività degli operatori di servizi di accesso condizionato (...) e dei distributori, al fine di salvaguardare la concorrenza e garantire un'offerta diversificata dei servizi».

51 Sembra pertanto che la commissione per il mercato delle telecomunicazioni espleti anche funzioni di controllo della concorrenza e che le iscrizioni nel registro da essa tenuto siano intese ad agevolare la sorveglianza della situazione della concorrenza sul mercato della televisione digitale. A tale riguardo si potrebbe anche sostenere che - come dedotto dal governo spagnolo - le disposizioni relative all'iscrizione nel registro costituiscano attuazione delle disposizioni della direttiva 95/47/CE.

52 Ciononostante, una misura nazionale, ancorché volta all'attuazione di una direttiva, deve tener conto degli ostacoli alle libertà fondamentali; in particolare, nel caso di specie, essa dev'essere «necessaria ed adeguata» per il conseguimento degli scopi. Qualora obblighi di iscrizione in un registro aventi carattere costitutivo costituissero l'unico metodo efficace per la sorveglianza di un mercato in cui sussista il rischio di abuso di una posizione dominante, disposizioni di tal genere dovrebbero parimenti esistere per altri mercati altrettanto minacciati da tale rischio; ma evidentemente le cose stanno diversamente. Il governo spagnolo, del resto, non ha dedotto argomenti secondo cui la situazione della concorrenza sul mercato dei servizi televisivi digitali si distinguerebbe talmente da altri mercati a rischio che la sorveglianza di tale situazione del mercato non potrebbe essere attuata, o perlomeno non potrebbe risultare sufficientemente efficace, mediante il ricorso a misure tradizionali che limitino in misura inferiore le libertà fondamentali.

53 Pertanto, una normativa nazionale come quella descritta nel procedimento principale, che imponga quale requisito necessario per la regolare immissione in commercio di decodificatori per servizi televisivi digitali, l'iscrizione degli operatori e dei detti apparecchi in un apposito registro, non è compatibile con gli artt. 28 CE e 49 CE.

3. Parere o relazione tecnica emessi dalle autorità nazionali

54 E' controverso tra le parti se e in quale misura controlli già effettuati in altri Stati membri con riguardo al soddisfacimento di specificazioni tecniche della direttiva 95/47/CE debbano essere presi in considerazione nell'ambito dei pareri o relazioni tecniche emessi dalle autorità nazionali (in prosieguo anche: la «certificazione») ovvero debbano condurre, se del caso, alla decadenza dei relativi obblighi.

55 Nel contesto normativo nazionale, come esposto alla Corte dal giudice a quo, è previsto, conformemente alla prima questione pregiudiziale, che la normativa spagnola:

- «imponga (...) quale requisito necessario (...) [anche per gli apparecchi] legalmente fabbricati o messi in commercio in altri Stati membri (...) cumulativamente i seguenti adempimenti:

- (...) un previo parere o relazione tecnica emessi dalle autorità nazionali in merito all'osservanza dei requisiti (...) tecnici (...)».

56 A tale riguardo occorre osservare in primo luogo quanto segue: assicurare (in questo caso sotto forma di controlli) l'osservanza dei requisiti tecnici per i decodificatori fabbricati in Spagna o ivi messi in commercio per la prima volta non è soltanto legittimo, bensì imposto dalla direttiva 95/47/CE. Tuttavia, quest'ultima costituisce un settore armonizzato del mercato interno ai sensi degli artt. 57, n. 2, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 2, CE), 66 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 55 CE) e 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE). In tal senso, si dovrebbe ritenere che in ciascuno Stato membro esistano norme di trasposizione della direttiva 95/47/CE e che, pertanto, i rispettivi decodificatori ivi fabbricati o messi in commercio sono assoggettati a determinate condizioni. Nondimeno, come osservato in precedenza, le disposizioni spagnole relative all'iscrizione nel registro esigono evidentemente il conseguimento di un previo parere o relazione tecnica da parte delle autorità nazionali indistintamente per tutti i decodificatori di origine comunitaria.

57 Secondo costante giurisprudenza della Corte, siffatti «doppi controlli» costituiscono restrizioni ingiustificate delle libertà fondamentali, se e nella misura in cui essi riesaminino requisiti già analizzati nel paese d'origine (17). Ciò vale in particolare quando si debba presumere che esistano possibilità di controllo sufficientemente efficaci e condizioni sufficientemente uniformi in forza di disposizioni comunitarie in materia di armonizzazione (18).

58 Disposizioni nazionali che impongano quindi come requisito necessario ai fini della regolare commercializzazione dei decodificatori de quibus, legalmente fabbricati o messi in commercio in altri Stati membri, il conseguimento di un previo parere o relazione tecnica da parte delle autorità nazionali, come illustrato nel procedimento principale, sono incompatibili con gli artt. 28 CE e 49 CE.

VII - Sulla terza questione pregiudiziale

59 Con la terza questione pregiudiziale il giudice a quo chiede se le disposizioni relative all'iscrizione nel registro nonché il previo parere o relazione tecnica da parte della autorità nazionali, laddove costituiscano i requisiti necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei decodificatori, rappresentino «regole tecniche» ai sensi della direttiva 83/189/CEE, soggette all'obbligo di previa notificazione alla Commissione.

60 Poiché le disposizioni spagnole di cui trattasi sono state emanate nel 1997, la questione pregiudiziale in oggetto va esaminata sulla base della direttiva 83/189/CEE, nel testo di cui alla direttiva 94/10/CE (19) (in prosieguo: la «direttiva 83/189/CEE»).

61 La Commissione e la Canal Satélite Digital sottolineano l'effetto costitutivo delle disposizioni spagnole per l'immissione in commercio dei decodificatori. Esse sostengono che si tratterebbe di «regole tecniche», poiché il loro adempimento costituirebbe un presupposto per la legittima commercializzazione dei decodificatori. Il governo spagnolo contesta l'applicabilità della direttiva 83/189/CEE e si fonda al riguardo sulla sua interpretazione del diritto nazionale, secondo cui le disposizioni relative all'iscrizione nel registro avrebbero carattere puramente declaratorio. Non si potrebbe trattare di «regole tecniche» ai sensi della direttiva 83/189/CEE, poiché tale nozione includerebbe solo disposizioni nazionali cogenti, de jure o de facto, ai fini della commercializzazione.

62 La Commissione, la Canal Satélite Digital e il governo belga ritengono che le disposizioni spagnole controverse si riferiscano alle caratteristiche dei decodificatori. Si tratterebbe di «regole tecniche» sotto forma di «altri requisiti». L'autorità di controllo EFTA ritiene che le dette disposizioni legislative e regolamentari non costituiscano «altri requisiti», poiché esse non inciderebbero in maniera diretta sulle caratteristiche dei decodificatori controversi.

63 Il governo spagnolo e l'autorità di controllo EFTA fanno inoltre valere che le dette disposizioni sarebbero state dichiarate espressamente quali misure di trasposizione della direttiva 95/47/CE, ed opererebbe, pertanto, la disposizione derogatoria di cui all'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189/CEE. Il detto articolo mirerebbe a semplificare la procedura amministrativa. Le disposizioni spagnole controverse sarebbero state comunicate alla Commissione nel quadro degli specifici obblighi di notifica di cui alla direttiva 95/47/CE e in tale contesto sarebbero state dichiarate quale meccanismo di controllo del rispetto delle specificazioni tecniche definite nella detta direttiva. Il fatto che la direttiva non contenga alcuna disposizione relativa all'iscrizione nel registro e che la misura nazionale, sotto tale profilo, esorbiti dal contenuto della direttiva stessa sarebbe irrilevante, purché utile ai fini della direttiva, come si verificherebbe nel caso di specie. Il governo belga, la Canal Satélite Digital e la Commissione sostengono sostanzialmente un'opinione contraria.

64 Il governo spagnolo fa infine valere la compatibilità del regime di iscrizione nel registro con la direttiva 97/13/CE relativa al settore dei servizi di telecomunicazione (20). La disposizione derogatoria di cui all'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189/CEE si applicherebbe anche in relazione alla direttiva 97/13/CE. Sarebbe irrilevante che quest'ultima sia entrata in vigore solo successivamente alle disposizioni spagnole. Le disposizioni spagnole controverse avrebbero costituito una trasposizione anticipata, cosa consentita dal diritto comunitario.

65 Occorre anzitutto rilevare che le disposizioni relative all'iscrizione degli operatori e dei decodificatori in un registro, da un lato, nonché il requisito del conseguimento di un previo parere o di una relazione tecnica emessi dalle autorità nazionali, dall'altro, costituiscono, anche, nel contesto della direttiva 83/189/CEE, due diversi elementi che vanno pertanto esaminati separatamente in prosieguo.

A - Disposizioni relative all'iscrizione nel registro

66 Si deve muovere dal presupposto, come ritiene anche il giudice a quo, che le disposizioni spagnole subordinino la legittimità della commercializzazione dei decodificatori all'iscrizione degli operatori nonché degli apparecchi da essi utilizzati in un apposito registro.

67 Occorre quindi esaminare se le dette disposizioni dovessero essere notificate ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 83/189/CEE. Ciò si verificherebbe se esse fossero «regole tecniche» ai sensi dell'art. 1, n. 9, della direttiva 83/189/CEE e la deroga di cui all'art. 10, n. 1, primo trattino, non fosse applicabile.

68 In primo luogo, occorre accertare se le disposizioni spagnole costituiscano normative in materia di commercializzazione di «prodotti» ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 83/189/CEE. L'iscrizione nel registro riguarda anzitutto i decodificatori, i quali, quantomeno laddove trasformano segnali televisivi digitali in analogici, vanno considerati quali «prodotti» ai sensi della direttiva. I decodificatori espletano anche una funzione tecnica ausiliaria per l'offerta di servizi, vale a dire l'accesso a particolari canali televisivi digitali. Inoltre, mediante la ricezione di programmi di decodificazione, essi consentono il superamento delle restrizioni poste all'accesso nell'ambito della «Pay-TV».

69 Infine, l'iscrizione nel registro riguarda anche i prestatori di servizi, vale a dire gli operatori di servizi televisivi digitali di accesso condizionato. Di conseguenza, occorrerebbe esaminare se siffatte disposizioni relative all'iscrizione nel registro dei prestatori di servizi e apparecchi che consentono - anche - l'offerta di servizi, rientrino nella sfera di applicazione della direttiva 83/189/CEE (21). Pertanto le disposizioni spagnole inducono ad un'analisi della distinzione tra disposizioni nazionali in materia di commercializzazione di prodotti e quelle relative all'offerta di servizi.

70 Nel testo della direttiva 83/189/CEE, in vigore alla data rilevante nel caso di specie, la sfera di applicazione della direttiva stessa non includeva le prestazioni di servizi. Solo a partire dall'ultima modifica della direttiva codificata nel 1998 talune prestazioni di servizi, vale a dire quelle fornite nell'ambito della società dell'informazione, rientrano espressamente nella sfera di applicazione della direttiva (22). Quindi, in linea di principio esulano (ed esulavano alla data pertinente nel caso di specie) dalla sfera di applicazione della direttiva le disposizioni nazionali poste a disciplina della prestazione di servizi in quanto tali. Tuttavia non si può escludere che Stati membri abbiano tentato di disciplinare le prestazioni di servizi adottando disposizioni in materia di commercializzazione di apparecchi o prodotti il cui utilizzo costituirebbe un presupposto imprescindibile per l'offerta di taluni servizi. Poiché in realtà la disciplina della prestazione di servizi costituirebbe l'aspetto prioritario, appare lecito chiedersi se in siffatti casi si tratti ancora di disposizioni «la cui osservanza è obbligatoria (...) per la commercializzazione o l'utilizzazione [dei prodotti]» e la cui notificazione è pertanto necessaria.

71 Se si volesse eventualmente operare una distinzione tra disposizioni soggette all'obbligo di notifica relative a «prodotti» e disposizioni non soggette o non necessariamente soggette all'obbligo di notificazione in materia di «prestazioni di servizi», si potrebbe, ad esempio, fare riferimento allo scopo della disposizione nazionale concernente la commercializzazione. Tuttavia, tale orientamento sembra meno utile in quanto tale distinzione potrebbe essere difficile da definire soprattutto se disposizioni nazionali riguardanti la commercializzazione di prodotti mirino sia a definire le caratteristiche dei prodotti stessi sia a disciplinare le prestazioni di servizi fornite tramite questi.

72 Alla luce del fatto che la direttiva 83/189/CEE costituiva un provvedimento di armonizzazione fondato, inter alia, sull'art. 100 del Trattato CEE (divenuto art. 94 CE) e che anche la direttiva 94/10/CE, che la modifica, è stata tra l'altro emanata in forza dell'art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), nonché tenuto conto del confine tracciato dal Trattato tra libera circolazione delle merci e libera prestazione di servizi, una siffatta distinzione non potrebbe essere determinante per risolvere la questione della sfera di applicazione della direttiva (23).

73 Pertanto, ai fini dell'applicabilità della direttiva 83/189/CEE, non potrebbero rilevare né un possibile oggetto dell'obbligo d'iscrizione (ad esempio gli operatori di servizi televisivi) né peculiari funzioni dei prodotti (ad esempio, l'accesso a particolari canali televisivi digitali e il superamento dell'accesso condizionato a servizi televisivi), laddove è evidente che le disposizioni relative all'iscrizione nel registro concernono la commercializzazione di «prodotti» ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 83/189/CEE. Ciò è quanto avviene nella fattispecie.

74 Quindi, se le disposizioni spagnole relative all'iscrizione nel registro rientrano tra quelle riguardanti la commercializzazione di «prodotti», occorre esaminare se esse costituiscano «regole tecniche» ai sensi dell'art. 1, n. 9, della direttiva 83/189/CEE. Secondo la definizione data da quest'ultima sono «regole tecniche» le «specificazioni tecniche» (art. 1, n. 2) o «altri requisiti» (art. 1, n. 3).

75 Non essendo soltanto disposizioni riguardanti «caratteristiche» dei decodificatori, le disposizioni spagnole relative all'iscrizione nel registro non costituiscono «specificazioni tecniche» ai sensi della direttiva. Pertanto esse potrebbero rientrare nella categoria di «altri requisiti», la cui definizione include disposizioni nazionali «concernent[i] il ciclo di vita [del prodotto] dopo la commercializzazione [...] qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione».

76 Con la disposizione relativa ad «altri requisiti», nel 1994 l'ambito di applicazione della direttiva 83/189/CEE è stato ampliato. Per quanto attiene all'interpretazione della disposizione occorre rinviare alla giurisprudenza della Corte sulla definizione delle «specificazioni tecniche». Da tale giurisprudenza si può desumere che la sfera di applicazione della direttiva 83/189/CEE include solo le disposizioni nazionali che definiscono le caratteristiche di un prodotto (24). Anche il tenore letterale della disposizione relativa ad «altri requisiti» si fonda sul fatto che l'osservanza della disposizione nazionale produce effetti sulla sostanza («composizione», «natura») del prodotto. La disposizione ha inglobato la nozione di «commercializzazione».

77 Poiché, secondo l'argomento dedotto dal governo spagnolo, lo scopo delle disposizioni relative all'iscrizione nel registro è costituito dall'analisi del mercato dei servizi televisivi digitali, l'osservanza di tali norme non può incidere in alcun modo sulle caratteristiche dei prodotti o sulla loro commercializzazione. Un'iscrizione degli operatori di servizi televisivi digitali di accesso condizionato e dei decodificatori da essi messi in commercio, come previsto dalle disposizioni spagnole, non può costituire un «altro requisito» ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 83/189/CEE.

78 Occorre quindi rilevare che le disposizioni spagnole, nella misura in cui subordinano la legittima commercializzazione dei decodificatori all'iscrizione di tali apparecchi e degli operatori in un apposito registro, non costituiscono «regole tecniche» che avrebbero dovuto essere notificate ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva.

79 Nell'eventualità che la Corte non dovesse accogliere le considerazioni che precedono, occorre ancora esaminare l'argomento del governo spagnolo secondo cui la legittimità della mancata notificazione delle disposizioni relative all'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189/CEE emergerebbe dalla trasposizione anticipata (25) della direttiva 97/13/CE.

80 La detta argomentazione sembra fondarsi sulla giurisprudenza della Corte nella causa Inter-Environnement Wallonie (26), secondo cui le direttive producono taluni effetti giuridici già prima della scadenza del termine per la loro trasposizione. A ciò occorre anzitutto obiettare che da tale sentenza non emergono elementi relativi all'esistenza di effetti giuridici anche per il periodo precedente all'entrata in vigore delle direttive in questione.

81 Secondo la giurisprudenza della Corte, gli effetti giuridici anticipati di una direttiva discendono dal principio della lealtà comunitaria di cui all'art. 10 CE (27). Secondo una costante giurisprudenza, le eccezioni - come l'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189/CEE - vanno interpretate in maniera restrittiva e il principio della lealtà comunitaria non sembra atto ad estendere l'ambito di applicazione di norme comunitarie che, a condizioni rigorosamente definite, concedono ai singoli Stati membri deroghe all'applicazione del diritto comunitario.

82 Ne consegue che, per poter far valere l'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189/CEE, uno Stato membro non può invocare il diritto comunitario non ancora entrato in vigore al momento dell'obbligo di notificazione.

B - Parere o relazione tecnica emessi dalle autorità nazionali

83 Conformemente a quanto esposto dal giudice a quo, le disposizioni spagnole subordinano la legittimità della commercializzazione dei decodificatori anche all'ottenimento di un parere o di una relazione tecnica emessi dalle autorità spagnole, i quali sono volti ad attestare la conformità dei decodificatori ai requisiti tecnici prescritti dalla direttiva 95/47/CE.

84 L'art. 2, n. 4, seconda frase, del regio decreto n. 136/1997 così recita:

- «(...) In ogni caso, la commissione chiederà la relazione obbligatoria da parte dei servizi tecnici della Direzione generale delle telecomunicazioni del Ministero del Lavori pubblici (Ministerio de Fomento) in merito all'osservanza delle disposizioni del regio decreto-legge 31 gennaio 1997, volta alla trasposizione nell'ordinamento spagnolo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/47/CE, relativo all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi, e recante approvazione di provvedimenti supplementari di liberalizzazione del settore [redazione finale rettificata]».

85 Occorre verificare se l'obbligo di notifica di cui all'art. 8, n. 1, della direttiva 83/189/CEE non abbia potuto venir meno data la presenza di requisiti per l'applicazione dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189/CEE, trattandosi manifestamente di provvedimenti nazionali di trasposizione già notificati nell'ambito della direttiva 95/47/CE.

86 A quanto consta, prescrivendo la valutazione dei decodificatori, la normativa spagnola intende garantire il soddisfacimento dei requisiti tecnici previsti dalla direttiva 95/47/CE. I requisiti tecnici figuranti agli artt. 1-5 di tale direttiva costituiscono «specificazioni tecniche» ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva 83/189/CEE.

87 In tal senso, pertanto, si tratta di una fattispecie di applicazione dell'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva 83/189/CEE.

VIII - Conclusione

88 Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nel seguente modo:

1) L'art. 28 CE va interpretato nel senso che osta ad una disciplina nazionale che imponga agli operatori di servizi di accesso condizionato, quale requisito necessario per la legittima messa in commercio degli apparecchi occorrenti a tale scopo - compresi quelli legalmente fabbricati o messi in commercio in altri Stati membri - adempimenti amministrativi come quelli descritti nel procedimento principale.

2) L'art. 49 CE va interpretato nel senso che osta ad una disciplina nazionale che imponga agli operatori di servizi di accesso condizionato adempimenti amministrativi del genere di quelli descritti nel procedimento principale.

3) Gli artt. 1-5 della direttiva 95/47/CE vanno interpretati nel senso che non ostano in linea di principio a normative nazionali, come quelle descritte nel procedimento principale, fatta salva la compatibilità con il diritto comunitario di rango superiore.

4) La direttiva 83/189/CEE, come modificata dalla direttiva 94/10/CE, va interpretata nel senso che disposizioni legislative e regolamentari nazionali secondo cui gli operatori di servizi di accesso condizionato, quale requisito necessario per la legittima messa in commercio degli apparecchi occorrenti a tale scopo, devono iscrivere la propria impresa nonché gli apparecchi in un registro ufficiale obbligatorio, non costituiscono «regole tecniche» ai sensi dell'art. 1, n. 9, della direttiva; esibire un previo parere o relazione tecnica emessi dalle autorità nazionali del tipo descritto, costituiscono «regole tecniche» ai sensi dell'art. 1, n. 9, della direttiva e dovranno essere notificate, salvo che i requisiti di cui all'art. 10, n. 1, primo trattino, della direttiva siano soddisfatti.

5) Le spese sostenute dai governi spagnolo e belga nonché dall'Autorità di Vigilanza dell'EFTA e dalla Commissione che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per la ricorrente della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

(1) - GU L 281, pag. 51.

(2) - GU L 109, pag. 8.

(3) - GU L 100, pag. 30.

(4) - V. sentenze 16 dicembre 1981, causa 244/80, Foglia (Racc. pag. 3045); 29 ottobre 1998, causa C-375/96, Zaninotto (Racc. pag. I-6629); ordinanza 25 maggio 1998, causa C-361/97, Nour (Racc. pag. I-3101), e sentenza 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman (Racc. pag. I-4921).

(5) - Sentenza 14 gennaio 1982, causa 65/82, Reina (Racc. pag. 33, punto 7); v. anche precedente sentenza 19 dicembre 1968, causa 19/68, Cicco (Racc. pag. 628), nonché sentenza 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, Deliège (Racc. pag. I-2549, punto 29).

(6) - Direttiva del Consiglio 29 aprile 1991, 91/263/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 128, pag. 1).

(7) - Sentenza 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91 (Racc. pag. I-6097).

(8) - V. ad esempio, sentenza 2 aprile 1998, causa C-127/95, Norbrook Laboratories (Racc. pag. I-1531, punto 32 e segg.).

(9) - Sentenza 30 aprile 1974, causa 155/73 (Racc. pag. 0409, punti 6 e segg.).

(10) - V. sentenze 18 marzo 1980, causa 52/79, Debauve (Racc. pag. 833); 26 aprile 1988, causa 352/85, Band van Adverteerders (Racc. pag. 2085); 18 giugno 1991, causa 260/89, ERT (Racc. pag. I-2925); 5 ottobre 1994, causa C-23/93, TV10 (Racc. pag. I-4795); 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Leclerc-Siplec (Racc. pag. I-179), e 9 luglio 1997, cause riunite C-34/95, C-35/95 e C-36/95, De Agostini e Tv-shop (Racc. pag. I-3843).

(11) - Per questo motivo, imprese quali la ricorrente nel procedimento principale, vale a dire operatori di servizi televisivi ad accesso condizionato, si presentano in generale anche come rivenditori di decodificatori.

(12) - Sentenze 30 novembre 1983, causa 227/82, van Bennekom (Racc. pag. 3883); 24 marzo 1994, causa C-80/92, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-1019); più recentemente, conclusioni dell'avvocato generale Cosmas presentate nella causa C-58/98, Corsten (Racc. pag. I-7921), e sentenza 3 ottobre 2000, nella stessa causa (Racc. pag. I-7919); sentenze 9 marzo 2000, causa C-358/98, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1255), e 14 dicembre 2000, causa C-55/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-0000).

(13) - Secondo una costante giurisprudenza l'interpretazione del diritto interno compete ai giudici nazionali; v. sentenze 19 marzo 1964, causa 75/63, Unger (Racc. pag. 351), e 19 giugno 1973, causa 77/72, Capolongo (Racc. pag. 611).

(14) - Sentenza nelle cause riunite C-267/91 e C-268/91, citata alla nota 7.

(15) - V. sentenze 20 febbraio 1979, causa 120/78, REWE (Racc. pag. 649, punto 8), e 3 dicembre 1974, causa 33/74, van Binsbergen (Racc. pag. 1299, punto 10).

(16) - V., ad esempio, sentenze 25 luglio 1991, causa C-76/90, Saeger (Racc. pag. I-4221), e 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard (Racc. pag. I-4165).

(17) - V., ad esempio, sentenze 8 novembre 1979, causa 251/78, Denkavit (Racc. pag. 3369), e 17 dicembre 1981, causa 279/80, Webb (Racc. pag. 3305).

(18) - Sentenza 4 dicembre 1986, causa 205/84, Commissione/Germania (Racc. pag. 3755, punto 36).

(19) - La direttiva 83/189/CEE non è più in vigore dal 1998 ed è stata sostituita da una versione modificata, che a sua volta è già stata nuovamente modificata, e più precisamente dalla «direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 giugno 1998, 98/34/CE, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche» (GU L 204, pag. 37), e dalla «direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 luglio 1998, 98/48/CE, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche» (GU L 217, pag. 18).

(20) - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione (GU L 117, pag. 15).

(21) - Tale questione riveste particolare importanza da quando la Corte, nella sentenza 30 aprile 1996, causa C-194/94, CIA Security International (Racc. pag. I-2201), si è occupata degli effetti giuridici di una violazione degli obblighi di notificazione.

(22) - Tuttavia sono esclusi i servizi di «trasmissione televisiva ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 89/552/CEE» (GU L 298, pag. 23). (Art. 1, n. 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE). Conformemente alla definizione della direttiva 89/552/CEE per «trasmissione televisiva» si intende, inter alia, «la (...) trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico». Pertanto l'offerta di messaggi televisivi digitali in quanto tale non rientrerebbe neanche secondo la versione attualmente in vigore nell'ambito di applicazione della direttiva.

(23) - A tale riguardo è fuorviante il primo `considerando' della versione originaria della direttiva 83/189/CEE. Nella versione modificata dalla direttiva 94/10/CE i `considerando' fanno solo più riferimento al «buon funzionamento del mercato interno».

(24) - Sentenze 16 settembre 1997, causa C-279/94, Commissione/Italia (Racc. pag. I-4743, punto 34); causa C-194/94, CIA Security International, citata alla nota 21 (punto 25); 20 giugno 1996, causa C-418/93, Semeraro e a. (Racc. pag. I-2975, punto 38), e 12 ottobre 2000, causa C-314/98, Snellers (Racc. pag. I-8633, punto 37 e segg.).

(25) - Le disposizioni legislative e regolamentari spagnole sono entrate in vigore il 31 gennaio 1997. La direttiva 97/13/CE ha avuto effetto dal 27 maggio 1997, il termine per la sua trasposizione è scaduto il 31 dicembre 1997.

(26) - Sentenza 18 dicembre 1997, causa C-129/96 (Racc. pag. I-7411).

(27) - Al momento considerato nella fattispecie, art. 5 del Trattato CE.

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